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domenica 9 marzo 2025

Mutuo tasso variabile - omessa indicazione del divisore - nullità clausola interessi - ricalcolo ex art. 117 TUB

Questa domenica torniamo a trattare i rapporti tra banca e clienti ed in particolare il diritto che questi ultimi hanno di una chiara pattuizione delle condizioni contrattuali, ed in particolare nell'ipotesi di contratto di mutuo.

La Cassazione ha, infatti, ribadito un principio fondamentale, ossia che nel caso in cui il contratto non risultino i vari costi dovuti alla banca esposti in modo chiaro e trasparente, può ben capitare che il cliente sia esonerato dal pagamento della somma pretesa dall'istituto di credito.

Il caso affrontato dalla Corte è abbastanza semplice e consiste in un contratto di mutuo a tasso variabile, ove la condizione contrattuale relativa al tasso di interesse ometteva la chiara indicazione del divisore (a 360 o 365) del tasso di interesse Euribor a tre mesi.

Dalla lettura del mutuo, quindi, non era chiaro se l'applicazione degli interessi dovesse avvenire considerando, quale divisore, 360 o 365.

Orbene, tale carenza ha reso, secondo la Cassazione, generico il tasso di interesse applicato dalla banca e non applicabile la clausola contrattuale al contratto di mutuo sottoscritto dai clienti.

La Cassazione ricorda, infatti, che "[...] affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è necessario che il saggio d'interesse, a differenza di quanto accaduto nel caso in esame, sia desumibile senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante".

La banca, quindi, non può applicare quel tasso di interesse indicato nel contratto perché è generico e non determinato (o determinabile), con conseguente invalidità parziale del contratto. 

E quale tasso di interesse si applica? la Corte di Cassazione ricorda che nel caso di nullità della clausola relativa agli interessi, la banca deve applicare - seguendo un criterio integrativo - il tasso di interesse previsto dall'art. 117, comma 7, let. a) del TUB.

Cassazione Civile Sez. I^ Ordinanza n. 20801/2024.

domenica 18 aprile 2021

Violazione norma anticoncorrenziale - nulla la fideiussione contraria alla legge

La recente sentenza della Corte di Appello di Milano n. 2539/2020 ci consente di tornare a focalizzare la nostra attenzione sulla validità di molte fideiussioni concesse dalle banche e fondate su uno schema (il c.d. "schema ABI") oggetto di specifica censura da parte dell'Antitrust, la quale ne ha dichiarato la violazione delle norme anticoncorrenziali.

Abbiamo già trattato l'argomento (clicca qui per approfondire), ricostruendo la vicenda, ove una serie di norme contrattuali standard inserite nei contratti di fideiussione erano state dichiarate nulle perché contrarie alle norme anticoncorrenziali, così come rilevato da AGCM nel 2005.

Ciò nonostante, alcuni tribunali avevano considerato insufficiente la contrarietà della norma contrattuale rispetto a quelle del Codice del Consumo, onerando l'attore (usualmente un consumatore) di alcune prove estremamente complesse al fine di poter far dichiarare nulle le clausole contrattuali contrarie alla legge.

Alcuni giudici subordinano la dichiarazione di nullità (parziale della norma contrattuale alla prova che la banca aveva partecipato al consorzio degli istituti di credito che avevano approvato lo schema ABI; in altri casi, viene chiesto alla parte che agisce per far dichiarare la nullità parziale del contratto, la prova di aver subito una grave conseguenza dalla norma contrattuale di cui chiede la dichiarazione di invalidità.

Insomma, anche se la Corte di Cassazione ha avuto modo di accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni che contenevano norme contrarie alla legge antitrust (vedi sentenza n. 13846/2019), e collegate allo schema ABI, la giurisprudenza di merito non ha sempre ritenuto di aderire all'insegnamento del giudice di legittimità.

La Corte di Appello di Milano ha voluto aderire a tale interpretazione delle norme, e partendo dal presupposto che il provvedimento della Banca d’Italia (Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005) sia idoneo ad accertare un carattere di condotta anticoncorrenziale, le norme della fideiussione che riproducono tale schema devono essere considerate nulle.

La mera coincidenza delle norme contrattuali allo schema ABI devono essere dichiarate nulle per contrasto con le intese intese anticoncorrenziali, senza che la parte richiedente debba fornire una ulteriore prova.

La nullità parziale delle norme contrattuali vale anche per i contratti conclusi successivamente al provvedimento della Banca d’Italia, sempreché contrari alla legge.

Di seguito, la sentenza oggetto del nostro intervento odierno.

venerdì 10 gennaio 2014

La legge di stabilità 2014 manda in archivio l’anatocismo bancario

Alla fine anche il legislatore, preso atto dei ripetuti interventi della giurisprudenza, ha deciso di cancellare il fenomeno anatocismo bancario, come risulta dalla legge di stabilità 2014 appena pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. 

In termini molto semplici, nei rapporti bancari gli interessi non producono più interessi, né a favore re della banca che del cliente. Il comma 629 della legge di stabilità ha modificato, come potete leggere di seguito, l’art. 120 del d. lgs. n. 385/1993, prevedendo che nel settore creditizio gli interessi maturati nel rapporto bancario, sia attivi che passivi, non possano produrre ulteriori interessi. 

Ne discende che nel periodo successivo, in aderenza con l'Ordinanza emessa di recente dalla Cassazione (vedi), gli interessi devono essere calcolati solo sulla sorte capitale, rimanendo esclusi gli interessi precedentemente addebitati. 

Il nuovo art. 120 del TUB attribuisce al Comitato interministeriale credito e risparmio (Cicr), il compito di determinare il criterio di produzione degli interessi nelle operazioni, di qualsiasi segno, nel rapporto bancario, ma introduce alcuni limiti, quali: 
a) nelle operazioni in conto corrente deve essere assicurata la medesima periodicità di conteggio; 
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre altri interessi e che, nelle operazioni contabili successive, gli interessi sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale. 

Mentre la lettera a) è una mera modifica della norma precedente, il divieto di anatocismo, previsto alla lettera b), è una novità assoluta che cancella una prassi bancaria entrata in crisi negli ultimi anni. L’intervento legislativo, inoltre, riafferma la centralità dell’art. 1283 c.c., stabilendo che, in mancanza d usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale, o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza. 

La norma dovrebbe incidere anche nel calcolo delle rate dei contratti di mutuo e nei finanziamenti, specialmente per quelle non regolarmente versate dal cliente. Di seguito la norma della legge di stabilità 2014 che ha modificato l’art. 120 del d. lgs. n. 385/1983. 

domenica 22 aprile 2012

Corte di Giustizia: anche se contiene delle clausole abusive, il contratto concluso dal consumatore può essere valido

La Corte di Giustizia è tornata di recente ad affrontare la questione relativa alla validità del contratto che contiene al suo interno clausole abusive.

In particolare, il Giudice comunitario è stato investito di due quesiti aventi ad oggetto la validità del contratto contenente una clausola abusiva e la possibilità da parte del singolo Stato di introdurre norme finalizzate a dichiarare nullo l'intero contratto.

La Corte ha sostenuto che l'inserimento di una clausola abusiva all'interno del contratto non è sufficiente a renderlo invalido.

Il Legislatore nazionale, però, può prevedere specifiche fattispecie ove l'inserimento della clausola abusiva è presupposto per la dichiarazione della nullità del contratto concluso dal consumatore.

Di seguito, la sentenza della Corte di Giustizia.


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