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domenica 5 luglio 2026

Tacito rinnovo e penali nei contratti: la Cassazione ancora in favore dei consumatori

Chi sottoscrive un abbonamento spesso presta attenzione al prezzo e alle caratteristiche del servizio, ma raramente legge decine di pagine di condizioni generali, al cui interno possono nascondersi limitazioni vessatorie molto onerose per il consumatore. 

Tra le clausole che più spesso vengono ignorate dal consumatore, pur essendo decisamente gravose, rientrano il rinnovo automatico del contratto o penali economiche in caso di inadempimento.

Con l'ordinanza n. 15629 del 21 maggio 2026, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale: il consumatore deve essere posto nelle condizioni di comprendere realmente le clausole che limitano i suoi diritti o aggravano i suoi obblighi. 

Non basta inserirle in un modulo da firmare; occorre che siano portate chiaramente alla sua attenzione e che siano accettate in modo consapevole.


- Il caso

La vicenda prende le mosse da un decreto ingiuntivo ottenuto da un operatore commerciale per il pagamento di canoni relativi ad abbonamenti stipulati molti anni prima e rinnovatisi automaticamente nel tempo.

Il consumatore si opponeva sostenendo che le clausole di tacito rinnovo e la penale prevista per la mancata restituzione della Smart Card fossero invalide perché mai approvate in modo specifico.

Dopo una prima decisione sfavorevole, il Tribunale di Alessandria accoglieva l'appello del consumatore e la Cassazione ha confermato integralmente tale impostazione.


- Le clausole vessatorie e gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile

Gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile disciplinano i contratti predisposti unilateralmente da una delle parti mediante moduli o formulari standardizzati.

L'articolo 1341, secondo comma, stabilisce che alcune clausole particolarmente gravose per il contraente aderente non producono effetti se non sono specificamente approvate per iscritto.

Tra queste rientrano tradizionalmente le clausole che limitano diritti, aggravano obblighi o attribuiscono particolari vantaggi al predisponente.

La finalità della norma è semplice: richiamare l'attenzione del contraente debole sulle condizioni più onerose e consentirgli una scelta realmente consapevole.

La Cassazione ricorda che la sottoscrizione deve essere specifica e autonoma, non risultando sufficiente un generico richiamo cumulativo a tutte le condizioni contrattuali né una firma apposta sotto un elenco indistinto di clausole.

La Suprema Corte declina questo principio in modo più radicale, allorché afferma che il professionista non può scaricare sul consumatore il compito di individuare le clausole indesiderate e svantaggiose per quest'ultimo.

Nel contratto esaminato, infatti, il consumatore doveva apporre una crocetta sulle clausole che non intendeva accettare, utilizzando un sistema che, secondo il Giudice di legittimità,  è contrario alla logica dell'articolo 1341 c.c., perché la legge richiede un consenso positivo e specifico ("opt-in"), non un meccanismo di rifiuto ("opt-out").

In altre parole, il consumatore deve essere chiamato ad approvare espressamente la clausola vessatoria; non può considerarsi automaticamente vincolato solo perché non l'ha esclusa.


- Perché il tacito rinnovo è una clausola delicata/vessatoria

La clausola di tacito rinnovo consente al contratto di proseguire automaticamente alla scadenza se il consumatore non comunica la propria volontà di cessare il rapporto entro determinati termini.

Dal punto di vista pratico, essa attribuisce un vantaggio significativo al professionista, perché prolunga il vincolo contrattuale senza una nuova manifestazione di volontà del cliente.

Proprio per questo la giurisprudenza la considera una clausola che richiede particolare attenzione.

Con riferimento al tacito rinnovo, la Cassazione ha evidenziato che il consumatore deve poter comprendere immediatamente:

  • che il contratto si rinnoverà automaticamente;
  • entro quale termine deve comunicare la disdetta;
  • quali formalità deve rispettare;
  • quali conseguenze derivano dalla mancata comunicazione.

Se tali informazioni vengono disperse tra numerose condizioni generali o richiamate in modo generico, la clausola rischia di essere inefficace, con evidente danno per il contraente debole.


- L'articolo 34 del Codice del Consumo: non basta la firma

La decisione è particolarmente interessante perché chiarisce il rapporto tra Codice Civile e Codice del Consumo.

Molti operatori ritengono che una doppia firma sia sufficiente a rendere valida qualsiasi clausola. Non è così.

L'articolo 34 del Codice del Consumo introduce infatti un controllo ulteriore. Una clausola che determina un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti può essere considerata vessatoria anche quando sia stata formalmente sottoscritta.

Il concetto di "significativo squilibrio" non riguarda soltanto il valore economico della clausola, ma soprattutto l'assetto dei diritti e degli obblighi contrattuali.

La norma prevede inoltre che la presunzione di vessatorietà possa essere superata soltanto se il professionista dimostra che quella clausola è stata oggetto di una trattativa individuale.

Occorre dimostrare, quindi, che il consumatore abbia avuto una concreta possibilità di discutere il contenuto della clausola e di incidere realmente sulla sua formulazione.

