lunedì 24 ottobre 2011

Fastweb e la mancata disattivazione del servizio-regole violate e sanzione del Garante del Mercato

Fastweb non adempie correttamente ai propri doveri nei confronti dei consumatori nella chiusura del rapporti contrattuale. Tale condotta scorretta è stato oggetto del Provvedimento sanzionatorio n. 22830 con il quale il Garante del mercato ha considerato scorretta l’attività della compagnia telefonica.

Negli ultimi mesi si sono susseguite, secondo l’AGCM, le pratiche ostruzionistiche opposte da Fastweb agli utenti interessati a concludere il proprio rapporto con la compagnia telefonica e migrare altrove.

L’Autorità ha in particolare evidenziato come “In base al complesso degli elementi acquisiti nel corso del procedimento, la condotta posta in essere da Fastweb risulta integrare una fattispecie di pratica commerciale aggressiva, in quanto idonea a condizionare indebitamente la libertà di scelta dei consumatori, ostacolandone il pieno ed effettivo esercizio di un diritto fondamentale di primaria importanza, quale il diritto di recedere dal rapporto contrattuale con il professionista, ed esigendo il reiterato pagamento di corrispettivi per la fruizione di servizi non più richiesti.

Il comportamento di Fastweb deve, inoltre, ritenersi contrario al grado di diligenza ragionevolmente esigibile nel caso di specie. Infatti, attesa la propria consapevolezza circa la natura e la dimensione del problema, il professionista avrebbe dovuto assumere misure e iniziative efficaci e adeguate ad assicurare una gestione sufficientemente corretta e tempestiva delle richieste di recesso dei consumatori, nonché l'immediata sospensione del processo di fatturazione almeno per il tempo necessario a verificare, in caso di incertezza, l'effettiva volontà espressa dal cliente mediante la richiesta di interruzione del rapporto contrattuale.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la pratica commerciale posta in essere da Fastweb deve pertanto ritenersi scorretta ai sensi degli artt. 20, 24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante l'esercizio di un indebito condizionamento, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai servizi offerti.”.

Per tali ragioni, quindi, l’Autorità ha irrogato le relative sanzioni di seguito riportate. 


PS4066 - FASTWEB-MANCATA DISATTIVAZIONE CONTRATTO
Provvedimento n. 22830
L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 28 settembre 2011; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;
VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni,
recante "Codice del Consumo" (di seguito, Codice del Consumo);
VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette",
adottato con delibera dell'Autorità del 15 novembre 2007, pubblicata nella G.U. n. 283 del 5
dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento);
VISTO il proprio provvedimento del 15 giugno 2011, con il quale, ai sensi dell'art. 7, comma 3,
del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per
particolari esigenze istruttorie;
VISTO il proprio provvedimento del 28 giugno 2011, con il quale è stato disposto l'accertamento
ispettivo, ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, del Codice del Consumo, presso le sedi della società
Fastweb S.p.A.;
VISTI gli atti del procedimento;
I. LA PARTE
1. Fastweb S.p.A. (di seguito anche "Fastweb"), in qualità di professionista ai sensi dell'art. 18,
lettera b), del Codice del Consumo. La società è attiva nella fornitura di servizi di telefonia e navigazione in internet a consumatori e professionisti e, nell'esercizio 2010, ha totalizzato ricavi per 1.880.145.000 euro e perdite per 72.449.000 euro.
II. LA PRATICA COMMERCIALE
2. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente nella
frapposizione di ostacoli all'esercizio di diritti contrattuali, quali il diritto di risolvere il contratto o di interrompere l'erogazione di un servizio.
3. In particolare, secondo diverse segnalazioni pervenute nel periodo aprile 2009 - luglio 2011 anche attraverso la Direzione Contact Center, il professionista non avrebbe provveduto a cessare i contratti, o lo avrebbe fatto con notevole ritardo, nonostante i segnalanti avessero inviato le relative richieste di disdetta, come previsto da Fastweb, mediante raccomandata A/R, spesso seguita da numerosi solleciti telefonici effettuati al Servizio Clienti della società.
