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domenica 28 giugno 2026

Hotel o ristorante, non esiste alcun diritto ad ottenere l'acqua del sindaco

Molti pensano che quando soggiornano in albergo abbiano il diritto di pretendere di bere acqua del rubinetto durante i pasti.

Insomma, il turista è convinto di poter applicare il diritto all'acqua del sindaco in modo indiscriminato anche durante un pranzo a ristorante.

Esiste questo diritto?

La domanda può sembrare curiosa, ma è arrivata fino alla Corte di Cassazione, che con l'ordinanza n. 11827 del 29 aprile 2026 ha affrontato una controversia nata da un soggiorno in un hotel di lusso dell'Alta Badia.

Nel caso affrontato dal Giudice di legittimità, una cliente aveva trascorso una vacanza in mezza pensione e aveva contestato la scelta dell'albergo di non servire acqua del rubinetto durante i pasti, costringendo gli ospiti ad acquistare acqua minerale in bottiglia. 

Secondo la turista, tale comportamento aveva leso il suo diritto a consumare acqua potabile e aveva determinato un danno risarcibile, rivolgendosi al giudice per chiedere un un risarcimento di 2.700,00 euro.

La causa è stata però respinta sia dal Giudice di Pace sia dal Tribunale di Roma, fino ad arrivare in Cassazione.


- Non basta invocare il diritto all'acqua

La Cassazione non ha ritenuto di accogliere il diritto della cliente, la quale  ha sostenuto l'esistenza di  un diritto umano fondamentale all'acqua e che le sarebbe stato negato dal titolare dell'albergo.

Secondo la cliente, infatti, una struttura alberghiera dovrebbe consentire ai propri ospiti di bere acqua del rubinetto durante i pasti, in applicazione dei principi costituzionali e internazionali sulla tutela dell'accesso all'acqua potabile.

I giudici della Cassazione, tuttavia, hanno deciso di non entrare nella questione teorica relativa al diritto all'acqua, limitandosi a risolvere la questione sotto un altro profilo: la turista non aveva dimostrato che il contratto stipulato con l'albergo prevedesse la somministrazione di acqua del rubinetto né aveva provato un concreto danno patrimoniale o non patrimoniale derivante dal comportamento dell'hotel.

In altre parole, non è sufficiente affermare che un comportamento del professionista (hotel o albergo) sia sgradito o ritenuto ingiusto: occorre dimostrare quale obbligo contrattuale sia stato violato e quali conseguenze concrete ne siano derivate.


- Il danno va provato

Uno degli aspetti più importanti della decisione riguarda proprio il tema della prova che, come ripetutamente osservato in questo blog, è decisivo ai fini dell'accoglimento di una domanda di risarcimento del danno.

Richiamiamo, a tal proposito, l'art. 2697 c.c., secondo il quale "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento." ed in particolare il danno.

La Corte, infatti, ricorda che il danno non patrimoniale non può essere presunto, anche laddove si invocano diritti fondamentali della persona, è necessario allegare e dimostrare in modo concreto quale pregiudizio sia stato subito.

Non basta quindi sentirsi contrariati, infastiditi o delusi da una scelta commerciale.

Per ottenere un risarcimento occorre dimostrare che vi sia stata una reale lesione di un diritto tutelato e che da tale lesione sia derivato un danno effettivo.

Più in generale, questa sentenza ribadisce alcuni principi giuridici, ed in primo luogo colui che contesta un servizio turistico o alberghiero non può limitarsi a richiamare regole generali o diritti astratti. Occorre verificare innanzitutto che cosa prevedeva il contratto acquistato e raccogliere prove concrete del danno subito.

Nel settore turistico, infatti, i giudici valutano l'esperienza complessiva del pacchetto acquistato e non il singolo episodio isolatamente considerato.

Questo non significa che gli alberghi possano fare qualsiasi cosa. Significa però che una richiesta di risarcimento deve essere costruita su elementi concreti, documentati e giuridicamente rilevanti.

