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lunedì 22 giugno 2026

La Polizia postale segnala l'aumento di siti web di false agenzie vacanza - alcuni validi suggerimenti

Fonte: comunicato stampa
8 giugno 2026
Sono in rete siti web fraudolenti che si presentano come agenzie di viaggio, creando siti web identici a quelli reali, aprendo partite IVA e utilizzando numeri telefonici - fissi e mobili – che erano in uso ad attività esistenti, per apparire il più possibile credibili. Queste piattaforme propongono offerte di viaggio particolarmente vantaggiose, invitando gli utenti a effettuare prenotazioni o pagamenti online. Ma, una volta effettuato il pagamento, il servizio si rivela inesistente: è una truffa. Si tratta di un tentativo di frode volto a sottrarre denaro sfruttando l’apparente autenticità dei contatti indicati.

Il consiglio:

• Verifica sempre l’autenticità del sito attraverso canali ufficiali

• Non fidarti di offerte eccessivamente vantaggiose

• Non effettuare pagamenti senza aver verificato l’agenzia

• Contatta direttamente l’azienda tramite riferimenti ufficiali

• Se hai dubbi, interrompi la procedura e segnala il sito

domenica 19 dicembre 2021

Associazione consumatori può ottenere copia dei documenti dalla P.A.

L'associazione consumatori rappresenta interessi comuni di un gruppo di persone - i consumatori - ed è legittimità a chiedere ed ottenere l'accesso ai documenti amministrativi dalla pubblica amministrazione.

Il principio è stato esposto dal Consiglio di Stato con una recente sentenza (n. 8333/2021) con la quale il giudice amministrativo è intervenuto in tema di accesso ai documenti amministrativi, equiparando la posizione dell'associazione a quello del privato cittadino che si rivolge al soggetto pubblico per chiedere la consegna di documenti che lo riguardano.

Il giudice amministrativo ha ribadito che l'associazione è portatrice di interessi diffusi ed è meritevole della medesima tutela riconosciuta al singolo individuo, non essendovi alcuna sostanziale differenza.

Sotto altro profilo, l'associazione deve fornire prova alla P.A. di essere effettivamente titolare del diritto di accesso ai documenti per conto dei soggetti rappresentati, ossia di rappresentare l'interesse diffuso in ragione del quale si rivolge all'amministrazione, e che la documentazione oggetto della richiesta sia effettivamente necessaria o per lo meno strettamente connessa alle finalità (statutarie) perseguite dal richiedente per conto degli associati.

Di seguito potete leggere la pronuncia oggetto di commento.

Consiglio di Stato - Sez. IV^ (in sede giurisdizionale) - sentenza n. 8333/2021

lunedì 13 luglio 2020

"Aumento di euro 8 mensili. Vodafone multata" così il nuovo tentativo di raggiro con la doppia telefonata

Ancora una volta ci vediamo costretti a segnalarvi un altro tentativo di truffa telefonica secondo lo stile della "doppia telefonata" che già vi abbiamo segnalato con nostro altro intervento (vedi qui).

Questa volta, però, il metodo utilizzato per raggirarvi è più sofisticato e si fonda su false notizie ed una proposta commerciale attraverso l'associazione consumatori.

La società Vodafone, vittima di questo raggiro, ha già avvisato i propri clienti della falsità delle informazioni ricevute via telefono, denunciando la vicenda alle autorità competenti.

Vediamo cosa ci è stato segnalato:

venerdì 26 gennaio 2018

Booking on line: il prezzo iniziale di prenotazione corrisponde a quanto avete pagato? alcuni suggerimenti

Il titolo di questo post prende lo spunto dal recente studio pubblicato dai centri europei dei consumatori ed avente ad oggetto i costi sostenuti per l'acquisto on line di un prodotto/servizio.

Non può sfuggire ai consumatori che, con regolare frequenza, il costo proposto on line aumenta al momento dell'effettivo acquisto, con addebiti non sempre chiariti dal venditore e, inoltre, non dovuti dal contraente debole.

