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lunedì 19 maggio 2025

Servizio delivery: la consegna a casa è ormai alla portata di tutti

Negli ultimi anni, il servizio di delivery ha conosciuto una crescita esponenziale, diventando un canale essenziale per l’acquisto di beni e servizi. 

Tale fenomeno si è sviluppato a causa della maggior destrezza dimostrata dai consumatori nell'utilizzo delle nuove tecnologie, ma anche i recenti e gravosi eventi (vedasi vicenda Covid 19) hanno accelerato una tendenza presente nelle dinamiche commerciali. 

Esistono vari canali attraverso i quali il consumatore può scegliere tra diversi metodi di consegna a domicilio ed ognuno presenta specifiche caratteristiche e regolamentazioni, sempre rispettose delle regole introdotte, in primo luogo, dal Codice del consumo.

con caratteristiche e regolamentazioni specifiche. In questo articolo, analizzeremo i principali canali di delivery utilizzati, i diritti e gli obblighi dei consumatori e i limiti di questo servizio.

Senza voler affrontare i vari operatori presenti in questo settore, anche perché noti al pubblico, evidenziamo che esistono diversi canali del delivery, tra i quali esistono le piattaforme di food delivery; l' e-commerce con servizio di consegna; negozi fisici che prevedono un servizio di acquisto on line con consegna a domicilio; il market place on line (es. Facebook Marketplace o Subito.it).

Quali sono i diritti dei consumatori?

venerdì 26 aprile 2024

Acquisto periodico: sanzione ad Amazon per pratica commerciale scorretta

Fonte: comunicato stampa
24 aprile 2024
Sul sito www.amazon.it, per un’ampia selezione di prodotti, viene pre-impostata l’opzione “acquisto periodico” anziché “acquisto singolo”, limitando così la libertà di scelta dei consumatori. Accolti gli impegni per un’altra condotta contestata dall’Autorità.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 10 milioni di euro in solido a due società del gruppo Amazon, le aziende lussemburghesi Amazon Services Europe S.à r.l. e Amazon EU S.à r.l.

Grazie all’attività istruttoria, l’Antitrust ha accertato che Amazon attua una pratica commerciale scorretta consistente nella pre-selezione dell’acquisto periodico per un’ampia selezione di prodotti offerti sul sito https://www.amazon.it. In particolare, nella pagina web dove sono descritte le caratteristiche dell’articolo selezionato, viene pre-impostata l’opzione “acquisto periodico” anziché “acquisto singolo”, sia per prodotti venduti da Amazon sia per prodotti venduti da terzi sul marketplace.

sabato 17 febbraio 2024

Amazon e British American Tobacco sanzionate per pubblicità ingannevole di Glo Hyper X2 e Glo Hyper Air

Fonte: comunicato stampa
14 febbraio 2024
Le società hanno pubblicizzato i dispositivi a tabacco riscaldato Glo Hyper X2 e Glo Hyper Air, negando, omettendo o non evidenziando l’informazione relativa al consumo di tabacco/nicotina connesso all’uso di tali dispositivi e il divieto di vendita ai minori.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato British American Tobacco Italia S.p.A. per 6 milioni di euro ed Amazon EU S.àr.l. per 1 milione di euro per pubblicità ingannevole dei dispositivi a tabacco riscaldato Glo Hyper X2 e Glo Hyper Air, effettuata sia tramite cartelloni pubblicitari e spot cinematografici, sia sul sito Glo e sul sito Amazon.it.

Glo Hyper X2 e Glo Hyper Air non sono stati pubblicizzati in modo da fornire in maniera veritiera, e comunque adeguata per il consumatore, le due principali avvertenze d’uso ossia che si tratta di prodotti nocivi per la salute, a causa della presenza di nicotina negli stick di tabacco da utilizzare necessariamente con i dispositivi, e che non sono destinati all’utilizzo da parte dei minori.

