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domenica 25 gennaio 2026

Clausole vessatorie “firmate” ma senza una effettiva trattativa: il consumatore deve essere sempre tutelato

Con l’ordinanza n. 4140 del 14 febbraio 2024, la Corte di Cassazione interviene su un tema molto concreto e frequente: come e quando sono efficaci per il consumatore le clausole particolarmente onerose, ossia che creano un significativo squilibrio del rapporto con il professionista.

Stiamo parlando delle clausole vessatorie, ovvero quelle condizioni del contratto particolarmente svantaggiose per noi consumatore, quando prevedono la limitazione della responsabilità del professionista nel caso di malfunzionamento del prodotto o inadempimenti nell'esecuzione del contratto; la possibilità attribuita al solo venditore/fornitore di recedere o modificare unilateralmente il contratto; la previsione di una clausola penale eccessiva in favore del contraente forte; la previsione nel contratto di una deroga al giudice competente (foro del consumatore).

Sono esempi di clausole vessatorie che usualmente possiamo trovare nei contratti che, come consumatori, firmiamo quando acquistiamo un bene o un servizio, ma che possono essere inserite, come nel caso affrontato dalla Cassazione, anche con la firma di un accordo transattivo.

Cosa succede quando un consumatore firma un accordo transattivo con clausole particolarmente onerose, come obblighi di riservatezza o penali elevate?
Le tutele contro le clausole vessatorie valgono anche nel caso di transazione?

La risposta della Suprema Corte è chiara e, per molti consumatori, rassicurante.


a.- La vicenda

La questione nasce da una controversia tra una consumatrice e una società immobiliare, conclusasi con un accordo transattivo. Nell'accordo venivano inserite alcune clausole estremamente svantaggiose per il consumatore, quale la  clausola di riservatezza e una clausola penale.

In seguito, secondo l'immobiliare, la consumatrice avrebbe violato tali clausole, giustificando il pagamento della penale da parte del professionista.

Mentre il giudice di merito aveva ritenuto valide le clausole, sostenendo che l’accordo fosse frutto di una trattativa tra le parti, entrambe assistite dai rispettivi avvocati, la Suprema Corte ha voluto dare una diversa interpretazione alle norme contrattuali, ribadendo un principio fondamentale in materia di tutela del consumatore, ossia che anche la transazione è soggetta alle regole previste dal Codice del Consumo.


b.- La tutela del consumatore contro le clausole vessatorie

La Cassazione parte dal presupposto che il consumatore è un soggetto meritevole di tutela in ogni momento del rapporto creatosi con il professionista, a prescindere dal tipo di contratto concluso.

In termini più semplici, il Codice del Consumo mira a tutelare una categoria specifica di soggetti giuridici, i consumatori, per i quali il Legislatore ritiene che debbano essere previste specifiche protezioni proprio per la loro peculiare posizione.

E per tale ragione che i giudici di legittimità si dimostrano disinteressati dalla tipologia di contratto concluso tra le parti, in quanto il contraente debole deve potersi giovare delle tutele previste dal Codice del Consumo sia che conclusa una una vendita, un contratto di servizi o – come in questo caso – una transazione: se da un lato c’è un professionista e dall’altro un consumatore, le norme del Codice del Consumo trovano applicazione.

E tale disinteresse riguarda anche la modalità della conclusione del contratto, risultando del tutto indifferente che si tratti di un modulo o formulario unilateralmente del professionista (come previsto all'art. 1341 c.c.), o di uno specifico contratto negoziato tra le parti, come nell'ipotesi della transazione: "[...] Trattasi di disciplina invero altra e diversa da quella -concorrente- posta all’art. 1341 ss. c.c. applicabile a contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista dell’utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, la vessatorietà della clausola ex art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del 2005 ben potendo viceversa attenere anche al singolo rapporto contrattuale (v. Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass., 20/3/2010, n. 6802).".

Questo significa che anche un accordo pensato per “chiudere la lite” può contenere clausole vessatorie e, se del caso, queste clausole possono essere dichiarate nulle a mente dell'art. 34 della normativa di settore.

