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venerdì 14 aprile 2023

Telecom - Vodafone - Wind - Fastweb: arrivano le sanzioni per le fatturazioni post - recesso

Fonte: comunicato stampa
3 aprile 2023
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato le società Vodafone S.p.A. per 400mila euro, Wind Tre S.p.A. per 300mila euro, Telecom S.p.A. per 200mila euro e Fastweb S.p.A. per 100mila euro. Le istruttorie dell’Antitrust hanno consentito di accertare i comportamenti illegittimi dei quattro operatori telefonici nella gestione delle cessazioni delle utenze di telefonia fissa e mobile, anche nell’ipotesi di migrazione verso un altro operatore.

In particolare, sono emerse criticità nella gestione delle procedure interne delle cessazioni delle utenze, che hanno dato origine - a partire almeno da gennaio 2020 - a situazioni di fatturazioni post-recesso o, in caso di migrazione, di doppia fatturazione a carico dell’utente, a cui è stato richiesto illegittimamente di saldare le fatture sia del nuovo sia del precedente operatore.

Secondo l’Autorità, la illegittima prosecuzione della fatturazione - dopo la richiesta di cessazione del servizio - è riconducibile ad anomalie e a disallineamenti tecnici tra i sistemi di gestione informatici del processo interno di ciascuna società, rispetto ai quali le stesse, anche se in misura diversa, non hanno adottato efficaci meccanismi di controllo e di intervento tempestivo.

Le quattro compagnie telefoniche sono state diffidate dal continuare ad attuare la pratica scorretta ed entro 90 giorni dovranno comunicare all’Autorità le iniziative adottate a tal fine.

sabato 8 febbraio 2020

AGCM sanziona Fastweb, TIM, Vodafone e Wind Tre per la fatturazione a 28 giorni

Fonte: comunicato stampa
31 gennaio 2020
L’Autorità Antitrust ha irrogato una sanzione per complessivi 228 mln di euro a Fastweb, TIM, Vodafone e Wind Tre accertando un’intesa anticoncorrenziale relativa al repricing effettuato nel ritorno alla fatturazione mensile.

In particolare, le indagini svolte hanno permesso di accertare che i quattro operatori telefonici hanno coordinato le proprie strategie commerciali relative al passaggio dalla fatturazione quadrisettimanale (28 giorni) a quella mensile, con il mantenimento dell’aumento percentuale dell’8,6%.

domenica 21 luglio 2019

Consiglio di Stato conferma l'obbligo di rimborso per la fatturazione a 28 giorni

Questa domenica torniamo a trattare la famosa vicenda della fatturazione a 28 giorni che alcuni anni fa era stata portata avanti da Sky e dalle compagnie telefoniche (vedi qui), con evidente incremento dei costi addebitati al cliente per il servizio.

La vicenda non era passata in secondo piano, tant'è che dopo l'intervento del Parlamento, era stata oggetto di sanzioni da parte dell'autorità di settore, Agcom, con distinti provvedimenti emessi nei confronti delle varie società del settore telefonico.

Le sanzioni, con obbligo di rimborso in favore dei consumatori per le fatture a 28 giorni, erano state sostanzialmente confermate dal TAR Lazio (vedi qui).

Le compagnie telefoniche hanno impugnato la sentenza del TAR, rivolgendosi al Consiglio di Stato chiedendo l'annullamento dei provvedimenti di Agcom, rendendo di fatto comunque legittime le maggiori entrate ottenute nel periodo 23 giugno 2017 - aprile 2018.

Di seguito, potete leggere lo scarno, ma importante, provvedimento (solo il c.d. dispositivo) con il quale il Consiglio di Stato ha respinto l'appello di una delle compagnie telefoniche, Vodafone, confermando quanto stabilito dall'autorità delle telecomunicazioni e legittimando gli utenti ad ottenere il rimborso per le maggiori somme versate. 

Chi ha diritto al rimborso? sono legittimati ad ottenere il rimborso coloro che, nel citato periodo 23 giugno 2017 - aprile 2018, abbiano ricevuto fatture per servizi di telefonia fissa a 28 giorni da parte di tutti i principali operatori (Tim, Vodafone, WindTre, Fastweb).