Corte di Cassazione - Ordinanza n. 11827/2026

domenica 24 novembre 2024

Preliminare: il mancato pagamento di una rata non è inadempimento

Questa domenica affrontiamo una vicenda abbastanza ricorrente, ossia quando viene firmato un contratto preliminare di acquisto della casa, senza subordinare il definitivo all'ottenimento del mutuo e, in seguito, non si riesce ad onorare l'accordo perché la banca ha rifiutato di concedere il finanziamento o, come accaduto nella vicenda, ritardato il versamento della somma.

Il suggerimento che vi vogliamo dare, partendo dalla vicenda sottoposta alla decisione della Cassazione, è di inserire nel preliminare sempre una clausola risolutiva ove si subordina la conclusione del definitivo (rogito davanti al notaio) all'ottenimento del mutuo con la banca: "Le parti sottopongono il contratto preliminare alla condizione risolutiva, subordinando la firma del rogito notarile all'ottenimento, da parte del promissario acquirente, di un mutuo ipotecario entro il termine per il definitivo. Nel caso di rifiuto da parte dell'istituto di credito alla concessione del mutuo al promissario acquirente, il presente accordo viene mutualmente considerato privo di efficacia e risolto con restituzione di ogni eventuale somma anticipata a titolo di acconto o caparra.".

Nella vicenda affrontata dagli Ermellini, la promittente acquirente conveniva in giudizio la proprietaria dell'immobile al fine di ottenere la legittimità del recesso al contratto preliminare sottoscritto con restituzione del doppio della caparra.

Il preliminare prevedeva l'obbligo di pagamenti rateali della somma prevista prima della conclusione del rogito, con importi da versarsi a date prestabilite.

La promittente acquirente effettuava quasi tutti i versamenti, ma non avendo ricevuto in tempo utile un finanziamento, aveva richiesto alla controparte il rinvio della data per il rogito notarile, confermando la propria intenzione di pagamento di quanto previsto tra le parti.

Quest'ultima, costituitasi in giudizio, osservava che non era mai stato raggiunto alcun accordo sul rinvio della data, con conseguente inadempimento da parte dell'acquirente degli obblighi assunti con il preliminare.

I giudici di merito davano ragione alla promittente venditrice, ma la Cassazione ha ribaltato la questione, osservando che nella valutazione dell'eventuale inadempimento della promittente acquirente, si debba fare riferimento alla complessiva condotta tenuta dalle parti nella vicenda.

Il giudice di legittimità richiama, sul punto, l'orientamento sviluppato dalla giurisprudenza di legittimità, ossia: "il giudice non può isolare singole condotte di una delle parti per stabilire se costituiscano motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma deve, invece, procedere alla valutazione sinergica del comportamento di questi ultimi, attraverso un'indagine globale e unitaria dell'intero loro agire, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell'inadempimento, perché l'unitarietà del rapporto obbligatorio a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute da ognuno non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della condotta di ciascun contraente, ma esige un apprezzamento complessivo".

E il giudice di merito non ha operato, secondo la valutazione operata dalla Cassazione, un giudizio complessivo delle condotte al fine di verificare la sussistenza del presunto inadempimento lamentato dal promittente venditore.

"La Corte d’appello avrebbe dunque dovuto considerare che la ricorrente aveva unicamente chiesto un rinvio del pagamento di una parte del prezzo, profilo che attiene all’esecuzione del contratto (cfr. Cass. n. 525/2020) e si era detta disponibile a versare tale somma entro la data fissata per la conclusione del contratto definitivo.".

Corte di Cassazione Sez. II^ Civ. - sentenza n. 26313/2024  (visibile con browser Opera vpn attivo)

domenica 2 giugno 2024

Non pago più rate del finanziamento se non mi consegnano la macchina

Questa domenica torniamo ad interessarci dei contratti di finanziamento finalizzati all'acquisto di un bene/servizio e al particolare collegamento che si crea tra i due rapporti.