La Cassazione ribadisce che la prova di questa trattativa grava integralmente sul professionista.


- La clausola penale e il rischio di importi sproporzionati

La seconda questione affrontata riguarda la penale di 100 euro prevista in caso di mancata restituzione della Smart Card.

La clausola penale è uno strumento legittimo: serve a predeterminare il danno che una parte dovrà risarcire in caso di inadempimento.

Tuttavia, nei contratti con i consumatori, essa non può trasformarsi in uno strumento punitivo o dissuasivo.

Quando la penale appare sproporzionata rispetto all'effettivo interesse del professionista o al valore del bene coinvolto, può determinare uno squilibrio contrattuale incompatibile con la normativa consumeristica.

Anche per la clausola penale la Cassazione ribadisce che la semplice sottoscrizione del modulo non basta. In assenza della prova di una reale trattativa individuale, la clausola resta soggetta al controllo di vessatorietà previsto dal Codice del Consumo.

Corte di Cassazione Sezione III^ Civ. - Ordinanza n. 15629/2026.

domenica 25 gennaio 2026

Clausole vessatorie “firmate” ma senza una effettiva trattativa: il consumatore deve essere sempre tutelato

Con l’ordinanza n. 4140 del 14 febbraio 2024, la Corte di Cassazione interviene su un tema molto concreto e frequente: come e quando sono efficaci per il consumatore le clausole particolarmente onerose, ossia che creano un significativo squilibrio del rapporto con il professionista.

Stiamo parlando delle clausole vessatorie, ovvero quelle condizioni del contratto particolarmente svantaggiose per noi consumatore, quando prevedono la limitazione della responsabilità del professionista nel caso di malfunzionamento del prodotto o inadempimenti nell'esecuzione del contratto; la possibilità attribuita al solo venditore/fornitore di recedere o modificare unilateralmente il contratto; la previsione di una clausola penale eccessiva in favore del contraente forte; la previsione nel contratto di una deroga al giudice competente (foro del consumatore).

Sono esempi di clausole vessatorie che usualmente possiamo trovare nei contratti che, come consumatori, firmiamo quando acquistiamo un bene o un servizio, ma che possono essere inserite, come nel caso affrontato dalla Cassazione, anche con la firma di un accordo transattivo.

Cosa succede quando un consumatore firma un accordo transattivo con clausole particolarmente onerose, come obblighi di riservatezza o penali elevate?
Le tutele contro le clausole vessatorie valgono anche nel caso di transazione?

La risposta della Suprema Corte è chiara e, per molti consumatori, rassicurante.


a.- La vicenda

La questione nasce da una controversia tra una consumatrice e una società immobiliare, conclusasi con un accordo transattivo. Nell'accordo venivano inserite alcune clausole estremamente svantaggiose per il consumatore, quale la  clausola di riservatezza e una clausola penale.

In seguito, secondo l'immobiliare, la consumatrice avrebbe violato tali clausole, giustificando il pagamento della penale da parte del professionista.

Mentre il giudice di merito aveva ritenuto valide le clausole, sostenendo che l’accordo fosse frutto di una trattativa tra le parti, entrambe assistite dai rispettivi avvocati, la Suprema Corte ha voluto dare una diversa interpretazione alle norme contrattuali, ribadendo un principio fondamentale in materia di tutela del consumatore, ossia che anche la transazione è soggetta alle regole previste dal Codice del Consumo.


b.- La tutela del consumatore contro le clausole vessatorie

La Cassazione parte dal presupposto che il consumatore è un soggetto meritevole di tutela in ogni momento del rapporto creatosi con il professionista, a prescindere dal tipo di contratto concluso.

In termini più semplici, il Codice del Consumo mira a tutelare una categoria specifica di soggetti giuridici, i consumatori, per i quali il Legislatore ritiene che debbano essere previste specifiche protezioni proprio per la loro peculiare posizione.

E per tale ragione che i giudici di legittimità si dimostrano disinteressati dalla tipologia di contratto concluso tra le parti, in quanto il contraente debole deve potersi giovare delle tutele previste dal Codice del Consumo sia che conclusa una una vendita, un contratto di servizi o – come in questo caso – una transazione: se da un lato c’è un professionista e dall’altro un consumatore, le norme del Codice del Consumo trovano applicazione.

E tale disinteresse riguarda anche la modalità della conclusione del contratto, risultando del tutto indifferente che si tratti di un modulo o formulario unilateralmente del professionista (come previsto all'art. 1341 c.c.), o di uno specifico contratto negoziato tra le parti, come nell'ipotesi della transazione: "[...] Trattasi di disciplina invero altra e diversa da quella -concorrente- posta all’art. 1341 ss. c.c. applicabile a contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista dell’utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, la vessatorietà della clausola ex art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del 2005 ben potendo viceversa attenere anche al singolo rapporto contrattuale (v. Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass., 20/3/2010, n. 6802).".

Questo significa che anche un accordo pensato per “chiudere la lite” può contenere clausole vessatorie e, se del caso, queste clausole possono essere dichiarate nulle a mente dell'art. 34 della normativa di settore.

