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lunedì 14 marzo 2022

Pubblicità ingannevole: Sky sanzionata da AGCM per il pacchetto calcio

Fonte: comunicato stampa
11 marzo 2022

Secondo l’Autorità un anno fa la società ha lasciato intendere erroneamente ai propri abbonati di poter continuare a vedere le partite del campionato di Serie A come accaduto nella precedente stagione.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso un’istruttoria nei confronti di Sky Italia S.r.l. irrogando alla società una sanzione di 1 milione di euro per la diffusione di informazioni ingannevoli sull’aggiudicazione dei diritti calcistici delle partite del campionato di calcio di Serie A.  

L’Autorità ha accertato che Sky Italia, in violazione dell’art. 21 del Codice del Consumo, nella primavera 2021 ha rappresentato una situazione di incertezza in merito all’aggiudicazione dei diritti della Serie A, lasciando intendere la possibilità per i propri abbonati di poter continuare a fruire dei contenuti relativi al campionato di Serie A, come accaduto nella precedente stagione.

sabato 19 ottobre 2019

Panzironi e Life 120 sanzionati dall'Antitrust

Fonte: comunicato stampa 30/09/2019
L’Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti delle società Life 120 Italia S.r.l.s e Welcome Time Elevator S.r.l., nonché dell’emittente televisiva Teleuniverso S.r.l. e del Signor Adriano Panzironi per aver reiterato due pratiche commerciali scorrette già vietate e sanzionate con il provvedimento n. 27325 del 13 settembre 2018 (PS 11051).

In particolare, Life 120 Italia S.r.l.s. ha continuato a diffondere, all’interno delle puntate della trasmissione Il CercaSalute andate in onda nel periodo gennaio – giugno 2019, due versioni dello spot pubblicitario relativo al prodotto Orac Spice che contenevano ancora riferimenti a non dimostrati effetti terapeutici delle sostanze contenute nel suddetto integratore. Nello spot in esame venivano, infatti, suggeriti veri e propri effetti preventivi e terapeutici in capo ai componenti dell’integratore Orac Spice che, per definizione, può invece avere soltanto l’effetto di ottimizzare le funzioni fisiologiche che sono già nei limiti della normalità. Per la reiterazione di tale pratica, alla società Life 120 Italia S.r.l.s. è stata irrogata una sanzione di 250.000 euro.

sabato 31 marzo 2018

Netflix, Sky go, Premium Play - con le nuove norme comunitarie potremo vedere i contenuti anche all'estero

Da aprile novità per gli abbonati alle piattaforme internet (Netflix, Sky go, Premium Play di Mediaset), i quali potranno usufruire del proprio servizio anche al di fuori dei confini nazionali, ossia quando si recano in altri paesi del vecchio continente.

Il Regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo entra in vigore, introducendo il principio della portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online acquisiti nel mercato di uno degli stati dell'unione, come peraltro anticipato in questo blog lo scorso anno (vedi).

lunedì 26 febbraio 2018

Canone RAI - aumentano le esenzioni

Novità per le categorie interessate dall'esenzione dal pagamento del canone RAI, a seguito della decisione adottata a livello governativo.

Con un recente provvedimento, è aumentata la fascia reddituale esentata dal dovere di pagamento del canone RAI.

La nuova misura, che verrà formalizzata nelle prossime settiamane, prevede che coloro che hanno superato il 75esimo anno d'età e dichiarano un reddito entro euro 8.000,00 non saranno tenuti al pagamento dell'imposta.

Vi ricordiamo che fino allo scorso anno, la soglia limite di esenzione era entro i 6.713,98 euro: con questo aumento di soglia, le famiglie interessate saranno molte di più.

domenica 22 ottobre 2017

Abbonamento Sky - punito con la reclusione l'utilizzo illecito dei codici

 Acquistare illecitamente ad altre persone i codici dell'abbonamento per la visione dei programmi della piattaforma a pagamento è punibile con la reclusione fino a quattro mesi, così come stabilito di recente dalla Corte di Cassazione - sez. penale con la sentenza n. 46443/2017.

La Cassazione ha ribadito che le conseguenze legate all'utilizzo illegale della tessera Sky può portare, oltre alla sanzione amministrativa, ad  una condanna al carcere per colui che acquista illegalmente i codici per l'accesso e visione dei programmi televisivi a pagamento della piattaforma.