Come evidenziato in precedenza, Agcom ha stabilito l'illegittimità della pratica con distinte deliberazioni (n. 497-498-499-500/17/CONS; 112-113-114-115/18/CONS e 269/18/CONS), e la conferma da parte del Consiglio di Stato rende definitivo l'obbligo al rimborso da parte delle società di settore e il diritto ad ottenere la restituzione dei soldi da parte dei consumatori.

Qui il provvedimento del Consiglio di Stato.

domenica 4 novembre 2018

Obbligo alla restituzione delle somme addebitate a 28 giorni - il TAR conferma

Nuova puntata nella vicenda che riguarda le bollette telefoniche di 28 giorni addebitate dalle principali compagnie telefoniche lo scorso anno, in quanto il TAR ha deciso di confermare il provvedimento dell'Autorità garante per le telecomunicazioni (AGCom) che ha bloccato questa pratica commerciale.

Le principali compagnie telefoniche, ma anche dall'operatore televisivo a pagamento Sky (vedi qui), avevano deciso di ridurre il periodo di fatturazione, passando dai canonici trenta giorni ai soli ventotto, così aumentando il costo per il servizio.

La pratica commerciale è stata oggetto sia dell'intervento governativo che di quello dell'AGCom (clicca qui) che di fatto ne ha disposto il blocco con il ripristino della fatturazione mensile, nonché la restituzione ai clienti delle maggiori somme trattenute, con conseguente impugnazione del provvedimento davanti al giudice amministrativo.  

Il TAR ha deciso, con il provvedimento (solo nel dispositivo) di seguito, di respingere il ricorso, confermando il provvedimento pubblicato da AGCom e favorevole ai consumatori. 

Cosa succede ora? si può facilmente ipotizzare che, da un lato, le società vorranno ricorrere al Consiglio di Stato, mentre dall'altra parte queste ultime dovranno cominciare a programmare la restituzione dei denari ai consumatori, i quali però si devono attivare per chiedere il rimborso ai singoli operatori telefonici.

Qui la sentenza del TAR.

giovedì 12 luglio 2018

AGCOM ha deciso: i consumatori devono essere rimborsati entro il 31 dicembre per le fatture di 28 giorni

L'Autorità delle telecomunicazioni ha deciso: i consumatori devono essere rimborsati entro il 31 dicembre 2018 dagli operatori di telefonia che avevano sottratto i soldi con la fatturazione a 28 giorni.

Se vi ricordate la vicenda, lo scorso anno le maggiori compagnie telefoniche avevano deciso di mutare il piano di fatturazione, riducendo dal canonico mese a 28 giorni. La decisione era stata oggetto di contestazione e, a seguito di intervento legislativo, definitivamente bloccata (vedi).

La stessa AGCOM aveva, già in precedenza, bloccato i tentativi di "aumento" degli abbonamenti camuffato e, peraltro, nemmeno anticipato (vedi).

L'ultimo punto rimasto in sospeso riguardava il rimborso delle maggiori somme pagate dai consumatori nel periodo che è intercorso tra il cambio del piano tariffario e la decisione legislativa di rimettere tutto a posto.

E AGCOM, con la delibera n. 269/18/CONS, ha deciso che Tim, Vodafone, Wind Tre e Fastweb, ossia le quattro compagnie che avevano ridotto il periodo di fatturazione a 28 giorni, dovranno rimborsare i maggiori importi raccolti dai consumatori entro il 31 dicembre 2018: “L’Autorità, con le delibere 112/18/CONS, 113/18/CONS, 114/18/CONS e 115/18/CONS, aveva diffidato gli operatori a far venir meno gli effetti dell’illegittima anticipazione della decorrenza delle fatture emesse successivamente alla data del 23 giugno 2017 [...] Il provvedimento adottato dall’Autorità intende salvaguardare in tempi rapidi i diritti di tutti gli utenti coinvolti dagli aumenti tariffari imposti dagli operatori”, sottolinea l’Autorità. Inclusi quelli che nel frattempo hanno cambiato operatore: saranno infatti garantite adeguate modalità di recupero delle somme dovute – puntualizza l’Autorità – all’esito dei contenziosi ancora pendenti dinanzi al Tar Lazio, la cui discussione di merito è prevista a novembre prossimo. In dettaglio, il calcolo dei giorni di servizio che ciascun operatore dovrà riconoscere in fattura ai propri utenti – puntualizza la nota – dovrà riguardare il periodo compreso tra il 23 giugno 2017 e la data in cui è stata ripristinata la fatturazione su base mensile. Entro il 31 dicembre 2018, quindi, gli operatori dovranno adempiere alle diffide dell’Autorità attraverso la posticipazione della data di decorrenza della fattura per un numero di giorni pari a quelli illegittimamente erosi".

