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venerdì 18 aprile 2025

Provincia di Bolzano in aiuto dei consumatori per l'istallazione di pompe di calore

Fonte: comunicato stampa
1° aprile 2025
Oltre ai trasporti (47 per cento), il riscaldamento è a livello altoatesino la principale fonte di emissioni di gas serra, con il 25 per cento. Con il Piano Clima Alto Adige 2040, la Provincia autonoma di Bolzano si è posta l'obiettivo di ridurre il consumo di gasolio e gas per il riscaldamento del 60 per cento entro il 2030 e dell'85 per cento entro il 2037. Questo obiettivo deve essere raggiunto da un lato migliorando l'efficienza energetica degli edifici esistenti e dall'altro promuovendo per il riscaldamento fonti energetiche climaticamente neutre.

Nella seduta del 1° aprile, la Giunta provinciale ha quindi deciso su proposta dell'assessore alla Protezione dell'ambiente, della natura e del clima, Peter Brunner, di promuovere una campagna per incentivare all'utilizzo delle pompe di calore. “Aumentando i contributi per le pompe di calore, vogliamo facilitare il passaggio a tecnologie ecologiche e ridurre l'uso di combustibili fossili, soprattutto gas, nel settore del riscaldamento”, spiega Brunner. “Ciò aiuterà la popolazione a ridurre i costi energetici a lungo termine e allo stesso tempo ci porterà un passo più vicini all'obiettivo della neutralità climatica”.

domenica 27 marzo 2022

Consumo involontario del riscaldamento - partecipa anche il condomino che si sia distaccato dall'impianto condominiale

E' noto che alle assemblee condominiali il tema della ripartizione dei costi di riscaldamento è sempre "caldo" ed attuale e riguarda, in particolare, coloro che hanno deciso di distaccarsi dall'impianto comune.

Abbiamo  già trattato l'argomento (vedi qui), ricordando che il singolo condomino può decidere di non usufruire del riscaldamento comune, se tale sua scelta sia approvata dall'assemblea condominiale e non vi siano delle conseguenze negative nei confronti degli altri condomini.

L'art. 1118, comma 4 del Codice Civile è chiaro: "Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.".

La norma in parola prevede, quindi, una partecipazione del condomino alle spese per la manutenzione dell'impianto da parte del condomino rinunciante, il quale però potrà attivare un riscaldamento autonomo.

Il problema posto all'attenzione del Tribunale di Savona riguarda, però, i c.d. consumi involontari, ossia quelle causati dalla dispersione di calore dell'impianto di riscaldamento centralizzato e che si propagano nelle diverse abitazioni dei condomini.

Tali consumi sono sostenuti dai condomini non in ragione del loro specifico consumo, ma come conseguenza del malfunzionamento dell'impianto.

Il condomino che non partecipa alle spese per i consumi del riscaldamento centralizzato è comunque chiamato al pagamento dei consumi involontari?

Il Tribunale di Savona ha dato risposta affermativa, peraltro intervenendo in una complessa vicenda che aveva ad oggetto delibere assembleari impugnate e con le quali era stata data autorizzazione al distacco del condomino.

Il giudice, richiamando l'insegnamento della Cassazione, ha avuto modo di evidenziare che il singolo condomino che decida di non scaldare la propria unità abitativa con l'impianto centralizzato debba comunque partecipare ai costi derivanti dai consumi involontari, in quanto beneficia, seppur in modo involontario, agli effetti della dispersione del calore.

Tribunale di Savona - sentenza n. 115/2022.

domenica 16 agosto 2020

Il condominio non può impedire il distacco dal riscaldamento centralizzato al singolo condomino

Questa domenica vi segnaliamo la recente ordinanza n. 9387/2020 della Corte di Cassazione,  ove la questione risolta dai giudici ha riguardato la possibilità da parte del condomino di distaccarsi dal pagamento delle spese per il riscaldamento centralizzato.

Occorre premettere che l'art. 1118 c.c., comma 4, dispone che "Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.".

La norma prevede un bilanciamento tra le esigenze del singolo (condomino) e l'interesse comune (condominio), prevedendo:

1. il condomino ha il diritto al distacco dal riscaldamento comune;

2. il condomino deve comunque partecipare ad una parte delle spese comuni necessarie per la manutenzione straordinaria e la conservazione dell'impianto centralizzato.

Questo diritto del condomino può essere limitato/derogato dal regolamento condominiale o dalla delibera assembleare?

La Cassazione ha dichiarato la nullità della clausola del regolamento che limiti/vieti il distacco dal riscaldamento centrale da parte del singolo condomino, proprio in virtù del principio secondo il quale ogni proprietario deve partecipare al costo comune solo nei limiti del consumo effettivo o per i costi necessari per il mantenimento del servizio.

