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domenica 9 agosto 2026

Prelievi bancari non autorizzati e denuncia "tardiva": la Corte di Giustizia UE fissa i paletti (e apre uno spiraglio per i consumatori)

Il furto digitale delle somme dal conto corrente è un tipo di truffa abbastanza diffuso, tant'è che ogni anno migliaia di consumatori scoprono, spesso con giorni o addirittura settimane di ritardo, di essere stati vittime di phishing, clonazione della carta, furto delle credenziali bancarie o altre sofisticate tecniche di social engineering.

A fronte della segnalazione avanzata dal cliente, la banca è solita opporre una prima e classica risposta: "la contestazione è arrivata troppo tardi".

Ma il ritardo nella segnalazione/denuncia da parte del cliente può fargli perdere il diritto al rimborso?

Su questo punto è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con una decisione destinata ad incidere profondamente sul contenzioso tra consumatori e prestatori di servizi di pagamento. 

La sentenza del 1° agosto 2025 (causa C-665/23) chiarisce infatti quando il ritardo nella segnalazione può realmente far perdere il diritto alla restituzione delle somme sottratte.


1.- Il caso

Il caso sottoposto al giudice europeo riguarda un consumatore francese titolare di un conto corrente presso Il protagonista della vicenda possedeva un conto presso un istituto di credito on line francese, tant'è che la banca gli spedisce una nuova carta di pagamento.

Il cliente afferma di non averla mai ricevuta, ma nel frattempo, tra il 30 marzo ed il 17 maggio 2017, dal conto vengono effettuati prelievi quotidiani che egli dichiara di non aver mai autorizzato.

Quando si accorge dell'accaduto presenta immediatamente denuncia al prestatore di servizi di pagamento.

Il problema è che la segnalazione avviene circa due mesi dopo il primo prelievo, pur rimanendo ampiamente entro il termine dei tredici mesi previsto dalla normativa europea.

I giudici di merito francesi negano il rimborso, ritenendo che il lasso di tempo decorso tra i prelievi oggetto di contestazione e la denuncia alla banca avrebbe fatto perdere al cliente il diritto al rimborso.

La Corte di Cassazione francese, tuttavia, dubita di questa interpretazione e chiede alla Corte di Giustizia come debba essere interpretata la Direttiva europea sui servizi di pagamento.


2.- La questione giuridica: esiste un periodo entro il quale il cliente deve inviare il reclamo alla banca? i due termini - la negligenza grave del cliente

La questione sottoposta al giudice comunitario è estremamente pratica: se il consumatore scopre tardi la frode ma denuncia comunque entro tredici mesi, perde automaticamente il diritto al rimborso?

E il punto non è solo teorico, in quanto il ritardo nelle contestazione inviata dal cliente è una delle prime eccezioni più frequentemente invocate dagli intermediari bancarie.

La Corte risponde distinguendo accuratamente due diversi profili.

2.a.- Il primo principio: esistono due termini distinti

La Corte conferma che la normativa europea prevede effettivamente due diversi obblighi temporali.

Il consumatore deve:

  • comunicare l'operazione senza indugio, cioè appena ne viene a conoscenza;
  • effettuare comunque la contestazione entro tredici mesi dall'addebito.

Si tratta di due termini temporali che hanno natura diversa, in quanto:

(A) Il primo dipende dal momento in cui il cliente scopre la frode.

(B) Il secondo decorre sempre dalla data dell'operazione contestata.

Pertanto il termine dei tredici mesi non sostituisce l'obbligo della tempestiva segnalazione, ma si aggiunge ad esso, introducendo due diverse condotte che deve tenere il cliente.

È qui che la decisione assume un'importanza enorme, poiché la Corte afferma che il semplice ritardo non basta.

Quando la frode deriva dallo smarrimento, dal furto, dall'appropriazione indebita o dall'uso non autorizzato dello strumento di pagamento, il prestatore non può negare automaticamente il rimborso solo perché la comunicazione non è stata immediata.

Il diritto al rimborso viene meno soltanto se il ritardo è stato:

- intenzionale;

- oppure determinato da negligenza grave del consumatore.