4. Inoltre, il professionista non avrebbe dato seguito alle richieste di disattivazione di singoli servizi, quali la TV di Fastweb, il servizio ADSL, il servizio di telefonia mobile e internet in mobilità, continuando a emettere le relative fatture ed effettuando attività di recupero crediti, anche tramite apposita società, nonostante la volontà manifestata dai consumatori per iscritto e telefonicamente a Fastweb.
5. In ogni caso, il professionista non avrebbe adottato iniziative e procedure finalizzate a ottenere una tempestiva regolarizzazione delle richieste di recesso che sono state considerate inadeguate, in quanto non comunicate nelle forme appositamente previste, così da evitare la conseguente reiterata fatturazione di importi non dovuti.
III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO
1) L'iter del procedimento
6. In relazione alla pratica commerciale sopra descritta, in data 4 aprile 2011 è stato comunicato
alla Parte l'avvio del procedimento istruttorio n. PS4066, con contestuale richiesta di informazioni, per possibile violazione degli artt. 20, 24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo. In tale sede, era in particolare ipotizzata l'aggressività della pratica commerciale oggetto di valutazione in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a condizionare indebitamente, se non escludere, la libertà dei consumatori di non usufruire più dei servizi erogati dal professionista, attraverso l'imposizione di ostacoli all'esercizio del diritto di recesso e la sollecitazione di pagamenti per servizi non più richiesti dagli utenti, effettuata anche mediante il ricorso a procedure di esecuzione coattiva, in caso di mancata corresponsione delle somme fatturate ai consumatori e dagli stessi contestate.
7. In data 26 aprile 2011 Fastweb ha depositato le risposte alla richiesta di informazioni formulata nella comunicazione di avvio.
8. In data 4 maggio 2011, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, e dell'art. 8, del Regolamento, il professionista ha presentato impegni volti a rimuovere i profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di contestazione.
9. A seguito di quanto disposto nella delibera dell'Autorità del 15 giugno 2011, in data 28 giugno 2011 è stata comunicata alla Parte la proroga del termine di conclusione del procedimento al 1° ottobre 2011.
10. A seguito di quanto disposto nella delibera dell'Autorità del 28 giugno 2011, in data 7 luglio 2011 è stato effettuato un accertamento ispettivo presso le sedi di Fastweb di Milano e di Roma.
11. In data 15 luglio il professionista ha presentato istanza di riservatezza e trasmesso della documentazione.
12. In data 23 agosto 2011 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento.
13. In data 5 settembre 2011 è pervenuta la memoria difensiva di Fastweb.
2) Le evidenze acquisite
14. Secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto Fastweb, il cliente che decide
di cessare il contratto o di disdire un singolo servizio deve inviare una lettera raccomandata A/R, indirizzata a Fastweb Servizio Clienti, Casella Postale n. 126, 20092, Cinisello Balsamo (MI).
15. Da novembre 2008 a marzo 2011, Fastweb ha disattivato [100.000-300.000] contratti, di cui [50.000-150.000] sono stati cessati tra i trenta e i sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata A/R e [20.000-80.000] a distanza di oltre sessanta giorni, per questi ultimi la disattivazione è stata effettuata dopo il primo ciclo di fatturazione.
16. Nel medesimo periodo, Fastweb ha ricevuto [100.000-400.000] richieste di recesso o di rientro in Telecom Italia, inviate mediante lettera raccomandata A/R. I tempi di gestione dell'attività di "retention" praticata dal professionista sono stati superiori a dieci giorni per [100.000-150.000] richieste ([omissis]).
