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sabato 11 luglio 2026

La Polizia postale avverte: nuove truffe verso i consumatori attraverso SMS

Fonte: comunicato stampa
26 giugno 2026
È in atto una campagna di phishing che utilizza il nome e l’immagine istituzionale del Commissariato di P.S. Online per diffondere comunicazioni riguardanti una presunta truffa legata al SIM swapping.

I messaggi invitano l’utente ad accedere al sito tramite il link indicato per procedere alla sostituzione della SIM. Attenzione: non è la pagina ufficiale del Commissariato di P.S. Online, ma si tratta di un sito fraudolento che utilizza impropriamente loghi e contenuti istituzionali con l’obiettivo di ingannare la vittima e indurla a effettuare un pagamento.

Tali comunicazioni non sono ufficiali e hanno l’obiettivo di sottrarre denaro e informazioni sensibili.

I consigli:

•    Non cliccare sul link presente nei messaggi.

•    Non fornire dati personali o bancari.

•    Verificare sempre l'URL del sito web

lunedì 19 gennaio 2026

Abuso di posizione dominante: Apple sanzionata per 98 milioni di euro!

Fonte: comunicato stampa
22 dicembre 2025
L’Autorità ha accertato una condotta restrittiva della concorrenza per quanto riguarda l’App Tracking Transparency (“ATT”) policy, ossia le regole sulla privacy imposte dalla società agli sviluppatori terzi di app distribuite tramite l’App Store.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato alle società Apple Inc., Apple Distribution International Ltd e Apple Italia S.r.l. (di seguito “Apple”) una sanzione di 98.635.416,67 euro per abuso di posizione dominante. Apple ha violato l’articolo 102 del TFUE per quanto riguarda il mercato della fornitura agli sviluppatori di piattaforme per la distribuzione online di app per utenti del sistema operativo iOS.  In tale mercato, Apple è in posizione di assoluta dominanza tramite il suo App Store.

Al termine di una complessa istruttoria, condotta anche in coordinamento con la Commissione europea, con altre Autorità nazionali della concorrenza e con il Garante per la Protezione dei Dati Personali, l’AGCM ha accertato la restrittività - sotto il profilo concorrenziale - dell’App Tracking Transparency (“ATT”) policy, ossia delle regole sulla privacy imposte da Apple, a partire da aprile 2021, nell’ambito del proprio sistema operativo mobile iOS, agli sviluppatori terzi di app distribuite tramite l’App Store. In particolare, gli sviluppatori terzi sono obbligati ad acquisire uno specifico consenso per la raccolta e il collegamento dei dati a fini pubblicitari tramite una schermata imposta da Apple, il c.d. ATT prompt che, tuttavia, non risulta sufficiente a soddisfare i requisiti previsti dalla normativa in materia di privacy, costringendo quindi gli sviluppatori a duplicare la richiesta di consenso per lo stesso fine.  

L’Antitrust ha accertato che le condizioni dell’ATT policy sono imposte unilateralmente, sono lesive degli interessi dei partner commerciali di Apple e non sono proporzionate per raggiungere l’obiettivo di privacy, così come asserito dalla società. Infatti, dal momento che i dati degli utenti sono un elemento fondamentale su cui si basa la capacità di fare pubblicità online personalizzata, l’inevitabile duplicazione delle richieste di consenso indotta dalle modalità di implementazione dell’ATT policy - che restringe le possibilità di raccolta, collegamento e utilizzo di tali dati - causa un pregiudizio all’attività degli sviluppatori, che basano il proprio modello di business sulla vendita di spazi pubblicitari, e anche a quella degli inserzionisti e delle piattaforme di intermediazione pubblicitaria.

Questa duplicazione produce un’assenza di proporzionalità delle regole dell’ATT policy, considerato che Apple avrebbe dovuto garantire lo stesso livello di privacy degli utenti prevedendo la possibilità, per gli sviluppatori, di ottenere il consenso alla profilazione in un’unica soluzione.

lunedì 15 settembre 2025

Attenti all'invito a chiamare urgentemente il CAF: è un sms truffa

Hai ricevuto un SMS che ti chiede di contattare con urgenza il CAF?