Questa attività illegale consiste nell’acquistare i codici necessari per accedere all'abbonamento di Sky, in assenza di contrato e ad un prezzo più basso e conveniente rispetto a quello previsto dalla società fornitrice del servizio.

L'autore del reato è stato condannato, con sentenza confermata dalla Cassazione, a  a 4 mesi di reclusione e 2 mila euro di multa per violazione dell'art. 171 - octies l. 633/1941.

Qui la sentenza della Cassazione.

venerdì 11 agosto 2017

Sky: no alla fatturazione ogni 28 giorni!

E' probabile che le bottiglie di prosecco stappate a Sky Italia per l'acquisizione dei diritti per la trasmissione della futura Champions League abbiano dato alla testa dei vertici della pay tv, la quale ha deciso di spalmare i maggiori costi sostenuti sugli abbonati, chiamati a versare maggiori importi nei prossimi anni.

In che modo Sky sta aumentando l'abbonamento dei propri clienti?...beh nel modo più "mascherato" possibile, ossia non aumentando l'importo mensile, ma bensì riducendo il periodo di fatturazione che passa da 30 a 28 giorni.  

Dal prossimo 1° ottobre 2017, quindi, tutti gli abbonati Sky dovranno pagare il canone ogni 28 giorni, così come silenziosamente annunciato di recente dalla pay tv più diffusa in Italia, in questo comunicato (vedi)

Che fare? l'abbonato può o (1) inviare una raccomandata con la quale concludere/recedere dal proprio contratto; (2) subire l'aumento del canone.

L'Unione Nazionale dei Consumatori ha, peraltro, annunciato una segnalazione della condotta di Sky all'Antitrust, al fine di valutare eventuali condotte commerciali scorrette e/o cercare di far desistere il colosso televisivo dal portare avanti questa modifica nel sistema di fatturazione.

sabato 25 febbraio 2017

Pirateria on line - altri siti web bloccati

Una nuova organizzazione criminale che vendeva illegalmente eventi sportivi trasmessi dai principali operatori pay italiani (SKY e Mediaset) è  stata bloccata dai militari del Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza.

La Guardia di Finanza, con la regia del giudice Nicola Maiorano della Procura di Roma, hanno sgominato la banda ed individuato vari centri nella zona di Napoli ove venivano trasmessi illegalmente i programmi televisivi di Sky e Mediaset Premium.

L'indagine è stata avviata per contrastare il fenomeno della pirateria di eventi sportivi, coperti dal diritto d'autore e di esclusiva, ma trasmessi on line attraverso il servizio "on demand", ossia  a richiesta degli utenti e con il pagamento di un abbonamento di 70 euro.

All'esito dell'operazione conclusa dalle Fiamme Gialle sono stati sequestrati oltre 76mila
Euro, 17 carte postepay, 235 decoder con 104 smart card e 43 computer e scoperte fotocopie di documenti di persone, vittime di furto d identità.

La Guardia di Finanza ha denunciato quattro persone e avviato l'indagine verso altri possibili complici.

Qui di seguito, il video racconto di RDS.it.

venerdì 24 febbraio 2017

Dal 2018 anche i contenuti on line potranno essere liberamente visibili in tutta Europa

Grande novità per gli abbonati alle principali piattaforme digitali che, sino ad oggi, non hanno potuto vedere gli eventi pagati al di fuori del territorio italiano.

La Commissione ha dato approvazione al regolamento che dovrebbe consentire agli abbonati europei di poter fruire i propri abbonamenti anche negli altri paesi dell'Unione Europea.

Il quadro normativo dovrà essere migliorato nei prossimi mesi,  ed allo stesso tempo gli stessi operatori dovranno, nei prossimi nove mesi, organizzare l'infrastruttura tecnica.

Con questo accordo, infatti,  dal gennaio 2018 il singolo cittadino di un paese dell'Unione Europea che sia titolare di un pacchetto di contenuti digitali  a pagamento, potrà fruire del suo contratto anche negli altri stati senza che vi sia alcuna limitazione nella possibiblità di vedere film, serie tv, musica ed eventi sportivi.