E' altresì nulla la delibera assembleare con la quale si neghi il medesimo diritto sopra riportato, come potete leggere nella sentenza qui di seguito richiamata.

Cassazione Sez. II^ Civ. Ordinanza n. 9387/2020.

domenica 16 febbraio 2020

Condominio e riscaldamento: interessante intervento della Corte di giustizia UE

L'intervento che vi proponiamo oggi ha ad oggetto la materia condominiale, ossia uno dei settori più oggetto di litigi nella vita comune e che, con certa frequenza, torniamo a trattare.

Invero, la sentenza che segnaliamo è stata pronunicata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale ha affrontato un argomento abbastanza delicato nella dinamica dei rapporti condominiali, ossia il riscaldamento.

E la corte europea ha sancito che il singolo condominio sia tenuto a contribuire al pagamento dei costi per il consumo delle energia termica nella parti comuni, nonché quelli previsti per l'impianto dell'intero immobile, anche nel caso in cui non siano allacciati al servizio comune, ossia dispongano di riscaldamento autonomo.

Il giudice comunitario, con  la sentenza sulle cause riunite C-708/17 e C- 725/17 ha affrontato la questione da un punto di vista particolare, ovvero ha richiamato l'articolo 2, par. 1, della direttiva 2011/83, norma che introduce la definizione di consumatore, ribadendo in tale categoria vi rientra a pieno diritto anche il condominio.

Occorre precisare che tale orientamento è consolidato in giurisprudenza, così come già segnalato in questo blog in altra occasione (vedi qui), tant'è che anche il condominio può giovarsi di tutte le tutele previste in favore del consumatore.

Ciò premesso, la Corte evidenzia che nel caso di fornitura di riscaldamento dell'immobile, la richiesta di attivazione del servizio proviene da un soggetto unico (il condominio) che però rappresentata tutti i soggetti partecipanti (i condomini), e quindi questi ultimi devono comunque partecipare ai costi che vengono sostenuti per il funzionamento/mantenimento.

Tale principio vale anche ne confronti dei condomini assenti o dissenzienti, i quali sono assoggettati alle decisioni dell'assemblea e sono tenuti al pagamento delle spese per le parti comuni, secondo quelle che sono le regole della maggioranza in assemblea.

Di seguito, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

domenica 15 dicembre 2019

Riscaldamento condominiale. Ripartizione dei costi si fondi sui consumi dei singoli condomini

La sentenza della Cassazione che vi proponiamo questa domenica affronta, ancora una volta, la questione della ripartizione dei costi comuni all'interno di un condominio.

Ed uno dei costi condominiali più dibattuti (e contestati) tra i vari condomini è quello relativo alle spese per il riscaldamento. 

La Corte di Cassazione, dando seguito ad un orientamento consolidato, ha chiarito che la ripartizione di tale costo comune deve avvenire sulla base dell'effettivo consumo registrato, dato che può essere determinato con le valvole di consumo. 

La vicenda prende le mosse da una azione legale avviata da un condomino nei confronti del condominio e con la quale ha chiesto di dichiararsi la nullità della delibera assembleare ove era stato stabilito che la spesa per il riscaldamento condominiale sarebbe stata suddivisa  al 50% in base al consumo effettivo determinato dalle valvole e per il restante 50% in considerazione dei millesimi stabiliti con tabella.



Il condomino osserva che il condominio si era dotato di un sistema di contabilizzazione autonoma del riscaldamento consumato nei singoli alloggi e che, quindi, la divisione sarebbe dovuta avvenire sulla base di tale conteggio.

Contesta la ripartizione invece operata dal condominio (fondata al 50% sui millesimi), sostenendo che sarebbe in contrasto con quanto stabilito dalla Delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. IX/2601 del 30 novembre 2011, punto 10.2, nonché secondo quanto stabilito nel Regolamento UNI CTI 10200. 

La determinazione dei costi sulla base dei millesimi avrebbe dovuto riguardare solo la spesa generale di manutenzione dell’impianto e la quota di combustibile non direttamente imputabili, mentre la restante parte avrebbe dovuto essere suddivisa in base ai consumi effettivamente registrati.


La tesi del condomino, respinta dai giudici di merito lombardi, è stata invece accolta dalla Corte di Cassazione, secondo la quale quando il condominio si doti di un sistema di contabilizzazione del calore (valvole), il costo effettivo della spesa per il riscaldamento centralizzato deve essere suddiviso in base al consumo effettivamente registrato.


Non è quindi legittima la suddivisione della spesa effettiva, anche solo in via parziale, fondata sulla tabella dei millesimali delle unità immobiliari, né possono essere considerati validi altri criteri di riparto perché in tali casi il regolamento condominiale viola il principio di equa ripartizione sopra richiamato, con conseguente invalidità della delibera assembleare che violi tale principio.

Di seguito, la Corte di Cassazione (ordinanza n. 28282/2019).
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