L'aspetto più rilevante della decisione, però, risiede nel successivo passaggio, spesso sottovalutato nella pratica dai consumatori, ossia perché la trattativa che soddisfa i requisiti tali da escludere l'applicazione delle norme consumeristiche, deve che rispettare una serie di canoni, ovvero deve essere:

Seria: il contenuto delle clausole (specie quelle più gravose per il consumatore) è stato oggetto di una discussione concreta tra le parti e non di un mero passaggio formale. Il consumatore deve essere protagonista nell'accordo e non un mero destinatario passivo delle condizioni unilateralmente predisposte dal professionista.

Individuale: deve riguardare le singole clausole e non un generico accordo relativo al contratto nel suo insieme;

Effettiva: la trattativa è effettiva se è bilaterale consentendo al consumatore di disporre del potere negoziale volto ad incidere sulla trattativa relativa alla singola clausola, financo rifiutandone la sua accettazione. 

Volendo cercare un significato unitario ai tre requisiti appena richiamati, il consumatore deve aver avuto la possibilità concreta di incidere sul contenuto di quelle clausole, di discuterle, modificarle o addirittura rifiutarle.

Affermare, come accaduto nel caso oggetto di scrutinio della Cassazione, che l’accordo è stato “ampiamente discusso”, oppure richiamare la presenza degli avvocati al momento della firma, non è sufficiente. 

Se non viene dimostrato che proprio quella clausola – ad esempio la penale o l’obbligo di riservatezza – sia stata realmente negoziata, la presunzione di vessatorietà resta in piedi.


c.- La prova della trattativa seria, individuale ed effettiva

Chi è la parte che deve offrire la prova che la trattativa presenta i caratteri di serietà, individualità ed effettività?

Anche su questo punto l'intervento della Suprema Corte di Cassazione è, a parere di chi scrive, netto ed inequivocabile.

Il consumatore deve semplicemente allegare che il contratto è stato predisposto dal professionista e che la clausola è potenzialmente vessatoria, mentre grava sul professionista l'onere della prova che la singola condizione inserita nell'accordo scritto (anche nel caso di transazione) sia stata oggetto di una vera trattativa.

In carenza di tale prova, il giudice non può limitarsi a frasi generiche, ma deve applicare la disciplina di tutela del consumatore e valutare se la clausola crei un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali.

Questa decisione manda un messaggio molto chiaro: firmare un accordo non significa rinunciare automaticamente alle proprie tutele.

Anche quando si accetta una transazione, il professionista non può approfittare della propria posizione di forza inserendo clausole pesanti, confidando nel fatto che “tanto è stato tutto concordato per iscritto”.

Corte di Cassazione - Sez. III^ Civ. Ordinanza n. 4140/2024.

domenica 21 dicembre 2025

Contratto di assicurazione e validità delle clausole

Il nostro commento di questa domenica ha ad oggetto la validità delle clausole contrattuali d inserite in un contratto di assicurazione, nel caso in cui vi siano delle limitazioni all'esercizio dei diritti spettanti al soggetto danneggiato.

La pronuncia si inserisce nel solco giurisprudenziale che contrasta quelle clausole assicurative volte a sottrarre al soggetto esposto al rischio – e spesso effettivo danneggiato – la possibilità di far valere direttamente i diritti indennitari. 

La Corte di Cassazione (sentenza n. 16787/2025), qualificando come nulla la clausola che attribuiva esclusivamente al contraente la titolarità dei diritti derivanti dalla polizza, riafferma un principio di civiltà giuridica: chi sopporta il pregiudizio deve poter attivare la tutela risarcitoria, evitando limiti formali o barriere contrattuali predisposte unilateralmente, il cui fine esclusivo è quello di impedire l'esercizio dei diritti previsti dall'accordo.

In termini più semplici, quando firmiamo un contratto di assicurazione ci aspettiamo una serie di tutele ed invece, accade che nel momento in cui chiediamo assistenza - in esecuzione dell'accordo - ci vengono sollevate eccezioni o limitazioni che di fatto rendono inutile il contratto sottoscritto (e per il quale si è versato).

E ciò in considerazione che nei rapporti assicurativi il consumatore è tipicamente parte debole, destinatario di condizioni generali di contratto non negoziabili e spesso formulate con tecnicismi che ne ostacolano la comprensione. 

La nullità della clausola escludente, oltre a rimuovere un ostacolo ingiustificato alla tutela, si pone in coerenza con:

a. il principio di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto, che impedisce di svuotare di effettività la funzione indennitaria;

b. la funzione sociale dell’assicurazione, che non può essere compressa mediante accorgimenti redazionali;

c. la protezione dell’assicurato/beneficiario, valorizzata anche dal Codice del Consumo quando il contratto coinvolge un consumatore.

In tale prospettiva, la Cassazione opera un chiarimento netto: le clausole che sottraggono all’effettivo interessato il potere di richiedere l’indennizzo vanno sottoposte a scrutinio rigoroso e, quando incidono sul nucleo del diritto, devono essere dichiarate nulle.

