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domenica 29 novembre 2015

Google & riservatezza dei dati del singolo: la sentenza C-131/12

La sentenza che analizziamo con questo post non è recente, in quanto è stata pronunciata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in data 13 maggio 2014 (C-131/12), ma rappresenta un precedente storico in materia di protezione della libertà e dei diritti personali di coloro che navigano in rete.

Questo precedente ha condizionato, o meglio condiziona ancora oggi, coloro che sono chiamati a trattare i dati personali dei consumatori, in particolar modo quando queste informazioni sono pubblicate in internet.

Altro motivo che ha reso famosa questa sentenza, è il soggetto chiamato a rispondere della violazione dei dati personali in rete: Google. 

- Premessa: il ricorso al garante spagnolo
Nel caso di specie, protagonista dell'interva vicenda è il sig. Mario Costeja González, cittadino spagnolo, il quale si presenta all’Agencia Española de Protección de Datos (il garante dei dati personali spagnolo) e, nell'anno 2010, deposita un reclamo contro Vanguardia Ediciones SL, editore di un quotidiano on line, nonché contro Google Spain e Google Inc..


Il consumatore contesta, con il reclamo, la circostanza che inserendo il suo nome nel motore di ricerca di Google («Google Search»), tra i risultati esposti vi sono dei link verso pagine web del quotidiano La Vanguardia, con articoli dell'anno 1998, nei quali viene annunciata la vendita all’asta di immobili pignorati al sig. Costeja González. 

Quest'ultimo, con il reclamo, avanza la richiesta di cancellazione delle pagine web al quotidiano La Vanguardia, al fine di vedere protetti e garantiti i propri dati personali.

Con il medesimo reclamo, il consumatore chiede che sia ordinato a Google Spain o a Google Inc. di eliminare o di occultare alcune informazioni personali, al fine di evitare che con la ricerca possano comparire, tra i risultati, i link del quotidiano spagnolo facenti riferimento alla procedura di vendita. 

A seguito di provvedimento negativo adottato da AEPD nei confronti del quotidiano spagnolo, ma accolto nei confronti Google Google Spain e Google Inc, il garante spagnolo chiede alla multinazionale di adottare tutte le misure necessarie per rimuovere i dati personali del consumatore dagli indici del Google search.

Google propone due ricorsi avverso tale richiesta, chiedendo l’annullamento della decisione dell’AEPD, ritenendo legittima la propria indicizzazione della pagina web del quotidiano spagnolo oggetto di reclamo.
E il giudice spagnolo si rivolge a quello comunitario, sottoponendo una serie di questioni alla Corte di giustizia, chiamata a verificare se Google tutela la riservatezza dei dati personali con il motore di ricerca. 

- La decisione della Corte di giustizia europea: il diritto all'oblio
La decisione assunta dalla Corte prende le mosse dalla funzione che Google assolve in rete, ossia quella di gestore e distributore di informazioni personali pubblicate su altre pagine web.


La Corte rileva, infatti, che la società estrae, registra ed organizza le informazioni personali raccolte in rete, attraverso i propri programmi di indicizzazione, conservandoli nei propri server e, in seguito, mettendoli a disposizione degli utenti sotto forma di elenchi di risultati.

In questi termini, Google è un particolare tipo di intermediario delle informazioni digitali, che opera un trattamento di dati personali di persone fisiche e giuridiche, anche se, come ricorda la Corte, si tratti di notizie già pubblicate su altre pagine web.

Il Giudice comunitario chiarisce, inoltre, che il gestore del motore di ricerca è, anch'esso, responsabile di tale trattamento, come ogni altro soggetto che pubblica informazioni attraverso la rete elettronica, ossia un editore web.

E come i titolari di siti web, o blog, anche il gestore del motore di ricerca è chiamato a garantire, durante lo svolgimento della propria attività di intermediazione di notizie, che i dati personali siano trattati secondo le prescrizioni della direttiva sui dati personali.

E secondo la Corte, Google è obbligato, in presenza di determinate condizioni, ad escludere dall'elenco dei risultati che appare all'esito di una ricerca on line, i dati personali di una persona che possono anche apparire dai link di pagine web di altri siti web.

Tale obbligo sussiste a carico del motore di ricerca laddove il nome, o altre informazioni personali della persona, siano state già oggetto di cancellazione dalle suddette pagine web, ed ha come fine quello di garantire che determinati dati personali non siano reperiti in internet, quando sono già stati cancellati/rimossi da parte del soggetto che li ha pubblicati nel proprio sito web.