L'aspetto più rilevante della decisione, però, risiede nel successivo passaggio, spesso sottovalutato nella pratica dai consumatori, ossia perché la trattativa che soddisfa i requisiti tali da escludere l'applicazione delle norme consumeristiche, deve che rispettare una serie di canoni, ovvero deve essere:

Seria: il contenuto delle clausole (specie quelle più gravose per il consumatore) è stato oggetto di una discussione concreta tra le parti e non di un mero passaggio formale. Il consumatore deve essere protagonista nell'accordo e non un mero destinatario passivo delle condizioni unilateralmente predisposte dal professionista.

Individuale: deve riguardare le singole clausole e non un generico accordo relativo al contratto nel suo insieme;

Effettiva: la trattativa è effettiva se è bilaterale consentendo al consumatore di disporre del potere negoziale volto ad incidere sulla trattativa relativa alla singola clausola, financo rifiutandone la sua accettazione. 

Volendo cercare un significato unitario ai tre requisiti appena richiamati, il consumatore deve aver avuto la possibilità concreta di incidere sul contenuto di quelle clausole, di discuterle, modificarle o addirittura rifiutarle.

Affermare, come accaduto nel caso oggetto di scrutinio della Cassazione, che l’accordo è stato “ampiamente discusso”, oppure richiamare la presenza degli avvocati al momento della firma, non è sufficiente. 

Se non viene dimostrato che proprio quella clausola – ad esempio la penale o l’obbligo di riservatezza – sia stata realmente negoziata, la presunzione di vessatorietà resta in piedi.


c.- La prova della trattativa seria, individuale ed effettiva

Chi è la parte che deve offrire la prova che la trattativa presenta i caratteri di serietà, individualità ed effettività?

Anche su questo punto l'intervento della Suprema Corte di Cassazione è, a parere di chi scrive, netto ed inequivocabile.

Il consumatore deve semplicemente allegare che il contratto è stato predisposto dal professionista e che la clausola è potenzialmente vessatoria, mentre grava sul professionista l'onere della prova che la singola condizione inserita nell'accordo scritto (anche nel caso di transazione) sia stata oggetto di una vera trattativa.

In carenza di tale prova, il giudice non può limitarsi a frasi generiche, ma deve applicare la disciplina di tutela del consumatore e valutare se la clausola crei un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali.

Questa decisione manda un messaggio molto chiaro: firmare un accordo non significa rinunciare automaticamente alle proprie tutele.

Anche quando si accetta una transazione, il professionista non può approfittare della propria posizione di forza inserendo clausole pesanti, confidando nel fatto che “tanto è stato tutto concordato per iscritto”.

Corte di Cassazione - Sez. III^ Civ. Ordinanza n. 4140/2024.

domenica 9 luglio 2023

Contratto on line. Il sito web non è un supporto durevole e il link non soddisfa il dovere informativo

Il venditore assolve al proprio dovere informativo verso il consumatore, rinviando per le condizioni del contratto al sito web?

La questione è stata (ed è tuttora) oggetto di discussione, in quanto tutti i contratti telematici operano un rinvio a pagine web, ma anche nei contratti cartacei viene, molto spesso, rinviato al sito web per consentire al consumatore di poter prendere visione delle clausole a lui svantaggiose (clausole abusive/vessatorie).

E' lecito il rinvio ad un sito web per l'illustrazione delle clausole vessatorie per un contratto negoziato fuori dai locali commerciali? 

La pronuncia che potete leggere di seguito affronta questo aspetto, anche se lo fa dando applicazione a dei principi comunitari contenuti nella Direttiva 97/7/CEE, norma successivamente abrogata e sostituita 2011/83/UE, la quale però si è limitata a riproporre le tutele già oggetto di disciplina con le norme europee del 1997.

Le norme comunitarie sono chiare nell'evidenziare, in primo luogo, che le clausole contrattuali proposte al consumatore devono essere redatte in modo chiaro, comprensibile ed univoco.

