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domenica 16 novembre 2025

Motociclo riparato: il consumatore può comunque ottenere la restituzione della somma pagate

Eccoci tornare a trattare il diritto di garanzia spettante al consumatore nel caso di acquisto di un prodotto che presenta vizi e/o non funziona correttamente, ossia secondo l'aspettativa dell'acquirente.

Abbiamo affrontato l'argomento in più circostanze, evidenziando i diritti che spettano al consumatore nel caso di prodotto non conforme ex artt. 130 e seguenti del Codice del consumo (qui per un approfondimento).

Stiamo parlando della delicata (e critica) fase del post - vendita, quando il bene acquistato comincia a presentare dei problemi tali da non garantire un suo corretto funzionamento.

E qui ci rivolgiamo al venditore (o al produttore), al fine di ottenere la riparazione del prodotto in tempi "ragionevoli" e con la speranza che non si ripresenti l'inconveniente. 

Occorre premettere che la garanzia legale non è una cortesia che viene offerta dal venditore, anche se in molte circostanze così sembra, ma un'insieme di precisi diritti previsti in favore del consumatore e conseguenti obblighi a carico del venditore.

La garanzia legale dura due anni e comincia a decorrere dalla consegna del bene (o dalla fornitura del servizio) e non può essere escluso o limitato dal venditore.


- Cassazione n. 25417/2022 - riparazione di un motociclo

La vicenda oggetto del provvedimento della Suprema Corta un consumatore aveva acquistato, nel 2011, un motociclo Norton Commando 961 Sport, al prezzo di euro 16.550,00 e, appena alcuni giorni dopo aver ricevuto la moto, riscontrava difetti del mezzo che lo costringevano a ricorrere ripetutamente alle officine autorizzate per le riparazioni.

Accertati dei difetti della moto, e dopo non aver ricevuto la giusta assistenza da parte del venditore, il centauro si rivolgeva al Tribunale di Pordenone per ottenere giustizia, chiedendo la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.

Il venditore aveva inizialmente tentato di limitare la propria responsabilità, sostenendo che eventuali interventi spettassero solo al produttore, contestando ogni pretesa da parte del consumatore.

La vicenda finisce davanti alla Cassazione che, con il provvedimento n. 25417/2022, ha chiarito che:

(a) La responsabilità principale nei confronti del consumatore è del venditore, non del produttore;

(b) Il consumatore ha diritto alla riparazione o sostituzione gratuita del bene difettoso.

Se questi rimedi risultano impossibili o eccessivamente gravosi, il consumatore può ottenere una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto con restituzione del denaro.

In pratica, il giudice ha ribadito che il diritto del consumatore non è teorico: deve essere effettivamente tutelato e il venditore non può sottrarsi agli obblighi di legge.


- Cosa significa per i consumatori

La sentenza riafferma alcuni punti fondamentali e che dobbiamo sempre tenere in debita considerazione quando afforza alcuni punti fondamentali:

- quando il venditore vi dice “la garanzia è solo del produttore” o “può ripararlo solo l’assistenza tecnica”, vi sta raccontando una bugia!

- La responsabilità nei confronti del consumatore resta sempre del venditore, che deve rispettare la legge.

- quando il prodotto non funziona in modo appropriato, dovete sempre scrivere al venditore (raccomandata a/r o pec), contestando il malfunzionamento.

Se hai avuto un problema come quello rappresentato in questo articolo, o necessiti di un suggerimento, scrivi a sos@consumatoreinformato.it.

Qui di seguito, Corte di Cassazione - Sez. VI^ Civ. - sentenza n- 25417/2022

domenica 7 settembre 2025

Alimenti conservati male - conseguenze penali e tutela del consumatore

La recente "vicenda botulino" ci ha portato ad analizzare la questione sotto il profilo giuridico, al fine di comprendere le conseguenze penali che possono colpire il ristoratore in vicende analoghe a quella oggetto della cronaca recente.

