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sabato 18 aprile 2026

Indagine Internet mobile in Italia: cosa dicono i dati AGCOM

Nel 2025 l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha pubblicato i risultati della nuova campagna di misurazione della qualità delle reti mobili in Italia, nell’ambito del progetto “Misura Internet Mobile”. Il rapporto fornisce una fotografia tecnica dello stato delle infrastrutture e delle prestazioni delle reti cellulari nel nostro Paese.

Nel complesso i dati mostrano un miglioramento delle prestazioni rispetto agli anni precedenti, grazie alla diffusione delle reti 5G e ai continui investimenti degli operatori nelle infrastrutture. Le velocità di download e upload registrate nei test sono in molti casi elevate e indicano che la capacità tecnica delle reti è cresciuta in modo significativo.

Tuttavia, per comprendere davvero cosa significhino questi numeri, è necessario distinguere tra due piani diversi: da una parte le prestazioni tecniche misurate in laboratorio o durante test specializzati, dall’altra l’esperienza reale che i consumatori vivono ogni giorno utilizzando il proprio smartphone.

la relazione contiene, peraltro, alcuni risultati sorprendenti che dimostrano come lo sviluppo delle linee internet avviene a macchia di leopardo, con una maggior evoluzione nel nord del paese, ma non in modo omogeneo e corretto, tant'è che ci sono zone del meridione che primeggiano per velocità di connessione.


a.- Come vengono effettuate le misurazioni - i risultati

La campagna si è svolta dal 1° settembre al 5 dicembre 2024 (pur riferendosi formalmente all'anno 2025), coinvolgendo 45 città italiane, cinque operatori — Fastweb, Iliad, TIM, Vodafone e WindTre — e quasi 220.000 test dinamici complessivi. 

I risultati globali delle misure statiche mostrano una velocità media di download di circa 331 Mbps e un Round Trip Time di 27,97 ms, all'esito di test effettuati nelle zone urbane. 

Le misure dinamiche urbane scendono a circa 269 Mbps, mentre quelle extraurbane si attestano intorno a 200 Mbps — un calo significativo non appena si esce dai grandi centri e che attesta il problema della diffusione della fibra in modo omogeneo su tutto il territorio.

Le rilevazioni della campagna AGCOM vengono effettuate tramite test su strada, i cosiddetti drive test, i quali non sono sempre attendibili nei risultati che offrono. I veicoli utilizzati per le misurazioni sono dotati di strumenti professionali e di terminali configurati per utilizzare la migliore tecnologia disponibile nel punto in cui avviene il test, ma non danno garanzia assoluta in merito alla ricezione internet.

Questo aspetto è importante per interpretare correttamente i risultati. I dispositivi utilizzati sono infatti smartphone di fascia alta, configurati in modo ottimale e collegati alla rete nelle migliori condizioni tecniche possibili.

I valori ottenuti rappresentano quindi la prestazione massima che la rete può offrire in determinate condizioni, non necessariamente la velocità che un utente medio riesce a ottenere nel normale utilizzo quotidiano.

Questi sono alcuni dei risultati determinati nella relazione che trovate in calce.



b.- Velocità teoriche e velocità reali

Negli ultimi anni le offerte commerciali degli operatori mobili hanno iniziato a pubblicizzare velocità molto elevate, soprattutto con l’arrivo del 5G. In molti casi si parla di connessioni in grado di raggiungere centinaia di megabit al secondo.

Nella pratica, però, la velocità effettiva dipende da numerosi fattori che spesso sfuggono al controllo dell’utente:

  • il modello e l’anzianità dello smartphone utilizzato;
  • la distanza dall’antenna e la qualità della copertura;
  • la presenza di ostacoli fisici o edifici;
  • il numero di utenti collegati alla stessa cella;
  • la congestione della rete nelle ore di maggiore traffico.

Il risultato è che la qualità della connessione può variare sensibilmente anche all’interno della stessa città o nello stesso quartiere. Non è raro che la velocità reale sia molto più bassa rispetto ai valori teorici indicati nelle offerte commerciali.

Per quel che riguarda lo sviluppo sul territorio nazionale della linea internet, non vi è un proprio disquilibrio nord/sud, in quanot alcune regioni meridionali come la Basilicata e la Puglia mostrano velocità di download dinamiche superiori a regioni settentrionali come il Friuli o le Marche. Questo dato controintuitivo si spiega probabilmente con la minore congestione delle reti in aree a più bassa densità di utenti — un effetto collaterale paradossale della disparità demografica.