Qui di seguito,  il comunicato  stampa della Commissione dell'Unione Europea.

sabato 24 settembre 2016

Alcuni suggerimenti per il rimborso del canone RAI

Da qualche giorno, i contribuenti che hanno erroneamente pagato, attraverso addebito sulla bolletta elettrica, il canone RAI Tv non dovuto possono avanzare richiesta di rimborso, utilizzando l’applicazione disponibile sul sito internet dell’Agenzia.

Abbiamo già trattato l'argomento (vedi), ricordandovi che per accedere all'applicazione è necessario essere registrati ai servizi telematici Entratel o Fisconline, ma anche con il tradizionale invio per posta raccomandata o tramite posta elettronica certificata (Pec).

Per chi sia interessato ad utilizzare tali ultime modalità, vi ricordiamo che l'indirizzo al quale inviare la richiesta è:
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale 1 di Torino - Ufficio di Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

La mail certificata deve essere inviata all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it, verificando che la pec vada a segno.

venerdì 6 maggio 2016

Canone RAI 2016 - ultime novità

Le recenti novità in materia di canone RAI hanno  modificato sensibilmente i presupposti e le modalità di  pagamento della tassa meno amata in Italia.

La recente sentenza pronunciata dal Consiglio di Stato (vedi) ha confermato come la normativa introdotta di recente non è del tutto chiara, lasciando molti dubbi sul suo ambito di applicazione.

A seguito dei chiarimenti provenienti dal Ministero, il Consiglio di Stato ha ritenuto superati tutti i dubbi sollevati con il precedente intervento, rinviando al 16 maggio il termine per poter presentare la dichiarazione di esenzione dal pagamento del canone (vedi).

Vediamo di aiutarvi nel fare chiarezza su alcuni punti importanti.

(a) Canone RAI: chi lo deve pagare?

La sentenza del Consiglio di Stato ha l'indubbio pregio di evidenziare un dubbio in merito a chi sia il soggetto (passivo) destinatario della pretesa fiscale, in quanto anche questa norma non chiarisce in modo sufficiente, e adeguato all'evoluzione tecnologica, quali sia il presupposto per l'imposizione fiscale.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con una recente nota di risposta alla sollecitazione ricevuta dal giudice,  ha chiarito che "Per apparecchio televisivo si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente (in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari) o tramite decoder o sintonizzatore esterno.".

Il Ministero ha altresì spiegato che "Per sintonizzatore si intende un dispositivo, interno o esterno, idoneo ad operare nelle bande di frequenze destinate al servizio televisivo secondo almeno uno degli standard previsti dal sistema italiano per poter ricevere il relativo segnale TV. Non costituiscono quindi apparecchi televisivi computer, smartphone,  tablet, ed ogni altro dispositivo se privi di sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare" (vedi).

Il chiarimento proveniente dal Ministero dovrebbe favorire una più corretta applicazione della normativa prevista in questa materia, superando dubbi che sono sorti negli ultimi anni (si veda ad esempio qui).

Chi scrive ritiene,  però, che non tutti  i dubbi siano stati superati dal recente comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico ed anzi quest'ultimo intervento dimostra quanto la norma sia inadeguata al nuovo contesto tecnologico.

(b) Come pagare il canone? la bolletta

Come è noto, la novità rilevante riguarda il modo con il quale verrà fatto pagare il canone, in quanto l'addebito della somma annuale, pari ad euro 100,00, avverrà attraverso la bolletta dell'energia elettrica del prossimo luglio.

Il titolare del contratto di energia, quindi, si vedrà addebitare l'importo del canone RAI sulla prossima fattura di luglio.

(c) Quando non si è tenuti a pagare il canone?

L'argomento non è agevole ed è stato trattato e discusso più volte anche su questo blog. Il possessore di un apparecchio TV deve pagare il canone e quindi, può non versare alcun importo dichiarando alla RAI di non possedere alcun apparecchio in tutte le abitazioni di sua proprietà.

Il contribuente deve compilare una apposita dichiarazione da inviare alla  RAI (qui le istruzioni).