Il messaggio, sfruttando le imminenti scadenze fiscali, invita l'utente a chiamare con urgenza il CAF a un numero che inizia con 89, che prevede un costo maggiorato rispetto al nostro piano tariffario. Richiamando il numero proposto, non solo non risponderà nessun CAF ma si resterà in attesa di parlare con un operatore che non risponderà, ci verrà addebitato il costo del servizio e svuotato il credito telefonico.

 

Il consiglio

Se ricevi la richiesta di chiamare con urgenza un numero che non conosci, verifica senza fretta la comunicazione e utilizza solo contatti ufficiali per chiamare l'ufficio proposto.

Scoperta la truffa blocca il numero per evitare di ricevere altri messaggi.

venerdì 14 aprile 2023

Telecom - Vodafone - Wind - Fastweb: arrivano le sanzioni per le fatturazioni post - recesso

Fonte: comunicato stampa
3 aprile 2023
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato le società Vodafone S.p.A. per 400mila euro, Wind Tre S.p.A. per 300mila euro, Telecom S.p.A. per 200mila euro e Fastweb S.p.A. per 100mila euro. Le istruttorie dell’Antitrust hanno consentito di accertare i comportamenti illegittimi dei quattro operatori telefonici nella gestione delle cessazioni delle utenze di telefonia fissa e mobile, anche nell’ipotesi di migrazione verso un altro operatore.

In particolare, sono emerse criticità nella gestione delle procedure interne delle cessazioni delle utenze, che hanno dato origine - a partire almeno da gennaio 2020 - a situazioni di fatturazioni post-recesso o, in caso di migrazione, di doppia fatturazione a carico dell’utente, a cui è stato richiesto illegittimamente di saldare le fatture sia del nuovo sia del precedente operatore.

Secondo l’Autorità, la illegittima prosecuzione della fatturazione - dopo la richiesta di cessazione del servizio - è riconducibile ad anomalie e a disallineamenti tecnici tra i sistemi di gestione informatici del processo interno di ciascuna società, rispetto ai quali le stesse, anche se in misura diversa, non hanno adottato efficaci meccanismi di controllo e di intervento tempestivo.

Le quattro compagnie telefoniche sono state diffidate dal continuare ad attuare la pratica scorretta ed entro 90 giorni dovranno comunicare all’Autorità le iniziative adottate a tal fine.

sabato 30 luglio 2022

Antitrust sanziona Xiaomi per ostacolo all'esercizio dei diritti dei consumatori

Fonte: comunicato stampa
8 luglio2022

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato a Xiaomi Technology Italy S.r.l. una sanzione di 3,2 milioni di euro. Secondo l’Autorità Xiaomi Technology Italy S.r.l., società italiana dell’omonimo gruppo mondiale, ha ostacolato l’esercizio da parte dei consumatori dei diritti derivanti dalla garanzia legale sui prodotti di elettronica a marchio Xiaomi.

In particolare dal procedimento è emerso che la società rifiuta la riparazione in garanzia legale in presenza di altri difetti del prodotto, anche soltanto estetici - ad esempio se le superfici e/o altre parti esterne del prodotto presentano più di un graffio sullo schermo, di dimensioni non superiori a 5 centesimi di millimetro di larghezza e 5 millimetri di lunghezza -, subordinando la prestazione in garanzia alla riparazione dei danni fuori garanzia. Inoltre Xiaomi effettua reiterate riparazioni anziché sostituire il prodotto, privando così ripetutamente il consumatore del bene acquistato. L’Autorità ricorda che l’intervento di “riparazione” può costituire un rimedio solo se risolve tempestivamente il difetto di conformità.