Oltre alle differenze tra aree urbane ed extraurbanee (zone di montagna), anche le strade extraurbane restano il punto debole, come ad esempio sul percorso Messina-Palermo ove è stato registrato un RTT di quasi 61 ms, quello Trieste-Udine mostra un tasso di perdita dei pacchetti del 2,28%, e il tragitto La Spezia-Parma supera i 50 ms di latenza. 

Per chi viaggia, lavora in mobilità o vive in aree non metropolitane, la qualità percepita è strutturalmente diversa da quella delle grandi città, come già possiamo quotidianamente notare.


c.- Il punto critico della trasparenza

Dal punto di vista della tutela dei consumatori, uno dei problemi principali riguarda proprio la trasparenza delle informazioni sulle prestazioni delle reti.

Le campagne di misurazione svolte dalle autorità di regolazione servono a monitorare il funzionamento complessivo del mercato e a confrontare le prestazioni degli operatori. Tuttavia questi dati non rappresentano automaticamente la qualità del servizio che un singolo utente riceverà nella propria abitazione o nel proprio luogo di lavoro.

Questo può generare un divario tra le aspettative create dalla comunicazione commerciale e l’esperienza concreta degli utenti.


d.- Un altro problema: come può essere provato il disservizio

Un ulteriore aspetto riguarda gli strumenti a disposizione dei consumatori quando la qualità della connessione non è soddisfacente.

Nel caso delle connessioni fisse esistono sistemi certificati di misurazione che possono essere utilizzati per dimostrare eventuali prestazioni inferiori rispetto a quelle contrattualmente previste. Nel settore della telefonia mobile, invece, la verifica del disservizio è spesso più complessa.

La qualità della rete mobile è per sua natura variabile e dipende da molte condizioni esterne. Questo rende più difficile dimostrare in modo oggettivo che la prestazione fornita dall’operatore sia realmente inadeguata rispetto al contratto sottoscritto.


e.- Il futuro delle reti mobili

Nei prossimi anni la diffusione del 5G e l’evoluzione delle infrastrutture dovrebbero continuare a migliorare le prestazioni delle reti mobili. Allo stesso tempo il traffico dati è destinato ad aumentare rapidamente, spinto da streaming video, servizi cloud e nuove applicazioni digitali.

La vera sfida non sarà soltanto quella di raggiungere velocità sempre più elevate, ma soprattutto di garantire stabilità del servizio e prestazioni affidabili anche nelle ore di maggiore utilizzo.

Per i consumatori questo significa che la qualità della connessione non dovrebbe essere valutata solo sulla base della velocità massima teorica, ma anche sulla continuità del servizio, sulla copertura effettiva e sulla trasparenza delle informazioni fornite dagli operatori.

Di seguito, il report di AGCOM.

venerdì 13 settembre 2024

lunedì 26 febbraio 2024

lunedì 17 settembre 2018

SMS "Mediaworld" = phishing: non aprite il link!

Alcuni consumatori ci hanno segnalato che di recente hanno ricevuto un sms che, all'apparenza, proviene dal venditore Mediaworld ove viene proposto un affare incredibile con la possibilità di vincere un Samsung S9, accedendo ad un sito attraverso un link.

Invero, si tratta di un nuovo caso di Phishing, come segnalato dalla Polizia Postale di recente, la quale ha proposto alcuni suggerimenti che vi proponiamo di seguito. 

In particolare, anche noi vi consigliamo di:

• Non “cliccare” sul link proposto;
• Non fornire alcun dato personale o relativo alla propria carta di credito o conto bancario;
• Effettuare la scansione del dispositivo con un antivirus aggiornato.

mercoledì 9 novembre 2016

Il Tribunale di Roma colpisce lo streaming illegale

Colpo duro per coloro che sono soliti guardarsi gli eventi sportivi (o i film) attraverso le piattaforme streaming gratuite, e non legali, che di recente animano la rete.

Il Tribunale di Roma, con un recente provvedimento, ha ordinato il sequestro di cento cinquantadue siti internet che offrivano gratuitamente eventi sportivi o film di prossima uscita.

Il sequestro è stato disposto dal GIP dott.ssa Alessandra Boffi, all'interno di un procedimento penale avviato con il fine di limitare il fenomeno sviluppatosi in rete negli ultimi anni.

