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venerdì 3 luglio 2026

C/MOR in bolletta: attento che il vecchio debito ti segue anche dopo il cambio del fornitore

Con questo nostro intervento torniamo a trattare la questione relativa al debito pregresso che abbiamo con una società di energia elettrica o gas e che riteniamo di superare, attraverso il cambiamento del fornitore (per chi si trova in questo tipo di vicenda, può scriverci a
sos@consumatoreinformato.it).

Abbiamo già trattato l'argomento (clicca qui), ma di recente abbiamo ricevuto richieste di chiarimento da persone che si sono visti addebitare nella nuova bolletta una voce poco conosciuta ma spesso fonte di contestazioni: il "C/MOR".

Succede, quindi, che molti consumatori scoprono l'esistenza di questo addebito soltanto quando ricevono una fattura più alta del previsto oppure dopo una telefonata del call center che sollecita il pagamento di presunti debiti pregressi.

Ma cos'è realmente il CMOR? È sempre dovuto? come possiamo difenderci?

a.- Cos'è il C/MOR? (Corrispettivo Morosità)

Si tratta di un particolare meccanismo previsto nel settore energetico che consente al precedente fornitore di recuperare alcune somme rimaste insolute dopo il passaggio del cliente ad un nuovo gestore.

In pratica, se il vecchio venditore ritiene di vantare un credito nei confronti dell'utente, può richiedere che venga inserito un apposito addebito nella bolletta emessa dal nuovo fornitore.

È importante comprendere che il nuovo gestore non è il titolare del credito originario: agisce soltanto come soggetto incaricato della riscossione.

Attenzione: il C/MOR non significa automaticamente che hai torto, e di solito uno degli più frequenti consiste nel ritenere che la presenza del CMOR in bolletta dimostri automaticamente l'esistenza del debito.

Non è così.

Abbiamo maturato molte esperienze in materia ove è stato accertato che il consumatore oggetto di C/MOR, aveva regolarmente pagato le bollette con il vecchio venditore, ma non erano state correttamente registrate; esisteva un chiaro errore di contabilizzazione del vecchio fornitore; gli importi ed i consumi erano oggetto di reclamo; era intervenuta la prescrizione biennale; altre vicende che non legittimavano la pretesa creditoria del vecchio fornitore.

Per questo motivo il consumatore non deve limitarsi a pagare immediatamente, ma deve prima verificare con attenzione la propria posizione.

domenica 8 febbraio 2026

Cessione del credito bancario: cosa deve provare davvero la banca

Può capitare a molti consumatori di ricevere una richiesta di pagamento da un soggetto diverso dalla banca con cui avevano originariamente stipulato un mutuo, un prestito o un contratto di leasing. Spesso si tratta di società con denominazioni poco note, sigle complesse o servicer che dichiarano di aver acquistato il credito.

E' chiaro il debitore/consumatore si pone una domanda più che legittima: ma chi mi chiede i soldi è davvero il creditore?

La questione non è scontata ed a volte bisogna stare molto attenti prima di pagare, e far vedere la documentazione ad esperti o ad una associazione consumatori (per maggiori informazioni o per un controllo, scrivi a sos@consumatoreinformato.it).

La recente sentenza della Cassazione ci aiuta a meglio comprendere questo tipo di vicende con la recente ordinanza n. 34641 del 29 dicembre 2025, mediante la quale ribadisce i principi fondamentali in tema di cessione del credito bancario, onere della prova e legittimazione del cessionario, con rilevanti ricadute pratiche per i consumatori.


1.- Come funziona la cessione del credito bancario?

La cessione del credito è il contratto con cui un creditore trasferisce a un terzo il proprio diritto di credito ed è disciplinato ex art. 1260 c.c.: "Il creditore può trasferire a titolo oneroso  o  gratuito  il  suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché' il credito non abbia carattere strettamente personale o  il  trasferimento  non  sia vietato dalla legge.

Il debitore non deve prestare consenso, ma deve essere messo in condizione di sapere a chi deve pagare.".

Ciò premesso, dobbiamo anche ricordare che il settore bancario gode di una disciplina speciale con innegabili vantaggi riconosciuti, in particolare, all'art. 58 del Testo Unico Bancario (TUB), nonché dalla legge n. 130/1999 sulle cartolarizzazioni.

Queste norme consentono la cessione in blocco di una pluralità di crediti, individuati non singolarmente ma per categorie omogenee (tipologia del rapporto, periodo di stipula, stato del credito, ecc.).

La normativa di settore stabilisce che il debitore risulta informato non con la specifica notifica individuale, ma con la mera comunicazione attraverso l'avviso in Gazzetta Ufficiale.


2.- La questione: la pubblicazione in Gazzetta e il suo effetto per il debitore

La pubblicazione in Gazzetta comporta come effetto il cambio del nuovo creditore, ossia la cessione del credito? la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non basta sempre, così come chiarito dalla Corte di legittimità con la sentenza che ribadisce un principio già affermato dalla giurisprudenza (vedi qui). 

La Cassazione ribadisce un principio già affermato, ma spesso disatteso nella pratica: la pubblicazione ex art. 58 TUB ha funzione meramente informativa.

In altre parole, la comunicazione in Gazzetta Ufficiale:

(a) non trasferisce il credito; 

(b) non ha efficacia costitutiva;

(c) non prova di per sé che il singolo debito del consumatore rientri tra quelli ceduti.