Non ogni ritardo, quindi, comporta la perdita della tutela, ma occorre verificare concretamente il comportamento dell'utente e la gravità della sua condotta.

Che cosa significa "negligenza grave"?

La Corte non identifica la negligenza grave con una semplice dimenticanza, dovendosi invece di trattare di una violazione particolarmente seria degli obblighi di diligenza.

E qui troviamo l'aspetto principale della sentenza, in quanto il consumatore medio non presta speciale attenzione ai propri conti on line, perché magari sono anziani o poco esperti nell'utilizzo degli strumenti digitali, od ancora sono vittime di tecniche di phishing estremamente sofisticate.

In situazioni di questo tipo non è affatto scontato che il ritardo integri una condotta che denota colpa grave ed anzi, spetta al giudice il compito di dover valutare tutte le circostanze concrete del caso.


3. L'onere della prova resta in capo alla banca

La Corte richiama inoltre un altro principio fondamentale della disciplina europea.

Non basta che la banca dimostri che la carta o il sistema di autenticazione sono stati utilizzati, in quanto tale passaggio non dimostra per se che:

  1. l'operazione sia stata autorizzata;
  2. né che il cliente abbia agito con dolo;
  3. né che abbia tenuto un comportamento gravemente negligente.

Sarà quindi il prestatore di servizi di pagamento a dover dimostrare gli elementi necessari per sottrarsi all'obbligo di rimborso.

Uno degli aspetti più importanti della sentenza riguarda il regime probatorio applicabile alle operazioni di pagamento non autorizzate, poiché troppo spesso, nella pratica, il consumatore si sente rispondere dalla banca che l'operazione deve considerarsi regolare perché è stata eseguita mediante la carta originale, il PIN corretto oppure attraverso l'autenticazione forte (OTP, SMS, App, token ecc.).

La Corte di Giustizia ricorda invece che questo ragionamento è giuridicamente insufficiente: l'art. 59 della Direttiva 2007/64/CE stabilisce infatti un principio preciso, sicché quando il cliente nega di aver autorizzato un'operazione, spetta al prestatore di servizi di pagamento dimostrare che essa:

- è stata correttamente autenticata;

- è stata regolarmente registrata;

- è stata contabilizzata senza anomalie tecniche.


4.- Nessun "effetto domino" sulle altre operazioni

La Corte affronta anche un problema molto frequente nelle frodi informatiche, in quanto accade quasi sempre che il truffatore effettui decine di operazioni in poco tempo, di piccoli importi.

Può bastare un ritardo nella segnalazione di una di esse per perdere il rimborso di tutte?

La risposta offerta dalla Corte di giustizia è negativa.

Ogni singola operazione deve essere valutata autonomamente e l'eventuale ritardo gravemente colposo relativo ad un prelievo non si estende automaticamente agli altri movimenti fraudolenti.

È una precisazione destinata ad incidere concretamente nelle controversie riguardanti phishing, SIM swap, clonazioni di carte e furti di credenziali bancarie.


Le frodi informatiche sono sempre più sofisticate e spesso il consumatore non si accorge immediatamente dell'utilizzo illecito del proprio conto o della propria carta.

Questa sentenza conferma un principio di grande equilibrio: la tempestività resta importante, ma non può trasformarsi in una trappola capace di far perdere automaticamente ogni tutela.

Naturalmente il consiglio resta quello di controllare periodicamente il conto corrente, attivare le notifiche in tempo reale e segnalare immediatamente qualsiasi operazione sospetta.

Se però la scoperta della frode avviene con qualche ritardo, ciò non significa automaticamente perdere il diritto al rimborso.

L'intermediario dovrà dimostrare che quel ritardo costituisce una vera e propria negligenza grave e non potrà limitarsi ad opporre un semplice formalismo.

Per questo motivo la pronuncia della Corte di Giustizia costituisce un importante precedente che rafforza la posizione delle vittime di phishing, vishing, smishing, clonazione delle carte e di tutte le più moderne forme di frode nei pagamenti elettronici.