Infine Xiaomi Technology Italy S.r.l. - in caso di verifica negativa di un difetto di conformità del bene - chiede di pagare le spese di verifica del difetto e di spedizione del prodotto, pena la mancata restituzione, se il consumatore rifiuta il preventivo della riparazione fuori garanzia. Spetta invece a Xiaomi verificare l’eventuale esistenza del difetto di conformità denunciato senza addebitare alcun costo di verifica o di spedizione.

lunedì 24 gennaio 2022

3496017080: attenzione alla truffa...l'sms non arriva da Poste Italiane

Ancora una volta siamo costretti, a causa di alcune segnalazioni pervenute al blog, un tentativo di truffa portato avanti attraverso il sistema di messaggistica (SMS).

Il messaggio arriva sul vostro telefono portatile dal numero 3496017080 che rende noto al cliente che sul conto vi sarebbe una anomalia, invitandolo a cliccare sul link, così come potete leggere di seguito.

E' evindente che si tratta di un tentativo di carpire i vostri dati, così come segnalato da Poste Italiane.

Non cliccate il link!!!!!

Qui di seguito, il messaggio truffa

PosteInfo

Gentile Cliente, ci risulta un'anomalia sul suo conto,
la invitiamo a verificare al seguente link :
https://sit-sicuri-bp-com.preview-domain.....

sabato 7 agosto 2021

Telefonare gratis? si con Telegram

Negli ultimi anni abbiamo, con una certa frequenza, segnalato applicazioni che consentono di poter telefonare, inviare messaggi, audio, video gratuitamente, in quanto questi servizi sono quelli più utilizzati dai consumatori negli ultimi tempi.

Inutile negare che la possibilità di poter dialogare via telefono senza dover pagare (avvalendosi della copertura wi fi o del servizio dati del proprio smartphone) ha reso più vantaggiose le nuove tecnologie.

Tralasciando la questione del trattamento dei dati personali da parte delle società che operano nel settore (argomento attuale e di difficile trattazione), è innegabile che molti di noi usufruiscono di applicazioni come whatsapp, Mtalk o Skype, solo per citare i più famosi.

Vi vogliamo segnalare, tra le altre, una applicazione molto interessante che è Telegram, la quale consente come i sopracitati servizi, di dialogare con i vostri amici o parenti attraverso la connessione internet.

domenica 30 maggio 2021

Venduto un telefono con il colore sbagliato? non si tratta di prodotto difettoso

Questa domenica vi proponiamo la recentissima pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, ordinanza 24 maggio 2021, n. 14106, con la quale i giudici di legittimità sono tornati a trattare il difetto di conformità del prodotto e i diritti spettanti al consumatore.

Abbiamo già trattato l'argomento, evidenziando i punti principali della garanzia legale riconosciuta in favore del consumatore dal Codice del Consumo (artt. 129 e seguenti).

Nel caso di specie, il consumatore aveva acquistato un telefono cellulare di color bianco perla, ma aveva ricevuto dal venditore il medesimo modello, ma di colore grigio.

Il consumatore aveva invocato la risoluzione del contratto, chiedendo la restituzione dei soldi versati al venditore e il risarcimento dei danni patiti.

La Corte è stata chiamata a chiarire se in questo caso può trovare applicazione il sistema di norme previsto a tutela del consumatore ex artt. 132 Cod. Consumo e seguenti..

La Cassazione ha escluso l'applicazione delle norme a tutela del consumatore, in quanto si è trattato di un acquisto effettuato dall'acquirente per la propria attività professionale:"[...] il giudice di merito ha tenuto conto dell'utilizzo dell'apparecchio come strumento di lavoro e non come bene voluttuario, circostanza non contestata dal ricorrente. Tanto bastava per escludere la disciplina del Codice del Consumo trattandosi di acquisto ad uso professionale, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui per assumere la qualifica di professionista, ai sensi e per i fini di cui al D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 3, non è necessario stipulare un contratto che costituisca di per sè esercizio dell'attività di impresa o della professione, ma è sufficiente che il contratto sia stipulato al fine di soddisfare interessi anche solo connessi od accessori rispetto all'attività imprenditoriale o professionale ".

Sotto altro profilo, la Cassazione ha negato che il colore errato del prodotto (telefono cellulare), configuri prodotto difettoso legittimando il consumatore ai rimedi riconosciuti dal Codice del Consumo.

