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venerdì 24 novembre 2017

Tari gonfiata - il MEF invia i chiarimenti in merito al rimborso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è intervenuto nella discussione riguardante la possibile applicazione distorta delle norme riguardanti il calcolo della tassa sui rifiuti.

La Tari, tassa sui rifiuti introdotta nel 2014 in sostituzione della Tares, ha sollevato di recente notevoli problemi legati alla sua applicazione verso le pertinenze legate all'immobile principali (box, garage, cantine).

Dove nasce il problema?
La circolare del Ministero ha chiarito che le richieste di pagamento della tassa sui rifiuti avanzate dai comuni italiani sono risultate, in molti casi, errate in quanto fondate su una interpretazione sbagliata della norma. 

In generale, il calcolo della tassa sui rifiuti dovuta dal possessore di un immobile si suddivide in due quote: una quota fissa e che deve essere calcolata considerando la superficie in mq. dell'immobile (comprendendo anche le pertinenze) moltiplicato per il numero degli occupanti; una quota variabile calcolata con un valore assoluto, considerato il numero degli occupanti per la superficie della sola abitazione principale.

L'errore nel quale sarebbero incorse le amministrazioni locali nel calcolo della parte variabile, includendo anche le partenenze dell'abitazione per la determinazione della somma dovuta.

L'importo dovuto, quindi, è inferiore a quello preteso dal comune in quanto non si deve sommare, come hanno fatto diversi enti locali, la quota variabile dell’abitazione principale a quella di tutte le sue pertinenze.

Quale soluzione
La soluzione prospettata dal MEF è quella del rimborso da parte degli enti locali delle maggiori somme pagate dai contribuenti, a seguito di un migliore calcolo della tassa sui rifiuti dovuta.

Il rimborso riguarda le maggiori somme pagate tra il 2014 e il 2017 per la Tari nei vari comuni e che, a seguito di controllo, risultino come non dovuti.

Istanza di rimborso
Vi invitiamo, laddove sia evidente che l'importo versato è superiore a quello effettivamente dovuto, ad inviare al comune un'istanza di rimborso delle maggiori somme pagate dal 2014 ad oggi.

Qui il provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

venerdì 8 giugno 2012

BTP ITALIA? MAGARI NO – BEPPE SCIENZA

La prima emissione è stata un successo per il Tesoro. Non per i risparmiatori che l'hanno sottoscritta. Il primo può vantarsi e si è vantato ai quattro venti di avere piazzato 7,3 miliardi di euro di Btp Italia 2,45% 26-3-2016. I secondi invece non hanno motivi per essere contenti: i titoli pagati 100 valevano venerdì scorso circa 96,5.
Meglio la mattonella. Gli sarebbe quindi convenuto tenere i soldi sotto il materasso e sottoscrivere ora la nuova emissione, cioè i Btp Italia 11-6-2016 in collocamento fino al 7 giugno, sempre che l'ardore patriottico non gli sia passato. Né questi sono commenti col senno del poi, perché limiti e rischi di quel prestito erano noti già al momento del collocamento, quando giornalisti, gestori di fondi e altri pretesi esperti sproloquiavano all'unisono, colti da un improvviso attacco di nazionalismo finanziario.

venerdì 23 dicembre 2011

Il Decreto Monti dichiara la fine anticipata della conversione della Lira in Euro

Tra le novità introdotte dal nuovo Esecutivo, i consumatori italiani hanno certamente notato l'art. 26 del D. L. 201/2011, il quale ha dichiarato la non convertibilità della Lira in Euro a partire dallo scorso 7 dicembre 2011.

Conseguenza? coloro che possiedono nelle loro tasche la vecchia, e da qualcuno rimpianta, Lira non potranno in futuro più convertirla in Euro.

Occorre osservare che la scadenza naturale per la circolazione, e conversione, della Lira era stata stabilita, nel lontano 1997, per il 29 febbraio 2012. Ogni cittadino avrebbe potuto, entro tale data, convertire le lire con gli euro.

L'art. 26 del D. L.  ha inaspettatamente anticipato la data di "chiusura" della Lira allo scorso 7 dicembre 2011, sicché da tale momento non è più possibile convertire le lire, le quali cessano di avere qualsiasi valore legale, come si legge dalla nota della Banca d'Italia "Secondo quanto disposto dall'art. 26 del D.L. 201/2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2011, "in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 ed 1 bis, della legge 7 aprile 1997, n. 96, e all'articolo 52-ter, commi 1 ed 1 bis, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell'Erario con decorrenza immediata".