Ciò che si verifica di frequente è che la società che acquisisce il credito si limiti a presentarsi in tribunale per chiedere il pagamento al debitore, provando la titolarità attraverso il solo avviso di pubblicazione.


3.- Cessione pro soluto e pro solvendo: cosa cambia (e cosa no)

Consentiteci, in questo commento, una breve digressione utile per spiegare una ulteriore differenza in materia di cessione del credito che non incide sotto il profilo degli obblighi informativi che gravano sulla banca, ma che riteniamo comunque utile approfondire perché molto spesso nelle lettere di diffida si legge "cessione pro soluto".

Nella prassi bancaria le cessioni avvengono quasi sempre pro soluto, soprattutto quando si tratta di crediti deteriorati (NPL).

Ciò significa che la banca cedente non garantisce il pagamento e il rischio dell’inadempimento passa al cessionario.

Questo però non incide sui diritti del debitore, il quale può esercitarli nei confronti della banca cedente o di quella che acquisisce il credito (cessionario), tant'è che la Cassazione afferma che anche nella cessione pro soluto, chi chiede il pagamento deve dimostrare di essere titolare del credito.


4.- Il principio chiave della Cassazione n. 34641/2025

La Corte distingue in modo molto chiaro due situazioni, che nella pratica fanno tutta la differenza.

    a. Contestazione dell’inclusione del credito

Se il debitore non contesta l’esistenza della cessione, ma solo il fatto che il proprio credito specifico sia stato incluso nel pacchetto ceduto, l’avviso pubblicato in Gazzetta può costituire prova sufficiente solo se:

        a.1.- descrive le categorie di crediti in modo dettagliato;

        a.2.- consente di ricondurre con certezza il credito controverso a quelli ceduti.

In tal senso, la Cassazione continua a ribadire che se le categorie sono vaghe o generiche, la prova richiesta  non è raggiunta.

    b.- Contestazione della legittimazione del cessionario

Cosa ben diversa, invece, se il debitore contesta la stessa titolarità del credito, in quanto al creditore viene chiesto di provare in modo completo la posizione di credito.

La banca cessionaria non può provare la propria legittimazione con la sola Gazzetta Ufficiale, ma deve dimostrare in modo specifico che il credito è stato trasferito dalla banca cedente.

Il Giudice deve accertare, anche d'ufficio, la concreta legittimazione della banca, che nel caso di specie la Corte d’Appello aveva dato per scontata la cessione senza un reale accertamento: "A tale stregua, a fronte della pacifica produzione da parte delle cessionarie del solo avviso ex art. 58 t.u.b. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e di un mero elenco dei crediti ceduti singolarmente individuati con un numero, la corte di merito ha concluso che nel blocco dei crediti ceduti vi fosse anche quello oggetto di controversia, trascurando tuttavia di compiere al riguardo un accertamento complessivo delle risultanze di fatto al fine di verificare se potesse ritenersi raggiunta la prova della cessione contestata dai debitori, e se potesse ritenersi, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che l’indicazione delle caratteristiche della categoria di crediti richiamate nell’avviso pubblicato risultasse sufficientemente dettagliata e precisa per poter pervenire a concludere che anche il credito in contestazione rientrasse tra quelli oggetto di cessione in blocco in ragione delle relative comuni caratteristiche.

Orbene, in difetto di un tale accertamento, supportato da adeguata motivazione idonea ad esplicitare il percorso argomentativo seguito, la corte di merito è effettivamente incorsa nelle violazioni contestate.".

La decisione della Cassazione è particolarmente rilevante perché, ribadendo principi già affermati, rafforza il diritto di difesa del debitore, impedendo che la cessione in blocco diventi una scorciatoia probatoria e costringe il giudice di merito ad effettuare un controllo concreto della titolarità del credito.

Per tali ragioni, vi consigliamo di far verificare se chi vi chiede il pagamento del credito, diverso dalla banca con cui avete firmato il finanziamento (o il mutuo), sia davvero titolare del credito (scrivi a sos@consumatoreinformato.it). 

Corte di Cassazione  Sez. III^ Civ. - Ordinanza n. 36461/2025

domenica 20 luglio 2025

Si al piano del consumatore anche per debiti misti

Il provvedimento oggetto del nostro intervento odierno riguarda il sovraindebitamento e la possibilità di accedere al piano del consumatore anche nel caso di debiti misti.

Tribunale di Napoli ha omologato un piano di ristrutturazione dei debiti presentato da un soggetto sovra indebitato, nonostante questo avesse sia debiti personali (da consumatore) sia debiti legati a una pregressa attività imprenditoriale.

La procedura è stata ammessa per due motivi:

a.- i debiti personali erano prevalenti rispetto a quelli imprenditoriali;

b.- il debitore ha agito in buona fede, senza creare artificiosamente la propria situazione debitoria.

Cosa dice il Tribunale di Napoli


a) Sulla prevalenza dei debiti personali

Il Tribunale ha adottato il principio della prevalenza sostanziale, ovverossia se la maggior parte dei debiti è stata contratta per scopi personali (mutui, finanziamenti al consumo, spese familiari), si può accedere al piano del consumatore, anche se esistono altri debiti (ad es. verso l’INPS o fornitori legati a un’attività cessata).

