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domenica 5 luglio 2026

Tacito rinnovo e penali nei contratti: la Cassazione ancora in favore dei consumatori

Chi sottoscrive un abbonamento spesso presta attenzione al prezzo e alle caratteristiche del servizio, ma raramente legge decine di pagine di condizioni generali, al cui interno possono nascondersi limitazioni vessatorie molto onerose per il consumatore. 

Tra le clausole che più spesso vengono ignorate dal consumatore, pur essendo decisamente gravose, rientrano il rinnovo automatico del contratto o penali economiche in caso di inadempimento.

Con l'ordinanza n. 15629 del 21 maggio 2026, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale: il consumatore deve essere posto nelle condizioni di comprendere realmente le clausole che limitano i suoi diritti o aggravano i suoi obblighi. 

Non basta inserirle in un modulo da firmare; occorre che siano portate chiaramente alla sua attenzione e che siano accettate in modo consapevole.


- Il caso

La vicenda prende le mosse da un decreto ingiuntivo ottenuto da un operatore commerciale per il pagamento di canoni relativi ad abbonamenti stipulati molti anni prima e rinnovatisi automaticamente nel tempo.

Il consumatore si opponeva sostenendo che le clausole di tacito rinnovo e la penale prevista per la mancata restituzione della Smart Card fossero invalide perché mai approvate in modo specifico.

Dopo una prima decisione sfavorevole, il Tribunale di Alessandria accoglieva l'appello del consumatore e la Cassazione ha confermato integralmente tale impostazione.


- Le clausole vessatorie e gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile

Gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile disciplinano i contratti predisposti unilateralmente da una delle parti mediante moduli o formulari standardizzati.

L'articolo 1341, secondo comma, stabilisce che alcune clausole particolarmente gravose per il contraente aderente non producono effetti se non sono specificamente approvate per iscritto.

Tra queste rientrano tradizionalmente le clausole che limitano diritti, aggravano obblighi o attribuiscono particolari vantaggi al predisponente.

La finalità della norma è semplice: richiamare l'attenzione del contraente debole sulle condizioni più onerose e consentirgli una scelta realmente consapevole.

La Cassazione ricorda che la sottoscrizione deve essere specifica e autonoma, non risultando sufficiente un generico richiamo cumulativo a tutte le condizioni contrattuali né una firma apposta sotto un elenco indistinto di clausole.

La Suprema Corte declina questo principio in modo più radicale, allorché afferma che il professionista non può scaricare sul consumatore il compito di individuare le clausole indesiderate e svantaggiose per quest'ultimo.

Nel contratto esaminato, infatti, il consumatore doveva apporre una crocetta sulle clausole che non intendeva accettare, utilizzando un sistema che, secondo il Giudice di legittimità,  è contrario alla logica dell'articolo 1341 c.c., perché la legge richiede un consenso positivo e specifico ("opt-in"), non un meccanismo di rifiuto ("opt-out").

In altre parole, il consumatore deve essere chiamato ad approvare espressamente la clausola vessatoria; non può considerarsi automaticamente vincolato solo perché non l'ha esclusa.


- Perché il tacito rinnovo è una clausola delicata/vessatoria

La clausola di tacito rinnovo consente al contratto di proseguire automaticamente alla scadenza se il consumatore non comunica la propria volontà di cessare il rapporto entro determinati termini.

Dal punto di vista pratico, essa attribuisce un vantaggio significativo al professionista, perché prolunga il vincolo contrattuale senza una nuova manifestazione di volontà del cliente.

Proprio per questo la giurisprudenza la considera una clausola che richiede particolare attenzione.

Con riferimento al tacito rinnovo, la Cassazione ha evidenziato che il consumatore deve poter comprendere immediatamente:

  • che il contratto si rinnoverà automaticamente;
  • entro quale termine deve comunicare la disdetta;
  • quali formalità deve rispettare;
  • quali conseguenze derivano dalla mancata comunicazione.