Nel caso in cui la clausola sia di dubbia interpretazione, il giudice dovrà far prevalere l’interpretazione più favorevole al consumatore. 

Un ulteriore principio comunitario riguarda le clausole vessatorie che devono essere illustrate dal professionista al consumatore in tempo utile prima della conclusione del contratto al fine di consentire a quest'ultimo di comprendere le conseguenze economiche di tali clausole e di decidere con piena cognizione di causa se vincolarsi contrattualmente

I principi appena sinteticamente richiamati li possiamo trovare anche nella Direttiva 93/13/CEE, avente ad oggetto le clausole vessatorie, al ventesimo considerando ove viene evidenziato che i contratti devono essere redatti in termini chiari e comprensibili, e che il  consumatore deve avere la possibilità effettiva di prendere conoscenza di tutte le clausole prima della conclusione dell'accordo, proprio al fine di tutelare in modo pieno e completo l'interesse del contraente debole, garantendogli di poter esprimere un consenso informato effettivo.

Questo requisito viene rispettato nel caso in cui un modello contrattuale scritto rinvii, per la lettura di tutte le condizioni di vendita, al sito web della società venditrice?

La questione è stata affrontata dalla Corte di giustizia con il provvedimento che trovate di seguito, la quale affronta la questione ponendo il quesito se il sito web assolva al dovere informativo richiesto dalle norme citate.

Occorre premettere che il link ipertestuale contenuto in moduli contrattuali scritti o in un contratto concluso con modalità telematiche deve rispettare quanto previsto dall'abrogato art. 5 (principio ripreso con la Direttiva 2011/83/UE), ossia deve garantire che le informazioni siano fornite o ricevute dal consumatore su un supporto durevole, immutabile e che garantisca la continuità del rapporto contrattuale, consentendo al contraente debole di poter verificare, in ogni momento, le caratteristiche del contratto.

Più precisamente, l'articolo 2, punto 10, della Direttiva 2011/83/UE fornisce la nozione di «supporto durevole», facendo riferimento a "ogni strumento che permetta al consumatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate".

Orbene, il sito web non risponde a tale requisito, in quanto il professionista può mutare le informazioni contenute all'interno dello spazio digitale, non consentendo alla controparte di avere contezza completa e continuativa delle informazioni inerenti al rapporto contrattuale.

In altri termini, il rinvio per la lettura delle condizioni contrattuali, tramite link, ad un supporto durevole (ad esempio con invio via pec) è rispettoso della normativa comunitaria solo se la modalità telematica è immutabile e definitiva.

Non lo è il generico sito web perché le pagine web possono essere cambiate dal venditore in ogni momento, mentre lo può essere la pagina web riservata.

Questo principio si è, negli anni seguenti, consolidato sia a livello legislativo che sotto il profilo della giurisprudenza, ribadendo che il rinvio operato nel contratto per la lettura integrale o parziale delle condizioni contrattuali e delle informazioni dovute al consumatore, può assumere valore solo se il link ipertestuale rimanda ad un supporto durevole, ossia ad una pagina web immutabile (dal professionista) e definitiva.

Corte di giustizia UE - sentenza C-49/11.

domenica 24 aprile 2022

Point and click: la prenotazione con Booking rispetta il consenso informato elettronico?

La recente evoluzione informatica ha reso sempre più attuale il tema relativo all'informativa fornita dal consumatore all'atto della conclusione del contratto con le nuove tecnologie, e la conseguente approvazione informata da parte del contraente debole.

La recente sentenza della Corte di Giustizia (C-249/2021) ha portato all'attenzione la problematica relativa all'adempimento degli obblighi informativi che gravano sul professionista che conclude con un consumatore un contratto a distanza con mezzi elettronici.

Il commento alla recente sentenza della Corte di Giustizia ci consente di affrontare il fenomeno "point and click" e le conseguenze nei rapporti commerciali.