La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata:
  • con raccomandata senza busta o per via telematica, entro il  30 giugno 2016, al fine di essere esonerati dal pagamento del canone RAI dovuto per il semestre luglio-dicembre 2016;
  • entro il 31 dicembre 2016 per l'esonero del pagamento del canone RAI dovuto per l’anno 2017;

(d) Esonero over 75

Nulla di nuovo in merito all'esonero dal pagamento del canone RAI per coloro che hanno superato  75 anni, i quali non pagheranno alcun importo se il reddito annuo dichiarato sia inferiore o pari a 6.713 euro. La dichiarazione sostitutiva di richiesta di esenzione dovrà essere accompagnata da un documento di identità valido (qui il modello di dichiarazione sostitutiva). 

domenica 24 aprile 2016

RAI - rinvio al 16 maggio per la dichiarazione di non possesso dell'apparecchio tv

L'Agenzia delle Entrate sta continuando ad intervenire per chiarire le modalità attraverso le quali il contribuente può dichiarare di non possedere alcun apparecchio tv ed essere esentato dal pagamento del canone.

Con una recente nota ha reso noto che è stato rinviato al 16 maggio il termine unico entro cui il contribuente può/deve presentare l'autodichiarazione e non pagare la "tassa sul televisore", e che tale dichiarazione può essere inviata sia con lettera raccomandata a/r, sia tramite posta elettronica.

Vi ricordiamo che chi intenda utilizzare la via tradizionale, trasmettendo il modello di autodichiarazione tramite il servizio postale, può trovare qui di seguito l'indirizzo:

Agenzia delle Entrate
Ufficio di Torino 1
S.A.T. Sportello Abbonamenti Tv
Casella postale 22
10121 Torino

domenica 17 aprile 2016

Canone RAI - il Consiglio di Stato "blocca" la riforma......per ora

La riforma del canone RAI viene bloccata temporaneamente dal Consiglio di Stato con la recente sentenza n. 915/2016 che potete leggere di seguito.

Occorre premettere che lo scorso mese di dicembre, con la legge di stabilità 2016 aveva introdotto una sostanziale modifica del canone RAI, prevedendo l'obbligo di inclusione il pagamento dell'imposta attraverso le bollette dell'energia elettrica.

Il nuovo sistema, finalizzato a far pagare a tutti i possessori di un apparecchio televisivo il canone RAI, prevede la partecipazione attiva delle compagnie del settore elettrico chiamate a riscuotere il canone per conto del Ministero.

Successivamente, è stato predisposto uno specifico decreto attuativo della novella introdotta con la legge di stabilità, ed oggetto delle censure sollevate dal Consiglio di Stato.

I giudici hanno rilevato, in primo luogo, la violazione del termine previsto per l'adozione del decreto attuativo della riforma prevista ex articolo 1, comma 154 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità).

Il Consiglio di Stato, però, ha rilevato notevoli criticità di merito del sistema normativo predisposto attraverso le norme oggetto di censura, evidenziando alcune gravi carenze, come ad esempio l'assenza della definizione del presupposto di imposta, ossia apparecchio televisivo: "Sotto un primo profilo la Sezione rileva che nel testo del regolamento manca un qualsiasi richiamo ad una definizione di costa debba intendersi per apparecchio televisivo, la cui detenizione comporta il pagamento del relativo canone di abbonamento prescindendo dall'effettivo numero di apparecchi posseduto dal singolo utente[...]".

E quindi, anche sotto il profilo del numero di apparecchi posseduto dal singolo contribuente, la norma è estremamente generica non considerando tutti i potenziali strumenti tecnologici moderni, idonei alla trasmissione di programmi televisivi.

Il suggerimento dei giudici è chiaro ed inequivocabile "precisare, dunque, nel regolamento che il canone di abbonamento è dovuto solo a fronte del possesso di uno solo o più apparecchi televisi in grado di ricevere il segnale terreste o satellitare  direttamente o tramite decoder costituirebbe un elemento informativo particolarmente utile per i cittadini sia in relazione agli obblighi contributivi che i medesimi devono assolvere sia in riferimento all'autodichiarazione concernente il mancato possesso di apparecchi che gli stessi devono effettuare e alle conseguenze di carattere penale che possono derivare da una dichiarazione mendace, in base alle norme vigenti in materia".

Altro aspetto oggetto di analisi è lo scambio di informazioni che deve intervenire tra i diversi soggetti coinvolti nella riforma e che a parere del Consiglio di Stato  non è normativamente definito ed espresso in modo chiaro ed inequivocabile.

