Visualizzazione post con etichetta denuncia del difetto. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta denuncia del difetto. Mostra tutti i post

domenica 4 gennaio 2026

Airbag difettoso. Il consumatore può chiedere il risarcimento anche al concessionario

Acquisto di un veicolo, trovo un difetto (ad esempio al motore), a chi mi devo rivolgere per il risarcimento del danno? usualmente si pensa che il produttore sia chiamato a rispondere per il difetto di conformità.

Invero, il consumatore può lagnarsi anche nei confronti del concessionario, così come abbiamo già segnalato in più circostanze (vedi qui). 

In questo senso assume rilievo la recente sentenza n. 32673 del 2025 con la quale la Cassazione ha rafforzato in modo significativo la tutela dei consumatori che subiscono danni da auto difettose, come nel caso del mancato funzionamento dell’airbag.


Chi risponde del danno?

Non solo il produttore materiale dell’automobile, ma anche il fornitore o distributore, quando – agli occhi del consumatore – appare come il produttore.

Questo accade, ad esempio, quando:

a.- il nome del fornitore coincide, anche solo in parte, con il marchio dell’auto;

b.- l consumatore è portato a ritenere che chi vende l’auto sia anche responsabile della sua qualità e sicurezza.

c.- Non serve dimostrare un comportamento scorretto

Un punto fondamentale chiarito dalla Cassazione (sulla base di una decisione della Corte di Giustizia UE) è che non è necessario dimostrare che il fornitore abbia volutamente ingannato il consumatore, mentre è sufficiente che la coincidenza di nomi o marchi generi oggettivamente confusione.


Cosa cambia per il consumatore

Per chi subisce un danno da prodotto difettoso:
  • non è obbligato a individuare il “vero” produttore;
  • può rivolgersi direttamente al fornitore italiano;
  • può chiedere il risarcimento integrale del danno a uno qualsiasi dei soggetti responsabili.
Questo evita al consumatore di dover affrontare:
  • ricerche complesse su gruppi societari internazionali;
  • cause contro soggetti esteri difficili da raggiungere.
Con queste premesse, la sentenza oggetto di commento assume particolare rilievo per il consumatore, in quanto secondo la Cassazione, la tutela del consumatore non sarebbe effettiva se il distributore potesse limitarsi a “rimandare” al produttore.

Chi trae vantaggio dalla forza di un marchio e dalla fiducia del pubblico deve anche assumersi la responsabilità in caso di difetti del prodotto, e quindi nel caso in cui l’auto è difettosa e il marchio o il nome del venditore coincidono (anche parzialmente) con quelli del produttore, i principi del Codice del consumo e del diritto comune tutelano maggiormente il consumatore, il quale può ottenere il risarcimento indifferentemente dal produttore e/o dal concessionario, vigendo un principio di responsabilità condivisa/solidale.

Corte di Cassazione - Sez. III^ Civ. sentenza n. 32673/2025.

domenica 17 dicembre 2023

Automobile che non funziona. Il tentativo di riparazione interrompe la prescrizione ex art. 1495 c.c.

Oggi torniamo a parlare dei diritti spettanti al consumatore che acquista un veicolo e che si trova a dover fronteggiare il difetto non riparato della sua macchina.

Nel caso sottoposto alla decisione della Cassazione, il consumatore acquistava l'automobile presso una concessionaria, ma sin da subito il mezzo presentava ripetuti problemi, qualificati come difetti dell'auto.

La macchina veniva portata all'officina della concessionaria, ove veniva riconosciuto il problema e predisposte le riparazioni previste, quale conseguenza dei vari malfunzionamenti accertati. 

Il servizio di assistenza della concessionaria non riusciva a riparare il veicolo, risolvendo i problemi, tant'è che l'acquirente decideva di chiedere la risoluzione del contratto con la restituzione del prezzo pagato.

Il venditore ha contestato la richiesta avanzata dalla controparte, eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto di risoluzione, per omessa denuncia entro il termine annuale, così come previsto ex art. 1495 comma 3 c.c..

La Corte di Cassazione ha ritenuto di non seguire la contestazione sollevata dalla concessionaria, richiamando il principio consolidato in materia secondo il quale il termine di prescrizione annuale viene interrotto quando il venditore tiene comportamenti con i quali riconosce i vizi, come ad esempio laddove tenti di riparare il veicolo difettato (vedi qui).