17. In relazione alla disdetta del servizio mobile, nel periodo febbraio 2010 - marzo 2011, su [10.000-40.000] richieste di disdetta [2.000-6.000] sono state gestite oltre i trenta giorni dalla ricezione della raccomandata A/R ([omissis]), registrando un backlog pari a [5.000-15.000]. Per quanto riguarda, la TV di Fastweb, su [6.000-60.000] richieste di disdetta, ricevute nell'arco temporale novembre 2008 - marzo 2011, [5.000-20.000] sono state gestite non rispettando gli SLA ([omissis]).
18. Da novembre 2008 a marzo 2011 Fastweb ha ricevuto [1.000-10.000] reclami, effettuati dai consumatori oltre trenta giorni dalla data di richiesta della disdetta, per tematiche di ritardi nella disattivazione dei servizi con conseguente prolungamento della relativa fatturazione. Dei suddetti reclami [2.000-6.000] sono pervenuti in fase di "pre-gestione retention", [omissis] [1.000-3.000], riguardano consumatori a carico dei quali è stata avviata una "gestione stragiudiziale successiva per recupero crediti".
3) Le argomentazioni difensive della Parte
19. Nella risposta alla richiesta di informazioni, la società ha innanzitutto specificato che le informazioni fornite in merito alle richieste di recesso riguardano solo le comunicazioni, inviate dai consumatori mediante lettera raccomandata A/R, volte a chiedere la cessazione dell'abbonamento con Fastweb oppure la cessazione con il rientro in Telecom Italia, in quanto ogni altro passaggio verso un diverso operatore alternativo avviene mediante l'uso del codice di migrazione nell'ambito delle procedure di migrazione interoperatore.
20. I ritardi nella fase di esecuzione delle richieste di cessazione/rientro in Telecom Italia sarebbero riconducibili, essenzialmente, a tre motivazioni: a) errate modalità dell'esercizio del recesso; b) incompleta o errata indicazione dei dati necessari all'identificazione del cliente, così da produrre il suo mancato riconoscimento da parte dei sistemi; c) provenienza del recesso da un soggetto differente dall'intestatario della linea; d) bocciatura di Telecom Italia per il rientro del cliente, in questo caso, il cliente rimane attivo con Fastweb che ritenta la procedura di rientro in Telecom.
21. Il professionista, inoltre, ha rappresentato che a partire dalla metà del 2008 è stata introdotta la procedura di migrazione interoperatore, che consente ai clienti di passare da un operatore alternativo ad un altro senza dovere necessariamente rientrare in Telecom Italia. Tale procedura, con processi e tempistiche stabilite dalle delibere AGCOM, ha avuto un notevole impatto sui sistemi aziendali dedicati alla gestione delle procedure di recesso del cliente, causando in alcuni casi situazioni di "conflitto" nei casi in cui il cliente, oltre ad aver inviato la richiesta di cessazione tramite raccomandata A/R, abbia avviato una procedura di migrazione. Infatti, in caso di "doppia richiesta" Fastweb ha dovuto verificare col cliente a quale richiesta dare seguito (se alla cessazione o alla migrazione).
22. Le comunicazioni inviate ad indirizzi diversi da quello indicato dalla società o con modalità diverse dalla raccomandata A/R non sono lavorate nei tempi stabiliti dal normale processo e sono inserite in modo manuale successivamente. Fastweb si avvale di un fornitore esterno, che ha il compito di "caricare" sui sistemi le richieste di recesso entro un massimo di cinque giorni. dalla data di ricezione del documento. Una volta inseriti i dati sui sistemi, viene aperto in automatico un "ticket" che segnala ad un gruppo interno al customer care che il cliente ha chiesto la disattivazione del servizio e viene avviata la procedura di cessazione o rientro in Telecom Italia.
23. Nel caso in cui il cliente non abbia esplicitato la propria volontà di rientrare in Telecom Italia, il customer care lo contatta per verificare le intenzioni. Se il cliente decide di rientrare in Telecom Italia, viene avviata la procedura di "cessazione con rientro", che si conclude al massimo entro trenta giorni. Tale tipo di cessazione consente al cliente di mantenere la numerazione telefonica portandola in Telecom Italia. Se, invece, il cliente chiede la cessazione definitiva la relativa procedura comporta la perdita del numero. A seguito della chiusura del ticket di disattivazione, Fastweb invia al cliente un sms e/o una mail, per ricordargli l'obbligo di riconsegna degli apparati forniti in comodato d'uso entro trenta giorni dalla data di disdetta e le relative modalità di riconsegna.
