La sentenza che analizziamo con questo post non è recente, in quanto è stata pronunciata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in data 13 maggio 2014 (C-131/12), ma rappresenta un precedente storico in materia di protezione della libertà e dei diritti personali di coloro che navigano in rete.
Questo precedente ha condizionato, o meglio condiziona ancora oggi, coloro che sono chiamati a trattare i dati personali dei consumatori, in particolar modo quando queste informazioni sono pubblicate in internet.
Altro motivo che ha reso famosa questa sentenza, è il soggetto chiamato a rispondere della violazione dei dati personali in rete: Google.
- Premessa: il ricorso al garante spagnolo
Nel caso di specie, protagonista dell'interva vicenda è il sig. Mario Costeja González, cittadino spagnolo, il quale si presenta all’Agencia Española de Protección de Datos (il garante dei dati personali spagnolo) e, nell'anno 2010, deposita un reclamo contro Vanguardia Ediciones SL, editore di un quotidiano on line, nonché contro Google Spain e Google Inc..
Il consumatore contesta, con il reclamo, la circostanza che inserendo il suo nome nel motore di ricerca di Google («Google Search»), tra i risultati esposti vi sono dei link verso pagine web del quotidiano La Vanguardia, con articoli dell'anno 1998, nei quali viene annunciata la vendita all’asta di immobili pignorati al sig. Costeja González.
Quest'ultimo, con il reclamo, avanza la richiesta di cancellazione delle pagine web al quotidiano La Vanguardia, al fine di vedere protetti e garantiti i propri dati personali.
Con il medesimo reclamo, il consumatore chiede che sia ordinato a Google Spain o a Google Inc. di eliminare o di occultare alcune informazioni personali, al fine di evitare che con la ricerca possano comparire, tra i risultati, i link del quotidiano spagnolo facenti riferimento alla procedura di vendita.
A seguito di provvedimento negativo adottato da AEPD nei confronti del quotidiano spagnolo, ma accolto nei confronti Google Google Spain e Google Inc, il garante spagnolo chiede alla multinazionale di adottare tutte le misure necessarie per rimuovere i dati personali del consumatore dagli indici del Google search.
Google propone due ricorsi avverso tale richiesta, chiedendo l’annullamento della decisione dell’AEPD, ritenendo legittima la propria indicizzazione della pagina web del quotidiano spagnolo oggetto di reclamo.
E il giudice spagnolo si rivolge a quello comunitario, sottoponendo una serie di questioni alla Corte di giustizia, chiamata a verificare se Google tutela la riservatezza dei dati personali con il motore di ricerca.
- La decisione della Corte di giustizia europea: il diritto all'oblio
La decisione assunta dalla Corte prende le mosse dalla funzione che Google assolve in rete, ossia quella di gestore e distributore di informazioni personali pubblicate su altre pagine web.
La Corte rileva, infatti, che la società estrae, registra ed organizza le informazioni personali raccolte in rete, attraverso i propri programmi di indicizzazione, conservandoli nei propri server e, in seguito, mettendoli a disposizione degli utenti sotto forma di elenchi di risultati.
In questi termini, Google è un particolare tipo di intermediario delle informazioni digitali, che opera un trattamento di dati personali di persone fisiche e giuridiche, anche se, come ricorda la Corte, si tratti di notizie già pubblicate su altre pagine web.
Il Giudice comunitario chiarisce, inoltre, che il gestore del motore di ricerca è, anch'esso, responsabile di tale trattamento, come ogni altro soggetto che pubblica informazioni attraverso la rete elettronica, ossia un editore web.
E come i titolari di siti web, o blog, anche il gestore del motore di ricerca è chiamato a garantire, durante lo svolgimento della propria attività di intermediazione di notizie, che i dati personali siano trattati secondo le prescrizioni della direttiva sui dati personali.
E secondo la Corte, Google è obbligato, in presenza di determinate condizioni, ad escludere dall'elenco dei risultati che appare all'esito di una ricerca on line, i dati personali di una persona che possono anche apparire dai link di pagine web di altri siti web.
Tale obbligo sussiste a carico del motore di ricerca laddove il nome, o altre informazioni personali della persona, siano state già oggetto di cancellazione dalle suddette pagine web, ed ha come fine quello di garantire che determinati dati personali non siano reperiti in internet, quando sono già stati cancellati/rimossi da parte del soggetto che li ha pubblicati nel proprio sito web.
Allo stesso tempo, la Corte osserva che la soppressione del link dal risultato della ricerca di Google potrebbe danneggiare coloro che siano interessati ad avere accesso a questi dati o altre informazioni.