Riteniamo questa norma ingiusta perché penalizza, ingiustamente, coloro che hanno fatto affidamento sulla data stabilita in precedenza per poter convertire le proprie lire (si ritiene che vi sia in circolazione oltre un miliardo di euro in lire).

La norma è, in tal senso, ingiusta e crea un danno e un disagio nei confronti di piccoli risparmiatori.

domenica 27 febbraio 2011

La banca è responsabile per le scorrettezze del proprio promotore finanziario

Negli ultimi anni si sono moltiplicati i casi di condotta scorretta del promotore finanziario nei confronti del cliente.
Il caso tipico, affrontato nella sentenza che vi proponiamo di seguito, è quello del promotore che si appropria delle somme ricevute dal cliente per i singoli investimenti finanziari.
La Corte ribadisce il principio della responsabilità della banca per il fatto illecito del proprio promotore, in quanto esiste un collegamento necessario tra l'attività del promotore e l'istituto di credito.
Agli occhi del cliente, in altri termini, il promotore rappresenta la banca  la quale ha il dovere di controllare la regolarità dell'attività svolta dal private banker.
Nel caso di omesso controllo, la banca deve rimborsare il cliente delle somme sottratte dal professionista.


giovedì 10 febbraio 2011

Arriva il "Decreto Tremonti" che introduce le novità del credito al consumo

Lo scorso 3 febbraio 2011 sono state introdotte le novità comunitarie in materia di credito al consumo, di cui abbiamo già avuto modo di parlare in un recente intervento a Trentino inBlu ("Da Trentino inBlu radio al blog: i punti salienti delle nuove norme in materia di credito al consumo").

Di seguito vi proponiamo il Decreto Ministeriale che da attuazione alla norma comunitaria ed introduce significativi cambiamenti nei rapporti tra gli enti creditizi e i consumatori.

martedì 21 dicembre 2010

Il ravvedimento operoso sarà più oneroso con la nuova legge di stabilità finanziaria

Dal 1° febbraio 2011 costerà di più al contribuente l’utilizzo dell’istituto del ravvedimento operoso; con la Legge di Stabilità approvata definitivamente il 7 dicembre dal Senato sono state aumentate le sanzioni nel caso in cui il contribuente, resosi conto dell’errore, intenda provvedere alla regolarizzazione entro i termini previsti dalla normativa vigente. di Federico Gavioli Il Senato ha definitivamente approvato il Disegno di Legge di Stabilità (già Legge Finanziaria) con 161 voti favorevoli, 127 contrari e 5 astensioni; il testo approvato a Palazzo Madama il 7 dicembre 2010, coincide con quello approvato dalla Camera dei Deputati nelle scorse settimane. In particolare l’articolo 1, commi da 18 a 21 della Legge di Stabilità (in corso di pubblicazione in G.U.), modificano l’ammontare di alcune sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in materia fiscale. Con la Legge di Stabilità il legislatore riporta le sanzioni applicabili, in caso di utilizzo del ravvedimento operoso, a quanto era previsto nel recente passato; a far data dal 1° febbraio 2011, infatti, le sanzioni saranno pari a un decimo del minimo se la regolarizzazione dell’omesso versamento viene effettuata entro trenta giorni, mentre in caso di regolarizzazione di violazioni di carattere sostanziale, compreso l’omesso versamento, effettuata entro il termine della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione è pari ad un ottavo del minimo. In caso di omessa dichiarazione se la stessa è presentata entro novanta giorni, la sanzione è pari ad un decimo del minimo. Nella tabella che si riporta è riassunta la nuova situazione che si presenterà a far data dal 1° febbraio 2011.     •     Novità sul ravvedimento operoso per i versamenti omessi, carenti o tardivi sanati entro 30 giorni, la sanzione aumenta da un dodicesimo ad un decimo del minimo; in termini percentuali per il c.d. “ravvedimento breve” la sanzione aumenta dal 2,5% al 3%; • per la regolarizzazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (o, quando non è prevista dichiarazione, entro un anno dalla violazione), la sanzione aumenta da un decimo ad un ottavo del minino; in termini percentuali per il c.d. “ravvedimento lungo” la sanzione aumenta dal 3% al 3,75%; • in caso di omessa presentazione della dichiarazione da effettuarsi, in ogni caso entro novanta giorni, la sanzione passa a un decimo del minimo; in pratica l’aumento va a 25 euro per ogni singola dichiarazione rispetto ai precedenti euro 21 (un dodicesimo del minimo).         Prendiamo ora come riferimento l’ipotesi dell’entrata in vigore delle nuove sanzioni per il ravvedimento operoso che sono previste dal 1° febbraio 2011; tramite due esempi pratici vediamo di comprendere meglio come opereranno le novità disposte dal legislatore: 1)se un contribuente ha omesso di presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 settembre 2010 (essendo irrilevante la proroga concessa dall’Agenzia delle Entrate al 5 ottobre 2010 per motivi tecnici) e provvede alla presentazione nei novanta giorni e cioè entro il prossimo 29 dicembre 2010, la sanzione è pari a 21 euro (un dodicesimo di 258 euro). Qualora da tale dichiarazione emerga, altresì, un omesso versamento di imposta, questa potrà essere regolarizzata entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi 2010 (30 settembre 2011) con l’applicazione della sanzione ridotta del 3%, pari ad un decimo del 30 per cento; 2)se un contribuente a far data dal 1° febbraio 2011 non presenta una dichiarazione, ha tempo novanta giorni per provvedere alla sua regolarizzazione versando la sanzione di 25 euro, pari ad un decimo di 258 euro; se dalla stessa dichiarazione emerga un omesso versamento di imposta questa potrà essere regolarizzata entro il termine della dichiarazione successiva con il versamento della sanzione del 3,75%, pari ad un ottavo del 30%.




