Dopo poco più di dieci anni termina l'esperienza della mediazione nelle controversie tra fisco e contribuente, con cancellazione dell'art. 17 bis del D. Lgs. 546/1992, tant'è che il contribuente che intenda contestare l'atto notificato dall'Agenzia delle entrate non è più obbligato ad avviare un procedimento di mediazione prima di avviare l'azione davanti al giudice tributario, così come previsto in precedenza (vedi qui).
La novità normativa entrerà in vigore a breve prevede, sotto altro profilo, novità dal punto di vista dei sistemi di conciliazione, con la possibilità di definizione stragiudiziale della controversia.
Quello che è certo e che la novella ha abrogato l’articolo 17-bis della norma sul processo tributario introdotto nel 2011, la quale prevedeva l'istituto della mediazione tributaria con un procedimento ambiguo e che non ha mai prodotto i risultati sperati.
Occorre osservare che la mediazione tributaria prevedeva qualche ambiguità che, con probabilità, ha inciso nello scarso successo dell'istituto, come ad esempio l'assenza di un vero mediatore: Il reclamo, infatti, veniva sottoposto all'attenzione di un altro ufficio dell'Agenzia dell'Entrate e seppur diverso da quello che aveva emesso il provvedimento, comunque facente parte dell'amministrazione pubblica.
Peraltro, la scelta del legislatore si pone in contrasto con gli ultimi interventi legislativi in materia, con i quali era stato aumentato il limite per l'obbligatorietà della mediazione tributaria ed era stata prevista una sorta di responsabilità per il funzionario che non accettava la proposta formulata all'esito del procedimento, nel caso di successiva soccombenza dell'amministrazione finanziaria.
Tutta questa esperienza viene accantonata e si procederà con altre strade nel tentativo di soluzioni pacifiche e veloci tra Agenzia e contribuente.
Facendo seguito alle profonde implicazioni che la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha aperto l'anno scorso con la decisione n. 57 del 14 giugno 2017 (v. qui), oggi ci occupiamo dell'ordinanza del Tribunale di Verona, sezione III, del 27 febbraio 2018, relativa ai costi della difesa tecnica obbligatoria nella negoziazione assistita.
Tale pronuncia è di particolare interesse per diversi aspetti. Tra questi, il più appariscente è il fatto che il foro veronese, realtà sensibile al consumatore ed alla piccola impresa, non è nuovo al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, strumento teso, nel caso, a verificare se gli sforzi riformatori profusi dal legislatore nostrano in materia di ADR sono compatibili con il diritto dell'Unione Europea (v. Tribunale di Verona).
- Le "falle" del sistema italiano: la negoziazione assistita è uno degli istituti deflattivi del contenzioso giudiziale che il legislatore italiano ha introdotto con il "decreto giustizia" (d.l. n. 132/2014 convertito in l. n. 162/2014).
Per quanto qui degno di attenzione, l'istituto consiste nell'accordo (o, meglio, "convenzione") mediante la quale le parti si adoperano alla cooperazione secondo buona fede e lealtà, e ciò al fine di risolvere in via amichevole una controversia con l'assistenza indefettibile dell'avvocato.
Anche per questo istituto il legislatore italiano ha tracciato il confine tra le ipotesi di negoziazione facoltativa e quelle obbligatorie, queste ultime previste per le azioni riguardanti il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e le domande, a qualsiasi titolo, di pagamento di somme non eccedenti i 50.000,00 Euro, purché non comprese nell'elenco delle materie oggetto di "mediazione obbligatoria".
La logica che ha animato il legislatore italiano è abbastanza lineare, prevedibile e, forse, discutibile: poiché "ce lo chiede l'Europa" e si deve recuperare un notevole ritardo culturale, si impone questa o quella procedura di risoluzione alternativa della controversia, anche se l'Europa non ha proprio detto così.
Il ritardo culturale che si cerca di superare tramite soluzioni calate dall'alto, tuttavia si introduce "dalla finestra": costituzione alla mano, si dice che il diritto sostanziale va tutelato tramite il diritto di azione davanti al giudice statuale, terzo ed imparziale, e con l'ausilio necessario dell'avvocato.
Stante nella mentalità del giurista italiano la monolitica centralità della giurisdizione, le soluzioni alternative della controversia sempre (o quasi) gravitano intorno al contenzioso.
- L'ordinanza veneta: la pronuncia in esame prende le mosse dall'eccezione mossa in giudizio circa il mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria in una causa che verte su sinistri stradali.