Ciò pone un evidente limite verso gli operatori professionali:

  • le previsioni contrattuali che limitano o deviano l’esercizio dei diritti indennitari non vanno considerate scontate né intangibili;
  • la tutela giurisdizionale resta accessibile anche quando l’assicuratore oppone eccezioni basate su clausole predisposte unilateralmente.

Di seguito, la sentenza della Cassazione 23 giugno 2025 n. 16787.

venerdì 4 luglio 2025

domenica 11 agosto 2024

Consumatore e contratti telematici - l'ordine digitale deve essere chiaro anche per i costi eventuali

Anche per i contratti digitali esiste l'obbligo di informare il consumatore in modo adeguato su costi ed oneri aggiunto e nel caso di omessa informativa preventiva, l'ordine è nullo e non vincolante.

Così viene stabilito dalla Corte di giustizia con la recente sentenza C-400/2022, provvedimento con la quale il giudice comunitario ribadisce l'obbligo informativo da parte del professionista in favore del consumatore.

Le informazioni relative a costi ed oneri devono essere fornite prima dell'inoltro dell'ordine e devono essere fornite in modo chiaro e trasparente.

Tale obbligo è ancora più rilevante nel caso in cui il "point and click" deve informare il contraente debole sul "pagamento condizionato", trattandosi comunque di costi aggiunti che il consumatore deve preventivamente conoscere. 

Si tratta, infatti, di un costo aggiunto che viene posto a carico della controparte e che il professionista deve fornire in modo dettagliato ed inequivocabile.

La Corte di giustizia dell'Unione Europea conclude così:

"L’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

deve essere interpretato nel senso che:

nel caso dei contratti a distanza conclusi mediante siti Internet, l’obbligo gravante sul professionista di garantire che il consumatore, quando inoltra il suo ordine, accetti espressamente l’obbligo di pagamento, si applica anche quando il consumatore è tenuto a pagare a tale professionista il corrispettivo a titolo oneroso solo dopo la realizzazione di un’ulteriore condizione".

domenica 9 luglio 2023

Contratto on line. Il sito web non è un supporto durevole e il link non soddisfa il dovere informativo

Il venditore assolve al proprio dovere informativo verso il consumatore, rinviando per le condizioni del contratto al sito web?

La questione è stata (ed è tuttora) oggetto di discussione, in quanto tutti i contratti telematici operano un rinvio a pagine web, ma anche nei contratti cartacei viene, molto spesso, rinviato al sito web per consentire al consumatore di poter prendere visione delle clausole a lui svantaggiose (clausole abusive/vessatorie).

E' lecito il rinvio ad un sito web per l'illustrazione delle clausole vessatorie per un contratto negoziato fuori dai locali commerciali? 

La pronuncia che potete leggere di seguito affronta questo aspetto, anche se lo fa dando applicazione a dei principi comunitari contenuti nella Direttiva 97/7/CEE, norma successivamente abrogata e sostituita 2011/83/UE, la quale però si è limitata a riproporre le tutele già oggetto di disciplina con le norme europee del 1997.

Le norme comunitarie sono chiare nell'evidenziare, in primo luogo, che le clausole contrattuali proposte al consumatore devono essere redatte in modo chiaro, comprensibile ed univoco.

Nel caso in cui la clausola sia di dubbia interpretazione, il giudice dovrà far prevalere l’interpretazione più favorevole al consumatore. 

Un ulteriore principio comunitario riguarda le clausole vessatorie che devono essere illustrate dal professionista al consumatore in tempo utile prima della conclusione del contratto al fine di consentire a quest'ultimo di comprendere le conseguenze economiche di tali clausole e di decidere con piena cognizione di causa se vincolarsi contrattualmente. 

I principi appena sinteticamente richiamati li possiamo trovare anche nella Direttiva 93/13/CEE, avente ad oggetto le clausole vessatorie, al ventesimo considerando ove viene evidenziato che i contratti devono essere redatti in termini chiari e comprensibili, e che il  consumatore deve avere la possibilità effettiva di prendere conoscenza di tutte le clausole prima della conclusione dell'accordo, proprio al fine di tutelare in modo pieno e completo l'interesse del contraente debole, garantendogli di poter esprimere un consenso informato effettivo.

Questo requisito viene rispettato nel caso in cui un modello contrattuale scritto rinvii, per la lettura di tutte le condizioni di vendita, al sito web della società venditrice?

La questione è stata affrontata dalla Corte di giustizia con il provvedimento che trovate di seguito, la quale affronta la questione ponendo il quesito se il sito web assolva al dovere informativo richiesto dalle norme citate.

Occorre premettere che il link ipertestuale contenuto in moduli contrattuali scritti o in un contratto concluso con modalità telematiche deve rispettare quanto previsto dall'abrogato art. 5 (principio ripreso con la Direttiva 2011/83/UE), ossia deve garantire che le informazioni siano fornite o ricevute dal consumatore su un supporto durevole, immutabile e che garantisca la continuità del rapporto contrattuale, consentendo al contraente debole di poter verificare, in ogni momento, le caratteristiche del contratto.

