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domenica 16 agosto 2026

Booking.com è responsabile se l'hotel è irreperibile? Una sentenza apre ad una nuova tutela dei consumatori

Visto che siamo nel periodo estivo, non può mancare la segnalazione di una recente pronuncia che riguarda la prenotazione di una vacanza attraverso la più nota piattaforma: booking.com (se hai bisogno di un chiarimento, scrivi a sos@consumatoreinformato.it).

Prenotare una vacanza online significa affidarsi alle indicazioni pubblicate sulla piattaforma, arrivando ad attribuire loro un valore di informativa precontrattuale

Se tali informazioni sono errate, incomplete o addirittura conducono ad una struttura irreperibile, chi deve rispondere del danno?

La risposta a questo quesito viene offerta dalla recente sentenza del Giudice di Pace di Verona (n. 94 del 22 gennaio 2026), la quale ha affrontato una classica vicenda che vede protagonisti i consumatori a caccia di una casa per la destinazione vacanziera.


1.- Il caso

Nella vicenda portata alla visione del giudice, il consumatore aveva prenotato tramite Booking.com sia il volo sia il soggiorno presso una struttura ricettiva estera.

A causa del ritardo dell'aereo, il consumatore arrivava oltre l'orario previsto per il check-in, nonostante avesse ripetutamente cercato di contattare la struttura utilizzando i recapiti indicati sulla piattaforma, senza ricevere alcuna risposta.

Giunto a destinazione, scopriva inoltre che le informazioni sulla localizzazione dell'alloggio erano insufficienti e che la struttura risultava, di fatto, irreperibile.

Tant'è, persa la prenotazione, il turista si trovava costretto a cercare un'altra sistemazione, provvedendo, in seguito, a chiedere il rimborso delle somme sostenute e il risarcimento del danno da vacanza rovinata.


2. La posizione di Booking.com

Di fronte alle richieste del turista, la società si costituiva nel procedimento, negando la propria responsabilità rispetto alla vicenda accaduta al consumatore.

Secondo Booking.com eventuali contestazioni avrebbero dovuto essere rivolte esclusivamente alla struttura ricettiva, richiamando una clausola delle proprie condizioni generali che escludeva qualsiasi responsabilità per le informazioni fornite dagli operatori presenti sulla piattaforma.


3. Giudice di Pace di Verona

Il Giudice di Pace respinge le difese proposte dal professionista, accogliendo le domande svolte dal consumatore.

La sentenza parte da un principio fondamentale: Booking.com svolge attività di mediazione tra consumatore e fornitore del servizio.

Proprio per questo motivo, anche Booking è soggetto agli obblighi previsti dall'art. 1759 del codice civile, che impongono al mediatore di fornire informazioni corrette e di operare con la diligenza qualificata richiesta al professionista.

Secondo il Giudice, nella vicenda di cui trattasi, la piattaforma avrebbe dovuto verificare almeno che:

  • la struttura esistesse realmente;
  • fosse operativa;
  • i recapiti telefonici fossero effettivamente funzionanti;
  • le informazioni pubblicate fossero ragionevolmente attendibili.

Non era sufficiente limitarsi a pubblicare i dati caricati dall'albergatore senza alcun controllo.

Un altro punto fondamentale affrontato dal giudice veronese è la condizione contrattuale limitativa della responsabilità di Booking.com.

Il Giudice di Pace, presa visione delle condizioni generali di contratto, ha ritenuto vessatoria, ai sensi degli articoli 33 e 36 del Codice del Consumo, la clausola che escludeva ogni responsabilità di Booking.com.

Una simile previsione determina infatti un significativo squilibrio tra professionista e consumatore e limita illegittimamente i diritti di quest'ultimo.

Essendo contenuta in un contratto predisposto unilateralmente dalla piattaforma, la clausola non poteva produrre effetti nei confronti del consumatore.

Ulteriore aspetto meritevole di richiamo è il riconoscimento in favore del ricorrente del danno da vacanza rovinata contestato alla piattaforma digitale.

Mentre Booking.com aveva nel frattempo rimborsato il costo del soggiorno non fruito, riteneva non dovuto il danno derivante dalla vacanza compromessa.