Con questo provvedimento, indirizzato ad alcuni provider nazionali, è stato ordinato l'oscuramento dei siti web pirata, accusati di violare le norme in materia di copyright e diritto d'autore.

Qui di seguito, la lista dei siti web sequestrati.

domenica 30 agosto 2015

Phishing e responsabilità della banca

Questa settimana torniamo a trattare il fenomeno, sempre più attuale, del furto dei dati personali (phishing), analizzando la responsabilità civile della banca nei confronti dei clienti vittime dell'attività illecita dei ladri digitali.

Il Tribunale di Milano ha analizzato la vicenda di due correntisti che nell’arco di sei giorni si sono visti prosciugare i conti correnti a seguito di ripetute operazioni di home banking.

I due sono stati vittime di una tecnica di phishing particolarmente evoluta ed insidiosa.
Accortisi dell’accaduto si sono affrettati a disconoscere le operazioni, a loro non riconducibili e da loro non autorizzate, sporgendo tempestiva denuncia affinchè le autorità preposte indagassero per scoprire gli autori del reato di cui erano rimasti vittime.

Successivamente, non essendo addivenuti ad una composizione bonaria della vertenza con l’istituto bancario, i correntisti citavano in giudizio l’intermediario creditizio con l’accusa di aver omesso l’adozione di idonee misure di protezione del sistema informatico, rendendo, così, gioco facile agli autori della condotta criminosa.

Una volta appurato il raggiro e identificato il phisher, ci si è posti il problema di verificare la responsabilità civile della banca con conseguente obbligo a risarcire il danno patito o, quantomeno, di ripianare la perdita.

Nel caso di specie, il sorgere della responsabilità contrattuale in capo all’intermediario è, in primo luogo, correlato all’assenza di adeguati standard di sicurezza messe a disposizione dei correntisti e che, all’epoca dei fatti, risultavano già generalmente adottati dagli altri operatori, per cui emergeva la violazione dell’obbligo, di fonte negoziale, di adottare, o comunque fornire il proprio cliente, di misure tecniche idonee ad evitare che terzi potessero ottenere fraudolentemente le credenziali di accesso al servizio di home banking.

Infatti, la banca non aveva dotato la clientela del dispositivo comunemente indicato come OTP - One Time Password- in grado di generare password usa e getta.

All’infrazione della clausola contrattuale, che pone a carico del gestore del servizio l’obbligo di garantirne la sicurezza con l’impiego di idonei strumenti di crittografia, si affianca un ulteriore inadempimento, per cui, l’operatore professionale, dopo le prime operazioni sospette, non è stato in grado di attivarsi tempestivamente impedendo la prosecuzione dell’attività illecita e almeno alleviato il danno.

A seguito della vicenda, inoltre, è emersa la differenza tra il phishing meno evoluto, nel quale il cliente applicando la diligenza minima è oggettivamente in grado di riconoscere ed evitare il raggiro, e una versione più sofisticata della stessa tecnica che, invece, non pone l’utente medio nella condizione di prendere alcuna contromisura.

La tecnica di intrusione utilizzata nella fattispecie, definita come “maninthebrowser” è caratterizzata dall’uso di un malware che annidandosi in modo silenzioso nel computer della vittima non crea alcun malfunzionamento o alterazione del sistema.

Detto malware, che rimane quiescente fino al momento in cui l’utente si colleghi ad un sito finanziario compreso fra e quelli che il programma abbia posto nel mirino, non desta alcun sospetto.

Viene così visualizzata una schermata che si presenta graficamente identica a quella regolare del sito dell’istituto bancario, se non fosse per l’unica rilevante differenza, che la pagina sostituita presenta un prefisso di accesso (c.d. protocollo di trasferimento) “http”, anziché “https”.

Alla luce di un tale affinamento della tecnica utilizzata non è possibile riconoscere una colpa grave dell’utente, per tanto, è ravvisabile in capo all’intermediario l’obbligo al rimborso previsto dalla disciplina sui servizi di pagamento.

Di seguito, la sentenza del Tribunale di Milano.

sabato 29 agosto 2015

Il furto dei dati personali in rete: il phishing

Sempre più spesso, navigando in rete o leggendo alcuni interventi di questo stesso blog, si incontra la parola Phishing, con invito al consumatore di trattare con attenzione i propri dati personali, al fine di evitare possibili spiacevoli esperienze.

