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venerdì 17 luglio 2026

Scooter difettoso e fermo in officina: quali diritti ha il consumatore?

Qui di seguito, vi proponiamo una domanda ricevuta da un lettore del blog e che ci consente di tornare, ancora una volta, sull'argomento garanzia legale e suo esercizio.

Vi ricordiamo che potete scrivere a sos@consumatoreinformato.it per ottenere chiarimenti da parte di Consumatore Informato.

Qui la domanda e di seguito la nostra risposta.

"Caro Consumatore Informato, Volevo chiedervi alcuni chiarimenti in merito ad un fatto accaduto.

Ho acquistato uno scooter nuovo da circa 13 mesi. Oggi a quasi 15 gg della consegna della mia moto all'officina del rivenditore dove ho acquistato lo scooter avendo riconosciuto il difetto di fabbrica non sanno dirmi i tempi di consegna.

Il guasto che ha avuto lo scooter non è di poco conto, inquanto per causa di questa anomalia sono caduto per via della rottura del freno posteriore che mi costringeva ad usare bruscamente il freno anteriore, facendomi cadere sull'asfalto e causando ulteriori danni allo scooter.

A questo punto chiedo alla signoria vostra un parere su come comportarmi col rivenditore.".

venerdì 22 agosto 2025

domenica 8 maggio 2022

Garanzia del produttore - il venditore non è sempre tenuto ad informare il consumatore

E' noto tra i consumatori che uno dei diritti più importanti previsto a proprio favore è la garanzia legale, ossia la possibilità di vedersi riparare il prodotto difettato senza dover spendere alcun euro (puoi approfondire qui l'argomento).

Nel caso di vendita di un prodotto, la garanzia viene fornita sia dal produttore che dal venditore, ossia colui a cui il consumatore si rivolge, in prima battuta, nel caso sorgano dei problemi durante l'uso del bene acquistato.

Non tutti sanno, però, che può accadere che la garanzia convenzionale offerta dal produttore al consumatore può essere più ampia di quella legale, ossia può prevedere delle riparazioni anche per ipotesi che esulano il malfunzionamento, oppure può avere una scadenza temporale superiore ai rituali due anni.

Il venditore è tenuto ad informare il consumatore dell'esistenza della garanzia del produttore e dei vantaggi derivanti in suo favore? Il quesito è stato sottoposto all'attenzione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha fornito una recente ed interessante risposta.

Il giudice comunitario, dopo aver trattato la questione garanzia legale ed evidenziato gli obblighi informativi e di assistenza del venditore, ha osservato che la garanzia offerta dal produttore, superiore a quella prevista  ex lege, consiste in una informazione ulteriore che il venditore non è sempre tenuto ad offrire alla controparte.

Ma quando il venditore è obbligato ad informare il consumatore dell'esistenza di quest'ulteriore "garanzia commerciale" offerta dal produttore? 

Nei casi in cui, secondo il giudice, il consumatore ha un interesse legittimo a tale ulteriore informazione: "Dall’analisi letterale, sistematica e teleologica effettuata ai punti da 27 a 41 della presente sentenza risulta che l’obbligo di informazione precontrattuale di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83 copre la garanzia commerciale proposta dal professionista nonché quella proposta dal produttore qualora, come risulta dal punto 41 della presente sentenza, il consumatore abbia, alla luce del livello di tutela previsto da tale direttiva, un interesse legittimo ad ottenere informazioni al riguardo per poter prendere la sua decisione di vincolarsi contrattualmente al professionista. Ne consegue che il professionista è tenuto a fornire al consumatore informazioni precontrattuali sulla garanzia commerciale del produttore non già per il semplice fatto dell’esistenza di tale garanzia, bensì in ragione della presenza di un siffatto interesse legittimo.".

L'interesse legittimo del consumatore consiste in una specifica posizione giuridica assunta da quest'ultimo che lo legittima ad ottenere maggiori informazioni dal venditore in merito al prodotto e alle garanzia ad esso connesse.

