La sentenza oggetto di commento affronta diversi aspetti che riguardano uno dei nuovi intermediari on line più utilizzati dai consumatori - booking.com - e la sua responsabilità per eventuali eventi che abbiano portato alla cancellazione della prenotazione presso la struttura alberghiera.
Si osserva che di recente, AGCM aveva avviato un procedimento nei confronti di Booking, contestando alla multinazionale potenziali condotte abusive per aver limitato l’autonomia delle strutture alberghiere italiane nella differenziazione delle tariffe applicate tra booking.com e altri canali di vendita online. La procedura si è conclusa con degli impegni assunti dalla società e volto a garantire la libertà e trasparenza degli albergatori (vedi qui).
Tornando alla vicenda oggetto del nostro intervento odierno, vediamo gli aspetti più interessanti trattati dal Tribunale di Perugia in relazione alla vicenda Booking.
- Sulla giurisdizione italiana
La prima questione affrontata dal Tribunale riguarda l'eccezione preliminare sollevata dalla società olandese e relativa alla carenza di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello olandese, ossia ove a sede legale Booking. Tale deroga deriverebbe, a detta del professionista, da specifico accordo concluso con il consumatore.
Il Tribunale di Perugia affronta la questione in modo approfondito, richiamando il Regolamento (UE) n. 1215/2012, norma che disciplina la competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale.
Il giudice ricorda che la deroga alla giurisdizione deve essere oggetto di specifica pattuizione tra le parti e non può risultare da un semplice richiamo alle norme contrattuale, come operato da Booking nella vicenda oggetto di causa.
Si rammenta, infatti, che per i contratti conclusi con i consumatori, la clausola che deroga la competenza del giudice italiano in favore di una giurisdizione estera non è valida, a meno che non sia stata oggetto di negoziazione individuale, la cui prova grava sull'operatore professionale.
- Sulla non responsabilità di Booking
L'operatore professionale impugna la sentenza di primo grado, resa dal Giudice di Pace, contestandola nella parte in cui viene riconosciuta la sua responsabilità per le informazioni errate fornite al consumatore e per non essersi attivato con una attività di controllo sulla veridicità ed attendibilità delle stesse.
In particolare, Booking evidenzia che le vicende accadute al consumatore successivamente alla conclusione del contratto non possono riguardare la piattaforma digitale, ma al più il rapporto tra consumatore e albergatore.
Il giudice accoglie la tesi svolta da Booking, premettendo che il ruolo svolto dall'operatore digitale rientra nel contratto di mediazione e consiste nella "[...] messa a disposizione di una piattaforma on line all'interno della quale i fornitori di servizi, di alloggi e anche di viaggi, possono promuovere o vendere le loro strutture e i loro servizi agli utenti [...]".
Di fatto, Booking si limita a mettere in contatto le parti, traendo il profitto attraverso una percentuale percepita dall'operatore professionale.
Nel caso di specie, un consumatore aveva prenotato una stanza di albergo attraverso booking.com, ma non aveva potuto usufruire della vacanza a causa di un malore.
Tale circostanza, successiva ed imprevedibile, può configurare una risoluzione del contratto di ospitalità alberghiera per impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c. a causa dell'evento sopravvenuto, ma non può riguardare anche Booking, la quale non può rispondere per eventuali pretese avanzate dal consumatore.
Nella vicenda processuale di cui si discute, il consumatore aveva agito nei confronti della società olandese al fine di ottenere, come si legge nella sentenza, "il risarcimento del danno patito, corrispondente al prezzo sostenuto per l'acquisto del soggiorno presso la struttura di Genova.".
Tale danno sarebbe stato erroneamente posto a carico di Booking per non aver effettuato alcun controllo della operatività della struttura al fine di garantire il consumatore dalla possibilità di poter risolvere il contratto.
Il Tribunale esclude, al contrario, questa responsabilità a Booking, la quale ha sicuramente un generale dovere di informare le parti su eventuali questioni riguardanti il contratto che andranno a concludere, ma tale dovere di natura informativa si esaurisce qui, non potendo intervenire nella gestione del rapporto, o ancor più grave, rispondere per inadempimenti di altro operatore professionale.
Booking.com deve essere qualificato come mediatore, i cui obblighi primari risiedono nella fase di intermediazione, ossia quella che porta alla conclusione del contratto (prenotazione).
Successivamente a tale fase, il suo compito principale è quello di informare le parti coinvolte (consumatore e struttura ricettiva) di eventuali problemi o questioni emergenti, senza assumere responsabilità operative dirette nella risoluzione, a meno che non abbia assunto specifici obblighi contrattuali con il consumatore.
In conclusione, Booking non può essere costretta a dover risarcire danni per inadempimenti o vicende che esulano dal suo ruolo di intermediario e dagli obblighi che, leggendo la vicenda trattata dal giudice, risultano essere stati rispettati.
Tribunale di Perugia - Sentenza del 21 settembre 2024 (visibile con browser Opera - VPN attivo).
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