Il Giudice ha riconosciuto che il consumatore aveva subito un concreto disagio: arrivato nel luogo di destinazione, si era trovato senza un alloggio disponibile, costretto a cercarne uno alternativo nel pieno della vacanza.

Richiamando anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il Giudice ha condannato Booking.com al pagamento di 600,00 euro a titolo di danno da vacanza rovinata.




La pronuncia supera una concezione ormai datata delle piattaforme digitali come meri intermediari "neutrali".


Questa sentenza ribadisce un principio: una piattaforma digitale è un intermediario che deve rispondere per tutte le informazioni che fornisce al cliente

Quando una piattaforma organizza l'incontro tra domanda e offerta, percepisce una commissione e gestisce l'intera esperienza di prenotazione, non può limitarsi ad ospitare passivamente le informazioni inserite dagli operatori.

Essa assume precisi obblighi di correttezza, trasparenza e controllo (di natura contrattuale), soprattutto nei confronti del consumatore, che ripone affidamento nell'affidabilità del servizio.

Cosa dovete sapere consumatori informati?

Quando la prenotazione effettuata tramite una piattaforma presenta gravi anomalie, il consumatore dovrebbe:

  • conservare tutte le prenotazioni e le comunicazioni;
  • effettuare screenshot delle pagine della piattaforma;
  • documentare i tentativi di contatto con la struttura;
  • conservare ricevute e fatture delle spese sostenute per trovare una sistemazione alternativa;
  • non rinunciare automaticamente ad agire contro la piattaforma solo perché le condizioni generali sembrano escluderne la responsabilità.

Le clausole inserite unilateralmente nei contratti online non sono sempre valide. Quando comprimono in modo eccessivo i diritti del consumatore possono essere dichiarate vessatorie e, quindi, inefficaci.

Questa decisione rappresenta un ulteriore passo verso una maggiore responsabilizzazione delle grandi piattaforme digitali e rafforza la tutela di chi acquista servizi turistici online, ricordando che la fiducia dei consumatori non può essere sacrificata dietro una semplice clausola contrattuale.

lunedì 5 maggio 2025

Vendita on line biglietti Colosseo: arriva la sanzione di AGCM

Fonte: comunicato stampa
8 aprile 2025
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per quasi 20 milioni di euro la Società Cooperativa Culture (CoopCulture) e gli operatori turistici Tiqets International BV, GetYourGuide Deutschland GmbH, Walks LLC, Italy With Family S.r.l., City Wonders Limited e Musement S.p.A. L’istruttoria era stata avviata a luglio 2023 dopo che l’Antitrust aveva raccolto vari elementi informativi che evidenziavano la sostanziale impossibilità di acquistare online biglietti per l’ingresso al Parco Archeologico del Colosseo.

L’Autorità ha irrogato a CoopCulture, che ha gestito dal 1997 al 2024 il servizio ufficiale di vendita dei biglietti per l’accesso al Colosseo, una sanzione amministrativa pecuniaria di 7 milioni di euro, perché ha contribuito, in piena consapevolezza, al fenomeno della grave e prolungata indisponibilità dei biglietti di ingresso per il Colosseo a prezzo base. In particolare CoopCulture, da un lato, non ha adottato iniziative adeguate per far fronte all’accaparramento dei titoli di accesso con metodi automatizzati; dall’altro, ha riservato significativi quantitativi di biglietti alla vendita abbinata alle proprie visite didattiche, da cui traeva rilevanti benefici economici. Essa ha così costretto i consumatori a rivolgersi a tour operator e a piattaforme che rivendevano biglietti abbinati a servizi aggiuntivi (ad esempio guida turistica, pick up, salta fila) e a prezzi notevolmente più alti.

domenica 5 gennaio 2025

Esclusa la responsabilità di Booking per disservizi successivi alla conclusione del contratto

La sentenza oggetto di commento affronta diversi aspetti che riguardano uno dei nuovi intermediari on line più utilizzati dai consumatori - booking.com - e la sua responsabilità per eventuali eventi che abbiano portato alla cancellazione della prenotazione presso la struttura alberghiera.

Si osserva che di recente, AGCM aveva avviato un procedimento nei confronti di Booking, contestando alla multinazionale potenziali condotte abusive per aver  limitato l’autonomia delle strutture alberghiere italiane nella differenziazione delle tariffe applicate tra  booking.com e altri canali di vendita online. La procedura si è conclusa con degli impegni assunti dalla società e volto a garantire la libertà e trasparenza degli albergatori (vedi qui).