British American Tobacco Italia e Amazon EU hanno dunque violato gli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, perché hanno pubblicizzato Glo Hyper X2 e Glo Hyper Air solo come semplici dispositivi elettronici e meri oggetti di design, puntando sull’estetica del prodotto per attrarre il consumatore, ritenendo di poter prescindere dalla loro funzionalità (il consumo di tabacco che comporta l’assunzione di nicotina) e dalle specifiche avvertenze necessarie per un loro uso consapevole da parte dei soggetti cui sono destinati, che ovviamente non comprendono i minori. Si tratta di una condotta gravemente ingannevole tale da indurre il consumatore ad acquistare un prodotto che comporta rischi per la salute e vietato ai minori.

venerdì 22 luglio 2022

venerdì 31 dicembre 2021

Amazon: abuso di posizione dominante. Arriva la sanzione dall'Antitrust

Fonte: comunicato stampa
9 dicembre 2021
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di oltre 1 miliardo di euro (1.128.596.156,33) alle società Amazon Europe Core S.à.r.l., Amazon Services Europe S.à r.l., Amazon EU S.à r.l., Amazon Italia Services S.r.l. e Amazon Italia Logistica S.r.l. per violazione dell’art. 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. Amazon detiene una posizione di assoluta dominanza nel mercato italiano dei servizi di intermediazione su marketplace, che le ha consentito di favorire il proprio servizio di logistica, denominato Logistica di Amazon (Fulfillment by Amazon, c.d. “FBA”), presso i venditori attivi sulla piattaforma Amazon.it ai danni degli operatori concorrenti in tale mercato e di rafforzare la propria posizione dominante.

Secondo l’Autorità, le società hanno legato all’utilizzo del servizio Logistica di Amazon l’accesso a un insieme di vantaggi essenziali per ottenere visibilità e migliori prospettive di vendite su Amazon.it. Tra tali vantaggi esclusivi spicca l’etichetta Prime, che consente di vendere con più facilità ai consumatori più fedeli e alto-spendenti aderenti all’omonimo programma di fidelizzazione di Amazon. L’etichetta Prime consente, inoltre, di partecipare ai famosi eventi speciali gestiti da Amazon, come Black Friday, Cyber Monday, Prime Day e aumenta la probabilità che l’offerta del venditore sia selezionata come Offerta in Vetrina e visualizzata nella cosiddetta Buy Box. Amazon ha, così,  impedito ai venditori terzi di associare l’etichetta Prime alle offerte non gestite con FBA.

lunedì 29 novembre 2021

Amazon Marketplace: arriva la sanzione di AGCM

Fonte: comunicato stampa
23 ottobre 2021

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso, in data 16 novembre 2021, l’istruttoria avviata nei confronti delle società dei gruppi Apple Inc. e Amazon.com Inc. riguardante le restrizioni all’accesso nel marketplace Amazon.it da parte di rivenditori legittimi di prodotti a marchio Apple e Beats “genuini”.

L’istruttoria ha permesso di accertare che talune clausole contrattuali di un accordo stipulato in data 31 ottobre 2018 – che vietavano ai rivenditori ufficiali e non ufficiali di prodotti Apple e Beats di utilizzare Amazon.it, permettendo la vendita dei prodotti Apple e Beats in tale marketplace solo ad Amazon e a taluni soggetti scelti singolarmente e in modo discriminatorio – violano l’art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

domenica 15 settembre 2019

Amazon può contattare i clienti anche solo via chat

Amazon può comunicare con i propri clienti anche attraverso la sola posta elettronica o servizio di chat, senza dover predisporre un servizio fax o con linea telefonica.

La decisione è stata presa dal giudice comunitario che ha considerato legittimo il sistema di contatto tra il venditore on line e i propri clienti, respingendo il reclamo portato avanti da un consumatore tedesco.

Amazon, quindi, potrà rapportarsi con i propri clienti della piattaforma attraverso il servizio chat con eventuale richiamata automatica per l’assistenza dei clienti, oppure prevedere il contatto via mail.

Non sussiste, secondo la Corte di giustizia UE, alcun obbligo di prevedere altri canali di comunicazione, come ad esempio il telefono o il servizio fax, così interpretando la normativa europea: "l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2011/83 deve essere interpretato nel senso che, da un lato, esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che impone al professionista, prima di concludere con un consumatore un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali, contemplato all'articolo 2, punti 7 e 8, di tale direttiva, di fornire, in ogni caso, il proprio numero di telefono. Dall'altro lato, detta disposizione non implica un obbligo per il professionista di attivare una linea telefonica, o di fax, o di creare un nuovo indirizzo di posta elettronica per consentire ai consumatori di contattarlo e impone di comunicare tale numero o quello del fax o il suo indirizzo di posta elettronica soltanto nel caso in cui detto professionista già disponga di tali mezzi di comunicazione con i consumatori;".