Per tale ragione, il Consiglio di Stato ha disposto la sospensione del parere in attesa di alcune modifiche del decreto predisposto dall'Amministrazione volto a superare i dubbi sollevati con la sentenza che potete leggere qui di seguito.

lunedì 11 gennaio 2016

Esiste un numero verde Sky dove chiedere di non essere contattati per le offerte commerciali

Negli ultimi mesi, Sky Italia ha intensificato l'attività di commercializzazione dei propri servizi televisivi, soffrendo la crescente ed aggressiva concorrenza da parte di Mediaset.

Sono aumentate, in tal senso, le telefonate ricevute da ex abbonati, o comuni consumatori, e provenienti da operatori di società commerciali che operano per conto di Sky, i quali hanno proposto nuovi pacchetti per l'ormai prossimo anno 2016.

Ed in particolare, i contatti telefonici sono  avvenuti attraverso i soliti numeri di telefono anonimi, ossia semplici numeri locali non immediatamente riferibili alla società, e che non consentono al consumatore di avere conoscenza immediata di essere stato contattato da un call center Sky.

venerdì 17 ottobre 2014

Disdetta contratto Mediaset Premium - ecco il modello da inviare

Negli ultimi anni sono aumentati i possessori di contratto di abbonamento Mediaset Premium che non riescono ad "uscire" da questo rapporto in modo immediato a seguito di disdetta.

Non tutti sanno che a seguito delle novità introdotte con la legge n. 40/2007 ("Legge Bersani"), il consumatore può recedere dal contratto stipulato con un operatore televisivo, senza dover pagare alcuna penalità, solo mediante preavviso di 30 giorni inviato alla compagnia (qui il nuovo modello 2018).

L'art. 1. comma 3 della legge n. 40/2007 stabilisce che "I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facolta' degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente comma i rapporti contrattuali gia' stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni.".

Riteniamo che la norma sia sufficientemente chiara nel consentire al consumatore di poter recedere dal contratto in ogni momento, imponendogli come obbligo quello di inviare una comunicazione di disdetta del rapporto all'operatore televisivo entro trenta giorni prima.

Con molta frequenza riceviamo segnalazioni ove le società del settore limitano questo diritto del consumatore, arrivando anche a disinformare l'utente in merito alla possibilità di concludere il rapporto contrattuale prima della naturale scadenza contrattuale.

Al fine di rendere corretta ed inoppugnabile la disdetta, vi forniamo alcuni suggerimenti:

1. la disdetta deve contenere tutti i dati del contratto, nonché la vostra volontà di voler concludere il rapporto con Mediaset.
2. inviate la richiesta di disdetta con lettera raccomandata a/c, così avrete la prova della vostra richiesta chiusura del rapporto. 
L'indirizzo di Mediaset è: R.T.I. S.p.A. - Casella Postale 101, 20900 Monza (MB).
4. Ricordatevi che la disdetta sarà operativa dopo trenta giorni dall'invio, e quindi indicate una data di conclusione del rapporto nel termine sopra evidenziato.
5. nel caso in cui Mediaset dovesse contestarvi la richiesta di disdetta, non esitate a segnalare la vicenda all'Autorità garante delle telecomunicazioni.

Per chi volesse concludere il rapporto contrattuale alla naturale scadenza prevista dal contratto di fornitura del servizio da parte di Mediaset, qui di seguito potete trovare il modello previsto dalla società.

venerdì 2 agosto 2013

L'evasore del canone RAI rischia di vedersi oscurata la Tv

www.helpinterferenze.it/
Nasce come servizio di assistenza in favore di coloro che hanno problemi di ricezione della nuova televisione digitale, ma rischia di diventare il mezzo mediante il quale costringere gli italiani a pagare il canone RAI.

Stiamo parlando del nuovo filtro che a breve dovrà essere adottato in ogni casa per continuare a vedere i programmi RAI, e non solo, dal proprio televisore.

- Telefonini di nuova generazione. Le nuove frequenze "oscurano" la televisione
Il problema è stato generato, ancora una volta, dai telefoni cellulari di nuova generazione che sono entrati in commercio negli scorsi mesi.

Verso la fine dell'anno 2012, infatti, sono state attivate le nuove reti di telecomunicazione denominate LTE (Long Terms Evolution), con il quale è stato introdotto nel nostro paese la più recente evoluzione degli standard di telefonia mobile cellulare. 