Dice la Cassazione:“il riconoscimento dei vizi della cosa venduta, che ai sensi dell’art. 1495 c.c., comma 2 rende la denunzia non necessaria, oltre che in forma espressa può avvenire anche tacitamente e cioè mediante il compimento di atti incompatibili con l’intenzione di respingere la pretesa del compratore o di far valere la decadenza dal diritto alla garanzia” (cfr. Cass. n. 16766/2019; n. 23970/2013; Cass. n. 10288/2002; Cass. n. 4219/1998). Così, “Lo stesso ragionamento può svolgersi di fronte al compimento di interventi di riparazione sul bene da parte del venditore (che può rivelare l’ intento di evitare in questo modo la proposizione dell’azione redibitoria del compratore): anche in questo caso si verifica un’ interruzione della prescrizione, dalla quale ricomincia a decorrere il termine annuale originario entro il quale il compratore che ha confidato nella eliminazione del vizio può proporre l’azione, avendo a disposizione un congruo spatium deliberandi qualora l’ intervento conformativo non sia riuscito a porre rimedio allo stato della res acquistata”.

Ne consegue che se il venditore ospita l'auto difettata nella propria officina, cercando di ripararla, riconosce il vizio ed interrompe il termine di prescrizione annuale consentito al consumatore per chiedere la risoluzione del contratto e la restituzione della somma versata.

Cassazione civile - Sez. II^ sentenza n. 33380/2023

domenica 11 settembre 2022

Difetto del prodotto. Entro quando presentare la denuncia al venditore

La pronuncia della Cassazione oggi in commento, l’ordinanza n. 3695 del 7 febbraio  2022, ci permette di mettere in evidenza, senza rinunciare a rielaborare un vademecum sui termini di decadenza inerenti ai difetti di conformità nella vendita regolata dal Codice del consumo, una discrasia tra come è stata intesa, in sede comunitaria, detta materia e come, invece, trova applicazione da una parte della nostra giurisprudenza. 

In primo luogo, occorre tenere conto della applicabilità di due complessi normativi, secondo il seguente ordine: 

- il primo, derivante dagli articoli 128 e seguenti del Codice del consumo ed in attuazione della direttiva 44/1999/CEE, che regola i difetti di conformità nei  rapporti di compravendita intercorrenti tra il consumatore e il professionista e, in quanto norma speciale, deroga al codice civile, in quanto dispone che il consumatore deve denunciare il difetto entro due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto.

- il secondo, che invece discende dagli articoli 1490 e seguenti del Codice civile, viene applicato in via del tutto sussidiaria. La norma prevede un termine di decadenza di otto giorni (dalla scoperta) per la denuncia dei vizi occulti (art. 1495 c.c.). 

Il primato del diritto comunitario in materia, espresso peraltro con alcune norme di ordine pubblico (in particolare, la modalità di denuncia del difetto di conformità, illustrata dall’articolo 5 della predetta direttiva, è norma applicabile direttamente dal giudice anche di ufficio), imporrebbe che la giurisprudenza di merito si attenesse scrupolosamente ai criteri ermeneutici sottesi a quell’impianto normativo. Invece, come ha constatato la Cassazione medesima, “la sentenza impugnata, pur dichiarando espressamente di applicare il Codice del Consumo, ha invece deciso la causa secondo le norme codicistiche, peraltro in una prospettiva formalistica, senza tenere conto della giurisprudenza della Corte di Giustizia e degli approdi della giurisprudenza interna, al fine di riequilibrare l'asimmetria contrattuale tra consumatore e professionista”.

Veniamo ai fatti di causa. Un consumatore, proprietario di un’autovettura di recente acquisto, ha portato il mezzo presso una concessionaria, affinché i suoi freni poco performanti venissero sottoposti alla riparazione in garanzia. Persistendo il difetto di funzionamento dei freni, che dovevano essere dotati di migliore tecnologia, il consumatore ha formalmente denunciato la circostanza, a mezzo della consueta raccomandata e, con la stessa, ha comunicato la risoluzione del contratto

La Corte di appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha tuttavia ritenuto che, il consumatore abbia denunciato il vizio intempestivamente, cioè dopo due mesi dalla sua scoperta, incorrendo per questo nella decadenza prevista dall’articolo 130 Codice del consumo. E ciò perché, ad opinione della corte, la riparazione in garanzia da parte della concessionaria non equivarrebbe ad un implicito riconoscimento del vizio, che invece andrebbe denunciato con una raccomandata o, comunque, in forma scritta da parte del consumatore. 

Prima di analizzare le considerazioni della giurisprudenza di merito che, come abbiamo già espresso, sono incappate nelle censure della Cassazione in quanto difformi agli indirizzi comunitari, dobbiamo riepilogare, sia pure in forma di vademecum, la disciplina del difetto di conformità. 

