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domenica 2 maggio 2021

Veicolo in custodia dal carrozziere - quale responsabilità per i danni subiti dal consumatore?

Questa domenica ripercorriamo alcune tappe di una pronuncia emessa dal Tribunale di Bologna il 4 novembre 2016, nella quale vengono indicati quali sono gli obblighi ai quali va incontro la carrozzeria che, nell’ottica di riparare un’auto ad un proprio cliente, trattiene il veicolo nella propria officina. 

È usanza posteggiare le automobili fuori dall’officina, benché nelle immediate vicinanze. Il quadro si complica se i carrozzieri, non volendo iniziare i lavori o non venendo pagati per le riparazioni,  decidono di lasciare le macchine fuori dai propri locali (vedi). 

Di fatto, le auto sono abbandonate o, prendendo in prestito le parole del Giudice, sottoposte  “alla pubblica fede”: tanto il carrozziere quanto il cliente, che non viene puntualmente avvertito, non sanno in quali condizioni si trova il mezzo.  E, nel caso che trattiamo oggi, la macchina è stata asportata dai vigili urbani perché era stata parcheggiata dal carrozziere in una piazzola per i diversamente abili. 

Un corretto inquadramento della vicenda aiuta individuare quali sono le responsabilità e a quantificare i danni (effettivi e non putativi) che la carrozzeria è tenuta a risarcire.  

Anzitutto, va chiarito che se un automobile viene lasciata (o, sarebbe meglio dire, depositata) presso l’officina di un carrozziere, fosse anche per un preventivo di lavori, il carrozziere assumerebbe un obbligo generale di custodia del veicolo. 

Quando, poi, il carrozziere pattuisce di fare dei lavori, è logico che l’automobile deve essere custodita presso i suoi locali, a meno che non venga stabilito diversamente dalle parti. Si configura, così, un obbligo accessorio di custodia che deriva da un titolo contrattuale. 

Il carrozziere dovrà, quindi, custodire con diligenza il mezzo, fino a quando non avrà terminato i lavori e il cliente non ritirerà il mezzo. Non potrà decidere unilateralmente di sottrarsi da tale obbligo, quale che sia il valore del veicolo sottoposto alle sue cure. Per quanto sia antieconomico riparare una macchina da rottamare, la carrozzeria è tenuta a sollecitare il cliente affinché ritiri la sua vettura e non, invece, a lasciare l’auto in mezzo alla strada. 

Tale condotta, infatti, non rientra in nessuna forma di autotutela: vale a dire che il carrozziere non potrà liberarsi del veicolo nemmeno se il cliente non lo pagasse o tardasse a ritirare il veicolo. 

Chiarito questo aspetto - che discende dalle norme del deposito le quali prevedono che il depositante possa restituire la cosa depositata soltanto dopo aver stabilito un termine (articolo 1771 codice civile) – ogni danno subito dall’auto ricade sotto la responsabilità del custode, a titolo di responsabilità per inadempimento contrattuale. 

Il danno, s’intende, deve essere una conseguenza immediata e diretta dell’omissione di custodia. 

Nel caso, il mezzo è stato persino asportato perché sostava in divieto di sosta; pertanto, il proprietario ha dovuto: 

• pagare la sanzione amministrativa; 

• ritirare il veicolo presso la rimessa; 

• subire la decurtazione di due punti sui venti disponibili nella patente. 

A tale riguardo, benché i danni siano stati considerati risarcibili da parte del Giudice, bisogna considerare che la decurtazione dei punti, quando non comporta la revoca della patente, non costituisce una posta di danno apprezzabile, nemmeno a titolo di danno non patrimoniale: e ciò per la semplice ragione che un danno deve arrecare una qualche lesione della sfera giuridica del danneggiato. 

Di seguito, la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna (visibile con browser Opera vpn attivo)

domenica 31 gennaio 2021

L'albergatore paga per il furto della bicicletta all'interno del garage

Esiste una responsabilità per il titolare di un hotel nel caso in cui un cliente sia derubato della  bicicletta (o di un veicolo) all'interno degli spazi di sua proprietà?

La Corte di Appello di Torino si è espressa in senso positivo, riconoscendo il diritto del consumatore ad ottenere il risarcimento del danno derivante dal furto della propria bicicletta avvenuto nel garage di un albergo.

Questo è il precedente giurisprudenziale che potete leggere questa domenica, ove il giudice del riesame piemontese ha dovuto giudicare una vicenda tutt'altro che rara, ossia l'esistenza del diritto del consumatore ad ottenere un ristoro dal titolare dell'albergo per la perdita della bicicletta, riposta nel garage coperto dell'hotel.

Il giudice di seconde cure ha respinto l'appello dell'albergatore, richiamando i principi classici del contratto di parcheggio, figura che rientra nel deposito, il quale prevede a carico del parcheggiatore un obbligo di custodia del veicolo ricevuto dalla controparte (consumatore).

L'adempimento di tale contratto, come è noto, deve avvenire nel rispetto del generale principio di diligenza ex art. 1176 c.c., con l'adozione da parte del professionista di tutti gli accorgimenti necessari ad evitare che, considerando il caso di specie, la bicicletta possa essere oggetto di danno o, peggio, di furto da parte di terzi.

Alla condotta non diligente (colpevole) dell'albergatore segue l'inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. da parte di quest'ultimo, chiamato a rispondere per l'omessa adozione di ogni misura idonea ad evitare l'evento furto.

Quest'ultimo ha contestato la sentenza di primo grado ed ha evidenziato, tra l'altro, che tra le parti non si sarebbe concluso alcun contratto di custodia, ma in particolar modo che il consumatore era stato avvisato dell'assenza di un sistema di controllo ed allarme volto ad evitare il furto delle biciclette nella rimessa.

La Corte d’Appello ha confermato la sentenza di primo grado, confermando la condanna dell'albergo a risarcire i danni al cliente, avendo ritenuto raggiunta la prova di tutti i presupposti per l'accertamento della violazione del contratto di custodia (parcheggio) sorto tra professionista e consumatore. 

E' irrilevante, secondo il giudice, che non vi sia stata alcuna sottoscrizione del contratto, in quanto l'accordo orale già rappresentava un vincolo contrattuale, al quale può essere aggiunta la circostanza che il garage sia di proprietà dell'albergatore e che gli spazi al suo interno siano contrassegnati con un numero e il cliente sia autorizzato a posteggiare il veicolo nella singola area determinata dalla controparte.

Il contratto di parcheggio genera, secondo la Corte, una particolare obbligazione a carico del professionista di conservazione e restituzione della bicicletta “la collocazione della bicicletta aveva prevalentemente la funzione di conservazione e restituzione della bicicletta rispetto all’esigenza di reperire uno spazio per il relativo stazionamento”.

Tale obbligo non viene meno nel caso di assenza di una controprestazione (pagamento di somma di denaro) da parte del consumatore per il parcheggio della bicicletta nel garage, in quanto comunque il professionista deve garantire la sicurezza del mezzo.

Non è, infine, sufficiente ad escludere la responsabilità dell'albergatore la circostanza che quest'ultimo abbia avvertito, anche per iscritto, l'esclusione della responsabilità dello stesso nel caso di furto o l'avvertimento dell'eventualità di possibile furto dei veicoli posteggiati nell'autorimessa.  

Corte di Appello Torino - sentenza n. 1289/2020.

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