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domenica 29 ottobre 2023

L'omologa del piano del consumatore blocca il pignoramento dello stipendio

Questa domenica torniamo ad affrontare il tema sovraindebitamento del consumatore e conseguenze collegate all'approvazione del piano di pagamento dei creditori. 

Lo facciamo richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 65/2022, la quale ha affrontato le conseguenze collegate all'omologazione del piano del consumatore in relazione alle procedure esecutive in atto.

L'intervento è stato richiesto dal Tribunale di Livorno, il quale aveva sollevato la questione di legittimità dell'art. 8, comma 1-bis della L. 3/2012 – introdotto dall’ art. 4 ter comma 1 lett. d) del D.L. 137/2020 conv. L. 176/2020, la quale prevede che: "La proposta di piano del consumatore puo' prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo.".

La questione sottoposta al Giudice delle leggi ha riguardato la legittimità della norma, la quale possa prevedere di includere nel piano del consumatore crediti vantati da terzi, già accertati in sede giudiziaria e sottoposti ad azione esecutiva.

In termini più semplici, il Tribunale di Livorno si è posto il dubbio se sia corretto che un creditore che abbia già ottenuto un provvedimento esecutivo con l'assegnazione di somme del debitore (conto corrente, stipendio, pensione etc...) debba rinunciare a percepire dette somme, nel momento in cui il piano sia omologato.

La Corte Costituzionale, dichiarando infondata la questione sollevata dal giudice, ha di fatto sancito il principio secondo il quale anche per i debiti riconosciuti come definitivi e per i quali è in corso un piano di pagamento rateale (esempio, pignoramento dello stipendio), l'omologa del piano del consumatore, rende inefficacie il provvedimento del tribunale, con inclusione del credito residuo nel piano omologato.

Corte Costituzionale - sentenza n. 65/2022.

venerdì 4 settembre 2020

Pignoramento prima casa? possibile rinegoziare il mutuo ed evitare di perderla

La recente legge di bilancio ha introdotto una norma tutela dei consumatori oggetto di procedura di pignoramento della prima casa.

E' stata definita la "salva casa" perché consente al proprietario della prima casa, oggetto  di procedura di espropriazione giudiziaria avviata dalla banca, di salvare in extremis l'abitazione tramite la rinegoziazione del mutuo  o l'apertura di un nuovo finanziamento con surroga.

La norma prevede, peraltro, che il Ministero dell'Economia e delle Finanze adotti entro breve un documento che descrive come, nella concretezza dei fatti, funzionerà la misura.

Ma procediamo con ordine, ricalcando la disposizione in commento per quegli aspetti che più possono interessare i nostri lettori.

(1) Il “Fondo di garanzia per la prima  casa”
Frequenti crisi di liquidità e sovraesposizioni dei consumatori verso banche e fisco hanno motivato  il legislatore a mettere a punto diversi  istituti con funzione di esdebitazione (piano del consumatore e procedura di liquidazione dei beni, ad esempio).

Alla luce di questo scenario, sempre più frequente negli ultimi anni, già dal 2014 è stato attivato il “Fondo di garanzia per la prima casa”, a finanziamento di questi provvedimenti.

Non fa eccezione la tutela in commento, anche questa agganciata all'apposito Fondo, che dà garanzia al 50%.

(2) Le condizioni operative della norma
Vediamo un po' meglio, però, come è stato congegnato l'articolo 41-bis.

Anzitutto, il contesto della norma è quello di un punto avanzato della crisi del consumatore, ossia il pignoramento.

In buona sostanza, se una banca o una società di recupero crediti (in genere incaricata dalla prima a recuperare i crediti deteriorati) vanta un'ipoteca di primo grado e ha dato il via ad un'esecuzione immobiliare (oppure, caso plausibilissimo, è intervenuta in un'esecuzione immobiliare già aperta da altri creditori), il debitore non si troverà del tutto spiazzato, costretto a farsi portare via la prima casa.

Dimostrando che la casa su cui pende l'esecuzione è davvero quella dove abita, egli potrà  scegliere, e ciò entro il 31 dicembre 2021, una delle due alternative:

(a) rinegoziazione: si chiede al creditore di rivedere, dilazionare, insomma rendere più agevole per il debitore il mutuo in essere;

(b) finanziamento e surroga: si chiede ad un'altra banca un finanziamento per mettere a tacere il mutuo in essere e l'ipoteca, che era iscritta a favore del precedente creditore, viene portata  (si dice “surrogata”) a favore della banca che ha concesso il rifinanziamento.