Una volta consegnato il bene di consumo, il venditore è tenuto responsabile per qualsiasi difetto di conformità del bene, allorché tale difetto si palesi entro due anni dalla consegna del bene. Il difetto di conformità permette al consumatore di attivare una serie di rimedi che l’articolo 130 Codice consumo scandisce in base ad un preciso ordine: 

  • la riparazione o la sostituzione del bene (rimedi primari); 
  • se persiste il difetto di conformità del bene rispetto al contratto oppure il venditore non effettua la riparazione o la sostituzione in un termine congruo e senza spese ulteriori, la riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto, e ciò anche in presenza di un vizio di lieve entità. 

Resta fermo che il consumatore può avvalersi di questi rimedi se ha denunciato al venditore il difetto entro il termine di due mesi dalla scoperta. Tale denuncia, che può avvenire in qualsiasi modalità dalla quale si desuma la conoscenza del vizio, è tuttavia circoscritta alla sola presenza del difetto, sia questo connaturato o meno al bene di consumo. 

Inoltre, se detto difetto si manifesta entro sei mesi dalla consegna, si presume, fino a prova contraria, che sia connaturato al bene e che sussistesse ab origine: il consumatore, dunque, dovrà limitarsi a dimostrare che il vizio esiste ed è collegato con il danno (e non al prodotto). 

In caso contrario, trova nuovamente applicazione il Codice civile (non disponendo diversamente quello del consumo e trovando, quindi, applicazione sussidiaria quello civile) e si impone al consumatore di provare che il vizio non è sopravvenuto, ma originario.

In altri termini, nel quadro delineato dal Codice del consumo sarà il venditore, professionista di solito ben munito di mezzi e conoscenze, a dimostrare che il difetto non esisteva quando il bene è stato consegnato oppure che non erano state inventate tecnologie adatte per riconoscerlo. Invece, nel quadro ben più “fosco” delineato dal Codice civile incomberà sull’acquirente l’onere di provare che il difetto esisteva proprio nel momento in cui il bene è stato consegnato, con ciò che ne consegue in ordine alla difficoltà di reperire la prova. 

L’esposizione di questi elementi di dettaglio nel vademecum non è fine a se stessa, poiché mette in luce due diversi paradigmi (vale a dire, due modi diversi di risolvere i problemi) nella disciplina dei vizi. 

Da un lato vi è la posizione di una parte della nostra giurisprudenza che come abbiamo visto, sebbene formalmente applichi il Codice del consumo ai rapporti consumeristici, nella sostanza adotta le categorie sui vizi desunte dal Codice civile: tuttavia, queste non si attagliano ai rapporti consumeristici. Dall’altra vi è quella del regolatore comunitario che, nei considerando della direttiva 99/144/CEE, ha esplicitato le finalità sottese alla disciplina dei difetti di conformità nei rapporti consumeristici, assecondando gli sviluppi di un’economia oggi globalizzata e fondata sulla grande distribuzione. 

La disciplina civilistica, e segnatamente gli articoli 1490 e seguenti codice civile, presupponeva un’economia ancora poco industrializzata, nella quale le cose (ossia le utilità provviste di valore economico) conservavano più a lungo la propria destinazione d’uso. L’equilibrio tra le prestazioni del compratore e quelle del venditore (il sinallagma) era statico: ragione per la quale era necessario stabilire ab origine che la cosa fosse immune da vizi, cioè che servisse esplicitamente ad un uso ordinario ed obiettivo, noto alle parti della compravendita. 

Il Codice civile, peraltro, non prevedeva (e non prevede) un sistema progressivo di ordini di rimedi, nel quale la risoluzione costituisse la extrema ratio (al più, l’articolo 1492 prevede, tra gli effetti della garanzia, l’alternatività tra la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto, che costituiscono però un solo ordine di rimedi). 

Sulla base di queste considerazioni, si comprende perché, secondo una parte della giurisprudenza (il cui orientamento è stato censurato dalla Cassazione), affinché il vizio sia riconoscibile, deve essere comunicato per iscritto al venditore (espressione, questa, di un orientamento formalistico e addirittura più restrittivo degli oneri codicistici) e, in ogni caso, si impone al compratore di indicare che il difetto è connaturato al bene. 

La disciplina consumeristica (che, lo ricordiamo, ha “tolto” la scena al Codice civile per tutti i rapporti consumeristici e, come dice Natalino Irti, ha relegato il diritto comune ad un ruolo non più esclusivo nel sistema delle fonti) invece, risponde ad un diverso sistema economico, nel quale il servizio post vendita, ormai capillare, risponde alla precipua esigenza di mantenere la conformità del bene al contratto. In questi termini, l’equilibrio tra le prestazioni del professionista e del consumatore è dinamico. Il professionista, infatti, è chiamato a ripristinare detta conformità; e gli accertamenti tecnici, volti ad individuare il difetto di conformità e la sua soluzione, ricadono nella sua organizzazione, più che in quella del consumatore. 