Se tali informazioni vengono disperse tra numerose condizioni generali o richiamate in modo generico, la clausola rischia di essere inefficace, con evidente danno per il contraente debole.


- L'articolo 34 del Codice del Consumo: non basta la firma

La decisione è particolarmente interessante perché chiarisce il rapporto tra Codice Civile e Codice del Consumo.

Molti operatori ritengono che una doppia firma sia sufficiente a rendere valida qualsiasi clausola. Non è così.

L'articolo 34 del Codice del Consumo introduce infatti un controllo ulteriore. Una clausola che determina un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti può essere considerata vessatoria anche quando sia stata formalmente sottoscritta.

Il concetto di "significativo squilibrio" non riguarda soltanto il valore economico della clausola, ma soprattutto l'assetto dei diritti e degli obblighi contrattuali.

La norma prevede inoltre che la presunzione di vessatorietà possa essere superata soltanto se il professionista dimostra che quella clausola è stata oggetto di una trattativa individuale.

Occorre dimostrare, quindi, che il consumatore abbia avuto una concreta possibilità di discutere il contenuto della clausola e di incidere realmente sulla sua formulazione.

La Cassazione ribadisce che la prova di questa trattativa grava integralmente sul professionista.


- La clausola penale e il rischio di importi sproporzionati

La seconda questione affrontata riguarda la penale di 100 euro prevista in caso di mancata restituzione della Smart Card.

La clausola penale è uno strumento legittimo: serve a predeterminare il danno che una parte dovrà risarcire in caso di inadempimento.

Tuttavia, nei contratti con i consumatori, essa non può trasformarsi in uno strumento punitivo o dissuasivo.

Quando la penale appare sproporzionata rispetto all'effettivo interesse del professionista o al valore del bene coinvolto, può determinare uno squilibrio contrattuale incompatibile con la normativa consumeristica.

Anche per la clausola penale la Cassazione ribadisce che la semplice sottoscrizione del modulo non basta. In assenza della prova di una reale trattativa individuale, la clausola resta soggetta al controllo di vessatorietà previsto dal Codice del Consumo.

Corte di Cassazione Sezione III^ Civ. - Ordinanza n. 15629/2026.

domenica 4 giugno 2023

Contratto dei consumatori. Il professionista deve segnalare al consumatore le clausole vessatorie

La Corte di giustizia UE  tornata a trattare la validità delle clausole abusive/vessatorie nei contratti conclusi tra il professionista e il consumatore e a quali condizioni quest'ultimo è vincolato alle condizioni inique e svantaggiose.

L'argomento viene trattato con frequente periodicità in questo blog, in quanto l'argomento è tutt'altro che chiaro ed i dubbi che vengono sollevati vengono sottoposti al giudizio del giudice comunitario.


A.- clausola abusiva/vessatoria: obbligo di trasparenza ed informativa preventiva

Le clausole abusive hanno ricevuto l'attenzione del legislatore comunitario già con la direttiva 93/13 CEE sulle clausole abusive, successivamente recepita nel diritto italiano, con introduzione di alcuni decisivi presupposti per la validità delle stesse.

Due sono gli aspetti fondamentali che caratterizzano queste clausole e che rappresentano i presupposti per la validità nei confronti del contraente debole: trasparenza/ chiarezza/comprensibilità delle condizioni di contratto e obbligo di informazione preventiva verso il consumatore prima delle conclusione del contratto.

Il contratto che contiene delle clausole vessatorie, in particolare laddove riguardano gli elementi essenziali dell'accordo, deve essere redatto in modo chiaro e trasparente (1) e le condizioni inique devono essere evidenziate in modo particolare al consumatore.

La valutazione del carattere vessatorio e del rispetto dei presupposti appena esposti viene lasciato alla valutazione del giudice secondo il criterio di buona fede, così come chiarisce la direttiva del 1993 al “considerando” n. 16), il quale indica il criterio della buona fede da utilizzare come criterio di valutazione del carattere abusivo della clausola.