Gli operatori di telefonia mobile hanno già annunciato che, già dal prossimo anno, verrà introdotta la quarta banda (4G), dedicata esclusivamente alla telefonia di ultima generazione, e le cui frequenze sono già state assegnate dal Ministero delle Comunicazioni.

Il problema emerso di recente è che il segnale assegnato alla nuova tecnologia entra in contrasto con alcune frequenze del digitale terrestre, in quanto è in atto un progressivo spostamento degli operatori di telefonia mobile verso la "4G" che trasmette con banda 800 MHz.

Tale contrasto comporta l'oscuramento del segnale televisivo, con conseguente impossibilità per gli utenti di quella zona di poter vedere le trasmissioni televisive irradiate da RAI, Mediaset e gli altri canali del DT.

In parole più semplici, esiste un effettivo rischio di "oscuramento della televisione" per coloro che dispongono del digitale terrestre e che diventerà sempre più reale con il diffondersi dei nuovi ripetitori.

- Il filtro soluzione.......ma solo per gli abbonati RAI
Quale soluzione per il problema oscuramento? Molto semplicemente, l'utente dovrà inserire nella propria antenna uno specifico filtro, il cui fine è quello di garantire la corretta ricezione del segnale.  

Chi è autorizzato a consegnare il "filtro elimina interferenze"?  

Il Ministero delle Comunicazioni, con provvedimento delega, ha incaricato la Fondazione Ugo Bordoni a gestire la fase esecutiva ed, in particolare, decidere se consegnare il filtro elimina interferenze.

Il gestore deve valutare se il richiedente rispetta i requisiti per ottenere il filtro, ed in primo luogo se ha regolarmente pagato il canone RAI.

Valutata la legittimità della richiesta avanzata dall'utente, il gestore invia una impresa autorizzata a collocare il filtro che elimina le interferenze.

Rischiano, quindi, di rimanere oscurati coloro che non hanno regolarmente pagato il canone RAI.

sabato 11 febbraio 2012

Da Trentino inBlu al blog: le Authority in Italia (3) l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Questa settimana ci siamo dedicati ad una autorità amministrativa indipendente di recente istituzione: l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).

Introdotta in Italia nel 1997 (legge 31 luglio 1997,n. 249), l'AGCOM ha sede a Napoli ed è presieduta da Corrado Calabro, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio, dal 9 maggio 2005.
  • Componenti

    Presidente

    -Commissione per le infrastrutture e le reti

    - Commissione per i servizi e i prodotti

    - Consiglio (composto dal Presidente più i commissari)

  •  Compiti
    L'AGCOM svolge, come le autorità analizzate nelle scorse settimane, una attività di controllo e monitoraggio del mercato delle telecomunicazioni (telefono – televisione – internet etc.) e vigila nell'interesse degli utenti e del mercato. Tale ruolo di vigilanza è finalizzato a garantire un mercato più libero e trasparente ed il rispetto dei principi fondamentali quali:
    - libertà di comunicazione;
    - segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell’integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica;
    - libertà di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.
    - sono attribuite, inoltre, competenze in materia tariffaria, di qualità, controllo degli operatori del mercato. Ha poteri regolamentari, distribuiti tra Consiglio e Commissioni.

    Il Consiglio svolge attività di controllo delle posizioni dominanti; promuove accordi transfrontalieri tra operatori del settore; interviene nei piani di assegnazione delle frequenze; avanza proposte sulla normativa riferita ai servizi minimi per gli utenti che usufruiscono di un servizio di telecomunicazione.

    L'Autorità presenta una relazione annuale al Parlamento svolta ad illustrare la propria attività, le condizioni di concorrenza del mercato ed avanzare possibili riforme normative ritenute utili allo sviluppo omogeneo e concorrenziale del settore.
    Occorre ricordare, inoltre, che l'Autorità collabora con le altre authority create negli altri Stati al fine di individuare possibili strategie comuni contro fenomeni criminali internazionali.

