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domenica 30 aprile 2023

Assicurazione obbligatoria anche per il veicolo parcheggiato negli spazi condominiali

La questione oggetto del nostro commento odierno ci è stata proposta da un lettore del blog, il quale ci ha scritto a sos@consumatoreinformato.it, chiedendoci se l'obbligo della copertura assicurativa del veicolo è valido anche se l'auto viene lasciata ferma nel parcheggio del suo condominio.

Il quesito avanzato dal lettore ha trovato la sua soluzione in alcune sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Cassazione che hanno dato interpretazione estensiva all'art. 122 del Codice della assicurazioni.

- Art. 122 Codice assicurazioni - aree equiparate a quelle di uso pubblico - la Corte di giustizia UE

"I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su  strade  di uso pubblico o su aree a  queste  equiparate  se  non  siano  coperti dall'assicurazione  per  la  responsabilità  civile  verso  i  terzi prevista dall'articolo 2054 del codice  civile  e  dall'articolo  91,comma 2, del  codice  della  strada.  Il  regolamento,  adottato  dal ((Ministro dello sviluppo economico)),  su  proposta  dell'((IVASS)), individua  la  tipologia   di   veicoli   esclusi   dall'obbligo   di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico." 

La norma in parola è chiara nel delimitare l'obbligo di assicurazione dell'auto, ma lascia un dubbio a chi lo legge: e se il veicolo viene lasciato nel parcheggio privato del condominio?

Trattasi di luogo privato, ma con uso pubblico e quindi, si tratta di chiarire quale norma trova applicazione.

Il dubbio è stato sciolto, in primo luogo, dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, con  la sentenza del 29 aprile 2021 C-383/19, con la quale ha chiaramente esteso l'obbligo della copertura assicurativa anche nell'ipotesi di macchina parcheggiata in area condominiale.

Successivamente, la questione è stata ulteriormente risolta dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza del 30 luglio 2021 n. 21983.

- Corte di Cassazione SS.UU. n. 21983/2021 - area di parcheggio condominio = area pubblica

La Suprema Corte, dopo aver delineato la questione con le diverse interpretazioni, ha ritenuto di dover confermare l'orientamento indicato dal giudice comunitario, estendendo l'obbligo assicurativo anche all'area condominiale, seppur privata.

Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21983 del 30 luglio 2021 hanno dato risposta al seguente quesito: “se l’art. 122 del codice delle assicurazioni private debba interpretarsi, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, nel senso che la nozione di circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico comprenda e sia riferita a quella su ogni spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale”.

Gli Ermellini hanno ribadito l'esigenza di copertura assicurativa, pienamente operativa, nelle aree ad uso pubblico, trovando piena applicazione l’art. 122 del codice delle assicurazioni private.

Osserva la Cassazione che “per l’operatività della garanzia per r.c.a. è necessario che il veicolo, nel trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali, e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l’uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo, la copertura assicurativa dovendo riguardare tutte le attività cui il veicolo è destinato e per cui lo stesso circola su strada di uso pubblico o su area equiparata”. 

Ne discende che “Il criterio discretivo cui assegnare rilievo ai fini della determinazione dell’estensione della copertura assicurativa per la r.c.a. deve dunque rinvenirsi nell’uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale”.

Va da sè che la valutazione dell'esigenza di copertura r.c.a. non deve essere fatta con riferimento alla zona ove il veicolo sosta, ma avendo riguardo all'uso fatto della macchina e la sua conformità alla funzione abituale.

Di seguito, la sentenza n. 21983/2021 della Cassazione a Sezioni Unite.

domenica 6 febbraio 2022

Appartamento venduto senza il parcheggio? il contratto può essere dichiarato nullo!

La vendita di un immobile può essere dichiarata nulla se non vengono rispettati i diritti dell'acquirente, e nel caso di specie, il venditore non riconosce il diritto al parcheggio.