Sul punto, non possiamo che osservare la carente motivazione del punto da parte della Cassazione, limitatasi ad appiattire il proprio giudizio a quanto stabilito dal giudice di merito.

Gli Ermellini hanno altresì negato che tale prodotto, per il solo errore del colore del bene, possa essere considerato privo delle qualità promesse ai sensi dell'art. 1497 c.c..

Qui di seguito, l'Ordinanza n. 14601/2021 della Suprema Corte di Cassazione.

venerdì 23 aprile 2021

Privacy: garante avvisa i consumatori "attenti ai tentativi di truffa"

Fonte: comunicato stampa
6 aprile 2021
Con riferimento ai dati di circa 36 milioni italiani, compresi in molti casi numeri telefonici e indirizzi mail, disponibili online a seguito di una violazione dei sistemi di Facebook, il Garante per la protezione dei dati personali ha chiesto al social network di rendere immediatamente disponibile un servizio che consenta a tutti gli utenti italiani di verificare se la propria numerazione telefonica o il proprio indirizzo mail siano stati interessati dalla violazione.

In caso affermativo, infatti, il numero di telefono potrebbe essere utilizzato per una serie di condotte illecite, che vanno da chiamate e messaggi indesiderati sino a serie minacce come il cosiddetto “SIM swapping”, una tecnica di attacco che consente di avere accesso al numero di telefono del legittimo proprietario e violare determinate tipologie di servizi online che usano proprio il numero di telefono come sistema di autenticazione.

venerdì 11 dicembre 2020

"IPhone resistente all'acqua" = messaggio promozionale parziale. Apple sanzionata da AGCM

Fonte:
comunicato stampa 30/11/2020
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per 10 milioni di euro le società Apple Distribution International e Apple Italia S.r.l. (di seguito, Apple) per due distinte pratiche commerciali scorrette.

La prima riguarda la diffusione di messaggi promozionali di diversi modelli di iPhone - iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11pro e iPhone 11 pro Max - in cui veniva esaltata, per ciascuno dei prodotti pubblicizzati, la caratteristica di risultare resistenti all’acqua per una profondità massima variabile tra 4 metri e 1 metro a seconda dei modelli e fino a 30 minuti.

domenica 3 maggio 2020

Ius variandi - la compagnia telefonica deve giustificare il peggioramento delle condizioni economiche

Questo nostro intervento è dedicato a commentare un recente provvedimento del Consiglio di Stato reso nei confronti di Assotelecomunicazioni, soggetto rappresentante Fastweb, Windi Tre, Vodafone, ossia tra le principali compagnie telefoniche.

La sentenza n. 1529/2020 del Consiglio di Stato ha il merito di disciplinare (limitare?) il diritto di mutamento delle condizioni contrattuali da parte della compagnia telefonica nei contratti conclusi con il cliente privato.

  •  La normativa - Delibera n. 519/15/CONS - art. 6: ius variandi solo ex lege o ex contractu
Alla base della questione è la riforma dei contratti di fornitura dei servizi di telefonia e telematici introdotta con la Delibera n. 519//15/CONS, norma che prevede la possibilità di variazione in senso negativo dei rapporti contrattuali solo nei casi previsti dalla legge o dal contratto: «le condizioni contrattuali solo nelle ipotesi e nei limiti previsti dalla legge o dal contratto medesimo» (art. 6).

Il regolamento AGCOM prevede, dando corretta applicazione delle norme comunitarie e del Codice del Consumo, la possibilità da parte della compagnia telefonica di introdurre modifiche peggiorative al contratto di fornitura (si pensi all'aumento del prezzo o l'introduzione del servizio premium), solo se giustificato.

In altri termini, la società di telefonia può introdurre condizioni peggiorative nel contratto di fornitura del servizio di telefonia se:

(1) informa il cliente trenta giorni prima del mutamento delle condizioni, concedendo al cliente di poter recedere gratuitamente dal contratto;

(2) la modifica delle condizioni contrattuali deve essere oggettivamente giustificata

La norma in parola è stata oggetto di contestazione da parte delle compagnie telefoniche, le quali si sono rivolte al TAR Lazio per chiedere la cancellazione dell'art. 6.