Tornando alla vicenda oggetto del nostro intervento odierno, vediamo gli aspetti più interessanti trattati dal Tribunale di Perugia in relazione alla vicenda Booking.

- Sulla giurisdizione italiana

La prima questione affrontata dal Tribunale riguarda l'eccezione preliminare sollevata dalla società olandese e relativa alla carenza di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello olandese, ossia ove a sede legale Booking. Tale deroga deriverebbe, a detta del professionista, da specifico accordo concluso con il consumatore.

Il Tribunale di Perugia affronta la questione in modo approfondito, richiamando il Regolamento (UE) n. 1215/2012, norma che disciplina la competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale.

Il giudice ricorda che la deroga alla giurisdizione deve essere oggetto di specifica pattuizione tra le parti e non può risultare da un semplice richiamo alle norme contrattuale, come operato da Booking nella vicenda oggetto di causa.

Si rammenta, infatti, che per i contratti conclusi con i consumatori, la clausola che deroga la competenza del giudice italiano in favore di una giurisdizione estera non è valida, a meno che non sia stata oggetto di  negoziazione individuale, la cui prova grava sull'operatore professionale.

- Sulla non responsabilità di Booking

L'operatore professionale impugna la sentenza di primo grado, resa dal Giudice di Pace, contestandola nella parte in cui viene riconosciuta la sua responsabilità per le informazioni errate fornite al consumatore e per non essersi attivato con una attività di controllo sulla veridicità ed attendibilità delle stesse.

In particolare, Booking evidenzia che le vicende accadute al consumatore successivamente alla conclusione del contratto non possono riguardare la piattaforma digitale, ma al più il rapporto tra consumatore e albergatore.

Il giudice accoglie la tesi svolta da Booking, premettendo che il ruolo svolto dall'operatore digitale rientra nel contratto di mediazione e consiste nella "[...]  messa a disposizione di una piattaforma on line all'interno della quale i fornitori di servizi, di alloggi e anche di viaggi, possono promuovere o vendere le loro strutture e i loro servizi agli utenti [...]".

Di fatto, Booking si limita a mettere in contatto le parti, traendo il profitto attraverso una percentuale percepita dall'operatore professionale.

Nel caso di specie, un consumatore aveva prenotato una stanza di albergo attraverso booking.com, ma non aveva potuto usufruire della vacanza a causa di un malore.

Tale circostanza, successiva ed imprevedibile, può configurare una risoluzione del contratto di ospitalità alberghiera per impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c. a causa dell'evento sopravvenuto, ma non può riguardare anche Booking, la quale non può rispondere per eventuali pretese avanzate dal consumatore.

Nella vicenda processuale di cui si discute, il consumatore aveva agito nei confronti della società olandese al fine di ottenere, come si legge nella sentenza, "il risarcimento del danno patito, corrispondente al prezzo sostenuto per l'acquisto del soggiorno presso la struttura di Genova.".

Tale danno sarebbe stato erroneamente posto a carico di Booking per non aver effettuato alcun controllo della operatività della struttura al fine di garantire il consumatore dalla possibilità di poter risolvere il contratto.

Il Tribunale esclude, al contrario, questa responsabilità a Booking, la quale ha sicuramente un generale dovere di informare le parti su eventuali questioni riguardanti il contratto che andranno a concludere, ma tale dovere di natura informativa si esaurisce qui, non potendo intervenire nella gestione del rapporto, o ancor più grave, rispondere per inadempimenti di altro operatore professionale.

Booking.com deve essere qualificato come mediatore, i cui obblighi primari risiedono nella fase di intermediazione, ossia quella che porta alla conclusione del contratto (prenotazione).

Successivamente a tale fase, il suo compito principale è quello di informare le parti coinvolte (consumatore e struttura ricettiva) di eventuali problemi o questioni emergenti, senza assumere responsabilità operative dirette nella risoluzione, a meno che non abbia assunto specifici obblighi contrattuali con il consumatore.