venerdì 10 dicembre 2010

ALITALIA - ECCO IL DECRETO CONCAMBIO TITOLI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Di seguito vi proponiamo il Decreto con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha avviato la fase che permetterà ai possessori di valori mobiliari Alitalia (in primo luogo gli obbligazionisti) che hanno aderito alla proposta di concambio, di ottenere le nuove obbligazioni ZERO - COUPON.


DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 9 aprile 2009, n. 33, recante, fra l'altro, misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, ed in particolare l'art. 7-octies, come modificato dall'art. 19, terzo comma, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102, recante «Misure a favore degli obbligazionisti e dei piccoli azionisti Alitalia - Linee aeree italiane S.p.a.» (di seguito indicata, nel presente decreto, come «Alitalia») nel quale si prevede, fra l'altro, che: ai possessori di obbligazioni del prestito obbligazionario «Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile» emesso da «Alitalia», ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli alle condizioni ivi indicate, in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di 1.000 euro; ai titolari di azioni della societa' «Alitalia», ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli alle condizioni ivi indicate, in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000, con le modalita', secondo le procedure e nei limiti indicati nel medesimo articolo;

Visto, in particolare, il terzo comma, lettera b) del citato art. 7-octies del decreto-legge n. 5 del 2009, ove si prevede, fra l'altro, che le predette assegnazioni di titoli di Stato, nei limiti di 100.000 euro per ciascun obbligazionista e di 50.000 euro per ciascun azionista: per gli importi superiori a mille euro, avvengono con arrotondamento per difetto al migliaio di euro; per gli importi inferiori a mille euro si provvede ad assegnare provvisoriamente un titolo di Stato del taglio minimo al conto di deposito titoli relativo ai titoli menzionati, a nome dell'intermediario finanziario che ne cura la gestione; l'intermediario finanziario lo detiene in nome e per conto del soggetto interessato e provvede, alla scadenza, a riversare all'entrata del bilancio dello Stato la differenza tra il valore del titolo di Stato e il controvalore delle obbligazioni e delle azioni trasferite dall'interessato al Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno 2010, gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal Direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del tesoro ha delegato il Direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresi', gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla «Monte Titoli S.p.a.» il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, come sostituito dall'art. 2 della legge 21 settembre 2010, n. 158, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 novembre 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 104.621 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare; Vista la lettera n. 313881 del 23 novembre 2010 con cui la Direzione VII del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato i dati relativi all'operazione di scambio dei titoli «Alitalia» con titoli di Stato, prevista dal citato decreto-legge n. 5 del 2009, trasmettendo appositi elenchi con l'indicazione degli intermediari finanziari cui dovranno essere attribuiti i titoli di Stato, per essere successivamente assegnati agli aventi diritto;

Ritenuto che occorre disporre, per le finalita' di cui al citato decreto-legge n. 5 del 2009, due distinte emissioni di certificati del Tesoro «zero coupon» (di seguito «CTZ») per l'ammontare nominale complessivo di 312.910.000 euro, di cui una, per 245.649.000 euro, destinata alle assegnazioni di titoli a fronte di importi pari o superiori a mille euro, e l'altra, per 67.261.000 euro, a fronte di importi inferiori a mille euro;

Decreta

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche' del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, e per le finalita' di cui all'art. 7-octies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall'art. 19, terzo comma, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, tutti citati nelle premesse, sono disposte due distinte emissioni di «CTZ», per l'ammontare nominale complessivo di 312.910.000 euro, da attribuire agli intermediari finanziari indicati negli elenchi allegati al presente decreto, alle seguenti condizioni: decorrenza: 25 novembre 2010; scadenza: 31 dicembre 2012; prezzo d'emissione: alla pari; rimborso: in unica soluzione, il 31 dicembre 2012; taglio minimo unitario: mille euro. Negli articoli 2 e 3 del presente decreto vengono indicate le caratteristiche e le modalita' di assegnazione delle due emissioni di titoli da attribuire, rispettivamente, a fronte di importi pari o superiori a mille euro ed a fronte di importi inferiori a tale cifra.