- Point and click: caratteristiche e trasparenza informativa

E' noto che una delle modalità più usate per la conclusione del contratto in rete è quella del semplice "click", ossia fornendo il proprio consenso con un puntatore senza apporre alcuna firma, dopo aver compilato uno schema predisposto dalla società venditrice, al quale si deve sottostare 

Perciò con i contratti Point to click l’utente conclude il contratto compilando un format prestabilito e presente sul sito della società venditrice o intermediaria, ed è certo che tale modalità ha il pregio di velocizzare i rapporti commerciali, con soddisfazione degli utenti finali.

Sotto un altro profilo, però, i dubbi che sono sorti sin dagli albori dello sviluppo delle contrattazioni on line (si pensi ai contratti di licenza EULA di Microsoft) riguardano sia il reale e trasparente assolvimento degli obblighi informativi da parte del venditore (o fornitore), sia la possibilità da parte del contraente debole di poter contestare alcune delle condizioni contrattuali.

La questione trasparenza nei contratti point and click ha impegnato gli stessi organismi legislativi europei, si pensi all'ultima Direttiva 2011/83/UE, con la quale sono stati regolati i contratti a distanza conclusi con mezzi elettronici.

Con la normativa in parola, si è cercato di garantire al consumatore una completa e trasparente informativa prima della conclusione del contratto, al fine di consentirgli di poter esprimere un consenso informato.

Le norme comunitarie hanno integrato la disciplina nazionale, disciplinando tutte le ipotesi in cui il consumatore esprime un consenso telematico in uno spazio digitale, ove la controparte deve impegnarsi a fornire al destinatario dell'offerta un riepilogo  delle  condizioni  generali  e  particolari applicabili al contratto, le  informazioni relative alle caratteristiche essenziali del  bene  o del servizio e l’indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi  di pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili e di tutte le clausole vessatorie.

La questione non è secondaria in quanto non sempre il venditore si impegna a fornire dette informazioni, ed in particolare non dimostra un particolare interesse verso il consumatore nel caso di approvazione, attraverso il “point and click” delle clausole abusive e/o vessatorie.

- l'approvazione con il point and click - la sentenza C - 249/2021

L'approvazione attraverso il point and click è stato oggetto del intervento della Corte di Giustizia, chiamata ad interpretare le norme comunitarie da parte di un giudice tedesco.

Nel caso affrontato dal giudice comunitario, un consumatore tedesco accede alla piattaforma booking per prenotare una stanza in un hotel per alcune notti.

Dopo aver trovato la struttura ritenuta idonea per la propria prenotazione, clicca sull'immagine dell'hotel, accettando tutte le informazioni relative ai servizi offerti dall'albergatore e, accertata la disponibilità delle stanze, ha deciso di pigiare il tasto "prenoto" per riservare due stanze doppie per il periodo prescelto, inserendo i nominativi delle persone interessate e concludendo la procedura cliccando sull'ulteriore pulsante "completa la prenotazione".

Successivamente non si è presentato alla struttura alberghiera per i giorni previsti, tant'è che la nota piattaforma americana ha deciso di addebitare i costi per la cancellazione previste dalla condizioni generali di booking e che il consumatore si è rifiutato di pagare.

La vicenda è finita davanti alla Corte di Giustizia chiamata a valutare la conformità della norma tedesca rispetto alle norme comunitarie e, in via indiretta, il rispetto da parte del professionista degli obblighi informativi verso la controparte.

In particolare, l'art. 8.2 della Direttiva comunitaria statuisce che: "Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici impone al consumatore l’obbligo di pagare, il professionista gli comunica in modo chiaro ed evidente le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), e), o) e p), direttamente prima che il consumatore inoltri l’ordine. Il professionista garantisce che, al momento di inoltrare l’ordine, il consumatore riconosca espressamente che l’ordine implica l’obbligo di pagare. Se l’inoltro dell’ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole “ordine con obbligo di pagare” o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che l’inoltro dell’ordine implica l’obbligo di pagare il professionista. Se il professionista non osserva il presente comma, il consumatore non è vincolato dal contratto o dall’ordine".

La norma comunitaria è stata pedissequamente ripresa dal nostro Codice del Consumo, il quale prevede all'art. 51 comma 2 che " [...] Se l’inoltro dell’ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole “ordine con obbligo di pagare” o una formulazione corrispondente inequivocabile [...]".

