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domenica 18 agosto 2019

Utilizzo della smart card fuori casa: quali rischi?


La sentenza pubblicata dal Giudice di Pace di Roma, la numero 4651 del 2019 in commento, offre l’opportunità di esaminare a fondo quali sono i principali illeciti che si commettono nell’utilizzo delle carte per accedere ai servizi televisivi satellitari a pagamento (smart card) offerte, tra i molti, da Sky TV, Mediaset Premium le nuove piattaforme sat.  

Diverse sono le “scorciatoie” o gli atti di pirateria televisiva escogitati: dal semplice utilizzo della carta originale per altre utenze televisive (nella casa dell’amico o nel bar) si giunge alla clonazione dei codici criptati associati alle smart card. Spesso, le carte clonate vengono offerte a pagamento, in un mercato fiorente anche online. 
D’altronde, è sufficiente svolgere alcune ricerche sui principali motori di ricerca per appurarlo (digitando, ad esempio, “iptv 10 euro” o “internet protocol television”).

Vediamo, ora, quali sono i principali rischi in cui incorrono gli utenti che usano la smart card al di fuori degli obblighi contrattualmente stabiliti con i distributori.

Anzitutto, usare una smart card non originale per guardare la tv è un reato, per il quale si rischia sia il carcere che una multa. Difatti, l’illecito è previsto dall’articolo 171 della legge sul diritto d’autore per chi, in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmetta o diffonda con qualsiasi mezzo un servizio ricevuto attraverso un decoder.

Diverso ancora è il caso di chi, utilizzando la smart card legalmente detenuta, condivide una trasmissione criptata dal decoder televisivo per vedere un film o una partita con pochi amici e senza far pagare loro alcun biglietto. A tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che  ben può il titolare del decoder e della card, anche se ha un contratto per uso domestico, invitare gli amici a casa propria o trasportare il decoder stesso in altro luogo per condividere la visione delle trasmissioni con un ristretto numero di persone, purché ciò avvenga senza scopo di lucro. Il principio può estendersi, in ogni caso, anche al caso di un bar che chiude le porte del locale e, senza pubblicizzare l’evento, trasmette una partita per pochi e selezionati avventori.

Sempre con riguardo all’ultimo caso, va tuttavia precisato che se non vi è reato, resta la responsabilità civile – quella contrattuale compresa -. Sotto questo ultimo profilo, soltanto la disamina delle condizioni contrattuali consente di stabilire qual è la responsabilità in cui incorre il detentore che utilizza illecitamente la smart card.

Nel caso esaminato dalla sentenza di cui si propone la lettura, soltanto la mancanza di prove valide non ha consentito di stabilire il titolo di responsabilità del detentore della smart card.
Qui potete leggere la sentenza del Giudice di Pace.

sabato 6 ottobre 2018

Geoblocking: le nuove norme europee tuteleranno il consumatore contro i blocchi geografici?

Il blocco geografico (geoblocking) ha rappresentato uno dei più rilevanti limiti allo sviluppo del commercio digitale negli ultimi, limitando pesantemente la libertà di acquisto del consumatore.

Il recente Regolamento dell'Unione Europea UE 2018/302 dovrebbe, o almeno questo pare sia il fine perseguito dal legislatore comunitario, ridurre (annullare?) questa pratica commerciale e rendere più libero e trasparente l'acquisto di prodotti e servizi all'interno del mercato comunitario.

- Cos'è il blocco geografico (geoblocking) e quali sono le conseguenze?
Il blocco geografico consiste in una tecnologia attraverso la quale il venditore di beni o servizi on line può impedire al consumatore  di accedere a pagine web, contenuti video in base alla sua collocazione geografica.

In termini più semplici, se un consumatore è residente in un determinato paese non può visionare determinate pagine web (e quindi, ad esempio offerte commerciali), siti web, contenuti audio o video prodotti, creati e indirizzati per utenti di un diverso stato.

Va da sé che il blocco geografico non consente all'utente di poter usufruire, ad esempio, delle offerte/sconti on line previsti per gli utenti di un luogo diverso all'interno dell'Unione Europea, creando una discriminazione per territorio. 

Il limite al commercio digitale è molto più sviluppato di quello che si pensi, tant'è che uno studio dell'Unione Europea del 2016, realizzato con la tecnica del mystery shopping (vedi qui), aveva accertato che tale pratica impedisce ai consumatori di un determinato paese di poter acquistare via internet prodotti o servizi di un venditore di un altro paese Ue, e ciò proprio a causa delle barriere geografiche imposte attraverso la strumento digitale sopra richiamato.

Dalla lettura dei risultati emersi dallo studio portato avanti dall'Unione Europea, lo shopping on line avviato a mezzo della tecnica del mystery shopping si è concluso positivamente solo per meno del 40% delle iniziative avviate da vari potenziali acquirenti che avevano cercato di acquistare prodotti e/o servizi su piattaforme di venditori di altro stato.

