domenica 21 gennaio 2018

Intermediazione finanziaria: è valido il contratto monofirma!

Le Sezioni Unite della Cassazione mettono fine al contrasto relativo alla validità del contratto monofirma, ossia il contratto quadro ex art. 23 TUF sottoscritto dal solo investitore, ma non dalla banca.

Ricordiamo che il contrasto sorto nella giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, aveva ad oggetto la validità di un contratto non firmato da una delle parti, la banca (vedi).

I Giudici di legittimità hanno, in alcune circostanze, cominciato a dichiarare non valido il contratto quadro (ex art. 23 TUF) firmato dal solo investitore e non dalla banca.

Vi ricordiamo che questo contratto è quello mediante il quale la banca ottiene il mandato dall'investitore ad operare per suo conto sui mercati finanziari, acquistando e vendendo valori mobiliari.

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che questo contratto è valido anche in assenza di firma della banca, in quanto tale requisito ha una finalità di tutela del contraente debole, l'investitore, che deve esprimere un consenso informato rispetto al rapporto che viene avviato con la banca. Tale risultato viene, secondo la Corte, raggiunto con la firma del contratto da parte del risparmiatore, mentre l'eventuale assenza della firma della banca non compromette il rapporto contrattuale.

La Cassazione ha così concluso: "Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall’art. 23 del d.lgs. 24/2/1998, n. 58, è rispettato over sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell’intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.".

Qui la sentenza.


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