La norma comunitaria e quella nazionale prevedono, quindi, una serie di obblighi per il venditore che intenda perfezionare l'accordo con il consumatore con il sistema del "point and click", in quanto deve:

- fornire tutte le informazioni relative alla tipologia di prodotto oggetto di vendita, il prezzo, le modalità di pagamento, il diritto di recesso etc.

- informare il consumatore che cliccando il pulsante, quest'ultimo è immediatamente vincolato ed obbligato verso il venditore con una dicitura esplicita (ad esempio, "ordine con obbligo di pagare").

Il rispetto di questi doveri da parte del venditore (booking nel caso di specie) è idoneo per consentire al consumatore di esprimere un consenso vincolante, ma consapevole.

Al medesimo tempo, il mancato rispetto di detti limiti normativi non vincola il consumatore al contratto, il quale deve considerarsi come non perfezionato, così come chiarito dal giudice comunitario.

Allo stesso tempo, tale dovere deve essere rispettato dal venditore nel caso di approvazione delle clausole abusive da parte del consumatore, in quanto il consenso di quest'ultimo deve essere preceduto da una adeguata informativa fornita dal professionista e accettata in modo consapevole.

Corte di Giustizia - Sez. VIII^ - C-249/2021

domenica 21 novembre 2021

Contratto standard: quando è valida la clausola vessatoria con doppia firma del cliente?

Il provvedimento del Giudice di Pace di Torino ci consente, questa domenica, di tornare a parlare di clausole vessatorie, e della loro validità nei confronti della "parte debole" del contratto.

L'art. 1341 del Codice Civile stabilisce che: "le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle secondo l'ordinaria diligenza.".

Il successivo secondo comma pone un limite, ossia: "In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono a favore di chi le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospendere l'esecuzione, ovvero sono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria".

Il successivo art. 1342 c.c. disciplina le clausole vessatorie poste nei moduli e/o formulari, prevedendo la prevalenza delle clausole apposte per iscritto tra le parti, le quali prevalgono su quanto stabilito nel documento standardizzato.

E' noto che una discussione che da anni riguarda i contratti di massa, usualmente creati su modelli standard da una delle parti e sottoposti alla sola firma nei confronti dell'altra parte, prevedono numerose clausole vessatorie, per le quali l'approvazione avviene a mezzo di una sola sottoscrizione del consumatore.

Il valore della doppia firma apposta sulle clausole vessatorie è pari a "zero", come già evidenziato in altri nostri interventi nel blog, in particolare laddove non sono specificate le clausole vessatorie.

Il Giudice di Pace di Torino, nella vicenda in oggetto, ha ribadito tale principio ossia che: "Per essere efficace la clausola che prevede, unilateralmente, il rinnovo automatico del contratto [la clausola vessatoria ndr], in forza della tutela generale prevista dall'art. 1341 c.c., deve esservi una sottoscrizione, per approvazione, a margine di ogni singola clausola onerosa per il contraente debole".

Non può essere valida la doppia sottoscrizione "per blocco" delle clausole vessatorie da parte della parte che non ha redatto il contratto, così come chiarito dal giudice, il quale giustamente osserva che: "Le clausole vessatorie aggravano la posizione del contraente debole in quanto, se non viene messo nella condizione di valutare la portata di ogni singola clausola a lui sfavorevole, ma sia "costretto" a sottoscrivere in blocco un contratto predisposto da un contraente forte, sottoscrivendo specificamente, ma cumulativamente, varie clausole predisposte dall'altra parte, non può rendersi conto della portata vessatoria di ciascuna clausola onerosa, sicché il sinallagma contrattuale risulta alterato".

Ed è chiaro che in siffatte circostanza, la parte contrattuale non è nella posizione di poter comprendere, valutare ed essere adeguatamente informato sugli effetti negativi approvati con la sottoscrizione, in quanto vi è in tali casi una rinuncia ai propri diritti che non è accompagnata da adeguata informazione ricevuta dalla controparte.