La transazione transfrontaliera non si era, nella maggior parte dei casi, nemmeno avviata in quanto il sito web del venditore straniero impediva l'accesso all'acquirente di un paese diverso, non consentendo nemmeno la registrazione al sito web, oppure reindirizzando alla corrispondente piattaforma del paese di residenza dell'acquirente.

Tale tecnica informatica viene utilizzata, in particolare, dai venditori di beni che pretendono di suddividere territorialmente i mercati, applicando diverse condizioni contrattuali ai cittadini di ogni territorio.

- Regolamento UE 2018/302: stop al geoblocking?
Il nuovo Regolamento UE 2018/302 entrerà in vigore il 3 dicembre 2018, rendendo illegale ogni tecnica di blocco geografico che impedisca al cittadino di uno stato dell'Unione di poter accedere ed acquistare prodotti e/o servizi in uno sito web di un venditore di un altro paese rientrante all'interno del mercato comunitario.

In termini più semplici, con le nuove norme viene introdotto un divieto esplicito ai venditori che dovessero bloccare l'accesso al sito web a cittadini di altri paesi, od anche la tecnica di reindirizzo presso il sito ove il consumatore risulta essere residente o temporaneamente ubicato.

L'operatore commerciale dovrà trattare nel medesimo modo qualsiasi acquirente on line proveniente da un altro Paese dell'UE, consentendo l'accesso ai medesimi prezzi e condizioni contrattuali.

Tale novità normativa dovrà trovare applicazione per prodotti e servizi offerti in via digitale ed in particolare per l'acquisto di:

- beni fisici (ad esempio elettrodomestici, elettronica, abbigliamento) che possono o essere spediti nel proprio Stato membro, alle stesse condizioni di consegna offerte agli acquirenti locali, o ritirati in un luogo concordato da entrambe le parti, ad esempio in un Paese UE in cui il commerciante già spedisce la propria merce (gli operatori non sono tenuti a consegnare in tutti i Paesi UE),

- servizi elettronici non protetti da copyright quali cloud, firewall, memorizzazione di dati, hosting di siti web,

- servizi forniti nei locali commerciali o in un luogo fisico in cui opera il commerciante, ad esempio soggiorni in hotel, noleggio auto, biglietti per eventi sportivi, festival musicali o per i parcheggi.


- Quali limiti della norma?
Abbiamo potuto riscontrare le recenti novità già nell'ambito delle telecomunicazioni, ove il geoblocking è stato parzialmente cancellato per coloro che intendono utilizzare all'estero il proprio abbonamento on line per la visione di spettacoli o eventi sportivi (vedi qui).

Questa novità dovrebbe consentire a tutti gli acquirenti comunitari di poter trovare l'offerta digitale migliore all'interno del mercato dell'Unione Europea: ma cosa succede se il venditore è extra UE? Le norme non trovano applicazione, venendosi a creare una disparità commerciale non indifferente.


Di recente, inoltre, si è constatato che per i più grandi retailer online tale novità normativa non comporterà alcuna sostanziale differenza rispetto al modello di commercio  proposto: Amazon consente ai propri utenti di potersi registrare anche in piattaforme collocate in altri paesi, perfezionando l'acquisto alle condizioni previste, senza però consentire (agli acquirenti Prime) di poter usufruire delle condizioni più favorevoli, dovendo quindi pagare le maggiori spese di trasporto del bene. Il consumatore, inoltre, non può usufruire del vantaggio della consegna in un giorno.

Il Regolamento UE 2018/302, inoltre, non riguarda i contenuti digitali protetti da copyright, ossia musica e giochi on line, e-book e prodotti prettamente digitali personalizzati, per i quali rimane geoblocking e che rappresentano ancora una grossa fetta del mercato digitale.

Insomma, la novità è positiva, ma sono ancora evidenti le potenziali barriere per lo shopping online dei consumatori residenti all'interno dell'Unione Europea.

Di seguito, vi proponiamo la visione del Regolamento (UE) 2018/302 che entrerà in vigore il prossimo mese 3 dicembre 2018.

lunedì 21 maggio 2018

Mediaset Premium - modulo di disdetta dell'abbonamento 2018

In questi ultimi giorni stanno aumentando gli abbonati a Mediaset Premium che vogliono concludere la propria esperienza con la piattaforma digitale.

Qui vi proponiamo un modello di disdetta del contratto acceso con Mediaset Premium. 