Non di rado, infatti, accade che il bene o il servizio oggetto di finanziamento non viene consegnato, oppure risulta presentare dei difetti tali da renderlo non utilizzabile, cosicché il consumatore si trova costretto a pagare delle rate per un prodotto non ricevuto o non utilizzabile.

Nel blog potete trovare diversi nostri precedenti interventi (clicca qui), con i quali abbiamo chiarito come la normativa bancaria, in particolare l'art. 125 - quinquies con la riforma del 2010, ha disciplinato in modo specifico questo tipo di eventi, stabilendo che: "Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile.".

Quindi, nel caso di inadempimento da parte del venditore (fornitore di beni o di servizi), il consumatore può risolvere il contratto dopo aver formalmente messo in mora il professionista.

Il secondo comma dispone che: "La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso.".

Il consumatore non solo non deve pagare più le rate per l'acquisto del bene non ricevuto (o difettato), ma ha anche il diritto a farsi restituire le somme pagate alla banca.

Questo diritto, invero, è stato disciplinato anche per i contratti precedenti al 2010, grazie agli interventi dei giudici che hanno "creato" l'insieme di norme in seguito introdotto nel Testo Unico Bancario, come ci ricorda la Corte di Cassazione, Sezione I, con l'ordinanza del 29 febbraio 2024 n. 5365 che potete leggere di seguito, ed avente ad oggetto una vicenda precedente al 2010,  quindi prima dell'entrata in vigore dell’art. 125-quinquies TUB.

Nel caso di specie, il contratto di finanziamento era stato concluso per l'acquisto di un veicolo, il quale non era stato in seguito consegnato, costringendo il consumatore a chiedere l'interruzione del finanziamento.

La Suprema Corte ha ribadito i principi già sviluppati anche a livello comunitario, come ad esempio la Corte di Giustizia Europea (Causa C-509/2007 con sentenza del 23 aprile 2009), secondo la quale esiste il diritto per l'acquirente di far dichiarare risolto il contratto di finanziamento collegato a quello principale rimasto inadempiuto, anche nel caso in cui nel contratto di vendita non sia prevista una clausola di esclusiva tra venditore e finanziatore.

La Cassazione, richiamando i principi formati con gli interventi giurisprudenziali, individua un collegamento negoziale fondamentale tra il contratto di compravendita e quello di finanziamento, tant'è che la sorte del primo non può non riguardare anche il secondo.

Ne consegue che nel caso di inadempimento del primo, anche per omessa consegna del prodotto (macchina), il consumatore ha diritto ad interrompere il pagamento delle rate del finanziamento e chiedere la restituzione dell'importo già versato alla banca.

Corte di Cassazione - Sez. I^ Civ. - sentenza n. 5365/2024 (visibile con browser Opera - VPN attivo)

domenica 31 gennaio 2021

L'albergatore paga per il furto della bicicletta all'interno del garage

Esiste una responsabilità per il titolare di un hotel nel caso in cui un cliente sia derubato della  bicicletta (o di un veicolo) all'interno degli spazi di sua proprietà?

La Corte di Appello di Torino si è espressa in senso positivo, riconoscendo il diritto del consumatore ad ottenere il risarcimento del danno derivante dal furto della propria bicicletta avvenuto nel garage di un albergo.

Questo è il precedente giurisprudenziale che potete leggere questa domenica, ove il giudice del riesame piemontese ha dovuto giudicare una vicenda tutt'altro che rara, ossia l'esistenza del diritto del consumatore ad ottenere un ristoro dal titolare dell'albergo per la perdita della bicicletta, riposta nel garage coperto dell'hotel.

Il giudice di seconde cure ha respinto l'appello dell'albergatore, richiamando i principi classici del contratto di parcheggio, figura che rientra nel deposito, il quale prevede a carico del parcheggiatore un obbligo di custodia del veicolo ricevuto dalla controparte (consumatore).

L'adempimento di tale contratto, come è noto, deve avvenire nel rispetto del generale principio di diligenza ex art. 1176 c.c., con l'adozione da parte del professionista di tutti gli accorgimenti necessari ad evitare che, considerando il caso di specie, la bicicletta possa essere oggetto di danno o, peggio, di furto da parte di terzi.