venerdì 22 giugno 2018

0966449003 - ultimo esempio di call center che propone contratti di telefonia

Dobbiamo segnalarvi, ancora una volta, l'ultimo esempio di numero di telefono marketing attraverso il quale una società del settore sta contattando, per conto di un primario operatore telefonico internazionale, gli ex clienti, avanzando loro proposte di nuovi contratti.

Stiamo parlando del numero di telefono 0966449003, attraverso il quale un operatore del settore sta cercando di disturbare/molestare i consumatori italiani.

Purtroppo, per l'ennesima volta, il numero di telefono è alquanto ambiguo e non consente al consumatore di venire a conoscenza del soggetto che lo contatta se non al momento in cui alza la fatidica cornetta del telefono.

Abbiamo ripetutamente trattato l'argomento, fornendovi suggerimenti pratici su come limitare questo fenomeno (vedi qui), ed abbiamo trattato la questione sotto il profilo della possibile truffa (approfondimento).

venerdì 23 marzo 2018

Bene l'Antitrust che blocca gli aumenti camuffati delle compagnie telefoniche!

Consumatore Informato esprime la sua soddisfazione per il nuovo intervento con il quale l'Antitrust ha deciso di sospendere il tentativo avviato dalle compagnie telefoniche di addebitare ai consumatori gli aumenti introdotti con la fatturazione a 28 giorni.

Continua il braccio di ferro tra AGCM e le principali società del settore telefonico e dati, accusate di aver concluso un'intesa con la quale aumentare le tariffe dei servizi telefonici, nonostante il divieto alla fatturazione di 28 giorni stabilito dall'autorità garante.

La vicenda è nota e prende le mosse dalla famosa fatturazione a 28 giorni, attuata negli scorsi mesi da parte delle società del settore telefonia al fine di aumentare, in modo silenzioso, il costo per il servizio offerto al cliente (per un approfondimento, clicca qui).

Lo scorso febbraio, l’Autorità ha avviato un’indagine per accertare la sussistenza di un’intesa tra TIM, Vodafone, Fastweb e Wind Tre finalizzata ad aggirare i nuovi obblighi regolamentari e normativi introdotti dall’articolo 19 quinquiesdecies del D.L. n. 148/2017 (convertito dalla L. n. 172/2017).

L’Autorità ha ritenuto che tale accordo sia causa di un evidente danno verso i consumatori, chiamati a pagare un maggiore costo, con una spesa annuale complessiva quantificata in un canone mensile extra.

L'Autorità, con il provvedimento dello scorso 21 marzo 2018, ha ordinato agli operatori di sospendere ogni misura di aumento della bolletta, con buona pace delle compagnie telefoniche interessate ad aumentare i propri profitti.

lunedì 22 gennaio 2018

Legge anti marketing telefonico: è la volta buona per la limitazione del fenomeno telefonate?

La recente normativa definitivamente approvata dal Senato, lo scorso 22 dicembre 2017, attraverso Commissione Lavori Pubblici e Comunicazioni dovrebbe porre un forte limite al fenomeno delle telefonate pubblicitarie.

Ci permettiamo, e speriamo di sbagliarci, di avanzare ancora qualche dubbio sull'efficacia di queste norme, in quanto il fenomeno marketing telefonico è così rilevante sotto il profilo monetario che difficilmente verrà limitato da una norma. Peraltro, è noto che l'efficacia della norma giuridica la si può apprezzare solo quando incide in modo concreto verso il fenomeno che intende disciplinare (o limitare). 

E quindi, attendiamo fiduciosi la forte limitazione delle telefonate pubblicitarie o dei c.d. contratti telefonici.