La norma comunitaria specifica, in particolare, che “nel valutare la buona fede occorre rivolgere particolare attenzione alla forza delle rispettive posizioni delle parti, al quesito se il consumatore sia stato in qualche modo incoraggiato a dare il suo accordo alla clausola e se i beni o i servizi siano stati venduti o forniti su ordine speciale del consumatore; che il professionista può soddisfare il requisito di buona fede trattando in modo leale ed equo con la controparte, di cui deve tenere presente i legittimi interessi”. 

Il consumatore viene trattato in modo equo e leale se il contratto redatto dal professionista è chiaro e comprensibile, idoneo ad individuare la natura e l'oggetto del contratto, gli obblighi assunti dalle parti e l'effettivo vantaggio per l'acquirente.

Questi principi assumono rilievo in alcune tipologie di contratti, in particolare quelli assicurativi, ove le limitazioni contrattuali sono molteplici e gravose per il consumatore.

In questo tipo di contratti, come quello oggetto del provvedimento in commento, il requisito di trasparenza è particolarmente importante e il prodotto assicurativo offerto dall’assicuratore all'assicurato deve essere chiarito a quest'ultimo prima della conclusione dell'accordo.

La Corte di giustizia affronta la questione relativa ad un contratto assicurativo collettivo, il quale prevede una serie di limitazioni, chiedendosi se il contratto rispetta i requisiti fondamentali che rendono valide le clausole abusive, ovvero:

A.1.- Trasparenza & chiarezza della clausola

Il primo requisito, come già evidenziato in precedenza, è quello della trasparenza e chiarezza di ogni singola clausola, la quale non deve essere solo grammaticalmente comprensibile, ma è altresì necessario che: "[...]il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto di tali clausole e di valutare così, sulla base di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di clausole siffatte sui suoi obblighi".

A.2.- Clausola abusiva ed obbligo informazione preventiva 

In merito al secondo requisito, il giudice comunitario richiama il consolidato orientamento formatosi nel diritto comunitario, ossia che: "Per quanto riguarda il momento in cui tali elementi devono essere portati a conoscenza del consumatore, la Corte ha già dichiarato che la comunicazione, prima della conclusione del contratto, delle informazioni in merito alle condizioni contrattuali ed alle conseguenze di detta conclusione, sono, per il consumatore, di fondamentale importanza, in quanto è segnatamente in base a tali informazioni che quest’ultimo decide se desidera vincolarsi alle condizioni preventivamente redatte dal professionista [...]".

Il requisito di chiarezza e trasparenza può essere soddisfatto solo se il cliente viene informato prima della conclusione del contratto, al fine che possa:

a.- conoscenza della clausola;

b.- esprimere un consenso informato e consapevole.


B.- Clausola vessatoria - obbligo di informazione preventiva

La Corte di giustizia ha, con il provvedimento che trovate di seguito, ribadito che il consumatore deve essere messo nella condizione di conoscere, prima della conclusione di un contratto, tutte le clausole in esso contenute. 

Nel caso in cui il contratto (di assicurazione nel caso affrontato dal giudice comunitario) presenti una clausola abusivo, come ad esempio l’esclusione o alla limitazione della copertura del rischio assicurato, il consumatore che non ha potuto conoscere tale limitazione prima della conclusione di tale contratto, non può essere vincolato dalla clausola qualificata come abusiva e che il giudice nazionale sarà tenuto a disapplicare detta clausola affinché non produca effetti vincolanti nei confronti del cliente.

Di seguito, il provvedimento oggetto del nostro commento.

domenica 1 maggio 2022

Le clausole abusive nel contratto autonomo di garanzia - interessante intervento della Cassazione

Torniamo a trattare, questa domenica, il contratto autonomo di garanzia, una delle forme di concessione del credito che più si è diffusa negli ultimi decenni.

Di recente, abbiamo tratteggiato la differenza tra questo modello contrattuale e la fideiussione (vedi qui), evidenziandone la natura e le caratteristiche fondamentali.