Chiamato a pronunciarsi, il giudice si è interrogato in questi termini: "occorre peraltro verificare se la disciplina nazionale che ha introdotto tale presupposto dell'azione sia compatibile con il diritto Ue".
In risposta a tale interrogativo ed in continuità con gli indirizzi inaugurati dalla Corte di Giustizia UE, lo stesso ha affermato che: "Sul punto occorre rammentare che con la recente sentenza n. 457 del 14 giugno 2017 la Corte di Giustizia Ue, ribadendo i principj già affermati dalla sentenza del 18 marzo 2010, in tema di tentativo di conciliazione obbligatoria per le liti in materia di telecomunicazioni, ha elencato le condizioni in base alle quali qualsiasi tipo di Adr obbligatoria può ritenersi compatibile con il principio comunitario dellatutela giurisdizionale effettiva, sancito dagli artt. 6 e 13 della CEDU e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
Secondo la Corte tale giudizio di compatibilità può essere espresso qualora la procedura soddisfi congiuntamente tutte le seguenti condizioni:
1) non conduca ad una decisione vincolante per le parti;
2) non comporti un ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale;
3) sospenda la prescrizione o la decadenza dei diritti in questione;
4) non generi costi, ovvero generi costi non ingenti (...), per le parti (...)"
-Avvocato obbligatorio? La parola alla Corte di Giustizia: degna di nota è l'argomentazione utilizzata dal giudice "picconatore" a chiusura dell'ordinanza, nella quale viene sostenuto che l'imposizione di un avvocato in queste procedure costituisce, sempre, un costo assai salato ed ingiustificato che la parte è costretto a mettere subito nel bilancio.
A questo punto, vale la pena di riportare alcuni degli stralci più incisivi dell'ordinanza: "Ad avviso di questo giudice la disciplina nazionale negoziazione assistita non rispetta l'ultima delle predette condizioni [n.d.r. il punto 4) sopramenzionato], poiché, non potendo prescindere dall'intervento di un difensore, comporta dei costi non contenuti per le parti, tenuto conto dei criteri di determinazione del compenso di avvocato attualmente vigenti".
Ancora: "Nè potrebbe validamente obiettarsi, al fine di escludere la rilevanza del profilo in esame, che i costi per l'assistenza difensiva possono essere recuperati dalla parte che, dopo aver preso parte alla negoziazione, risulti vittoriosa nel successivo giudizio o, in alternativa, in virtù di una transazione raggiunta con la controparte poiché tali esiti sono incerti sia nell'an che nel quando, mentre ciò che la Corte di Giustizia (...) ha inteso evitare è che ciascuna delle parti che partecipano alla procedura di Adr debba sostenere un onere economico immediato, o meglio sia gravata della relativa obbligazione.".
Tanto premesso, la questione sarà eventuale oggetto di un rinvio pregiudiziale (l'ennesimo). Ad ora, l'esito non è prevedibile, tuttavia non si possono ignorare i potenziali sviluppi sul diritto (o l'onere) alla difesa tecnica.
Sono alcuni anni che in Italia si sperimentano nuovi meccanismi per la risoluzione delle controversie tra consumatori e professionisti (le c.d. CDR, dall'inglese Consumer ADR), che riguardano la vendita di beni o la prestazione di servizi (quali quelli finanziari, la fornitura di energia, le telecomunicazioni etc.). Considerato l'importo spesso irrisorio, il ricorso ad un avvocato e l'avvio di un procedimento giudiziario possono comportare un dispendio di tempo e denaro che il consumatore non è semplicemente disposto a sopportare. Le procedure di risoluzione alternativa delle controversie in materia di consumo si sono pertanto sviluppate in molti stati membri dell'UE, ed in alcuni esistevano già da decenni.
La Cassazione è intervenuta, con la recente sentenza del 3 dicembre 2015 n. 24629 al fine di chiarire il contrasto creatosi tra i giudici di merito e avente ad oggetto il tentativo obbligatorio di mediazione nel caso di procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo.
Il giudice di legittimità ha chiarito, con il provvedimento che potete leggere di seguito, che tale onere grava sull'opponente, osisa colui che ha l'interesse primario all'introduzione del giudizio di merito.
La Cassazione, chiamata a valutare una sentenza della Corte d'Appello di Torino, ha posto sotto la propria lente l’art. 5 del d.lgs n. 28 del 2010, norma che prevede l'obbligo di tentativo di mediazione civile, a pena di improcedibilità del procedimento civile.