La questione, già trattata da Consumatore Informato, non riguarda solo l'aspetto penale collegato all'appropriazione illecita di dati personali altrui in rete, ma coinvolge anche il rispetto delle norme in materia di tutela della privacy.

Cos'è il phshing?
Il termine Phishing è stato creato dalla crasi di Phreaking (Phone Hacking) e Fishing (pescare), conservando una voluta assonanza, appunto, con “fishing”, ovverosia “pescare”.

Detto reato informatico, ormai tra i più frequenti e in continua evoluzione, consiste nel furto di credenziali con l’obiettivo finale di farne un uso illegittimo.

La tecnica di phishing può essere utilizzata per l’attuazione di differenti attività illecite quali; il social engieeniring, il furto di account, la sottrazione di somme di denaro ecc.

Tuttavia, l’uso del phishing finalizzato alla sottrazione di somme di denaro da conti correnti o carte di credito è certamente uno dei più frequenti e insidiosi.

Il phisher “pesca”, mediante abusivo inserimento nel sistema informatico di un’istituzione finanziaria o mediante false e-mail dirette ai clienti di banche o post, i dati significativi dei rapporti di conto corrente (password, nickname e pin). Questi dati vengono successivamente utilizzati in modo fraudolento per clonare carte di credito e/o pagamento o per disporre operazioni di trasferimento di denaro.

Un’approfondita pronuncia del Tribunale di Milano, del 7 ottobre 2011, ha fornito un’efficace ricostruzione del fenomeno il quale si presenta composto di tre di tre fasi.

a. Contatto con la vittima - posta elettronica, sito web, social networks
Nella prima fase, il phisher acquisisce i dati personali tramite l’invio di false e.mail che riconnettono a falsi siti graficamente identici a quelli di istituti finanziari, postali, istituzionali ecc.

Dette mail, spesso sgrammaticate ( vista la frequente provenienza straniera dell’hacker che in questo tipo di reati è sovente dell’est Europa), invitano il correntista a reinserire le credenziali d’accesso al sito di home banking del proprio istituto di credito o i dati della propria carta di credito, inducendolo all’errore con i più svariati espedienti, come ad esempio un controllo sulla sicurezza della pagina o la vincita di un premio, di un rimborso ecc.

b. Appropriazione dei dati personali e utilizzo illecito
Nella seconda fase, il phisher, ottenute le credenziali d’accesso ai conti correnti o alle carte di credito non potendo eseguire bonifici esteri senza ulteriore e specifica autorizzazione bancaria, generalmente tenta lo spostamento del denaro mediante società di money transfert.

A questo punto, vengono inviate numerose mail contenenti un’allettante offerta di lavoro che si concretizza nel mero invio di denaro.

A quello che viene comunemente definito financial manager, verrà accreditata una somma di denaro che verrà da costui girata sul conto corrente messo a disposizione dal destinatario, una volta decurtata la quota a titolo di compenso, mediante una società di money transfert.

E’ appena il caso di far presente che prestarsi a questo genere di attività espone al rischio di accusa del reato di riciclaggio ex art.648 bis c.p. sul quale la giurisprudenza ha per altro già avuto modo di pronunciarsi.

c. Vantaggio dall'attività illecita- furto di somme di denaro o altre attività illegali
Terza e ultima fase consiste, dunque, nell’invio del denaro al phisher il quale lo monetizzerà il prima possibile.

Una particolare attenzione va prestata anche a e-mail sospette, inviate da propri contatti noti, contatti presenti nella propria rubrica che, a mezzo di worm installati inconsapevolmente nei computers, inviano automaticamente a tutti i contatti presenti in rubrica (e senza che il reale utilizzatore ne sia minimamente al corrente) mail dal proprio account di posta spesso contenenti un solo link.


In conclusione, la tecnica dei phisher è quella di carpire la fiducia del mal capitato che, una volta aperta la mail e attivando il link contenuto nella nella verrà reindirizzato ad un falso sito web.

Così facendo, gli hacker riescono, sfruttando la legge dei grandi numeri, attraverso l’invio massivo di mail, anche utilizzando computers di utenti ignari, ad assicurarsi un numero di “esche” che, seppur esiguo rispetto al numero di invii, porteranno all’illecito guadagno.

