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sabato 10 gennaio 2026

Acquisti online e intelligenza artificiale: come cambia la tutela del consumatore

La mediazione civile come soluzione delle controversie sorte tra professionista e consumatore torna di attualità alla luce della riforma proposta dall'Unione Europea a tutela dei consumatori che hanno acquistato prodotti commerciali on line all'interno del mercato europeo e che, fino allo scorso luglio 2025, si sono affidati alla piattaforma ODR (On Line Resolution) per trovare una tutela verso l'operatore professionale transfrontaliero.

La chiusura della piattaforma rappresenta la conclusione di una esperienza non felice e che ha costretto il legislatore comunitario ad introdurre nuove regole, attraverso il Regolamento (UE) 2024/3228 che ha abrogato il precedente sistema di soluzione stragiudiziale delle controversie.

Con questo intervento, vogliamo sinteticamente analizzare i vari aspetti innovativi proposti con le nuove regole comunitarie, riservandoci un giudizio più completo con un futuro intervento.


1. Il nuovo quadro europeo dopo la chiusura della piattaforma ODR

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della riforma in materia di risoluzione alternativa delle controversie (ADR), l’Unione Europea interviene in modo strutturale sugli strumenti di tutela dei consumatori negli acquisti online, colmando il vuoto lasciato dalla chiusura della piattaforma ODR il 20 luglio 2025.

L’intervento normativo non si limita a una riscrittura tecnica della disciplina ADR, ma si inserisce in un più ampio disegno di rafforzamento della fiducia dei consumatori nel mercato digitale, coordinandosi con altre direttive cardine in materia di consumo, tra cui:

- la direttiva (UE) 2015/2302 in materia di pacchetti turistici;

- la direttiva (UE) 2019/2161 (c.d. Omnibus);

- la direttiva (UE) 2020/1828 sulle azioni rappresentative.

In nuovo intervento legislativo prende le mosse dal presupposto che  la tutela del consumatore online non può più limitarsi esclusivamente sull’accesso alla giurisdizione ordinaria, spesso inadeguata rispetto alla rapidità e alla dimensione transfrontaliera delle controversie digitali.

L'Unione Europea ha ravvisato, in questo senso, la necessità di istituire un nuovo sistema di gestione delle controversie, fondato su criteri di risoluzione delle liti adeguati alla specificità dei rapporti commerciali, al contesto digitale in cui operano consumatori e professionisti e all’esigenza di strumenti idonei a garantire interventi rapidi ed efficaci..

I dati europei evidenziano come circa un consumatore su quattro incontri problemi rilevanti negli acquisti online. Tuttavia, una parte significativa rinuncia ad agire, scoraggiata da:

- costi sproporzionati rispetto al valore della controversia;

- complessità procedurali;

- difficoltà linguistiche e giurisdizionali nei rapporti transfrontalieri.

La riforma prende atto di questa realtà e valorizza gli strumenti extragiudiziali, non come alternative “minori” alla tutela giudiziaria, ma come canali privilegiati di accesso effettivo ai diritti, in linea con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

domenica 16 febbraio 2025

Mediazione telematica & competenza territoriale

La sentenza di questa domenica ci consente di parlare di un argomento tanto caro a questo blog, ossia le procedure di mediazione civile e segnalare le novità introdotte con il Decreto Legislativo 27 dicembre 2024, n. 216, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2025, e che sono entrate in vigore lo scorso 25 gennaio.

Tra le novità più importanti introdotte, anche alla luce dell'evoluzione di questo istituto, deve essere segnalata la durata della procedura di mediazione che viene estesa da tre a sei mesi, concedendo la possibilità alle parti di ottenere delle proroghe di tre mesi.

E' evidente che il legislatore vuole favorire la soluzione stragiudiziale, concedendo alle parti di poter disporre di un lasso di tempo più ampio per discutere e raggiungere un possibile accordo.  

Una ulteriore novità riguarda la mediazione telematica, in quanto vengono favoriti gli incontri da remoto, attraverso i nuovi strumenti telematici, garantendo la validità delle firme apposte sui verbali siano digitali o analogiche, così da consentire una conformità legale dei documenti collegati alla procedura.

E la mediazione telematica è l'argomento trattato con la sentenza del Tribunale di Civitavecchia, chiamato a valutare il rispetto del requisito di competenza territoriale nel caso di procedura svolta a mezzo degli strumenti digitali.

In generale, si ricorda che a mente dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010 e successive modifiche, la domanda di mediazione deve essere introdotta presso un organismo di mediazione nella sede ove è competente per territorio il giudice chiamato a decidere la controversia.

La competenza deve essere rispettata anche nel caso di mediazione svolta in via telematica? 