Occorre premettere che non è necessario che il cibo avariato finisca nel piatto del consumatore per far scattare la responsabilità penale del professionista e questo principio è stato riaffermato dalla Corte di Cassazione - sezione penale - con la sentenza n. 22632 del 17 giugno 2025, sentenza che torna a mettere al centro il tema della sicurezza alimentare e della responsabilità di chi gestisce esercizi pubblici, quali supermercati, ristoranti e simili.


- Controllo NAS ed accertamento dell'alimento avariato non posto in commercio

Il caso riguarda un controllo dei NAS che ha portato alla scoperta di alimenti in cattivo stato di conservazione nei locali di un esercente. 

Quegli alimenti — va detto — non erano ancora stati messi in vendita o serviti al pubblico, così come accertato durante l'indagine, ma anche la sola detenzione di prodotti alimentari mal conservati è bastata, secondo i giudici, a far scattare la responsabilità penale.

Invero, non stiamo parlando di un principio nuovo, ma questa pronuncia ribadisce con forza un principio importante: quando parliamo di salute e sicurezza dei consumatori, la legge non aspetta che il danno si verifichi

In questi casi, siamo di fronte ad un reato di pericolo, sicché si interviene prima, già in presenza di una condotta potenzialmente pericolosa, senza attendere che si possa verificare il danno.


- Responsabilità penale e sanzioni amministrative

Come anticipato in precedenza, questo tipo di comportamento configura, nel nostro ordinamento, un reato di pericolo, ossia il cattivo stato di conservazione degli alimenti è condotta penalmente rilevante senza che l'avventore di un bar, o il cliente di un ristorante si senta male a causa di cibo avariato o che il prodotto sia stato venduto. 

In termini più semplici, ai fini del reato è sufficiente la semplice detenzione del prodotto non conforme alle norme igienico-sanitarie per far scattare le conseguenze:

- Sul piano penale, il titolare dell’attività può essere denunciato e perseguito per violazione delle norme in materia di sicurezza alimentare;

- Sul piano amministrativo, spesso si affiancano sanzioni pesanti come multe, sequestri della merce e, nei casi più gravi, la sospensione temporanea o definitiva dell’attività.

E non è una questione puramente teorica. Gli accertamenti degli enti di controllo — come NAS, ASL e autorità sanitarie — sono frequenti e le sanzioni, quando si ravvisano irregolarità, non tardano ad arrivare.


- Bene per i consumatori: una tutela concreta

Per noi consumatori questa sentenza rappresenta una garanzia importante: il sistema di controllo pubblico funziona ed interviene prima che il rischio si concretizzi, impedendo che prodotti potenzialmente pericolosi arrivino nei banchi vendita o nei piatti dei clienti.

Ma ciò non è sufficiente, in quanto anche il consumatore può (deve) contribuire a garantire che non siano messi in commercio alimenti scaduti ed avariati:

- Segnalare eventuali irregolarità ai NAS o all’ASL se nota situazioni sospette nei locali (ad esempio cattivo odore, prodotti mal conservati, condizioni igieniche scadenti).

- Verificare l’igiene dei locali prima di acquistare o consumare.

- Ricordare che la salute parte dalla prevenzione, non solo dalla repressione a danno ormai fatto.

In un contesto normativo come quello italiano, dove la tutela della salute è un valore costituzionale (art. 32 Cost.), non si può ragionare, dal profilo del venditore, in termini di "ci penserò dopo" o "tanto non lo vendo".

Cassazione penale - Sez. III^ - sentenza n. 22632/2025

domenica 4 maggio 2025

Tentata frode in commercio - Cassazione tutela il consumatore

Ci capita, di tanto in tanto, di proporre dei commenti a provvedimenti della Cassazione che, all'apparenza, esulano dalle tematiche affrontate con questo blog.

E' questo il caso, dove ci spingiamo a proporvi la sentenza n. 36684/2023 della Cassazione penale, provvedimento che affronta il reato di tentata frode in commercio.

La sentenza della Suprema Corte conferma la tutela anticipata del mercato e del consumatore che viene garantita attraverso il reato di frode in commercio e quello del tentativo di frode e quindi, utilizziamo questo provvedimento anche per analizzare l'istituto previsto dal codice penale.