Di seguito, il provvedimento della Corte di giustizia.

sabato 7 dicembre 2024

Credit card surcharge - sanzione per Saglietti S.r.l.

Fonte: comunicato stampa
7 novembre 2024
La società applicava un supplemento di prezzo per gli acquisti effettuati utilizzando carta di credito/debito o Paypal sul sito web raptor4x4.it.

Prosegue l’attività dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell’ambito del contrasto al credit card surcharge. L’Autorità ha irrogato a Saglietti S.r.l., attiva nella vendita online di accessori, macchine utensili e parti speciali per auto, una sanzione di 40.000 euro per aver imposto ai consumatori un supplemento di prezzo direttamente correlato all’utilizzo dello strumento di pagamento prescelto (c.d. surcharge), in contrasto con l’art. 62, comma 1, del Codice del Consumo.

L’Autorità ha accertato che la società ha applicato maggiorazioni di prezzo pari a 3 euro per i pagamenti con carta di credito/debito e pari a 8 euro per quelli attraverso PayPal in relazione agli acquisti effettuati sul sito web raptor4x4.it.

L’Autorità ricorda che la norma applicata in questi procedimenti è posta a tutela dei diritti dei consumatori nei contratti e, insieme alle altre norme dell’ordinamento che vietano l’applicazione di surcharge, mira a garantire l’obiettivo eurounitario di realizzare un sistema unico di pagamenti privo di discriminazioni tra strumenti.

domenica 19 marzo 2023

Man in the browser : Postepay condannata a risarcire il consumatore

Il fenomeno del "man in the browser" è un tipo di truffa consolidato, ma che colpisce ancora molti consumatori a cui vengono sottratte somme di denaro dai propri conti correnti o carte prepagate, senza che siano previste delle difese adeguate per contrastare questi ladri digitali.

In molti casi, come nella  vicenda oggetto del recente provvedimento adottato dall'Arbitro Bancario Finanziario - Collegio di Torino, la responsabilità ricade sull'intermediario bancario che non ha predisposto adeguate difese per tutelare il proprio cliente.

- In cosa consiste il "man in the browser"

Usualmente, con "man in the browser" (MITB) viene identificata una specifica tipologia di truffa informatica che rientra nella famiglia del “Man in the middle”, cioè quell'insieme delle minacce informatiche ove il cyberattacco si sviluppa nella ricerca di intercettare e manipolare (truccare) il traffico internet in determinati siti web che si ritengono protetti, come ad esempio l'home banking.

Nel caso di di man in the browser, il truffatore tecnologico (hacker) si inserisce nel dialogo tra l'utente e il server, intercettando e modificando i vari messaggi, al fine di sottrarre somme di denaro.

Molto spesso, come nella vicenda oggetto del provvedimento in commento, la truffa viene accompagnata dal c.d. voice phishing (vishing), ossia il tentativo di sottrarre dati sensibili del cliente attraverso una telefonata, spacciandosi per un dipendente/consulente della banca.

L'ABF ha chiarito il fenomeno con la decisione n. 3498 del 2012, ove viene chiarito il fenomeno: "Nella sua massima espressione di efficienza aggressiva, il programma malevolo, una volta annidatosi in un certo numero di computer, genera quella che in gergo suole definirsi una botnet, ossia per l’appunto una rete di macchine egualmente infettate dallo stesso virus. Il malware – riconducibile alla più ampia categoria dei cc.dd. trojan (“cavalli di Troia”) e dotato di sofisticate capacità di elusione dei migliori antivirus – si annida in modo silenzioso nel computer della vittima senza creare alcun malfunzionamento o alterazione del sistema tali da attrarre l’attenzione dell’utente. Il malware resta completamente “in sonno” attivandosi solo nel momento in cui l’utente si colleghi ad un sito finanziario compreso fra quelli che il programma abbia posto nel mirino (targeted banks). In quel preciso istante il malware “si risveglia” ed entra in azione captando il collegamento dell’utente e propinandogli una pagina-video esattamente identica a quella che l’utente è abituato a riconoscere in sede di accesso regolare al sito del proprio intermediario. L’unica differenza, obiettivamente impercettibile ad un pur scrupoloso utente, è la stringa di descrizione della pagina che, a differenza di quella originale, reca un prefisso di accesso (c.d. protocollo di trasferimento ipertestuale, Hyper Text Transfer Protocol) “http” e non già “https” (dove la “s” finale sta per secured, protetto). Ignaro dell’intervenuta sostituzione della pagina, l’utente è indotto a ritenere di trovarsi nel normale ambiente sicuro in cui normalmente egli opera.".