Questo orientamento non è del tutto nuovo, avendo già trovato riscontro presso altri giudici lungo lo stivale.


b) La buona fede del debitore

Il giudice ha verificato che il debitore non ha aggravato volontariamente la propria situazione economica, né ha nascosto beni o alterato i documenti. Questo è un passaggio essenziale: chi vuole accedere alla procedura deve dimostrare di non avere agito con dolo o colpa grave.

Nella sentenza si sottolinea che il comportamento collaborativo del debitore e la documentazione completa hanno rafforzato la sua posizione.

La valutazione della buona fede del debitore è un requisito essenziale per accedere agli strumenti previsti dal Codice della crisi e l'approccio seguito dal giudice è quello di favorire il risanamento, ma senza sconti per chi agisce con malafede.

Tribunale di Napoli - Sez. Civ. VII^ - sentenza n. 78/2025 (visibile con browser Opera - VPN attivo).

domenica 9 giugno 2024

Credito bancario cartolarizzato: la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non prova la cessione del credito

Si torna a parlare di crediti cartolarizzati, questione tutt'altro che marginale, in quanto riguarda molti consumatori rimasti, purtroppo, insolventi verso le banche.

Ciò che capita con una certa frequenza, è che al creditore originario (la banca con cui abbiamo firmato il contratto di mutuo) se ne sostituisce un altro (e un altro ancora), il quale si presenta alla nostra porta chiedendo il pagamento del proprio credito.

Questo tipo di vicenda è stata già trattata in questo blog (vedi qui), ed in particolare abbiamo evidenziato come sia molto importante per chi ricevere richieste di pagamento da parte di una società diversa da quella con cui ha firmato il contratto, accertare la legittimazione da parte di chi bussa alla nostra porta.

Stiamo parlando del caso di cessione del credito  e del particolare privilegio concesso alle banche, in deroga ai principi previsti ex artt. 1260 c.c. e seguenti che prevedono l'obbligo di consenso del debitore ceduto al cambio del creditore.

E' noto, infatti, che l'art. 58, comma II^, TUB dispone che la cessione possa avvenire con la semplice pubblicazione della comunicazione in Gazzetta Ufficiale, con piena opponibilità al debitore ceduto.

Il punto problematico, emerso anche di recente (clicca qui), riguarda l'attendibilità probatoria della comunicazione rispetto alla legittimazione ad agire davanti ad un tribunale da parte del nuovo creditore.

Il caso affrontato dalla Suprema Corte e che potete leggere di seguito, riguarda proprio i doveri probatori che ricadono sulla società cessionaria (ossia quella che ha acquisito il credito da altra banca) che agisce nel giudizio esecutivo per recuperare il credito.

Secondo il giudice di legittimità, infatti, che chi agisce per il recupero del credito deve non solo dichiarare, ma anche provare, la cessione e che il mero avviso in Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a provare il contratto di cessione e l'inclusione in tale atto del credito oggetto di pretesa. La comunicazione in Gazzetta Ufficiale assolve, osservano gli Ermellini, il solo obbligo di notifica al debitore ceduto.

Nel caso di cessione del credito, infatti, l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale ex artt. 1 e 4 l. n. 130/1999 e 58 TUB, non è stato considerato sufficiente a fornire la certezza sulla legittimazione sostanziale ad avanzare delle pretese di pagamento del credito, presupposto che può essere assolto solo con il deposito del contratto e della indicazione della posizione debitoria collegata e ceduta

Corte di Cassazione - ordinanza n. 15010/2024 (visibile con browser Opera - VPN attivo)

domenica 24 dicembre 2023

Cessione in blocco di crediti bancari - legittimazione della finanziaria acquirente

Questa domenica torniamo a trattare la cartolarizzazione dei crediti bancari, e la legittimazione della società acquirente a poter pretendere il pagamento della somma verso il cliente consumatore.

Abbiamo già avuto modo di trattare l'argomento (vedi qui), ma la recente sentenza n. 21821 del 20 luglio 2023 pubblicata dalla Suprema Corte di Cassazione, ci suggerisce di tornare sul tema della prova che il cessionario di crediti in blocco ex art. 58 TUB attesti la propria titolarità del credito e la conseguente legittimazione.

E' noto che in materia di cessione di crediti bancari opera una deroga ai generali principi civilistici di cui agli artt. 1260 c.c. ed in particolare l'art. 1264 c.c., in forza dell'art. 58 TUB, norma che esonera il nuovo creditore dall'ottenere il consenso da parte del debitore ceduto.

L’art. 58, comma II^, TUB prevede che la banca cessionaria pubblichi in Gazzetta Ufficiale l'intervenuta cessione del credito e ciò ai fini dell'opponibilità di tale circostanza ai debitori ceduti.

Ma la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ha valore probatorio attestante la cessione del credito e la legittimazione dell'acquirente all'avvio dell'azione esecutiva verso il debitore?

La Cassazione ha affrontato questo particolare profilo, partendo da una vicenda ove l'intermediario bancario aveva ottenuto il credito all'interno di una cessione in blocco (cartolarizzazione), con comunicazione dell'operazione attraverso l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale unitamente alla dichiarazione della banca cedente che dava atto dell’intervenuta cessione.

La Corte d’Appello di Aquila aveva ritenuto non sufficiente, ai fini della legittimazione del creditore, la mera produzione in giudizio della documentazione appena richiamata, sostenendo che “la relativa prova passava necessariamente mediante la produzione del contratto di cessione, ovvero altra documentazione contrattuale negoziata con la banca cedente riconducibile al rapporto ceduto”.

