domenica 20 marzo 2011

Vendita obbligazioni Parmalat - omessa informativa al cliente dei rischi di investimento e conseguenze per la banca

La sentenza che proponiamo in lettura questa settimana ha ad oggetto la vendita di obbligazioni Parmalat Finance BV, argomento dell'incontro radiofonico dello scorso mercoledì a Trentino inBlu radio (v. "Da Trentino inBlu al Blog: PARMALAT - Il più grande scandalo finanziario italiano. A che punto siamo?").
La pronuncia in oggetto affronta la vendita di obbligazioni estere (emesse nel mercato lussemburghese) e piazzate dalla banca ai clienti retail in assenza di adeguata informativa in merito alle caratteristiche ed ai rischi connessi a tale forma di investimento. 

Secondo il Tribunale di Bari tali rischi emergevano dal documento informativo che accompagnava l'emissione obbligazionaria, la offering circular, nonché
 dalla circostanza che per tali titoli non vi era un giudizio di merito (rating) rilasciato dalle principali società internazionali di rating

Accertata la violazione delle norme di condotta da parte dell'intermediario, il Tribunale analizza le possibili conseguenze e, dopo aver escluso la nullita' dell'operazione di investimento alla luce della ormai nota sentenza n. 27624/2007 delle Sezioni Unite della Cassazione, ritiene la Banca responsabile del pregiudizio sofferto dal cliente e la condanna al risarcimento del danno.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, 
in composizione
collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Di Lalla Presidente
Dott.Nì cola Magaletti Giudice
Dott.ssa Raffaella Simone Giudice est.

ha pronunziato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al N. 4792/2006 R.G.
Aff. Cont, riservata all’udienza del giorno 13 maggio 2006 e vertente