Qui la sentenza della Corte di giustizia.

sabato 6 ottobre 2018

Geoblocking: le nuove norme europee tuteleranno il consumatore contro i blocchi geografici?

Il blocco geografico (geoblocking) ha rappresentato uno dei più rilevanti limiti allo sviluppo del commercio digitale negli ultimi, limitando pesantemente la libertà di acquisto del consumatore.

Il recente Regolamento dell'Unione Europea UE 2018/302 dovrebbe, o almeno questo pare sia il fine perseguito dal legislatore comunitario, ridurre (annullare?) questa pratica commerciale e rendere più libero e trasparente l'acquisto di prodotti e servizi all'interno del mercato comunitario.

- Cos'è il blocco geografico (geoblocking) e quali sono le conseguenze?
Il blocco geografico consiste in una tecnologia attraverso la quale il venditore di beni o servizi on line può impedire al consumatore  di accedere a pagine web, contenuti video in base alla sua collocazione geografica.

In termini più semplici, se un consumatore è residente in un determinato paese non può visionare determinate pagine web (e quindi, ad esempio offerte commerciali), siti web, contenuti audio o video prodotti, creati e indirizzati per utenti di un diverso stato.

Va da sé che il blocco geografico non consente all'utente di poter usufruire, ad esempio, delle offerte/sconti on line previsti per gli utenti di un luogo diverso all'interno dell'Unione Europea, creando una discriminazione per territorio. 

Il limite al commercio digitale è molto più sviluppato di quello che si pensi, tant'è che uno studio dell'Unione Europea del 2016, realizzato con la tecnica del mystery shopping (vedi qui), aveva accertato che tale pratica impedisce ai consumatori di un determinato paese di poter acquistare via internet prodotti o servizi di un venditore di un altro paese Ue, e ciò proprio a causa delle barriere geografiche imposte attraverso la strumento digitale sopra richiamato.

Dalla lettura dei risultati emersi dallo studio portato avanti dall'Unione Europea, lo shopping on line avviato a mezzo della tecnica del mystery shopping si è concluso positivamente solo per meno del 40% delle iniziative avviate da vari potenziali acquirenti che avevano cercato di acquistare prodotti e/o servizi su piattaforme di venditori di altro stato.

La transazione transfrontaliera non si era, nella maggior parte dei casi, nemmeno avviata in quanto il sito web del venditore straniero impediva l'accesso all'acquirente di un paese diverso, non consentendo nemmeno la registrazione al sito web, oppure reindirizzando alla corrispondente piattaforma del paese di residenza dell'acquirente.

Tale tecnica informatica viene utilizzata, in particolare, dai venditori di beni che pretendono di suddividere territorialmente i mercati, applicando diverse condizioni contrattuali ai cittadini di ogni territorio.

- Regolamento UE 2018/302: stop al geoblocking?
Il nuovo Regolamento UE 2018/302 entrerà in vigore il 3 dicembre 2018, rendendo illegale ogni tecnica di blocco geografico che impedisca al cittadino di uno stato dell'Unione di poter accedere ed acquistare prodotti e/o servizi in uno sito web di un venditore di un altro paese rientrante all'interno del mercato comunitario.

In termini più semplici, con le nuove norme viene introdotto un divieto esplicito ai venditori che dovessero bloccare l'accesso al sito web a cittadini di altri paesi, od anche la tecnica di reindirizzo presso il sito ove il consumatore risulta essere residente o temporaneamente ubicato.

L'operatore commerciale dovrà trattare nel medesimo modo qualsiasi acquirente on line proveniente da un altro Paese dell'UE, consentendo l'accesso ai medesimi prezzi e condizioni contrattuali.