La questione posta al Tribunale di Civitavecchia che ha correttamente ritenuto che tale principio debba essere rispettato anche per le procedure di mediazione svolte in via telematica.

Il giudice osserva che se anche gli incontri vengono tenuti a mezzo di videoconferenze ove i partecipanti si trovano in luoghi diversi da quello di competenza territoriale, la domanda di mediazione deve essere introdotta in modo rituale e, al fine del rispetto del requisito ex art. 4 del d. lgs. 28/2010, si deve verificare dove è avvenuto il deposito dell'istanza di mediazione.

Tribunale di Civitavecchia sentenza del 18 dicembre 2024. (visibile con browser Opera VPN attivo)

sabato 13 febbraio 2021

Arera: anche nel 2020 la conciliazione ha aiutato i consumatori

Fonte: comunicato stampa
5 febbraio 2021
Nel 2020 il Servizio Conciliazione dell'ARERA ha consentito a clienti e utenti di ottenere o risparmiare oltre 10,3 milioni di euro, risolvendo controversie con i venditori di acqua, luce e gas, garantendo la sua piena operatività e continuità anche durante l'emergenza sanitaria. Inoltre a breve sarà possibile scaricare la nuova App "Servizio conciliazione" e accedere direttamente alla propria area riservata per risolvere in modo ancor più semplice le controversie, utilizzando la nuova versione mobile della piattaforma con il proprio smartphone o tablet.

Anche quest'anno cresce l'ammontare del numero di domande, passando dalle 16 mila del 2019 a oltre 18 mila, con il 70% di accordi tra le parti su procedure concluse. Registrato nel Lazio e in Abruzzo il più alto indice di concentrazione di domande di conciliazione, a seguire Calabria, Basilicata e Campania.

domenica 22 aprile 2018

La fuga dal "recinto": la negoziazione assistita ed il legale. Fin quando è necessario?

Facendo seguito alle profonde implicazioni che la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha aperto l'anno scorso con la decisione n. 57 del 14 giugno 2017 (v. qui), oggi ci occupiamo dell'ordinanza del Tribunale di Verona, sezione III, del 27 febbraio 2018, relativa ai costi della difesa tecnica obbligatoria nella negoziazione assistita. 

Tale pronuncia è di particolare interesse per diversi aspetti. Tra questi, il più appariscente è il fatto che il foro veronese, realtà sensibile al consumatore ed alla piccola impresa, non è nuovo al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, strumento teso, nel caso, a verificare se gli sforzi riformatori profusi dal legislatore nostrano in materia di ADR sono compatibili con il diritto dell'Unione Europea (v. Tribunale di Verona). 

-  Le "falle" del sistema italiano: la negoziazione assistita è uno degli istituti deflattivi del contenzioso giudiziale che il legislatore italiano ha introdotto con il "decreto giustizia" (d.l. n. 132/2014 convertito in l. n. 162/2014).

Per quanto qui degno di attenzione, l'istituto consiste nell'accordo (o, meglio, "convenzione") mediante la quale le parti si adoperano alla cooperazione secondo buona fede e lealtà, e ciò al fine di risolvere in via amichevole una controversia con l'assistenza indefettibile dell'avvocato. 

Anche per questo istituto il legislatore italiano ha tracciato il confine tra le ipotesi di negoziazione facoltativa e quelle obbligatorie, queste ultime previste per le azioni riguardanti il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti  e le domande, a qualsiasi titolo, di pagamento di somme non eccedenti i 50.000,00 Euro, purché non comprese nell'elenco delle materie oggetto di "mediazione obbligatoria". 

La logica che ha animato il legislatore italiano è abbastanza lineare, prevedibile e, forse, discutibile: poiché "ce lo chiede l'Europa" e si deve recuperare un notevole ritardo culturale,  si impone questa o quella procedura di risoluzione alternativa della controversia, anche se l'Europa non ha proprio detto così. 

Il ritardo culturale che si cerca di superare tramite soluzioni calate dall'alto, tuttavia si introduce "dalla finestra": costituzione alla mano, si dice che il diritto sostanziale va tutelato tramite il diritto di azione davanti al giudice statuale, terzo ed imparziale, e con l'ausilio necessario dell'avvocato. 

Stante nella mentalità del giurista italiano la monolitica centralità della giurisdizione, le soluzioni alternative della controversia sempre (o quasi) gravitano intorno al contenzioso. 

-  L'ordinanza veneta: la pronuncia in esame prende le mosse dall'eccezione mossa in giudizio circa il mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria in una causa che verte su sinistri stradali.

Chiamato a pronunciarsi, il giudice si è interrogato in questi termini: "occorre peraltro verificare se la disciplina nazionale che ha introdotto tale presupposto dell'azione sia compatibile con il diritto Ue". 

