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domenica 12 febbraio 2023

Sinistro tardivamente denunciato non priva l'assicurato dei suoi diritti

Cosa succede se denuncio un danno alla mia assicurazione oltre i canonici trenta giorni? usualmente pensiamo che di non avere diritti verso la compagnia assicurativa, in quanto il ritardo farebbe decadere, così come previsto dall'art. 1913 c.c..

Invero, la Corte di Cassazione ha invece affermato un diverso principio, ritenendo che l'assicurato può pretendere la copertura assicurativa, anche se non ha denunciato l'evento nei termini di legge.

Occorre premettere che l'art. 1913 c.c. dispone che: "L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza". 

La polizza può prevedere una clausola contrattuale ove il termine per la denuncia è più ampio, usualmente trenta giorni dal giorno dell'evento. 

Contrariamente a quanto ritenuto da noi consumatori, le conseguenze nel caso di  avviso di sinistro non possono comportare la decadenza dai diritti allo stesso spettanti in seguito all'adesione alle condizioni contrattuali.

La Corte di Cassazione ha infatti affermato il principio secondo il quale la norma che prevede la decadenza dell'assicurato nel caso di ritardata denuncia del sinistro deve essere considerata nulla e non vincolante tra le parti.

Ne consegue che se l'assicurato denuncia il sinistro oltre i termini previsti dal contratto, la compagnia può invocare la decadenza, e quindi rifiutare il risarcimento del danno, solo laddove sia provato che il ritardo nella denuncia sia dovuto a colpa grave o dolo della controparte.

Corte di Cassazione - Sez. VI^ Civ. - Ordinanza n. 8701/2022.

domenica 2 maggio 2021

Veicolo in custodia dal carrozziere - quale responsabilità per i danni subiti dal consumatore?

Questa domenica ripercorriamo alcune tappe di una pronuncia emessa dal Tribunale di Bologna il 4 novembre 2016, nella quale vengono indicati quali sono gli obblighi ai quali va incontro la carrozzeria che, nell’ottica di riparare un’auto ad un proprio cliente, trattiene il veicolo nella propria officina. 

È usanza posteggiare le automobili fuori dall’officina, benché nelle immediate vicinanze. Il quadro si complica se i carrozzieri, non volendo iniziare i lavori o non venendo pagati per le riparazioni,  decidono di lasciare le macchine fuori dai propri locali (vedi). 

Di fatto, le auto sono abbandonate o, prendendo in prestito le parole del Giudice, sottoposte  “alla pubblica fede”: tanto il carrozziere quanto il cliente, che non viene puntualmente avvertito, non sanno in quali condizioni si trova il mezzo.  E, nel caso che trattiamo oggi, la macchina è stata asportata dai vigili urbani perché era stata parcheggiata dal carrozziere in una piazzola per i diversamente abili

Un corretto inquadramento della vicenda aiuta individuare quali sono le responsabilità e a quantificare i danni (effettivi e non putativi) che la carrozzeria è tenuta a risarcire.  

Anzitutto, va chiarito che se un automobile viene lasciata (o, sarebbe meglio dire, depositata) presso l’officina di un carrozziere, fosse anche per un preventivo di lavori, il carrozziere assumerebbe un obbligo generale di custodia del veicolo. 

Quando, poi, il carrozziere pattuisce di fare dei lavori, è logico che l’automobile deve essere custodita presso i suoi locali, a meno che non venga stabilito diversamente dalle parti. Si configura, così, un obbligo accessorio di custodia che deriva da un titolo contrattuale. 

Il carrozziere dovrà, quindi, custodire con diligenza il mezzo, fino a quando non avrà terminato i lavori e il cliente non ritirerà il mezzo. Non potrà decidere unilateralmente di sottrarsi da tale obbligo, quale che sia il valore del veicolo sottoposto alle sue cure. Per quanto sia antieconomico riparare una macchina da rottamare, la carrozzeria è tenuta a sollecitare il cliente affinché ritiri la sua vettura e non, invece, a lasciare l’auto in mezzo alla strada. 

Tale condotta, infatti, non rientra in nessuna forma di autotutela: vale a dire che il carrozziere non potrà liberarsi del veicolo nemmeno se il cliente non lo pagasse o tardasse a ritirare il veicolo. 

Chiarito questo aspetto - che discende dalle norme del deposito le quali prevedono che il depositante possa restituire la cosa depositata soltanto dopo aver stabilito un termine (articolo 1771 codice civile) – ogni danno subito dall’auto ricade sotto la responsabilità del custode, a titolo di responsabilità per inadempimento contrattuale. 

Il danno, s’intende, deve essere una conseguenza immediata e diretta dell’omissione di custodia. 

Nel caso, il mezzo è stato persino asportato perché sostava in divieto di sosta; pertanto, il proprietario ha dovuto: 

pagare la sanzione amministrativa; 

ritirare il veicolo presso la rimessa; 

subire la decurtazione di due punti sui venti disponibili nella patente. 

