domenica 10 febbraio 2013

Errata segnalazione e accesso ai dati bancari: gestore condannato per violazione art. 7 Codice Privacy

Essere segnalati in una delle banche dati previste dagli intermediari bancari, Centrale rischi della Banca d'Italia o SIC, ha conseguenze estremamente negative per il consumatore, in quanto di fatto comporta la sua esclusione dalla possibilità di poter accedere al credito bancario.

E' noto, infatti, che coloro che sono segnalati in queste banche dati vengono considerati come "cattivi pagatori", ovverosia soggetti non affidabili a cui non conviene concedere credito.

Ne consegue, che il consumatore segnalato deve fornire maggiori garanzie all'intermediario bancario per poter ottenere denaro in prestito.

E' assolutamente importante, quindi, che i gestori delle banche dati siano precisi nel segnalare i cattivi pagatori, in quanto vi è il rischio che un soggetto possa essere ingiustamente incluso in una banca dati per causa di una condotta poco attenta del gestore.

Il corretto adempimento dei doveri informativi da parte del gestore non si limita ad una corretta segnalazione della singola posizione, ma si manifesta anche nel dovere di riscontrare immediatamente la richiesta del consumatore che sia interessato ad ottenere copia della segnalazione alla banca dati.

La recente sentenza della Cassazione affronta quest'ultimo obbligo ed in particolare sanziona la condotta di un gestore di una banca dati che non aveva fornito alcuna informazione ad un cittadino lombardo.

Questi era venuto a conoscenza di una segnalazione in una banca dati privata e si era rivolto al gestore per poter prendere visione del dato personale e accertarne la legittimità.

La segnalazione era errata, come in seguito si sarebbe accertato, ma il consumatore non aveva avuto alcuna comunicazione da parte del gestore in merito alla propria richiesta.

La Cassazione ha osservato che nel momento in cui il consumatore chiede di poter prendere visione di dati personali, il gestore deve adempiere a tale richiesta.

Il privato cittadino esercita, infatti, il diritto di accesso ai propri dati previsto ex art. 7 d. lgs. 196/2003 e il gestore non può opporsi alla richiesta.

In caso di rifiuto da parte del gestore, quest'ultimo può essere condannato a risarcire il danno al richiedente.

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