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domenica 27 ottobre 2024

Consumo abnorme di gas o energia elettrica: il venditore deve dimostrare che la bolletta è corretta!

La sentenza della Cassazione che potete leggere di seguito ribadisce un principio consolidato in ambito di anomale rilevazioni di consumi di gas ed energia elettrica: il venditore deve dimostrare che il consumo indicato in bolletta corrisponda a quanto effettivamente fornito al consumatore.

Abbiamo trattato questo argomento in più circostanze (vedi qui), chiarendo che la posizione di colui che deve pagare la bolletta deve essere chiara: contestare i consumi eccessivi e non conformi, addossando l'obbligo sulla società fornitrice di provare il corretto funzionamento del contatore.

E questo principio ci viene ricordato anche dalla Suprema Corte con la sentenza in commento: "Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare in tema di somministrazione di energia elettrica, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante (anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito) l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante (v. Cass., 18/10/2023, n. 28984 )."

E' importante contestare il funzionamento irregolare del contatore, ma anche essere presenti quanto vengono a cambiarlo, con due importanti accortezze:

(1) dovete fotografare il contatore vecchio e quello nuovo (riprendete i numeri);

(2) rispondente sempre in senso affermativo quando vi viene chiesto (per iscritto) se volete presenziare verifica del contatore.

In questi casi, vi è una ripartizione dell'onere della prova volto a comprendere se la rilevazione è corretta o meno:

1. il consumatore deve dimostrare, attraverso un dato statistico dei mesi precedenti, che il consumo rilevato in quel periodo (ad esempio uno specifico mese) non è conforme;

2. la società venditrice, per contro, dovrà dimostrare il corretto funzionamento del contatore e dei consumi;

3. Da ultimo, "l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite".

Il consumatore deve, in conclusione, anche contestare e argomentare le ragioni per le quali il consumo abnorme non può essere a lui imputato, proponendo argomenti in contrasto con la rilevazione operata dal venditore.

Cassazione Civile III^ Ordinanza 25542/2024 (visibile con browser Opera - vpn attivo)

lunedì 22 gennaio 2024

lunedì 15 gennaio 2024

lunedì 9 gennaio 2023

Provincia di Bolzano finanzia progetti di sviluppo energia da fonti rinnovabili

Fonte: comunicato stampa
30 dicembre 2022
Promuovere l'uso di energia derivante da fonti rinnovabili, oltre a limitare il consumo di suolo, è uno degli obiettivi inseriti all’interno della legge provinciale “Territorio e Paesaggio" entrata in vigore nel 2020. Oggi (30 dicembre) la Giunta provinciale ha compiuto un ulteriore passo in questa direzione, modificando le disposizioni attualmente vigenti in materia di pannelli fotovoltaici e di collettori solari termici.

“Molti cittadini sono in attesa di conoscere i nuovi provvedimenti sul fotovoltaico”, sottolinea l’assessora provinciale allo Sviluppo del territorio, al Paesaggio e ai Beni culturali, Maria Hochgruber Kuenzer. “Con il nuovo orientamento verso l'efficientamento energetico, la Provincia di Bolzano sta fornendo un importante contributo alla protezione del clima. Grazie ad opuscolo informativo vengono spiegate in maniera dettagliata le disposizioni previste per chi decide di installare pannelli fotovoltaici e collettori solari termici", ha spiegato l'assessora competente.

domenica 20 dicembre 2020

ACEA - non si paga l'energia elettrica se non viene consumata!

Ancora una volta siamo lieti di segnalare una sentenza che, accogliendo il ricorso presentato dal consumatore, ha accertato che i consumi dichiarati dal venditore non erano veritieri.

Nel caso di specie, stiamo parlando del Giudice di Pace di Roma che ha accertato che le bollette inviate da ACEA ad un consumatore hanno riguardato consumi mai effettuati.

La vicenda prende avvio da una serie di bollette inviate da ACEA ad un consumatore della capitale, con le quali veniva richiesto il pagamento di somme elevate, per dei consumi eccessivi.

Il consumatore si rifiutava di pagare queste bollette, non ritenendo di aver consumato l'energia elettrica dichiarata nelle bollette. ACEA otteneva, in seguito, un decreto ingiuntivo per l'intero importo delle fatture.