E i giudici hanno interpretato la norma secondo quella che è la sua ratio, ossia quella di ridurre il contenzioso avanti ai giudici, e quindi la parte che intenda seguire la via lunga, e quindi procedere nel processo, deve essere considerata quella gravata alla mediazione e non il creditore che abbia utilizzato il decreto ingiuntivo per ottenere immediato riconoscimento del proprio credito.
In conclusione, l’opponente ha l'obbligo di avviare il procedimento di mediazione obbligatoria, in quanto è quest'ultimo che intende bloccare la via breve (il decreto ingiuntivo), in favore della via lunga (l'ordinario giudizio di merito).
Negli ultimi anni sono proliferati i procedimenti per la soluzione alternativa delle controversie, anche per impulso delle istituzioni comunitarie.
La mediazione civile ex D. Lgs. n. 28/2010rappresenta il primo esempio che, tra alti e bassi, si è affacciato nel nostro sistema, divenendo requisito obbligatorio per agire in giudizio in ipotesi di controversie riguardanti, ad esempio, i rapporti bancari (clicca qui).
La mediazione civile nel nostro paese è stata resa più agevole dalle norme europee in materia di adr, ed in particolare, per quel che riguarda i consumatori, la Direttiva n. 2009/22/CE con la quale è stata introdotta la possibilità di soluzione alternativa delle controveresie che riguardano un consumatore. La norma europea è stata definitivamente attuata in Italia con il D. Lgs. n. 130/2015 (vedi).
Un ulteriore procedimento di soluzione alternativa delle controversie, introdotto con la legge n. 162/2014 è la negoziazione assistita, ove sono gli avvocati che devono provare a ricomporre la controversia, senza l'ausilio di alcun mediatore.
L'Italia, paese ove non era presente alcun procedimento di soluzione delle controversie (se non in alcuni settori), si è trova con tre diversi procedimenti di ADR, destinati ad entrare in contrasto tra loro.
E tale contrasto è stato rilevato dal Tribunale di Verona, con il provvedimento che potete leggere di seguito, con il quale il giudice veneto ha deciso di proporre un quesito alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in merito alla compatibilità tra la mediazione civile e l'ADR dei consumatori.
Il Tribunale, dopo aver rilevato la presenza di questi due procedimenti, ha chiesto alla Corte di Giustizia di chiarire quale procedimento sia applicabile per i contratti in materia bancaria e se ai consumatori debba essere applicata la normativa nazionale che prevede l'assistenza difensiva obbligatoria di un avvocato, ed i relativi costi previsti per tale procedura di soluzione alternativa delle controversie.
Ed ora non possiamo che attendere la sentenza della Corte di Giustizia per avere un chiarimento definitivo in merito all'ADR da adottare nei procedimenti di conciliazione che vedano coinvolto un consumatore.
Le recenti novità introdotte in ambito di controversie tra Stato e contribuente riguardano anche il procedimento di mediazione tributaria ex art. 17 bis del D. Lgs. n. 546/1992, poiché dal 1° gennaio 2016 la procedura per la soluzione stragiudiziale delle controversie viene estesa a tutti gli atti impositivi emessi dall'Amministrazione finanziaria.
Abbiamo già trattato l'argomento, evidenziando le peculiarità di questo istituto (vedi), e ci limitiamo a ricordare che il contribuente che voglia agire in giudizio per contestare un provvedimento notificato dal fisco è tenuto, nel caso in cui il valore della contestazione non superi i 20.000,00 euro, ad avviare un procedimento di mediazione obbligatorio, attraverso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate.
Orbene, a partire dal 2016 la procedura di mediazione, che prima riguardava i soli atti impositivi notificati dall'Agenzia delle Entrate (anche per le contestazioni relative all'ex Agenzia del Territorio), viene estesa a tutti gli atti emessi dagli enti di controllo territoriale.
In parole più semplici, il contribuente dovrà avviare il procedimento di mediazione tributaria anche nel caso in cui voglia contestare un atto notificato dall'Agenzia delle Dogane, dall'Agente per la riscossione (Equitalia), e dagli enti locali (comune o regione).
Altra novità riguarda gli atti oggetto di reclamo, rientrando anche quelli relativi al classamento e all'attribuzione di rendita catastale, e quelli relativi al pagamento di ICI, IMU e TASI.
