Visualizzazione post con etichetta atto di intimazione. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta atto di intimazione. Mostra tutti i post

domenica 14 gennaio 2024

Tasse: l'intimazione di pagamento valida solo se prima ti notificano la cartella di pagamento

L'Agenzia delle Entrate o l'ente locale può avanzare una pretesa di pagamento nei vostri confronti attraverso l'intimazione di pagamento?

L'argomento è stato trattato dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 5546 del 2023 che trovate in calce, provvedimento che ci consente di svolgere alcune considerazioni n merito a questo particolare atto notificato al contribuente.

a.- Intimazione di pagamento (art. 50 DPR 602/1973)

L'intimazione di pagamento è un atto di impulso che viene notificato dall'ente impositore al contribuente con due specifiche finalità:

1. avvisarlo che sta avviando l'azione esecutiva nei suoi confronti;

2. invitarlo a pagare per ridurre le spese a suo carico con il processo esecutivo.

L'intimazione di pagamento è disciplinata all'art. 50 del DPR 602/1973

"1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.

2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.

3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica.".

b.- Cassazione ordinanza n. 5546/2023 - il ruolo dell'intimazione di pagamento

La Suprema Corte, richiamando il citato art. 50 DPR 602/1973, ha specificato che questo atto non può costituire il titolo esecutivo che giustifichi la pretesa dell'Agenzia delle Entrate, ma ha un mero fine di dare impulso all'azione esecutiva. 

Ne consegue che non è valida l'intimazione di pagamento che non sia stata preceduta dalla notifica della cartella esattoriale o di altro atto impositivo.

Occorre ricordare, infatti, che molto spesso l'intimazione di pagamento viene notificata per interrompere la prescrizione (vedi qui) e la sua efficacia si esaurisce superato l'anno dalla notifica.

Cassazione - Ordinanza n. 5546/2022.

domenica 14 ottobre 2018

Rateizzazione del debito - il ritardo di due giorni nel pagamento di una rata non giustifica l'applicazione di sanzioni

La rottamazione del debito fiscale è stata ampiamente utilizzata negli ultimi anni dai contribuenti italiani che hanno voluto regolarizzare la propria posizione con il fisco.

E' accaduto che il pagamento di alcune delle rate oggetto di rottamazione sia avvenuta con ritardo da parte dei contribuenti, tant'è che in molte circostanze l'Agenzia delle Entrate ha applicato le relative sanzioni amministrative al ritardatario

La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia ha, con la recente sentenza, dichiarato la illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni amministrative addebitate al contribuente che abbia eseguito il pagamento della rata con soli due giorni di ritardo

La CTR, dando pieno applicazione all'insegnamento della Suprema Corte con la sentenza n. 6905/2011, ha ribadito che nel caso di lieve ritardo nel pagamento manca l’intenzione da parte del contribuente di voler violare la norma, quindi di sottrarsi al pagamento delle imposte dovute. 

La CTR ha, inoltre, richiamato il principio del “lieve inadempimento”, secondo la quale non sussiste la decadenza dalla rateizzazione, nel caso in cui il ritardo del pagamento della prima rata non sia superiore a sette giorni (d. lgs. n.159 del 24-09-2015).

Qui la sentenza della CTR.

domenica 13 maggio 2018

Perché non dovete pagare nulla ad Equitalia nel caso di omessa notifica dell'intimazione di pagamento

Ancora una volta Equitalia (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione) perde davanti ad un contribuente, non riuscendo a dimostrare di avergli regolarmente notificato l'atto.

Sembra incredibile, ma aumentano i casi dove l'Agente per la riscossione si vede dichiarare nulli gli atti, non riuscendo a dimostrare di aver notificato l'atto al contribuente.

Abbiamo già trattato l'argomento, evidenziando che la pretesa fiscale avanzata attraverso Equitalia può essere valida solo se accompagnata da una regolare notifica dell'atto, così come chiarito dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 5033/2017 (vedi qui) e ripreso anche dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lucca (vedi).

Il principio è stato ribadito, ancora una volta, dalla Commissione Tributaria Provinciale di Torino - Sez. V^ - la quale ha dichiarato la nullità dell'intimazione di pagamento di Equitalia, impugnata dalla contribuente.

Quest'ultima aveva, con il ricorso, eccepito l'omessa regolare notifica, evidenziando che il proprio domicilio era, nel periodo della notificazione dell'atto, mutato a causa di un trasloco. 

L'Agente, chiamato a produrre l'originale della notifica contestata, non è riuscito a depositare il documento necessario ad attestare l'effettiva notifica alla contribuente, costringendo il giudice tributario che "mancando gli originali, i documenti prodotti sono sforniti di efficacia probatoria", con conseguente accoglimento del ricorso e cancellazione dell'atto di intimazione di pagamento di Equitalia.