Il contratto autonomo di garanzia è, come già esposto, una particolare forma di garanzia bancaria che consente al creditore di poter esercitare il proprio credito verso la banca, con una semplice richiesta, nel caso di inadempimento del creditore principale.

Anche per tale contratto, però, è dovuta intervenire la Cassazione per individuare eventuali clausole abusive, limitative dei diritti del consumatore e la loro applicabilità anche a questo particolare contratto atipico.

In particolare, la questione oggetto dell'intervento della Corte di legittimità ha riguardato il carattere abusivo delle clausole di questo contratto, ed in particolare la loro contestabilità nel caso in cui il garante sia un consumatore.

Secondo la Cassazione, se viene accertato che il garante sia un consumatore, devono trovare applicazione tutte le difese previste dal Codice del Consumo e, con riferimento al contratto autonomo di garanzia, sicché è abusiva la clausola contrattuale che limita il diritto del garante di opporre alla banca tutte le eccezioni sia con riferimento al rapporto di garanzia, sia con riguardo al rapporto principale e all'inadempimento da parte del debitore principale. 

In altri termini, la sentenza sembra annacquare la distinzione tra contratto autonomo di garanzia e fideiussione, aprendo la possibilità per il garante di poter opporre alla banca tutte le eccezioni che il debitore principale non ha sollevato.

La Cassazione conclude enunciando in modo chiaro il principio fin qui sintetizzato, ossia che: "La disciplina degli artt. 33, 34, 35 e 36 del Codice del Consumo trova applicazione anche ai contratti atipici e ciò, quanto alla previsione dell’art. 36, comma 1, anche là dove la clausola accertata come abusiva esprima il profilo di atipicità del contratto. In relazione al contratto atipico di garanzia a prima richiesta e senza eccezioni, l’accertamento dell’eventuale posizione di consumatore del garante deve avvenire con riferimento ad esso e non sulla base del contratto garantito e nel caso di riconoscimento al garante della posizione di consumatore è applicabile a sua tutela la disciplina degli artt. 33, 34, 35 e 36 del Codice del Consumo ed in particolare la previsione dell’art. 33, lett. t) e ciò, quanto alla clausola di limitazione della proponibilità di eccezioni, sia con riferimento alle limitazioni inerenti ad eventuali eccezioni relative allo stesso contratto di garanzia, sia con riferimento all’esclusione della proponibilità di eccezioni relative all’inadempimento del rapporto garantito da parte del debitore garantito, con la conseguenza che in quest’ultimo caso, ove la clausola venga riconosciuta abusiva, il contratto conserverà validità ai sensi del comma 1 del citato art. 36 ed il garante potrà opporre dette eccezioni.".

E quindi, se viene accertata la nullità di talune clausole abusive del contratto che vede coinvolto come garante un consumatore, la nullità delle stesse non comporta l'invalidità dell'intero contratto, ma solo delle specifiche clausole colpite dal provvedimento del giudice, con conseguente possibilità, nel caso di specie, per il garante di poter sollevare le eccezioni verso la banca.

Cassazione Sez. III^ Civ. Ordinanza n. 5423/2022.

domenica 25 luglio 2021

Come funziona la franchigia nell'assicurazione auto - la clausola vessatoria

Questa settimana abbiamo ritenuto opportuno, ancora una volta, approfondire il discorso su quelle clausole che, nei contratti di assicurazione della RC auto, delimitano l’oggetto del contratto oppure limitano la responsabilità dell’assicuratore. 

Il tema torna di attualità, sia perché molte sentenze lo hanno affrontato (fra tutte, Cassazione 11757 del 15 maggio 2018 – vedi qui), sia perché ognuno di noi, quando stipula una RC auto, dovrebbe porre la massima attenzione al modo in cui sono le clausole sono state redatte. 

Dal momento, però, che i contratti sono composti da formulari molto lunghi e complessi e, spesso, si rifanno a condizioni generali indicate altrove (ad esempio, sui siti delle compagnie, nelle app etc.), diventa di fondamentale importanza conoscerne i concetti elementari, quel tanto che basta per scorgere i contenuti tra righe e righe di tecnicismi.