La tendenza appena esposta in modo sintetico trova conferma dalle numerose segnalazioni pervenute al nostro servizio SOS (sos@consumatoreinformato.it) ove risulta che in molti casi l'acquirente viene costretto a pagare costi occulti o comunque legati a servizi non richiesti dal cliente.

L’Unione europea, infatti, è l’unico Paese al mondo dove i cittadini sono protetti da un “set” completo di diritti, sia che si viaggi in aereo, con il treno, con la nave o con l’autobus, ma anche per gli altri servizi di pubblica utilità.

Lo studio che potete trovare di seguito, realizzato da ECC Lussemburgo, è interessante perché affronta un tema sensibile per i consumatori che si trovano ad acquistare, anche via internet, un prodotto/servizio: perché il prezzo iniziale e quello finale non coincidono?

Conoscere le ragioni di tale discrepanza, ed in particolare le tecniche utilizzate dai venditore per far lievitare il prezzo iniziale del prodotto è, a nostro parere, il primo passo per potersi difendere da questi aumenti, o comunque ponderare la propria scelta.

Riprendiamo, sinteticamente, alcuni punti della ricerca e che possono tornare utili nella lettura del report del Centro Europeo dei Consumatori del Lussemburgo, ed in particolare vi segnaliamo alcuni suggerimenti per chi sia intenzionato ad utilizzare la modalità on line per l'acquisto di prodotti e servizi.

(1) Quali sono le norme europee che regolano i diritti dei consumatori?
Non è secondario ricordare quali sono le norme  comunitarie che regolano la materia e che includono, al loro interno, i diritti riconosciuti ai consumatori nei diversi servizi.

Il Regolamento (CE) n. 1008/2008, ad esempio, regola i diritti dei consumatori per i servizi aerei, stabilendo che il prezzo applicato dal vettore "[...] include tutte le tariffe aeree passeggeri o merci applicabili, nonché tutte le tasse, i diritti ed i supplementi  inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione. Oltre al prezzo finale, sono specificati almeno i seguenti elementi:
a) tariffa aerea passeggeri o merci;
b) tasse;
c) diritti aeroportuali; e
d) altri diritti, tasse o supplementi connessi ad esempio alla sicurezza o ai carburanti [...]".

Più in generale, in materia di acquisti effettuati a distanza (ovvero fuori dai locali commerciali del venditore), si richiama la Direttiva 2011/83/EU ove sono indicati i vari diritti spettanti ai consumatori europei anche per le vendite concluse attraverso la modalità digitale (per la definizione, vedi art. 8.2).

L'art. 22 della norma comunitaria disciplina, in particolare, i pagamenti supplementari (costi extra), prevedendo l'obbligo di specifico consenso che il venditore deve ottenere dalla controparte per tali ulteriori oneri.

E quindi, se il prezzo iniziale del servizio subisce degli aumenti, il venditore deve ottenere uno specifico consenso da parte nostra rispetto a tali ulteriori costi non previsti.

Altra norma che dobbiamo considerare è relativa alle pratiche commerciali scorrette con le quali il promotore/venditore fornisce false informazioni al consumatore rispetto al prezzo finale del bene/servizio (vedi Direttiva 2005/29/EC).

Infine, vi segnaliamo la normativa europea inerente la trasparenza del prezzo applicato al prodotto offerto al consumatore (Direttiva 98/6/CE) ed in particolare l'art. 2 comma 1 lett. (a) definisce.... "il prezzo di vendita: il prezzo finale valido per una unità del prodotto o per una determinata quantità del prodotto, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta".

Le norme comunitarie appena richiamate sono state incluse nel nostro sistema normativo e potete trovarle, in larga parte, nel Codice del Consumo ove sono confluite.

(2) Prezzo iniziale ≠ prezzo finale
L'indagine portata avanti da ECC (con il metodo del mystery shopping), è stata finalizzata a valutare se, per gli acquisti via internet, vi sia una grave discrepanza tra il prezzo iniziale e quello finale applicato dal venditore al consumatore, comprendendo le ragioni di tali differenze.

La ricerca riguarda gli acquisti on line di voli aerei, stanze in hotel, prenotazione di autoveicoli, diritto vacanza periodico (timeshare), e quindi è focalizzata sui principali servizi (prodotti) collegati alla vacanza.