E il TAR ha accolto il ricorso delle società, affermando che AGCOM avrebbe esorbitato dai propri poteri nella redazione dell'art. 6, dichiarando illegittima la previsione normativa.

  •  Consiglio di Stato: la società di telefonia può "peggiorare" il contratto con il cliente solo se vi sono ragioni oggettive e adeguatamente motivate
l'Autorità garante impugna la decisione del TAR, rivolgendosi al Consiglio di Stato per comprendere se le norme previste in materia di ius variandi, così come disciplinate nei contratti con i consumatori, trovino applicazione anche nei contratti di telefonia.

Il Consiglio di Stato, ribaltando la sentenza del TAR Lazio, ha stabilito che la norma introdotta da AGCOM non fosse priva di presupposto legale, e quindi illegittima, fondandosi sulle norme comunitarie e sul Codice del Consumo.

In particolare, in materia di contratti conclusi tra la società commerciale ed il consumatore, la modifica unilaterale deve essere prevista dal contratto o via legge; comunicato al consumatore; giustificato e motivato.

E secondo il Consiglio di Stato il diritto di mutamento delle condizioni contrattuali sicuramente spetta alla compagnia telefonica, ed è pienamente valido nei confronti del contraente debole, ma deve rispettare alcuni presupposti di legittimità analighi a quelli previsti per gli altri rapporti contrattuali fondati sullo squilibrio tra le parti.

La tutela del contraente debole, dove è chiaro e marcato lo squilibrio informativo e di formazione del contratto (si pensi ai formulari), impone al contraente forte di non limitarsi alla comunicazione del proprio diritto di variazione delle condizioni contrattuali (ius variandi), ma altresì alla comunicazione delle ragioni oggettive poste a fondamento dell'esercizio del potere dei modifica del contratto periodico.

Tale motivazione trova, peraltro, anche una giustificazione nel dovere di buona fede che sempre dovrebbe caratterizzare i rapporti tra le parti, e che impone all'"operatore di telefonia mobile, nella fase di esercizio del diritto potestativo di modificazione del rapporto contrattuale, è obbligato ad indicare le ragioni oggettive, connesse, normalmente, alla gestione di sopravvenienze rilevanti, che giustificano in modo oggettivo lo ius variandi.

Qui di seguito, la sentenza n. 1529/2020 del Consiglio di Stato.

domenica 9 febbraio 2020

Consiglio di Stato: le compagnie telefoniche devono rimborsare in automatico i consumatori

La compagnia telefonica ha illegittimamente fatturato i consumi ogni 28 giorni e non con cadenza mensile? Il rimborso deve essere automatico.

Questo principio è stato stabilito dal Consiglio di Stato con la recentissima sentenza n. 879/2020 del 4 febbraio 2020 che potete leggere di seguito, ove il giudice amministrativo è stato chiamato a decidere la condotta tenuta dalle compagnie telefoniche che, nonostante l'ordine di rimborso in favore dei consumatori a seguito della famosa vicenda dei 28 giorni, non hanno ancora adottato le condotte richieste.

Nel blog potete trovare molti nostri interventi relativi a questa vicenda, in quanto lo stesso Consiglio di Stato è intervenuto più volte sanzionando la condotta delle società del settore ed invitando le stesse a trovare una soluzione volta a tutelare i consumatori legittimati ad ottenere il rimborso delle somme versate nella vicenda "28 giorni"


La sentenza in oggetto è relativa all'impugnazione proposta da Vodafone contro la delibera Agcom, inerente il mancato rimborso della somme trattenute ai consumatori.

Il Consiglio di Stato ha approfittato della sentenza per estendere l'obbligo di rimborso automatico da parte di tutte le compagnie telefoniche, condannando le società che non si stanno attivando per agevolare i consumatori, preferendo disattendere l'ordine proveniente da Agcom.