La Corte di Cassazione, con il provvedimento che potete leggere di seguito, ha dichiarato la nullità del contratto di vendita di un appartamento alienato da un costruttore ad un consumatore, rilevando la nullità delle clausole dell'accordo ove il costruttore cedeva l'alloggio, ma non il posto auto.

E' necessario, al fine di una corretta ricostruzione della vicenda, che i giudici hanno dato applicazione alle norme applicabili prima della novità normativa introdotta con la legge n. 246/2005), norma che consente l'ammissibilità della vendita separata dello spazio adibito al parcheggio dall'alloggio.

Nel caso affrontato dalla Suprema Corte, i giudici hanno dato applicazione alla «legge Ponte» (legge n. 765/1967), la quale prevedeva che al trasferimento della proprietà dell'appartamento doveva corrispondere il riconoscimento del diritto reale d'uso dello spazio in favore del condomino.

Il mancato rispetto di tale limite invalida il contratto di vendita, per omesso rispetto del limite di legge, come potete leggere con il provvedimento che trovate qui di seguito.

Il provvedimento è interessante, però, anche sotto il profilo delle conseguenze, in quanto nel momento in cui il parcheggio riservato al proprietario venga destinato ad altro uso, l'acquirente non può sempre ottenere una tutela ripristinatoria dal venditore/costruttore, ovvero la riassegnazione del posteggio.

La restituzione del posto auto può essere prevista solo se tale porzione di spazio sia ancora esistente e non anche quando sia stato edificato un immobile in quell'area, come nel caso oggetto della decisione degli Ermellini: in tale casi, l'acquirente può chiedere solo il risarcimento del danno al venditore. 

Cassazione Civile - Sez. II^ Civ. - Ordinanza n. 1445/2022

sabato 18 settembre 2021

Violazione dati personali degli utenti. Garante sanziona Roma Capitale

Fonte: newsletter
10 settembre 2021
Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato per una somma complessiva di oltre 1 milione di euro Roma Capitale, la società di servizi Atac Spa e un subfornitore, per non aver tutelato i dati degli automobilisti che parcheggiano nel territorio del Comune.

La decisione è stata assunta all’esito di un’istruttoria avviata in seguito alla segnalazione di un utente che si lamentava dei nuovi parcometri installati nel territorio comunale nel 2018. La società Atac Spa, incaricata dal Comune anche per la gestione dei parcheggi, aveva infatti avviato un aggiornamento tecnologico dei parcometri per offrire nuovi servizi (ad esempio il pagamento di sanzione/tributi o l’acquisto/rinnovo dei titoli del trasporto pubblico) e per introdurre nuove modalità di pagamento, inserendo anche il numero di targa del veicolo. Parte della strumentazione era stata fornita da un’altra società, la Flowbird Italia srl (ex Parkeon srl). Tutte le informazioni relative alla sosta venivano poi gestite attraverso un sistema centralizzato al quale poteva accedere, tramite un’apposita app, anche il personale incaricato di controllare il pagamento dei parcheggi.

domenica 31 gennaio 2021

L'albergatore paga per il furto della bicicletta all'interno del garage

Esiste una responsabilità per il titolare di un hotel nel caso in cui un cliente sia derubato della  bicicletta (o di un veicolo) all'interno degli spazi di sua proprietà?

La Corte di Appello di Torino si è espressa in senso positivo, riconoscendo il diritto del consumatore ad ottenere il risarcimento del danno derivante dal furto della propria bicicletta avvenuto nel garage di un albergo.

Questo è il precedente giurisprudenziale che potete leggere questa domenica, ove il giudice del riesame piemontese ha dovuto giudicare una vicenda tutt'altro che rara, ossia l'esistenza del diritto del consumatore ad ottenere un ristoro dal titolare dell'albergo per la perdita della bicicletta, riposta nel garage coperto dell'hotel.

Il giudice di seconde cure ha respinto l'appello dell'albergatore, richiamando i principi classici del contratto di parcheggio, figura che rientra nel deposito, il quale prevede a carico del parcheggiatore un obbligo di custodia del veicolo ricevuto dalla controparte (consumatore).