Questo interesse legittimo trova una sua giustificazione nel caso in cui il venditore pone la garanzia commerciale del produttore come uno degli elementi centrali o determinanti della sua offerta.

Nel caso in cui la proposta del professionista valorizzi, tra gli altri, anche la garanzia del produttore, riportandola nel messaggio pubblicitario o indicandola in modo chiaro ed inequivocabile nel contratto, il consumatore ha un interesse legittimo ad ottenere maggiori informazioni in merito a tale garanzia.

Va da sé che il venditore, pubblicizzando la garanzia commerciale del produttore, assume un maggior obbligo informativo verso il contraente debole, dovendolo informare in merito
 alle altre garanzie collegate al bene nonché di qualsiasi altro elemento idoneo a dimostrare un’esigenza oggettiva di tutela del consumatore.

Corte di Giustizia - C - 179/21 

lunedì 17 gennaio 2022

Right to repair: arriva il Regolamento n. 341/2021

Il nuovo anno ci porta nuove regole in materia di tutela del consumatore successiva all'acquisto del bene. Le novità riguardano il diritto alla riparazione ed arrivano attraverso il Regolamento n. 341/2021, ossia un insieme di nuove regole finalizzate a tutelare, in prima battuta il consumatore, ma anche finalizzate a ridurre il consumo di bene e quindi evitare la dispersione di dispersione di prodotti obsolescenti e l'incremento dell'inquinamento con i conseguenti danni ambientali.

Con queste nuove regole, che potete trovare di seguito, si vogliono favorire nuovi criteri di costruzione, produzione e vendita dei prodotti, consentendo un risparmio energetico ed una tutela dei cittadini europei. 

E' innegabile, e la vicenda "bonus televisioni" rappresenta un buon esempio, che la continua evoluzione tecnologica favorisca il continuo (e forse inutile) cambio dei prodotti di largo consumo, con conseguenze per l'ambiente.

domenica 11 ottobre 2020

Non hai la scheda di conformità? guasto dell'auto a tuo rischio!

La pronuncia in commento questa settimana, la n. 2076 del 2019 del Tribunale di Venezia, mette finalmente in luce, quando si acquista da un rivenditore un'auto di seconda mano, l'importanza di avere tra le mani una “scheda di conformità”. 

La scheda di conformità è una “fotografia”, se così si può dire, dello stato d'uso e della storia dell'autoveicolo, la quale ci consente di risalire alle manutenzioni e alla descrizione dell'usura dei componenti. 

Questo documento potrà sembrare poco importante, forse uno dei tanti che il concessionario ci consegna all'atto dell'acquisto, ma in realtà è una bussola per capire se l'auto che stiamo per acquistare è affidabile. E, ove dopo qualche tempo si guastasse per via dell'usura, ci consentirà di stimare l'eventuale danno che il rivenditore dovrebbe risarcire. Questa stima precede la scelta della garanzia che offre l'articolo 130 del codice del consumo.

Più volte, invero, ci siamo occupati di questa norma, vuoi nei suoi sviluppi generali (per un approfondimento clicca qui) vuoi per capire che un bene deve essere conforme al contratto (vedi qui).

Quando, però, è il momento di far valere i diritti nel modo più adeguato alle proprie esigenze (la riparazione ovvero il rimborso), si pensa che l'una valga l'altra e che, in ogni caso, il nostro rivenditore sia tenuto a prestarcele, anche se non siamo in grado di documentare lo stato del nostro mezzo. 

Non è così, e il caso di oggi lo conferma

Nel comparto dell'usato, è fondamentale tenere conto della pregressa usura del prodotto. L'usura è rilevantissima nel settore delle automobili, dal momento che il venditore è tenuto a garantire un mezzo conforme a quello che ha venduto, il quale tuttavia si usura rapidamente per via dell'età e, a volte, più della norma per via di un uso distorto. 

