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sabato 14 ottobre 2023

Vendita sim ad utente ignaro - sanzione per violazione dei dati personali

Fonte: newsletter
10 ottobre 2023
Riceve due email e un sms di notifica da parte di una compagnia telefonica e scopre che un rivenditore aveva attivato a sua insaputa due sim card ricaricabili a lui intestate. È accaduto ad un utente della provincia di Bergamo che dopo aver denunciato l’accaduto all’autorità giudiziaria, segnala il fatto al Garante Privacy che sanziona la società della rete di vendita della compagnia telefonica, cui fa capo il rivenditore, con una multa di 90mila euro per trattamento illecito di dati personali.

L’interessato, dopo aver richiesto il blocco delle sim alla compagnia telefonica ed effettuato alcune verifiche, aveva ricostruito che le schede erano state attivate nel napoletano utilizzando una fotocopia poco leggibile della sua carta di identità. Aveva scoperto inoltre che, per gli addebiti delle due utenze, era stato inserito un Iban inesistente, solo formalmente corretto, riconducibile ad una banca vicina alla propria abitazione.

domenica 28 ottobre 2018

Telefonia mobile - no ai servizi aggiuntivi a pagamento preimpostati nella sim

Questo weekend  abbiamo focalizzato la nostra attenzione sul recente intervento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, intervenuta a valutare la liceità della condotta che, specialmente alcuni anni addietro, portava le compagnie telefoniche a immettere in commercio schede sim comprendenti applicazioni e/o servizi a pagamento non richiesti dal cliente.

Tale condotta è stata oggetto, durante l'anno 2012, di un intervento da parte dell’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato («AGCM»), la quale ha contestato a Wind Telecomunicazioni (ora Wind Tre) e Vodafone Omnitel (ora Vodafone Italia) la violazione delle norme previste in materia, avendo commercializzato carte SIM (Subscriber Identity Module) con servizi preimpostati per la navigazione Internet e di segreteria telefonica con addebito al cliente. Tali servizi sarebbero potuti essere disattivati solo a seguito di specifica richiesta da parte dell'utente.

A seguito di impugnazione del provvedimento sanzionatorio da parte di Wind e Vodafone, la questione è finita sul tavolo del giudice comunitario, in quanto il Consiglio di Stato ha ritenuto di dover sottoporre alla Corte una questione inerente  la competenza rispetto alle sanzioni di tali pratiche, ovverosia se la materia rientra nel settore  delle comunicazioni elettroniche, di competenza di AGCOM, o quale«pratica commerciale considerata in ogni caso aggressiva» rientra nella competenza dell’AGCM, e ciò anche nel settore delle comunicazioni elettroniche.

L'istanza del Consiglio di Stato, però, ha consentito ai giudici comunitari di poter affrontare la questione in oggetto, evidenziando il carattere di pratica commerciale aggressiva posto in essere dalle società di telefonia che commercializzano questo tipo di servizi.
  
La Corte parte dal presupposto, decisivo a nostro parere, che un consumatore deve poter richiedere un servizio in modo libero e spontaneo, ed invece tale servizio non può essere imposto dalla compagnia telefonica. 

Tale ultima condotta, contraria ai principi di tutela del consumatore, si realizza anche qualora quest'ultimo non sia stato informato né dei costi dei servizi né della loro preimpostazione e attivazione sulla carta SIM acquistata (circostanza la cui verifica spetta al giudice nazionale).

Non rileva, sotto tale profilo, la circostanza che il consumatore possa, successivamente, disattivare il servizio, in quanto tale condotta richiede una conoscenza dell'esistenza del servizio aggiuntivo, e comunque non legalizza l'addebito di offerte non richieste dall'utente.

La Corte evidenzia che tale controllo rientra nell'ambito delle procedure delle autorità di settore, le quali debbono, in prima battuta, controllare e contestare agli operatori tali comportamenti, rientrando tali attività nella categoria della «fornitura non richiesta», pratica commerciale sleale (condotta aggressiva) contraria ai principi comunitari.

Qui di seguito il provvedimento.

domenica 17 aprile 2011

Cassazione: se l'Autorità di controllo non adempie al proprio dovere viene condannata a risarcire i risparmiatori truffati

A volte può capitare che anche il controllore del mercato, la CONSOB, possa essere chiamato a rispondere dei danni causati ai risparmiatori dall'opera truffaldina di qualche società di intermediazione (una SIM nella concreta fattispecie).

L'omesso controllo da parte della CONSOB diventa causa diretta dei danni sofferti dai risparmiatori e fonte di responsabilità per  la CONSOB ex art. 2043 c.c., in quanto "la attività della pubblica amministrazione, ed in particolare della CONSOB, ente pubblico di garanzia di controllo e vigilanza sul mercato dei valori mobiliari e sulla raccolta finanziaria del risparmio, deve svolgersi nei limiti e con lo esercizio dei poteri previsti dalle leggi speciali che la istituiscono, ma anche della norma primaria del neminem laedere, in considerazione dei principi di legalità imparzialità e buona amministrazione dettati dallo art.97 della Costituzione in correlazione con lo art.47 prima parte della Costituzione; pertanto la Consob è tenuta a subire le conseguenze stabilite dallo art. 2043 c.c. atteso he tali principi di garanzia si pongono come limiti esterni alla sua attività discrezionale, ancorché il sindacato di questa rimanga precluso al giudice ordinario. L’illecito civile, per la sua struttura, segue le comuni regole del codice civile anche per quanto concerne la ed imputabilità soggettiva, la causalità, lo evento di danno e la sua quantificazione. (cfr. Cass. 2001 n. 3132; 2001 n. 12672; 2003 n. 1191 e vedi Cass. SU 9 marzo 2007 n. 5396 sui poteri di controllo e di autonomia della CONSOB).".