In quest'ottica, la Corte ritiene che debba essere operato un giusto equilibrio tra i diversi interessi che entrano in gioco quando vi sia un trattamento di dati personali in rete, e quindi sia la tutela dei diritti personali del singolo soggetto, da una parte, che quello all'informazione della comunità, dall'altra.
La Corte osserva che se i primi debbano, in via generale, prevalere e ricevere immediata tutela, nulla vieta che, in applicazione del citato equilibrio, in casi particolari si possa arrivare a pubblicare e veicolare notizie personali.
E' evidente, o almeno lo è per il Giudice comunitario, che tale valutazione dipenda dalla natura dell’informazione di cui trattasi, dalla tipologia di dati sensibili della vita privata della persona trattati, e dall’interesse del pubblico a ricevere tale informazione da parte della comunità.
E qui sorge il diritto all'oblio, ovvero la facoltà della persona titolare dei dati trattati in rete a chiedere al titolare del sito web, ma anche al motore di ricerca che gestisce i dati pubblicati in internet, di provvedere alla cancellazione di ogni informazione personale, con rimozione dei link verso pagine web che riportino dati non veritieri o superati.
La Corte puntualizza, sotto tale profilo, che i dati personali inizialmente trattati in modo legittimo possono divenire, in seguito non conformi al contesto, in quanto inadeguati o superati da successivi eventi.
Ne consegue che il trattamento di tali dati può divenire non più conforme alla tutela dei diritti del singolo anche dopo molto tempo dalla pubblicazione, sicché l'interesse del titolare alla rimozione del link può manifestarsi dopo molto tempo.
Il diritto del singolo deve essere valutato alla luce del citato bilanciamento di interessi e, qualora prevalga il diritto all'oblio, il link verso pagine web contenenti dati personali non più conformi dovrà essere cancellato dai risultati di ricerca.
La Corte precisa, anche sotto un profilo pratico, l'iter che deve essere seguito dalla persona che voglia avanzare una istanza di cancellazione del link per tutelare il proprio nome e l'immagine, chiarendo che l'interessato dovrà avanzare la propria pretesa direttamente al gestore del motore di ricerca.
In seguito, nel caso in cui tale richiesta non debba trovare riscontro positivo, ovvero il responsabile del trattamento non dia seguito a tali domande, la persona interessata può rivolgersi al garante privacy o all'autorità giudiziaria chiedendo di attivarsi per tutelare i propri diritti ordinando al motore di ricerca di rimuovere i link contestati.
Questo precedente ha condizionato, o meglio condiziona ancora oggi, coloro che sono chiamati a trattare i dati personali dei consumatori, in particolar modo quando queste informazioni sono pubblicate in internet.
Altro motivo che ha reso famosa questa sentenza, è il soggetto chiamato a rispondere della violazione dei dati personali in rete: Google.
- Premessa: il ricorso al garante spagnolo
Nel caso di specie, protagonista dell'interva vicenda è il sig. Mario Costeja González, cittadino spagnolo, il quale si presenta all’Agencia Española de Protección de Datos (il garante dei dati personali spagnolo) e, nell'anno 2010, deposita un reclamo contro Vanguardia Ediciones SL, editore di un quotidiano on line, nonché contro Google Spain e Google Inc..
Il consumatore contesta, con il reclamo, la circostanza che inserendo il suo nome nel motore di ricerca di Google («Google Search»), tra i risultati esposti vi sono dei link verso pagine web del quotidiano La Vanguardia, con articoli dell'anno 1998, nei quali viene annunciata la vendita all’asta di immobili pignorati al sig. Costeja González.
Quest'ultimo, con il reclamo, avanza la richiesta di cancellazione delle pagine web al quotidiano La Vanguardia, al fine di vedere protetti e garantiti i propri dati personali.
Con il medesimo reclamo, il consumatore chiede che sia ordinato a Google Spain o a Google Inc. di eliminare o di occultare alcune informazioni personali, al fine di evitare che con la ricerca possano comparire, tra i risultati, i link del quotidiano spagnolo facenti riferimento alla procedura di vendita.
A seguito di provvedimento negativo adottato da AEPD nei confronti del quotidiano spagnolo, ma accolto nei confronti Google Google Spain e Google Inc, il garante spagnolo chiede alla multinazionale di adottare tutte le misure necessarie per rimuovere i dati personali del consumatore dagli indici del Google search.
Google propone due ricorsi avverso tale richiesta, chiedendo l’annullamento della decisione dell’AEPD, ritenendo legittima la propria indicizzazione della pagina web del quotidiano spagnolo oggetto di reclamo.