L'adempimento di tale contratto, come è noto, deve avvenire nel rispetto del generale principio di diligenza ex art. 1176 c.c., con l'adozione da parte del professionista di tutti gli accorgimenti necessari ad evitare che, considerando il caso di specie, la bicicletta possa essere oggetto di danno o, peggio, di furto da parte di terzi.

Alla condotta non diligente (colpevole) dell'albergatore segue l'inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. da parte di quest'ultimo, chiamato a rispondere per l'omessa adozione di ogni misura idonea ad evitare l'evento furto.

Quest'ultimo ha contestato la sentenza di primo grado ed ha evidenziato, tra l'altro, che tra le parti non si sarebbe concluso alcun contratto di custodia, ma in particolar modo che il consumatore era stato avvisato dell'assenza di un sistema di controllo ed allarme volto ad evitare il furto delle biciclette nella rimessa.

La Corte d’Appello ha confermato la sentenza di primo grado, confermando la condanna dell'albergo a risarcire i danni al cliente, avendo ritenuto raggiunta la prova di tutti i presupposti per l'accertamento della violazione del contratto di custodia (parcheggio) sorto tra professionista e consumatore. 

E' irrilevante, secondo il giudice, che non vi sia stata alcuna sottoscrizione del contratto, in quanto l'accordo orale già rappresentava un vincolo contrattuale, al quale può essere aggiunta la circostanza che il garage sia di proprietà dell'albergatore e che gli spazi al suo interno siano contrassegnati con un numero e il cliente sia autorizzato a posteggiare il veicolo nella singola area determinata dalla controparte.

Il contratto di parcheggio genera, secondo la Corte, una particolare obbligazione a carico del professionista di conservazione e restituzione della bicicletta “la collocazione della bicicletta aveva prevalentemente la funzione di conservazione e restituzione della bicicletta rispetto all’esigenza di reperire uno spazio per il relativo stazionamento”.

Tale obbligo non viene meno nel caso di assenza di una controprestazione (pagamento di somma di denaro) da parte del consumatore per il parcheggio della bicicletta nel garage, in quanto comunque il professionista deve garantire la sicurezza del mezzo.

Non è, infine, sufficiente ad escludere la responsabilità dell'albergatore la circostanza che quest'ultimo abbia avvertito, anche per iscritto, l'esclusione della responsabilità dello stesso nel caso di furto o l'avvertimento dell'eventualità di possibile furto dei veicoli posteggiati nell'autorimessa.  

Corte di Appello Torino - sentenza n. 1289/2020.

venerdì 31 luglio 2020

Parcheggi aeroporto: tanti rischi e poca sicurezza


Fonte: rsi.ch trasmissione "Patti Chiari"

domenica 8 luglio 2018

Violazione della sosta a tempo - legittime le "multe in serie"

Vengono definite "multe in serie" e consistono nelle sanzioni elevate dai vigili urbani ad un medesimo veicolo per la stessa violazione, usualmente l'omesso pagamento del parcheggio.

La dinamica è abbastanza conosciuta: parcheggiamo sulle strisce blu, ma non paghiamo il ticket previsto, cosicché quando torniamo troviamo sul parabrezza della nostra auto una sanzione amministrativa elevata dai vigili.

La Corte Costituzionale, investita dal Giudice di Pace di Verona, ha affrontato un particolare profilo: è legittimo che il vigile urbano (o altro accertatore) possa elevare più sanzioni verso il veicolo che non ha pagato la sosta nella zona blu?

La risposta offerta dal giudice della legge è, come potete leggere di seguito, affermativa e quindi se lasciamo la nostra macchina parcheggiata in zona blu, la polizia locale può sanzionare più volte, a distanza di congruo tempo, l'omesso pagamento del ticket.

Conviene, quindi, pagare il ticket ed evitare inutili sanzioni.

Qui la sentenza n. 111/2018 della Corte Costituzionale.
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