- Frode in commercio (art. 515 c.p.) e tentativo di reato

Il reato di frode nell’esercizio del commercio, previsto all’art. 515 del codice penale, punisce chi, nell’esercizio di un’attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità. 

La finalità della norma è quella di tutelare la correttezza dei rapporti commerciali e, indirettamente, anche gli interessi dei consumatori, garantendo loro che le informazioni ricevute all'atto dell'acquisto di un bene corrispondano alla realtà.

Il tentativo di reato consiste in ogni condotta che sia finalizzata a porre in essere il reato, senza che questo, però, si perfezioni.


- La vicenda

Nel caso di specie, l'accusa mossa verso l'imputato è quella di, in concorso con altri, aver modificato e sofisticato vini (utilizzando sostanze vietate come cisteina, acido solforico, sale rosa ecc.). Il prodotto alterato è stato, in seguito, custodito presso i propri magazzini dell'azienda agricola, avviando l'attività di imbottigliamento per la successiva vendita ai consumatori. 

La difesa dell'imputato ha contestato l'accusa sollevata, affermando che il reato non si sarebbe mai configurato, in quanto il vino alterato non era stato ancora posto in commercio, ma solo stoccato in cantina. Tale carenza esclude sia il reato di frode che quello di tentativo di frode in commercio.


- La Cassazione

La Corte di Cassazione ha respinto le difese svolte dall'accusato, che ai fini della configurazione del tentativo di frode in commercio è sufficiente la detenzione nel magazzino del vino alterato, con le false indicazioni di provenienza e qualità. 

Tale condotta è sufficiente a rappresentare in modo idoneo ed univoco, l'intenzione dell'autore di immettere nel commercio il prodotto, risultando del tutto irrilevante che vi sia un effettivo il contatto con il consumatore o l'esposizione per la vendita, soprattutto nelle vendite all'ingrosso, ai fini dell'integrazione del tentativo di frode.

La mera detenzione del prodotto alterato, quindi, è sufficiente a determinare il reato di tentata frode in commercio, rappresentando la volontà dell'autore del reato di voler porre in essere la condotta sanzionata sotto il profilo penale.

E' evidente che l'applicazione di questa norma garantisce la tutela preventiva in favore del consumatore, in quanto il comportamento incriminato non inizia solo al momento della vendita, ma anche prima, nella fase di preparazione e stoccaggio dei beni destinati al mercato. Questo principio amplia l’area della protezione legale dei consumatori (ma anche dei venditori onesti) contro le frodi.

Sotto altro profilo, la sentenza rappresenta un ulteriore esempio di tutela della qualità e della trasparenza delle informazioni fornite al consumatore: il vino sofisticato contiene  sostanze vietate e mina, nel medio/lungo termine, la fiducia dei consumatori, danneggiando il mercato.

Cassazione Penale - sentenza n. 36684/2023. (visibile con browser Opera - VPN attivo)

sabato 3 maggio 2025

"Shrinkflation": il 1° ottobre 2025 dovrebbero entrare in vigore le nuove regole per tutelare i consumatori

Lo scorso 1° aprile sarebbero dovute entrare in vigore nuove regole che dovrebbero, o almeno così si spera, limitare quel fastidioso fenomeno che si è sviluppato negli ultimi anni, ossia la riduzione della quantità con mantenimento invariato del prezzo.

L'entrata in vigore della novità normativa è stata, a seguito di un intervento dell'Unione europea, rinviata al 1° ottobre 2025, al fine di discuterne alcune modifiche volte a tutelare i consumatori senza danneggiare il mercato.

Stiamo parlando della c.d. shrinkflation (sgrammatura) (vedi qui) e consiste in una pratica commerciale attraverso la quale l'azienda mantiene invariata l'immagine del prodotto (il packaging) e il prezzo, ma riduce la quantità del prodotto.

Di fatto, questa condotta poco trasparente comporta un aumento camuffato del prezzo che non viene reso noto al consumatore.