Allo stesso tempo, la Corte osserva che la soppressione del link dal risultato della ricerca di Google potrebbe danneggiare coloro che siano interessati ad avere accesso a questi dati o altre informazioni.

In quest'ottica, la Corte ritiene che debba essere operato un giusto equilibrio tra i diversi interessi che entrano in gioco quando vi sia un trattamento di dati personali in rete, e quindi sia la tutela dei diritti personali del singolo soggetto, da una parte, che quello all'informazione della comunità, dall'altra.

La Corte osserva che se i primi debbano, in via generale, prevalere e ricevere immediata tutela, nulla vieta che, in applicazione del citato equilibrio, in casi particolari si possa arrivare a pubblicare e veicolare notizie personali.

E' evidente, o almeno lo è per il Giudice comunitario, che tale valutazione dipenda dalla natura dell’informazione di cui trattasi, dalla tipologia di dati sensibili della vita privata della persona trattati, e dall’interesse del pubblico a ricevere tale informazione da parte della comunità.

E qui sorge il diritto all'oblio, ovvero la facoltà della persona titolare dei dati trattati in rete a chiedere al titolare del sito web, ma anche al motore di ricerca che gestisce i dati pubblicati in internet, di provvedere alla cancellazione di ogni informazione personale, con rimozione dei link verso pagine web che riportino dati non veritieri o superati.

La Corte puntualizza, sotto tale profilo, che i dati personali inizialmente trattati in modo legittimo possono divenire, in seguito non conformi al contesto, in quanto inadeguati o superati da successivi eventi.

Ne consegue che il trattamento di tali dati può divenire non più conforme alla tutela dei diritti del singolo anche dopo molto tempo dalla pubblicazione, sicché l'interesse del titolare alla rimozione del link può manifestarsi dopo molto tempo.

Il diritto del singolo deve essere valutato alla luce del citato bilanciamento di interessi e, qualora prevalga il diritto all'oblio, il link verso pagine web contenenti dati personali non più conformi dovrà essere cancellato dai risultati di ricerca.

La Corte precisa, anche sotto un profilo pratico, l'iter che deve essere seguito dalla persona che voglia avanzare una istanza di cancellazione del link per tutelare il proprio nome e l'immagine, chiarendo che l'interessato dovrà avanzare la propria pretesa direttamente al gestore del motore di ricerca.

In seguito, nel caso in cui tale richiesta non debba trovare riscontro positivo, ovvero il responsabile del trattamento non dia seguito a tali domande, la persona interessata può rivolgersi al garante privacy o all'autorità giudiziaria chiedendo di attivarsi per tutelare i propri diritti ordinando al motore di ricerca di rimuovere i link contestati.

venerdì 23 ottobre 2015

Google: aumentano le contestazioni per condotte commerciali scorrette

Tempi duri per Google, vero principal player del mercato dell’informazione e ricerca via internet, chiamato a rispondere a varie contestazioni sollevate dalle diverse autorità per la tutela della concorrenza e del mercato a livello mondiale.

Di seguito, vi proponiamo una sintetica esposizione delle principali contestazioni sollevate dalle diverse autorità garanti del mercato.

- USA: Google/Android
Lo scorso mese di settembre, secondo alcune indiscrezioni, l’Antitrust americana avrebbe avviato una nuova indagine finalizzata a verificare se il colosso della nuova economia non stia mettendo in atto attività commerciali volte a limitare la concorrenza.

In particolare, a seguito di alcune segnalazione, l’Autorità garante vorrebbe accertare se il sistema operativo per dispositivi mobili predisposta da Google, Android, sia fruibile dai competitors della società di Mountain View in modo completo, anche per gli aggiornamenti successivi all’installazione.

L’Antiturst americano avrebbe ricevuto, infatti, più segnalazioni dalle quali sarebbe risultato che Android, oggi il sistema operativo più utilizzato nel mercato dei dispositivi mobili, non sarebbe facilmente accessibile ai rivali del settore con grave danno al libero mercato.

- Russia: via dal contratto le clausole che limitano il libero mercato
Ed anche l’Antitrust russo ha sollevato alcune contestazioni verso la multinazionale, rilevando che i modelli contrattuali predisposti da Google, che abuserebbe della propria posizione dominante nel mercato locale, obbligherebbero i vari operatori commerciali ad utilizzare le proprie applicazioni, limitando fortemente il mercato.