Il Giudice di legittimità ha ritenuto, al contrario, che “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art. 58 TUB, è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all’origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione”.

In altri termini, la Cassazione ritiene sufficiente, ai fini della prova della legittimazione della finanziaria, la mera produzione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sempreché contenga in modo chiaro ed univoco i dati dai quali emerga che il credito per il quale agisce è ricompreso tra quelli oggetto di cessione in blocco.

Diversamente, sarà necessario produrre ulteriori documenti che dimostrino la sua titolarità del credito per il quale agisce in giudizio.

Qui di seguito, la sentenza n. 21821/2023 della Cassazione. (visibile con browser Opera - VPN attivo).

domenica 26 novembre 2023

Credito bancario: il giudice chiarisce quando è legittima la cartolarizzazione

Il provvedimento oggetto della nostra segnalazione riguarda una particolare forma di tutela dei consumatori che deve essere garantita anche in vicende molto delicate (e dolorose), come ad esempio nel caso di pignoramento e vendita della casa del debitore.

Molto spesso, il pignoramento immobiliare viene avviato e portato avanti dalla banca che deve recuperare il proprio credito verso il cliente che non ha pagato le rate del mutuo, o comunque non ha adempiuto a tutti gli obblighi monetari verso l'istituto di credito.

Questi crediti sono, in talune circostanze, oggetto di cartolarizzazione, venendo venduti ad una particolare società, S.P.V. (special purpose vehicle), chiamata a gestire massa di posizioni debitorie, nella ricerca del recupero della somma a credito.

Il Tribunale di Termini Imerese, con un recentissimo provvedimento molto ben articolato e che potete trovare di seguito, ha avuto modo di chiarire (e chiarirci) come avviene questo procedimento di cartolarizzazione e quali requisiti devono essere rispettati.

Nella vicenda di cui trattasi, una banca aveva cartolarizzato un insieme di crediti, cedendoli ad una S.P.V., la quale aveva avviato una azione di pignoramento di un immobile di un debitore, per uno dei crediti ricevuti.

Il debitore aveva proposto opposizione al pignoramento immobiliare, contestando alla società mandataria la sua legittimazione ad agire verso il debitore, per omesso rispetto della normativa di settore.

Il giudice, dovendo dare seguito alla contestazione sollevata dal consumatore, ha operato una interessante ricostruzione delle norme che regolano la cartolarizzazione bancaria.

Questa particolare forma di cessione dei crediti bancari è regolata dalla Legge n. 130/1990, la quale prevede il seguente schema:

1.- una banca che disponga di una serie di crediti bancari "in difficoltà" (ossia con clienti che non pagano le rate), li vende ad un soggetto terzo, usualmente una società di cartolarizzazione o S.P.V.;

2.- Quest'ultima emette dei titoli (obbligazioni o notes) incorporati ai singoli crediti acquistati, collocandoli sul mercato mobiliare al fine di ottenere la liquidità necessaria per poter pagare la banca cedente e le spese necessarie per il recupero del credito;

3.- In seguito procede con le azioni giudiziarie al recupero del credito, al fine di rimborsare l'acquirente dell'obbligazione della somma ricevuta, aumentata di interessi e ottenere, allo stesso tempo, un profitto dall'intera operazione. 

E' chiaro che il valore a cui viene ceduto il credito dalla banca alla S.P.V. è inferiore rispetto a quello effettivamente dovuto dal cliente inadempiente, e per il quale la società cartolarizzante procede con le azioni esecutive di recupero del credito.

Per quest'ultima attività di recupero del credito (definita anche attività di servicing), la  S.P.V. si avvale di altra società mandataria chiamata ad eseguire l'attività pratica di recupero dei crediti attraverso un servizio di riscossione.

La legge n. 130/1999 prevede che queste società incaricate devono presentare particolari requisiti, certificati attraverso la loro iscrizione all'art. 106 del Testo Unico Bancario, trattandosi di attività riservata.

La Banca d'Italia, con comunicazione datata 11 novembre 2021, a peraltro previsto la possibilità di prevedere una forma alternativa di servicing: "In particolare, a fronte di una cornice normativa fondata sulla centralità del servicer quale soggetto sottoposto a vigilanza prudenziale, si sono affermate prassi caratterizzate da una netta distinzione tra il cd. “master servicer”, soggetto vigilato responsabile dei soli compiti di garanzia, non delegabili, previsti dalla legge n. 130/99 e lo “special servicer”, operatore incaricato delle attività di recupero, titolare di licenza ex art. 115 TULPS ma non vigilato da questo Istituto. 

L’affidamento allo “special” dell’incarico di recupero avviene sovente mediante schemi contrattuali complessi, che ruotano intorno alla figura dell’investitore (anche nella scelta dello special stesso) e relegano su un piano meramente formale il ruolo del servicer vigilato, con incertezze nell’individuazione del perimetro delle responsabilità, nell’ambito della gestione del portafoglio soprattutto nelle ipotesi di underperformance dei recuperi. Ne è conseguita opacità nella individuazione dei soggetti effettivamente coinvolti nelle attività di recupero dei crediti e limitazioni ai poteri dell’Organo di vigilanza, a fronte di un impianto normativo che invece attraverso il presidio sull’esternalizzazione di funzioni operative importanti (FOI), mira ad assicurare che i servicers siano in grado di monitorare e gestire i rischi connessi alle attività affidate a soggetti terzi, rimanendone responsabili.".  