Lo abbiamo notato notato tutti al supermercato, ma il settore dove sta avendo un impatto molto diffuso è quello, cosmetico e della detergenza, ove si possono notare confezioni che, all'apparenza sono uguali, ma contengono una minore quantità.

Proprio al fine di limitare tale fenomeno, la legge 193/2024 ha previsto una regolamentazione volta a limitare la condotta commerciale, garantendo maggior trasparenza verso i consumatori.

venerdì 30 agosto 2024

Indice riparabilità


Fonte: RSI - Patti chiari

domenica 14 novembre 2021

No alla vendita self service del pane precotto o congelato al supermercato

Nei supermercati italiani sono destinati a scomparire, nelle prossime settimane, gli scompartimenti destinati alla vendita self service del pane.

Il cliente non potrà più, in altre parole, arrangiarsi da solo nel riempirsi il sacchetto con il pane venduto nel supermercato, ma il prodotto dovrà essere preconfezionato ed esposto in modo da consentire il rispetto delle norme igieniche.

Il Consiglio di Stato si è espresso in tal senso, facendo proprie le conclusioni già raggiunte, seppur con diverse motivazioni, dalla Cassazione (sentenza 14720/2020), e non ha ritenuto corretta la vendita del pane precotto con modalità "fai da te".

Occorre ricordare, come si legge nella sentenza che potete trovare di seguito, che la vendita di "pane parzialmente cotto surgelato" o "pane precotto" deve avvenire con modalità specifiche e, in particolare, il prodotto deve essere proposto alla clientela confezionato.

La severa disciplina prevista per il pane precotto è giustificata da ragioni di ordine sanitario e coinvolge anche l'etichettatura del prodotto che deve specificare, tra l'altro, la circostanza che non si tratta di pane fresco.

Esiste, quindi, l'obbligo di confezionamento del pane precotto o surgelato, con appositi materiali che ne garantiscano la salubrità e, in ultima istanza, la sicurezza per il consumatore.

E' vero, al contrario, che nei supermercati è possibile trovare, da anni, la vendita del pane con il "fai da te": il consumatore si procura autonomamente la quantità di pane necessario.

Orbene, il Consiglio di Stato ha censurato tale modalità di vendita del pane, osservando che salvo difficoltà oggettive e adeguatamente motivate, il venditore deve confezionare il prodotto in luogo diverso e non può proporlo in vendita con modalità self service.

 Qui di seguito, il Consiglio di Stato - III^ Sez. - sentenza n. 6677/2021.

domenica 10 gennaio 2021

Formaggio DOP - limiti alla riproduzione di una indicazione se inganna il consumatore

Capita, ogni tanto, di uscire dal territorio del consumatore, affrontando tematiche che solo all'apparenza sembrano lontano dalla tutela del contraente debole. 

Questa domenica segnaliamo la recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, chiamata a pronunciarsi in merito alla possibilità di riprodurre un immagine di denominazione d'origine protetta (DOP) e la tutela del consumatore dall'inganno.

La Corte ha, in buona sostanza, ribadito il principio di divieto per il venditore di riprodurre con l'immagine la forma e aspetto di un prodotto DOP, laddove possa indurre in errore il consumatore finale.

Il principio, che potete trovare nella causa decisa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza 17 dicembre 2020 nella causa C-490/19 intercorsa tra l'associazione per la tutela del formaggio Morbier (Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier) e la società Fromagère du Livradois, ha un fine di tutela dell'utente finale e, in ultima istanza, della provenienza e creazione del prodotto offerto sul mercato.

Nel caso di specie, dei prodotti caseari presentavano una immagine simile a quella del prodotto DOP locale (francese), pur non rispettando i presupposti di produzione del formaggio idonei per poterlo classificare come prodotto territoriale.

La vicenda è arrivata avanti alla Corte di giustizia, la quale ha stabilito il divieto della riproduzione della forma o dell'aspetto che caratterizzano un prodotto oggetto di una denominazione registrata, nel caso in cui tale opera possa indurre in errore il consumatore, convinto che si tratti di un prodotto a denominazione registrata. 

