domenica 7 giugno 2020

Estinzione anticipata del prestito? fatti restituire i soldi dalla banca!

Negli ultimi mesi abbiamo ricevuto molte segnalazioni di consumatori interessati a valutare la correttezza della banca nei loro confronti all'atto della conclusione anticipata del finanziamento, con restituzione della somma ottenuta a prestito.

Siamo stati contattati da consumatori (info@consumatoreinformato.it o sos@consumatoreinformato.it) che ci chiedono di verificare se la banca si è comportata bene quando il consumatore ha saldato in anticipo il proprio rapporto con la banca.

La recente sentenza Lexitor della Corte di Giustizia (vedi qui) ha smascherato, infatti, delle condotte illegittime tenute dalle banche, le quali vi concedono il prestito facendovi pagare costi ed oneri (spese di istruttoria - oneri vari - spese di valutazione del debitore - spese di assicurazione etc.....) spesso dubbi e che, al momento della conclusione del prestito, si dimenticano di restituirvi, così come previsto dalla legge.

In termini più semplici, è stato accertato che alla conclusione del contratto di finanziamento (in ipotesi di estinzione anticipata), l'istituto concedente il credito si era "scordato" di restiutire al consumatore, i soldi che quest'ultimo aveva anticipato e che avrebbe dovuto ottenere di ritorno.

- ABF: non dovuti i costi di up front - il consumatore ha diritto alla riduzione del debito al momento dell'estinzione
L'orientamento della Corte di Giustizia è stato seguito anche dall'Arbitro Bancario Finanziario che con la pronuncia del collegio di coordinamento ha affrontato la questione appena esposta.

L'Arbitro bancario, valutando varie vicende sottoposte alla sua attenzione, ha statuito il principio secondo il quale la banca ha l'obbligo di restituire al consumatore tutti i costi che non dipendono dalla durata del contratto e versati da quest'ultimo all'atto dell'avvio del rapporto bancario.

Anche l'Arbitro bancario, seguendo l'orientamento comunitario, ha ritenuto che tale soluzione segue i principi della Direttiva 2008/48, norma introdotta tra i paesi europei per contrastare tutte le clausole abusive contrarie alla giusta retribuzione della banca nel credito al consumo.

Seguendo i principi comunitari, il consumatore che conclude il rapporto contrattuale deve ottenere il rimborso di tutti gli oneri e costi collegati alla natura del finanziamento e alla durata del contratto, e che egli ha anticipato alla banca, seguendo quanto è previsto dall'art. 125 sexies TUB: "Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E proprio seguendo tali principi che il Collegio  di Coordinamento dell’ABF con il provvedimento 11 dicembre 2019, n. 2625 che potete leggere di seguito ha statuito quanto segue, anche in ordine ai costi up front:
A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art. 125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

E quindi, i costi up front (ossia quelli versati al momento della conclusione del contratto, devono essere comunque restituiti dalla banca al consumatore nel caso di estinzione anticipata.

Qui la pronuncia dell'ABF.

Nessun commento:

Posta un commento

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...