Ragione per la quale gli oneri della denuncia sono meno gravosi per il consumatore e per la quale l’insorgenza di un vizio entro sei mesi, statisticamente prima ancora che presuntivamente, è equiparata ad un difetto originario di conformità. 

Qui potete leggere il provvedimento della Corte di Cassazione.

domenica 13 settembre 2020

Auto con difetto. L'uso del veicolo riduce la somma da restituire al consumatore

Cosa succede quando acquisto un veicolo (anche usato) e dopo qualche mese si presenta un difetto che ne rende difficile la guida, o una perdita di prestazione.

E' noto che a fronte di un vizio del bene venduto che lo rende non idoneo all'uso (artt. 1490 - 1492 c.c.), l'acquirente può denunciare al venditore la scoperta e chiedere la restituzione della somma versata, salvo diverso accordo.

Occorre premettere che questa possibilità è del tutto distinta da quella concessa dal Codice del Consumo, artt. 128 e seguenti, ove la normativa prevede la possibilità per il consumatore di ottenere una serie di rimedi laddove quest'ultimo ravvisi un malfunzionamento idoneo ad ottenere i rimedi di cui al successivo art. 130 comma 2.

La vicenda oggetto dell'intervento del giudice di legittimità riguarda, invece, l'ipotesi in cui l'acquirente scopra l'esistenza del vizio ed intenda chiedere la restituzione dei soldi pagati per l'acquisto, previa risoluzione del contratto. 

Nel caso di specie, l'acquisto ha avuto ad oggetto un veicolo presso una concessionaria, e l'acquirente aveva riscontrato, successivamente, dei vizi che non la rendevano idonea all'uso, chiedendo la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni.

Il vizio contestato dal consumatore è quello disciplinato ex art. 1490 c.c., secondo il quale:"il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore".

Il successivo art. 1492 c.c. illustra gli effetti nel caso di vizi riscontrati dall'acquirente:"Nei casi indicati dall'art. 1490 c.c., il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto (art. 1453 c.c.) ovvero la riduzione del prezzo [...]".

Nella vicenda oggetto della sentenza di questa domenica, il compratore aveva richiesto la risoluzione del contratto, con la restituzione della somma versata.

Accertato il vizio, attraverso apposito accertamento tecnico (ATP), il consumatore si era rivolto al tribunale per chiedere la restituzione della somma versata per il veicolo "viziato", ma non totalmente non idoneo all'uso, tant'è che per anni l'acquirente lo aveva anche se parzialmente utilizzato.

Il Tribunale di Messina, e la successiva Corte d'Appello, avevano riconosciuto il vizio del bene, idoneo alla risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., condannando la concessionaria alle restituzione della somma versata dal consumatore a suo tempo, in applicazione dell'art. 1458 c.c. (effetto retroattivo della risoluzione). 

La concessionaria ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando, tra le altre, che il compratore aveva comunque utilizzato il veicolo, nonostante la presenza del vizio, sicché vi era stata una consistente riduzione del valore del mezzo che non era stata riconosciuta dal giudice del merito.

In termini più semplici, per la concessionaria la sentenza di merito era stata squilibrata, riconoscendo il solo diritto alla risoluzione del contratto in favore dell'acquirente, con rimborso della somma versata, ignorando che quest'ultimo aveva comunque "consumato" il "bene viziato" e quindi aveva trattato giovamento dal veicolo con riduzione del valore dello stesso.

La Cassazione accoglie la contestazione sollevata dal venditore, enucleando il seguente principio di diritto: "In virtù dell'operatività del nesso sinallagmatico che connota il contratto di vendita ed in dipendenza degli effetti retroattivi riconducibili alla risoluzione contrattuale (ai sensi dell'art. 1458 c.c., comma 1, in correlazione con l'art. 1493 c.c.), nella determinazione del prezzo da restituire al compratore di un'autovettura che abbia agito vittoriosamente in redibitoria si deve tener conto dell'uso del bene fatto dal medesimo, dovendosi, sul piano oggettivo, garantire l'equilibrio anche tra le reciproche prestazioni restitutorie delle parti ed evitare un'illegittima locupletazione dell'acquirente, ove lo stesso abbia continuato ad utilizzare il bene (ancorchè accertato come viziato ma non completamente inidoneo al suo uso), determinandone una sua progressiva e fisiologica perdita di valore".