Alla condotta non diligente (colpevole) dell'albergatore segue l'inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. da parte di quest'ultimo, chiamato a rispondere per l'omessa adozione di ogni misura idonea ad evitare l'evento furto.

Quest'ultimo ha contestato la sentenza di primo grado ed ha evidenziato, tra l'altro, che tra le parti non si sarebbe concluso alcun contratto di custodia, ma in particolar modo che il consumatore era stato avvisato dell'assenza di un sistema di controllo ed allarme volto ad evitare il furto delle biciclette nella rimessa.

La Corte d’Appello ha confermato la sentenza di primo grado, confermando la condanna dell'albergo a risarcire i danni al cliente, avendo ritenuto raggiunta la prova di tutti i presupposti per l'accertamento della violazione del contratto di custodia (parcheggio) sorto tra professionista e consumatore. 

E' irrilevante, secondo il giudice, che non vi sia stata alcuna sottoscrizione del contratto, in quanto l'accordo orale già rappresentava un vincolo contrattuale, al quale può essere aggiunta la circostanza che il garage sia di proprietà dell'albergatore e che gli spazi al suo interno siano contrassegnati con un numero e il cliente sia autorizzato a posteggiare il veicolo nella singola area determinata dalla controparte.

Il contratto di parcheggio genera, secondo la Corte, una particolare obbligazione a carico del professionista di conservazione e restituzione della bicicletta “la collocazione della bicicletta aveva prevalentemente la funzione di conservazione e restituzione della bicicletta rispetto all’esigenza di reperire uno spazio per il relativo stazionamento”.

Tale obbligo non viene meno nel caso di assenza di una controprestazione (pagamento di somma di denaro) da parte del consumatore per il parcheggio della bicicletta nel garage, in quanto comunque il professionista deve garantire la sicurezza del mezzo.

Non è, infine, sufficiente ad escludere la responsabilità dell'albergatore la circostanza che quest'ultimo abbia avvertito, anche per iscritto, l'esclusione della responsabilità dello stesso nel caso di furto o l'avvertimento dell'eventualità di possibile furto dei veicoli posteggiati nell'autorimessa.  

Corte di Appello Torino - sentenza n. 1289/2020.

domenica 18 agosto 2019

Utilizzo della smart card fuori casa: quali rischi?


La sentenza pubblicata dal Giudice di Pace di Roma, la numero 4651 del 2019 in commento, offre l’opportunità di esaminare a fondo quali sono i principali illeciti che si commettono nell’utilizzo delle carte per accedere ai servizi televisivi satellitari a pagamento (smart card) offerte, tra i molti, da Sky TV, Mediaset Premium le nuove piattaforme sat.  

Diverse sono le “scorciatoie” o gli atti di pirateria televisiva escogitati: dal semplice utilizzo della carta originale per altre utenze televisive (nella casa dell’amico o nel bar) si giunge alla clonazione dei codici criptati associati alle smart card. Spesso, le carte clonate vengono offerte a pagamento, in un mercato fiorente anche online. 
D’altronde, è sufficiente svolgere alcune ricerche sui principali motori di ricerca per appurarlo (digitando, ad esempio, “iptv 10 euro” o “internet protocol television”).

Vediamo, ora, quali sono i principali rischi in cui incorrono gli utenti che usano la smart card al di fuori degli obblighi contrattualmente stabiliti con i distributori.

Anzitutto, usare una smart card non originale per guardare la tv è un reato, per il quale si rischia sia il carcere che una multa. Difatti, l’illecito è previsto dall’articolo 171 della legge sul diritto d’autore per chi, in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmetta o diffonda con qualsiasi mezzo un servizio ricevuto attraverso un decoder.