A tale riguardo, benché i danni siano stati considerati risarcibili da parte del Giudice, bisogna considerare che la decurtazione dei punti, quando non comporta la revoca della patente, non costituisce una posta di danno apprezzabile, nemmeno a titolo di danno non patrimoniale: e ciò per la semplice ragione che un danno deve arrecare una qualche lesione della sfera giuridica del danneggiato. 

Di seguito, la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna (visibile con browser Opera vpn attivo)

domenica 1 luglio 2018

Insidia stradale e caso fortuito: come rileva la negligenza del pedone

Questo weekend usciamo dai temi usualmente affrontati in questo blog, e concentriamo la nostra attenzione ad un problema assai diffuso, ossia la responsabilità del pedone (o della pubblica amministrazione) nel caso di danno conseguente alla caduta in un tratto stradale dissestato.

La Suprema Corte di Cassazione ha statuito che nel caso in cui il pedone sia vittima di una caduta in un tratto stradale pubblico, dopo aver attraversato con imprudenza il selciato della strada destinato allo scolo delle acque, non può essere addossata alcuna responsabilità all'amministrazione pubblica, rientrando nella fattispecie discriminante del c.d. caso fortuito.

In apertura del capitolo sulle insidie stradali (v. qui), la Suprema Corte oggi in commento (Cassazione, ordinanza n. 2483 del 1° febbraio 2018, puoi leggerla sotto) offre il destro per esaminare in che modo la condotta del pedone può essere determinante nei sinistri stradali.  

     Il fatto: nel centro di Vicenza, una signora, al di fuori delle apposite strisce bianche, ha attraversato una strada lastricata in separazione di due marciapiedi.

A causa di uno dei ciotoli situati nel canale di scolo della strada, la donna è caduta a terra riportando gravi lesioni.  

L'intera controversia che ne è scaturita si è fondata su questa circostanza, giacché sia il comune citato in giudizio che i giudici di prime cure hanno sostenuto che:" [...] il selciato su cui era caduta l'attrice costituiva un canale di scolo delle acque dal fondo irregolare e con doppia inclinazione, il cui passaggio era "intuitivamente pericoloso" perché era ben percepibile l'anzidetta conformazione e "il pericolo che i sassi si muovono se ci transita sopra". 

      la questione: sulla base dell'assunto sopra indicato, i giudici di merito hanno concluso che il ciotolo posto sulla strada è stato mera "occasione" della caduta rovinosa della signora, ma non anche la causa immediata. 

Al contrario, la signora ha resistito, affermando che se il comune avesse fatto la manutenzione il suolo pubblico, ella non sarebbe caduta, giacché non è anomalo "transitare in un tratto di strada a ciò dedicato".

Si è posta, dunque, la seguente questione: il comune deve davvero rispondere per la caduta della signora sulla strada pubblica sconnessa, per di più non avendo effettuato la manutenzione dei ciotoli? 

   la posizione della Cassazione: la questione, di per sé lineare, ha dato modo agli Ermellini di ricostruire con ampio dettaglio la tematica della responsabilità del custode (art. 2051 cod. civ.).

Non è il caso di ripercorrere il tema, essendo sufficiente concentrarsi sul concetto di caso fortuito, ove è riferito al comportamento tenuto dalla persona

Per sommi capi, giova ricordare che il concetto di caso fortuito si riferisce a quella circostanza che non dipende dalla volontà (e dalla colpa, dunque) del proprietario della strada, non essendo da questi prevedibile ed evitabile. 

A tale riguardo, la Cassazione ha affermato che "quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso".

La Suprema Corte ha inquadrato la vicenda nel caso fortuito proprio perché non tutte le condotte tenute dalle persone sulla strada sono prevedibili da parte del proprietario della strada. In particolare, non si può onerare la pubblica amministrazione della prevenzione da comportamenti auto-lesionistici o palesemente pericolosi. 

In altre parole, se è vero che il comune è oggettivamente responsabile dei danni causati dalla strada, e dalla sua conformazione, è altresì vero che quando questa è visibilmente dissestata e, giorno per giorno, il suo stato di degrado e dissesto aumenta, allora è l'utente a dover adottare cautela, prudenza e misure di prevenzione. 

     riferimenti pratici: la pronuncia in oggetto ha affrontato un "classico" sul tema. Tuttavia, riflettere sui casi aiuta il lettore. 

Abbiamo già visto che l'avvertenza sulla prudenza e la diligenza non è mai troppa: non sempre i giudici accordano il risarcimento per quei sinistri nei quali la condotta anomala ed imprudente del danneggiato è determinante (v. qui).

Nel caso, emerge che il normale utilizzo del marciapiede (e non della strada, fuori dalle strisce e le delimitazioni) avrebbe consentito di prevenire l'occasione della caduta. 

Avremo modo di vedere ancora diverse pronunce delle corti di merito italiane, fino ad approntare una casistica nutrita sul tema. 

Di seguito, trovi la pronuncia della Cassazione. 

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