E il giudice spagnolo si rivolge a quello comunitario, sottoponendo una serie di questioni alla Corte di giustizia, chiamata a verificare se Google tutela la riservatezza dei dati personali con il motore di ricerca.
- La decisione della Corte di giustizia europea: il diritto all'oblio
La decisione assunta dalla Corte prende le mosse dalla funzione che Google assolve in rete, ossia quella di gestore e distributore di informazioni personali pubblicate su altre pagine web.
La Corte rileva, infatti, che la società estrae, registra ed organizza le informazioni personali raccolte in rete, attraverso i propri programmi di indicizzazione, conservandoli nei propri server e, in seguito, mettendoli a disposizione degli utenti sotto forma di elenchi di risultati.
In questi termini, Google è un particolare tipo di intermediario delle informazioni digitali, che opera un trattamento di dati personali di persone fisiche e giuridiche, anche se, come ricorda la Corte, si tratti di notizie già pubblicate su altre pagine web.
Il Giudice comunitario chiarisce, inoltre, che il gestore del motore di ricerca è, anch'esso, responsabile di tale trattamento, come ogni altro soggetto che pubblica informazioni attraverso la rete elettronica, ossia un editore web.
E come i titolari di siti web, o blog, anche il gestore del motore di ricerca è chiamato a garantire, durante lo svolgimento della propria attività di intermediazione di notizie, che i dati personali siano trattati secondo le prescrizioni della direttiva sui dati personali.
E secondo la Corte, Google è obbligato, in presenza di determinate condizioni, ad escludere dall'elenco dei risultati che appare all'esito di una ricerca on line, i dati personali di una persona che possono anche apparire dai link di pagine web di altri siti web.
Tale obbligo sussiste a carico del motore di ricerca laddove il nome, o altre informazioni personali della persona, siano state già oggetto di cancellazione dalle suddette pagine web, ed ha come fine quello di garantire che determinati dati personali non siano reperiti in internet, quando sono già stati cancellati/rimossi da parte del soggetto che li ha pubblicati nel proprio sito web.
Allo stesso tempo, la Corte osserva che la soppressione del link dal risultato della ricerca di Google potrebbe danneggiare coloro che siano interessati ad avere accesso a questi dati o altre informazioni.
In quest'ottica, la Corte ritiene che debba essere operato un giusto equilibrio tra i diversi interessi che entrano in gioco quando vi sia un trattamento di dati personali in rete, e quindi sia la tutela dei diritti personali del singolo soggetto, da una parte, che quello all'informazione della comunità, dall'altra.
La Corte osserva che se i primi debbano, in via generale, prevalere e ricevere immediata tutela, nulla vieta che, in applicazione del citato equilibrio, in casi particolari si possa arrivare a pubblicare e veicolare notizie personali.
E' evidente, o almeno lo è per il Giudice comunitario, che tale valutazione dipenda dalla natura dell’informazione di cui trattasi, dalla tipologia di dati sensibili della vita privata della persona trattati, e dall’interesse del pubblico a ricevere tale informazione da parte della comunità.
E qui sorge il diritto all'oblio, ovvero la facoltà della persona titolare dei dati trattati in rete a chiedere al titolare del sito web, ma anche al motore di ricerca che gestisce i dati pubblicati in internet, di provvedere alla cancellazione di ogni informazione personale, con rimozione dei link verso pagine web che riportino dati non veritieri o superati.
La Corte puntualizza, sotto tale profilo, che i dati personali inizialmente trattati in modo legittimo possono divenire, in seguito non conformi al contesto, in quanto inadeguati o superati da successivi eventi.
Ne consegue che il trattamento di tali dati può divenire non più conforme alla tutela dei diritti del singolo anche dopo molto tempo dalla pubblicazione, sicché l'interesse del titolare alla rimozione del link può manifestarsi dopo molto tempo.
Il diritto del singolo deve essere valutato alla luce del citato bilanciamento di interessi e, qualora prevalga il diritto all'oblio, il link verso pagine web contenenti dati personali non più conformi dovrà essere cancellato dai risultati di ricerca.
La Corte precisa, anche sotto un profilo pratico, l'iter che deve essere seguito dalla persona che voglia avanzare una istanza di cancellazione del link per tutelare il proprio nome e l'immagine, chiarendo che l'interessato dovrà avanzare la propria pretesa direttamente al gestore del motore di ricerca.
In seguito, nel caso in cui tale richiesta non debba trovare riscontro positivo, ovvero il responsabile del trattamento non dia seguito a tali domande, la persona interessata può rivolgersi al garante privacy o all'autorità giudiziaria chiedendo di attivarsi per tutelare i propri diritti ordinando al motore di ricerca di rimuovere i link contestati.