In risposta a tale interrogativo ed in continuità con gli indirizzi inaugurati dalla Corte di Giustizia UE, lo stesso ha affermato che: "Sul punto occorre rammentare che con la recente sentenza n. 457 del 14 giugno 2017 la Corte di Giustizia Ue, ribadendo i principj già affermati dalla sentenza del 18 marzo 2010, in tema di tentativo di conciliazione obbligatoria per le liti in materia di telecomunicazioni, ha elencato le condizioni in base alle quali qualsiasi tipo di Adr obbligatoria può ritenersi compatibile con il principio comunitario della tutela giurisdizionale effettiva, sancito dagli artt. 6 e 13 della CEDU e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. 

Secondo la Corte tale giudizio di compatibilità può essere espresso qualora la procedura soddisfi congiuntamente tutte le seguenti condizioni: 

1) non conduca ad una decisione vincolante per le parti; 

2) non comporti un ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale; 

3) sospenda la prescrizione o la decadenza dei diritti in questione; 

4) non generi costi, ovvero generi costi non ingenti (...), per le parti (...)"

- Avvocato obbligatorio? La parola alla Corte di Giustizia: degna di nota è l'argomentazione utilizzata dal giudice "picconatore" a chiusura dell'ordinanza, nella quale viene sostenuto che l'imposizione di un avvocato in queste procedure costituisce, sempre, un costo assai salato ed ingiustificato che la parte è costretto a mettere subito nel bilancio.  

A questo punto, vale la pena di riportare alcuni degli stralci più incisivi dell'ordinanza: "Ad avviso di questo giudice la disciplina nazionale negoziazione assistita non rispetta l'ultima delle predette condizioni [n.d.r. il punto 4) sopramenzionato], poiché, non potendo prescindere dall'intervento di un difensore, comporta dei costi non contenuti per le parti, tenuto conto dei criteri di determinazione del compenso di avvocato attualmente vigenti".

Ancora: "Nè potrebbe validamente obiettarsi, al fine di escludere la rilevanza del profilo in esame, che i costi per l'assistenza difensiva possono essere recuperati dalla parte che, dopo aver preso parte alla negoziazione, risulti vittoriosa nel successivo giudizio o, in alternativa, in virtù di una transazione raggiunta con la controparte poiché tali esiti sono incerti sia nell'an che nel quando, mentre ciò che la Corte di Giustizia (...) ha inteso evitare è che ciascuna delle parti che partecipano alla procedura di Adr debba sostenere un onere economico immediato, o meglio sia gravata della relativa obbligazione.".

Tanto premesso, la questione sarà eventuale oggetto di un rinvio pregiudiziale (l'ennesimo). Ad ora, l'esito non è prevedibile, tuttavia non si possono ignorare i potenziali sviluppi sul diritto (o l'onere) alla difesa tecnica. 

Di seguito, trovi l'ordinanza per esteso.                       

venerdì 20 aprile 2018

Consumer ADR, avvocati e contenzioso: il punto del CNF

Sono alcuni anni che in Italia si sperimentano nuovi meccanismi per la risoluzione delle controversie tra consumatori e professionisti (le c.d. CDR, dall'inglese Consumer ADR), che riguardano la vendita di beni o la prestazione di servizi (quali quelli finanziari, la fornitura di energia, le telecomunicazioni etc.). 

Considerato l'importo spesso irrisorio, il ricorso ad un avvocato e l'avvio di un procedimento giudiziario possono comportare un dispendio di tempo e denaro che il consumatore non è semplicemente disposto a sopportare.

Le procedure di risoluzione alternativa delle controversie in materia di consumo si sono pertanto sviluppate in molti stati membri dell'UE, ed in alcuni esistevano già da decenni.  

domenica 26 novembre 2017

Mediazione: il consumatore può conciliare senza l'avvocato

Il Tribunale di Verona mette fine alla lunga questione relativa all'obbligo della difesa tecnica durante il procedimento di mediazione, previsto ex art. 5, comma 1 bis, D. Lgs. 28/2010, e il contrasto con i principi stabiliti dalle direttive comunitarie, introdotte nel nostro ordinamento con il D. Lgs. n. 130/2015, norme che escludono l'obbligo della presenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione avviato dal consumatore.

Il Tribunale di Verona si era rivolto alla Corte di Giustizia dell'Unione europea ponendo questo semplice quesito: il consumatore deve farsi assistere da un avvocato quando chiama in mediazione un venditore/produttore?