Su tali presupposti, quindi, la clausola contrattuale vessatoria è stata considerata dal Giudice di Pace di Torino inefficace con conseguente carenza del diritto della società ad ottenere il pagamento della somma oggetto di decreto ingiuntivo. 

Qui di seguito, il provvedimento del Giudice di Pace di Torino.

domenica 21 marzo 2021

Leasing: abusiva la clausola che favorisce il venditore nel caso di risoluzione anticipata

Questa domenica vi proponiamo una recentissima sentenza in materia di clausole abusive applicate al contratto di leasing.

Il provvedimento adottato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ha riguardato un contratto di leasing finanziario che il consumatore aveva risolto in via anticipata, salvo dover versare alla società creditrice un importo pre determinato nel contratto.

Il giudice comunitario è stato chiamato ad interpretare le norme europee in tale materia, verificando se il contratto di leasing conteneva, al suo interno, una clausola abusiva e/o vessatoria nel determinare la somma spettante alla finanziaria nel caso di estinzione anticipata del contratto.

La Corte, richiamando le norme della direttiva 93/13 in materia di clausole abusive, ha richiamato il principio secondo il quale è abusiva la clausola contenuta in un contratto di leasing di azioni, laddove la norma contrattuale crei un significativo squilibrio di diritti ed obblighi tra professionista e consumatore durante l'esecuzione del contratto.

Per il contratto di leasing il carattere abusivo della clausola deve essere accertato considerando la stessa fissa in anticipo il vantaggio di cui beneficia il professionista in caso di risoluzione anticipata del contratto, determinando il significativo squilibrio contrattuale. 

Se tale clausola è stata imposta dal professionista al consumatore dovrà essere dichiarata nulla e, qualora il contratto possa sussistere senza tale clausola, "non può pretendere l’indennizzo legale previsto da una disposizione del diritto nazionale di natura suppletiva che sarebbe stata applicabile in mancanza della suddetta clausola".

La sentenza della Corte pare intendere che la nullità parziale della singola clausola abusiva, non rende nullo tutto il contratto, ma semplicemente ne cancella gli effetti distorsivi favorevoli al professionista, negandogli alcun indennizzo legale anche previsto dal diritto nazionale.

Qui la Corte di giustizia dell'Unione europea - cause riunite C - 229/19 e C - 289/19

domenica 6 maggio 2018

Il contratto quadro e la tecnica del rinvio: quando è legittimo farlo?

> Premessa: la pronuncia della Suprema Corte oggi in commento ci offre l'occasione di trattare un aspetto che il consumatore non dovrebbe sottovalutare quando si affaccia al mondo dell'investimento finanziario, ed in particolare quando sta concludendo il contratto di acquisto con la banca. 

La nostra attenzione cade viene focalizzata, in particolare, sulla formazione/consenso espresso dall'investitore con il c.d. contratto quadro (v. qui), che altro non è che l'impalcatura del rapporto investitore/banca.

Poiché vengono regolati rapporti intrinsecamente complessi, è buona precauzione, prima di tutto, individuare quali sono i documenti e gli atti che compongono la bozza contrattuale oggetto di negoziazione.  

Spesso il prestampato che l'intermediario sottopone al consumatore rinvia ad altri documenti oppure a regole generali sui servizi bancari riportate online. Occorre dunque riconoscere quando il rinvio è valido ed efficace, sfatando il mito per il quale il contratto finanziario, per il solo fatto di essere predisposto dalla banca oltreché complesso, giustifica il parziale disinteresse da parte del consumatore.  

> i modelli di contrattazione: vediamo, in prima battuta, la distinzione tra due distinti e modalità di negoziazione, utili a dare contesto alla pronuncia. 

A. il contratto per adesione: nelle "contrattazioni di massa", il professionista, spesso in via unilaterale, sottopone un modulo od un formulario completo e palese in tutte le sue parti, richiedendo al consumatore la sola adesione. In questo caso, il deficit di conoscenza del consumatore verso le clausole vessatorie viene recuperato sia tramite la previsione della doppia firma (art. 1341 e 1342 cod. civ.) che tramite l'onere della specifica trattativa individuale (art. 34 cod. cons.). 

