domenica 5 agosto 2018

Pagare le rate del finanziamento per un prodotto che non funziona? no, ecco perché...

Hai acquistato un prodotto difettoso con i soldi della finanziaria? ti ritrovi costretto a rimborsare la finanziaria nonostante tu non sia soddisfatto del bene acquistato?

Il commento della sentenza del Tribunale di Milano, che trovi di seguito, può esserti di aiuto e comprendere quali sono i tuoi diritti e come comportarti in questo tipo di situazione.

Ti consigliamo, vista la complessità della vicenda, di affidarti ad un professionista in questi casi, ma non rinunciare ai tuoi diritti e quindi, interrompere il pagamento delle rate del finanziamento, nonché chiedere il rimborso di quelle già versate.

1. Ho acquistato un elettrodomestico difettoso: posso chiedere il rimborso alla finanziaria?
In corrispondenza della pausa estiva, abbiamo deciso di tornare a trattare un argomento sensibile per i consumatori, e l'occasione ci viene offerta dalla sentenza della 1° sezione civile - Tribunale di Milano del 28 novembre 2014, ove è stato affrontato il tema della garanzia legale e il collegamento con il finanziamento necessario per l'acquisto

Il caso che stiamo trattando - tutt'altro che raro e tuttavia delicato - riguarda l'ipotesi in cui l'elettrodomestico (o altro prodotto) non funzioni in modo proprio o comunque presenti un difetto da non renderlo idoneo all'utilizzo.

Il consumatore, in questi casi, si rivolge al venditore (produttore) rivolgendo richieste di sostituzione o di rimborso che rimangono, parzialmente o totalmente, non soddisfatte.

Ed ecco che il consumatore paga le rate del finanziamento (credito al consumo) per un prodotto non sfruttato. E' giusto? che fare?

2. Il caso
Una famiglia ha acquistato un purificatore dell'acqua di grosse dimensioni, necessario per le esigenze del nucleo, avvalendosi della finanziaria proposta dal venditore per il pagamento.

Tuttavia, fin da subito il purificatore si è guastato e, nonostante diverse chiamate, il venditore né l'ha sostituito né ha rimborsato il prezzo. Pure la finanziaria si è tirata indietro e, appellandosi pretestuosamente al contratto, ha affermato di non avere un patto di esclusiva col il venditore.

3. La questione
A questo punto, se è pur vero che la finanziaria fornisce i propri servizi in modo indistinto e seriale a moltissimi venditori, resta il fatto che il consumatore, molto spesso, si ritrova con un elettrodomestico rotto e nessuno fa fronte al suo interesse: quello di essere rimborsato.

4. Il Tribunale di Milano - il consumatore non deve pagare le rate del finanziamento!
Investito dal caso di specie, il Tribunale di Milano ha rilevato che vi sono sia un contratto di compravendita che quello di finanziamento e, aspetto su cui concentrarsi, è "comune volontà di tutte le parti la causa della operazione creditizia". 

Questo significa che, dal momento che il venditore ha con sé i moduli di finanziamento da proporre al consumatore per acquistare, potenzialmente, tutti gli articoli e gli elettrodomestici del negozio (e non altro), allora il finanziamento nasce solo ed esclusivamente per agevolare il venditore, prima, ed il finanziatore dopo.

Gli aspetti appena evidenziati servono per sottolineare che, tra contratto di finanziamento e quello di compravendita esiste il c.d. collegamento negoziale: vale a dire che il finanziamento non viene erogato una tantum, bensì che tra finanziatore e venditore vi sono accordi preventivi affinché quest'ultimo, per concludere le vendite, raccolga quante più domande di finanziamento possibile.

Il collegamento negoziale, come dice la stessa parola, implica che i contratti tra loro connessi partecipino delle vicende che li riguardano: se, ad esempio, il contratto di compravendita è nullo oppure risolto, le conseguenze della invalidità si trasmetteranno anche al finanziamento e, per l'effetto, il consumatore otterrà la restituzione delle rate versate.

Ebbene, nel caso che ci riguarda, il Tribunale di Milano ha individuato almeno tre motivi concreti per ravvisare il collegamento negoziale.

(A) il modulo prestampato nelle mani del venditore;

(B) l'annotazione della specifica compravendita da parte del venditore sul contratto di finanziamento;


(C) la circostanza che la finanziaria eroga sempre il prestito direttamente al venditore e mai nelle mani del consumatore

5. Il patto di esclusiva 
Nelle aule di giustizia, una delle eccezioni più frequenti da parte delle finanziarie è quella di avere inserito nel contratto una clausola la quale dichiara che tra finanziaria e venditore non vi è patto di esclusiva: questo accorgimento serve in genere a scongiurare che il consumatore sospetti che vendita e finanziamento sono intimamente connessi tra loro, fino a partecipare delle rispettive vicende. 

Tuttavia, non sempre tali clausole resistono al vaglio del giudice: ed infatti, in questo caso il Tribunale di Milano ha fatto una semplice considerazione fondata sulla buona fede. In altre parole, non può essere, a detta dei giudici milanesi, che il compratore rimanga con un elettrodomestico non sostituito e che, al contempo, finanziaria e venditore continuino a beneficiare dell'affare concluso. Ragioni di opportunità, dunque, impongono di riequilibrare questo rapporto; ed infatti, tale clausola è stata disapplicata (per approfondire il punto, vi invitiamo alla lettura della recente sentenza della Cassazione). 

6. Risvolti pratici
Se vi trovate nella vicenda rappresentata in alto, non dovete disperare. 

Anzitutto, prendete i contratti che avete concluso, prestando particolare attenzione a quello di finanziamento. Se noterete che questo modulo riporta i dati del venditore, il riferimento assai preciso all'affare concluso e, soprattutto, al fatto che la finanziaria verserà la somma finanziata nelle mani del venditore, allora è molto probabile che vi sia intimo collegamento tra l'operazione della vendita e quella del finanziamento. 

Ad ultimo, non vi fate spaventare da clausole che cercano di escludere l'esistenza di esclusive o collegamenti negoziali: anzi, in questi casi vale il ragionamento opposto. Proprio perché il contratto di finanziamento esclude l'esclusiva vi è da ritenere, piuttosto, che venditore e finanziatore siano in strettissimi rapporti. 

Infatti, quale sarebbe la ragione per escludere con il contratto tale collegamento, se davvero nei fatti non vi fosse? Potrete proporre i vostri casi a "info@consumatoreinformato.it": riceverete risposta su come muovervi.

Qui di seguito il provvedimento.

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