Il Giudice comunitario si è espresso in senso negativo (vedi sentenza n. 457 del 14 giugno 2017), ravvisando un contrasto tra la norma comunitaria e quella nazionale, con conseguente disapplicazione delle regole introdotte con il D. Lgs. n. 28/2010.

Il Tribunale di Verona, preso atto della soluzione proposta dal Giudice comunitario, ha dato immediata attuazione al principio, ordinando alle parti di avviare la procedura di mediazione, senza la necessità della presenza dei legali.

Qui l'Ordinanza del Tribunale di Verona.

venerdì 3 novembre 2017

Consumatori obbligati a pagare inutili sovrapprezzi - condannate società energia

Fonte: AGCM
L’Autorità ha chiuso cinque procedimenti istruttori avviati nei confronti di altrettante compagnie attive nella fornitura dei servizi energetici,  A2A, Green Network, E.ON, Edison e Sorgenia, irrogando sanzioni, per un totale complessivo di oltre 900.000 euro, per la violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo.


L’Autorità ha accertato che, a partire dal 13 giugno del 2014, data di entrata in vigore della nuova disciplina, le predette società hanno chiesto ai consumatori il pagamento di una commissione di importo variabile, da 1 a 4 euro, in relazione a specifiche modalità di pagamento delle fatture (ad esempio, mediante bollettino postale o con carta di credito).

L’Autorità ha ritenuto che la previsione di questa commissione, in tutti i casi esaminati, fosse in contrasto con l’art. 62 del Codice del Consumo che prevede un divieto generale di imporre ai consumatori spese aggiuntive per l’utilizzo di determinati strumenti di pagamento, senza che risulti possibile, in assenza di esplicite previsioni normative, ribaltare sui consumatori alcun onere e/o costo ad essi ricollegato o ricollegabile.

domenica 26 febbraio 2017

Mediazione & consumatore - è necessaria la presenza dell'avvocato?

Una volta tanto non vi proponiamo una sentenza con la quale un giudice interviene in una delle materie seguite in questo blog, bensì di seguito potete trovare le conclusioni presentate dall'avvocato generale, Henrik Saugmandsgaard Øe (Danimarca), nella causa portata avanti alla Corte di giustizia dell'unione europea, chiamata a chiarire alcuni aspetti relativi all'istituto della mediazione nelle materie che riguardano i consumatori.

Occorre premettere che il sistema delle Alternative Dispute Resolutions (ADR) che riguarda i consumatori ha, di recente, trovato alcuni dubbi di interpretazione e coordinamento con le norme italiane (si pensi al D. Lgs. n. 28/2010).

Come già abbiamo evidenziato in questo blog, la direttiva n. 2013/11/UE, introdotta nel Codice del Consumo, dispone che la mediazione può essere avviata dal singolo consumatore senza il necessario intervento dell'avvocato, presupposto al contrario necessario per la mediazione civile ex D. Lgs. n. 28/2010 (vedi).

Il contrasto tra le norme è stato rilevato dal Tribunale di Verona, il quale ha ritenuto di dover sospendere un giudizio di opposizione ad un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti dei clienti/consumatori, rinviando gli atti alla Corte di giustizia dell'Unione europea per chiedere una interpretazione delle norme e, in particolre, se vi sia un contrasto tra il diritto europeo e quello nazionale, in particolare laddove la medazione italiane obbliga le parti a farsi assistere da un  un avvocato e prevedono sanzioni in caso di ritiro senza giustificato motivo (vedi).

Unione Europea (causa C-75/16) - le conclusioni dell'avvocato generale
A breve la questione sarà decisa dal giudice comunitario, chiamato a valutare la compatibilità delle norme e le conseguenze che ne derivano da una loro complessiva applicazione al singolo caso, così chiarendo (forse in modo decisivo) se il consumatore sia costretto a farsi assistere dal professionista già nella fase stragiudiziale che anticipa l'eventuale procedimento davanti al giudice.

Possiamo,  però, già  prevedere la possibile soluzione che verrà proposta dalla Corte, seguendo le conclusioni presentate dall'avvocato generale Saugmandsgaard Øe, presentate all’udienza del 16 febbraio 2017 dinanzi alla Corte Ue, e che potete leggere di seguito.

Le linee tracciate dall'avvocato generale e che con molta probabilità saranno seguite dai giudici comunitari, sono estremamente chiare e partono dal presupposto che la direttiva ADR del 2013 trova applicazione a tutte le mediazioni che riguardano i consumatori, e quindi anche per le materia disciplinate con la direttiva del 2008 (attuata in Italia con il D. Lgs. n. 28/2010).

La mediazione civile, sostiene l'avvocato generale, è una fase antecedente al contenzioso che non è necessariamente obbligatoria, ma che lo può divenire per decisione degli stati membri (come accaduto in Italia), con il  fine di decongestionare il contenzioso che colpisce i tribunali e velocizzare la giustizia con una composizione amichevole della lite.