T R A
XXXXX



Testo integrale:
FATTO E DIRITTO
Con citazione notificata il 6/8/.5.2006 …………..conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la banca …..  s.p.a. e la banca  …………..     s.p.a. per sentir accertare l’inesistenza, e/o nullità dell’acquisto delle obbligazioni Parmalat Finance Corporation, effettuato il 23/26.4.2002 per mancanza di forma scritta del contratto di negoziazione, ricezione e trasmissione degli ordini relativi agli strumenti finanziari, in violazione degli artt. 1418 c.c., 2l e 23 del d.lgs. n.58/’98 e 7, 26, 28 e 30 del reg. Consob n.11522/98, con condanna degli istituti di credito alla restituzione integrale del capitale investito, pari ad € 5l.600,00 o del diverso importo dovuto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, con vittoria di spese.
 ln subordine l’attore chiedeva dichiarare che l’operazione di acquisto dei titoli era stata posta in essere in violazione degli artt. 2 del d. l vo. n.58/98 e 28 e 29 del reg. Consob g n.11522/98 e che l’operazione non era adeguata; dichiarare la nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c. o l’annullabilità per dolo contrattuale, errore riconoscibile e/o conflitto di interessi ai sensi degli artt. 27 del reg. Consob e 1394 e 1395 c.c., con condanna delle convenute alla restituzione delle somme di cui  innanzi.
 In ulteriore subordine l'attore chiedeva dichiarare l’inadempimento delle convenute agli obblighi di informazione, buona fede contrattuale e precontrattuale e di diligenza, previsti dal d.l.vo n.58/98 e dal reg. Consob e condannarle al pagamento delle somme di cui innanzi.
Costituitasi in giudizio con comparsa del 20/7/2006, la Banca …. eccepiva il difetto di legittimazione passiva, essendo stata effettuata l’operazione presso l’agenzia di Bari della società ……..s.p.a., sportello acquistato con successivo rogito del 30/12/2002.
 Nel merito rilevava la convenuta che nell’esecuzione dell’investimento erano stati osservati tutti gli obblighi previsti dalla legislazione vigente e che sino alla data del default non erano note le anomalie della situazione patrimoniale della societa Parmalat, non percepite da tutti gli organi di controllo, concludendo per il rigetto della domanda e spiegando in subordine domanda di garanzia nei confronti della ……s.p.a., con vittoria di spese.
Con comparsa del 12/10/2006 si costituiva in giudizio ………., eccependo l’incompetenza del Tribunale in ordine alla domanda di garanzia, devolute alla cognizione di collegio  arbitrale, la decadenza della Banca   dal diritto di garanzia e contestando tanto il difetto di legittimazione passiva, quanto le assunte violazioni degli obblighi del d.l.vo n.58/98 e del regolamento Consob, concludendo nei confronti del ………..  per l’estromissione dal giudizio, il rigetto delle domande attoree ed in subordine la restituzione dei titoli, ovvero il riconoscimento del concorso di colpa dell’attore, con limitazione del risarcimento danni e nei confronti della Banca   per la declaratoria di incompetenza od il rigetto dell’azione di  garanzia, il tutto con vittoria di spese.
All’esito dello scambio delle memorie ex artt. 6 e 7 del d lg.vo  n.5/2003, con decreto del 17/l/2007 veniva fissata l’udienza di  discussione ed ordinata alla banca …….  l’esibizione di  documentazione.
Con ordinanza del l9/6/2007 il Tribunale, a seguito della dichiarazione di smarrimento incolpevole dei documenti contrattuali richiesti, conseguenti all’inondamento dell’archivio dell'istituto di credito, ha ammesso gli interrogatori formali e le prove testimoniali richieste dalle parti.  Esaurita l’istruzione, la causa è stata rimessa al Collegio e  riservata per la decisione.
L’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla  convenuta  …………. s.p.a. è fondata.
Secondo la stessa prospettazione di parte, il …………  era cliente della banca  ……… filiale di Bari, agenzia di…….. in  via ……..  dove era titolare di un conto corrente e dove effettuò l’investimento in oggetto.
Con contratto del 30.12.2002 la Banca …..  cedette alla banca……   un ramo d’azienda "costituito dal complesso di beni e rapporti giuridici organizzati per l’esercizio dell’attività bancaria, nei luoghi dove si trovano 7 sportelli bancari", tra cui la filiale 202 di Bari.
Per quanto rilevi ai fini della presente decisione, il contratto prevedeva che la cessione aveva ad oggetto anche i contratti relativi ai servizi d’investimento (art.3) e che essa avveniva ai sensi e per gli effetti dell'art.58 T.U.B.
La norma stabiliva, nel testo all’epoca vigente, che i creditorii ceduti avevano la facolta — entro tre mesi dalla pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale dell’avvenuta cessione — di esigere dal  cedente l’adempimento delle obbligazioni oggetto della cessione e che, decorso tale termine ii cessionario rispondeva in via esclusiva.