La valutazione in merito, ossia se vi sia stata una violazione del divieto, viene lasciata al  giudice nazionale che deve operare una serie di controlli volti ad accertare se quel prodotto sia presentato e commercializzato al pubblico in modo corretto e idoneo a non indurre in inganno il consumatore finale.

 Qui di seguito, la sentenza della Corte di Giustizia UE (C - 490/2019)

domenica 28 giugno 2020

Il prodotto difettoso: chi ne risponde come e quando

La sentenza oggi in commento - resa dal Tribunale di Belluno l’8 febbraio 2017 - ci consente di affrontare, a grandi linee, il tema della responsabilità per il prodotto difettoso, chiarendo bene di che cosa si tratta, anche perché l’attore, tra le altre cose, si è visto respingere la richiesta di risarcimento per avere montato un miscelatore con le pinze, senza però seguire le istruzioni della casa costruttrice.

1) Il prodotto sicuro: questione di usi e informazioni

L’Unione Europea ha inteso garantire che, all’interno dei propri confini, circolino “prodotti sicuri”: sono quelli che rispettano la salute e la sicurezza dei consumatori.


Bisogna capire che cosa si intende per sicurezza e, per spiegarlo, ricorreremo ad un esempio. Pensiamo alla candeggina nel detersivo per i pavimenti: di per sé, è un prodotto chimico che non presenta rischi, soprattutto se viene utilizzata per lavare i pavimenti: tuttavia, se venisse bevuta – e nessuno si sognerebbe di farlo - diventerebbe pericolosa per la salute.

Da questo esempio comprendiamo che un prodotto non è pericoloso di per sé, bensì se viene utilizzato in modo anomalo e contrario al fine per il quale viene messo in commercio.

Un uso è anomalo o meno in base alle informazioni preventive che si hanno sul prodotto.

2) Il prodotto difettoso e dannoso
La sicurezza, dunque, è almeno in parte garantita dalle informazioni che vengono date su come si usano i prodotti in commercio, perché queste ultime creano nel consumatore, se non delle certezze, almeno delle “aspettative”. Alla luce di tutto questo, il difetto sussiste quando, nonostante il prodotto sia impiegato nel modo indicato, esso procura un danno tangibile, cioè alla persona o al suo patrimonio. 

3) Il soggetto responsabile: il produttore o, in alternativa, il venditore
Poiché il prodotto, come suggerisce la parola stessa, è il risultato di una filiera che coinvolge più soggetti (produttore, importatore, distributore, fornitore e, ad ultimo, il venditore) e non si può certo pretendere che il consumatore individui il punto da cui è partito il difetto, allora la responsabilità, di buona norma, viene attribuita (o, per meglio dire, presunta) al produttore.


Si noti, non s’intende soltanto chi fabbrica il prodotto, ma anche chi eventualmente lo importa, lo mette in commercio col proprio marchio e, se proprio non si possono trovare questi soggetti, allora si può considerare il fornitore. 

Il danneggiato non deve provare la colpa del produttore, bensì tre elementi:

1. il difetto: come abbiamo detto sopra, la circostanza che il prodotto non sia all’altezza dello standard garantito per il suo utilizzo;
2. il danno (la Cassazione sulla prova del danno);
3. il collegamento (nesso di causa) tra il difetto e il danno (ovvero, il danno che subisce il consumatore deve essere conseguenza del difetto del prodotto) (puoi approfondire con la Cassazione).


D’altro canto, il produttore può liberarsi da ogni addebito, ma deve dimostrare:

1. di non avere messo in circolazione il prodotto;
2.se lo ha messo in circolazione, che non era prevedibile, in base alle conoscenze scientifiche e tecniche di quel momento, che avrebbe presentato dei difetti.

4) Quando “scade” la responsabilità del produttore
Bisogna prestare particolare attenzione a queste scadenze perché il consumatore, certamente, è ben tutelato contro i rischi dei prodotti difettosi ma, pur avendo un’arma molto poderosa, deve utilizzarla in tempi abbastanza contenuti.

Anzitutto, da quando il consumatore viene a conoscenza di difetto, danno e identità del produttore, egli ha tre anni di tempo per chiedere il risarcimento (termine di decadenza).