Tale novità normativa dovrà trovare applicazione per prodotti e servizi offerti in via digitale ed in particolare per l'acquisto di:

- beni fisici (ad esempio elettrodomestici, elettronica, abbigliamento) che possono o essere spediti nel proprio Stato membro, alle stesse condizioni di consegna offerte agli acquirenti locali, o ritirati in un luogo concordato da entrambe le parti, ad esempio in un Paese UE in cui il commerciante già spedisce la propria merce (gli operatori non sono tenuti a consegnare in tutti i Paesi UE),

- servizi elettronici non protetti da copyright quali cloud, firewall, memorizzazione di dati, hosting di siti web,

- servizi forniti nei locali commerciali o in un luogo fisico in cui opera il commerciante, ad esempio soggiorni in hotel, noleggio auto, biglietti per eventi sportivi, festival musicali o per i parcheggi.


- Quali limiti della norma?
Abbiamo potuto riscontrare le recenti novità già nell'ambito delle telecomunicazioni, ove il geoblocking è stato parzialmente cancellato per coloro che intendono utilizzare all'estero il proprio abbonamento on line per la visione di spettacoli o eventi sportivi (vedi qui).

Questa novità dovrebbe consentire a tutti gli acquirenti comunitari di poter trovare l'offerta digitale migliore all'interno del mercato dell'Unione Europea: ma cosa succede se il venditore è extra UE? Le norme non trovano applicazione, venendosi a creare una disparità commerciale non indifferente.


Di recente, inoltre, si è constatato che per i più grandi retailer online tale novità normativa non comporterà alcuna sostanziale differenza rispetto al modello di commercio  proposto: Amazon consente ai propri utenti di potersi registrare anche in piattaforme collocate in altri paesi, perfezionando l'acquisto alle condizioni previste, senza però consentire (agli acquirenti Prime) di poter usufruire delle condizioni più favorevoli, dovendo quindi pagare le maggiori spese di trasporto del bene. Il consumatore, inoltre, non può usufruire del vantaggio della consegna in un giorno.

Il Regolamento UE 2018/302, inoltre, non riguarda i contenuti digitali protetti da copyright, ossia musica e giochi on line, e-book e prodotti prettamente digitali personalizzati, per i quali rimane geoblocking e che rappresentano ancora una grossa fetta del mercato digitale.

Insomma, la novità è positiva, ma sono ancora evidenti le potenziali barriere per lo shopping online dei consumatori residenti all'interno dell'Unione Europea.

Di seguito, vi proponiamo la visione del Regolamento (UE) 2018/302 che entrerà in vigore il prossimo mese 3 dicembre 2018.

venerdì 19 gennaio 2018

Aumentano gli acquisti on line. Aumentano i problemi per i consumatori europei

Il recente report rilasciato dal report della Commissione europea “Consumer Conditions Scoreboard 2017”, ove sono stati analizzati i dati raccolti nell'ultimo anno e relativi agli acquisti di beni e servizi tra consumatori ed operatori comunitari.

Lo studio condotto a livello comunitario ha riguardato alcuni aspetti, quali  la conoscenza e fiducia dei consumatori in merito al mercato comunitario; l'applicazione, più  o meno conforme, delle norme in ambito comunitario; le modalità ed i tempi di risoluzione delle controversie.


Il risultato emerso da questo studio, è che il mercato digitale ha incrementato in modo decisivo gli acquista transfrontalieri, aumentati in modo significativo in tutti i Paesi dell'Unione.


Altro dato rilevante riguarda la fiducia dei consumatori negli acquisti on line, in quanto tale modalità di operazione, divenuta sempre più comune, ha comportato una maggior consapevolezza/fiducia nel consumatore, aumentata  del 12% per gli acquisti verso venditori con sede legale nel proprio Paese, e addirittura del 21% verso operatori professionale con sede in altro Stato membro dell’Unione.


Per contro, sono in aumento gli inconvenienti negli acquisti operati dai consumatori digitali, i quali hanno dovuto affrontare difficoltà, quali il rifiuto del pagamento o l'errata consegna dei prodotti, sino alle ipotesi di vendite fantasma.


Questo dato è il controaltare dell'incremento delle transazione relative ad acquisti on line, soggette a questo tipo di inconvenienti.


Ultimo aspetto trattato dal report riguarda le modalità di reclamo e tutela per questo tipo di acquisto, che come è noto, riguardano di solito importi di modesta entità.


Il reclamo, primo passo in questa materia, non sempre viene presentato dal consumatore in quanto l'importo oggetto di controversia è così esiguo da non giustificare l'avvio di una azione legale o altri strumenti di tutela.