ll rapporto contrattuale tra l’attore e la banca …………  è quindi proseguito con la banca……  , senza soluzione di continuità, con conseguente esclusiva responsabilita di quest'ultima per le obbligazioni derivanti dal contratto stesso.
La disposizione in esame del resto non può ritenersi derogata dalla previsione negoziale, secondo cui “il cedente terrà  manlevata la cessionaria delle passività o insussistenze non  risultanti dalla situazione finanziaria definitiva e conseguenti a pretese scritte di terzi o riferibili ad atti o fatti compiuti dal  cedente prima della data di cessione” (art.l4) .
 E' evidente che trattasi di un negozio accessorio di garanzia fra cedente e cessionario, non opponibile al creditore ceduto,  irrilevante cioè ai fini dell’azione contrattuale proposta dal……..  rispetto alla quale unico legittimato passivo resta la società bancaria…….  in qualita di cessionaria, ai sensi del richiamato art.58, V comma T.U.B.
Nel merito, è pacifico che l’attore nell'aprile 2002  sottoscrisse, presso la filiale di Bari della ……… l’  ordine di acquisto di titoli Parmalat Fin 6,8% Eur.
 Nella distinta   (doc.5 dell'attore) il titolo è  identificato con il codice isin XSO132599175.  Le copie dell'ordine di compravendita prodotte dal ………  e  dalla convenuta recano invero diversa data di sottoscrizione e divergono quanto al valore nominale.
 Al riguardo l’attore ha dichiarato nel corso dell’interrogatorio formale d'aver sottoscritto il documento il 23 aprile 2002 e che  il successivo 26 aprile 2002 fu convocato presso l’istituto  esclusivamente per apporre ulteriori firme. 
 La dichiarazione deve ritenersi veritiera perché confermata dalla deposizione del teste ……..  all’epoca dei fatti  direttore della filiale presso cui fu effettuata l’operazione, il  quale ha confermato che l'ordine risaliva al 23 aprile 2002 e che il documento recante la data del 26 aprile 2002 riepilogava  semplicemente l’investimento, comprovato a tutti gli effetti dal  documento n.3,
Quanto all’ulteriore documentazione prodotta dallo stesso attore,  in particolare le condizioni per il deposito e la custodia dei titoli, il procuratore della Banca……….  ha dichiarato nel corso dell’interrogatorio che tale documentazione fu sottoscritta in costanza d'investimento, nel febbraio 2004, su richiesta del personale dell’istituto di credito subentrato nel rapporto contrattuale, a seguito della distruzione del dossier cartaceo,  conseguente all'allagamento dell’archivio dell’istituto.
In virtù delle prove documentali ed orali offerte dalle parti  deve quindi ritenersi che l'acquisto fu effettuato il 23 aprile  2002 per il valore di 6 51.600,00.
Quanto alle informazioni fornite al cliente ed acquisite dal medesimo, non è emerso dalla prova testimoniale se il documento  sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari fu  consegnato dal personale della banca ………  all’atto dell’investimento ovvero successivamente dalla subentrata  .
 Al riguardo vanno pertanto valute le dichiarazioni delle parti e  del testimone escusso all’udienza del 29 ottobre 2007.
 Il …….  ha dichiarato in proposito che al momento dell’investimento ebbe contezza che le obbligazioni Parmalat  offrivano rendimenti superiori ai bot e fu informato che l’azienda ……  emittente i titoli era sicura, benchè l’investimento fosse vincolante per sette anni, che le obbligazioni, a differenza delle  azioni, non erano rischiose e che la riscossione del capitale era  garantita.
 Il teste ……….  ha confermato che il…………. non aveva una particolare esperienza, né cultura finanziaria e chiedeva investimenti remunerativi, che tuttavia non esponessero a rischio il capitale.
Ha quindi aggiunto il teste che l’investimento fu suggerito dal consulente della filiale e che fu scelto dal cliente proprio per il rendimento dallo stesso offerto.
Dalle circostanze innanzi richiamate emerge indubbiamente il basso profilo dell’investitore, per nulla propenso al rischio e poco esperto, escludendo invero la qualifica di assistente operatore tecnico di azienda ospedaliera ed il documentato diploma di licenza media specifiche cognizioni finanziarie.
La confermata volontà di impiego sicuro del capitale denota del resto che l’investitore non fu ben informato sulla natura dell’operazione che si accingeva ad effettuare.
Al riguardo infatti il paragrafo 1.3 del documento sui rischi generali degli investimenti, della cui consegna all’atto dell’operazione non vi è certezza, in riferimento ai titoli di  debito, precisa che “il rischio che le societa o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all’investitore.