Art. 2

I «CTZ» di cui all'art. 1, da assegnare a fronte di importi, dovuti agli obbligazionisti ed agli azionisti «Alitalia», pari o superiori a mille euro, a seguito delle richieste avanzate tramite gli intermediari finanziari per gli ammontari calcolati a norma dell'art. 7-octies del citato decreto-legge n. 5 del 2009, e secondo la procedura stabilita dal medesimo articolo, vengono emessi per un importo complessivo di 245.649.000 euro. In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la «Monte Titoli S.p.a.», in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse, i predetti «CTZ» vengono attribuiti agli intermediari finanziari incaricati, mediante accreditamento dei conti di deposito intrattenuti presso la predetta societa' dagli intermediari stessi o da intermediari di cui questi ultimi si avvalgono; gli intermediari incaricati dagli aventi diritto provvederanno a riconoscere i «CTZ» ai medesimi. Le assegnazioni vengono effettuate secondo la ripartizione e per gli importi risultanti dall'elenco allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante. I «CTZ» di cui al presente articolo sono liberamente trasferibili secondo la normativa vigente; verra' richiesta la loro ammissione alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attivita' ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea. Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i titoli di cui al presente articolo sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili godono dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Art. 3

I «CTZ» di cui all'art. 1, da assegnare a fronte di importi, dovuti agli obbligazionisti ed agli azionisti «Alitalia», inferiori a mille euro, a seguito delle richieste avanzate tramite gli intermediari finanziari per gli ammontari calcolati a norma dell'art. 7-octies del citato decreto-legge n. 5 del 2009, e secondo la procedura stabilita dal medesimo articolo, vengono emessi per un importo complessivo di 67.261.000 euro. A ciascuno degli obbligazionisti ed azionisti di cui al presente articolo, viene assegnato provvisoriamente un «CTZ» del taglio minimo di mille euro; in applicazione della citata convenzione del 5 dicembre 2000 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la «Monte Titoli S.p.a.», i predetti «CTZ» vengono attribuiti agli intermediari finanziari incaricati, mediante accreditamento dei conti di deposito intrattenuti presso la predetta societa' dagli intermediari stessi o da intermediari di cui questi ultimi si avvalgono; gli intermediari incaricati dagli aventi diritto provvederanno a riconoscere i «CTZ» ai medesimi. Le assegnazioni vengono effettuate secondo la ripartizione e per gli importi risultanti dall'elenco allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante. L'intermediario finanziario detiene il «CTZ» predetto in nome e per conto dell'interessato e provvede, alla scadenza, a riversare all'entrata del bilancio dello Stato la differenza tra il valore del titolo di Stato e il controvalore di scambio delle obbligazioni e delle azioni trasferite dall'interessato al Ministero dell'economia e delle finanze, riconoscendo all'avente diritto l'importo a lui dovuto. I «CTZ» di cui al presente articolo non sono negoziabili. Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i titoli di cui al presente articolo sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili godono dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Art. 4

E' affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni derivanti dal presente decreto.

Art. 5

L'onere per il rimborso dei titoli di cui all'art. 1 del presente decreto, relativo all'anno finanziario 2012, fara' carico ad apposito capitolo che verra' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unita' previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso. Le somme indicate nell'art. 3 del presente decreto, da riversare al bilancio dello Stato, verranno versate ad apposito capitolo che verra' istituito nello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2012. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2010 p. Il Direttore generale: Cannata   
di seguito l'allegato relativo alle condizioni di concambio



fonte: www.gazzettaufficiale.it

venerdì 2 ottobre 2009

Zopa.it

L'estate 2009 è stata caratterizzata dalla vicenda Zopa.it che potrebbe passare alla storia come quella che ha segnato la prematura fine del social lending in Italia.

Cos'è il social lending?
Il social lending (definito anche peer – to – peer lending) rappresenta una nuova forma di prestito, e si fonda sul passaggio della moneta direttamente dal prestatore (lender) al richiedente (borrower) con la quasi assenza di un intermediario (almeno secondo l'interpretazione offerta da taluni analisti).
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