L’indagine, avviata a seguito di una formale contestazione sollevata dall’operatore locale, Yandex, è sfociata in un provvedimento articolato emesso dall’Antitrust della Russia che ha dato termine a Google sino al 18 novembre p.v. per la modificare gli accordi con i produttori di dispositivi mobili, escludendo tutte le clausole che limitino/escludano l’installazione nei dispositivi mobili di applicazioni di altri soggetti commerciali.

La società americana, inoltre, è stata avvertita che se non provvederà alla modifica contrattuale entro detto termine, sarà oggetto di pesanti sanzioni amministrative per violazione delle norme in materia di libero mercato.

- UE: motore di ricerca Google e Android
Più datate sono, invece, le contestazioni sollevate dalle autorità europee che hanno riguardato Google, a cui sono state contestate condotte limitanti il libero mercato sia con riferimento al sistema di ricerca omonimo, sia per quel che riguarda Android, il sistema operativo con il quale la società ha operato un “bundling” di software e servizi, ossia ha previsto che i produttori di cellulari e tablet siano costretti, laddove vogliano utilizzare Android, ad installare il pacchetto servizi Google comprendente, tra le altre, Youtube, Gmaps, Chrome, ed altri servizi, senza poter prevedere applicazioni sviluppate da concorrenti del mercato.

venerdì 24 aprile 2015

Diritto all’oblio: nuovo intervento del Garante per Google

Fonte
Garante privacy
Newsletter 31 marzo 2015
Gli utenti non possono ottenere da Google la cancellazione dai risultati di ricerca di una notizia che li riguarda se si tratta di un fatto recente e di rilevante interesse pubblico: il diritto all'oblio, infatti, deve essere bilanciato con il diritto di cronaca. 

Questa la decisione del Garante Privacy [doc. web. n. 3736353] che ha respinto il ricorso di una persona che contestava la decisione del motore di ricerca di non deindicizzare un articolo che riferiva di un'inchiesta giudiziaria in cui risultava implicata. La persona indagata chiedeva di cancellare il riferimento all'articolo perché, a suo avviso, il testo riprodotto era "estremamente fuorviante ed altamente pregiudizievole". 

venerdì 1 agosto 2014

Privacy: il Garante limita Google per tutelare i consumatori

Fonte
Garante Privacy
"Gli utenti che useranno i servizi o il motore di ricerca di Google in Italia saranno più tutelati. Il Garante privacy ha stabilito che il colosso di Mountain View non potrà utilizzare i loro dati a fini di profilazione se non ne avrà prima ottenuto il consenso e dovrà dichiarare esplicitamente di svolgere questa attività a fini commerciali.

Si è conclusa con un
provvedimento prescrittivo l'istruttoria avviata lo scorso anno dal Garante italiano a seguito dei cambiamenti apportati dalla società alla propria privacy policy. Si tratta del primo provvedimento in Europa che - nell'ambito di un'azione coordinata con le altre Autorità di protezione dei dati europee ed a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia europea sul diritto all'oblio - non si limita a richiamare al rispetto dei principi della disciplina privacy, ma indica nel concreto le possibili misure che Google deve adottare per assicurare la conformità alla legge. La società ha infatti unificato in un unico documento le diverse regole di gestione dei dati relative alle numerosissime funzionalità offerte - dalla posta elettronica (Gmail), al social network (GooglePlus), alla gestione dei pagamenti on line (Google Wallet), alla diffusione di filmati (YouTube), alle mappe on line (Street View), all'analisi statistica (Google Analytics) - procedendo pertanto all'integrazione e interoperabilità anche dei diversi prodotti e dunque all'incrocio dei dati degli utenti relativi all'utilizzo di più servizi.
Nel corso dell'istruttoria, caratterizzata anche da diverse audizioni con i suoi rappresentanti, Google ha adottato una serie di misure per rendere la propria privacy policy più conforme alle norme. Il Garante ha tuttavia rilevato il permanere di diversi profili critici relativi alla inadeguata informativa agli utenti, alla mancata richiesta di consenso per finalità di profilazione, agli incerti tempi di conservazione dei dati e ha dettato una serie di regole, che si applicano all'insieme dei servizi offerti.
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