Diverso ancora è il caso di chi, utilizzando la smart card legalmente detenuta, condivide una trasmissione criptata dal decoder televisivo per vedere un film o una partita con pochi amici e senza far pagare loro alcun biglietto. A tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che  ben può il titolare del decoder e della card, anche se ha un contratto per uso domestico, invitare gli amici a casa propria o trasportare il decoder stesso in altro luogo per condividere la visione delle trasmissioni con un ristretto numero di persone, purché ciò avvenga senza scopo di lucro. Il principio può estendersi, in ogni caso, anche al caso di un bar che chiude le porte del locale e, senza pubblicizzare l’evento, trasmette una partita per pochi e selezionati avventori.

Sempre con riguardo all’ultimo caso, va tuttavia precisato che se non vi è reato, resta la responsabilità civile – quella contrattuale compresa -. Sotto questo ultimo profilo, soltanto la disamina delle condizioni contrattuali consente di stabilire qual è la responsabilità in cui incorre il detentore che utilizza illecitamente la smart card.

Nel caso esaminato dalla sentenza di cui si propone la lettura, soltanto la mancanza di prove valide non ha consentito di stabilire il titolo di responsabilità del detentore della smart card.
Qui potete leggere la sentenza del Giudice di Pace.

sabato 25 maggio 2019

Il consumatore può pagare a rate le bollette dell'acqua

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha di recente focalizzato la propria attenzione, tra le altre, su coloro che omettono di pagare le fatture per la fornitura di acqua, venendo incontro alle esigenze dei consumatori morosi, ma volenterosi di dare adempimento ai propri doveri verso la società che fornisce questo servizio essenziale.

Con il provvedimento n. 158/2019/R/IDR, ARERA ha raccolto tutte le informazioni provenienti dagli operatori del settore, ed introdotto alcune linee guida che dovranno essere seguite dagli enti/società del settore che vorranno recuperare il proprio credito nei confronti dei consumatori inadempienti.

L'intervento dell'Autorità garante è finalizzato a regolare la materia in particolare per le utenze condominiali, proponendo alcuni spunti interessanti, e positivi, per i consumatori.

Vediamo le novità introdotte da ARERA.

domenica 14 aprile 2019

Turista informato - quali rimedi per il danno subito durante la vacanza

La sentenza in commento, emessa dalla Corte di Appello dell’Aquila il 22 novembre 2017, presenta il tema della gradualità dei rimedi di cui dispone il viaggiatore, nel caso in cui l’organizzatore gli rovini la vacanza, non per questo addivenendo alla rottura dei rapporti.

Non è infrequente che il consumatore, per il sol fatto di avere subito un sopportabile disagio, colga il pretesto per intentare cause dispendiose.

A nostro avviso, il caso in esame prende le mosse da una lettura particolare (e forse non completa) dei fatti che hanno caratterizzato la vicenda: a fronte di un contratto di viaggio e di coupon che prevedevano la villeggiatura stabile presso una sola struttura vacanziera, i ricorrenti hanno contestato di avere soggiornato “nella stessa struttura due giorni in una stanza doppia con giardino, un giorno in camera doppia senza giardino e per il residuo periodo, nel bungalow con giardino” senza che la sistemazione fosse loro riferita. 

Se è pur vero che diverse disposizioni, anche di derivazione comunitaria, impongono di valutare la gravità dell’inadempimento, tuttavia tale valutazione va contestualizzata: e, per certo, non costituisce il pretesto per condotte opportunistiche, prive di ragionevolezza e lealtà di giudizio. 


Tale conclusione, oltre ad essere una norma di buon senso, è quello che si ricava dal principio di buona fede contrattuale (art. 1175 cod. civ.), il quale nella lettura offerta dal giudice impone, tra l’altro, di valutare qual è l’interesse dell’altro contraente e di evitare di risolvere il contratto quando il soddisfacimento del proprio può essere raggiunto tramite un rimedio che non metta a repentaglio il rapporto contrattuale.  