Il consumatore proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, contestando i consumi dichiarati nelle bollette, ritenuti esorbitanti  e non  conformi ai consumi medi degli ultimi cinque anni.

ACEA, chiamata dal giudice a dimostrare la correttezza del calcolo dei consumi contestati al consumatore, non riusciva a fornire una prova completa in merito alla veridicità dei dati indicati nell'“Estratto Conto Utenza”, vidimato dal notaio.

Il Giudice di Pace di Roma, preso atto che non vi era prova del consumo dell'energia elettrica, ha ritenuto insussistente la pretesa monetaria di ACEA, accertando che il consumatore non aveva consumato tutta l'energia elettrica, così come preteso dalla società venditrice.

Giudice di Pace di Roma - sentenza n. 27740/2020.

sabato 22 agosto 2020

domenica 16 febbraio 2020

Condominio e riscaldamento: interessante intervento della Corte di giustizia UE

L'intervento che vi proponiamo oggi ha ad oggetto la materia condominiale, ossia uno dei settori più oggetto di litigi nella vita comune e che, con certa frequenza, torniamo a trattare.

Invero, la sentenza che segnaliamo è stata pronunicata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale ha affrontato un argomento abbastanza delicato nella dinamica dei rapporti condominiali, ossia il riscaldamento.

E la corte europea ha sancito che il singolo condominio sia tenuto a contribuire al pagamento dei costi per il consumo delle energia termica nella parti comuni, nonché quelli previsti per l'impianto dell'intero immobile, anche nel caso in cui non siano allacciati al servizio comune, ossia dispongano di riscaldamento autonomo.

Il giudice comunitario, con  la sentenza sulle cause riunite C-708/17 e C- 725/17 ha affrontato la questione da un punto di vista particolare, ovvero ha richiamato l'articolo 2, par. 1, della direttiva 2011/83, norma che introduce la definizione di consumatore, ribadendo in tale categoria vi rientra a pieno diritto anche il condominio.

Occorre precisare che tale orientamento è consolidato in giurisprudenza, così come già segnalato in questo blog in altra occasione (vedi qui), tant'è che anche il condominio può giovarsi di tutte le tutele previste in favore del consumatore.

Ciò premesso, la Corte evidenzia che nel caso di fornitura di riscaldamento dell'immobile, la richiesta di attivazione del servizio proviene da un soggetto unico (il condominio) che però rappresentata tutti i soggetti partecipanti (i condomini), e quindi questi ultimi devono comunque partecipare ai costi che vengono sostenuti per il funzionamento/mantenimento.

Tale principio vale anche ne confronti dei condomini assenti o dissenzienti, i quali sono assoggettati alle decisioni dell'assemblea e sono tenuti al pagamento delle spese per le parti comuni, secondo quelle che sono le regole della maggioranza in assemblea.

Di seguito, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

sabato 30 marzo 2019

Conciliazione energia e gas - ARERA conferma l'utilità del servizio per i consumatori

Nel 2018 con le controversie risolte dal Servizio Conciliazione dell'ARERA i clienti e gli utenti finali hanno ottenuto o risparmiato oltre 4,4 milioni di euro dal contenzioso con i venditori di luce, gas e acqua, con un tempo medio di chiusura della procedura di 48 giorni. È uno dei principali risultati del "Servizio Conciliazione" illustrati nella Relazione annuale 2018 sull'attività svolta appena pubblicata. Su 11.034 domande, con il più alto indice di concentrazione nel Lazio e in Abruzzo, circa 7.400 sono quelle ad oggi concluse e il 65% (4.836) ha trovato un accordo tra le parti. 

La grande maggioranza delle procedure concluse riguarda casi legati al settore elettricità (4.048) e gas (2.789); seguono poi il 'dual fuel' (unica bolletta per luce e gas, 441), l'idrico (85, per i quali il Servizio Conciliazione è operativo da luglio del 2018) e i prosumer (i produttori-consumatori, 35). Nei settori energetici il tentativo di conciliazione è obbligatorio prima di rivolgersi al giudice, mentre nel settore idrico è ancora facoltativo. L'ammontare complessivo di 4,4 milioni di euro è ripartito a metà tra clientela domestica e non domestica, anche se le domande presentate dalle famiglie sono numericamente superiori (oltre il 70%), e, a titolo esemplificativo, rappresenta quanto restituito ai clienti sotto forma di rimborsi, indennizzi, ricalcolo di fatturazioni errate o rinuncia a spese e interessi moratori da parte dei fornitori.