24. Il cliente che desidera disdire un singolo servizio deve compilare e sottoscrivere un modulo, da richiedere al customer care, e inviarlo con raccomandata A/R che viene gestita seguendo lo stesso flusso indicato per le disattivazioni totali (caricamento sui sistemi da parte di un fornitore esterno, apertura del ticket di disattivazione parziale, chiusura e dismissione del servizio). Il ritardo nella disattivazione di un singolo servizio può essere imputabile alla mancata corrispondenza dei dati del clienti con quelli presenti sui sistemi, per l'errata compilazione del modulo, e all'invio della richiesta tramite mezzo differente dalla raccomandata.
25. Il processo di fatturazione si interrompe nel momento in cui l'account del cliente è disattivato. Se la gestione del recesso avviene oltre i tempi contrattualmente previsti, e se, pertanto, Fastweb emette erroneamente fatture successive alla richiesta di recesso, la società interviene sui sistemi di fatturazione per stornare gli importi eventualmente fatturati tramite l'emissione di note di credito o di assegni.
26. La fatturazione può avvenire anche nei casi in cui il processo di fatturazione sia già partito prima del completamento della gestione della raccomandata di cessazione totale o parziale dei servizi da parte del cliente, per cui non è possibile intervenire per bloccarlo. In questi casi, nel primo ciclo di fatturazione utile vengono stornati gli importi non dovuti ed emessa nota di credito.
27. Il recupero crediti per la maggior parte dei casi è stato avviato prima della richiesta di disattivazione in quanto il cliente risultava già moroso e, di conseguenza, ha fatto riferimento ad importi fatturati e dovuti in quanto riferiti a periodi antecedenti la richiesta di disattivazione. La parte rimanente dei clienti sui quali è stata avviata una procedura di recupero credito si riferisce a casi in cui presumibilmente il cliente ha deciso di attivare un nuovo contratto con un altro operatore senza usufruire della Number Portability, chiedendo al nuovo operatore un nuovo numero ed un nuova linea, senza inviare richiesta di recesso a Fastweb.
28. Nella memoria difensiva, il professionista ha sottolineato che la gestione ritardata di una parte delle richieste di recesso inviate mediante raccomandata A/R troverebbe origine nel mutamento del quadro regolamentare, avviato con le delibere dell'AGCOM n. 4/06/CONS e n. 274/07/CONS. Inoltre, a seguito dei lavori del tavolo tecnico interoperatore sono state definite le specifiche tecniche per l'implementazione della procedura di "migrazione", che, ai sensi della delibera n. 274/07/CONS, includono tutte le casistiche di passaggio di un cliente finale a) tra operatori alternativi e b) da operatore alternativo a Telecom Italia. Questa situazione regolamentare, secondo Fastweb, ha causato numerosi problemi, in quanto l'implementazione delle procedure di migrazione, nel rispetto delle tempistiche concordate con 1'AGCOM e con gli altri operatori, ha richiesto un enorme impiego di mezzi e di personale, con impatti rilevanti anche sui profili procedurali e organizzativi.
IV. GLI IMPEGNI PRESENTATI DAL PROFESSIONISTA
29. In data 4 maggio 2011, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, e dell'art. 8, del Regolamento, il professionista ha presentato impegni volti a rimuovere i profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di contestazione. Le misure a tal fine individuate da Fastweb riguardano la creazione di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e la modifica delle Condizioni Generali di Contratto.