Per tutti questi servizi, in particolare le prenotazioni dei voli aerei, sono state riscontrate evidenti differenze tra il prezzo iniziale e quello finale per le seguenti ragioni:
- pagamento con la carta di credito;
- spese di gestione del servizio;
- spese per il check - in del bagaglio;
- costi per la prenotazione del posto;
- costo per lo spostamento della data di prenotazione.

Risulta, così come accertato nell'indagine che potete leggere di seguito, che molti costi sono inseriti in modo poco trasparente e collegati a servizi non richiesti dal consumatore, come ad esempio le spese di assicurazione non collegata al servizio offerto, oppure la prenotazione (e pagamento) di servizi extra.

Un caso frequente, ed anche sanzionato dalla nostra Antitrust, riguarda la limitazione dell'offerta solo a determinate categorie di consumatori (ad esempio, coloro che acquistano il prodotto/servizio attraverso il finanziamento con una banca collegata al venditore), con occulto aumento dei costi gravanti verso la parte acquirente.

Sono varie le tecniche utilizzate dai venditori per far lievitare il prezzo, e sul punto vi rimandiamo alla lettura della ricerca che potete trovare di seguito.  

(3) Prenotazione on line - alcuni suggerimenti
Riteniamo utile, invece, soffermarci sul alcuni suggerimenti offerti da ECC e che ci permettiamo di richiamare per suggerirvi alcune condotte da tenere durante gli acquisti effettuati on line.

A. Il prezzo applicato dal venditore deve già contenere tutte le tasse, indicate in modo chiaro già al momento di avvio della prenotazione del servizio.  

B. Se vengono offerti servizi aggiuntivi (extra), verificare sia la natura che il costo di tale  servizio.

C. Controllate la politica di cancellazione della prenotazione. Conviene sapere sin da subito (momento della prenotazione) quale sia il costo previsto nel caso di cancellazione e/o quali siano i limiti alla "cancellazione a costo zero".

D. Le prenotazioni con data aperta (flessibile) hanno un costo. Verificate il costo e valutate la convenienza della data flessibile.

E. Assicurazione: verificate se è obbligatoria - se è necessaria - se è conveniente - se potete utilizzare una copertura assicurativa esterna rispetto a quella offerta dal venditore.

F. Prenotazione e spese extra: verificate se sia giustificato un maggior costo per la prenotazione on line.

G. Pagamento con carta di credito - vietate le spese aggiuntive con la Direttiva 2015/2366/UE 

H. Nel caso di problemi con la prenotazione/pagamento on line, procuratevi le prove della prenotazione e della condotta del  venditore che contestate (salvate mail o altri dati, ad esempio).

I. Prenotazione: prima di perfezionare l'acquisto, effettuate un  ultimo controllo delle caratteristiche e costi della prenotazione.

J. Posta elettronica: controllate  la conferma della prenotazione e se il prezzo applicato sia corrispondente a quello pattuito.

Qui la ricerca di ECC.

domenica 1 marzo 2015

Associazione dei consumatori legittimata a partecipare al processo penale

La sentenza che vi proponiamo questa domenica ci consente di segnalare la recente decisione con la quale la Cassazione ha riconosciuto la possibilità da parte di una associazione che tutela gli interessi dei consumatori di poter essere parte di un procedimento penale.

Pur consapevoli di uscire dai soliti temi trattati anche con le sentenze che periodicamente vi proponiamo attraverso questo blog, riteniamo importante rendere nota questa pronuncia della Suprema Corte, la quale legittima il ruolo importante assunto da coloro che agiscono al fine di tutelare gli interessi collettivi.

Nel caso di specie, una associazione di rilevanza nazionale ex Decreto Legislativo n. 206/2005 impugnava un decreto di archiviazione di una procedura penale collegata a possibili irregolarità amministrative, contestando la condotta tenuta dai giudici di merito.