Più precisamente, l'articolo 2, punto 10, della Direttiva 2011/83/UE fornisce la nozione di «supporto durevole», facendo riferimento a "ogni strumento che permetta al consumatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate".

Orbene, il sito web non risponde a tale requisito, in quanto il professionista può mutare le informazioni contenute all'interno dello spazio digitale, non consentendo alla controparte di avere contezza completa e continuativa delle informazioni inerenti al rapporto contrattuale.

In altri termini, il rinvio per la lettura delle condizioni contrattuali, tramite link, ad un supporto durevole (ad esempio con invio via pec) è rispettoso della normativa comunitaria solo se la modalità telematica è immutabile e definitiva.

Non lo è il generico sito web perché le pagine web possono essere cambiate dal venditore in ogni momento, mentre lo può essere la pagina web riservata.

Questo principio si è, negli anni seguenti, consolidato sia a livello legislativo che sotto il profilo della giurisprudenza, ribadendo che il rinvio operato nel contratto per la lettura integrale o parziale delle condizioni contrattuali e delle informazioni dovute al consumatore, può assumere valore solo se il link ipertestuale rimanda ad un supporto durevole, ossia ad una pagina web immutabile (dal professionista) e definitiva.

Corte di giustizia UE - sentenza C-49/11.

domenica 20 novembre 2022

Mutuo Banco Popolare - nulla la clausola floor: chiedete il rimborso dei maggiori interessi pagati

E' vessatoria la clausola "floor" inserita nei contratti di mutuo a tasso variabile sottoscritti tra il Banco Popolare BPM e i suoi clienti negli anni, tant'è che questi ultimi possono rivolgersi alla banca per chiedere il rimborso dei maggiori interessi versati negli anni.

Questo è, in sintesi, il principio emerso dalla sentenza n. 2836/2022 con il quale la Corte di Appello di Milano ha ritenuto di stabilire il carattere abusivo della clausola contrattuale che ha, negli anni precedenti, limitato il pagamento degli interessi in favore della banca nei mutui.


- mutuo con clausola pavimento (floor)

I mutui a tasso variabile prevedono, come noto per chi li ha sottoscritti, il calcolo degli interessi applicati dalla banca in modo variabile, in quanto il tasso di interesse è "legato" alla variazione dell'Euribor (acronimo di EURo Inter Bank Offered Rate, tasso interbancario di offerta in euro mensile - bimestrale - semestrale - annuale) cioè il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee e che viene aggiornato con cadenza giornaliera.

Il tasso di interesse viene collegato all'Euribor con applicazione di un ulteriore tasso (spread) riconosciuto in favore dell'istituto di credito e quindi se l'Eur è di 1% e lo spread è di 2%, il tasso di interesse complessivo è del 3%. Questo tasso varia a seconda della variazione dell'Euribor.

I mutui a tasso variabile fatti sottoscrivere da Banco BPM prevedono, come per altre banche, l'applicazione di una clausola pavimento (floor), la quale prevede che se il tasso di interesse scende sotto una determinata percentuale, la banca continuerà ad applicare il tasso di interesse.

Nel nostro caso, se la clausola floor prevede un tasso minimo pari al 2%, se l'Euribor scende sotto lo zero, il tasso di interesse applicato sarà comunque pari al 2%.

Su questo punto è intervenuta la Corte di Appello di Milano.


- Corte di Appello di Milano (sentenza n. 2836/2022): non è valida la clausola floor

La Corte di Appello di Milano ha considerato vessatoria questo tipo di clausola, laddove non sia prevista una equivalente clausola che limiti il rialzo dei tassi in caso di aumento dell'Euribor (cosiddetta clausola tetto o cap).

Viene creato, nel caso di specie, un disequilibrio nel rapporto tra le parti, ove il professionista acquisisce un evidente vantaggio verso il contraente debole, pre determinando un livello minimo di interessi dovuti dal cliente.

La carenza di equilibrio del contratto di mutuo incide, come correttamente osservato dal giudice, sull'insieme degli obblighi e diritti costituiti con il contratto, introducendo limiti per una sola parte, in spregio a quanto previsto ex artt. 33 e seguenti del Codice del Consumo.

La clausola floor può risultare valida, solo se sia oggetto di specifica sottoscrizione da parte del cliente nel contratto di mutuo sottoscritto avanti al notaio, ma in molte circostanze detta clausola nemmeno compare tra le condizioni contrattuali del mutuo, emergendo solo nella parte finanziaria del contratto.

Quale conseguenza? la nullità della clausola floor legittima i consumatori a richiedere alla banca i maggiori interessi versati negli anni 2015 - 2022, ossia il periodo nel quale l'Euribor è sceso sotto lo "0".

Per maggiori informazioni ed assistenza, potete scrivere a info@consumatoreinformato.it.