La conformità, inutile dirlo, si definisce tramite una scheda fornita dal rivenditore che descrive le qualità e le caratteristiche del mezzo: in caso di guasto o di difetto successivo al ritiro, si parte sempre da questo documento. E pare anche ovvio: con il suo utilizzo, l'auto riduce le proprie prestazioni e consuma le parti più soggette ad usura e da qui sorge l'esigenza di registrare le sue condizioni, come se si facesse un backup. 

In questo backup, se così si può definire, è essenziale la descrizione dell'usura del veicolo, oltreché delle sue componenti, le quali sono soggette a dei cicli di autonomia. 

Difficilmente, infatti, un meccanico introdurrebbe dei componenti nuovi in un'auto vetusta e guasta, perché non effettuerebbe una mera riparazione, ma introdurrebbe un “valore aggiunto”, comunque ingiustificato all'interno di una garanzia di conformità. 

Il caso di oggi, appunto, è quello di un consumatore disaccorto che non soltanto non ha conservato la scheda di conformità, ma ha spiegato una domanda di riduzione del prezzo, e ciò senza conoscere qual era l'entità del danno occorso al proprio veicolo. 

Il passo verso la soccombenza in giudizio è stato prevedibile: il giudice ha dovuto tenere conto dell'usura del turbocompressore del veicolo, sia nel momento in cui è stato acquistato che in quello in cui si è gustato. La domanda di riduzione del prezzo, del tutto incongrua rispetto ai valori di riferimento, è stata dunque bocciata. 

Nostro suggerimento, e forse nemmeno l'ultimo, è quello di insistere affinché il rivenditore fornisca sempre una scheda di conformità dettagliata, meglio ancora se predisposta dalla casa automobilistica che ha prodotto il mezzo: consente di fare il “backup” dell'auto.

Qui di seguito, la sentenza n. 2076/2019 del Tribunale di Venezia.

domenica 5 agosto 2018

Pagare le rate del finanziamento per un prodotto che non funziona? no, ecco perché...

Hai acquistato un prodotto difettoso con i soldi della finanziaria? ti ritrovi costretto a rimborsare la finanziaria nonostante tu non sia soddisfatto del bene acquistato?

Il commento della sentenza del Tribunale di Milano, che trovi di seguito, può esserti di aiuto e comprendere quali sono i tuoi diritti e come comportarti in questo tipo di situazione.

Ti consigliamo, vista la complessità della vicenda, di affidarti ad un professionista in questi casi, ma non rinunciare ai tuoi diritti e quindi, interrompere il pagamento delle rate del finanziamento, nonché chiedere il rimborso di quelle già versate.

1. Ho acquistato un elettrodomestico difettoso: posso chiedere il rimborso alla finanziaria?
In corrispondenza della pausa estiva, abbiamo deciso di tornare a trattare un argomento sensibile per i consumatori, e l'occasione ci viene offerta dalla sentenza della 1° sezione civile - Tribunale di Milano del 28 novembre 2014, ove è stato affrontato il tema della garanzia legale e il collegamento con il finanziamento necessario per l'acquisto. 

Il caso che stiamo trattando - tutt'altro che raro e tuttavia delicato - riguarda l'ipotesi in cui l'elettrodomestico (o altro prodotto) non funzioni in modo proprio o comunque presenti un difetto da non renderlo idoneo all'utilizzo.

Il consumatore, in questi casi, si rivolge al venditore (produttore) rivolgendo richieste di sostituzione o di rimborso che rimangono, parzialmente o totalmente, non soddisfatte.

Ed ecco che il consumatore paga le rate del finanziamento (credito al consumo) per un prodotto non sfruttato. E' giusto? che fare?

2. Il caso
Una famiglia ha acquistato un purificatore dell'acqua di grosse dimensioni, necessario per le esigenze del nucleo, avvalendosi della finanziaria proposta dal venditore per il pagamento.

Tuttavia, fin da subito il purificatore si è guastato e, nonostante diverse chiamate, il venditore né l'ha sostituito né ha rimborsato il prezzo. Pure la finanziaria si è tirata indietro e, appellandosi pretestuosamente al contratto, ha affermato di non avere un patto di esclusiva col il venditore.