Superate le barriere, il truffatore può far compilare un codice OTP al cliente, sistema di sicurezza previsto da molte banche, ed entrare liberamente nel conto corrente on line del malcapitato consumatore, il quale si vedrà sottratti i denari in men che non si dica.

Quale può essere la responsabilità dell'intermediario bancario nel caso in cui il cliente abbia subito una truffa, magari comunicando il codice pin?

I punti fondamentali della responsabilità del professionista vengono trattati con la decisione oggetto del nostro intervento domenicale.

- Man in the browser - la responsabilità della banca e quella del cliente

Il Collegio torinese di ABF espone le norme che regolano questa materia: "il d.lgs. n. 11/2010 di recepimento della direttiva 2007/64/CE in materia di servizi di pagamento (meglio nota come PSD) ha ripartito gli obblighi del prestatore e dell’utilizzatore di tali servizi, da un lato, imponendo all’utilizzatore gli obblighi di utilizzare lo strumento di pagamento in conformità con il contratto stipulato con il prestatore (art. 7),di comunicare senza indugio al prestatore le operazioni di pagamento non autorizzate di cui sia venuto a conoscenza (art. 9) e di adottare accorgimenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dispositivi personalizzati che consentono l’utilizzo dello strumento stesso (art. 12) e, dall’altro lato, imponendo al prestatore, tra gli altri, l’obbligo di adottare presidi di sicurezza atti ad “assicurare che i dispositivi personalizzati che consentono l’utilizzo di uno strumento di pagamento non siano accessibili a soggetti diversi dall’utilizzatore legittimato ad usare lo strumento medesimo, fatti salvi gli obblighi posti in capo a quest’ultimo” (così l’art. 8, comma 1, lett. a), del citato d.lgs. n. 11/2010).".

Quindi, riassumendo:

Il cliente deve:

a- usare lo strumento di pagamento in conformità del contratto;

b.- comunicare immediatamente le operazioni sospette (anche con presentazione di denuncia operata dell'immediatezza) disconoscendole;

c.- cercare di navigare in rete in sicurezza e riservatezza;

la banca deve:

a.- predisporre tutti i sistemi di sicurezza più idonei volti ad evitare questo tipo di truffe 

Ma cosa succede se il cliente nega di aver eseguito quell'operazione, disconoscendola? la medesima decisione è chiara sul punto: "qualora l’utilizzatore neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento, grava sull’intermediario provare che l’operazione stessa è stata autenticata, correttamente registrata, contabilizzata, e che durante la sua esecuzione non si siano verificati malfunzionamenti delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti (art. 10).".

L'onere della prova di aver tutelato il cliente spetta all'intermediario, con l'unico limite che le operazioni in contestazioni siano state colposamente realizzate dal consumatore con il fine deliberato di sottrarre i soldi alla banca.

Nel caso di specie, la banca non ha offerto sufficiente prova di aver predisposto le tutele migliori volte ad evitare che il cliente cadesse nella trappola telematica, con conseguente condanna dell'intermediario a risarcire l'intero danno sofferto dal cliente.

Collegio di Torino - pronuncia del 15 marzo 2023

lunedì 13 maggio 2019

Contactless - rischi e consigli per la nuova forma di pagamento

Fonte: Polizia Postale 30 gennaio 2019
La tecnologia “contactless” sta diventando sempre più comune come mezzo per effettuare pagamenti o inviare informazioni. Il processo, reso possibile grazie ad uno sviluppo tecnologico noto come Near Field Communication, funziona tramite un chip wireless sul quale sono memorizzati i dettagli della carta di pagamento dell’utente, chip che può essere presente sia in un telefono cellulare che in una carta di credito o bancomat. 