In conclusione, Booking non può essere costretta a dover risarcire danni per inadempimenti o vicende che esulano dal suo ruolo di intermediario e dagli obblighi che, leggendo la vicenda trattata dal giudice, risultano essere stati rispettati.

Tribunale di Perugia - Sentenza del 21 settembre 2024 (visibile con browser Opera - VPN attivo).

venerdì 3 luglio 2020

Vacanze al tempo del virus



Fonte: rsi.ch trasmissione "Patti Chiari"

domenica 7 agosto 2016

Non posso utilizzare il coupon? anche l'hotel chiamato a rispondere

La sentenza in commento è una delle prime pronunce in Italia che si è occupata del c.d. sistema di vendita con “coupon”, ovvero di quei pacchetti promozionali e/o offerte on line che tanto affascinano i consumatori (vedi anche qui). Non c'è dubbio che il “mondo dei coupon”, soprattutto in tempo di crisi, è un sistema di vendita innovativo che sta sempre più dilagando tra i consumatori.

Le motivazioni che possono spingere il consumatore ad avvalersi di questo sistema per acquistare una serie infinita di servizi/prestazioni (es. cene, massaggi, soggiorni turistici, ecc.) sono le più svariate: usufruire degli sconti applicati su tale modalità di acquisto; velocità nelle transazioni commerciali; promesse di ulteriori agevolazioni.


Il crescente aumento di tale prassi commerciale ha, ovviamente, comportato l'instaurazione delle prime controversie tra i consumatori e chi offre i predetti servizi.

Il Giudice di Pace di Taranto si è occupato di una vicenda inerente l'acquisto, da parte di un consumatore, di un coupon avente ad oggetto “un giorno di pernottamento, una cena, un ingresso alla SPA ed una colazione” in un Resort di una località turistica pugliese con possibilità di scelta del giorno (dalla domenica al giovedì) in cui usufruire dei predetti servizi.
Il consumatore, dopo aver acquistato il coupon, si metteva in contatto con il Resort al fine di comunicare la data prescelta per il pernottamento.


Il Resort, dopo aver confermato la prenotazione, provvedeva a “riscattare” il coupon, ancora prima che il consumatore potesse effettivamente usufruire del servizio/prestazione.


Dopo pochi giorni il Resort contattava il consumatore proponendo nuove date per il pernottamento, quest'ultimo, però, faceva presente alla struttura alberghiera di non poter cambiare la data di prenotazione.

A questo punto il Resort comunicava al consumatore di non poter erogare il servizio nella data prescelta in quanto la struttura risultava chiusa.

Tra il Resort ed il consumatore intercorrevano altre comunicazioni in cui il Resort proponeva altre date disponibili, in periodi e date difformi da quelle previste dallo stesso coupon (quando cioè il coupon non sarebbe più stato usufruibile!). Il consumatore, vista l'impossibilità di poter usufruire del servizio, chiedeva al Resort il rimborso del coupon acquistato. Il Resort non provvedeva al rimborso sostenendo che il servizio/prestazione poteva ancora essere usufruito (indicando un periodo successivo e non ricompreso nel coupon), ed invitava il consumatore a rivolgere le proprie doglianze alla Società fornitrice del servizio alberghiero.

Il consumatore, decideva di adire le Autorità Giudiziarie al fine di tutelare i propri interessi, citando in giudizio la Società fornitrice del servizio alberghiero e la Società emittente il coupon.


Precisamente, il consumatore chiedeva al Giudice adito di riconoscere l'inadempimento delle obbligazioni scaturenti dal coupon e, conseguentemente, chiedeva che fossero condannate entrambe le Società al rimborso del costo del coupon ed al risarcimento del danno da c.d. vacanza rovinata. 


Il Giudice di Pace di Taranto ha preliminarmente rilevato la vessatorietà delle clausole inerenti l'esonero di responsabilità, in caso di inadempimento e di mancata fruizione del servizio acquistato, della Società emittente/venditrice il coupon in quanto ritenute in violazione con la normativa in materia dei consumatori.

Si precisa che la vessatorietà delle clausole è stata ravvisata dal Giudice laddove tali clausole prevedevano l'obbligo per il consumatore di effettuare il reclamo unicamente nei confronti della Società gestore della struttura alberghiera e non anche nei confronti della Società venditrice i coupon (in quanto a priori esonerata).


