L'assemblea
condominiale è noto luogo di discussione e, non di rado, uno degli argomenti
giuridici più trattati ha ad oggetto la regolarità della convocazione da parte
dell'amministratore.
Tra i
requisiti da rispettare da parte di quest'ultimo, rientra sicuramente
quello della convocazione “almeno cinque giorni prima” della data
prevista, pena la invalidità dell'assemblea e della successiva delibera.
Appare importante, così come stabilito ex art. 66 disp. att. c.c. il calcolo dei giorni che consentano di far considerare come tempestiva comunicazione ai condomini dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale.
- Art.
66 disp. att. c.c. - convocazione assemblea 5 giorni
L'art.
66, comma 3, delle disp. att. c.c. prevede che "L'avviso di
convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve
essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per
l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta
elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere
l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di
videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione
e dell'ora della stessa(1). In caso di omessa, tardiva o incompleta
convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile
ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti
perché non ritualmente convocati.".
La
norma è chiara nel disciplinare l'obbligo a carico dell'amministratore, il
quale deve trasmettere l'avviso di convocazione entro un termine di cinque
giorni, concedendo ai condomini la possibilità di organizzarsi per la data
dell'assemblea.
Ma come si calcola il termine di convocazione?
- Termine
non libero - 5 giorni prima dalla data dell'assemblea
La
Corte di Cassazione si è espressa sul punto, a seguito di un ricorso proposto
da un condominio, ed ha chiarito come devono essere calcolati i cinque giorni
prima del giorno dell'assemblea (termine libero o no?).
La
Suprema Corte ha chiarito che il termine ex articolo 66 disp. att. c.c. non può
e deve essere considerato come "libero", ossia nel calcolo dei giorni
deve essere incluso sia il giorno iniziale sia il giorno
finale.
Si
tratta di un termine effettivo dei giorni che considera anche l'eventuale
weekend e festività che non devono essere escluse dall'amministratore all'atto
dell'invio della comunicazione ai condomini.
Qui di
seguito, il provvedimento oggetto del nostro commento odierno.
Condominio
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