In ogni caso, nel momento in cui viene introdotto e disciplinato questo istituto, secondo l'avvocato generale la direttiva del 2013 è chiara ed inequivocabile nell'escludere che i singoli stati membri possano oblbigare le parti a farsi assistere da un avvocato nel corso di una mediazione, quando questa sia insorta tra professionisti e consumatori. Ne consegue, secondo l'avvocato generale, l'incompatibilità della normativa italiana (Dlgs 28/2010)  rispetto al diritto dell’Unione.

domenica 28 febbraio 2016

ADR consumatori vs. mediazione civile. Parola alla Corte di Giustizia

Negli ultimi anni sono proliferati i procedimenti per la soluzione alternativa delle controversie, anche per impulso delle istituzioni comunitarie.

La mediazione civile ex D. Lgs. n. 28/2010 rappresenta il primo esempio che, tra alti e bassi, si è affacciato nel nostro sistema, divenendo requisito obbligatorio per agire in giudizio in ipotesi di controversie riguardanti, ad esempio, i rapporti bancari (clicca qui).

La mediazione civile nel nostro paese è stata resa più agevole dalle norme europee in materia di adr, ed in particolare, per quel che riguarda i consumatori, la Direttiva n. 2009/22/CE con la quale è stata introdotta la possibilità di soluzione alternativa delle controveresie che riguardano un consumatore. La norma europea è stata definitivamente attuata in Italia con il D. Lgs. n. 130/2015 (vedi). 

Un ulteriore procedimento di soluzione alternativa delle controversie, introdotto con la legge n. 162/2014 è la negoziazione assistita, ove sono gli avvocati che devono provare a ricomporre la controversia, senza l'ausilio di alcun mediatore.

L'Italia, paese ove non era presente alcun procedimento di soluzione delle controversie (se non in alcuni settori), si è trova con tre diversi procedimenti di ADR, destinati ad entrare in contrasto tra loro.

E tale contrasto è stato rilevato dal Tribunale di Verona, con il provvedimento che potete leggere di seguito, con il quale il giudice veneto ha deciso di proporre un quesito alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in merito alla compatibilità tra la mediazione civile e l'ADR dei consumatori.

Il Tribunale, dopo aver rilevato la presenza di questi due procedimenti, ha chiesto alla Corte di Giustizia di chiarire quale procedimento sia applicabile per i contratti in materia bancaria e se ai consumatori debba essere applicata la normativa nazionale che prevede l'assistenza difensiva obbligatoria di un avvocato, ed i relativi costi previsti per tale procedura di soluzione alternativa delle controversie.   

Ed ora non possiamo che attendere la sentenza della Corte di Giustizia per avere un chiarimento definitivo in merito all'ADR da adottare nei procedimenti di conciliazione che vedano coinvolto un consumatore.

domenica 17 gennaio 2016

La Cassazione precisa il ruolo della mediazione nel processo civile

Torniamo ad affrontare l'argomento mediazione civile obbligatoria, proponendo il recente provvedimento n. 24629/2015 con il quale la Cassazione ha ritenuto di dover precisare il ruolo della mediazione civile ex D. Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche nel procedimento civile ordinario.

La sentenza, depositata lo scorso 3 dicembre 2014, ha il merito di chiarire il ruolo deflattivo assunto dal procedimento di mediazione civile, e come tale la norma debba essere interpretata "alla luce del principio costituzionale del ragionevole processo e, dunque, dell'efficienza processuale".

Ed ancora, la Cassazione insiste nello specificare che "[...] la norma, attraverso il meccanismo della mediazione obbligatoria, mira per così dire a rendere il processo la extrema ratio cioè l'ultima possibilità dopo che le altre possibilità sono risultate precluse".

Alla mediazione civile, anche nella sua versione obbligatoria ex art. 5, viene demandato il compito di consentire, in ogni fase del processo, di ottenere una soluzione condivisa, efficiente e, in ultima istanza, più rapida.

Qui il provvedimento della Cassazione.

giovedì 3 settembre 2015

Da oggi, il consumatore può trovare una soluzione senza l'avvocato!

La grande novità che dovrebbe caratterizzare i prossimi mesi in materia di soluzione stragiudiziale delle controversie tra consumatore e società commerciale (o professionista) è l'entrata in vigore, da oggi, del decreto legislativo del 6 agosto 2015, n. 130, con il quale viene data attuazione nel nostro Paese alla Direttiva n. 2009/22/CE, seguita alla proposta avanzata dalla Commissione Europea nel 2011 (vedi).