La recente sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015 (vedi) ha determinato la seguente conseguenza: gli avvisi di accertamento, le iscrizione a ruolo, gli avvisi di liquidazione e gli altri atti dell'Agenzia delle Entrate firmati dai funzionari riconosciuti privi di potere dirigenziale devono essere considerati nulli e privi di effetti giuridici nei confronti del contribuente.
Se avete ricevuto un provvedimento dall'Agenzia delle Entrate, o avete in corso un contenzioso come potete verificare se chi vi chiede di pagare un tributo dello stato sia legittimato?
1. come controllare se il funzionario che ha sottoscritto l'avviso di accertamento è legittimato
Per poter accertare se l'atto sia stato sottoscritto da funzionario munito di potere di firma, potete controllare il nominativo, e la relativa qualifica, attraverso l'albo dell'Agenzia delle Entrate (vedi).
Ad ogni buon conto, in questo post potrete trovare l'elenco di coloro che, in base alla sentenza della Corte Costituzionale, non avevano il potere di sottoscrizione degli avvisi di accertamento, o degli altri atti impositivi notificati dall'Agenzia delle Entrate.
Verificate se nella lista compare anche il nominativo della persona responsabile dell'atto amministrativo, o che lo ha sottoscritto.
Potete, infine, recarvi presso l'Agenzia delle Entrate che ha emesso l'avviso di accertamento, o comunque l'atto impositivo, e chiedere se il dirigente che lo ha sottoscritto è legittimato e, quindi, verificare la regolarità della pretesa. Novità: validi gli avvisi di accertamento firmati dai funzionari privi di potere (vedi).
Il procedimento di mediazione tributaria è arrivato al controllo della Corte Costituzionale, la quale, con sentenza n. 98/2014, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 17 bis, comma 2 del D. Lgs. n. 546/1992, nella parte in cui veniva stabilito che il ricorso davanti ai giudici tributari era inammissibile in assenza di tentativo di conciliazione.
La norma, inoltre, prevedeva la possibilità di poter rilevare l'eccezione di inammissibilità in ogni stato e grado del giudizio da parte dell'organo giudicante. L'articolo, già oggetto di rivisitazione legislativa, è stato dichiarato incostituzionale nella sua versione originaria in quanto il procedimento dal quale è sorta l'esigenza dell'intervento del giudice delle leggi era sorto prima dell'entrata in vigore della nuova norma.
La Corte, richiamando le norme costituzionale ed in particolare l'art. 24, ha osservato che l'art. 17 bis sarebbe lesivo del diritto di difesa del contribuente, sanzionandolo in modo grave nel caso di omessa attivazione del procedimento di mediazione.
L'intervento della Corte Costituzionale, che potete leggere di seguito, si è reso importante per quel che riguarda i procedimenti ancora pendenti per i quali, nel caso in cui non sia stato avviato il procedimento di mediazione, non potranno essere dichiarati inammissibili, ma solo improcedibili.
In questo nostro penultimo incontro affrontiamo in maniera più approfondita dell’Istituto della mediazione. L’iter costitutivo di questo istituto è stato in realtà molto travagliato. È stato introdotto nel nostro ordinamento con la legge del 18 giugno 2009, n. 69, (c.d. legge delega) in materia di disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.
In questa legge all’art. 60 troviamo la delega conferita al governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali. Ai sensi di questa legge “il governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile commerciale”.
Tale delega ha trovato attuazione del D.Lvo. 4 marzo 2010 n. 28, che rispetto al suo impianto originario è stata più volte modifico (anche in seguito ad una sentenza della corte costituzionale esattamente la sentenza 272 del 6 dicembre 2012) da ultimo col D. Lvo 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013 n. 28.
Partiamo innanzitutto con il cominciare a capire meglio di cosa stiamo parlando esattamente.
Nell’articolo uno di questa legge sono previste una serie di definizioni tra le quali le più importanti sono:
Mediazione: l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale finalizzata ad assistere 2+ soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Mediatore: la persona le persone fisiche che individualmente collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo.
Conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione.
L’organismo: l’ente pubblico privato presso il quale lo svolgersi procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto.
Registro: il registro degli organismi istituito con decreto del ministero della giustizia ai sensi dell’articolo 16 del presente decreto, nonché sino all'emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con decreto del ministero della giustizia del 23 luglio 2004 numero 222.