Quali sono le novità che vengono introdotte in questa materia?

venerdì 22 dicembre 2017

+ 0909416939 + 0909416958: ennesimi numeri marketing per contratti energia&gas

Purtroppo proliferano i numeri di telefono generici con i quali le società di marketing stanno contattando i consumatori per sollecitare nuovi servizi di telefonia, gas, luce, abbonamenti tv o altri servizi on line.

Alcuni utenti, anche attraverso il blog, ci hanno segnalato i numeri +0909416939 +0909416958, recapiti telefonici attivati da una società di marketing che sta proponendo contratti per i servizi di energia & gas.

Abbiamo già trattato l'argomento, e non possiamo che richiamare il suggerimento pratico per poter limitare queste telefonate, attraverso l'applicazione trucaller (vedi).

Peraltro, vi invitiamo a prestare estrema attenzione quando rispondete a questi numeri di telefono, in quanto potrebbe trattarsi di un tentativo di truffa telefonica, come ad esempio le finte proposte commerciali telefoniche, pratiche sempre molto diffuse (vedi qui).

lunedì 13 novembre 2017

Fattura ogni 28 giorni: che bell'affare per le compagnie telefoniche

Ecco un esempio di truffa legalizzata, ove le regole del mercato arrivano a favorire in modo smaccato una parte (gli operatori telefonici) con grave danno dell'altra (i consumatori) senza che le norme (e chi le governa/controlla) possano limitare lo strapotere dei più forti.

Stiamo parlando della nuova e famigerata condotta commerciale, avviata dagli operatori di telefonia ed internet (ma anche dalla più grande piattaforma televisiva a pagamento: Sky), i quali hanno imposto ai loro clienti di pagare le bollette ogni  28 giorni, invece di quella tradizionale scadenza mensile.

La condotta, secondo stime attendibili, dovrebbe garantire alle quattro società telefoniche più importanti (Tim, Vodafone, WindTre e Fastweb) un maggiore introito annuo di un miliardo e 190 milioni di euro.

Le stesse società sono oggetto di un procedimento, avviato Garante per le Comunicazioni (l'AgCom), volto a verificare la correttezza della condotta commerciale tenuta dalle appena menzionate società, le quali hanno abbandonato la fatturazione mensile, calcolando le quattro settimane (28 giorni).

Il procedimento potrebbe (dovrebbe) concludersi con una sanzione massima di un milione 160 mila euro per ciascuno degli operatori commerciali: la somma è evidentemente irrisoria rispetto al vantaggio che le società stanno (e continueranno) ad incassare nel 2017/2018.

Come possono i maggiori operatori telefonici avere un incremento del loro fatturato?

sabato 29 luglio 2017

Trucaller per stoppare le telefonate marketing

E' pacifico che negli ultimi anni vi è stato un incredibile aumento di telefonate ricevute da numeri anonimi e non identificati che in realtà sono call center che cercano di proporti nuovi servizi telefonici, elettrici o servizi tv/internet.

In altri casi, invece, si tratta di telefonate truffa con le quali cercano di scipparvi dati personali attraverso finte proposte commerciali via telefono (sul punto, vedi questo approfondimento).

Ad oggi, questo sistema di marketing telefonico non è stato per nulla limitato (eliminato) dal sistema del Registro delle opposizioni predisposto dal Garante privacy.

lunedì 24 luglio 2017

L'Antitrust "stanga" le compagnie telefoniche per i contratti conclusi via telefono

Fonte: comunicato stampa 18 luglio 2017
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato alle principali compagnie telefoniche (Telecom, Vodafone, Wind, Fastweb e Tiscali) sanzioni per un totale di 9.000.000 euro per aver adottato condotte illecite in violazione delle norme del codice del consumo di recepimento della consumer rights, nell’ambito della commercializzazione a distanza, online o al telefono, o fuori dei locali commerciali (presso gli stand ad esempio) di servizi di telefonia fissa e/o mobile.