La norma comunitaria "sconvolge" il già precario scenario creatosi in Italia, ove le procedure di ADR che si sono sviluppate, mediazione civile obbligatoria ex D. Lgs. n. 28/2010, e negoziazione assistita legge 162/2014, non hanno portato a grandi risultati, come di recente certificato dalle statistiche pubblicate dal Ministero della Giustizia.

Quali sono gli aspetti rilevanti del D.Lgs. n. 130/2015?

(a) ambito di applicazione

La norma è chiara nel "circoscrivere" lo spazio di attuazione del D. Lgs. n. 130/2015, prevedendo la sua applicazione alla "controversia relativa ad obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto di vendita o di servizi, nell'ambito della quale il consumatore, quando ordina i beni o i servizi, risiede nello stesso Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito il professionista".

Le nuove regole riguardano, in buona sostanza, le controversie che nascono tra consumatore e professionista per obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o servizi, nonché le procedure di soluzione paritetica previste in ambito nazionale (ad esempio, per i servizi telefonici, quella prevista presso il CORECOM).

(b)  soggetti abilitati alla soluzione alternativa delle controversie

La soluzione delle liti tra consumatore e professionista dovranno essere risolti da organismi istituiti presso il Ministero della Giustizia ed abilitati a questo tipo di tematiche. E quindi, dovrebbero essere previste norme attuative che definiranno l'iter per l'iscrizione degli organismi ADR, con la verifica dei requisiti di stabilità, efficienza, imparzialità.

(c) procedura rapida (entro 90 gg.) e senza la presenza del legale

La grande novità delle norme che entrano in vigore da oggi è che la procedura di soluzione alternativa della controversia prevede un termine estremamente rapido per la sua conclusione,novanta giorni, ed esclude l'obbligo della presenza di un legale.

Il decreto, in contrasto con i recenti legislativi intervenuti in materia, dispone che le parti potranno partecipare alla procedura ADR senza obbligo di assistenza legale, e che all'avvio del primo incontro di mediazione, il mediatore dovrà informare tutti i partecipanti dell'assenza di alcun obbligo di assistenza da parte di un avvocato o consulente.

(d) limitazione dei costi di procedura ADR

Il D. Lgs. n. 130/2015 pare prevedere, infine, il principio di "non onerosità" del servizio di procedura ADR, cercando di limitare i costi che devono essere sostenuti dalle parti per la fase di incontro e soluzione di queste controversie.

Il punto non è secondario, poiché il successo della procedura ADR introdotta per questi rapporti è collegato anche agli eventuali costi posti a carico delle parti per poter avviare, o comunque partecipare, a questi incontri.

Di seguito, il decreto ADR. 

lunedì 31 agosto 2015

Nuovo incentivo fiscale per le ADR

Nuovo intervento legislativo volto a favorire la soluzione alternativa delle controversie, attraverso procedimenti di mediazione o negoziazione assistita, prevedendo incentivi fiscali per coloro che sostengono dei costi per la procedura di mediazione o arbitrato.

L'art. 21 bis, attuando il decreto legge di giugno con il quale erano state introdotte misure per la giustizia civile, finalizzate ad incentivare la soluzione stragiudiziale delle controversie ha previsto un beneficio fiscale, sotto forma di credito di imposta, pari a 250 euro per i compensi corrisposti agli avvocati abilitati.

Tale norma vale sia per la procedura di negoziazione assistita, sia per la mediazione civile. ovvero procedure che vedono come protagonisti i legali.

Siamo lieti di tale misura fiscale, volta a favorire queste procedure alternative, anche se l'incentivo è limitato nell'importo, e tutt'altro che disciplinato in merito alle modalità di richiesta.

Esiste il rischio, a nostro parere, che tale intervento legislativo risulti, ancora una volta, vuoto dal punto di vista della sua utilità pratica verso i destinatari, ma pieno sotto il profilo del valore politico.

Qui di seguito, la norma richiamata.

mercoledì 21 marzo 2012

La mediazione civile si "apre" anche su condominio e rc auto

Dopo un anno di sperimentazione, la mediazione civile obbligatoria "entra" nel vivo e viene applicata anche alle controversie aventi ad oggetto sinistri stradali e quindi rc auto, nonché in materia di condominio.

E' notorio che queste materie coprono una parte rilevante del contenzioso, in quanto le liti di condominio, ad esempio, fanno parte della nostra vita quotidiana.

Il risultato ottenuto dopo un anno di sperimentazione non è, però, molto soddisfacente: da una recente indagine di Unioncamere risulta che buona parte dei procedimenti di mediazione si conclude con la mancata partecipazione di una delle parti.