Tale tecnologia consente agli utenti di poter effettuare pagamenti fino ad un massimo di 25 € presso negozi e altri punti vendita semplicemente avvicinando lo smartphone o la carta ad un apposito lettore di schede, senza dover inserire fisicamente la carta stessa o digitare il PIN. Pur essendo un comodo sistema per effettuare i pagamenti, gli utenti che utilizzano questa tecnologia sono esposti a potenziali problemi legati alla sicurezza. 

domenica 6 ottobre 2013

Esiste l’usura anche nel calcolo degli interessi della carta revolving

La recente decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario n. 1796 del 3 aprile 2013 ci consente di tornare ad affrontare l'argomento usura bancaria, ovvero l'applicazione da parte di una banca di interessi superiori alla soglia usura nel rapporto bancario intrattenuto con il cliente.Nel caso affrontato dall'ABF (Collegio di Napoli), il cliente era titolare di una carta di credito rimborsabile a rate (carta revolving) ottenuta dal suo istituto di credito nel 2007.

Dopo aver utilizzato la carta e non aver rimborsato con regolarità le rate alla banca, quest'ultima aveva addebitato al cliente maggiori spese per interessi di mora.Il consumatore si era rivolto all'Arbitro Bancario Finanziario contestando il conteggio degli interessi operato dalla banca, ed in particolare l'applicazione di un interesse effettivo superiore alla soglia usura prevista per alcuni trimestri dalla Banca d'Italia.

L'Arbitro ha accolto il ricorso proposto dal cliente, contestando alla banca, in primo luogo, di aver imputato gli importi ricevuti dal cliente prima agli interessi maturati e, solo successivamente, alla riduzione del capitale concesso a credito con la carta revolving.

L'Arbitro Bancario Finanziario ha anche accertato che, visti i documenti, l'istituto di credito aveva applicato un tasso effettivo al contratto superiore alla soglia usura, facendo pagare al cliente maggiori importi privi di giustificazione.

L'usura nella determinazione degli interessi applicati comporta, secondo l'organo giudicante, la sostituzione immediata del tasso soglia ai tassi divenuti, anche in momento successivo alla conclusione del contratto, usurari.

Il caso affrontato dall'ABF non è il primo e dimostra come in molti casi le banche abbiano applicato nei confronti dei clienti un tasso di interesse effettivo ben superiore al limite usura previsto ex Legge n. 108/1996.

Di seguito, la sentenza dell'ABF.

domenica 28 ottobre 2012

E' illegittimo l'utilizzo commerciale della tessera del tifoso

La scorsa settimana è stata pronunciata la prima sentenza con la quale un tribunale civile ha riconosciuto il danno subito da un tifoso per aver attivato la famosa "tessera del tifoso", condannando una società calcistica a risarcirlo per il pregiudizio arrecato.

Il Tribunale civile di Roma (giudice unico, Vittorio Contento) ha condannato la società AS Roma a risarcire un proprio abbonato  per danni morali, quantificati in  5.000,00 euro.

La sentenza, prima ed unica pronuncia in Italia sino ad oggi, ha tratto origine dalla altrettanto recente pronuncia, con la quale il Consiglio di Stato ha dichiarato la parziale illegittimità della "tessera del tifoso".

Il Consiglio di Stato, con la sentenza che vi proponiamo di seguito, ha considerato illegittimo il tentativo di abbinare la "tessera del tifoso" ad una carta di credito ricaricabile, sviluppando una attività commerciale e traendo profitto da un mezzo - la tessera - introdotto per ragioni di ordine pubblico.