3. La questione
A questo punto, se è pur vero che la finanziaria fornisce i propri servizi in modo indistinto e seriale a moltissimi venditori, resta il fatto che il consumatore, molto spesso, si ritrova con un elettrodomestico rotto e nessuno fa fronte al suo interesse: quello di essere rimborsato.

4. Il Tribunale di Milano - il consumatore non deve pagare le rate del finanziamento!
Investito dal caso di specie, il Tribunale di Milano ha rilevato che vi sono sia un contratto di compravendita che quello di finanziamento e, aspetto su cui concentrarsi, è "comune volontà di tutte le parti la causa della operazione creditizia". 

Questo significa che, dal momento che il venditore ha con sé i moduli di finanziamento da proporre al consumatore per acquistare, potenzialmente, tutti gli articoli e gli elettrodomestici del negozio (e non altro), allora il finanziamento nasce solo ed esclusivamente per agevolare il venditore, prima, ed il finanziatore dopo.

Gli aspetti appena evidenziati servono per sottolineare che, tra contratto di finanziamento e quello di compravendita esiste il c.d. collegamento negoziale: vale a dire che il finanziamento non viene erogato una tantum, bensì che tra finanziatore e venditore vi sono accordi preventivi affinché quest'ultimo, per concludere le vendite, raccolga quante più domande di finanziamento possibile.

Il collegamento negoziale, come dice la stessa parola, implica che i contratti tra loro connessi partecipino delle vicende che li riguardano: se, ad esempio, il contratto di compravendita è nullo oppure risolto, le conseguenze della invalidità si trasmetteranno anche al finanziamento e, per l'effetto, il consumatore otterrà la restituzione delle rate versate.

Ebbene, nel caso che ci riguarda, il Tribunale di Milano ha individuato almeno tre motivi concreti per ravvisare il collegamento negoziale.

(A) il modulo prestampato nelle mani del venditore;

(B) l'annotazione della specifica compravendita da parte del venditore sul contratto di finanziamento;


(C) la circostanza che la finanziaria eroga sempre il prestito direttamente al venditore e mai nelle mani del consumatore

5. Il patto di esclusiva 
Nelle aule di giustizia, una delle eccezioni più frequenti da parte delle finanziarie è quella di avere inserito nel contratto una clausola la quale dichiara che tra finanziaria e venditore non vi è patto di esclusiva: questo accorgimento serve in genere a scongiurare che il consumatore sospetti che vendita e finanziamento sono intimamente connessi tra loro, fino a partecipare delle rispettive vicende. 

Tuttavia, non sempre tali clausole resistono al vaglio del giudice: ed infatti, in questo caso il Tribunale di Milano ha fatto una semplice considerazione fondata sulla buona fede. In altre parole, non può essere, a detta dei giudici milanesi, che il compratore rimanga con un elettrodomestico non sostituito e che, al contempo, finanziaria e venditore continuino a beneficiare dell'affare concluso. Ragioni di opportunità, dunque, impongono di riequilibrare questo rapporto; ed infatti, tale clausola è stata disapplicata (per approfondire il punto, vi invitiamo alla lettura della recente sentenza della Cassazione). 

6. Risvolti pratici
Se vi trovate nella vicenda rappresentata in alto, non dovete disperare. 

Anzitutto, prendete i contratti che avete concluso, prestando particolare attenzione a quello di finanziamento. Se noterete che questo modulo riporta i dati del venditore, il riferimento assai preciso all'affare concluso e, soprattutto, al fatto che la finanziaria verserà la somma finanziata nelle mani del venditore, allora è molto probabile che vi sia intimo collegamento tra l'operazione della vendita e quella del finanziamento. 

Ad ultimo, non vi fate spaventare da clausole che cercano di escludere l'esistenza di esclusive o collegamenti negoziali: anzi, in questi casi vale il ragionamento opposto. Proprio perché il contratto di finanziamento esclude l'esclusiva vi è da ritenere, piuttosto, che venditore e finanziatore siano in strettissimi rapporti. 