Corte di Appello di Milano - sentenza n. 2836/2022.

domenica 31 luglio 2016

Credito al consumo - clausole poco chiare e trasparenti=clausole abusive

Nuova sentenza  della Corte di Giustizia in materia di clausole abusive, dopo i recenti interventi ove il giudice comunitario ha ribadito l'obbligo da parte del giudice di dichiarare nulle le clausole abusive (vedi), e il rapporto che sussiste tra azione individuale e collettiva nel caso di clausola abusiva (vedi).

Nel caso di specie, la Corte ha ribadito il principio secondo il quale il giudice nazionale è obbligato a rilevare ed esaminare una clausola abusiva, anche in assenza di specifica eccezione della parte, ossia d'ufficio.


Il giudice, inoltre, è tenuto a valutare la clausola contrattuale rispetto alle norme di diritto dell’Unione in materia di tutela dei consumatori, dichiarando la nullità della norma contrattuale laddove non sia chiara e trasparente.

In materia di contratti di credito al consumo, il giudice nazionale è chiamato a verificare se le informazioni inserite nel contratto siano esposte in modo chiaro e conciso, ed in caso di carenza di questi requisiti, deve dichiararne il carattere abusivo con conseguente nullità.

Qui la sentenza.

domenica 17 luglio 2016

Corte di Giustizia dell'Unione europea - rapporto tra consumatore individuale e class action

Interessante sentenza pronunciata di recente dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, chiamata a decidere il rapporto tra azioni giudiziarie avviate dai consumatori.

Il Giudice comunitario, chiamato a valutare la normativa spagnola in materia di clausole abusive inserite nei contratti di mutuo, ha affermato che la direttiva 93/13/CEE (in materia di clausole abusive) ha introdotto un divieto alla norma nazione che, in contrasto con la legge comunitaria, imponga al giudice chiamato a decidere in una causa individuale il carattere abusivo della clausola, di sospendere  il giudizio in attesa della medesima azione collettiva avviata  dall'associazione dei consumatori e volta ad inibire l’inserzione, in contratti dello stesso tipo, di clausole analoghe a quella oggetto dell’azione individuale.

Il Giudice nazionale non può sospendere l'azione  individuale in attesa dell'esito della class action senza prendere in considerazione la pertinenza della sospensione rispetto alla tutela del consumatore che abbia agito individualmente, e quindi al di fuori della dinamica seguita dall'attore collettivo.

Qui la sentenza.

domenica 27 settembre 2015

Assicurazione e clausola vessatoria: nulle le condizioni contrattuali inique inserite nella polizza

Questa domenica vi proponiamo la recente e discussa sentenza n. 17024/2015 pronunciata dalla Corte di Cassazione, Sez. III Civ., chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità delle clausole vessatorie inserite in una polizza assicurativa.

La Corte di Cassazione ha ribadito il principio, già affermato in passato, secondo il quale devono essere considerate vessatorie, e quindi non efficaci verso il consumatore, tutte le clausole che comportino una limitazione dei suoi diritti e poteri.

Tra queste clausole rientrano anche le condizioni contrattuali inserite nella polizza, mediante le quali la compagnia assicurativa limita, o comunque rende estremamente difficile, l'esercizio dei diritti da parte del beneficiario dell'assicurazione.

In modo più specifico, la Cassazione arriva ad identificare alcune clausole che, inserite dalla società, possono essere considerate illegittime, perché prive di alcuna utilità se non quella di rendere più complicata la presentazione della domanda di indennizzo da parte del beneficiario, magari obbligandolo a predisporre ogni richiesta su uno specifico modulo della compagnia assicurativa, oppure costringendolo a sottoscrivere la richiesta presso l'agenzia, o ancora produrre relazioni mediche del tutto inutili e con fini dilatatori (ad esempio un certificato medico che attesti la morte del portatore del rischio, laddove vi sia già un atto ufficiale attestante l'evento).

Tutte queste clausole, sostiene la Corte di Cassazione, non hanno alcun fine di tutela della compagnia assicurativa e sono finalizzate solo a disincentivare, o quanto meno ritardare, l'esercizio dei diritti da parte del beneficiario.

La natura vessatoria di queste clausole emerge, inoltre, nel caso in cui non siano oggetto di specifica pattuizione, ma solo richiamate nel contratto, il quale rinvia ad altro documento non visionato e firmato dal cliente.

Infine, la Corte di legittimità richiama l'art. 34 del Codice del Consumo, ricordando che nel caso in cui il contratto sia concluso attraverso la sottoscrizione di un modulo o formulario, è onere del professionista provare che la clausola vessatoria sia stata oggetto di specifica trattativa con il consumatore. 

Di seguito, la sentenza n. 17024/2015.

domenica 3 agosto 2014

Contratto valido anche se alcune clausole sono nulle

Questa domenica vi proponiamo una recente sentenza della Corte di Cassazione, con la quale il giudice ha potuto chiarire quando il contratto sottoscritto dal consumatore sia valido anche in presenza di clausole vessatorie dichiarate nulle dal giudice. 