30. L'impegno proposto da Fastweb consiste nel creare una casella di PEC dedicata esclusivamente all'invio delle richieste di recesso da parte dei clienti, che si affiancherebbe all'invio tramite raccomandata A/R. La PEC è un sistema di invio delle comunicazioni tramite una casella di posta certificata che ha lo stesso valore legale e probatorio di una classica lettera raccomandata A/R. Il vantaggio offerto dalle PEC è, oltre alla gratuità del servizio, la riduzione dei tempi di consegna e la facilità con la quale l'intestatario della PEC ha evidenza, in tempi brevissimi, anche della ricezione del messaggio inviato.
31. Fastweb, inoltre, si è impegnata a modificare le indicazioni sulle modalità di recesso, riportando le indicazioni per la cessazione definitiva del servizio, da richiedere tramite l'invio di lettera raccomandata A/R o via PEC, distinte dalle modalità da utilizzare per il passaggio integrale ad altro operatore e/o rientro in Telecom Italia e per il passaggio ad altro operatore e/o rientro in Telecom Italia per il solo servizio voce.
32. Inoltre, Fastweb, per agevolare ulteriormente l'esercizio della facoltà di recesso, indirizzando il cliente verso la procedura più adatta in base alle sue esigenze, ha dichiarato di voler inserire una F.A.Q.9 all'interno della MyFastPage (il portale ad accesso riservato a disposizione del cliente) che consentirà di reperire agevolmente le informazioni necessarie.
V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
a) Valutazioni di merito
33. La pratica commerciale oggetto di valutazione, nell'ambito del presente provvedimento, è quella relativa alle modalità di gestione, da parte del professionista, delle richieste di risoluzione del contratto o di disattivazione di singoli servizi, quali la TV di Fastweb, il servizio ADSL, il servizio di telefonia mobile e internet in mobilità. In particolare, in un numero rilevante di casi, i consumatori, nonostante l'invio della lettera raccomandata A/R per comunicare la volontà di recedere dal contratto o da un singolo servizio10, hanno continuato a ricevere da Fastweb fatture e solleciti di pagamento, anche tramite società di recupero crediti, non avendo il professionista dato seguito alle richieste di cessazione nei tempi contrattualmente previsti.
34. Al riguardo, gli elementi acquisiti nel corso del procedimento rivelano l'esistenza di una pratica di ampia portata, connotata da ritardi e inefficienze nel sistema di gestione dei rapporti tra il professionista e la propria clientela, tale da pregiudicare sia l'efficace esecuzione della volontà dei consumatori di recedere dal rapporto contrattuale, sia la tempestiva interruzione del processo di fatturazione successivamente alla richiesta di disattivazione dei servizi.
35. La documentazione agli atti rinvenuta anche in sede ispettiva testimonia, in primo luogo, la piena consapevolezza di Fastweb circa l'esistenza e la dimensione del problema relativo alla mancata/tardiva esecuzione delle richieste dei consumatori di cessazione del contratto o del singolo servizio. In particolare, si evidenzia che su un totale di [100.000-300.000] contratti disattivati, nell'arco temporale novembre 2008 a marzo 2011, in media il [20-50%] dei contratti sono stati cessati tra i trenta e i sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata A/R e il [10-30%] a distanza di oltre sessanta giorni.
36. In relazione, alla disdetta del servizio mobile, si rileva che su [10.000-40.000] richieste di disdetta, pervenute nel periodo febbraio 2010 - marzo 2011, il [10-30%] sono state processate non rispettando gli SLA. Per quanto riguarda, invece, la TV di Fastweb, su [20.000-70.000] richieste di disdetta, ricevute nel periodo novembre 2008 - marzo 2011, il [10-40%] sono state gestite oltre trenta giorni dalla data di ricezione della raccomandata A/R.
37. Risulta, infine, dalla documentazione agli atti che Fastweb ha ricevuto, da novembre 2008 a marzo 2011, [1.000-10.000] reclami, per tematiche relative ai ritardi nella disattivazione, effettuati dai consumatori trascorsi trenta giorni dalla data di richiesta di disdetta.