Le questioni affrontate più spesso sono legate alla fatturazione, soprattutto nel settore gas e idrico, alla contrattualistica, in particolare per le forniture dual fuel, nonché alle richieste di danni. Inoltre, in circa il 63% di tutte le domande inviate i clienti hanno preferito farsi rappresentare da un delegato (per esempio associazione dei consumatori). Da segnalare infine che il 20% delle domande non è stato ammesso principalmente perché il cliente ha deciso di non completare la domanda oppure per motivi procedurali (documentazione, termini, ambito di applicazione).

Il Servizio Conciliazione dell'Autorità, gestito da Acquirente Unico, è a disposizione dei consumatori per risolvere le controversie con gli operatori e i gestori, gratuitamente e comodamente da casa, online, con l'assistenza di un conciliatore terzo e imparziale, formato sui temi energetici e idrici. Il cliente, per esempio in caso di errori in fattura o altre contestazioni, deve inviare prima un reclamo all'operatore o al gestore e, in caso di risposta parziale, non soddisfacente o in sua mancanza, potrà attivare la procedura. Si attiva online, collegandosi con un pc al sito conciliazione.arera.it, e si può partecipare direttamente o farsi rappresentare da un delegato, anche appartenente a un'associazione dei consumatori. 

L'eventuale accordo tra le parti (solo per luce e gas) è titolo esecutivo, cioè può essere fatto valere dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto dei contenuti. In alternativa al Servizio Conciliazione di ARERA è possibile avvalersi degli organismi ADR che rispondono ai requisiti del Codice del consumo e sono iscritti nell'Elenco dell'Autorità, incluse le conciliazioni paritetiche, nonché delle Camere di commercio aderenti alla convenzione fra ARERA e Unioncamere.

Sul sito sono disponibili tutte le informazioni sul Servizio Conciliazione, le statistiche annuali e le risposte alle domande più frequenti.

Di seguito, la relazione 2018 di ARERA.

sabato 8 settembre 2018

Bene l'Autorità che introduce il servizio conciliazione per l'acqua

Fonte: comunicato stampa 10 luglio 2017
Da luglio 2018, a seguito di mancata o insoddisfacente risposta al reclamo da parte del gestore, anche gli utenti del settore idrico possono avvalersi del Servizio Conciliazione online dell'Autorità per risolvere le problematiche relative alla fornitura.

Dopo la previsione del bonus sociale e l'applicazione dei nuovi standard di qualità tecnica, l'Autorità sta estendendo gradualmente al settore idrico le tutele già vigenti nell'ambito energetico e con la delibera 55/2018/E/idr introduce anche il Servizio Conciliazione, già operativo nel settore elettrico e del gas.

Se l'utente, dopo aver inviato un reclamo al proprio gestore per risolvere un problema riguardante la fornitura dell'acqua, non ha ricevuto risposta o non è soddisfatto di essa potrà scegliere tra diverse alternative: accedere al Servizio Conciliazione dell'Autorità attraverso il sito conciliazione.arera.it; rivolgersi allo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente per un reclamo di seconda istanza; oppure utilizzare altri strumenti di conciliazione disponibili, anche su base locale. In questa fase transitoria, l'utente potrà comunque rivolgersi direttamente anche alla giustizia ordinaria, non essendo ancora obbligatorio il tentativo di conciliazione come per i settori dell'elettricità e del gas.

lunedì 30 aprile 2018

Switch Power sanzionata per pratiche commerciali scorrette

Fonte: comunicato stampa 26/4/2018
L’Autorità ha deliberato l’adozione di un provvedimento cautelare inaudita altera parte nei confronti di Switch Power S.r.l per pratiche aggressive consistenti nell’attivazione non richiesta di contratti di fornitura di energia elettrica, sulla base di informazioni false e gravemente ingannevoli in ordine all’identità del professionista e al contenuto dell’offerta e grazie all’utilizzo di dati riservati dei consumatori e nel conseguente addebito di 130 euro sui conti correnti dei consumatori.