Qui la sentenza.

domenica 7 gennaio 2018

Cinque anni e si prescrive il debito fiscale - attenti alle intimazioni di pagamento

La Cassazione torna a trattare l'argomento prescrizione delle cartelle di pagamento, ribadendo il principio dei cinque anni per l'estinzione della pretesa dell'amministrazione statale, o dell'ente locale.

Ne consegue che se l’intimazione ad adempiere inviata dall'Agenzia per la riscossione viene notificata oltre il termine di cinque anni, la pretesa dell’ente impositore è da considerarsi estinta.

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 29 novembre 2017 n. 28576, ha ribadito che non deve essere applicato il termine prescrittivo ordinario, ex art. 2946 c.c., ma quello previsto per il tributo che è usualmente di cinque anni.

La Cassazione, richiamando la recente giurisprudenza di legittimità (vedi), ha chiarito: “Il diritto di riscossione di un’imposta, azionato mediante emissione di cartella di pagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, bensì al termine decennale previsto dall’art. 2953 c.c. Se ciò è vero, la stessa differenziazione va fatta per il termine di prescrizione maturato dopo la notifica della cartella non opposta, atteso che la definitività data dall’omessa impugnazione non può determinare un mutamento del regime di prescrizione del credito iscritto a ruolo, non essendovi un accertamento giurisdizionale che conduce all’applicazione dell’actio iudicati di cui all’art. 2953 c.c. che decorre dal momento del passaggio in giudicato della sentenza”.

Qui la sentenza.

domenica 24 dicembre 2017

Iscrizione di ipoteca per debiti con il fisco? valida solo se siete stati prima invitati a pagare

Il periodo festivo poco si addice al tema affrontato in questa sede, ma non di rado riceviamo richieste di chiarimento in merito alla possibilità da parte dell'Agente per la riscossione (fino a qualche mese addietro Equitalia) di avviare un'azione esecutiva sui beni immobili del contribuente, od anche iscrivere un'ipoteca, a seguito della notifica di una o più cartelle esattoriali.

Nel caso in cui la neonata Agenzia Entrate Riscossione abbia l'intenzione di iscrivere ipoteca sui beni immobili del contribuente per delle cartelle di pagamento notificate da oltre un anno, l'Agente è obbligato a notificare, in data antecedente all'iscrizione, un’intimazione di pagamento al contribuente, a pena di illegittimità e conseguente cancellazione della stessa ipoteca

E quindi, sappiate che non è valida ogni azione esecutiva della nuova agenzia che non sia preceduta dall'avviso/intimazione di pagamento inviato al contribuente con cui viene invitato ad assolvere il proprio debito con il fisco.

Qui di seguito, la sentenza della Cassazione.

domenica 4 dicembre 2016

Prescrizione della cartella esattoriale: importante intervento della Cassazione

La recente sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite sembra aver messo termine alla annosa questione inerente il termine di prescrizione della cartella  esattoriale.

Quando riceviamo una intimazione di pagamento, o un successivo atto dall'agente per la riscossione, ove viene fatto riferimento ad una cartella esattoriale notificata  qualche anno addietro, il quesito che ci poniamo è: ma il debito tributario è prescritto? il termine di prescrizione è di cinque o dieci anni?

Usualmente, l'Agente per la riscossione, anche dando seguito ad una interpretazione maggioritaria della giurisprudenza, era solito affermare che nel caso di mancata opposizione dell'atto impositivo (avviso di accertamento, avviso di liquidazione etc...), comporterebbe una definitività (non modificabilità) della pretesa avanzata dallo Stato, con conseguente conversione del termine breve (cinque anni) nel termine ordinario di prescrizione (dieci anni).

Tale effetto sarebbe conseguente all'applicazione dell'art. 2953 c.c.: "I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni".

Un diverso orientamento, ha ritenuto non applicabile l'estensione del termine di prescrizione non sussistendo  i presupposti applicativi della norma appena menzionata.

La questione è stata affrontata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale ha accolto questo orientamento minoritario, ritenendo non applicabile l'art. 2953 c.c. - anche per analogia - alle cartelle esattoriali.

In termini più semplici, la Corte non ha ritenuto operativo l'art. 2953 c.c., norma che prevede la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, nelle fattispecie originate da atti amministrativi di riscossione mediante iscrizione a ruolo o, comunque derivanti dalla riscossione coattiva dei crediti di  enti previdenziali o di entrate dello Stato, tributarie ed extra tributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.

La Corte di Cassazione, in buona sostanza, ritiene non applicabile l'art. 2953 c.c. a questi ipotesi, in quanto  la norma riguarda esclusivamente le ipotesi di  "sentenze di condanna passate in giudicato" e non atti amministrativi extragiudiziali originati da una sola parte, la P.A..

Per tale ragione, il termine di prescrizione della cartella di pagamento non può essere esteso a dieci anni da parte dell'agente per la riscossione.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...