  • Attività sanzionatoria
    Gli ultimi interventi legislativi hanno ampliato i poteri dell'Autorità sotto il profilo sanzionatorio degli operatori di settore. In precedenza, infatti, l'AGCOM poteva intervenire in quanto in passato poteva intervenire soltanto a posteriori dell'illecito.
    L'Autorità può, senza dover condurre alcuna fase di indagine conoscitiva approfondita e se ritiene che sussista un rischio alla concorrenza, intervenire con misure volte a correggere tale distorsione.
    Le misure amministrative hanno durata temporanea, e lo stesso provvedimento deve indicare il periodo di validità che però può essere oggetto di rinnovo.
    Tale intervento, in particolare, può riguardare anche imprese che pongano in essere pratiche illecite e dannose per il mercato.
    L'Autorità può intervenire e chiedere la cessazione della pratica contestata e, laddove la società non ottemperi all'invito avanzato dall'AGCOM, quest'ultima la può sanzionare con multa.

  • CORECOM (Comitati regionali per le comunicazioni)

    Organismo amministrativo introdotto con la legge 31 luglio 1997, n. 249, con il fine di assicurare le esigenze di decentramento sul territorio delle funzioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
    Gli ambiti di intervento del CORECOM sono stati definiti nel 2003, a seguito dell’intesa con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, con la quale è stato sottoscritto un accordo quadro finalizzato ad introdurre i principi generali che devono caratterizzare l'attività di questi soggetti; le funzioni delegate in tema di comunicazioni; i programmi di attività e le risorse finanziarie.
    Tale Accordo quadro del 2003, a cui sono seguite delle convenzioni bilaterali tra l'Autorità e le varie regioni, ha introdotto le materie c.d. “di prima fase" ossia i settori di operatività territoriale del CORECOM:
a) vigilanza in materia di tutela dei minori, con riferimento al settore radiotelevisivo locale;
b) vigilanza sul rispetto delle norme in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale;
c) istruzione e applicazione delle procedure previste dall’articolo 10 della legge n. 223/90 in materia di esercizio del diritto di rettifica, con riferimento al settore radiotelevisivo locale;
d) esperimento in tema di tentativo di conciliazione obbligatorio nell’ambito delle controversie tra organismi di telecomunicazioni e utenti;


In data 4 dicembre 2008 è stato sottoscritto nuovo Accordo quadro, sostituitvo di quello precedente, con il quale sono stati estesi i poteri del CORECOM ed introdotte le materie c.d. “di seconda fase”, ossia:
e) la definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazione elettronica (elenco dei provvedimenti assunti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dai Co.re.com. delegati);
f) la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione;
g) la vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale. Con riferimento a tale funzione delegata è possibile consultare il Vademecum per le emittenti televisive locali digitali ed analogiche, a cura dell’Ufficio di Gabinetto dell’Autorità.

Sede CORECOM di Trento
Trento (Comitato Provinciale per le Comunicazioni)
Via Manci, 27
c/o Consiglio Provinciale
38100 Trento
Presidente: Enrico Paissan
Tel.: 0461/213197

Fax: 0461/213155

domenica 9 ottobre 2011

Un piccolo pub inglese “stende” sky al tappeto nella battaglia sulla diffusione di eventi sportivi a pagamento

Questa domenica proponiamo la recentissima sentenza con la quale la Corte di Giustizia Europea si è espressa in merito alla possibilità per un privato di utilizzare in uno Stato aderente all'Unione Europea una scheda per la diffusione di eventi sportivi di altro Stato.

Il ricorso alla Corte di Giustizia Europea era stato proposto dalla Federazione calcistica inglese (nell'interesse di Sky) per la difesa dell' esclusiva della riproduzione degli eventi sportivi  attraverso il canale a pagamento sul territorio britannico.

Nel caso di specie, un piccolo pub stava divulgando eventi sportivi inglesi attraverso una scheda di altro paese (Grecia) senza corrispondere alcun euro alla Federazione per le immagini trasmesse agli utenti.

Il Giudice Europeo, venendo incontro al pub, ha considerato legittima la condotta della proprietaria del lovale pubblico e non contraria ai principi europei, i quali non consentono alcuna restrizione territoriale nella diffusione degli eventi sportivi.
 

Di seguito la sentenza.

venerdì 4 marzo 2011

AGCM avvia procedimento per la trattativa privata per il pacchetto abbonati di Dahlia TV

L'AGCM interviene nella questione Dahlia TV - di seguito il comunicato stampa


COMUNICATO STAMPA


DIRITTI TV: ANTITRUST A LEGA CALCIO, TRATTATIVA PRIVATA SU PACCHETTO DI DAHLIA TV VALGA SOLO PER PARTITE 2010-2011

Avviato procedimento per pratiche scorrette nei confronti della società in liquidazione: le informazioni ai consumatori per ottenere i rimborsi dei pacchetti per la parte non fruita sono del tutto insufficienti. Chieste informazioni anche a Telecom e Lega per comprendere le eventuali misure adottate per tutelare i consumatori.