E' chiaro che il tema delle piccole controversie (small claims) interessa da vicino la Commissione, la quale ha di recente introdotto il nuovo regolamento sul “Procedimento europeo per le controversie di modesta entità” entrato in vigore lo scorso 14 luglio 2017, elevando da 2.000 a 5.000 euro il valore limite della controversia per il quale è possibile utilizzare questo procedimento di soluzione extragiudiziale delle controversie.


Qui di seguito, una parte del report dell'Unione Europea.

venerdì 15 aprile 2016

L'Antitrust sanziona la piattaforma marketplace di Amazon

Fonte: AGCM - 7 aprile 2016
In merito alle procedure di vendita on line di beni di consumo, l’Antitrust ha deciso di irrogare due sanzioni rispettivamente di 80 mila euro e 220 mila euro a Amazon EU Sàrl e Amazon Services Europe Sàrl, per violazione della nuova normativa sui Diritti dei Consumatori.
 
Al termine del procedimento avviato nel luglio scorso sulla base di numerose segnalazioni di consumatori, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato che i due professionisti hanno omesso o fornito in modo non adeguato informazioni rilevanti nel corso del processo di acquisto: in particolare, quelle precontrattuali obbligatorie e quelle sulla garanzia legale di conformità previste dal Codice del Consumo, sia nel caso di vendita diretta da parte di Amazon sia nell’ipotesi in cui la compravendita intervenga sulla piattaforma di Amazon marketplace (e, quindi, con venditori terzi).

sabato 23 agosto 2014

Equo compenso = iniquo balzello per i consumatori

Alla fine è stato pubblicato il Decreto Franceschini, con il quale è stato disciplinato l'aumento   "dell'equo compenso su copia privata" imposto agli acquirenti di supporti digitali idonei alla registrazione/riproduzione di documenti video ed audio e previsto in favore degli autori (vedi).
Il provvedimento contiene un allegato ove sono indicati tutti i singoli aumenti previsti, che è possibile leggere di seguito, e che riguarda tutti i supporti digitali che acquisterete in seguito.
Gli aumenti previsti, in favore degli autori, sono di notevole entità, basti pensare che:

- Smartphone/tablet: aumento tra 3 / 5 euro (a seconda della capacità del dispositivo) 
- Computer: aumento di euro 5,20 euro
- Hard disk: 1 euro per ogni GB (massimo 20 euro).
- Televisori con funzione di registratore: 4 euro

Questi sono solo alcuni degli aumenti previsti dal Decreto Franceschini, il quale non risparmia proprio nessuno, visto che arriva ad imporre l'aumento del costo di CD audio e dati, ossia supporti oramai caduti in disuso tra i consumatori.
La raccolta dei profitti che deriveranno dal nuovo decreto è affidata, manco a dirlo, alla SIAE, a cui è affidato il compito di incamerare i maggiori importi previsti dal provvedimento legislativo, stimati in quanto meno 150 milioni. 
Appare evidente che la scelta adottata con il Decreto Franceschini appare iniqua, dannosa 
per il mercato, e contraria agli interessi dei consumatori, i quali, se decideranno di acquistare prodotti tecnologici in Italia, vedranno aumentare il costo degli stessi.
Tale scelta appare, inoltre, dannosa per gli stessi produttori/distributori del mercato interno, in quanto potrebbe (dovrebbe) produrre quale effetto quello di incentivare il consumatore all'acquisto di questi prodotti all'estero, attraverso le piattaforme di commercio digitale estere, 
in quanto il prezzo risulterà fatalmente inferiore, perché non gravato del "balzello SIAE".        

Di seguito, gli aumenti previsti con il Decreto Franceschini.

venerdì 13 giugno 2014

Acquisti on line: in arrivo maggiori tutele per i consumatori

Da domani, 14 giugno, entrano in vigore le novità introdotte nel Codice del Consumo con il Decreto Legge n. 21 del 21 febbraio 2014 (vedi), il quale ha dato attuazione in Italia alla Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori per i contratti a distanza.

Le nuove norme sono tese a rendere più omogenee tra tutti i paesi dell'Unione Europea le regole che disciplinano le vendite on line, introducendo maggiori tutele in favore dell'acquirente.