La Cassazione ha precisato che per i contratti conclusi tra consumatore e professionista, nel caso di clausole vessatorie presenti nel modello contrattuale sottoscritto dal privato, anche se sono  state oggetto di trattativa, devono ritenersi inefficaci. 

In tali casi, però, se la clausola dichiarata nulla non travolge l’intero assetto contrattuale, l’accordo rimane valido e vincolante per il consumatore. La Corte, richiamando principi consolidati in materia, ha ribadito che l’inefficacia opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

Di seguito, la sentenza n. 6784/2014.

domenica 22 aprile 2012

Corte di Giustizia: anche se contiene delle clausole abusive, il contratto concluso dal consumatore può essere valido

La Corte di Giustizia è tornata di recente ad affrontare la questione relativa alla validità del contratto che contiene al suo interno clausole abusive.

In particolare, il Giudice comunitario è stato investito di due quesiti aventi ad oggetto la validità del contratto contenente una clausola abusiva e la possibilità da parte del singolo Stato di introdurre norme finalizzate a dichiarare nullo l'intero contratto.

La Corte ha sostenuto che l'inserimento di una clausola abusiva all'interno del contratto non è sufficiente a renderlo invalido.

Il Legislatore nazionale, però, può prevedere specifiche fattispecie ove l'inserimento della clausola abusiva è presupposto per la dichiarazione della nullità del contratto concluso dal consumatore.

Di seguito, la sentenza della Corte di Giustizia.


giovedì 20 gennaio 2011

Da Trentino inBlu al blog. Qualcosa di telefonia mobile.

Nella puntata del 19 gennaio si sono affrontati alcuni aspetti inerenti alla telefonia mobile, quale il problema della portabilità del numero, alcuni cenni alle problematiche legate ai siti web che vendono suonerie e loghi.

La portabilità
La materia della portabilità del numero è attualmente regolata dalla deliberazione del 26 novembre 2008 (deliberazione n. 78/08/CIR) dell' Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni.

Occorre innanzitutto ricordare che tutte le numerazioni mobili assegnate agli operatori per l’offerta di servizi mobili e personali di tipo non specializzato e fornite alla clientela finale, nessuna esclusa, sono portabili (Art.2 n 2),ed inoltre vi è anche la garanzia che i clienti con numero portato non sono discriminati in termini di qualità del servizio. (Art. 2 n 10), nonché logicamente il rispetto della normativa della applicazione della legge sulla privacy “il riconoscimento dell’associazione tra il numero del cliente portato e la rete dell’operatore Recipient è effettuato, nel rispetto delle disposizioni per la tutela dei dati personali, tramite apposite banche dati gestite da ciascun operatore assegnatario di numerazione per servizi mobili e personali.”(Art. 4 n 1)

Per quanto concerne la richiesta della prestazione MNP (portabilità del numero mobile) sottoscritta dal cliente deve contenere:

a. i dati identificativi del cliente (per le persone fisiche, nome e cognome; per le persone giuridiche, enti e associazioni, denominazione e ragione sociale);

b. codice fiscale o partita IVA del cliente;

c. la/le numerazione/i MSISDN su cui si richiede di attivare la prestazione di MNP;

d. numero/i seriale/i della/e carta/e SIM del Donating, qualora non si intenda effettuare una verifica della SIM tramite SMS da parte del Recipient ai sensi del successivo art.6;

e. data di sottoscrizione della richiesta ed eventuale indicazione della data preferita per l’attivazione della prestazione di MNP. Nel caso in cui la data preferita è inferiore al periodo di realizzazione, tale data si intende automaticamente sostituita con la prima data utile per la prestazione;

f. numero e tipo di documento di riconoscimento presentato dal cliente;

g. manifestazione inequivoca della volontà del cliente d’interrompere il rapporto giuridico con il Donating relativamente al numero di telefono da portare, configurato sulla rete del Donating, recedendo dal contratto in caso di abbonamento, e di instaurare, usufruendo della prestazione di MNP, un rapporto giuridico con il Recipient con la conseguente attivazione del numero sulla rete mobile utilizzata dal Recipient;

h. dichiarazione del cliente che attesti di essere stato informato che la sottoscrizione del contratto con il Recipient non lo solleva dagli obblighi relativi al precedente contratto stipulato con il Donating;

i. in caso di carta prepagata, la dichiarazione del cliente sostitutiva di atto di notorietà di essere il legittimo possessore della carta SIM (intestatario, reale utilizzatore), da rendere nelle forme previste dall’ordinamento;

j. consenso informato del cliente, ai sensi della normativa vigente in materia di riservatezza dei dati personali, per il trattamento dei propri dati da parte del Recipient ed il trasferimento degli stessi a terzi per le finalità connesse alla richiesta della prestazione di MNP;

k. dichiarazione del cliente che attesti di essere stato informato riguardo alla disponibilità del servizio di trasparenza tariffaria ed alle modalità per poterne usufruire;

l. dichiarazione del cliente che attesti di essere stato informato riguardo alle modalità vigenti per la restituzione o trasferibilità del credito residuo;

m. dichiarazione del cliente che attesti di essere stato informato che, una volta avviata la procedura, la richiesta di portabilità non può essere revocata e che, in caso di ripensamento, può chiedere di portare nuovamente il numero verso l’operatore che sta lasciando o verso qualunque altro operatore;

n. documentazione della denuncia fatta all’autorità competente relativa allo smarrimento o furto della SIM, se del caso.