La Corte di Cassazione ha correttamente accolto il ricorso proposto dall'associazione, evidenziando che l'art. 2 del Codice del Consumo "riconosce e garantisce espressamente i diritti e gli interessi collettivi e individuali dei consumatori e degli utenti, dei quali promuove la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa. 
La tutela del diritto alla salute è posta dal Codice al primo posto tra i diritti fondamentali riconosciuti ai consumatori e agli utenti (art. 2, comma 2). Il successivo articolo 139, che richiama al proposito l'articolo 2, riconosce alle suddette associazioni la legittimazione ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti relativi alle materie disciplinate dal codice. Per effetto di tale richiamo, tra tali materie deve ritenersi compresa anche la tutela del diritto alla salute".

Di conseguenza, la Cassazione ribadisce il principio che nel caso di questioni aventi ad oggetto il diritto alla salute dei consumatori, tale diritto può essere tutelato anche da una associazione dei consumatori.

Qui la sentenza.

sabato 21 febbraio 2015

“CREDIamoCI”. Arriva il nuovo progetto di collaborazione banche/consumatori

Nuovo accordo tra l'Associazione Bancaria Italiana e le Associazioni dei consumatori per migliorare il rapporto banca/utente nei servizi di consulenza ed erogazione del credito.

Il Protocollo d'intesa "CREDIamoCI" si propone, nell'intenzione degli aderenti, di migliorare il rapporto tra l'istituto di credito ed i piccoli consumatori, in particolare le famiglie in difficoltà, fornendo nuove soluzioni volte a sostenere ed assistere coloro che non riescono ad adempiere al proprio obbligo di rimborso del finanziamento ottenuto dalla banca.

Il programma biennale di "CREDIamoCI" è focalizzato verso specifici argomenti, indicati dalla stessa ABI, e che sono di seguito sinteticamente richiamati:

venerdì 27 giugno 2014

Consumatore Informato arriva a Cuneo

L’Associazione “Consumatore Informato” ha finalmente aperto la sua sede in provincia di Cuneo, mettendo a disposizione dei cittadini i propri servizi di consulenza.

L’associazione offre consulenza in materia di lavoro, fiscale e legale relativa  ai rapporti tra i consumatori e le Pubbliche Amministrazioni e le Società di servizi.

Insieme all’ Associazione dei consumatori l’ufficio offre il servizio di Mediazione Civile e Commerciale, attività volta ad assistere le persone nella ricerca di un accordo amichevole per la risoluzione di una controversia.

L’Associazione è in piazza Maggiore 3 a Mondovì ed è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 14 al 18. 

Per qualsiasi informazione potete contattarci ai seguenti recapiti:

Telefono: 0174 670617
Fax: 0171 132304





venerdì 9 maggio 2014

Energia: da Autorità e Gdf un Piano di 140 controlli per sicurezza e tutela consumatori

Fonte: AEEG
comunicato stampa 24 aprile 2014
Nel 2014 le ispezioni e i controlli tecnici a tutela dei consumatori effettuati dall’Autorità per l’energia in collaborazione con la Guardia di Finanza arriveranno a 140, con un aumento del 30% rispetto allo scorso anno. 

lunedì 17 settembre 2012

19 settembre 2012: sciopero della spesa

Anche Consumatore Informato aderisce allo sciopero della spesa programmato da varie associazioni dei consumatori per il prossimo 19 settembre 2012.

Riteniamo questa iniziativa utile e necessaria per sensibilizzare i cittadini e le autorità locali e nazionali verso un problema, il carovita, che è sempre più attuale e all'apparenza senza soluzione.

Questa volta è il consumatore ad incrociare le braccia!