38. Dalle evidenze acquisite emerge che Fastweb ha utilizzato i ritardi e il prolungamento dei tempi di gestione dei recessi anche per effettuare apposite attività di retention, [omissis].
39. Pertanto, contrariamente a quanto argomentato dal professionista, i dati illustrati palesano la sussistenza di rilevanti e non occasionali criticità, a fronte delle quali Fastweb non ha adeguatamente monitorato la tempistica di gestione delle richieste di disdetta in fase di lavorazione, correttamente inviate dai consumatori tramite lettera raccomandata A/R.
40. In secondo luogo, i dati acquisiti nel corso del procedimento indicano che Fastweb, nonostante la piena consapevolezza in ordine alla natura e all'entità del problema, non ha previsto alcuno strumento gestionale per la tracciabilità delle richieste di disdetta e degli eventuali reclami ad esse conseguenti, per informare adeguatamente i consumatori sullo stato della disdetta in fase di lavorazione e per evitare non solo l'imposizione di oneri economici, altrimenti connessi alla prosecuzione del rapporto contrattuale, ma anche la costituzione in mora del consumatore al fine di recuperare l'insoluto tramite società di recupero crediti. Si evidenzia, in proposito, che il [10-30%] dei suddetti reclami riguarda consumatori a carico dei quali è stata avviata una "gestione stragiudiziale successiva per recupero crediti".
41. Inoltre, sulla base delle dichiarazioni effettuate dal professionista sembra che la società non abbia previsto strumenti adeguati per agevolare le modalità di recesso. Infatti, dalle informazioni fornite da Fastweb, risulta che i clienti per disdire l'erogazione di un singolo servizio devono contattare il customer care della società per richiedere l'apposito modulo da compilare, sottoscrivere e inviare con raccomandata A/R all'indirizzo indicato.
42. Si evince, peraltro, la sussistenza di un concreto pregiudizio economico derivante dalla pratica commerciale in esame in relazione ai consumatori interessati dalla tardiva esecuzione delle proprie richieste di disattivazione del servizio, che hanno subito non solo il prolungamento della fatturazione dei servizi, ma anche la minaccia di esecuzione coattiva in caso di mancato versamento delle somme contestate.
b) Valutazione degli impegni presentati dal professionista
43. Anche alla luce delle precedenti considerazioni, si ritiene che gli impegni proposti dal professionista nel corso del procedimento non possano essere accolti, in quanto inidonei a rimuovere i profili di scorrettezza contestati nella comunicazione di avvio del procedimento. In particolare, si ritiene, sulla base dell'ampia documentazione e delle evidenze acquisite durante l'attività ispettiva, che le misure proposte da Fastweb non riguardino affatto le contestazioni circa i ritardi del professionista nel cessare il contratto o un servizio a seguito di ricezione della lettera raccomandata A/R contenente la richiesta di disdetta.
44. Si osserva, infatti, che gli impegni assunti non solo non appaiono in grado di consentire una riparazione con effetto retroattivo delle condotte poste in essere, ma non prevedono nemmeno interventi volti rendere chiaro ed agevole, nonché a monitorare e migliorare il processo di gestione delle disdette; se, da un lato, il professionista non ha proposto alcuno strumento per monitorare il processo di gestione delle richieste di disdetta e degli eventuali reclami ad esse conseguenti, dall'altro, si è limitato a prospettare una modalità di invio che consiste, in realtà, in un obbligo previsto dalla legge11 equivalente alla comunicazione mediante raccomandata A/R.
45. Sussiste, peraltro, nel caso di specie, l'interesse dell'Autorità a procedere all'accertamento dell'infrazione.
c) Conclusioni
46. In base al complesso degli elementi acquisiti nel corso del procedimento, la condotta posta in essere da Fastweb risulta integrare una fattispecie di pratica commerciale aggressiva, in quanto idonea a condizionare indebitamente la libertà di scelta dei consumatori, ostacolandone il pieno ed effettivo esercizio di un diritto fondamentale di primaria importanza, quale il diritto di recedere dal rapporto contrattuale con il professionista, ed esigendo il reiterato pagamento di corrispettivi per la fruizione di servizi non più richiesti.
