domenica 29 marzo 2026

Quale giudice è competente per le migrazioni telefoniche "complesse"

Il provvedimento oggetto del nostro intervento odierno è abbastanza tecnico, pur riguardando i consumatori, ma ci consente di fare un po' di chiarezza in merito al giudice presso il quale bisogna rivolgersi quando vi sono delle contestazioni con determinati valori.

Non di rado, infatti, i consumatori non capiscono perché la causa viene proposta davanti ad un giudice invece di un altro e si trovano spiazzati di fronte alle spiegazioni fornite dall'avvocato.

L'ordinanza depositata il 15 giugno 2020 (Cass. civ., sez. VI, n. 11460) della Cassazione ci aiuta a descrivere una vicenda particolare, ove si è passati dal Tribunale al Giudice di Pace.

Nel caso di specie, la controversia riguardava un contratto per la fornitura del servizio telefonico e la Suprema Corte è intervenuta per chiarire un aspetto cruciale per le controversie con i gestori telefonici: la competenza per valore si "cristallizza" al momento della proposizione della domanda e non cambia con rinunce parziali successive. 

La vicenda riguarda un contenzioso tra un consumatore e una compagnia telefonica, ove il privato si era rivolto al Tribunale di Roma per chiedere l'accertamento della cessazione di un'utenza per migrazione ad altro operatore, l'inesistenza di crediti fatturati, la restituzione di somme pagate indebitamente e il completamento della procedura di migrazione, più un risarcimento fino a 2.000 euro (pretesa in seguito rinunciata).

Il Tribunale declina la propria competenza, rinviando il fascicolo al Giudice di Pace, ma la Suprema Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. 

Perché? 

La Cassazione ha deciso in tal senso, applicando due principi chiave:

a.- Cumulo di domande con valore indeterminabile: Le richieste formulate dall'attore non possono essere considerate come "accessorie" tra loro. 

Nel caso di specie, la domanda del consumatore ha:

1.- un accertamento della cessazione del rapporto contrattuale (richiesta con valore indeterminato);

2.- richiesta di condanna al "facere" verso la compagnia telefonica per completare la migrazione ad altro operatore (altra domanda con valore indeterminabile);

3.- condanna alla restituzione della somma versata (richiesta con valore determinato).

Ai sensi dell'art. 10, co. 2, c.p.c., le varie domande devono essere considerate tutte assieme, cumulandosi, così determinato un valore che eccede i limiti del Giudice di Pace (art. 14 c.p.c.) con competenza del Tribunale.


b.- Competenza "congelata" alla domanda iniziale: La rinuncia parziale in corso di causa della restituzione della somma di denaro non sposta la competenza (artt. 5 e 10 c.p.c.), altrimenti l'attore potrebbe manipolarla strategicamente a suo piacimento.

Cosa significa per i consumatori? Se state litigando per una migrazione telefonica fallita – un problema comune, con bollette gonfiate e ritardi – puntate al Tribunale se la domanda è "complessa". 

Non riducete il valore rinunciando a risarcimenti per "scendere" al GdP: la competenza resta dove l'avete posta all'inizio. Questo rafforza la vostra posizione contro le compagnie telefoniche, specialmente con l'Agcom che fissa indennizzi fino a 2.000 euro per disservizi.

La Corte ha dichiarato competente il Tribunale di Roma e condannato la compagnia telefonica alle spese (2.500 euro + accessori). 

Di seguito, la sentenza della Cassazione n. 11460/2020 


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA     Raffaele                            - Presidente   -

Dott. TATANGELO Augusto                             - Consigliere -

Dott. D'ARRIGO  Cosimo                              - Consigliere -

Dott. PELLECCHIA Antonella                           - Consigliere - Dott. PORRECA  Paolo                                 - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9056-2019 proposto da:


-  ricorrente - contro


-  resistente -


per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. R.G. 39594/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata l'11/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA PAOLO;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. PEPE ALESSANDRO che chiede che

la Corte di Cassazione accolga il proposto regolamento di competenza, con le conseguenze di legge.