In precedenti interventi abbiamo esaminato le clausole che, nel caso in cui la vettura riporti dei danni, impongono (o consigliano, a seconda, appunto, di come si interpreta il contratto) di rivolgersi a circuiti convenzionati per la riparazione del mezzo (vedi qui). Questo genere di clausole non solo è legittimo, ma rappresenta un tipico esempio di delimitazione dell’oggetto del contratto: vale a dire che l’assicuratore può impegnarsi a indennizzare alcuni rischi e danni, e lasciarne scoperti altri. Che, poi, li indennizzi in denaro o per equivalente, l’importante è che abbia esplicitato quali rischi ha coperto e quali no.

In altre pronunce, invece, ci si imbatte in un'altra categoria di clausole che non sono sempre di agevole interpretazione da parte del consumatore: quelle che prevedono le franchigie (o “scoperti”). L’abbiamo appena detto, conoscere la definizione e il significato dei termini che si incontrano nei documenti torna utile, perché ci consente di individuare il nucleo delle clausole più velocemente. 

In senso stretto, la franchigia è quella clausola che prevede l’obbligo per l’assicuratore di indennizzare i danni che superano una soglia (in genere su base percentuale) fissata nel contratto. L’assicurato, cioè, si farà carico dei danni il cui valore non oltrepassa la soglia; se invece la soglia viene valicata, sarà l’assicuratore ad indennizzare il cliente. 

Fin qui nulla di strano, dal momento che le franchigie vengono utilizzate anche nel ramo vita: ad esempio, in quelle polizze infortuni nelle quali la franchigia viene calcolata in percentuale sul valore dell’invalidità permanente. 

Più equivoca, sul piano concettuale, è la franchigia assoluta. Questa categoria è accomunata alla franchigia perché determina una soglia, un limite. La differenza, però, sta nel parametro su cui la soglia si basa: non più sul valore del danno, come nella franchigia vera e propria, ma sull’entità dell’indennizzo. Benché il rischio si sia verificato e il cliente abbia subito un certo danno, l’assicuratore calcolerà a quanto ammonta l’indennizzo totale e, su questo valore, opererà una decurtazione.

Nel caso proposto nella sentenza oggi in commento, l’assicuratore ha confezionato una clausola articolata, in quanto risulta dalla combinazione della franchigia assoluta e dell’obbligo della riparazione in forma specifica del mezzo. 

Essa prevede che l’assicurato, per fare riparare il veicolo che abbia subito degli atti vandalici, si avvalga di un autoriparatore scelto tra quelli indicati dalla compagnia e che solo in tale caso la franchigia ammonta al 10%;  se, invece, decide di riparare i proprio veicolo presso un centro non convenzionato, è applicato uno scoperto del 20% in aggiunta a quello pattuito in polizza. 

Il consumatore che scegliesse la seconda opzione, insomma, si vedrebbe applicare uno scoperto triplicato. 

Qual è, allora, l’elemento al quale si deve prestare attenzione quando ci si imbatte in clausole di questo tipo, ricche di condizioni e di ragionamenti controfattuali? La risposta alla domanda è, appunto, tra le righe della clausola, perché bisogna individuare, lo abbiamo appena detto, il parametro al quale viene “ancorato” lo scoperto: nel caso, appunto, è costituito dal costo degli interventi di riparazione, e non dall’entità del sinistro subito. 

Le due voci non sono da confondere. 

Se l’assicuratore indennizza la voce di danno, vuol dire che si è rifatto a clausole in cui ha predeterminato l’oggetto del contratto. Che le decurti o meno con la franchigia, la centralità del rischio (e del danno) non viene messa in secondo piano. 

Se l’assicuratore, per così dire a valle, indennizza una parte dei costi di riparazione, vuol dire che ha ristretto la propria responsabilità. Il danno vi è stato e la polizza è stata attivata; tuttavia, l’indennizzabilità del danno viene subordinata dalla scelta del consumatore (nel caso, la scelta del carrozziere giusto, una scelta senza dubbio estranea al danno riportato). 

