venerdì 28 settembre 2018

Cani, gatti e condominio - alcune considerazioni

Animale domestico vuol dire controversie in ambito condominiale, in quanto se la vita comune non è mai semplice tra condomini, figuriamoci se un cane comincia ad abbaiare nel mezzo della notte.

E' innegabile che negli spazi condominiali sviluppa uno dei terreni più fertili per il confronto/scontro tra coloro che possiedono o detengono animali e gli altri condomini, entrando in conflitto l'interesse alla tranquillità e silenzio e quello alla convivenza con l'animale domestico. 

Con il presente intervento, senza alcuna presunzione di poter affrontare l'intricata materia, vi proponiamo alcune considerazioni in merito alle regole (e limiti) degli animali posseduti in un appartamento condominiale.

a.- Si all'animale domestico (art. 1138 c.c.)
In primo luogo, il cane (o il gatto) può essere posseduto o detenuto in un appartamento? e può il condominio, attraverso lo strumento del regolamento, impedire ad un condomino di poter giovarsi della compagnia di un amico a quattro zampe?

La risposta al quesito la troviamo all'art. 1138 c.c. "Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici", e quindi la norma, novellata con la l. 220/2012, ha riconosciuto il diritto del condomino di poter possedere un animale d'affezione, come peraltro già riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (vedi qui).

Ne consegue che non è valida la norma del regolamento condominiale che vieti al singolo condomino di poter vivere con un animale domestico.

Quali sono gli animali domestici? una definizione è contenuto nel Regolamento (CE) n. 998/2003 ove sono inclusi cani, gatti, furetti, invertebrati (escluse le api ed i crostaci) etc.….

Questi animali, di conseguenza, possono essere sempre detenuti dal condomino senza che il regolamento condominiale possa vietarne il possesso.

Può, invece, essere impedito all'inquilino di possedere un animale in casa, se nel contratto di locazione viene indicato tale divieto.

b.- Obbligo di cura dell'animale nell'appartamento - tutela dei condomini
All'interno dell'appartamento, è obbligo da parte del padrone quello di garantire sia il benessere dell'animale (sostentamento fisico e morale) che la sicurezza e la tranquillità dei vicini.

Sotto quest'ultimo punto di vista, è obbligo del padrone (proprietario dell'appartamento) quello di apportare ogni mezzo per evitare la fuga dell'animale, in particolare qualora questi possa divenire offensivo e pericoloso per gli altri condomini.

Gli spazi dedicati al nostro amico devono essere congrui e garantirgli di poter vivere in condizioni di decenza, sicurezza e pulizia, in spazi tenuti in condizioni igieniche adatte alla sua vita. 

Da ultimo, il padrone deve altresì prevedere tutte le opere volte ad evitare che l'animale possa aggredire gli altri condomini, procurando danni fisici od anche pregiudizi morali.

c.- In particolare: il divieto di immissioni
Cosa accade quando il cane abbaia di continuo in casa? il vicino può legittimamente lamentarsi e opporsi al disturbo proveniente dall'appartamento del vicino?

La questione è estremamente delicata, tutt'altro che rara, e sicuramente questa non è la sede adatta per fornire una risposta univoca al quesito sopra proposto.

Ogni caso, infatti, merita di essere affrontato e risolto a seconda delle circostanze che lo caratterizzano con soluzioni che sono del tutto distinte.

In generale, esiste il divieto di immissioni di rumore che superino la normale tolleranza e tra queste rientrano anche quelle provenienti dagli animali.

Esempi di immissioni intollerabili sono i rumori dell'animale o gli odori molesti e, in tutti questi casi, il padrone ha il dovere di limitare/annullarli per salvaguardare la tranquillità dei vicini.

Le norme, nonché gli interventi dei giudici in materia, sono volte a contemplare gli interessi e quindi se consentono il possesso del cane, impongono al padrone di adottare ogni misura che limiti eventuali rumori durante il periodo notturno (22.00 - 8.00).

Nel caso in cui il padrone dell'animale non adotti misure idonee a limitare eventuali disturbi creati dall'animale, gli altri condomini possono contestare tali immissioni, sia a mezzo di una denuncia, sia con intervento anche di tipo risarcitorio verso il padrone (lettera di diffida).

d.- L'animale negli spazi condominiali
La permanenza dell'animale negli spazi condominiali (ad esempio, il giardino condominiale) può essere prevista/disciplinata dal regolamento condominiali con obblighi di custodia e decoro da parte del padrone. Non si ritiene, sul punto, possibile che sia creata una gabbia o uno spazio per il cane negli spazi condominiali.

L'animale può utilizzare, accompagnato dal padrone, le scale o l'ascensore con il classico dovere di decoro: il padrone deve garantire che la massima pulizia dell'animale durante il percorso dell'ascensore o le scale.

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