lunedì 5 febbraio 2018

Ricevuto una telefonata per cambiare il contratto gas e luce? qui alcune regole che dovete conoscere

L'Autorità garante in materia di energia elettrica e il gas ha previsto delle specifiche norme che devono essere seguite dalla compagnia dell'energia elettrica e del gas che proponga un cambio (switch) della fornitura al cliente finale.

Quando vi telefonano e vi propongono il cambio del gestore, come potete difendervi?

Dovete sapere che il cambio del gestore di gas/luce è regolare se:

(1) il call center che si presenta per offrirvi un nuovo contratto per la fornitura di energia elettrica e/o gas deve rispettare le seguenti regole:
i. l’operatore si qualifica indicando il nome dell’impresa di vendita e chiede al cliente finale di fornire le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita);
ii. l’operatore informa il cliente finale che l’impresa di vendita ha acquisito un contratto per la fornitura di un’utenza intestata al cliente finale stesso, specificando il servizio fornito e il nome dell’offerta;
iii. l’operatore chiede al cliente finale di confermare la propria volontà di stipulare il nuovo contratto e, in caso di risposta affermativa, chiede al cliente finale medesimo di confermare di essere consapevole che il nuovo contratto sarà eseguito in luogo di quello attuale

(2) successivamente alla registrazione del contratto, la compagnia della luce/gas deve inviarvi copia scritta del contratto, ove venga richiamata la telefonata dove è stato concluso il contratto e le principali caratteristiche del nuovo accordo.

(3) il consumatore deve confermare il proprio consenso, inviando copia del contratto scritto alla società venditrice.

Se non sono rispettate queste norme, il contratto non è valido e il cliente è legittimato ad ottenere il ripristino del contratto di fornitura originario.

Qui di seguito, l'Allegato alla delibera dell'Autorità garante.

domenica 3 dicembre 2017

Gas & bollette non pagate: i diritti dei consumatori, gli obblighi della società venditrice

Questa domenica vi segnaliamo la recente decisione resa dal Tribunale di Milano, XI sezione civile e che si può leggere di seguito, ove il giudice è stato chiamato a decidere la legittimità della richiesta di pagamento avanzata da una società fornitrice di gas per bollette non pagate da un proprio cliente.

Il provvedimento viene portato alla vostra attenzione, in quanto il giudice ha respinto la richiesta della società (avanzata con decreto ingiuntivo), riconoscendo alcuni diritti per il consumatore nel rapporto con il venditore di gas metano, e conseguenti obblighi gravanti su quest'ultimo.

La sentenza all'attenzione dei lettori segna un ulteriore sbarramento alla prassi di molte grandi società fornitrici di gas, come di altri beni di consumo (elettricità, acqua etc.), di addebitare importi elevati in fattura,  spesso del tutto scollegati dai consumi reali (o anche solo presuntivi) effettuati dal cliente. Tale tipologia di addebiti è dovuta, molto spesso, ad errori gestionali delle aziende, che consistono in rilevazioni o comunicazioni tardive e difettose tra i vari uffici o società che compongono questi grandi enti.


Il giudice milanese interviene in questo tipo di richieste di pagamento, chiarendo una serie di diritti che devono valere per il consumatore di gas e riconosciuti dalla Delibera AEEG 18.10.2001 n. 229.

Il Tribunale di Milano evidenzia, a tal proposito, che la citata Delibera dell'Autorità garante indica "come regole non derogabili in pejus per gli utenti, per le utenze fino a 500 m3 cubi annui, quale quella in parola, la periodicità almeno quadrimestrale della fatturazione e l’obbligo per gli esercenti di inviare un addetto per la lettura almeno una volta l’anno, con obbligo di offrire la rateizzazione in caso di conguagli; tra una lettura e quella successiva la fatturazione avviene sulla base di consumi presunti determinati sulla scorta dei consumi storici, ma dovrà esserci un conguaglio annuale.".

