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venerdì 31 luglio 2026

Vini dealcolizzati: salute o solo una nuova moda?

 

Fonte: Patti chiari - RSI

sabato 31 gennaio 2026

Regione Lazio: cambiano le scadenze delle ricette mediche dal 1° Febbraio 2026

Novità importante per chi deve prenotare visite ed esami nella Regione Lazio, in quanto da domani, 1° febbraio 2026, l'amministrazione regionale introduce un cambiamento significativo nel sistema sanitario regionale che riguarderà tutti i cittadini che necessitano di visite specialistiche ed esami diagnostici. 

La novità proposta, e speriamo effettivamente positiva per i residenti, dovrebbe migliorare i rapporti con il servizio sanitario, in quanto le impegnative del medico (comunemente chiamate "ricette") avranno una validità differenziata in base alla priorità della prestazione richiesta.


Quale cambiamento? arriva il sistema delle lettere

Fino ad oggi, tutte le impegnative avevano una validità standard di 180 giorni (circa 6 mesi) per effettuare la prenotazione. Un sistema semplice ma che, secondo la Regione, non favoriva l'erogazione tempestiva delle prestazioni più urgenti.

Con il nuovo sistema, la validità della ricetta viene drasticamente ridotta e varia a seconda della classe di priorità indicata dal medico prescrittore.

Le nuove scadenze: attenti alla lettera indicata nell'impegnativa

Quando riceverete una nuova impegnativa, controllate attentamente la lettera che indica la priorità. Ecco i nuovi termini entro cui dovrete prenotare:

U (Urgente): prenotazione entro 10 giorni

B (Breve): prenotazione entro 20 giorni

D (Differibile): prenotazione entro 40 giorni per le visite, 70 giorni per altre prestazioni diagnostiche

P (Programmata): prenotazione entro 130 giorni

domenica 7 settembre 2025

Alimenti conservati male - conseguenze penali e tutela del consumatore

La recente "vicenda botulino" ci ha portato ad analizzare la questione sotto il profilo giuridico, al fine di comprendere le conseguenze penali che possono colpire il ristoratore in vicende analoghe a quella oggetto della cronaca recente.

Occorre premettere che non è necessario che il cibo avariato finisca nel piatto del consumatore per far scattare la responsabilità penale del professionista e questo principio è stato riaffermato dalla Corte di Cassazione - sezione penale - con la sentenza n. 22632 del 17 giugno 2025, sentenza che torna a mettere al centro il tema della sicurezza alimentare e della responsabilità di chi gestisce esercizi pubblici, quali supermercati, ristoranti e simili.


- Controllo NAS ed accertamento dell'alimento avariato non posto in commercio

Il caso riguarda un controllo dei NAS che ha portato alla scoperta di alimenti in cattivo stato di conservazione nei locali di un esercente. 

Quegli alimenti — va detto — non erano ancora stati messi in vendita o serviti al pubblico, così come accertato durante l'indagine, ma anche la sola detenzione di prodotti alimentari mal conservati è bastata, secondo i giudici, a far scattare la responsabilità penale.

Invero, non stiamo parlando di un principio nuovo, ma questa pronuncia ribadisce con forza un principio importante: quando parliamo di salute e sicurezza dei consumatori, la legge non aspetta che il danno si verifichi. 

In questi casi, siamo di fronte ad un reato di pericolo, sicché si interviene prima, già in presenza di una condotta potenzialmente pericolosa, senza attendere che si possa verificare il danno.


- Responsabilità penale e sanzioni amministrative

Come anticipato in precedenza, questo tipo di comportamento configura, nel nostro ordinamento, un reato di pericolo, ossia il cattivo stato di conservazione degli alimenti è condotta penalmente rilevante senza che l'avventore di un bar, o il cliente di un ristorante si senta male a causa di cibo avariato o che il prodotto sia stato venduto. 

In termini più semplici, ai fini del reato è sufficiente la semplice detenzione del prodotto non conforme alle norme igienico-sanitarie per far scattare le conseguenze:

- Sul piano penale, il titolare dell’attività può essere denunciato e perseguito per violazione delle norme in materia di sicurezza alimentare;

- Sul piano amministrativo, spesso si affiancano sanzioni pesanti come multe, sequestri della merce e, nei casi più gravi, la sospensione temporanea o definitiva dell’attività.