47. Il comportamento di Fastweb deve, inoltre, ritenersi contrario al grado di diligenza ragionevolmente esigibile nel caso di specie. Infatti, attesa la propria consapevolezza circa la natura e la dimensione del problema, il professionista avrebbe dovuto assumere misure e iniziative efficaci e adeguate ad assicurare una gestione sufficientemente corretta e tempestiva delle richieste di recesso dei consumatori, nonché l'immediata sospensione del processo di fatturazione almeno per il tempo necessario a verificare, in caso di incertezza, l'effettiva volontà espressa dal cliente mediante la richiesta di interruzione del rapporto contrattuale.
48. Alla luce delle suesposte considerazioni, la pratica commerciale posta in essere da Fastweb deve pertanto ritenersi scorretta ai sensi degli artt. 20, 24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante l'esercizio di un indebito condizionamento, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai servizi offerti.
VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
49. Ai sensi dell'art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la
pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
50. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.
51. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto, nella fattispecie in esame, che Fastweb rappresenta un importante operatore attivo sul territorio nazionale nel settore della fornitura di servizi integrati di telefonia fissa e mobile, navigazione internet e audiovisivi, nonché della sua piena consapevolezza in merito alla natura ed entità dei problemi conseguenti alle significative carenze del proprio sistema di gestione delle richieste di cessazione.
52. La gravità deve, inoltre, valutarsi in relazione all'ampia diffusione della pratica commerciale, testimoniata dall'elevato numero di consumatori intenzionati a porre termine al rapporto contrattuale con il professionista e direttamente interessati dall'inefficiente e tardiva gestione delle relative richieste da parte di Fastweb; nonché in relazione al pregiudizio economico effettivamente arrecato ai consumatori che hanno subito non solo il prolungamento della fatturazione dei servizi, ma, in diversi casi, anche la minaccia di esecuzione coattiva in caso di mancato versamento delle somme contestate.
53. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti e sulla base delle segnalazioni ricevute, risulta che la pratica commerciale oggetto di contestazione è stata attuata nel periodo aprile 2009 - luglio 2011.
54. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo base della sanzione nella misura di 210.000 € (duecentodiecimila euro).
55. In considerazione del fatto che il professionista risulta già destinatario di provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni contenute nel Codice del Consumo12, si ritiene di determinare l'importo della sanzione nella misura di 230.000 € (duecentotrentamila euro).
56. Inoltre, in considerazione della situazione economica del professionista, che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio in perdita, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società Fastweb S.p.A. nella
misura di 200.000 € (duecentomila euro);
RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in
esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 lettera d), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a condizionare indebitamente la libertà di scelta dei consumatori in relazione al servizi offerti da Fastweb, ostacolandone il pieno ed effettivo esercizio del diritto a recedere dal rapporto contrattuale con il professionista e richiedendo loro il pagamento
di corrispettivi per la fruizione di servizi non più desiderati
DELIBERA
a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Fastweb S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo, e
ne vieta la diffusione o continuazione;
b) di irrogare alla società Fastweb S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 200.000 €
(duecentomila euro);
c) che il professionista comunichi all'Autorità, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a).
La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Ai sensi dell'art. 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in considerazione della natura dell'illecito e per assicurare al pubblico la più ampia conoscenza della propria attività istituzionale.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
Luigi Fiorentino
 
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà

2 commenti:

  1. Dalla FASTWEB DEVO ANCORA RICEVERE LE RISPOSTE DELLE MIE RACCOMANDATE PER LE FATTURE DI PAGAMENTO SPECIFICANDO LA LORO NULLITA CAUSA LA DISDETTA.

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  2. Credevo di aver a che fare con professionisti,ma mi sbagliavo in tre mesi non sono riusciti a mantenere fede al contratto,percio' mi son sentito libero di cambiare operatore per inadempienza contrattuale!

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