Il Consiglio di Stato ha cosi' motivato la propria decisione: ''L'abbinamento inscindibile (e quindi non declinabile dall'utente) tra il rilascio della tessera di tifoso (istituita per finalita' di prevenzione generale in funzione di una maggiore sicurezza negli stadi) e la sottoscrizione di un contratto con un partner bancario per il rilascio di una carta di credito prepagata potrebbe condizionare indebitamente (nella misura in cui si provi che l'uso della carta non sia funzionale ad assicurare le finalita' proprie della tessera del tifoso) la liberta' di scelta del tifoso-utente e potrebbe pertanto assumere i tratti di una pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del consumo; in tal senso depone il fatto che, per il tifoso, l'ottenimento della tessera appare condicio sine qua per poter essere ammesso, nelle giornate di trasferta della propria squadra, nel reparto dello stadio riservato agli ospiti, di guisa che appare verosimile che l'acquisizione di tale utilita' potrebbe indurlo a compiere un'operazione commerciale (sottoscrizione della carta prepagata) che non avrebbe altrimenti compiuto''.

Il giudice ha sostenuto, a nostro parere, che non si può speculare sulla passione dei tifosi!
  
Potete leggere, di seguito, il testo della sentenza. 

venerdì 1 aprile 2011

Zopa autorizzata da Bankitalia a svolgere attività bancaria quale istituto di pagamento

Comunicato stampa Zopa SrL

"In data odierna Banca d’Italia ci ha comunicato l’autorizzazione ad operare come Istituto di Pagamento.

E’ il punto di arrivo di un percorso lungo e faticoso a cui Banca d’Italia ha dato il suo positivo contributo: il social lending è ora un’attività riconosciuta e regolamentata.

Il punto di partenza della nuova Zopa è dietro l’angolo, dobbiamo espletare alcuni passaggi previsti dalla normativa (la registrazione del nuovo statuto societario e l’iscrizione all’albo degli Istituti di Pagamento), portare a termine l’aggiornamento della parte informativa del sito e, prima della partenza vera e propria, far migrare i Prestatori esistenti al nuovo regime contrattuale.

Vi terremo aggiornati, per adesso lasciateci condividere con voi questo momento di grande soddisfazione.


Maurizio Sella
Amministratore delegato
Zopa Italia srl"



sabato 6 novembre 2010

Mastercard e otto banche sanzionate per pratiche scorrette nella commercializzazione di carte di credito

Mano pesante dell'Antitrust nei confronti di alcuni gruppi bancari, sanzionati per oltre 6 milioni di euro per pratiche scorrette nella vendita di carte di credito. Mastercard e otto banche sono state considerate responsabili di intese restrittive della concorrenza nel settore delle carte di pagamento. 

L'Autorità, infatti, ha accertato e comminato sanzioni nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena, Bnl, Banca Sella Holding, Barclays Bank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo, ICBPI e Unicredit per aver posto in essere attività volte a restringere la concorrenza.

Gli istituti di credito hanno agito, si legge dal provvedimento adottato dal Garante, con la sola finalità di mantenere elevata la commissione interbancaria sui pagamenti attraverso le carte di credito e di debito (carte revolving) emesse dal circuito Mastercard.

Tale commissione denominata "MIF" veniva trasferita (spalmata) sulle commissioni richieste ai negozianti convenzionati, con effetti sui prezzi praticati ai consumatori.

Riteniamo positivo l'intervento del Garante anche se conviene attendere l'esito del ricorso che gli istituti di credito sicuramente proporrano avverso il provvedimento.

Per maggiori dettagli vi rimandiamo al sito web del Garante concorrenza http://www.agcm.it/

aggiornamento 31 gennaio 2011

Il TAR del Lazio ha sospeso l'efficacia delle sanzioni amministrative irrogate nei confronti di vari istituti di credito ed ha fissato udienza per la discussione del merito per il prossimo 22 giugno 2011 (maggiori dettagli a http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2011-01-29/sospende-multe-antitrust-mastercard-125656.shtml?uuid=AaJg683C)

aggiornamento 30 luglio 2011

Il TAR del Lazio accoglie il ricorso presentato dal Gruppo Mastercard ed annulla i provvedimenti sanzionatori emanati dall'Autorità Garante Concorrenza e Mercato.
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