L’applicazione di tale elementare principio viene svolta dalla Corte di Appello attraverso il seguente ragionamento: “Nel caso di specie, quindi, anche laddove quanto lamentato da parte appellante, ossia che la sistemazione fosse prevista, come da giornale di viaggio, nella medesima struttura ma in tre diverse e temporalmente successive collocazioni, ciò non avrebbe potuto rappresentare il lamentato fatto di inadempimento, poiché in ogni caso l'esistenza delle circostanze che individuano l'inadempimento deve valutarsi, comunque, nei termini di diritto comune, e, quindi, con riferimento alla gravità delle mancanze nell'ambito della valutazione comparativa dei rispettivi interessi delle parti contraenti.

Conseguentemente, mentre si sarebbe potuta valutare in termini di grave inadempimento l'originaria prospettazione di un cambio di struttura alberghiera nel periodo del soggiorno, giacché il disagio connesso allo spostamento tra diverse strutture e diverse sistemazioni pur nella medesima località turistica incideva, negativamente ed in maniera apprezzabile, sulla fruizione e, soprattutto, sull'organizzazione del tempo ricreativo nell'ambito di una particolare vacanza qual è la luna di miele, non altrettanto poteva dirsi per gli spostamenti dedotti nel giornale di viaggio - peraltro affatto indicati nell'unico titolo abilitativo per la fruizione dei servizi, il voucher né nella proposta sottoscritta dalla C.P.A. - che avrebbero causato un disagio per niente predicabile in termini di effettivo pregiudizio risarcibile né, men che mai, di inadempimento.”

In definitiva, e a chiusura di tale condivisibile massima, non è mai errato ricordare che, a fronte del disagio patito all’interno di una struttura vacanziera, la contestazione dell’inadempimento contrattuale e la richiesta del risarcimento del danno costituisce un rimedio estremo, proprio di rapporti contrattuali irrimediabilmente deteriorati.

Diverso è il servizio alberghiero prestato al di fuori di personali aspettative: in tal caso, tuttavia, il rimedio più equilibrato è costituito dal reclamo. 

Di seguito, la sentenza in lettura.

domenica 27 novembre 2016

L'auto non viene consegnata? le rate del finanziamento non devono essere pagate!

Nuovo ed interessante intervento di un giudice chiamato a decidere in merito all'obbligo da parte del consumatore di versare alla finanziaria le rate periodiche per l'acquisto di un  veicolo.

Dobbiamo subito evidenziare che di recente si sono moltiplicati i casi di consumatori che, dopo aver deciso di finanziare l'acquisto del veicolo, sono state costrette dalle finanziarie a pagare le rate del contratto anche nel caso in cui la macchina non sia stata regolarmente consegnata.

Il Tribunale di Benevento, con la recente sentenza che potete leggere di seguito, ha dato applicazione  al più recente orientamento della Cassazione (e della Corte di Giustizia dell'unione europea), ritenendo che il consumatore possa giovarsi delle norme volte a tutelarlo in queste ipotesi.

Il Giudice, richiamando l'art. 125 del Testo Unico Bancario, ha affermato che il consumatore ha diritto alla risoluzione del contratto di credito al consumo (finanziamento) nel caso in cui non abbia ricevuto il veicolo a causa del venditore, considerando questa ipotesi come un caso di inadempimento di non scarsa importanza (ex articolo 1445 Cc) del fornitore del bene o servizio sempreché tale circostanza sia provata dal consumatore.

Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto provato, attraverso i testi, l'avvenuta consegna dell'autovettura oggetto del finanziamento da parte del venditore.

Qui la sentenza.

domenica 12 aprile 2015

Si alla restituzione delle rate del finanziamento se non viene consegnato il veicolo finanziato

Di recente abbiamo ricevuto molte richieste da persone che si avvicinano all'Associazione con il seguente quesito "Ho fatto un finanziamento per acquistare un veicolo [o ristrutturare casa - installare un impianto fotovoltaico - pagare spese odontoiatriche - acquistare un diritto vacanza etc.], ma alla fine non ho ottenuto il bene/servizio per il quale ho firmato il contratto con la banca. Devo continuare a pagare le rate del finanziamento?".