Vediamo le principali novità che entreranno a regime nei prossimi mesi.

a. Maggiori obblighi di informazione precontrattuale
Una delle novità più rilevanti introdotte con il DL 21/2014 risiede nell'obbligo per il professionista di fornire maggiori informazioni al potenziale acquirente, al momento della vendita on line.

L'acquirente deve ricevere, al momento della conclusione del contratto, maggiori informazioni in merito all'identità del venditore (come ad esempio numero di telefono, fax e posta elettronica), in modo tale da consentirgli di identificare in modo chiaro colui il quale fornisce il servizio.

Il venditore deve, a partire dal 14 giugno 2014, comunicare il prezzo di vendita, indicando il prezzo finale, ed aggiungendo in modo chiaro ed immediato le spese di spedizione dovute dal consumatore.

Non sarà più possibile, quindi, nascondere i costi di spedizione all'acquirente nella c.d. fase "pre contrattuale", ma anzi quest'ultimo dovrà essere messo a conoscenza di tutte le condizioni di vendita prima della sottoscrizione del contratto.

Il venditore, inoltre, dovrà informare il potenziale acquirente anche in merito alla modalità di pagamento, di consegna della merce e/o fornitura del servizio, durata del contratto, eventuali contratti accessori e trattamento dei reclami.

b. Novità per il contratto avente ad oggetto vendite a distanza
L'art. 51 del Codice del Consumo, a seguito delle novità introdotte con la recente riforma, prevede che il modello contrattuale relativo ai contratti conclusi a distanza deve presentare alcuni requisiti formali, la cui assenza rende invalido il negozio concluso on line.

Senza voler elencare tutte le novità legislative, per le quali si rimanda ad una lettura della norma, si evidenzia che nel contratto di acquisto devono essere riportate, in modo chiaro e non equivoco, tutte le informazioni riguardanti le caratteristiche dei beni e/o servizi, il prezzo pattuito, la durata e gli obblighi per le parti.

Il contratto, inoltre, può essere considerato valido se, in seguito all'ordine on line, il professionista invii il modello su supporto cartaceo (in futuro via web con firma digitale), il quale deve essere sottoscritto dal consumatore e consegnato alla controparte.

Il professionista è tenuto a conservare la documentazione e metterla a disposizione dell'acquirente, laddove quest'ultimo ne faccia richiesta.

c. Il consumatore può recedere dal contratto entro quattordici giorni dalla firma
La novità più importante introdotta con le nuove norme appena entrate in vigore è rappresentata dall'estensione del diritto di recesso da dieci a quattordici giorni, con la possibilità da parte del consumatore di poter ripensare all'acquisto ed uscire dal contratto senza dover pagare alcuna penale.

Ricordiamo che nel caso di recesso dal contratto, l'acquirente deve limitarsi a versare le sole spese di spedizione o ulteriori costi richiesti dal venditore e adeguatamente motivati.

d. Fornitura non richiesta - il consumatore non deve pagare per il servizio
La norma comunitaria, attuata nel nostro paese, ribadisce che nel caso di fornitura non richiesta, il consumatore non è tenuto a versare alcun importo alla controparte per il servizio ottenuto.

Viene riaffermato, quindi, il principio del consenso tra le parti, in base al quale solo a seguito di informato consenso è possibile l'esistenza di un vincolo tra venditore ed utente.

Di seguito, vi proponiamo il modello di recesso suggerito con le nuove norme e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 


sabato 5 marzo 2011

Parte negli Stati Uniti la class action contro AMAZON per violazione della privacy dei consumatori

E' stata avviata nei giorni scorsi una azione collettiva nei confronti del colosso internet AMAZON, accusato di aver illegittimamente raccolto dati personali dei vari utenti con il solo fine di rivenderli a società terze. 

Secondo l'articolo Seattle PI che di seguito proponiamo, l'attività di raccolta illegittima dei dati, avvenuta tramite "flash cookies", si sarebbe sviluppata anche attraverso la richiesta ai propri clienti  del rilascio di consenso per informazioni ulteriori a quelle strettamente necessarie.

di seguito l'articolo di Seattlepi che ringraziamo per l'autorizzazione alla pubblicazione.


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