Di seguito il comunicato stampa di Codacons 

Mercoledì 19 settembre le associazioni dei consumatori italiane scenderanno in piazza per protestare contro il caro-vita, la perdita del potere d’acquisto, i continui aumenti di prezzi e tariffe e l’immobilismo del Governo Monti che non ha adottato finora una sola misura per salvaguardare le tasche delle famiglie, attuare politiche anti- inflazionistiche e incentivare i consumi.
Alle ore 12 a Roma, davanti Montecitorio, Associazione Consumatori Utenti, Assoutenti, Casa del Consumatore, Codacons, Codici, Confconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori, con la partecipazione di Coldiretti, Acli Terra e Comitas daranno vita ad un presidio, che sarà caratterizzato da una singolare e provocatoria forma di protesta volta ad attirare l’attenzione dei mass media e delle istituzioni sui problemi dei consumatori italiani.
Anche i cittadini possono partecipare alla giornata nazionale contro il caro-vita: per aderire è sufficiente rinunciare il 19 settembre ad uno o più acquisti, attuando così un personale “sciopero della spesa”. Le associazioni promotrici dell’iniziativa invitano anche i commercianti ad unirsi ai consumatori nella giornata contro il carovita, tenendo per qualche minuto le serrande a mezz’asta come forma di protesta contro il forte calo dei consumi. 

domenica 19 agosto 2012

Class action contro Microsoft inammissibile

La class action è uno strumento processuale che è formalmente presente nel nostro ordinamento già da alcuni anni.

Di fatto, però, sino ad oggi le azioni collettive proposte dalle associazioni dei consumatori non hanno fornito alcun significativo risultato positivo e si sono sempre concluse con esito negativo per i richiedenti (il cd. attore collettivo).

La sentenza di questa domenica è una Ordinanza del Tribunale di Milano con la quale è stata respinta l'azione collettiva avviata da ADUC nei confronti di Microsoft e relativa al sistema operativo windows che viene automaticamente installato su tutti i principali pc/notbook.



Abbiamo già trattato l'argomento (vedi), evidenziando che il contratto di acquisto impone all'acquirente l'obbligo di accettare le condizioni imposte da Microsoft.



Questo negozio è stato definito da ADUC come contratto atipico con il quale il contraente debole, il consumatore, si vede costretto ad accettare condizioni contrattuali che non può leggere e nemmeno contestare. 



L'associazione aveva sostenuto che questo tipo di contratto non consentirebbe al consumatore di poter essere informato preventivamente rispetto alle condizioni del contratto; di poter esprimere un consenso informato; di poter rinunciare al contratto, laddove egli ne ravvisi l'opportunità.

L'associazione aveva contestato la vessatorietà delle clausole contrattuali, le quali violerebbero l'art. 33 lettera I) e C) del D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), in quanto un parte (Microsoft) impone all'altra (il consumatore) l'accettazione di determinate clausole svantaggiose per quest'ultima.



Sulla base di queste considerazioni, l'associazione aveva agito in giudizio per veder accertata la natura vessatoria delle clausole inserite nel contratto, dichiarata la loro nullità e consentito al consumatore che non intenda utilizzare il sistema operativo di windows di poterlo restituire ed ottenere il denaro versato all'atto dell'acquisto.



Il Tribunale di Milano, non entrando nemmeno nel merito della vicenda trattata, ha ritenuto inammissibile la domanda collettiva proposta da ADUC, affermando la carenza di legittimazione passiva di Microsoft.



Il giudice milanese ha ritenuto, però, che nel caso di vendita di computer con sistema operativo pre installato e proprietario, ossia non rimuovibile dall'acquirente, il consumatore non deve avanzare le proprie contestazioni alla società di software (ossia il cd. licenziante) che autorizza l'installazione del prodotto da parte del produttore dell'hardware.



Il consumatore deve eventualmente lamentarsi nei confronti di quest'ultimo, in quanto la scelta di installare un software proprietario (e quindi non rimuovibile dal pc) ricade sulla società di hardware.

ADUC avrebbe dovuto, afferma il giudice con la sentenza che vi proponiamo di seguito, citare in giudizio la società che ha costruito il pc, ovvero Asustech, considerato legittimato passivo rispetto alla pretesa fatta valere con l'azione collettiva.

venerdì 13 aprile 2012

Federcontribuenti: Riforma Rai - quanti abusi dietro il paravento del servizio pubblico