Il problema sollevato da molti consumatori presenta due aspetti:

a) il contratto principale oggetto di finanziamento non è stato eseguito e, quindi, il consumatore non ha ottenuto quanto promesso;

b) il consumatore continua, in ogni caso, a versare le rate del contratto di finanziamento.

Il tema è stato oggetto della recente sentenza del Tribunale di Taranto (sentenza n. 392/2015), al quale si è rivolto un consumatore per chiedere, in parole semplici, di non dover più pagare le rate del finanziamento ed ottenere la restituzione di quelle già versate.

Cosa era successo nella vicenda affrontata dal giudice pugliese?

Un consumatore pugliese si reca presso un rivenditore di motocicli usati e chiede di poter acquistare una Suzuki, modello X 600/R3, impegnandosi a versare una parte dell'importo pattuito in contanti, e il residuo con un contratto di finanziamento.

Il contratto di finanziamento veniva sottoscritto dall'acquirente con Fiditalia, finanziaria con la quale il venditore aveva un accordo di esclusiva, e prevedeva al restituzione della somma stabilita, maggiorata di interessi, mediante dodici rate periodiche.

L'acquirente non otteneva, però, il motociclo usato ed anzi veniva a scoprire, a seguito di formale denunzia presentata alla locale Compagnia dei Carabinieri, che il motoveicolo era stato radiato, ossia non esisteva più.

Il consumatore, quindi, si rivolgeva alla finanziaria chiedendo di non pagare più le restanti rate del finanziamento, ed ottenere la restituzione di quelle già versate sino ad allora.

A seguito di rifiuto di Fiditalia, il consumatore conveniva la società avanti al Tribunale di Taranto chiedendo la risoluzione del contratto di finanziamento, con restituzione della somma versata sino ad allora.

Il Tribunale ha accolto la domanda proposta dal consumatore, richiamando il recente orientamento sviluppatosi in materia di contratto di finanziamento e clausola di esclusiva in seno alla Corte di Giustizia Europea (Causa C-509/2007 con sentenza del 23 aprile 2009), la quale ha chiarito che esiste un diritto per l'acquirente di far dichiarare risolto il contratto di finanziamento collegato a quello principale rimasto inadempiuto, anche laddove non sussista alcuna clausola di esclusiva tra venditore e finanziatore.

Nel caso di specie, infatti, Fiditalia si era costituita in giudizio contestando l'assenza di qualsiasi accordo di esclusiva tra la stessa e il rivenditore di motocicli e, quindi, impossibilità da parte della società che aveva erogato il credito all'acquirente di restituirgli la somma finanziata, essendo estranea all'esito sfortunato della vendita.

Ed anzi esisteva una apposita clausola del contratto di finanziamento che limitava la responsabilità della finanziaria per eventuali inadempimenti del venditore principale.

Il Tribunale smentisce le conclusioni di Fiditalia, richiamando il passaggio della sentenza comunitaria ove viene specificato che "l'art. 11, n. 2 della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella in esame, l'esistenza di un accordo tra il creditore ed il fornitore, sulla base del quale un credito è concesso ai clienti di detto fornitore esclusivamente da quel creditore, non è un presupposto necessario del diritto per tali clienti di procedere contro il creditore in caso di inadempimento delle obbligazioni principali che incombono al fornitore al fine di ottenere la risoluzione del contratto di credito e la conseguente restituzione delle somme corrisposte al finanziatore".

Il Giudice arriva ad estendere questo principio al caso oggetto della sua decisione, sostenendo che la clausola che limita la responsabilità di Fiditalia, finanziatore nell'acquisto del motociclo usato, non è efficace e quindi, non può essere esclusa quest'ultima dall'obbligo di restituzione delle somme versate, a titolo di rate, dal consumatore per l'acquisto di un bene, la Suzuki, mai avvenuto.

Il consumatore può, nel caso in cui il bene/servizio finanziato non sia stato consegnato, agire verso la finanziaria per chiedere l'interruzione del pagamento delle rate e la restituzione di quelle versate in precedenza, come risulta dalla sentenza che potete leggere di seguito.
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