Sullo “sfondo” di queste misure di salvataggio si pone, come abbiamo visto di sfuggita, il Fondo governativo, di cui vedremo meglio le modalità operative.

(3) I soggetti
I presupposti di applicazione della norma sono molto chiari e stringenti e chiunque la legga può avvedersi del fatto che devono essere rispettati tutti quanti, nessuno escluso.

Presupposti

- debitore=consumatore

Anzitutto, il debitore deve essere una persona fisica qualificata come consumatore, vale a dire un soggetto che opera per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale o artigianale.

- no procedimento di sovra indebitamento
Per di più, non deve essere stata già avviata una procedura di risoluzione della crisi da sovra indebitamento, essendo quest'ultima studiata per crisi ben più gravi, che richiedono  accordi di ristrutturazione dei propri debiti più drastici.

- creditore bancario
Per quanto riguarda il creditore, la norma non fa riferimento a chiunque, bensì ad una categoria stretta, in quanto la norma trova applicazione solo per procedimenti esecutivi avviati da società che svolgono attività bancaria oppure società di cartolarizzazione del credito.

Di quale credito si parla?

lunedì 18 maggio 2020

Pignoramento immobiliare: la nuova conversione aiuta il consumatore a salvare la casa

La difficile congiuntura economica è caratterizzata dall'aumento delle procedure di pignoramento delle case dei consumatori, divenuti debitori delle banche a cui non riescono a corrispondere le rate mensili per il rimborso del mutuo.

Molti consumatori non sanno che durante il procedimento immobiliare che si conclude con la vendita della casa all'asta, è possibile per il debitore esecutato di poter bloccare il procedimento, attraverso la conversione del pignoramento, pagando così la somma dovuta al creditore (usualmente un istituto di credito).

Il procedimento di conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) è oggetto del nostro intervento, anche perché le recenti modifiche introdotte nel 2019 consentono al consumatore di "salvare la casa" con più facilità.

Andiamo a vedere le novità normative.

domenica 19 aprile 2020

Conversione del pignoramento - entro quanto può partecipare il creditore?

Il provvedimento oggetto del nostro commento domenicale ha ad oggetto un procedimento molto in uso nella fase di esecuzione forzata mediante il pignoramento dell'immobile, ossia la conversione ex art. 495 c.p.c. (clicca qui per un approfondimento). 

Nel caso di specie, il debitore esecutato avanzava richiesta di conversione del pignoramento nel procedimento avanzato da un noto istituto di credito, ed al quale aveva tardivamente aderito altra banca. 

Il giudice, al fine delle determinazione della somma oggetto di pagamento rateale, teneva in considerazione sia il credito del creditore principale, sia quello del terzo tardivamente intervenuto nel procedimento esecutivo.

Il debitore principale aveva, sul punto, proposto opposizione, contestando la tardività dell'intervento del terzo, successivo alla domanda di conversione, e comunque l'irrilevanza rispetto alla conversione.

L'opposizione del debitore veniva respinta e quest'ultimo si rivolgeva alla Corte di Cassazione, censurando la decisione assunta dal giudice di merito.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso chiarendo sin da subito di non voler "distaccarsi dall'orientamento di questa Corte secondo cui, nella determinazione delle somme dovute per la conversione del pignoramento, si deve tenere conto anche dei creditori intervenuti successivamente all'istanza, fino all'udienza in cui il giudice provvede (ovvero si riserva di provvedere) sulla stessa con ordinanza di cui dell'art. 495, terzo comma, cod. proc. civ.".

La Corte ha chiarito, sul punto, che tale orientamento è rispettoso del principio di par condicio creditorum con tutela di tutti i titolari di un credito, per il quale possano trovare soddisfazione attraverso i beni del debitore.

Ed in tal senso, il terzo che sia intervenuto nel processo esecutivo dopo l'istanza ex art. 495 c.p.c., ma prima dell'udienza di discussione è meritevole di poter partecipare al procedimento con soddisfazione del credito attraverso la conversione del pignoramento.

Ne consegue che ogni creditore può partecipare alla conversione del pignoramento, anche se il suo intervento è tardivamente proposto dopo l'istanza di conversione, ma prima della successiva udienza fissata dal giudice.

Cassazione Civile - Sez. VI^ Civ. - Ordinanza n. 411/2020.
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