Infatti, quale sarebbe la ragione per escludere con il contratto tale collegamento, se davvero nei fatti non vi fosse? Potrete proporre i vostri casi a "info@consumatoreinformato.it": riceverete risposta su come muovervi.

Qui di seguito il provvedimento (visibile con browser Opera - VPN attivo)

domenica 20 agosto 2017

Due anni di garanzia anche per l'acquisto di un veicolo usato

Abbiamo già affrontato il tema della garanzia prevista in favore di chi acquista un bene usato, fornendo anche alcuni suggerimenti e delineando i limiti per questo tipo di acquisti.

Con questo intervento vogliamo, però, segnalare la recente posizione assunta in materia dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale ha sostanzialmente parificato la garanzia tra chi acquista "a nuovo" rispetto al famoso "second hand".

Il giudice comunitario, in particolare, ha affermato che la Direttiva 1999/44/CE, norma che disciplina taluni diritti e garanzie in favore del consumatore che acquita beni di consumo, introduce un divieto affinché uno Stato membro possa prevedere un termine di prescrizione della garanzia inferiore ai due anni per chi acquista un bene usato.

Nel caso di specie, infatti, la società convenuta (belga) aveva venduto un veicolo usato, il quale aveva presentato, in seguito, un malfunzionamento.

Il venditore aveva opposto rifiuto alla richiesta di riparazione in garanzia del veicolo avanzata dal consumatore, citando la norma belga che prevede la garanzia di 1 anno per la vendita di beni usati.

La Corte di Giustizia, a cui si era rivolto il giudice belga, ha ribadito il principio che anche per i beni usati debba trovare applicazione la normativa comunitaria che prevede una garanzia di due anni dal momento dell'acquisto nel caso di vizio di conformità.

Di seguito, il provvedimento della Corte di giustizia dell'Unione europea.

domenica 4 ottobre 2015

Consumatore & garanzia: solo con lo scontrino potete ottenere il cambio del prodotto

La regola è nota e conosciuta da tutti i consumatori che acquistano un prodotto in un negozio, pagando in contanti al venditore: se volete usufruire dei diritti riconosciuti all'acquirente/consumatore dal Codice del Consumo, in primis il cambio del prodotto, dovete mostrare al negoziante lo scontrino fiscale.

Questo documento, infatti, rappresenta la prova principale che attesti l'acquisto del prodotto, ossia il presupposto per ottenere tutte le garanzie previste dal Codice del Consumo in favore del consumatore.

Il principio è stato di recente ribadito dalla Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 12800/2015 che potete leggere di seguito, la quale ha affermato che il consumatore che voglia ottenere il cambio di un capo è tenuto a provare alla controparte, il venditore, l'effettivo acquisto.

Tale prova può essere fornita attraverso lo scontrino fiscale emesso dal venditore, dal quale sia possibile evincere in modo chiaro ed inequivocabile l'intervenuta transazione, e quindi il diritto per il consumatore al cambio del capo.

La Corte spiega, infatti, che "a fronte dell'acquisto al dettaglio di beni di consumo, acquisto che normalmente avviene verbalmente e attraverso lo scambio reale della cosa e del prezzo, non si può esigere dall'acquirente consumatore prova più specifica e dettagliata dell'acquisto che la produzione dello scontrino fiscale rilasciato dal negoziante: documento che è da ritenere idoneo a fornire la prova richiesta, soprattutto se il documento rilasciato da quel negozio tratti quel tipo di articoli e se il relativo prezzo corrisponda al valore del bene".