« A noi di Federcontribuenti – dice Finocchiaro -  di sapere se  e come sarà commissariata la Rai non interessa, perché mentre si discute di riforma della televisione di Stato, nessuno parla della censura che il sistema pubblico esercita nelle trasmissioni.  Il comitato etico RAI  esercita  un controllo assoluto sui programmi, sui temi trattati e sugli ospiti invitati.  E se qualcuno si prendesse la briga di controllare i nomi che compongono tale comitato si accorgerebbe di alcuni gravi conflitti di interesse. La presenza nel Comitato del Governo di personaggi riconducibili a “personalità” e a “Enti” di rilievo nella vita pubblica italiana rendono inquietante la situazione e se aggiungiamo che il tutto è pagato da liberi cittadini possiamo dire di trovarci davanti ad un grave abuso di potere da parte di tutta la classe politica che compone il governo. Malgrado la buona volontà di giornalisti e redazioni alla fine bisogna fare i conti con la censura ». eppure la presenza di questo comitato di super controllo è  in netto contrasto con le sentenze della Corte costituzionale che hanno sempre respinto ogni interferenza dei governi sulla autonomia della Rai. E mentre nel nostro Paese si affrontano temi e scelte anche “fondamentali” per milioni di uomini e donne l’informazione resta “manipolata” da quel Comitato etico che decide cosa far dire e a chi farlo dire.

Di seguito pubblichiamo una interessante segnalazione da parte di un cittadino che si è preso la briga di scrivere all'Agcom: '' Gentile utente, in merito a quanto da lei rappresentato, si desidera informarla che l’Autorità si è già espressa in materia, rappresentando, in linea con quanto reso noto dalla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate, che il canone di abbonamento alla televisione va configurato come "imposta", pertanto il relativo pagamento ha natura di obbligo tributario, la cui regolamentazione esula dalle competenze di questa Autorità, non potendosi rintracciare, sulla base della legislazione vigente, alcun potere di intervento per tale materia. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

fonte: www.federcontribuenti.it

mercoledì 21 marzo 2012

La mediazione civile si "apre" anche su condominio e rc auto

Dopo un anno di sperimentazione, la mediazione civile obbligatoria "entra" nel vivo e viene applicata anche alle controversie aventi ad oggetto sinistri stradali e quindi rc auto, nonché in materia di condominio.

E' notorio che queste materie coprono una parte rilevante del contenzioso, in quanto le liti di condominio, ad esempio, fanno parte della nostra vita quotidiana.

Il risultato ottenuto dopo un anno di sperimentazione non è, però, molto soddisfacente: da una recente indagine di Unioncamere risulta che buona parte dei procedimenti di mediazione si conclude con la mancata partecipazione di una delle parti.

La speranza è che il tentativo di conciliazione non si risolva in un mero atto formale, ma possa condurre ad una soluzione della controversia fuori dall'aula del tribunale.

domenica 4 marzo 2012

La garanzia per l'eventuale cambio di parti del veicolo deve essere interpretata in favore dell'acquirente

Questa settimana proponiamo la recente sentenza con la quale il Giudice di Pace di Grosseto ha risolto una controversia sorta tra una compagnia assicurativa e un assicurato il quale chiedeva il rimborso delle somme spese per la riparazione del motorino per alzare il vetro del veicolo.

La compagnia assicurativa aveva rifiutato il pagamento all'automobilista sostenendo che quel tipo di riparazione non era coperto dal contratto sottoscritto. 

Il Giudice di Pace, interpretando il contratto sottoscritto dall'assicurato, ha ritenuto che la clausola deve essere sempre "vista" in favore della parte svantaggiata, il consumatore.

Conseguentemente, il giudice ha concluso ordinando alla società di pagare all'assicurato i costi sostenuti per la riparazione del veicolo.

domenica 26 febbraio 2012

Tribunale di Prato: la mediazione civile "ferma" il processo anche quando non è obbligatoria



Questa domenica torniamo ad affrontare l'argomento mediazione civile e commerciale ex d. lgs. 28/2010 e vi proponiamo l'Ordinanza pronunciata dal Tribunale di Prato che ha ad oggetto la procedura di mediazione alla quale le parti vengono invitate dal Giudice al fine di trovare una soluzione amichevole della controversia.