I casi riguardano principalmente la prassi seguita dagli operatori del settore di dare inizio all’esecuzione del contratto, procedendo all’avvio del processo di attivazione della linea e/o di migrazione da altro operatore, durante la pendenza del termine di 14 giorni previsto per esercitare il diritto di recesso (c.d. periodo di ripensamento) senza acquisire un’espressa richiesta in tal senso da parte del consumatore.

lunedì 27 marzo 2017

28 giorni di abbonamento? no per linea fissa e connessione fibra!

Vi segnaliamo il recente intervento dell'Autorità garante per le telecomunicazioni, la quale ha deciso di "stoppare" la consuetudine degli operatori telefonici di proporre ai consumatori contratti di abbonamento ai servizi telefonici della durata di 28 giorni.

Il Garante ha deciso che il criterio di fatturazione degli abbonamenti di telefonia fissa, ADSL e fibra dovrà cambiare e quindi il rinnovo delle offerte deve essere mensile e non di 28 giorni.

Il Commissario Posterato ha evidenziato, in particolare, che  «l’utente può avere la corretta percezione del prezzo offerto da ciascun operatore e la corretta informazione sul costo indicato in bolletta per l’uso dei servizi», e quindi è necessario che le offerte siano tutte equiparate anche sotto il profilo temporale.

Tale importante novità, però, non riguarderà i contratti di linea mobile, per i quali rimarrà l'attuale normativa che consente fatturazioni a 28 giorni.

Qui di seguito, il comunicato stampa di AGCOM.

domenica 13 marzo 2016

Corecom e competenza territoriale del giudice

La pronuncia che vi proponiamo ha ad oggetto il procedimento di conciliazione obbligatoria preventiva delle controversie in materia di telefonia e la competenza territoriale del giudice chiamato a risolvere, in seguito, la controversia.

La Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, con l’ordinanza n. 17480 depositata il 2 settembre 2015 (Presidente: M. Finocchiaro – Relatore: R. Frasca) è stata chiamata a decidere un regolamento di competenza territoriale a seguito di una controversia avviata presso un luogo diverso da quello ove si era tenuta la procedura di conciliazione avanti al Corecom.

Ricordiamo che in materia di controversie di telefonia (l. n. 249/1997), la conciliazione deve essere tenuta avanti al luogo ove è ubicata la linea telefonica, ovvero ove è residente il consumatore.

La Corte ha affermato il principio che per queste controversie, non deriva alcun obbligo/necessità di individuare la competenza territoriale del giudice come necessariamente coincidente con quello del luogo in cui, nel caso di cui alla predetta l. n. 249 del 1997 – ha sede l’organismo territorialmente competente per il tentativo di conciliazione.

E tale limite riguarda anche il procedimento di mediazione obbligatoria ex D. Lgs. n. 28/2010, laddove dispone che la domanda di mediazione giudiziale va presentata presso un “organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia”.

E ciò perché "tale delibera dell'Autorità garante non potrebbe in alcun caso incidere, tanto più in assenza di autorizzazione primaria, sulla fonte di livello legislativo e segnatamente sulle regole processuali in materia di competenza, riservate, per Costituzione, alla fonte legislativa (statale). Sicché non potrebbe una fonte di livello regolamentare costituire valida disposizione costitutiva di quella "inderogabilità disposta espressamente dalla legge" alla quale ha riguarda l'art. 28 c.p.c. e che è dedotta dal ricorso a sostegno dell'impugnativa [...]".

Ed ancora, la Corte chiarisce in modo più esplicito che "non essendo, peraltro, ex se inefficace quale condizione processuale di proponibilità l'avvenuto esperimento dell'istanza di conciliazione, ancorché svolto dinanzi a un organismo "incompetente [...]".

E quindi, anche se la conciliazione viene svolta avanti ad un Corecom diverso dal luogo ove viene incardinata la causa civile, la società di telefonia non può eccepire l'incompetenza territoriale del giudice.

Qui la sentenza.

venerdì 9 ottobre 2015

0245400126 suona a vuoto e non riesci a contattare Fastweb per il modem? qualche suggerimento

Da qualche mese, Fastweb ha comunicato che la restituzione dell'apparecchio modem non avviene più attraverso i centri Telis, ma occorre contattare il numero di telefono 02/454000126, ed ottenere le informazioni dalla società.