Il ragionamento posto dal Giudice di Pace a fondamento della sentenza consiste nel ritenere comunque responsabile la Società venditrice i coupon in quanto la stessa “è tenuta a verificare la veridicità delle informazioni presenti nella brochure, prima di vendere tali pacchetti ai consumatori”.


Il Giudice ha ritenuto che la Società venditrice i coupon non si limita solamente a vendere  dei “pezzi di carta”, ma è tenuta a verificare (esattamente come un intermediario non virtuale), la bontà dei beni o dei servizi venduti, rendendosi, pertanto, responsabile in caso di inadempimento della Società gestore dei servizi alberghieri.

Per completezza espositiva si fa presente che, successivamente alla pronuncia in commento, un altro Giudice di Pace (GdiP di Napoli, Dott.ssa Rosetta Miele, sentenza n. 28288 del 27 maggio 2015), investito di una vicenda analoga a quella in oggetto, ha condannato una Società emittente di coupon al rimborso del coupon non goduto (causa overbooking della struttura convenzionata) ed al risarcimento del danno per il mancato godimento del soggiorno.

Alla luce di quanto precisato, il consumatore che acquisti dei servizi/prestazioni tramite i coupon e poi non riesca ad usufruirne per causa imputabile alla struttura recettiva avrà la possibilità di agire in giudizio direttamente nei confronti della Società che vende i coupon (ma anche l'hotel inadempiente) al fine di ottenere non solo il rimborso del valore del coupon, ma anche il risarcimento del danno non patrimoniale.


Qui la sentenza.

sabato 21 luglio 2012

Da Trentino inBlu al blog: il Couch-Surfing



II Couch-Surfing, è una nuova modalità di concepire la vacanza, nata nel 2004 dall'idea di un giovane programmatore americano.

Il termine che letteralmente significa, "saltare da un divano all'altro" si basa su una filosofia di vita molto semplice.

Chi desidera andare in vacanza in un determinato luogo, attraverso il sito Couch Sufing (questo è il primo riconosciuto, in realtà in questi anni se ne sono diffusi molti altri), si mette in contatto con altre persone abitanti del luogo che si vuole visitare e che si rendono disponibili ad offrire in casa propria un qualche tipo di sistemazione.

Caratteristica fondamentale è l'offerta gratuita di chi ospita.

Il soggiorno può durare un giorno, o alcuni giorni, sino ad un mese o più per il tempo che viene concordato tra le parti. In cambio l'ospitalità ricevuta, il viaggiatore s’impegna ad esempio a contribuire alle pulizie di casa, a fare dei piccoli lavori di cui è competente, o semplicemente ad offrire una cena al padrone di casa. Importante sottolineare che ciò non significa andare in vacanza (escluso il biglietto) sulle spalle di qualcun altro, o peggio ancora approfittare della disponibilità di chi ospita. Ciò che viene proposta è una vera è propria filosofia di vita, che richiede naturalmente spirito di adattamento, spirito d'avventura, unito alla voglia di conoscere persone e fare nuove esperienze.

Chi adotta questa filosofia ha la possibilità di vedere e visitare i luoghi in cui si trova da un punto di vista totalmente nuovo, che non si limita (come succede troppo spesso purtroppo) ad essere ospiti di un albergo a cinque stelle in una località esclusiva, senza conoscere ciò che ci sta intorno.

Questo nuovo modo di viaggiare ha l'obiettivo, non solo e non soltanto di far conoscere al viaggiatore, i luoghi prediletti per le vacanze, ma di mettere in contatto persone con mentalità diverse, con differenze linguistiche, culturali e religiose.



Se invece si vogliono vuoi incontrare persone vicino a noi, molti iscritti sono disponibili anche per uscite occasionali, per mangiare insieme o semplicemente per prendere un caffè.
In questo caso basta cliccare sull’opzione "Trova persone del posto".


- Come si deve fare concretamente?

Chi vuole usufruire di questo tipo di "vacanze alternative" deve iscriversi al sito (www.couchsurfing.org), e creare un proprio profilo, con dati personali e con l'indicazione delle tipologie di persone che si vorrebbero incontrare.