La speranza è che il tentativo di conciliazione non si risolva in un mero atto formale, ma possa condurre ad una soluzione della controversia fuori dall'aula del tribunale.

mercoledì 18 gennaio 2012

Mediazione civile - arriva la proposta per Direttiva ADR consumatori

Non ha riscontrato molto interesse la recente proposta di direttiva europea sulla risoluzione delle controversie dei consumatori, anche se la novità potrebbe essere estremamente importante e rilevante sotto il profilo dei rapporti commerciali futuri.

La "Proposta per Direttiva ADR consumatori" dello scorso 29 novembre 2011, che vi proponiamo di seguito, ha il pregio di introdurre alcune linee chiave nella futura discussione che riguarda l'Alternative Dispute Resolution for consumers.

L'introduzione di un sistema di soluzione conciliativo non è una novità in ambito europeo, in quanto già da tempo si discute in merito alla possibilità di risolvere stragiudizialmente le contestazioni transfrontaliere relative alla vendita di beni e/o servizi.

La proposta mira, invero, a garantire la professionalità e l'indipendenza degli organismi ADR chiamati a risolvere le controversie, senza però trattare un vero e proprio procedimento di ADR.

Invita gli Stati membri, anche attraverso la rete dei Centri europei dei consumatori (ECC-Net) a "selezionare" potenziali centri ADR chiamati a risolvere le contestazioni tra consumatore/venditore (o produttore).

Seguendo un canovaccio consolidato, l'Unione Europea utilizza il mezzo della Direttiva per definire principi e regole comuni che dovranno riguardare tutti gli organismi di soluzione alternativa delle controversie operanti negli Stati membri.

E' possibile, o almeno questo emerge dalla lettura della Proposta, che vi sia l'intenzione dell'Unione Europea di creare regole ed organismi ad hoc per la soluzione di controversie transfrontaliere.

Di seguito la Proposta di Direttiva ADR dello scorso 29 novembre 2011.

domenica 1 gennaio 2012

Mediazione civile - il TAR del Lazio respinge l'istanza di sospensione dell'Efficacia del D. Lgs. 28/2010

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze segna un punto a suo favore nella "battaglia" contro la cancellazione la mediazione civile commerciale introdotta in Italia con il D. Lgs. 28/2010.

Il TAR del Lazio ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia del D. Lgs. 28/2010 con il quale l'Unione Nazionale delle Camere Civili intendeva arrestare la conciliazione.

Di seguito vi proponiamo il provvedimento del Giudice amministrativo.

giovedì 9 giugno 2011

Da Trentino inBlu radio al blog - esempi di procedure di conciliazione

Il Decreto Legislativo n. 28/2010 ha introdotto nel nostro paese la procedura da mediazione obbligatoria in alcune materie (ad esempio per questioni afferenti i diritti reali, la successione, la diffamazione a mezzo stampa o rete telematiche etc.).

La procedura di mediazione può concludersi con l'accordo tra le parti, le quali evitano la via del tribunale e raggiungono il c.d. accordo di conciliazione.
Invero, la conciliazione delle controversie non è una novità nel nostro sistema giuridico, in quanto esistono altre ipotesi in cui la controversia nata tra le parti può concludersi in via amichevole.

Ecco alcuni esempi:


a. CONCILIAZIONE DAVANTI AL GIUDICE EX ART. 185 CPC

Il nostro Codice di Procedura Civile prevede che il giudice possa avviare, durante il processo, un tentativo di conciliazione. Tale attività può essere avviata dal giudice anche prevedendo una apposita udienza per il tentativo di conciliazione: la c.d. udienza 185 CPC.

In questa udienza, il giudice può esperire il c.d. tentativo di conciliazione, con il quale invita le parti a cercare una via di uscita amichevole. Tale tentativo può essere rinnovato in qualunque momento delprocesso.
Nel caso di esito positivo del tentativo, le parti ed il giudice sottoscrivono un processo verbale con il quale inseriscono i termini dell'accordo. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo.


b. CONCILIAZIONE DEL GIUDICE DI PACE IN SEDE NON CONTENZIOSA

Una ipotesi molto simile a quella appena affrontata è la conciliazione che il Giudice di Pace può realizzare in sede non contenziosa. Il giudice può essere chiamato dalle parti a ricercare una via non contenziosa per la risoluzione del problema.

c. CONCILIAZIONE IN DIRITTO DEL LAVORO: DPL

In materia di lavoro, esiste la procedura di tentativo di conciliazione da proporre davanti al Dipartimento Provinciale del Lavoro.

Questa procedura era obbligatoria fino al 2010, ovvero era condizione di procedibilità. In altri terini, il lavoratore interessato a portare in tribunale il proprio datore di lavoro era comunque tenuto ad avviare una procedura di tentativo di conciliazione davanti alla DPL.