E non è una questione puramente teorica. Gli accertamenti degli enti di controllo — come NAS, ASL e autorità sanitarie — sono frequenti e le sanzioni, quando si ravvisano irregolarità, non tardano ad arrivare.


- Bene per i consumatori: una tutela concreta

Per noi consumatori questa sentenza rappresenta una garanzia importante: il sistema di controllo pubblico funziona ed interviene prima che il rischio si concretizzi, impedendo che prodotti potenzialmente pericolosi arrivino nei banchi vendita o nei piatti dei clienti.

Ma ciò non è sufficiente, in quanto anche il consumatore può (deve) contribuire a garantire che non siano messi in commercio alimenti scaduti ed avariati:

- Segnalare eventuali irregolarità ai NAS o all’ASL se nota situazioni sospette nei locali (ad esempio cattivo odore, prodotti mal conservati, condizioni igieniche scadenti).

- Verificare l’igiene dei locali prima di acquistare o consumare.

- Ricordare che la salute parte dalla prevenzione, non solo dalla repressione a danno ormai fatto.

In un contesto normativo come quello italiano, dove la tutela della salute è un valore costituzionale (art. 32 Cost.), non si può ragionare, dal profilo del venditore, in termini di "ci penserò dopo" o "tanto non lo vendo".

Cassazione penale - Sez. III^ - sentenza n. 22632/2025

venerdì 15 agosto 2025

Cibi industriali serviti a ristorante


Fonte: "Patti Chiari" - RSI

sabato 30 novembre 2024

venerdì 19 aprile 2024

Dati personali: ASL sanzionata per la violazione del dossier telematico

Fonte: Newsletter
10 aprile 2024
Il Garante Privacy ha sanzionato per 75mila euro una Asl per non aver configurato correttamente le modalità di accesso al dossier sanitario elettronico (Dse). L’Autorità si è attivata a seguito di alcuni reclami e segnalazioni che lamentavano il trattamento illecito di dati personali effettuato tramite il sistema di archiviazione e refertazione delle prestazioni erogate dall’azienda sanitaria. In particolare, erano stati segnalati ripetuti accessi al Dse da parte di personale sanitario non coinvolto nel processo di cura dei pazienti. In un caso, una professionista della Asl era infatti riuscita a visionare gli esami di laboratorio dell’ex marito a sua insaputa pur essendo quest’ultimo non in cura da lei.

Dalle verifiche effettuate dall’Autorità è emerso che il sistema di gestione del Dse consentiva agli operatori sanitari di inserire manualmente, mediante autocertificazione, la motivazione per cui si rendeva necessario l’accesso al dossier sanitario. L’accesso al documento era inoltre consentito, per impostazione predefinita, ad una ampia lista di figure professionali che niente avevano a che fare con il percorso di cura dei pazienti, compreso il personale amministrativo.

Il tutto in violazione di quanto stabilito dal Garante Privacy con le “Linee guida in materia di Dossier sanitario” del giugno 2015, con cui l’Autorità ha stabilito che “il titolare del trattamento deve porre particolare attenzione nell’individuazione dei profili di autorizzazione, adottando modalità tecniche di autenticazione al dossier che rispecchino le casistiche di accesso proprie di ciascuna struttura” garantendo che l’accesso al dossier sia limitato al solo personale sanitario che interviene nel tempo nel processo di cura del paziente.

Il Garante Privacy ha infine accertato ulteriori illeciti, tra cui la mancata predisposizione di un sistema di alert, volto ad individuare comportamenti anomali o a rischio relativi alle operazioni eseguite dagli incaricati al trattamento (es. relativi al numero degli accessi eseguiti, alla tipologia o all’ambito temporale degli stessi).

Oltre ad applicare la sanzione amministrativa, l’Autorità ha dunque ordinato all’Asl di mettere in atto tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la sicurezza dei dati personali trattati e scongiurare nuovi accessi abusivi.

sabato 15 aprile 2023

venerdì 10 febbraio 2023

venerdì 2 settembre 2022

Pillole dimagranti: valida soluzione o pericolosa bufala?


Fonte: rsi.ch trasmissione "Patti Chiari"

lunedì 25 luglio 2022

Scarsa trasparenza nel trattamento dei dati personali del cliente. Garante contro ASL

Fonte: newsletter
30 giugno 2022
I dati relativi alla salute godono di una tutela rafforzata e, fatte salve le eccezioni previste dalla norma, ne è vietata la diffusione. La trasparenza amministrativa non può violare la privacy delle persone. Per questi motivi, il Garante Privacy ha sanzionato per 46mila euro l’Azienda sanitaria locale Roma 1, che aveva pubblicato in chiaro sul proprio sito web  tutti i nominativi e i dati relativi alla salute dei soggetti che avevano fatto richiesta di accesso civico nel 2017 e 2018.