Dopo questo passaggio, con la funzione "cerca divano" si sceglie la località che si vuole visitare. Si controllano i profili delle persone che si dichiarano disposte ad accoglierci fornendo loro il numero di persone da ospitare, il periodo che vogliamo trascorrere, il tipo di sistemazione che cerchiamo.
Non dimentichiamo che le offerte delle persone che ospitano sono le più varie, si vada chi offre un divano, un letto (singolo o matrimoniale), una o più camere, una casa, oppure semplicemente il posto in giardino per piantare una tenda.


- Mi posso fidare di mi ospita?

Il sistema del Coach-surfing, si fonda su un sistema di referenze che sono lasciate chi è stato ospitato in precedenza dalla persona da cui vi recate.
Secondo queste referenze che possono essere: positive, neutrali o negative si può obiettivamente cercare di rendersi conto da chi si viene ospitati.

Come già detto, più che di un sistema per viaggiare gratis, si tratta di una vera e propria filosofia di vita pertanto è necessario anche un forte spirito di adattamento.


- Esistono tutele giuridiche?

Non esiste alcuna norma giuridica che disciplini la materia ,trattandosi di un servizio di ospitalità gratuita, in cui l'accordo è raggiunto con le modalità sopra descritte.
Il tutto è regolato dall'accordo tra le parti relativamente alla disponibilità dell'alloggio, alle informazioni sui luoghi da visitare, all'ospitalità.

I siti che s’interessano di questa tipologia di offerta di scambio di ospitalità contengono al loro interno talvolta regolamenti dettagliati e procedure, che trovano il loro fondamento comunque nell'autonomia privata.

Di questi servizi possono usufruirne, naturalmente, soltanto i maggiorenni.

Per evitare brutte sorprese, consigliamo vivamente (come già detto) di prestare particolare attenzione ai vari feedback, delle persone che hanno ospitato.

giovedì 4 agosto 2011

Da Trentino inBlu al blog: le principali condizioni del contratto di vendita dei pacchetti turistici.

Nel nostro settimanale incontro radiofonico del venerdì mattina con gli amici di Trentino inBlu radio abbiamo proseguito nella trattazione di alcuni aspetti fondamentali che caratterizzano la vendita del pacchetto vacanza. 

Tale contratto contiene varie informazioni in merito a:

Prenotazione: la prenotazione, con tutte le precisazioni necessarie all'uso del termine prenotazione in questo contesto, deve essere redatta in apposito modulo contrattuale, anche elettronico e compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal cliente che ha il diritto di avere con sé una copia.

Pagamento: disposizioni relative al prezzo e alla misura dell'acconto, che non può essere superiore al 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all'atto della richiesta impegnativa con indicazione della data entro cui, prima della partenza, deve essere effettuato il saldo. Il mancato pagamento delle somme come previsto nel contratto costituisce spesso clausola risolutiva espressa tale da determinare, da parte delle agenzie intermediarie o dell'organizzazione la risoluzione di diritto nel contratto.

giovedì 14 luglio 2011

Da TrentinoinBlu al blog: La prenotazione del pacchetto turistico.

Come già visto nella puntata precedente, la prenotazione è molto diffusa in campo turistico e alberghiero ed è caratterizzata da un contemperamento d’interessi che vede da un lato il desidero del turista di “bloccare l’affare", e dall’altra l’albergatore non lasciare posti vuoti.

Nei periodi stagionali, o nei pacchetti “tutto compreso”, la politica delle prenotazioni viene meno e quelle che si definiscono “prenotazioni” in senso tecnico non lo sono, infatti, spesso il consumatore va a stipulare veri e propri contratti definitivi. Infatti, nei contratti di villaggio turistico o “pacchetto tutto compreso” sono presenti dei costi che sono incompatibili con il rischio di perdita delle presenze, premesso che questa tipologia di contratti prevede la necessità di stipulare dei “contratti a cascata” necessari per l’esecuzione del pacchetto.

Infatti, nel caso di annullamento del pacchetto esso determina un danno superiore a quello che si produrrebbe nel caso di annullamento di semplice prenotazione alberghiera.

Possiamo notare, infatti, che spesso nei viaggi organizzati a circuito “ tutto compreso” è previsto dallo stesso contratto un numero minimo di partecipanti, senza il quale il viaggio non è proposto.