Inoltre, il produttore ha dalla sua un particolare termine di prescrizione: egli non risponde dei danni dei prodotti immessi sul mercato da dieci anni.

Questo limite temporale, oltre ad essere un normale termine di prescrizione, serve ad impedire che al produttore vengano attribuiti difetti che derivano più dalla normale usura o dalla vetustà del prodotto, che non da un difetto di fabbricazione.

5) Come si interrompe la prescrizione
Entriamo, ora, in una parte significativa – a nostro avviso quella più importante, forse più degli aspetti sostanziali - di questo argomento: dal momento che i termini di scadenza indicati sopra sono insidiosi, in che modo possono essere interrotti?

In primo luogo, occorre verificare da quando il prodotto difettoso è stato introdotto e circola nel mercato.

È importante, anzi capitale, stabilire proprio quando il prodotto è stato messo in circolazione e in vendita. Ciò si accerta, soprattutto, osservando la scheda tecnica dei prodotti in cui ci imbattiamo. Tuttavia, può essere che questa sia andata perduta, dopo diversi anni di tempo.
In tal caso, è utile individuare etichette esterne, marchi commerciali o timbrature del prodotto, dalle quali è possibile risalire al modello (specie se si osserva un pezzo meccanico). Il modello, appunto, permette di verificare quale tipo di prodotto è stato commercializzato in un determinato periodo di tempo.

Nel caso che ci riguarda, il Tribunale di Belluno ha affrontato una vicenda avente ad oggetto la rottura di un flessibile e di un miscelatore d’acqua, con conseguente allagamento dei locali.

Il flessibile, prodotto da una società spagnola, aveva lungo la sua superficie un’etichetta, sulla quale era si poteva leggere quando il prodotto è stato messo in commercio.

Il produttore spagnolo l’aveva commercializzato diversi anni prima dell’evento di danno: tuttavia, il cliente ha agito in due procedimenti (un accertamento tecnico preventivo e una causa ordinaria), senza verificare che i termini di prescrizione non fossero scaduti. E la verifica non riguardava aspetti complessi, come stiamo vedendo insieme.

Ad ogni buon conto, quando si accerta chi è il produttore e, soprattutto, quando è stato messo in commercio il prodotto, allora è possibile interrompere la prescrizione. A tale riguardo, è sufficiente un semplice “atto recettizio”, portato a conoscenza presso l’indirizzo del destinatario.

Come dice la parola stessa, un atto è recettizio quando il suo destinatario l’ha ricevuto e ne ha conosciuto il contenuto. 

Dopo aver verificato quando il prodotto è stato commercializzato, allora è opportuno attivarsi entro tre anni da quando il danno si è verificato. Ovviamente, bisogna essere sicuri che il danno sia stato provocato dal prodotto, e non da altri fattori e concause: a ciò serve, appunto, l’accertamento tecnico preventivo di cui si parla nella sentenza, o quantomeno una formale lettera di diffida, ove la controparte sia messa a conoscenza del danno e della richiesta di risarcimento entro il termine di legge (15 giorni).

E' importante osservare, a tal proposito, che il consumatore che lamenti un difetto del prodotto e non vuole incappare nella prescrizione è tenuto a comunicare al produttore il difetto del prodotto, il danno sofferto e il nesso causale attraverso un atto idoneo a metterlo a conoscenza di tale lamentale.

Evidenziamo che nel caso di specie, il produttore era una società straniera e, quindi, al fine dell’interruzione della prescrizione e per poter rivendicare ogni diritto nei suoi confronti, la lettera o l’accertamento tecnico preventivo deve essere inviato alla controparte nel rispetto delle norme europee, ossia se si tratta di un atp deve essere accompagnato da traduzione asseverata presso il tribunale (o il notaio): se infatti l’atto non è redatto nella lingua ufficiale dello stato estero o in una lingua compresa dal destinatario, si corre il rischio – se non la certezza, supportata dalla legge – che l’atto venga rifiutato e rispedito al mittente. In questo caso l’atto si dà per non ricevuto e compreso dal destinatario, per ovvie ragioni: un documento che contiene espressioni tecniche in un’altra lingua non consente alla controparte di difendersi adeguatamente e, per questo, può essere rigettato.