Quanto maggiore e la rischiositá percepita dall’emittente tanto maggiore e il tasso d’interesse che l’emittente dovrà corrispondere all’investitore”. Inoltre, nel paragrafo 1.4 dello stesso documento, si dice che “l’investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi”.
Se dunque il connubio maggiore redditività — maggiore rischio di rimborso fosse stato ben illustrato al ….. questi, aspirando alla sicura riscossione del capitale e constatando la maggiore remunerativita del titolo Parmalat, indicativa della maggiore rischiosità, avrebbe compreso la non rispondenza della scelta alle sue aspettative.
 Il……….. ha infatti ha acquistato obbligazioni emesse da una società olandese del gruppo Parmalat, collegata alla societa italiana.  All'atto dell’emissione dei titoli sul mercato primario gli stessi sono stati sottoscritti esclusivamente da investitori istituzionali e solo successivamente i titoli sono stati oggetto di negoziazione fra la banca ed il cliente, che li ha conseguentemente acquistati sul mercato secondario.
 Le gravissime irregolarità di bilancio sono emerse, com’è noto, nelle ultime settimane del 2003.
Nell’aprile 2002, data di esecuzione dell’operazione, le obbligazioni Parmalat avevano i rating riportati negli allegati a) e b) dell’indagine conoscitiva delle Commissioni riunite della Camera dei Deputati e del Senato ( doc.6)  ed il titolo acquistato era  privo di rating.
L’investimento aveva quindi natura speculativa e non era pertanto adatto al profilo di rischio del………...
Quanto agli obblighi previsti dal Tuf e dal Regolamento Consob richiamati dall’attore, secondo le S.U. della Suprema Corte, "in tema_di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, da luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd. “contratto quadro", il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro";
 in ogni caso deve escludersi che mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art.1418 primo comma c.c., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso" (Cass. S.U. n.26/4/2007).
Nel caso di specie ricorre inadempimento colpevole dell’istituto bancario, del quale la Banca ….. è responsabile per i rilievi innanzi svolti, in relazione al dovere di informazione attiva, previsto dall’art.2l, lett.b) del d.l.vo n.58/98, nonché all’obbligo di astensione dall’esecuzione di operazione non adeguata, previsto dall’art.29 del regolamento Consob.
Tali rilievi giustificano l' accoglimento delle domande subordinate di declaratoria di inadempimento e di condanna della Banca…..  previa restituzione dei titoli, al risarcimento dei danni, quantificati in E 5l.600,00, importo corrispondente alla somma investita, dalla quale vanno decurtate le cedole riscosse, oltre agli interessi legali dal 23/4/2002 al soddisfo.
Non eccedendo l’indice di svalutazione monetaria il tasso degli interessi legali del periodo null’altro compete a titolo risarcitorio.
Quanto alla domanda di garanzia, spiegata anche in via riconvenzionale, dalla ……. verso  ……. l’eccezione di arbitrato è fondata.
L’art.23 del contratto di cessione dispone che "le eventuali divergenze sull’interpretazione e esecuzione del contratto" siano devolute alla cognizione di un collegio arbitrale che giudicherà
secondo diritto in via rituale.
La domanda diretta pertanto all'accertamento dell'efficacia —nella controversia in oggetto — della garanzia prevista nel contratto di cessione è sottratta alla cognizione del giudice  ordinario e rimessa a collegio arbitrale, cosi come stabilito dalle parti, nell’ambito della loro autonomia negoziale.
La richiesta quindi va rigettata (la questione non attiene infatti alla competenza in senso tecnico ma al merito).
Le spese processuali, infine, sono regolamentate secondo il  principio della soccombenza, nella misura liquidata in  dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il…………..da………….  nei confronti della Banca…..  e della………   nonchè sulla domanda proposta  dalla………  verso …………  cosi provvede:
· accoglie la domanda del ………  verso la ………….. e, per l’effetto, condanna quest’ultima al pagamento della somma di E 51.600,00, da decurtare dell’ammontare delle cedole riscosse,oltre agli interessi legali dal 23/4/2002 al  soddisfo;
- rigetta la domanda del……..  e della banca……… verso la………………;
-condanna la banca………… al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attore, liquidate complessivamente in €  ……., , oltre spese generali, nonche CAP ed IVA se e come per legge;
-  condanna l’attore e la banca………..   in solido al pagamento delle spese di lite sostenute dalla banca  liquidate complessivamente in €  , oltre spese generali, nonchè CAP ed IVA se e come per legge.
  Bari, 25.9.2009
Il Giudice estensore
Il presidente
Dott.ssa Raffaella Simone
Dott. Luigi Di. Lalla

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