Come abbiamo già visto la vendita dei pacchetti turistici è disciplinata dal codice del consumo dall’art. 82 all’art. 100.

In realtà anche il codice del consumo in merito ai pacchetti turistici parla di “Prenotazione” all’art 86, lettera d, ma il termine è usato in maniera a-tecnica perché si prevede il versamento di “un importo comunque non superiore al 25% del prezzo, da versarsi al momento della prenotazione”. In realtà in questo caso non vi è stata prenotazione del pacchetto ma un vero e proprio acquisto. Infatti, lo stesso comma aggiunge che “il suddetto importo è versato a titolo di caparra” Infatti, il viaggiatore qualora eserciti il diritto di recesso avrà una perdita graduale dell’acconto versato, salvo il fatto che il recesso “dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte”.

Inoltre, nel caso di recesso la perdita percentuale della caparra è in proporzione al tempo entro il quale il diritto di recesso è esercitato, infatti, più si avvicina la data della partenza più alte sono le possibilità che il tour operator non riesca a sostituire la persona che esercita il diritto.

Solitamente inoltre nelle condizioni generali di contratto è sempre prevista la possibilità di una cessione del contratto in presenza della quale il rischio è annullato.

Ricordiamo che tra i diritti del consumatore vi sono pure:

• il diritto di trasferire la propria prenotazione ad un'altra persona, nel caso che sia impossibilitato ad usufruire del pacchetto Turistico, dandone notizia all'organizzazione o al venditore entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza

• scegliere prima della partenza un pacchetto turistico equivalente o di qualità superiore senza supplemento, nei casi di recesso previste dal contratto, o per la cancellazione del pacchetto non per sua colpa. Nel caso in cui il pacchetto sostitutivo sia di qualità inferiore, il consumatore ha diritto al rimborso della differenza

• viaggiare a prezzo pattuito che non può essere variato salvo che ciò non sia espressamente previsto dal contratto; in tal caso l'eventuale aumento comunque non può superare il 10% del prezzo originario e non può essere applicato nei 20 giorni che precedono la partenza.

Modalità di reclamo:

Il consumatore deve far presente all'organizzazione o al suo rappresentante locale o all'accompagnatore turistico, qualsiasi inosservanza dei termini contrattuali per consentire loro di trovare un tempestivo rimedio. Inoltre il consumatore può sporgere reclamo mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all'organizzatore o al venditore entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del rientro.

Opuscolo informativo o catalogo:

L'organizzatore o il venditore devono consegnare al consumatore, se disponibile, l'opuscolo informativo, assicurando inoltre ogni tipo di assistenza. L'opuscolo consegnato deve contenere in modo chiaro e preciso alcune indicazioni inerenti il viaggio che vedremo di analizzare dettagliatamente prossime puntate.

giovedì 7 luglio 2011

Da Trentino inBlu al blog: la prenotazione

Viaggiamo insieme.

In occasione delle vacanze estive la nostra associazione, in collaborazione con Radio TrentinoinBlu,  vuole proporre un percorso informativo riguardante alcuni aspetti importanti che possono “tornare utili” al consumatore che intenda usufruire di un periodo di meritato riposo.

Questa settimana affrontiamo il tema della prenotazione.


La prenotazione.

La prenotazione, quale rapporto giuridico è molto diverso nel suo contenuto da altri rapporti giuridici molto simili e che spesso sono oggetto di confusione. La prenotazione come ben sappiamo, trova frequente utilizzazione nella formazione dei contratti a rilevanza turistica quali l'albergo, il trasporto, il viaggio.



Si tratta di un rapporto giuridico di natura preparatoria alla stipulazione di un successivo contratto, propedeutico alla stipula del contratto definitivo, con la quale le parti non intendono vincolarsi ma vogliono solo “bloccare l'affare” ma riservandosi l'assetto definitivo ad un momento successivo.

Il nostro ordinamento conosce alcuni strumenti idonei a ciò, molto diversi tra di loro, che producono effetti radicalmente diversi dalla vera e propria prenotazione.

Questi strumenti sono:

Contratto preliminare regolato rispettivamente dagli articoli 1351 e 2932 del codice civile che disciplinano rispettivamente la forma e il contenuto nel contratto preliminare.