E quindi, ricordatevi di non smarrire lo scontrino..........almeno per due anni!

domenica 5 luglio 2015

Garanzia post vendita–si presume il difetto nei primi sei mesi

La Corte di Giustizia è intervenuta, con la recente sentenza che potete leggere di seguito (C-497/2013) chiarendo alcuni aspetti della garanzia post vendita prevista in favore del consumatore. Il giudice europeo ha ribadito alcuni principi previsti in materia, chiarendo come le norme sono volte a tutelare i consumatori, prevedendo una generale previsione di tutela in favore dell'acquirente per i malfunzionamenti del prodotto che si manifestano entro i primi sei mesi.

a. La vicenda
Il giorno 27 maggio 2008 la signora Faber acquistava un veicolo usato presso un rivenditore, il quale forniva una garanzia al consumatore. Successivo 26 settembre 2008, l'auto della signora Faber accusava un improvviso incendio durante un viaggio e rimaneva totalmente distrutto.

La sig.ra Faber ha contestato l'evento al venditore, con lettera dell’11 maggio 2009, con la quale ha messo in mora l’autorimessa venditrice. Non avendo ottenuto alcun riscontro positivo dalla società, la signora Faber ha citato in giudizio la società avanti Tribunale di Arnhem-Leeuwarden (Paesi Bassi). In seguito, la Corte d'Appello ha deciso di sottoporre talune questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia, chiedendo in particolare, l'estensione della garanzia per l'acquisto di un prodotto usato.

b. La decisione della Corte di Giustizia: "I difetti di conformità che si manifestano entro i sei mesi dalla consegna del bene si presumono come esistenti al momento del ritiro, salvo prova contraria"
La Corte ha voluto, con la sentenza che potete leggere di seguito, ribadire il principio secondo il quale, salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già, in linea di principio, al momento della consegna. 

Il Giudice comunitario, inoltre, ribadisce che il diritto nazionale, nel caso di specie quello olandese, deve essere conforme a quello comunitario, cosicché il consumatore, al fine di poter usufruire dei diritti previsti dalle norme di settore, ha l'onere di denunciare al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui lo ha constatato, senza dover provare immediatamente le proprie ragioni alla controparte.

c. Conclusione
La sentenza ha il merito, indubbio, di ribadire alcuni principi in materia di garanzia e difetto di conformità, stabilendo diritti ed obblighi del consumatore, e ribadendo i limiti temporali entro i quali questi può giovarsi delle tutele previste in ambito comunitario e riprese nel Codice del Consumo.

Di seguito, la sentenza della Corte di Giustizia n. C-497/2013.

domenica 28 dicembre 2014

Vendita e garanzie del bene: si alla restituzione del prezzo se il motociclo rimane fermo dal meccanico

Questa domenica vi offriamo in visione la recente sentenza del Tribunale di Frosinone, avente ad oggetto la garanzia legale che spetta al consumatore quando acquista un bene.

Nel caso di specie, un consumatore aveva acquistato un motociclo presso un negozio ed aveva notato, in seguito, che il veicolo presentava una serie di difetti alla frizione.

Il cliente si era recato presso il rivenditore chiedendo la riparazione del mezzo e, in seguito, la restituzione del prezzo pagato, dopo non aver avuto la possibilità di utilizzare la moto a causa del difetto riscontrato.

Il giudice, dopo aver affrontato in modo efficace il concetto di vizio di difformità del bene e diritti del consumatore (per approfondire l'argomento guarda qui), ha chiarito che esiste un obbligo di prova dell'esistenza del vizio da parte del consumatore, e relativa prova contraria da parte del venditore e del produttore.

Nella vicenda affrontata dal Tribunale di Frosinone, ritiene che il consumatore abbia provato l'esistenza del vizio, con conseguente diritto alla restituzione della somma versata per l'acquisto del motociclo, dal fatto che il mezzo è rimasto in riparazione presso l'officina per periodo prolungato:  "Ebbene pare del tutto evidente che l'indisponibilità, per circa un anno, di un mezzo destinato alla circolazione è evidentemente pregiudizievole per chi abbia acquistato un bene a ciò funzionale. Ed è rimasto del tutto indimostrato che la sostituzione del telaio non fosse legato ( come assume la difesa della xxx, per non attribuire rilievo a tale intervento del tutto tardivo) ad un problema strutturale; e comunque è poco plausibile che la società xxxxi abbia provveduto alla sostituzione di un pezzo così importante, per di più senza spese a carico del cliente, per soli "motivi estetici".".