Il Giudice toscano osserva che "nell’ambito dell’attività di pianificazione, ogni iniziativa necessaria a favorire l’espletamento della mediazione su invito del giudice implica che non sussista più una discrezionalità assoluta in merito all’an dell’applicazione dell’art. 5, II comma, d.lgs. n. 28/2010, ma che tale discrezionalità sia, ormai, circoscritta alla valutazione dei presupposti relativi alla natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti e si identifichi in un giudizio prognostico sulla possibile idoneità della mediazione a definire la controversia;
che i presupposti appena richiamati ricorrono nella fattispecie concreta, posto che:
  1. il petitum principale è costituito dalla richiesta di pagamento di un elevatore, in ordine al quale la parte acquirente contesta la presenza di vizi;
  2. che devono ancora essere prese ancora le decisioni sui mezzi istruttori;
  3. che il valore della controversia è pari ad € 12.134,72 ed è tale da suggerire almeno un tentativo (se del caso anche davanti ad un mediatore tecnico), soprattutto in considerazione del rapporto tra il valore della controversia e quello delle spese processuali (anche se la mediazione non può essere esclusivamente ancorata al valore della controversia, dal momento che l’analisi costi benefici può dipendere da una pluralità di fattori – non esclusivamente riconducibili al valore della causa – che non si prestano ad una classificazione astratta, ma richiedono una verifica in concreto);"
Il Tribunale di Prato ha ritenuto di dover fermare il procedimento ed invitare le parti ad esperire il tentativo di mediazione anche se la materia trattata non rientra tra quelle per le quali vi è l'obbligo ex d. lgs. 28/2010.


Il giudice ha ritenuto, quindi, possibile la soluzione amichevole della controversia attraverso il procedimento di mediazione civile, a dimostrazione che tale procedura è ormai una realtà del nostro sistema processuale, utilizzata anche al di fuori dei casi per i quali la legge rende obbligatorio il tentativo di chiusura amichevole della controversia.

mercoledì 18 gennaio 2012

Mediazione civile - arriva la proposta per Direttiva ADR consumatori

Non ha riscontrato molto interesse la recente proposta di direttiva europea sulla risoluzione delle controversie dei consumatori, anche se la novità potrebbe essere estremamente importante e rilevante sotto il profilo dei rapporti commerciali futuri.

La "Proposta per Direttiva ADR consumatori" dello scorso 29 novembre 2011, che vi proponiamo di seguito, ha il pregio di introdurre alcune linee chiave nella futura discussione che riguarda l'Alternative Dispute Resolution for consumers.

L'introduzione di un sistema di soluzione conciliativo non è una novità in ambito europeo, in quanto già da tempo si discute in merito alla possibilità di risolvere stragiudizialmente le contestazioni transfrontaliere relative alla vendita di beni e/o servizi.

La proposta mira, invero, a garantire la professionalità e l'indipendenza degli organismi ADR chiamati a risolvere le controversie, senza però trattare un vero e proprio procedimento di ADR.

Invita gli Stati membri, anche attraverso la rete dei Centri europei dei consumatori (ECC-Net) a "selezionare" potenziali centri ADR chiamati a risolvere le contestazioni tra consumatore/venditore (o produttore).

Seguendo un canovaccio consolidato, l'Unione Europea utilizza il mezzo della Direttiva per definire principi e regole comuni che dovranno riguardare tutti gli organismi di soluzione alternativa delle controversie operanti negli Stati membri.

E' possibile, o almeno questo emerge dalla lettura della Proposta, che vi sia l'intenzione dell'Unione Europea di creare regole ed organismi ad hoc per la soluzione di controversie transfrontaliere.

Di seguito la Proposta di Direttiva ADR dello scorso 29 novembre 2011.

venerdì 13 gennaio 2012

Liberalizzazioni: ecco la bozza del decreto che potrebbe essere varato dal Governo

Di seguito vi proponiamo la bozza del decreto avente ad oggetto le liberalizzazioni che il Governo Monti vorrebbe introdurre per rendere più competitivo il mercato italiano e garantire una maggiore tutela del consumatori.

Occorre ricordare che la norma dovrà essere oggetto di discussione ed approvazione parlamentare nei prossimi mesi.

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