Il giudice evidenzia i diritti spettanti al consumatore (entro i 500 m3 cubi) verso la società fornitrice, ossia:

(A)  Periodicità della fatturazione (almeno quadrimestrale);
(B)  Obbligo lettura effettiva del contatore una volta l’anno;
(C)  Rateizzazione dei conguagli;
(D) Conguaglio annuale;


Ai diritti spettanti al consumatore, così come appena sintetizzati, corrispondono relativi obblighi a carico della società venditrice, con conseguente obbligo a rispettare tali limiti nella fatturazione dei consumi verso il cliente.

Invero, i diritti della parte debole sono usualmente ignorati dalle società del settore, tant'è che è in voga l'usanza di chiedere conguagli per molte annualità (fino ai cinque anni oggetto di prescrizione ex art. 2948 c.c.).

Contro questa tendenza viene ribadita un’importante massima in materia di ripartizione dell’onere della prova (v. artt. 1218 e 2967 cod. civ.): nel contesto delle somministrazioni di energia e gas, a fronte della contestazione, anche in sede stragiudiziale, da parte del cliente dei consumi esposti sulla bolletta, spetta alla società fornitrice provare quanto gas ha consumato il cliente, quanto riporta il contatore, che i consumi corrispondono all’importo indicato in bolletta.

Tutto ciò è motivato dalla vicinanza della prova alle società fornitrici e non al cliente: sono loro, infatti, a poter meglio documentare l’attività gestionale che li ha portati ad emettere determinate fatture.

A fronte della richiesta di pagamento avanzata dal venditore, il cliente deve contestare la pretesa monetaria in modo specifico: ed è ovvio, perché in questo modo si prevengono comportamenti dettati da superficialità ed opportunismo (argomento, questo, ben noto alle società fornitrici e censito in diverse delibere dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il servizio idrico) e che non consentono alla fornitrice di discolparsi.

Si riporta un’interessante estratto della sentenza che, meglio di altri, fa comprendere qual è il comportamento a cui deve (dovrebbe) attenersi una società fornitrice “modello” per gestire i rapporti con la clientela: “è evidente che prima di agire in giudizio per richiedere una somma ingente per consumi del tutto esorbitanti per un’utenza domestica, la Società ALFA doveva almeno essa stessa chiarirsi quanti metri cubi aveva erogato sulla scorta di una fonte attendibile (e non già di una dichiarazione proveniente da un terzo (…)”.

La richiesta di pagamento da parte del venditore, quindi, deve essere motivata e circostanziata, anche per consentire al consumatore di poter accertare (controllare) l'effettiva esistenza del proprio obbligo di pagamento della fornitura di gas/energia ricevuta.

Qui la sentenza del Tribunale di Milano.

lunedì 19 dicembre 2016

Garante privacy contrario al consenso "obbligato" per il marketing nei servizi on line di gas ed energia  

Fonte: Newsletter 21  novembre 2016
I clienti che desiderano usufruire dei servizi on line offerti da un'impresa, come quelli di fatturazione, non devono essere obbligati a rilasciare il consenso a ricevere comunicazioni promozionali. Questa la decisione assunta dal Garante della privacy per tutelare da promozioni indesiderate gli utenti dello sportello on line di un fornitore di servizi energetici.


Dagli accertamenti dell'Autorità, avviati in seguito ad alcune segnalazioni ricevute, è emerso che la società aveva offerto alla propria clientela la possibilità di gestire la scheda anagrafica, i consumi e le fatture direttamente sul sito web. Per usufruire di tali servizi, però, i clienti dovevano completare una procedura di registrazione dove erano costretti a barrare un'unica casella per concedere un consenso onnicomprensivo al trattamento dei loro dati personali sia per le finalità legate alla gestione del contratto, sia per la ricezione di messaggi di posta elettronica contenenti pubblicità o altro materiale promozionale. Una modalità che, in concreto, violava il principio, più volte rimarcato dal Garante, in base al quale il consenso, per essere ritenuto valido, non deve essere condizionato, ma libero, specifico e informato.