Ne consegue che, stante l'impossibilità da parte dell'acquirente di poter utilizzare il proprio motociclo, egli ha diritto ad ottenere la restituzione della somma versata per l'acquisto.

Qui la sentenza.

venerdì 5 dicembre 2014

Consumatore & garanzia legale

La garanzia legale è uno dei punti fondamentali in materia di tutela del consumatore, in quanto rappresenta la sicurezza, per l'acquirente, di poter ottenere l'assistenza, obbligatoria e gratuita, da parte del venditore o del produttore per un determinato periodo di tempo: 2 anni.

- In cosa consiste la garanzia legale - difetto di conformità
L'art. 132 del Codice del Consumo prevede che il "venditore è responsabile, a norma dell'art. 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene".

In termini molto semplici, dal momento dell'acquisto o della consegna del prodotto, il consumatore è tutelato per i primi due anni dall'eventuale difetto o malfunzionamento che dovesse manifestarsi.

- Verso chi può essere fatta valere la garanzia legale
Nel caso in cui il prodotto funzioni male, l'acquirente può far valere la garanzia sia verso il venditore, sia verso il produttore.

Questi ultimi non possono opporre alcun rifiuto alla richiesta di intervento avanzata dal consumatore.

- Garanzia legale & diritti del consumatore
Il contenuto della garanzia è l'aspetto più rilevante della tutela prevista dal Codice del Consumo.

Quando un prodotto acquistato presenta un vizio di conformità ex art. 130 Codice del Consumo, l'acquirente può ottenere dal venditore/produttore la:

a. riparazione del bene difettoso;

b. sostituzione del bene difettoso;

c. riduzione del prezzo o restituzione dell'importo versato;

Tale ultimo rimedio è previsto qualora la riparazione o la sostituzione del prodotto sia impossibile od eccessivamente onerosa per il venditore/produttore.

- Come funziona la garanzia legale
Il prodotto difettato viene consegnato al venditore, il quale lo ritira effettuando un controllo finalizzato ad accertare la causa del malfunzionamento ed i possibili rimedi.

Occorre ricordare che se il difetto si manifesta nei primi sei mesi dalla data della consegna, tutti i costi del controllo sono posti a carico della parte venditrice (vedi); per il periodo successivo, il venditore può chiedere all'acquirente il rimborso di parte dei costi sostenuti nella fase di controllo e verifica del malfunzionamento, se il problema è sorto a causa dell'utilizzo errato del bene da parte del consumatore.

Accertato il vizio di conformità, il venditore provvede a riparare o sostituire il bene difettoso o, nel caso di impossibilità, rimborsa parzialmente o totalmente l'acquirente.

Ricordate di trattenere lo scontrino fiscale dal quale risulta l'acquisto del prodotto in garanzia, in quanto il diritto previsto dal Codice del Consumo spetta solo a colui che dimostri di aver regolarmente acquistato il prodotto (vedi).

- Garanzia convenzionale
La garanzia convenzionale è quella che viene garantita dal venditore a qualsiasi acquirente, ed in particolare a coloro che non rientrano tra i consumatori e quindi sono esclusi dalla tutela prevista dal Codice del Consumo.

Stiamo parlando di coloro che acquistano un prodotto all'interno della propria attività professionale e che, quindi, non sono ricompresi nella tutela sopra richiamata (ad esempio l'architetto che acquista un bene necessario per la sua attività).

In favore di queste persone, il venditore può prevedere una forma di garanzia convenzionale a pagamento, con la quale viene estesa la medesima tutela riconosciuta al consumatore anche a chi non rientra in questa categoria.

Ricordiamo, infine, che esiste una estensione della garanzia legale, con la quale il venditore può proporre all'acquirente di ampliare il limite temporale di due anni di garanzia previsto a mente dell'articolo 132 del Codice del Consumo.
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