Un altolà alla Lega Calcio per chiarire che la trattativa privata in corso per la riassegnazione dei diritti tv a suo tempo acquisiti da Dahlia è ammessa in via eccezionale solo per il campionato in corso; un procedimento per possibile pratica commerciale scorretta attuata dalla stessa Dahlia nei confronti degli utenti che sarebbero rimasti privi non solo della visione delle partite ma anche di qualsiasi informazione sui loro diritti. Sono le due iniziative adottate dall’Antitrust sulla vicenda dell’emittente in via di liquidazione.

In particolare l’Antitrust ha scritto alla Lega Calcio per ricordare che l’assegnazione dei diritti attraverso trattativa privata, svolta peraltro in tempi particolarmente ristretti, è giustificabile solo con riferimento alla stagione in corso. Per i diritti relativi al Campionato 2011-2012, invece, non appaiono sussistere esigenze di urgenza e necessità che possano giustificare il mancato ricorso alle procedure concorsuali previste dalle linee guida in materia.

Per quanto riguarda gli abbonati a Dahlia Tv, l’Autorità ha invece avviato un procedimento per pratica commerciale scorretta per verificare se l’emittente abbia fornito adeguate informazioni sull’interruzione della trasmissione delle partite e se abbia adottato iniziative per tutelare i diritti di chi aveva già acquistato il ‘pacchetto’ ed evitare che proseguissero gli acquisti presso la rete commerciale.

Nell’ambito dell’istruttoria l’Antitrust ha chiesto informazioni anche alla Lega Calcio e alla Telecom per conoscere eventuali misure adottate per evitare l’interruzione delle trasmissioni e le informazioni fornite agli utenti finali.

Roma, 3 marzo 2011

fonte:www.agcm.it

mercoledì 8 dicembre 2010

Scure dell'Antitrust europeo su sei produttori di televisioni: maximulta per cartello nella determinazione dei prezzi degli schermi LCD


Alla conclusione di una lunga fase di controllo e indagine, l'Antitrust europeo ha pesantemente sanzionato sei società operanti nel campo degli schermi LCD (liquid crystal display) ed accusate di aver manipolato i prezzi del mercato europeo negli ultimi anni.

Le società sono state sanzionate con complessivi € 648.000.000,00 per aver creato un cartello dei prezzi con il quale hanno controllato il mercato ed impedito la normale concorrenza in un settore, quello relativo agli schermi LCD, in rapida ascesa.

L'Autorità di controllo del mercato europeo ha in particolare rilevato che le società incriminate avrebbero stabilito un sistema di controllo/determinazione dei prezzi dei televisori per tutto il periodo compreso dall'ottobre 2001 all'ottobre 2006.

La novità di questa sanzione risiede anche nelle modalità di determinazione dei prezzi di mercato: i rappresentanti delle compagnie sanzionate erano soliti incontrarsi al di fuori del territorio UE per fissare i prezzi di mercato.

Gli incontri, che si svolgevano in hotel di Taiwan, venivano simbolicamente definiti "The crystal meetings".

Tali attività sono state considerate dall'Antitrust come anticoncorrenziali e quindi contrarie al libero mercato europeo.

Di seguito le compagnie sanzionate, le sanzioni stabilite, le percentuali di riduzione delle singole sanzioni determinate dalla Commissione in base alla cooperazione da parte di ogni società nella fase di indagine.

1. Samsung                                            0                                 100%

2. LG Display                            € 215.000.000                          50% e immunità parziale per 2006

3. AU Optronics                         € 116.800.000                         20%

4. Chimei InnoLux Corp.           € 300.000.000                           0%

5. Chunghwa Picture Tubes            € 9.025.000                          5%

6. HannStar Display Corp.              € 8.100.000                           0%

nota: la società Samsung non ha ricevuto alcuna sanzione avendo collaborato con l'organo di controllo nell'accertamento delle condotte anticoncorrenziali.

fonte: //europa.eu (IP/10/1685)
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