La Legge n. 183/2010 c.d. “Collegato Lavoro” ha modificato la disciplina relativa al tentativo di conciliazione, stabilendo che il lavoratore non sarà più obbligato ad esperire il tentativo di conciliazione prima di rivolgersi al giudice.

In generale, quindi, il tentativo di conciliazione è divenuto facoltativo.

Le uniche ipotesi per le quali il tentativo di conciliazione è rimasto obbligatorio hanno ad oggetto particolari rapporti contrattuali. La conciliazione – divenuta volontaria – può essere tentata presso le sedi sindacali o la DPL.


d. ARBITRATO PRESSO CAMERA DI COMMERCIO – ORDINI PROFESSIONALI - COMUNI

Una forma particolare di risoluzione delle controversie è rappresentata dall'arbitrato con il quale i contendenti nominano un arbitro che ha il compito di decidere la controversia. Tale modalità stragiudiziale di soluzione delle controversie è organizzata dalle Camere di Commercio e presenta, quale incoveniente, i costi elevati da corrispondere all'arbitro.

E' molto utilizzata per la soluzione delle controversie tra soggetti commerciali.


e. CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO DELLO SPORT

Particolare organo creato ad hoc per la soluzione di questioni in specifiche materie.


f. CONCILIAZIONE OBBLIGATORIA TELECOMUNICAZIONI – CORECOM
(Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 – Codice delle comunicazioni elettroniche)

La conciliazione obbligatoria in materia di telecomunicazioni è una delle procedure conciliative che si è maggiormente sviluppata negli ultimi anni, ed ha riscontrato successo nella soluzione delle problematiche aventi ad oggetto telefonia e reti digitali.

L'abbonato ad una determinata compagnia telefonica, nel caso in cui riscontri problemi di servizio, deve esperire un tentativo obbligatorio di conciliazione con la società fornitrice del servizio telefonico.

Il tentativo di conciliazione deve essere obbligatoriamente proposto con invio di istanza di conciliazione al Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com) ove l'utente risiede e riceve il servizio telefonico.

L’istanza di conciliazione deve essere sottoscritta dal titolare del contratto o, per le persone giuridiche, dal rappresentante legale, ovvero da un rappresentante munito di procura speciale, conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.

L'istanza deve essere depositata alla segreteria del CO. RE. COM., oppure inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata.

La domanda di conciliazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi:

  • nome e cognome, residenza o domicilio dell'utente;
  • numero dell'utenza in caso di servizi telefonici;
  • denominazione e sede dell'operatore;
  • i fatti che sono all’origine della controversia tra le parti;
  • gli eventuali tentativi già esperiti per la composizione della controversia;
  • le richieste dell’istante;
  • fotocopia di un valido documento d’identità;
  • i documenti che si allegano.

La segreteria del CO.RE.COM., ricevuta l’istanza per il tentativo obbligatorio di conciliazione, verifica l'ammissibilità della stessa ed ha 30 giorni di tempo per verificare la possibilità di soluzione amichevole della controversia.

Nel caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, le parti sottoscrivono un accordo con il quale viene evitata la causa in tribunale.

Nel caso di esito negativo, l'utente può agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno.


g. CONCILIATORE BANCARIO (PROBLEMATICHE BANCARIE)

In materia di controversie bancarie è stata creata una figura, quella del Garante bancario, il cui fine è quello di trovare una soluzione amichevole tra banca e utente.

La procedura per adire al conciliatore bancario è chiarita con efficacia nel sito web del conciliatore, anche se si sostanzia nell'invio al conciliatore di una istanza con la quale vengono spiegate le ragioni del reclamo proposto avverso la banca. Usualmente, il cliente si rivolgere al conciliatore dopo aver sollecitato la banca per iscritto a prendere posizione rispetto al suo reclamo. Non trovato alcun riscontro da parte dell'istituto di credito, il cliente si rivolge al conciliatore per avviare un tentativo di soluzione stragiudiziale della controversia.


h. TAVOLI DI CONCILIAZIONE AD HOC (EX CONCILIAZIONE CIRIO/PARMALAT)

Per alcune patologie di massa (si pensi alle vendite di titoli Cirio o Parmalat), le società commerciali preferiscono attivare un tavolo di conciliazione con le associazioni dei consumatori con il fine di trovare una soluzione amichevole alle eventuali contestazioni sollevate dai clienti.

Al tavolo di conciliazione siede, usualmente, un rappresentante dell'operatore commerciale ed uno di una associazione dei consumatori.

Non esiste alcuna procedura specifica e l'unico fine è quello di trovare una soluzione soddisfacente per entrambe le parti.
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