La rimanente disciplina applicabile al processo di mediazione sarà oggetto della trasmissione della prossima settimana in cui saranno presentati alcuni casi pratici risolti dalla nostra associazione.
Doveroso ricordare in questa sede, che la mediazione costituisce ai sensi dell’art. 5 dello stesso D. Lvo 4 marzo 2010, numero 28, una condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Ciò implica che qualora in alcune materie non si è espletato il tentativo di conciliazione la persona che vuole fare tutelare i propri diritti non potrà agire in giudizio.
In questo caso si parla di mediazione obbligatoria, la quale si colloca vicino ad altre forme di mediazione previste sempre dal nostro codice, come la mediazione volontaria e la mediazione delegata.
In questo senso il legislatore ha inteso aggiungere altri strumenti per la risoluzione delle controversie fra privati che possono sostituirsi all’opera ordinaria dei tribunali (anche alla luce della difficilissima situazione dei nostri, tribunali).
In questi strumenti a la nostra associazione crede e si impegna a farli conoscere il più possibile affinché anche le piccole controversie possono risolversi velocemente in maniera decisamente meno costosa. Consumatore informato collabora con enti di mediazione presenti sul territorio nazionale, ed ha proprio al proprio interno numerosi mediatori specializzati.
L’informazione, come dice lo stesso nome della nostra associazione, è la base per le nostre scelte anche laddove dovessimo trovarci in una situazione di conflitto pertanto vi invitiamo rivolgersi a noi per avere tutte le informazioni necessarie.
Una delle novità introdotte di recente, la mediazione tributaria, rischia di essere cancellata dall'intervento della Corte Costituzionale.
Il Giudice delle leggi potrebbe demolire il procedimento conciliativo in materia di tasse, così come già accaduto per la mediazione civile e commerciale. Il venerdì radiofonico di Trentino inBlu radio è stato dedicato alla mediazione tributaria e a ciò che potrebbe accadere con l'intervento della Consulta.
- Mediazione tributaria art. 17 bis D Lgs. 546/92– una novità per il contenzioso fiscale
La mediazione tributaria è stata introdotta poco più di un anno fa, mediante l'art. 17 allorché è stato l'art. 17 – bis del D. Lgs. 546/1992, il quale ha previsto che per gli atti gli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate con valore inferiore ad euro 20.000,00, il contribuente deve esperire tentativo conciliativo prima di agire in giudizio.In parole più semplici, il contribuente che intenda impugnare l'atto emesso dall'Agenzia deve necessariamente inviare un reclamo alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato il provvedimento.
Quest'ultima, o meglio un ufficio al suo interno, deve valutare il reclamo proposto dal contribuente e, nel caso in cui risulti fondata la contestazione, può provvedere a cancellare/modificare il provvedimento impugnato.Come già evidenziato in precedenza, due sono i requisiti perchè possa essere avviato il procedimento dei mediazione tributaria:
valore della lite inferiore a 20.000,00;
provvedimenti emessi dall'Agenzia delle Entrate.
Si osserva, invero, che con l'accorpamento dell'Agenzia del Territorio all'interno dell'Agenzia delle Entrate avvenuta lo scorso 2 aprile 2012, anche gli atti inerenti il vecchio catasto rientrano nella procedura di mediazione tributaria.Il procedimento di mediazione ha un limite temporale, in quanto deve concludersi entro 90 giorni dalla data di presentazione del reclamo, decorsi i quali, nel caso di silenzio dell'amministrazione, il contribuente potrà adire la Commissione Provinciale Tributaria competente.
- Mediazione tributaria e legittimità costituzionale
La finalità perseguita dal nostro Legislatore era quella di ridurre il piccolo contenzioso fiscale, consentendo alle parti – contribuente e fisco – di trovare una soluzione immediata e soddisfacente per entrambi.In effetti, così come riconosciuto di recente anche dall'Agenzia delle Entrate, tale risultato è stato parzialmente raggiunto, in quanto è stata evidenziata una riduzione dei ricorsi di circa il 30%.
Ed il successo della procedura di mediazione tributaria è stato maggiore nella nostra Provincia, in quanto in Trentino l'82% delle liti inferiori ai 20.000,00 euro si è fermata alla fase della mediazione (vedi).
Per contro, sin dal primo momento in cui la mediazione tributaria è stata introdotta con il d.l. n. 98/2011, sono stati sollevati dubbi in merito alla legittimità costituzionale di tale regime, anche sotto il profilo della effettiva tutela del contribuente (vedi).