Di seguito la sentenza

venerdì 3 dicembre 2010

«Quanto si è ripreso sui bond argentini» - Prof. Beppe Scienza

Di recente ci è stato chiesto quale è il valore ottenuto per chi ha aderito al concambio 2010 dei bond Argentina.
Di seguito vi proponiamo un contributo del Prof. Beppe Scienza con il quale viene fatta chiarezza sul punto.

Ringraziamo il Prof. Scienza per l'autorizzazione all'utilizzo del suo contributo.

tratto da La Repubblica, 22-11-2010, Affari & Finanza, p. 23
Cinque anni fa l’offerta dell’Argentina ai suoi sventurati obbligazionisti, travolto dal crac del dicembre 2001, fu bollata come indecente, vergognosa ecc. e comunque inaccettabile. Quest’anno ha proposto ancor meno e quasi nessuno ha fiatato.

La riapertura dell’offerta pubblica di scambio (ops) di Buenos Aires è stata una ciambella di salvataggio lanciata soprattutto ai risparmiatori italiani. Solo in Italia così tanti non aderirono nel 2005, vittime del tiro mancino giocatogli da chi si atteggiava a loro paladino. Se oltre 200 mila rimasero col cerino acceso in mano è perché Federconsumatori, Codacons, Adiconsum ecc. si premuravano di “sconsigliare ai risparmiatori di aderire ad un’offerta capestro” e Altroconsumo addirittura derideva chi, come il sottoscritto, spiegava quanto fosse autolesionista un rifiuto.

Ma questa volta anche i sassi avevano capito che le possibilità di vincere cause o arbitrati contro la repubblica sudamericana sono praticamente nulle. Così molti hanno pensato che convenisse salire sull’ultimo treno e hanno consegnato le loro vecchie obbligazioni in cambio di un pacchetto di titoli e qualche soldo. Recentemente è tutto arrivato sui depositi titoli e sui conti, a volte prima a volte dopo, a seconda dell’intermediario.

Capire quanto è stato effettivamente recuperato non è immediato e varia leggermente da titolo a titolo. Nel caso in particolare dei piccoli risparmiatori, bisogna sommare cinque voci (vedi tabellina), arrivando così a circa 54 euro per ogni 100 di valore nominale delle obbligazioni originarie. È più di quanto ci si aspettava al momento dell’offerta, perché i titoli argentini sono complessivamente saliti. È però comunque meno rispetto a quanti, in barba ai tanti cattivi consigli, aderirono già nel 2005. Costoro hanno ottenuto 6,7 euro aggiuntivi grazie ai pagamenti dello strano titolo Argentina Pil 2035, con un recupero complessivo intorno ai 61 euro.

A proposito di una seconda chance, sarebbe carino se l’offrisse anche il Tesoro italiano per i rimborsi delle obbligazioni Alitalia, ormai in dirittura d’arrivo. Le poche mancate adesioni non sono neppure da attribuire a intenzioni bellicose (e velleitarie) nei confronti dello stato italiano, come per l’Argentina, ma solo a dimenticanza o a obiettive difficoltà per un’offerta che scadeva (l’anno scorso) fa proprio alla fine agosto.

Di seguito la tabella per comprendere il livello di perdita per chi ha accettato il concambio



domenica 31 ottobre 2010

Secondo la Cassazione anche l'emittente di un prodotto finanziario è responsabile del danno subito dal risparmiatore

La sentenza della Suprema Corte non è recentissima, ma riteniamo utile proporla in quanto stabilisce un importante principio, ossia che il soggetto emittente di prodotti finanziari, in particolar modo fondi comuni di investimento, è tenuto a controllare l'attività svolta dagli intermediari che sollecitano l'investimento presso la propria clientela.

Il settore del risparmio gestito ha scontato negli ultimi anni grosse perdite ed il malcontento dei risparmiatori, i quali non hanno tratto alcun giovamento da questo tipo di operazioni finanziarie.

In molti casi, l'investitore si è rivolto al soggetto emittente il prodotto lamentando di non essere stato adeguatamente informato sulle caratteristiche del prodotto venduto.

Quest'ultimo declinava qualsiasi responsabilità per le negative performance segnate dallo strumento finanziario ed invitava il consumatore a rivolgersi, eventualmente, alla sua banca per contestazioni in merito all'informativa.

La Cassazione ha stabilito che anche il soggetto emittente può, a seconda dei casi, essere responsabile per i danni subiti dal cliente per l'esito negativo del prodotto finanziario.

Qui il provvedimento.

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