Di fatto, viene prevista anche la possibilità di avere un "master servicer" iscritto all'Albo previsto a mente dell'art. 106 TUB ed un "special servicer" titolare di licenza ex art. 115 TULPS, che svolge tutte le attività pratiche e funzionali per il recupero del credito e che rimane sotto il controllo e responsabilità del "master servicer".

Tutti questi passaggi sono considerati necessari per accertare la titolarità del credito e la legittimità della pretesa avanzata dalla S.P.V. verso il debitore, con i controlli del caso così come operati dal giudice nella vicenda che potete leggere di seguito.

In conclusione, la società che agisce in giudizio per il recupero di un credito cartolarizzato deve provare di essere iscritta all'albo art. 106 TUB (o titolare di licenza ex art. 115 TULPS) e in assenza di tale presupposto, la stessa deve ritenersi non legittimata al recupero del credito.

Tribunale di Termini Imerese - provvedimento del 10 novembre 2023. (Visibile con browser Opera - VPN attivo)

domenica 3 ottobre 2021

Omessa comunicazione al debitore? Comunque legittima la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi

Questa domenica vi segnaliamo una recente ordinanza con la quale il Tribunale di Foggia, seguendo un proprio orientamento, ha sostanzialmente neutralizzato l'efficacia della norma, l'art. 125, 3° comma TUB, legittimando la condotta omissiva della banca.

Il provvedimento, se confermato in futuro, rappresenta un ulteriore esempio di travalicamento del dato normativo, con l'evidente effetto di ridurre le difese del consumatore, e favorire le condotte omissive del professionista, il sistema bancario nel caso di specie.

L'art. 125, 3° comma del TUB stabilisce che: "I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina [...]".

L'obbligo appena menzionato è stabilito anche all'art. 4, comma 7 del Codice di Deontologia privacy, ponendo a carico dell'intermediario un dovere informativo verso il contraente debole, con il fine di favorire il debitore consentendogli di azzerare il suo debito ed evitare la segnalazione.

Esiste, a tal proposito, una Circolare della Banca d'Italia (n. 139/99) che intima l'operatore professionale ad agire in tal senso, proprio con il fine di avvisare il cliente della sua prossima segnalazione e le relative conseguenze.

L'obbligo informativo ha una finalità di tutela del contraente debole (il consumatore/debitore moroso), cercando di favorire un suo adempimento del debito verso la banca.

Quale conseguenza nel caso di omessa comunicazione? la segnalazione alla banca dati (Centrale Rischi o banca dati privati) diviene illegittima (vedi qui).

Nel caso di specie, la finanziaria aveva segnalato il credito a “sofferenza”, senza comunicare il preavviso al cliente, consentendogli il rientro in bonis.

Il consumatore si era rivolto al Tribunale di Foggia, ha lamentato la illegittimità della segnalazione, stante la carenza di comunicazione inviata al debitore moroso, e chiedendo la rimozione del suo nominativo dalla Centrale Rischi.

Il Tribunale ha affrontato la questione, premettendo che ai fini della legittimità della segnalazione presso la banca dati della Centrale Rischi, il creditore deve rispettare due presupposti:

1. presupposto sostanziale: il credito vantato e segnalato deve essere veritiero;

2. presupposto formale: il debitore deve essere preavvisato della sua iscrizione presso la Centrale Rischi.

Il giudice foggiano, però, considera questo secondo adempimento come una formalità, la cui omissione non inficia la legittimità della segnalazione, o meglio la condotta omissiva del professionista può essere oggetto di contestazione da parte del debitore solo se questi dimostra che avrebbe potuto coprire il proprio debito prima della segnalazione.

Il Tribunale afferma che: "Tali garanzie procedurali non devono essere lette solo come un mero adempimento formale fine a se stesso, bensì interpretando le finalità a cui esse tendono, senz'altro da individuarsi nell'esigenza di consentire al cliente di eliminare  per tempo il presupposto di segnalazione, adempiendo al proprio debito o contestando la fondatezza della pretesa [...]". 

Orbene, leggendo queste poche righe si penserebbe di essere di fronte ad un giudice garantista, ed invece il senso di tale principio è quello opposto: se il debitore non dimostra che, avvisato dalla controparte, avrebbe messo in campo tutte le azioni volte ad evitare la sua segnalazione nelle banche dati, anche l'inadempimento informativo della banca non comporta alcun effetto sulla segnalazione.

Il Tribunale di Foggia reinterpreta la norma, dandone un nuovo significato, e di fatto introduce un obbligo probatorio (diabolico?) in capo del debitore, sgravando di ogni responsabilità la banca che non ha adempiuto ad un obbligo di legge.

In termini più semplici: ancora una volta se la banca non adempie ai propri obblighi (informativi), non ne risponde davanti al giudice: questa soluzione non ci convince.

Tribunale di Foggia Sez. II^ Civ. Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 18 settembre 2021.

domenica 3 gennaio 2021

Consumatore informato contro le “debt agency online”: AGCM sanziona Difesa Debitori

La nostra Associazione, da dieci anni a questa parte, è molto attiva sul fronte della segnalazione della pubblicità ingannevole e delle pratiche commerciali scorrette (articoli 21 e 22 Cod. Cons.) in ambiente on line (sulla rete internet, sulle piattaforme digitali, sui social network etc.).