Poste queste premesse, occorre ricordarsi che quest’ultima tipologia di clausole, poiché contengono franchigie assolute, opera una presunzione di vessatorietà, su due livelli. 

A) In primo luogo, in base ai principi contenuti nell’articolo 1341 codice civile, devono essere sottoscritte specificamente da parte del cliente, altrimenti sono inefficaci. 

B) In secondo luogo, se una delle due parti è un consumatore, l’articolo 33, lett. t) codice del consumo impone all’assicuratore di dimostrare che sono state oggetto di specifica trattativa con il consumatore. La specifica trattativa indica qualcosa di più della doppia sottoscrizione di un modulo; indica che, prima di sottoscrivere il contratto, il consumatore ha preso piena e specifica conoscenza del contenuto di quella clausola e, di conseguenza, l’ha sottoscritta. Tale requisito, però, non si desume dal solo fatto che la clausola è scritta e che il consumatore l’ha approvata. 

Qui la sentenza del Giudice di Pace di Pinerolo.

domenica 5 giugno 2016

Il telefono non funziona? anche la piccola società può chiedere la risoluzione del contratto

Questa domenica torniamo a trattare le clausole vessatorie che sovente vengono inserite nei contratti sottoscritti dai consumatori, ma anche dalle piccole società, costrette a firmare contratti di fornitura di servizi di telefonia, energia elettrica, gas e acqua poco trasparenti e favorevoli.

Nel caso di specie, una società si è rivolta al Giudice di pace di Napoli per chiedere la risoluzione del contratto di telefonia, in quanto era stato accertato il cattivo funzionamento della linea telefonica.

La compagnia telefonica si era costituita eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del giudice del luogo di residenza della società (Napoli), in favore del foro di Milano, indicato nel contratto sottoscritto dalla società. 

Nel merito, la società convenuta respingeva ogni pretesa avanzata dal cliente, sostenendo che il servizio era stata offerto in modo corretto e nulla le poteva addebitarsi.

Il giudice ha correttamente respinto l'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta, per le seguenti e condivisibili ragioni "Dalla documentazione versata in atti, ed in particolar modo dalla copia del contratto sottoscritto inter partes e depositato dalla HHHH S.p.A. nel proprio fascicolo di parte, si evince l’assoluta illeggibilità delle clausole contrattuali in quanto stampate con caratteri talmente microscopici che questo giudicante, nonostante l’ausilio di occhiali da vista e di una lente d’ingrandimento, non è riuscito a leggerne il contenuto. Poiché non vi è nessuna ragione per la quale la modulistica predisposta dalla società convenuta debba contenere parti stampate con caratteri normali ed altre parti, contenenti presumibilmente le clausole vessatorie ( presumibilmente perché questo giudicante non è riuscito a leggerne il contenuto), stampate con caratteri microscopici, è palese la violazione del principio di trasparenza, chiarezza, correttezza e buona fede nella stipula del contratto, il quale capziosamente, contiene le clausole sfavorevoli al cliente stampigliate con caratteri minuscoli e ciò al precipuo e censurabile scopo di indurre la parte contraente a sottoscrivere il contratto senza essere messo nelle condizioni di leggerne il contenuto nelle parti a lei sfavorevole. Trattasi di una prassi contrattuale assolutamente censurabile che non può non comportare la dichiarazione di nullità di tutte le clausole vessatorie riportate nel contratto ivi comprese eventuali clausole derogatorie delle competenza.".

Trattando la quesitone oggetto del giudizio, il Giudice di pace di Napoli ha riconosciuto che stante il malfunzionamento della linea, era legittima la richiesta di risoluzione avanzata dalla società. 

La stessa compagnia, riconoscendo un indennizzo durante l'incontro avanti al CORECOM, ha difatti ammesso il non corretto funzionamento della linea, legittimando la  società attrice alla richiesta di risoluzione del contratto, ma non il risarcimento del danno. 

Qui la sentenza.

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