Nella maggior parte dei casi, gli atti riguardavano la documentazione sanitaria degli interessati, fra cui cartelle cliniche, accertamenti di invalidità, test, relazioni tecniche, ecc.

La prima grave violazione rilevata dall’Autorità, che si è attivata d’ufficio, è stata quindi la diffusione dei dati sulla salute dei soggetti interessati, informazioni relative sia allo stato fisico che mentale, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria.

domenica 26 settembre 2021

Farmaco con effetti indesiderati indicati nel bugiardino. Consumatore comunque risarcito

Siamo soliti pensare che con l'acquisto del farmaco, otteniamo tutte le informazioni inerenti il prodotto attraverso il foglietto delle istruzioni (c.d. "bugiardino"), documento con il quale la casa farmaceutica si affranca da ogni responsabilità nei confronti del cliente.

Quanti di noi guardano le istruzioni d'uso del medicinale, ed in particolare gli effetti indesiderati (probabilmente i pochi Furio Zoccanò, ricordando un grande personaggio di Carlo Verdone), preferendo assumere il medicinale secondo le istruzioni di amici o parenti.

D'altronde, non è usuale avvicinare il medicinale al prodotto difettoso, e quindi ipotizzare una responsabilità dell'azienda produttrice per il danno sofferto a causa degli effetti collaterali nell'assunzione del farmaco.  

Nella vicenda affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione, il consumatore ha ottenuto il risarcimento per aver sofferto dei danni a causa della somministrazione di un medicinale risultato difettoso e ritirato dal mercato.

Nel caso di specie, il consumatore aveva subito un effetto collaterale collegato all'utilizzo del farmaco, il quale aveva provocato un danno muscolare, collegato al principio attivo impiegato (cerivastatina) e che era segnalato nel bugiardino.

La questione è finita davanti al giudice di legittimità, chiamato a valutare il carattere pericoloso del prodotto difettoso, nonchè il danno subito dal consumatore a causa del farmaco.

Occorre evidenziare che il prodotto difettoso (art. 117 Cod. Consumo) considerato nella vicenda oggetto di commento è quello "non sicuro/pericoloso", secondo il canone di cui all'art. 103 del Codice del Consumo, secondo il quale: "a) prodotto sicuro: qualsiasi prodotto, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera e), che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone in funzione, in particolare, dei seguenti elementi:

1) delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e manutenzione;

2) dell'effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile l'utilizzazione del primo con i secondi;

3) della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione, nonché di qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto;

4) delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori e degli anziani;

b) prodotto pericoloso: qualsiasi prodotto che non risponda alla definizione di prodotto sicuro di cui alla lettera a);".

In presenza di un prodotto pericoloso (e quindi pericoloso), il consumatore ha l'onere della prova del danno e che tale pregiudizio sia conseguenza della somministrazione del farmaco.

La casa farmaceutica deve, invece, dimostrare di aver informato il consumatore di tutti gli effetti collaterali connessi al prodotto e di sua conoscenza alla data della messa in commercio.

In termini più semplici, il produttore dimostra di essersi comportato in modo diligente, trasparente e con perizia, laddove dimostri che il livello delle conoscenze scientifiche era tale da non consentire l'individuazione di eventuali effetti e danni per il consumatore.

Nella vicenda trattata dalla Cassazione, il produttore si era difeso sostenendo di aver informato, attraverso il bugiardino, il cliente di tutti i potenziali effetti collaterali, affermando la propria estraneità ai danni sofferti dal consumatore.

il giudice di legittimità respinge la tesi della casa farmaceutica, affermando che le informazioni contenute nel foglio informativo erano generiche e non assolvevano all'obbligo di diligenza posto a carico del professionista, chiamato a fornire precise ed accurate informazioni sul livello di pericolosità ("non sicurezza") del prodotto farmaceutico.

Tale carenza giustifica, a detta della Cassazione, la condanna al risarcimento del danno in favore del consumatore.

 Qui la Cassazione - Sez. III^ Civ.. Sentenza n. 12225/2021.

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