Nel corso dell'istruttoria, inoltre, il Garante ha rilevato che il ramo aziendale di fornitura del gas era stato acquisito da un'altra società, che non aveva provveduto, come previsto dalla normativa, a inviare ai nuovi clienti l'informativa relativa al trattamento dei dati personali.

L'Autorità ha quindi vietato al primo operatore energetico, che aveva predisposto lo sportello per i servizi on line, di utilizzare per finalità di marketing i dati personali di cui era ancora in possesso in assenza di un valido consenso. Ha invece prescritto alla società acquirente del ramo gas di provvedere quanto prima a informare i clienti sulle modalità di trattamento dei loro dati.  Il Garante si è riservato di verificare, con autonomi procedimenti, la sussistenza dei presupposti per contestare le sanzioni amministrative per le violazioni commesse.

sabato 3 dicembre 2016

Energia elettrica: dal 1° gennaio 2017 arriva la "tutela smile"

Fonte: AEEGSI
Dal 2017 i consumatori domestici e le piccole imprese possono scegliere liberamente il proprio fornitore di energia elettrica. La partecipazione al mercato libero però necessita di un certo grado di informazione e consapevolezza che il consumatore deve acquisire.


Per facilitare questo processo l’Autorità ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2017, la Tutela SIMILE al fine di accompagnare il consumatore verso il mercato libero e guidarlo nella scelta di una offerta semplice, consentendogli di comprendere le modalità ed i meccanismi per poter poi scegliere consapevolmente il proprio fornitore.

Al cliente finale che non sceglie il proprio fornitore di mercato libero, anche attraverso la Tutela SIMILE, continuano ad essere applicate le condizioni economiche e contrattuali definite dall'Autorità per il servizio di Maggior Tutela.

sabato 26 novembre 2016

Come cambiano le tariffe per l'energia elettrica

Fonte: AEEGSI
Dal 1° gennaio 2016 per quasi 30 milioni di famiglie italiane è partita la Riforma delle tariffe elettriche.

Al termine di questo processo, che si concluderà il 1° gennaio 2018, la tariffa per il trasporto dell'energia e la gestione del contatore (cioè quella parte dei costi della nostra bolletta con cui paghiamo i servizi per misurare e far arrivare nelle nostre case l'energia elettrica) e per gli oneri di sistema (cioè i costi per sostenere attività di interesse generale per il sistema elettrico), in totale circa il 40% della nostra bolletta, saranno uguali per ogni livello di consumo, abbandonando la cosiddetta "struttura progressiva", cioè con prezzi di ogni singolo kWh crescenti al crescere dei consumi.

In questo modo le famiglie andranno a pagare un corrispettivo meglio commisurato al servizio che utilizzano e più aderente ai costi effettivi.

La Riforma delle tariffe di rete si applica alle utenze domestiche, residenti e non residenti,  è partita il 1° gennaio 2016 e, con ampia gradualità, andrà a regime dal 1° gennaio 2018.

Qui maggiori informazioni (vedi).

lunedì 14 novembre 2016

Bolzano: ultime novità per il bonus energia

Fonte: Provincia di Bolzano
La Giunta provinciale ha approvato oggi una modifica al regime transitorio per il bonus energia, quello che dà diritto a un aumento di cubatura: i richiedenti devono presentare al Comune entro il 31 dicembre 2016 solo la documentazione completa del progetto, mentre la concessione edilizia dovrà essere rilasciata dal Comune entro giugno 2017. 

L'incentivo del bonus energia si riferisce sia agli edifici esistenti che a quelli nuovi e mira a portare l'efficienza energetica degli edifici a uno standard superiore e a stimolare il miglioramento energetico oltre i livelli minimi prescritti. Il committente dei lavori viene "premiato" con l’autorizzazione a un aumento percentuale di cubatura. Il regolamento prevede tra l'altro per tutti gli edifici (esistenti e nuovi) un bonus energia del 15% per la classe CasaClima A e del 20% per quelli con standard CasaClima A nature. Finora la norma prevedeva l’applicazione del bonus energetico se entro il 31 dicembre 2016 venivano presentati al Comune la documentazione completa del progetto e la concessione edilizia. già rilasciata. Questo perchè dal 2017 lo standard “CasaClima A” diventa lo standard minimo di costruzione.
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