La libertà di scegliere il proprio carrozziere non è soltanto una questione contrattuale: secondo la Corte di Cassazione può rappresentare un'espressione del diritto del consumatore ad accedere liberamente al mercato, ossia poter autonomamente scegliere il professionista a cui affidare il veicolo.
Una decisione destinata ad incidere profondamente sul rapporto tra compagnie assicurative, reti convenzionate e tutela prevista dal Codice del Consumo.
1.- la vicenda: incidente e franchigia differenziata
La vicenda da cui prende avvio la decisione dei giudici è abbastanza comune, ossia l'auto oggetto di auto vandalico oppure un incidente e in forza della sua polizza assicurativa (con franchigia differenziata) si rivolge al proprio carrozziere di fiducia per riparare il veicolo.
Al momento della liquidazione del danno, il nostro consumatore arriva a scoprire che quella scelta gli costa cara: la compagnia assicurativa applica una franchigia più elevata o riduce l'indennizzo perché la riparazione non è stata effettuata presso una carrozzeria appartenente alla rete convenzionata.
La polizza auto ha inclusa una clausola molto particolare: a seguito di un incidente, se il cliente si rivolge ad una carrozzeria convenzionata con la compagnia per la riparazione trova applicazione una franchigia “normale”; se invece, il cliente sceglie il proprio carrozziere di fiducia, la franchigia aumenta (per esempio +20%), cioè una parte maggiore del danno restava a carico dell'assicurato.
Tutto lecito? abbiamo già avuto modo di trattare questo argomento, evidenziandovi i precedenti del Tribunale di Torino (vedi qui), ma anche la decisione assunta dal Giudice di Pace di Pinerolo (vedi qui).
2.- La franchigia differenziata
Per anni il dibattito si è concentrato su una domanda apparentemente semplice: l'assicurato è davvero libero di scegliere il proprio carrozziere?
Occorre premettere che la franchigia è una soglia di scoperto: sotto un certo importo il danno non viene coperto, oppure l’indennizzo viene ridotto di una percentuale.
Può essere:
- in cifra fissa (es. “i primi 500,00 euro restano a tuo carico”);
- in percentuale (es. “ti risarcisco solo il 70% del danno”).
La polizza assicurativa può valere per ogni sinistro e per ogni periodo di assicurazione, ma deve essere espressamente pattuita e risultare chiaramente in polizza.
Alla base di questa discussione si trova la franchigia differenziata, ossia quella condizione contrattuale che modula l'importo a carico dell'assicurato a seconda dell'evento ed in particolare alla scelta del professionista a cui affidarsi.
A differenza della franchigia fissa, ove l'applicazione dell'importo è invariata a prescindere dalla tipologia di sinistro e delle scelte adottate dal consumatore, la franchigia differenziata prevede diverse condizioni a seconda di chi, dove, come o quale evento si verifica, e nello specifico, se l’assicurato sceglie la carrozzeria indipendente può vedersi applicare la franchigia più alta.
In generale, la franchigia differenziata garantisce al cliente di poter risparmiare sul premio annuo, rinunciando a parte dei propri diritti, ma ciò che deve essere evidenziato che in questi casi, essendovi una contrazione delle scelte del consumatore, il professionista deve fare conoscere tale circostanza al cliente in modo chiaro e trasparente.
Ma la domanda rivolta alla Corte di Cassazione è: la clausola che prevede la franchigia differenziata è nulla?
3.- Franchigia differenziata & Cassazione: obbligo di informativa e consenso informato per la clausola vessatoria
Il caso relativo al maggior costo applicato dalla compagnia assicurativa finisce davanti alla Cassazione
La Cassazione, con l’ordinanza n. 10797/2026 afferma che non tutte le clausole che prevedono la franchigia differenziata sono automaticamente vietate e propone un procedimento che può essere seguito dal giudice per valutare la illegalità della clausola.
Il Giudice di legittimità chiarisce che la legittimità di questa clausola, modulando la franchigia in base alla scelta della carrozzeria, deve essere valutata a seconda del suo contenuto, ossia:
- può essere, in astratto, una clausola che definisce il contenuto del contratto (cioè “come funziona” la copertura);
- ma, se è squilibrata, può diventare una clausola vessatoria a danno del consumatore.
La clausola non è invalida in ogni caso, ma deve essere va valutata caso per caso, guardando a seconda dello specifico contratto, verificando il valore della franchigia; la chiarezza e trasparenza della clausola; il maggior costo applicato in caso di ricorso al carrozziere non convenzionato.
In ultima istanza, occorre verificare se la libertà di scelta del consumatore viene ridotta in modo sensibile, così impedendogli il "libero accesso al mercato".
Quando una clausola che introduce la franchigia differenziata può essere considerata nulla ed inefficacie?
Ciò accade se la clausola:
a.- è scritta in modo poco chiaro;
b.- comporta un significativo squilibrio tra i diritti del consumatore e quelli della compagnia;
c.- restringe di fatto la libertà contrattuale del consumatore nei rapporti con i terzi (cioè con il carrozziere indipendente);
Seguendo le regole generali in materia di clausole vessatorie, la Cassazione non “boccia” in blocco le reti convenzionate, ma ne regolarizza il funzionamento, richiamando i giudici di merito a controllare con attenzione queste clausole, verificando che tali condizioni contrattuali non creino squilibrio tra le parti, limitando la libertà di scelta del consumatore
Se il consumatore ha sottoscritto una polizza auto che prevede l’uso di una rete convenzionata , la decisione della Cassazione significa, in sostanza, che:
1) La rete convenzionata di per sé non è il problema e può, in termini generali, essere considerato legittimo che la compagnia ti proponga una rete di carrozzerie convenzionate, con servizi aggiuntivi o sconti.
2) Tale possibilità non può penalizzare in modo eccessivo il consumatore che intenda rivolgersi ad un professionista (carrozziere) non convenzionato, ergo deve essere considerata abusiva/vessatoria la clausola che preveda, ad esempio, un maggior importo (ad esempio del 20% o più) nel caso di riparazione avvenuta al di fuori del circuito convenzionato.
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Corte di Cassazione sez. III^ Civ. Ordinanza n. 10797/2026
Cassazione: illegittime le clausole che impongono il carrozziere convenzionato by Consumatore Informato

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