………, ………….. 2018
Spett.le
Mediaset Premium S.p.a.
Via Paleocapa, 3
20121 – Milano

Racc. a/r anticipato via pec all’indirizzo direzione.affarisocietari@mediasetpremium.postecert.it

OGGETTO: Contratto n……………………….. (Cod. cliente …………………….. – n. tessera ……………..) -   disdetta ex Decreto Bersani, DL 31/01/07 n. 7 - Gazzetta Ufficiale n. 26 del 01/02/07, convertito in legge in data 30/03/2007


Il sottoscritto …………………., cod. fisc. ……………………….., residente in …………………………, intestatario del contratto di fornitura del servizio denominato Mediaset Premium di cui in oggetto, nel rispetto del termine di preavviso non superiore a trenta giorni dalla ricezione della presente 


                                                    comunica


la propria volontà di non voler rinnovare il contratto per ulteriori dodici mesi dalla sua scadenza annuale e, per tal motivo, di dare immediata disdetta allo stesso, con conseguente assenza di ogni ulteriore obbligo verso la società Mediaset Premium S.p.a..

Per quel che riguarda la smart card/scheda di Premium, verrà restituita a Selecta S.r.l., Via della Resistenza, 47 - San Martino di Rio (RE).

In fede

Firma
____________________

sabato 31 marzo 2018

Netflix, Sky go, Premium Play - con le nuove norme comunitarie potremo vedere i contenuti anche all'estero

Da aprile novità per gli abbonati alle piattaforme internet (Netflix, Sky go, Premium Play di Mediaset), i quali potranno usufruire del proprio servizio anche al di fuori dei confini nazionali, ossia quando si recano in altri paesi del vecchio continente.

Il Regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo entra in vigore, introducendo il principio della portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online acquisiti nel mercato di uno degli stati dell'unione, come peraltro anticipato in questo blog lo scorso anno (vedi).

venerdì 24 febbraio 2017

Dal 2018 anche i contenuti on line potranno essere liberamente visibili in tutta Europa

Grande novità per gli abbonati alle principali piattaforme digitali che, sino ad oggi, non hanno potuto vedere gli eventi pagati al di fuori del territorio italiano.

La Commissione ha dato approvazione al regolamento che dovrebbe consentire agli abbonati europei di poter fruire i propri abbonamenti anche negli altri paesi dell'Unione Europea.

Il quadro normativo dovrà essere migliorato nei prossimi mesi,  ed allo stesso tempo gli stessi operatori dovranno, nei prossimi nove mesi, organizzare l'infrastruttura tecnica.

Con questo accordo, infatti,  dal gennaio 2018 il singolo cittadino di un paese dell'Unione Europea che sia titolare di un pacchetto di contenuti digitali  a pagamento, potrà fruire del suo contratto anche negli altri stati senza che vi sia alcuna limitazione nella possibiblità di vedere film, serie tv, musica ed eventi sportivi.

Qui di seguito,  il comunicato  stampa della Commissione dell'Unione Europea.

venerdì 17 ottobre 2014

Disdetta contratto Mediaset Premium - ecco il modello da inviare

Negli ultimi anni sono aumentati i possessori di contratto di abbonamento Mediaset Premium che non riescono ad "uscire" da questo rapporto in modo immediato a seguito di disdetta.

Non tutti sanno che a seguito delle novità introdotte con la legge n. 40/2007 ("Legge Bersani"), il consumatore può recedere dal contratto stipulato con un operatore televisivo, senza dover pagare alcuna penalità, solo mediante preavviso di 30 giorni inviato alla compagnia (qui il nuovo modello 2018).

L'art. 1. comma 3 della legge n. 40/2007 stabilisce che "I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facolta' degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente comma i rapporti contrattuali gia' stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni.".

Riteniamo che la norma sia sufficientemente chiara nel consentire al consumatore di poter recedere dal contratto in ogni momento, imponendogli come obbligo quello di inviare una comunicazione di disdetta del rapporto all'operatore televisivo entro trenta giorni prima.

Con molta frequenza riceviamo segnalazioni ove le società del settore limitano questo diritto del consumatore, arrivando anche a disinformare l'utente in merito alla possibilità di concludere il rapporto contrattuale prima della naturale scadenza contrattuale.

Al fine di rendere corretta ed inoppugnabile la disdetta, vi forniamo alcuni suggerimenti:

1. la disdetta deve contenere tutti i dati del contratto, nonché la vostra volontà di voler concludere il rapporto con Mediaset.
2. inviate la richiesta di disdetta con lettera raccomandata a/c, così avrete la prova della vostra richiesta chiusura del rapporto. 
L'indirizzo di Mediaset è: R.T.I. S.p.A. - Casella Postale 101, 20900 Monza (MB).
4. Ricordatevi che la disdetta sarà operativa dopo trenta giorni dall'invio, e quindi indicate una data di conclusione del rapporto nel termine sopra evidenziato.
5. nel caso in cui Mediaset dovesse contestarvi la richiesta di disdetta, non esitate a segnalare la vicenda all'Autorità garante delle telecomunicazioni.

Per chi volesse concludere il rapporto contrattuale alla naturale scadenza prevista dal contratto di fornitura del servizio da parte di Mediaset, qui di seguito potete trovare il modello previsto dalla società.
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