B. il contratto "a relazione perfetta": si ha quando sia il professionista che il consumatore sono d'accordo nell'emendare la bozza del contratto (a questo punto, incompleta) e a prevedere un richiamo chiaro e preciso a condizioni generali di contratto o documenti dislocati altrove. In questa ipotesi, non opera né la previsione della doppia firma né l'onere di specifica trattativa, poiché sono già le parti a negoziare (e concordare) circa il rinvio ad altri documenti ed atti.  

> il caso: poste tali premesse, il fatto diviene di facile comprensione: nel 2008 un privato, dedito alla speculazione finanziaria, ha sottoscritto un contratto di intermediazione finanziaria che disciplinava, tra l'altro, gli ordini di acquisto di azioni Parmalat. 

A suo dire, tale contratto sarebbe vessatorio ed invalido, poiché non prevede esplicitamente che gli ordini di acquisto possono essere effettuati tramite "il servizio Banca Diretta telefonica, televisiva, via internet o tramite altro strumento" (testualmente). 

Dal canto dell'intermediario è emerso che "il contratto quadro aveva un allegato che il cliente aveva dichiarato di conoscere, che consentiva anche ordini telematici e telefonici, e che non costituiva una clausola vessatoria nulla in mancanza della doppia sottoscrizione". 

> la motivazione della Suprema Corte: a detta degli Ermellini, il contratto quadro è valido per i seguenti motivi. 

Anzitutto, viene ricostruito il contesto in cui è avvenuta la negoziazione della bozza di contratto ed emerge che le parti, sedute insieme alla scrivania, hanno definito e concordato tutte le clausole, senza tralasciare alcun rimando o disciplina di contorno.  

Di conseguenza, la Corte ha affermato che "in materia di condizioni generali di contratto, essendosi affermato che, qualora le parti contraenti richiamino, ai fini dell'integrazione del rapporto negoziale, uno schema contrattuale predisposto da una di loro in altra sede, non è configurabile un'ipotesi di contratto concluso mediante moduli o formulari, assumendo la disciplina richiamata (nella specie, una clausola compromissoria, peraltro integralmente riprodotta dai contraenti) per il tramite di "relatio perfecta" il valore di clausola concordata; sicché tale disciplina resta sottratta all'esigenza dell'approvazione specifica per iscritto di cui all'art. 1341 c.c."

Ancora, il requisito di forma del contratto risulta soddisfatto, poiché "in materie diverse, ha da tempo ritenuto che l'onere di forma può ritenersi adempiuto allorquando le parti richiamino per iscritto elementi contenuti in un diverso atto, espressamente e specificamente richiamato nel contratto". 

Peraltro, non tutte le clausole di rinvio sono anche clausole vessatorie: nel caso emerge che le parti hanno concordato un rinvio soltanto sulle modalità operative per l'acquisto di azioni. In tal senso, la Corte ha precisato che "né può ritenersi che la clausola sottoscritta dalla A., recante la dichiarazione di avere ricevuto le norme contrattuali regolative del rapporto debba essere considerata una clausola vessatoria, trattandosi (...) di una mera dichiarazione di scienza, e non certo di una clausola che comporti "uno squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto".

> conclusione: almeno in questo contesto, il consumatore informato è chiamato a dispiegare ordinaria diligenza nella negoziazione del contratto, senza confidare nel fatto che clausole richiamate in altri documenti od atti siano, in qualche modo, "espunti" dal contratto e invalidabili nelle more del rapporto. 

Questo, ovviamente, non esclude che l'intermediario finanziario sia onerato del classico dovere di diligenza, di correttezza e trasparenza, di informazione, di evidenziazione dell'inadeguatezza dell'operazione finanziaria che si va a compiere (la c.d. suitability rule). 

Tale distinto profilo rileva, tuttavia, ai fini risarcitori, e non anche in quelli sulla validità del contratto. 

Di seguito, puoi leggere il testo integrale della pronuncia. 
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