Si precisa poi, sempre nello stesso articolo al n° 5 che “Nel caso in cui il cliente intenda richiedere l’applicazione della prestazione di portabilità del numero relativamente a più numeri MSISDN, è consentita la sottoscrizione di un’unica richiesta indicante tutti i numeri o archi di numeri”.

Essendo la portabilità del numero un diritto ne consegue logicamente che tale richiesta non può che trovare accoglimento dal nuovo operatore se non nei casi espressamente previsti dalla stessa direttiva al n 10 dello stesso art. 5, il quale precisa che la richiesta di attivazione della prestazione può essere scartata o rifiutata dall’operatore Donating, oltre che nel caso di superamento della capacità di evasione messa a disposizione, soltanto in alcuni specifici casi elencati:

a. richiesta ricevuta mancante di alcuni dei dati di cui al precedente comma 6;

b. dati di cui al precedente comma 6 non valorizzati secondo quanto stabilito nell’Accordo quadro;

c. assenza nella richiesta sia del Codice Fiscale/Partita IVA sia del numero seriale della carta SIM;

d. mancata corrispondenza tra numero MSISDN e Codice Fiscale/Partita IVA, quando il numero si riferisce ad un contratto di abbonamento;

e. mancata corrispondenza tra numero MSISDN e numero seriale della carta SIM , quando il numero si riferisce ad un contratto di tipo pre-pagato;

f. numero non attivo, per cessazione del servizio da oltre 30 giorni solari;

g. disattivazione completa del servizio di comunicazione per il numero MSISDN; qualora tale disattivazione sia stata causata da furto o smarrimento della SIM ovvero morosità, insolvenza o ritardo nei pagamenti di un abbonato mobile, essa non è opponibile come rifiuto alla portabilità, salvo il caso in cui tale disattivazione sia stata decretata dall’Autorità Giudiziaria;

h. non appartenenza del numero MSISDN all’operatore ricevente la richiesta;

i. espletamento in corso di una precedente richiesta di portabilità per lo stesso MSISDN, già validata positivamente da parte del Donating, inoltrata da parte di un operatore diverso dal Recipient e dal Donating;

j. ricezione da parte del Donating di una precedente richiesta di portabilità validata positivamente avente ad oggetto lo stesso MSISDN ed inoltrata dal medesimo operatore Recipient;

k. assenza nella richiesta dell’identificativo di cui al precedente comma 6, lettera k), in caso di SIM smarrita o rubata.

Nessuna altra motivazione al di fuori di quelle sopra elencate è ammessa.

Costi

Per quanto concerne i costi di portabilità del numero infine è bene ricordare che in base all’art. 14 “In nessun caso l’operatore Donor, l’operatore Donating o l’operatore terza parte può addebitare all’utente costi per l’attivazione del numero portato”.

Suonerie e Loghi

Il problema delle suonerie e dei loghi è stato oggetto in più occasioni di un’indagine della Comunità europea e dell’autorità Antitrust che negli anni ha irrogato sanzioni a molte compagnie telefoniche e società (per circa 2 milioni di euro), alla luce del fatto che molti siti che sponsorizzavano questi prodotti non fornivano informazioni chiare e complete in merito alle proposte contrattuali.

In particolare si evidenziava che:

In alcuni siti web le informazioni relative al prezzo dell’offerta erano incomplete o mancavano del tutto, sino a quando i consumatori si vedevano recapitare la bolletta telefonica, ed in particolare in quei casi in cui non era evidenziata la parola abbonamento nel contratto e non era chiara la durata dell’abbonamento stesso.

In molti casi mancavano, come invece prescritto dalla legge e dalla normativa europea, le informazioni necessarie per contattare il commerciante (quale l’indicazione del nome del commerciante, l’indirizzo geografico, l’indirizzo e-mail), trattandosi di commercio elettronico e vendite a distanza.

In molti casi infine i siti web presentavano addirittura le informazioni in modo ingannevole o le informazioni obbligatorie relative al contratto erano disponibili in una parte non immediatamente visibile del sito e scritte con caratteri talmente piccoli da risultare praticamente illeggibili.

Se è vero, che grazie all’intervento delle autorità tale fenomeno è stato ridimensionato è opportuno comunque prestare molta attenzione alle problematiche evidenziate, anche alla luce della crescente offerta tramite rete che giunge ai nostri pc, (delle vere e proprie mail direttamente nella nostra posta senza alcuna nostra richiesta) oppure alla diffusione di banner pubblicitari che comunicandoci deliziose vincite (dopo aver risposto a delle domande risibili) in realtà ci propongono di sottoscrivere dei veri e propri abbonamenti da cui poi con fatica, e sicuramente non a basso costo, riusciremo a liberarci.
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