Qui di seguito, la sentenza del Tribunale di Belluno e commentata con questo nostro intervento (visibile con browser Opera - VPN attivo).

 

sabato 13 luglio 2019

Cibo ingannevole - un terzo dei prodotti venduti in Europa è poco trasparente

La Commissione dell'Unione europea ha presentato, di recente, il risultato di una indagine conclusa in materia di prodotti alimentari venduti nei mercati comunitari.

Il dato più inquietante risultato dallo studio è che oltre un terzo dei prodotti che troviamo sugli scaffali sono presentati in modo ingannevole e falso.

Pare che esistano delle specifiche tecniche con le quali ai consumatori vengono proposti come uguali beni che, in realtà, hanno composizioni e preparazioni distinte.

Lo studio, svolto dal Centro comune di ricerca JRC, il servizio interno della commissione europea per la scienza e la conoscenza e che potete leggere di seguito, è stato svolto con riferimento a tutti i mercati dei Paesi dell'Unione, con specifici risultati che, letti nel loro insieme, hanno dimostrato un orientamento comune portato avanti dalle maggiori compagnie del settore.

venerdì 5 luglio 2019

Diritto alla riparazione - alcuni suggerimenti


Fonte: rsi.ch trasmissione "Patti Chiari"

lunedì 12 febbraio 2018

Tortilla Chips gusto Naturel richiamato da NaturaSi!

La società NaturaSi! comunica il richiamo del prodotto Tortilla Chips con scadenza per il prossimo 11 agosto 2018, avendo ravvisato della presenza di glutine nel prodotto e preferendo, per tutelare i consumatori, disporre il ritiro del prodotto dal commercio.

Coloro che hanno acquistato il prodotto potranno chiedere il cambio rivolgendosi al venditore, oppure scrivendo direttamente alla società

Qui di seguito, il richiamo del prodotto.

mercoledì 24 febbraio 2016

Tracce di plastica nel cioccolato. Mars ritira migliaia di barrette in tutto il mondo

Non mangiate quel cioccolato! altro non possiamo dirvi dopo l'ultimo maxi ritiro di prodotti alimentari intervenuto negli ultimi anni. Questa volta tocca alla multinazionale Mars richiamare migliaia di barrette di cioccolato vendute in tutto il mondo per tutelare la salute dei consumatori (?) o certamente evitare figuracce.

L'improvviso intervento di Mars si è reso necessario dopo che un consumatore tedesco è stato "vittima" di una brutta esperienza: dopo aver acquistato il Mars, mangiando la barretta ha trovato tracce di plastica.

La partita di dolciumi, probabilmente confezionati in Olanda, è stata ritirata, ma ha costretto la società ad operare una massiccia opera di richiamo (voluntary recall) delle note barrette.
Tale richiamo sta riguardando anche i dolciumi venduti in Italia, e quindi vi consigliamo di non consumare queste barrette, e non darle ai vostri figli.
Qui il comunicato di Mars (clicca).

lunedì 6 luglio 2015

Eurospin ritira insaccati potenzialmente pericolosi

Alcuni consumatori ci hanno comunicato che la società Eurospin S.p.a., nota nel settore dei supermercati discount, ha ritirato dal mercato alcuni insaccati considerati potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori.

La società ha ritirato il prodotto “bastone di salame” 250 grammi, a marchio “La Bottega del Gusto” (Lotto LFA1696R81), scadenza il 24 luglio 2015, prodotto nello stabilimento di Garbagnate Monastero, in via Italia 60, (Lecco). 

Il prodotto è stato commercializzato nei supermercati Eurospin delle regioni di Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Trentino Alto Adige, Veneto, Sicilia, Calabria. Invitiamo tutti i consumatori che abbiano acquistato tale prodotto, di non consumarlo e consegnarlo, quanto prima, al supermercato Eurospin ove lo hanno acquistato.

Qui il comunicato stampa di Eurospin (clicca).
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