La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 13846/2019, ha ribadito la nullità di tutte le fideiussioni che, negli anni, sono state fatte sottoscrivere ai consumatori seppur in contrasto con il Codice del Consumo.
E non possiamo che essere lieti della decisione assunta dai giudici di legittimità, i quali stanno dando seguito all'orientamento già espresso negli ultimi mesi in casi simili.
Abbiamo già trattato l'argomento (clicca qui per approfondire), evidenziando i requisiti che rendono invalido il contratto di fideiussione prestata dai garanti in un contratto di mutuo.
Il provvedimento che potete leggere di seguito ha il merito di chiarire, e ribaltare, un orientamento della giurisprudenza di merito che, nel respingere la contestazione sollevata dal consumatore, ha sostenuto (e sostiene) che tale nullità può essere fatta valere dal fideiussore solo se viene fornita la prova che (1) l'intesa anticoncorrenziale riguardi anche la banca e il modello contrattuale oggetto di controversia; (2) il consumatore abbia sofferto un effettivo danno dall'intesa.
E' di tutta evidenza che tale prova diviene alquanto ardua per il contraente debole, in quanto è usuale che il fideiussore sia costretto a firmare il modello contrattuale sottoposto alla sua firma da parte della banca, la quale stabilisce le condizioni contrattuali.
La Cassazione chiarisce, invece, che è dovere del giudice quello di accertare se le varie norme contrattuali coincidano con le norme dell'ABI dichiarate restrittive della concorrenza dall'Antitrust.
E non possiamo che essere lieti della decisione assunta dai giudici di legittimità, i quali stanno dando seguito all'orientamento già espresso negli ultimi mesi in casi simili.
Abbiamo già trattato l'argomento (clicca qui per approfondire), evidenziando i requisiti che rendono invalido il contratto di fideiussione prestata dai garanti in un contratto di mutuo.
Il provvedimento che potete leggere di seguito ha il merito di chiarire, e ribaltare, un orientamento della giurisprudenza di merito che, nel respingere la contestazione sollevata dal consumatore, ha sostenuto (e sostiene) che tale nullità può essere fatta valere dal fideiussore solo se viene fornita la prova che (1) l'intesa anticoncorrenziale riguardi anche la banca e il modello contrattuale oggetto di controversia; (2) il consumatore abbia sofferto un effettivo danno dall'intesa.
E' di tutta evidenza che tale prova diviene alquanto ardua per il contraente debole, in quanto è usuale che il fideiussore sia costretto a firmare il modello contrattuale sottoposto alla sua firma da parte della banca, la quale stabilisce le condizioni contrattuali.
La Cassazione chiarisce, invece, che è dovere del giudice quello di accertare se le varie norme contrattuali coincidano con le norme dell'ABI dichiarate restrittive della concorrenza dall'Antitrust.
Qui la sentenza n. 13846/2019.
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