Abbiamo pubblicato parecchi bollettini dell’Antitrust, contenenti pubblicità di cui è stata ordinata la rettifica, oltre a multe cospicue; di pari passo, abbiamo raccolto le vostre segnalazioni – inoltrateci dai consumatori di tutta l’Italia – per incardinare dei procedimenti (diremmo dei veri e propri esposti) davanti all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che hanno ad oggetto omissioni informative oltre che pubblicità fuorvianti e ingannevoli.  

Il provvedimento provvedimento oggi in commento è il risultato della nostra attività, avendo avviato (segnalato) l'attività di Difesa Debitori ad AGCM.

L'Antitrust ha, per le ragioni che andiamo sviluppare di seguito, sanzionato la società di consulenza per i debiti, attiva sul territorio nazionale, se non altro per aver fatturato dieci milioni annui, riconoscendo la violazione di norme del Codice di Consumo durante la proposizione dei propri servizi ai consumatori.

Eppure, non vogliamo soffermarci troppo su cosa si occupano queste società, avendone già parlato a tempo opportuno (vedi qui). Per di più, il concetto stesso di fornire assistenza, sostegno e consulenza finanziaria o psicologica ai soggetti sovra indebitati è approdato in Italia dai paesi anglosassoni, dove da decenni è praticato con un certo distacco e raffinatezza.

Piuttosto, è meglio enfatizzare un aspetto poco affrontato dal provvedimento AGCM: il social web, per sua natura, è il terreno ideale per irretire i consumatori, che nemmeno si rendono conto di non operare scelte consapevoli. Anzi, più sono “informati”, meno sono consapevoli.

A tale riguardo, è di particolare interesse un appunto, contenuto a pagina 16 del provvedimento in commento, nel quale il Garante osserva che “oltre 20 milioni di cittadini nel 2019 hanno comprato tramite il web” e, secondo le fonti dell’Istat, “si tratta del 9% in più rispetto all’anno precedente e, quindi, Internet ha assunto una valenza sempre maggiore per i cittadini nell’attività di acquisto di beni e servizi”.

In altre parole, grazie allo smartphone – strumento che ha un’anima “democratica” perché accessibile e fruibile da tutti, specie in quest’anno di pandemia e di debiti – il mercato on line ci è venuto addosso, perché ormai, se c'è da risolvere un problema o da sciogliere un qualsivoglia interrogativo, viene naturale ricorrere alla rete

A maggior ragione, il ricorso alla consulenza on line, più rapida/immediata e gratuita, è una strada sempre più frequentata dai consumatori che si affidano alla tecnologia digitale per scovare nel proprio domicilio la soluzione più adatta alle proprie esigenze, anche quando si è indebitati fino al collo e non si sa come uscire da questa situazione. E qui viene il punto: la smodata frequentazione della rete, condizione psicologica tutt’altro che serena, comporta l’incapacità del consumatore di approdare a decisioni razionali e ponderate. Eccessiva è la mole di dati sconnessi che circolano in rete, di gran lunga superiore alla nostra capacità di “processarli”, in vista di scelte consapevoli. E, a nostro avviso, è persino insufficiente aggiungere dati più precisi attinenti al servizio.

Uscire dai debiti”, più che con un bisogno, coincide con uno stato di necessità: e la rete, oggi, ha un ruolo decisivo nel conformare quella necessità e, quindi, nel definire il modo in cui soddisfarlo. E dare più informazioni non significa, anche, essere oggettivi: anzi, le peggiori insidie si nascondono nelle persuasioni occulte.  

Venendo al dunque, non si può ignorare il fatto che molti consumatori, nel nostro caso i sovra indebitati, pensano di risparmiare tempo e ulteriore denaro facendo affidamento a società reperite in rete (oppure in rete prima e coi call center dopo) che danno al consumatore la parvenza e l’illusione di ricevere servizi personalizzati e di avere la situazione sotto controllo.

L’insidia si nasconde nel fatto che le società di consulenza dei debiti danno informazioni molto dettagliate sui risultati che possono raggiungere tramite la loro intermediazione, ma soltanto quanto basta per agganciare i clienti (il c.d. “effetto aggancio”, vedi pagina 19, § 52 del provvedimento in commento).

Questo effetto è ricorrente, al limite del banale, nel marketing online: il consulente fornisce nel proprio sito informazioni molto rassicuranti e dettagliate (la “mole sconnessa di dati” di cui accennavamo poco sopra) che danno a chi naviga su internet l’idea di controllare la situazione, di essere in grado di scegliere tra più alternative valide tra loro. Anzi, il consumatore spesso reputa di poter utilizzare le informazioni che ha letto su quel sito per risolvere il proprio problema in autonomia; tuttavia, nella convinzione spesso errata di risparmiare, si rivolge al professionista, se non altro per accelerare i tempi. Ovviamente, le tariffe non vengono reclamizzate.

Tramite questo meccanismo (effetto aggancio), la società sanzionata nel provvedimento scaturito dalla nostra segnalazione ha intercettato, nel solo 2019, fino a 7.000 persone (v. pag. 11, § 27), cagionando un pregiudizio quantificato tra i 500.000 e 1.300.00 Euro (v. pag. 24, § 75).