In particolare ai sensi dell'articolo 1351 C.C., il contratto preliminare è nullo se non ha fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo.

Ai sensi dell'articolo 2932 C.C. per il contratto preliminare inoltre è prevista la possibilità di chiedere ”l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto” ed in particolare si prevede che, colui che è obbligato a concludere un contratto e non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile uno si è escluso dal titolo può tenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.

Ai sensi del secondo comma si ricorda che: "si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta se la parte che la proposta non esegue la sua prestazione con l'onestà offerta nei modi di legge a meno che la prestazione non si è ancora esigibile.


L'opzione invece è disciplinata dall'articolo 1381. C. C. “Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facoltà di accettarlo meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile agli effetti previsti dall'articolo 1329.

La proposta irrevocabile è disciplinata dall'articolo 1329 C.C.: "se il proponente sia obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo la revoca è senza effetto.

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente non toglie efficacia la proposta salvo che per la natura dell'affare o altre circostanze escludano tale efficacia.


Giova quindi ricordare che dal contratto preliminare sorge un obbligo a concludere il contratto, e che come tutti gli obblighi a contrarre può essere oggetto di esecuzione forzata in forma specifica a norma dell'articolo 2932 C.C.: Da parte dell'ente può esperire questo rimedio nei confronti di chi non adempie l'obbligazione a contrarre e chiedere al giudice l'emanazione di una sentenza costitutiva che produca agli effetti del contratto non concluso, mentre l'opzione è un contratto nel quale le parti convengono che una di esse rimane vincolata alla propria dichiarazione(proposta irrevocabile ex articolo 1331) mentre l'altra si riserva la facoltà di accettare o meno.

Il patto di opzione infine, secondo l'articolo 1331 conferisce ad una delle parti, a fronte della proposta dell'altra parte, non realizzabili per un determinato per il tempo, il potere di determinare la conclusione del contratto mediante la propria accettazione e senza necessità di ulteriori richieste del proponente. L'opzione può essere a titolo oneroso o titolo gratuito.


La proposta revocabile, come l’opzione è idonea a costituire un negozio giuridico preparatorio ad un successivo assetto definitivo. Importante evidenziare che mentre nell'opzione l'irrevocabilità della proposta è l'effetto di un contratto (detto, patto di opzione) nella proposta revocabile l'irrevocabilità della proposta deriva da un atto del proponente.


Anticipando ciò che andremo a dire ricordiamo che tendenzialmente la prenotazione, è un contratto unilaterali essenzialmente gratuito.


Disciplina particolare è infine quella che riguarda la prenotazione di trasporto aereo.

In questo caso è utile fin da subito liberare il campo alcune ipotesi che seppur denominate nella pratica (prenotazione confermata) nulla hanno a che vedere con altri tipi di rapporti contrattuali e in particolare con la prenotazione alberghiera.

La prenotazione alberghiera.

Con il contratto di prenotazione:

• l’albergatore si impegna tenere a disposizione di un viaggiatore prenotato un alloggio alle condizioni di cui alle modalità dell'esercizio stesso.

• il viaggiatore acquista diritto alla prestazione dell'albergatore, e cioè il diritto di stipulare il contratto definitivo di alloggio.

La prenotazione alberghiera, si inquadra nell'ambito dei rapporti giuridici preparatori. essi infatti è diretto alla stipulazione di un futuro contratto di alloggio.


Elementi del  del contratto di prenotazione alberghiera:

Contratto atipico: in quanto non trova espressa e specifica disciplina legislativa.

Contratto consensuale: si forma con il consenso negoziale espresso dal viaggiatore e dall'esercizio alberghiero

Contratto unilaterale: in quanto l'obbligazione che sorge dal contratto è quella che grava sull'esercizio alberghiero. Essa consiste nel tenere a disposizione l'alloggio per il viaggiatore prenotato con l'esclusione di altri.

Essenzialmente gratuito: il viaggiatore nulla deve quale corrispettivo per l'obbligazione dell'esercizio alberghiero

Forma libera: nella pratica è stipulata per telefono, anche se qualche volta se ne dà conferma prescritto soprattutto in relazione alla generale diffusione di telefax e posta elettronica, e soprattutto di Internet.

Di regola contiene un termine essenziale.
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