La recente sentenza della Corte di Appello di Milano n. 2539/2020 ci consente di tornare a focalizzare la nostra attenzione sulla validità di molte fideiussioni concesse dalle banche e fondate su uno schema (il c.d. "schema ABI") oggetto di specifica censura da parte dell'Antitrust, la quale ne ha dichiarato la violazione delle norme anticoncorrenziali.
Abbiamo già trattato l'argomento (clicca qui per approfondire), ricostruendo la vicenda, ove una serie di norme contrattuali standard inserite nei contratti di fideiussione erano state dichiarate nulle perché contrarie alle norme anticoncorrenziali, così come rilevato da AGCM nel 2005.
Ciò nonostante, alcuni tribunali avevano considerato insufficiente la contrarietà della norma contrattuale rispetto a quelle del Codice del Consumo, onerando l'attore (usualmente un consumatore) di alcune prove estremamente complesse al fine di poter far dichiarare nulle le clausole contrattuali contrarie alla legge.
Alcuni giudici subordinano la dichiarazione di nullità (parziale della norma contrattuale alla prova che la banca aveva partecipato al consorzio degli istituti di credito che avevano approvato lo schema ABI; in altri casi, viene chiesto alla parte che agisce per far dichiarare la nullità parziale del contratto, la prova di aver subito una grave conseguenza dalla norma contrattuale di cui chiede la dichiarazione di invalidità.
Insomma, anche se la Corte di Cassazione ha avuto modo di accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni che contenevano norme contrarie alla legge antitrust (vedi sentenza n. 13846/2019), e collegate allo schema ABI, la giurisprudenza di merito non ha sempre ritenuto di aderire all'insegnamento del giudice di legittimità.
La Corte di Appello di Milano ha voluto aderire a tale interpretazione delle norme, e partendo dal presupposto che il provvedimento della Banca d’Italia (Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005) sia idoneo ad accertare un carattere di condotta anticoncorrenziale, le norme della fideiussione che riproducono tale schema devono essere considerate nulle.
La mera coincidenza delle norme contrattuali allo schema ABI devono essere dichiarate nulle per contrasto con le intese intese anticoncorrenziali, senza che la parte richiedente debba fornire una ulteriore prova.
La nullità parziale delle norme contrattuali vale anche per i contratti conclusi successivamente al provvedimento della Banca d’Italia, sempreché contrari alla legge.
Di seguito, la sentenza oggetto del nostro intervento odierno.
Fideiussione - schema ABI - violazione norma anticoncorrenziale - nullità by Consumatore Informato on Scribd
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