Il giudice ha operato un bilanciamento degli interessi delle parti: il consumatore può ottenere la restituzione del prezzo per il veicolo che presenti un difetto, ma il venditore ha diritto ad ottenere una sorta di indennizzo del valore perso, nel caso di utilizzo dell'auto da parte del compratore. 

Di seguito, la sentenza n. 16077/2020 della Cassazione.

domenica 8 dicembre 2019

Infissi montati male - cosa succede se non denuncio il venditore?

L’argomento affrontato è di quelli che si incontrano nelle aule, in quanto spesso si va in causa perché il proprio serramentista non monta poi così bene gli infissi, dovendone adattare le misure a vani di case vecchie o usare materiali scadenti, addirittura forniti dallo stesso committente per alleggerire la fattura. 

Si susseguono – ed è il caso racchiuso in Tribunale di Savona, sentenza n. 19 settembre 2018, oggi in commento – perizie, testimoni e istruttorie lunghe e complicate davanti al giudice, quando è meglio, in questi casi, verificare immediatamente se la serranda non funziona e scrivere una raccomandata, con prova di consegna, al proprio serramentista, evidenziando nel dettaglio – e anche qualcosa in più, dato che il più comprende il meno - cosa non va. 

L’oggetto del contendere non è da ignorare, perché il consumatore può prevedere, con una certa precisione, a cosa va incontro se gli infissi danno problemi e, al posto di attivarsi subito, perde tempo dietro lamentele nell’ufficio dell’installatore che non vuol saperne di risarcire i danni.

In questo genere di contenziosi è importante, anzi capitale, denunciare i vizi molto presto, e bene.

Ma quanto presto?

La risposta a questa domanda dipende da vari fattori.

In primo luogo, dal tipo di garanzia offerta dalla legge: quella del consumatore, che però opera solo per i beni mobili (art. 128 T.U. Consumo), ovvero quella del Codice Civile.

In questo caso, un conto è litigare per un automobile guasta (v. link) e altro conto ancora per un infisso in pvc, in quanto si applica il codice civile: gli Ermellini, infatti, sostengono che un infisso, anche se si può smontare e rivendere da qualche altra parte, è pur sempre un oggetto incorporato ad una casa – e quindi ad un immobile - che serve a dargli valore, anche solo per riparare le stanze dagli spifferi. 

Veniamo, ora, al tipo di contratto sotto cui va messa la prestazione del serramentista che prende le misure e viene a installare l’infisso a casa.


Per quanto montare gli infissi sia un’attività laboriosa, soprattutto quando devono essere adattati ad un vano vecchio e fuori misura, si intuisce che il serramentista vende un prodotto che era nel proprio magazzino merci – anche se i venditori sanno bene che, oggi come oggi, è meglio fare poche scorte e esaurirle subito -, il quale deve essere solo adattato alle esigenze del cliente.

Il ragionamento appena proposto, di per sé intuitivo, è lo stesso di quello seguito da molti Giudici – e  Savona si accoda – quando si deve decidere se far rientrare tale rapporto nell'area dell'appalto, ovvero contratto di opera oppure se si tratta di una vendita.

Non è nostra intenzione, in questa sede, discettare sull’interpretazione di questi tipi di contratto, se non per specificare due punti praticissimi.

Il primo, se il serramentista si rifornisce di infissi già fatti, sempre uguali e, a propria volta, li piazza in case diverse, adattandoli alle esigenze del cliente, allora si cade sotto la vendita (o, meglio, i giuristi la chiamerebbero “vendita di cosa futura”, perché la res è specificata quando viene installata): qui, i vizi più ricorrenti (spifferi, inestetismi, serrande che sbattono etc.) vanno denunciati fulmineamente, entro e non oltre otto giorni dalla scoperta (meglio ancora, subito!).

Il secondo – ma è rarissimo oggi -, se il serramentista usa materie prime proprie o quelle che gli fornisce il committente (ad esempio, laminati metallici, legno grezzo, vernici etc.) e fa di sana pianta un infisso, allora si cade sotto l’appalto: prevale il fare sul dare e, ovviamente, il termine per rilevare i vizi si allunga fino a 60 dì dalla scoperta.

In ogni caso, è bene invitare il consumatore ad essere scaltro: se c’è l’intenzione, meglio contestare subito, anche solo con una raccomandata, in modo puntiglioso e specifico ogni minimo vizio, che non rimandare a domani o, peggio ancora, andare a lamentarsi in ufficio dal serramentista. 


Di seguito trovi la sentenza. 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...