Cosa fare se volte ottenere il rimborso dei vostri denari?

- scrivete una lettera di diffida alla compagnia telefonica, chiedendo il rimborso totale della somma, richiamando anche la sentenza n. 879/2020 del Consiglio di Stato.

- se dopo 60 giorni non ottenete alcuna risposta, rivolgetevi al Corecom della vostra città chiedendo il rimborso delle somme illegittimamente trattenute dalla compagnia telefonica, nonché un indennizzo per il ritardo, tenuto conto che la società si sarebbe dovuta attivare autonomamente, come previsto dalla citata pronuncia.

Qui di seguito, la sentenza del Consiglio di Stato.

sabato 8 febbraio 2020

AGCM sanziona Fastweb, TIM, Vodafone e Wind Tre per la fatturazione a 28 giorni

Fonte: comunicato stampa
31 gennaio 2020
L’Autorità Antitrust ha irrogato una sanzione per complessivi 228 mln di euro a Fastweb, TIM, Vodafone e Wind Tre accertando un’intesa anticoncorrenziale relativa al repricing effettuato nel ritorno alla fatturazione mensile.

In particolare, le indagini svolte hanno permesso di accertare che i quattro operatori telefonici hanno coordinato le proprie strategie commerciali relative al passaggio dalla fatturazione quadrisettimanale (28 giorni) a quella mensile, con il mantenimento dell’aumento percentuale dell’8,6%.

sabato 28 settembre 2019

0110240427 - altro numero con la vocina "goodbye"

Nelle ultime settimane abbiamo ricevuto altre segnalazioni in realzione a telefonate mute che si concludono con la vocina "goodbye". Il numero in questione è 0110240427.

Abbiamo già trattato l'argomento in altro post, e vi rimandiamo per tutte le considerazioni del caso (vedi qui).

Vi invitiamo a non rispondere a questo numero di telefono e bloccarlo.

venerdì 17 maggio 2019

"goodbye" la vocina che conclude la telefonata marketing - quali conseguenze

Negli ultimi tempi abbiamo ricevuto diverse mail da parte di lettori del blog che ci segnalano strane telefonate mute che si concludono con una vocina elettronica che pronuncia il classico "goodbye".

Abbiamo contattato alcuni lettori del blog, i quali ci hanno fatto notare che successivamente alla telefonata hanno cominciato a ricevere sms commerciali da parte di numeri di telefono mobile.

Abbiamo riscontrato, anche attraverso le segnalazioni on line, che in effetti queste telefonate hanno l'unico scopo di accertare l'effettività del numero di telefono, al fine di poter inviare, in un momento successivo, messaggi pubblicitari non autorizzati attraverso sms.

Il servizio di call center potrebbe, inoltre, ricercare i vari numeri di telefono per proposte commerciali da girare ai diversi operatori interessati: a volte queste telefonate non si concludono per la semplice intensità di traffico e contatti tra operatori commerciali e consumatori.

Riteniamo, invece, che tale telefonata nasconda un tentativo di furto dei dati o altra ipotesi di truffa on line (ad esempio, decurtazione del credito dalla scheda sim) come ipotizzato da alcuni lettori.

lunedì 25 marzo 2019

Wind condannata per le telefonate commerciali: 600.000,00 euro

Fonte: Newsletter 7 febbraio 2019
Il Garante per la privacy ha ordinato a Wind Tre S.p.A. il pagamento di una sanzione di 600 mila euro per gravi violazioni della normativa sulla protezione dei dati personali nel corso di attività di marketing telefonico, anche tramite sms.

La sanzione è giunta a seguito di un provvedimento adottato prima dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo, con il quale il Garante, sulla base di numerose segnalazioni, aveva dichiarato illecito il trattamento dei dati dei clienti effettuato dalla società telefonica e vietato l’ulteriore uso di tali dati a fini di marketing. Wind Tre aveva infatti usato senza consenso i dati dei clienti a fini promozionali e sempre senza consenso li aveva comunicati alla rete dei partner commerciali. Il trattamento illecito è derivato principalmente da due violazioni.
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