Ovviamente, l’AGCM, per la funzione istituzionale che ricopre e per gli strumenti di cui dispone (gli articolo 21 e 22 Codice Consumo), può limitarsi a disporre di integrare le informazioni o di rimuovere quelle ingannevoli, come se i dati reperibili in rete si potessero trattare alla stregua di una pagina di quotidiano. Un quotidiano si legge in poco tempo, e si dispone di tempo sufficiente per riflettervi sopra; i dati circolanti su internet sono di una tale mole che, per essere processati, richiedono una macchina, un calcolatore.

Senza voler entrare in sviluppi futuri (sarebbe fin troppo facile parlare, ora, di società dominata dalla information technology e dall’intelligenza artificiale), ci limitiamo a segnalare l’esito favorevole ottenuto tramite la nostra attività di sensibilizzazione e, si spera, di educazione ad un uso consapevole dei servizi in rete.

AGCM - provvedimento n. 51/2020.

venerdì 4 settembre 2020

Pignoramento prima casa? possibile rinegoziare il mutuo ed evitare di perderla

La recente legge di bilancio ha introdotto una norma tutela dei consumatori oggetto di procedura di pignoramento della prima casa.

E' stata definita la "salva casa" perché consente al proprietario della prima casa, oggetto  di procedura di espropriazione giudiziaria avviata dalla banca, di salvare in extremis l'abitazione tramite la rinegoziazione del mutuo  o l'apertura di un nuovo finanziamento con surroga.

La norma prevede, peraltro, che il Ministero dell'Economia e delle Finanze adotti entro breve un documento che descrive come, nella concretezza dei fatti, funzionerà la misura.

Ma procediamo con ordine, ricalcando la disposizione in commento per quegli aspetti che più possono interessare i nostri lettori.

(1) Il “Fondo di garanzia per la prima  casa”
Frequenti crisi di liquidità e sovraesposizioni dei consumatori verso banche e fisco hanno motivato  il legislatore a mettere a punto diversi  istituti con funzione di esdebitazione (piano del consumatore e procedura di liquidazione dei beni, ad esempio).

Alla luce di questo scenario, sempre più frequente negli ultimi anni, già dal 2014 è stato attivato il “Fondo di garanzia per la prima casa”, a finanziamento di questi provvedimenti.

Non fa eccezione la tutela in commento, anche questa agganciata all'apposito Fondo, che dà garanzia al 50%.

(2) Le condizioni operative della norma
Vediamo un po' meglio, però, come è stato congegnato l'articolo 41-bis.

Anzitutto, il contesto della norma è quello di un punto avanzato della crisi del consumatore, ossia il pignoramento.

In buona sostanza, se una banca o una società di recupero crediti (in genere incaricata dalla prima a recuperare i crediti deteriorati) vanta un'ipoteca di primo grado e ha dato il via ad un'esecuzione immobiliare (oppure, caso plausibilissimo, è intervenuta in un'esecuzione immobiliare già aperta da altri creditori), il debitore non si troverà del tutto spiazzato, costretto a farsi portare via la prima casa.

Dimostrando che la casa su cui pende l'esecuzione è davvero quella dove abita, egli potrà  scegliere, e ciò entro il 31 dicembre 2021, una delle due alternative:

(a) rinegoziazione: si chiede al creditore di rivedere, dilazionare, insomma rendere più agevole per il debitore il mutuo in essere;

(b) finanziamento e surroga: si chiede ad un'altra banca un finanziamento per mettere a tacere il mutuo in essere e l'ipoteca, che era iscritta a favore del precedente creditore, viene portata  (si dice “surrogata”) a favore della banca che ha concesso il rifinanziamento.

Sullo “sfondo” di queste misure di salvataggio si pone, come abbiamo visto di sfuggita, il Fondo governativo, di cui vedremo meglio le modalità operative.

(3) I soggetti
I presupposti di applicazione della norma sono molto chiari e stringenti e chiunque la legga può avvedersi del fatto che devono essere rispettati tutti quanti, nessuno escluso.

Presupposti

- debitore=consumatore

Anzitutto, il debitore deve essere una persona fisica qualificata come consumatore, vale a dire un soggetto che opera per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale o artigianale.

- no procedimento di sovra indebitamento
Per di più, non deve essere stata già avviata una procedura di risoluzione della crisi da sovra indebitamento, essendo quest'ultima studiata per crisi ben più gravi, che richiedono  accordi di ristrutturazione dei propri debiti più drastici.

- creditore bancario
Per quanto riguarda il creditore, la norma non fa riferimento a chiunque, bensì ad una categoria stretta, in quanto la norma trova applicazione solo per procedimenti esecutivi avviati da società che svolgono attività bancaria oppure società di cartolarizzazione del credito.

Di quale credito si parla?

domenica 20 maggio 2018

Si può uscire dai debiti con il piano del consumatore

Oggi esaminiamo insieme una pronuncia del Tribunale di Napoli, l'ordinanza n. 69 del 22 gennaio 2018 (puoi trovarla qui sotto), e ciò nell'ottica di fornirvi, a mano a mano, strumenti aggiornati e preziosi per scoprire uno nuovo istituto creato per aiutare il consumatore in difficoltà: il sovra indebitamento del consumatore.