Sul sito web di fastweb si legge, in particolare, che "a partire dal giorno 09/12/2014 i centri Telis non effettuano più il ritiro di apparati FASTWEB, per avere informazioni sulla modalità di restituzione contatta il numero 02-45400126 dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 18.00.". Tale comunicazione deve avvenire entro giorni 45 dalla cessazione del rapporto commerciali.

lunedì 20 luglio 2015

Roaming–dal giugno 2017 aboliti nell’Unione Europea i maggiori costi per la navigazione

Lo scorso 30 giugno è stata raggiunto un importante accordo a Bruxelles, con il quale si dovrebbe arrivare, entro la fine di giugno 2017, alla abolizione delle spese di roaming dati per la navigazione on line nei diversi Paesi membri dell'Unione Europea. 
L'accordo dovrebbe, ma ci permettiamo di preservare qualche dubbio, consentire ad ogni cittadino europeo che si trova sul territorio di un altro Paese, di non dover pagare ulteriori e non ben determinati costi accessori per poter usufruire della sua linea dati. Soddisfatto Andrus Ansip, vice Presidente della Commissione UE per il mercato digitale, secondo il quale “Sono stati ascoltati i cittadini europei” che “hanno chiesto e aspettato per la fine dei sovraccosti del roaming così come per le regole sulla neutralità di internet”. 

venerdì 26 giugno 2015

Attivazione sim non richieste–Garante sanziona i rivenditori

Nuove sanzioni del Garante per la privacy per contrastare il fenomeno ancora grave dell'attivazione di schede telefoniche a nome di ignari clienti da parte di rivenditori (dealers). 14 dealers dovranno pagare complessivamente oltre 500.000 euro per avere utilizzato i dati personali di 142 persone per intestare, a loro insaputa, numerosissime Sim card, che venivano utilizzate anche  per attività criminali, come il traffico di stupefacenti.

Le ordinanze ingiunzione appena emesse traggono origine dagli esiti di una complessa indagine di polizia giudiziaria condotta dalla Guardia di finanza nel settore della lotta alla criminalità organizzata, nell'ambito della quale è stata contestata ai dealers la violazione amministrativa per aver omesso di informare i clienti sul trattamento dei loro dati personali.

lunedì 1 dicembre 2014

05831808120 - ultimo esempio del marketing telefonico

Ricevute telefonate dal numero 05831808120? non affrettatevi a rispondere o, ancor peggio, a richiamare questo recapito telefonico, in quanto si tratta di una nuova società di marketing che vi sta contattando per proporvi un nuovo contratto di telefonia, o una piattaforma televisiva digitale, o chissà quale altro servizio.

Purtroppo non sembra terminare questa prassi mediante la quale le società di marketing continuano a utilizzare numeri di telefono comuni per contattare i consumatori e proporre loro contratti per nuovi servizi e per i quali ci siamo chiesti se sono esempi di spoofing (vedi).

Abbiamo già trattato l'argomento, offrendo ai nostri lettori alcuni consigli in merito a come difendersi da questa prassi commerciale, ed in particolare vi consigliamo di "bloccare" il numero di telefono della società di marketing con il vostro smartphone, anche  con questa applicazione (clicca qui).

venerdì 10 ottobre 2014

“Telefonate mute”–il Garante per la privacy torna all’attacco

Gli abbonati alla linea telefonica, in particolare quella fissa, hanno lamentato in questi ultimi anni di aver subito molte telefonate ove, appena è stato sollevato il ricevitore per la risposta, non si era messi in contatto con alcun interlocutore. 

Stiamo parlando delle cosiddette telefonate mute, ovvero chiamate effettuate da operatori telefonici, i quali, trascorso un determinato periodo, interrompono la telefonata. Il Garante è già intervenuto in materia, in particolare con il provvedimento dello scorso 4 aprile, ma ad oggi il fenomeno si è tutt’altro che ridotto, ed anzi anche questa associazione ha ricevuto segnalazioni in merito alle telefonate mute.  

L’Autorità Garante, con la recente comunicazione del 2 ottobre, ha reso noto che a partire da questo mese entrano in vigore i parametri di controllo di queste telefonate, al fine di controllare e limitare il fenomeno. In particolare, sono state indicate le seguenti prescrizioni per gli operatori commerciali:
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