I dubbi di costituzionalità e di tutela del contribuente sono stati manifestati da alcune Commissioni tributarie provinciali, le quali hanno sollevato questioni di legittimità in merito al mediazione tributaria.
a. CTP Perugia - possibile assenza di imparzialità - questione di legittimità
La Commissione Tributaria Provinciale di Perugia ha sollevato una prima questione di legittimità mediazione tributaria, chiedendo alla Corte Costituzionale se il procedimento di cui all'art. 17 bis del D. Lgs. 546/1992 sia imparziale ed equidistante.
La CTP ha, infatti, che l'organismo che decide l'istanza avanzata dal contribuente potrebbe non essere imparziali, trattandosi della stessa Agenzia delle Entrate.
Invero, appare difficilmente superabile tale contestazione, in quanto non si può comprendere come possa essere ritenuto imparziale e neutro un soggetto che rappresenta una delle parti: l'Agenzia delle Entrate (vedi).
Ricordiamo, infatti, che l'Ufficio chiamato a visionare l'istanza del contribuente è all'interno dell'Amministrazione finanziaria.
b. CTP Campobasso - sui costi della procedura - questione di legittimità
Una seconda questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, la quale ha ritenuto esistere un problema di costituzionalità del procedimento ex art. 17 bis d. lgs. 546/1992 nella parte in cui sono disciplinate le spese di mediazione.
La mediazione tributaria prevede che nel caso di esito positivo, il contribuente potrà vedersi rimborsare i costi per l'accesso al procedimento, ma nulla viene previsto per i costi sostenuti per la difesa tecnica.
Ne consegue, come evidenziato dalla CTP di Campobasso, che il contribuente sia comunque chiamato a pagare per difendersi con la mediazione, senza vedersi rimborsare quanto versato al professionista per tale attività.Una ulteriore questione evidenziata è relativa alla possibilità per l'Agenzia delle Entrate di conoscere in anticipo le argomentazioni del contribuente, decidendo, di volta in volta, se accettarle o andare al contenzioso.
- Cosa succede ora?
La Corte Costituzionale è chiamata ad una decisione difficile, in quanto potrebbe cancellare un procedimento che ha prodotto risultati positivi, riducendo sensibilmente il contenzioso in materia tributaria.
Allo stesso tempo, le carenze della mediazione tributaria appaiono abbastanza gravi, e difficilmente potranno essere ignorate dalla Consulta. Qui puoi ascoltare parte dell'incontro del 25 ottobre 2013.
Anche la procedura di mediazione tributaria, dopo la mediazione civile e commerciale ex d. lgs. n. 28/2010, viene sottoposta al check in della Corte Costituzionale, la quale è chiamata a verificare la conformità dell'art. 17 bis d. lgs. 546/1992 rispetto ai principi costituzionali.
- Procedura di mediazione tributaria ex art. 17 bis d. lgs. n. 546/1992
La procedura di mediazione tributaria è stata introdotta con il d.l. n. 98/2011 e prevede che il contribuente che intenda proporre ricorso avverso ad un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, per le controversia di valore non superiore ad euro ventimila, debba preliminarmente avviare un procedimento di mediazione ex art. 17 bis d. lgs. 546/1992.
Tale procedimento amministrativo, condizione di ammissibilità del ricorso proposto avanti alla commissione tributaria, viene deciso da un organismo interno alla stessa Agenzia delle Entrate, il quale è chiamato a valutare le deduzioni proposte dal contribuente, prendere visione delle repliche dell'Ufficio e decidere se accogliere o meno la proposta di mediazione.
Il procedimento ha durata di novanta giorni, entro i quali l'organismo di mediazione tributaria può notificare al contribuente l'esito positivo della mediazione: nel caso in cui alla parte non sia notificato alcun documento, si forma un "silenzio diniego" con decorrenza del termine per la proposizione del ricorso.
Uno degli aspetti più controversi del procedimento ex art. 17 bis d. lgs. n. 546/1992 ha ad oggetto l'atto di richiesta della mediazione tributaria, il quale deve contenere tutte le contestazioni che, eventualmente, verranno in seguito proposte in sede di ricorso.
E' evidente che al contribuente viene chiesto di "scoprire" immediatamente le carte, consentendo all'Agenzia delle Entrate di poter valutare la convenienza nel coltivare la controversia, o accogliere la richiesta della controparte e dichiarare la illegittimità del provvedimento impugnato.