CONSIDERATO

 Che:

 D.G.V. proponeva regolamento di necessario avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Roma aveva declinato la competenza per valore in favore del Giudice di Pace della stessa città, a fronte della domanda con cui il deducente aveva chiesto alla  s.p.a.,:

1)  l'accertamento della cessazione di una utenza telefonica per migrazione ad altro gestore;

2)  la conseguente inesistenza del credito riportato in alcune fatture della società convenuta;

3)  la conseguente condanna alla restituzione delle somme pagate indebitamente;

 

4)  la condanna al completamento della procedura di migrazione;

 

5)  la condanna al risarcimento da commisurarsi all'indennizzo fissato dall'Autorità garante per le comunicazioni fino a 2.000,00 Euro; il Tribunale rilevava che l'attore aveva rinunciato alla domanda sub 5), e che la competenza per valore si era consolidata in capo al Giudice di pace; il deducente pone a fondamento del regolamento due motivi, corredati da memoria.

 RILEVATO

 Che:

 con il primo motivo si prospetta la violazione degli artt. 9,10, comma 2, 104 c.p.c., art. 360 c.p.c., n. 5, poichè il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di considerare il cumulo di domande di valore determinato con quella di valore indeterminato, inerente all'accertamento della cessazione dell'utenza, e con quella di valore indeterminabile, non meramente accessoria, inerente alla condanna al completamento della procedura di migrazione;

con il secondo motivo si prospetta la violazione dell'art. 10 c.p.c., comma 1 e 2, art. 360 c.p.c., n. 5, poichè il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di considerare che la rinuncia parziale in corso di causa non sposta la competenza per valore, che altrimenti sarebbe rimessa alla strategia dell'attore, determinandosi infatti al momento della sua proposizione;

il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte;

Rilevato che:

deve darsi seguito ai tradizionali orientamenti secondo i quali:

a)  si procede al cumulo delle varie domande proposte contro la medesima persona (art. 10 c.p.c., comma 2) anche quando il valore di ciascuna di essa, in mancanza di indicazioni al riguardo, si determina in base al disposto dell'art. 14 c.p.c., comma 1, (che, per le cause relative a somme di denaro, fa riferimento al valore pari al massimo della competenza del giudice adito), tranne che per le voci che configurino elementi e specificazioni della medesima domanda (Cass., 29/08/1973, n. 2388, Cass., 20/02/1999, n. 1425);

b)  il momento in cui si cristallizza la competenza per valore è quello della proposizione della domanda, a mente dell'art. 10 c.p.c., in ulteriore coerenza con l'art. 5 c.p.c., senza che rilevino, quindi, riduzioni pur possibili in corso di causa, altrimenti rimettendosi all'attore lo spostamento, in tesi strategico, della stessa (cfr. Cass., 20/04/2006, n. 9250, Cass., 05/09/2006, n. 19060, Cass., 13/09/2012, n. 15338);

nel caso, è evidente che la domanda di condanna al "facere", sintetizzata sub 4) in parte narrativa, è di valore indeterminabile, e non meramente specificativa ovvero accessoria rispetto alle domande dirette a ottenere l'accertamento di scioglimento del contratto e quello dell'inesistenza di pretesi crediti ad esso relativi, con conseguente condanna alla restituzione di somme in danaro;

fermo restando che la rinuncia alla domanda che sia successiva all'introduzione della causa rimane come detto irrilevante, ne discende il radicamento della competenza del Tribunale;

alla richiesta liquidazione delle spese di patrocinio a spese dello Stato al momento oggetto di ammissione anticipata e provvisoria - quale formulata da parte ricorrente in uno alla memoria depositata, provvederà il giudice che avrà pronunciato la sentenza passata in giudicato se non quello del rinvio, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 2.

  

P.Q.M.

 

La Corte dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Roma, e condanna parte controricorrente alla rifusione delle spese processuali del ricorrente liquidate in Euro 2.500,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15 per cento di spese forfettarie, oltre accessori legali.

Così deciso in Roma, il 19 marzo 2020. Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020

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