Questo strumento, già varato dalla legge 3/2012 e s.m.i. nell'ambito delle crisi da sovra indebitamento e poco conosciuto, è stato introdotto dal legislatore con il fine risolvere i molteplici e drammatici casi di crisi di consumatori indebitatisi negli anni.

In tempi non sospetti, la nostra Associazione ha accennato agli aspetti più importanti di questo istituto (v. qui) oltreché al superamento delle prime ritrosie da parte dei giudici italiani nella sua applicazione (v. qui).

In estrema sintesi, questo istituto consente al debitore che si trova in una situazione di grave squilibrio tra i debiti ed i crediti di rivolgersi al giudice il quale, affidandosi ad un organismo di composizione della crisi ed anche contro l'opinione dei creditori, può sospendere procedure esecutive, tagliare/ristrutturare i debiti e convalidare (o, meglio, omologare) piani vantaggiosi per il consumatore e non troppo svantaggiosi per i creditori.

□     Il caso: questa vicenda è, purtroppo, drammaticamente comune nelle case italiane. Il debitore, sposato e con due figli, ha perso improvvisamente il lavoro, dovendo così fronteggiare un fitto di 600.00 euro mensili oltre a varie esposizioni verso gli istituti di credito. 

Per di più, le condizioni di salute della moglie sono via via peggiorate ed anche uno dei figli ha perso il lavoro: tale pesante situazione ha portato ad una separazione dei coniugi, con addebito delle spese mediche all'ex marito. 

Il debitore, senza patrimonio ma con la grazia di una pur minima entrata dovuta alla sua provvidenziale riassunzione nella pubblica amministrazione, si è avvalso dello strumento del piano del consumatore

□     Le criticità: a fronte di un piano tutto sommato appetibile per i creditori, la banca si è opposta, sostenendo che, in fondo, è stato il debitore ad indebitarsi oltre le proprie possibilità economiche. 

Tale rilievo critico è molto rilevante, poiché molti tribunali italiani si fermano a vagliare se il debitore merita o meno di accedere al piano del consumatore e non procedono oltre: spesso compiendo valutazioni simili a quelle del giudice fallimentare, giungono a ritenere che le ragioni di credito sia degne di più attenzione. 

Tuttavia, in questo istituto il profilo preliminare della meritevolezza è requisito costante ed ineludibile: deve sussistere la sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria e questa non deve essere causata dalla condotta colposa del debitore. 

□     La pronuncia: proprio il dato sulla meritevolezza è quello più importante nella pronuncia in esame e ci consente di riallacciarci con quanto detto all'inizio.

Nel caso di specie, il giudice napoletano ha ritenuto testualmente che "la proposta è in linea con la ratio della normativa sul sovra indebitamento, anche con riferimento ai tempi di sua esecuzione che sono compatibili con la età della parte proponente il piano, la sua condizione di dipendente a tempo indeterminato, la sua situazione familiare complessa (...) e la volontà di estinguere, sia pure nelle percentuali indicate, ogni posizione debitoria".

In particolare, il giudice ha esaminato la tipologia di debiti contratti, la ragionevole prospettiva di volerli adempiere e la situazione personale del debitore, come evolutasi nel tempo. Da queste valutazioni è emerso, dunque, che il debitore "confidando sull'entità disponibile di reddito, ha ritenuto di poter onorare ogni debito alla scadenza per cui la sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria non è stata causata da una sua condotta colposa".

□     Conclusioni: dalla pronuncia emerge una chiara distinzione tra vicende che, suo malgrado, riguardano il consumatore (es. difficile condizione familiare, perdita del lavoro etc.) e condotta colposa, il cui sintomo è dato, per esempio, dal contrarre debiti oltre la propria capacità di onorarli.

Ma non basta.

Più avanti, avremo modo di esaminare in dettaglio i requisiti e gli elementi di cui si compone un ricorso per la convalida del piano del consumatore.

Basti, ad ora, ricordare i seguenti requisiti:

     (1) essere consumatori;

     (2) squilibrio tra debiti, patrimonio e reddito; 

     (3) non avere originato con colpa tale squilibrio; 

     (4) disporre di un reddito pur minimo per fronteggiare, in modo agevolato, i debiti: in             caso contrario sarà più conveniente per i creditori procedere con i metodi tradizionali             (esecuzione forzata). 

Di seguito, puoi trovare l'ordinanza per esteso. 

domenica 17 agosto 2014

Solleciti di pagamento prescritti: è condotta commerciale scorretta!

Questa settimana vi proponiamo il recente provvedimento con il quale l'Antitrust ha sanzionato una società di recupero del credito, la GE.RI. Gestione Rischi S.r.l., per pratica commerciale scorretta.

La società avrebbe adottato, secondo quanto si legge nel provvedimento che potete leggere di seguito, condotte estremamente aggressive e poco corrette verso i debitori morosi di alcuni società per le quali ha gestito il recupero credito stragiudiziale.

L'Autorità garante ha accertato che alcuni solleciti di pagamento inoltrati dalla società di recupero crediti erano accompagnati da modalità di richiesta di pagamento aggressive e, aspetto più importanti, avevano ad oggetto presunti crediti prescritti o infondati.

Questo intervento da parte di AGCM, non il primo in materia, dimostra ancora una volta come risulti necessario sempre verificare per bene le richieste di pagamento provenienti dal creditore, o da società di recupero credito che agiscono per suo conto.
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