Ad ogni buon conto, a far stato dalla pronuncia milanese, detta condotta integra le fattispecie di reato di sostituzione di persona, accesso abusivo a un sistema informatico e truffa, per contro, i diversi regimi in cui è stata inquadrata la fattispecie in esame mettono tutti capo a un alleggerimento dell’onere probatorio gravante sul cliente.

Del resto, con riferimento a un furto d’identità telematico che si realizza con l’accesso ai conti correnti a nome di altro soggetto, e non mediante la presentazione di documento cartaceo o, per così dire “fisico” da quest’ultimo smarrito – la Suprema Corte, pur non considerando l'attività bancaria come attività pericolosa, ha ritenuto che fosse a carico della banca, e non del danneggiato, l'onere di fornire la prova della scusabilità del suo errore (Cass. civ., sez. III, 11 febbraio 2009, n. 3350).

In conclusione, quando navighiamo in rete, pensando di essere totalmente al sicuro da possibili furti di dati personali, dobbiamo prestare la massima attenzione e comprendere che il ladro digitale può trovarsi molto vicino a noi, pronto a carpire i dati personali per farne un uso illegale.

Potete trovare alcuni consigli per rendere più sicura la vostra navigazione (vedi 1, vedi 2).

venerdì 1 maggio 2015

Computer infettato - alcune buone regole da seguire

Si verificano sempre con maggiore frequenza le ipotesi in cui pc - laptop - tablet etc siano infettati da virus contratti durante la navigazione in rete.

Come comportarsi quando il danno è fatto?

Di recente, la Federal Trade Commission del Governo americano ha pubblicato un semplice video, ove vengono forniti utili suggerimenti per i navigatori che, durante la visita nel web, abbiano "contratto" un virus, e quindi abbiano il proprio computer infettato.

Il video, in lingua inglese, propone alcuni suggerimenti per chi sia rimasto vittima di un attacco informatico (hijacked computer), che vi sintetizziamo di seguito:

(1) accertato che il vostro computer ha un virus, interrompete tutte le operazioni on line che possono arrecarvi danni patrimoniali, come ad esempio banking on line, shopping via internet, prenotazione di viaggi etc;
(2) cercate in rete un antivirus che consenta di ripulire il computer, verificando l'attendibilità del software da acquistare. Eventualmente potete procedere alla disintallazione di tutti i programmi di dubbia origine;
(3) fate ripulire il pc dal vostro programma antivirus;
(4) una volta assicurato che il pc sia stato sanato da virus, provvedete a cambiare le password per l'accesso ad ogni internet account sensibile;
(5) procedete all'aggiornamento periodico del vostro sistema operativo.

Di seguito, il video della Federal Trade Commission.

sabato 14 marzo 2015

Cookies & privacy - istruzioni per l'uso dal Garante

Vi proponiamo il recente video pubblicato dal Garante della privacy, utile per i navigatori in rete in quanto fornisce una serie di informazioni relative ai cookies, ossia i dati che il server invia a colui che accede in rete per trovare le informazioni necessarie per accedere alle pagine web desiderate.

I cookies sono altresì utilizzate dalle società per profilare il navigatore web, al fine di vendere in modo più rapido, ed efficacie, i propri prodotti e servizi offerti al consumatore.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha trattato, con il presente video, alcuni aspetti fondamentali della tutela di colui che accede in rete e che è oggetto di questa pratica commerciale.

lunedì 2 marzo 2015

Bene la decisione di mantenere neutra la rete Internet

Riteniamo positiva la decisione assunta dalla FCC (Federal Comunication Commission) di non modificare le attuali norme che regolano la rete negli Stati Uniti d'America, impedendo la violazione, o comunque l'alterazione, del principio della net neutrality.

La neutralità della rete è, invero, un principio importantissimo che ha da sempre regolato la vita virtuale, e stabilisce che Internet non appartiene ad alcuno in particolare, ma a tutti, e quindi chiunque può giovarsene liberamente, senza dover sottostare a specifiche restrizioni, specialmente di carattere economico (se volete saperne di più, potete leggere la pagina di wikipedia).

L'Agenzia governativa indipendente è stata chiamata a decidere se il traffico su Internet deve essere fornito verso gli utenti in modo uguale e senza distinzione o se possono essere introdotte potenziali differenze, anche di carattere economico, nell'erogazione del servizio, , come voluto da alcune grosse multinazionali.
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