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domenica 14 gennaio 2024

Tasse: l'intimazione di pagamento valida solo se prima ti notificano la cartella di pagamento

L'Agenzia delle Entrate o l'ente locale può avanzare una pretesa di pagamento nei vostri confronti attraverso l'intimazione di pagamento?

L'argomento è stato trattato dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 5546 del 2023 che trovate in calce, provvedimento che ci consente di svolgere alcune considerazioni n merito a questo particolare atto notificato al contribuente.

a.- Intimazione di pagamento (art. 50 DPR 602/1973)

L'intimazione di pagamento è un atto di impulso che viene notificato dall'ente impositore al contribuente con due specifiche finalità:

1. avvisarlo che sta avviando l'azione esecutiva nei suoi confronti;

2. invitarlo a pagare per ridurre le spese a suo carico con il processo esecutivo.

L'intimazione di pagamento è disciplinata all'art. 50 del DPR 602/1973

"1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.

2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.

3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica.".

b.- Cassazione ordinanza n. 5546/2023 - il ruolo dell'intimazione di pagamento

La Suprema Corte, richiamando il citato art. 50 DPR 602/1973, ha specificato che questo atto non può costituire il titolo esecutivo che giustifichi la pretesa dell'Agenzia delle Entrate, ma ha un mero fine di dare impulso all'azione esecutiva. 

Ne consegue che non è valida l'intimazione di pagamento che non sia stata preceduta dalla notifica della cartella esattoriale o di altro atto impositivo.

Occorre ricordare, infatti, che molto spesso l'intimazione di pagamento viene notificata per interrompere la prescrizione (vedi qui) e la sua efficacia si esaurisce superato l'anno dalla notifica.

Cassazione - Ordinanza n. 5546/2022.

venerdì 8 settembre 2023

Imposta di registro: come funziona, chi la paga e quando non dovete più pagarla

L’imposta di registro consiste in un’imposta indiretta richiesta dallo Stato per la registrazione di determinati atti, colpendo determinate operazioni commerciali che comportano un movimento di ricchezza.

Quali atti sono assoggettati all’applicazione dell’imposta di registro? rientrano nell’area impositiva l’acquisto di un immobile, o il contratto di locazione o nel caso di registrazione di una sentenza o di altro atto giudiziario.

Il presupposto impositivo di questo tributo è la registrazione di un atto presso i pubblici uffici al fine di garantirne la sua conservazione ed integrità. 

1.- Atti soggetti all’imposta di registro – il particolare caso della sentenza del tribunale

Dal punto di vista legislativo, questa imposta trova il suo fondamento normativo nel DPR n. 131/1986 (Testo Unico dell’Imposta di Registro), il quale contempla espressamente gli atti soggetti al pagamento di essa, tra i quali:

gli atti formati per iscritto nel territorio dello Stato;

gli atti formati all’estero, che comportano trasferimento della proprietà o costituzione/trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti in Italia, nonché quelli che hanno per oggetto la locazione o l'affitto degli stessi:

i contratti verbali di locazione o affitto di beni immobili esistenti in Italia (e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite);

i contratti di trasferimento e affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato e di costituzione/ trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse (e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite).

Sentenze e gli altri atti giudiziari ex art. 37 D.P.R. n. 131/1984.

Occorre ricordare che in tema di provvedimenti pronunciati dal tribunale, vige il principio di soccombenza, ossia la parte che perde la causa (c.d. soccombente) è tenuta a rimborsare all’altra parte tutte le spese di della lite, tra le quali rientra anche l’imposta di registro, nell’aliquota del 3% del valore della causa (con importo minimo di euro 200,00), salvo la precisazione che viene fatta qui di seguito.

Se infatti vige il principio processuale della soccombenza sopra richiamato, è altresì vero che l’ente impositore può provvedere alla registrazione dell’atto giudiziario, chiedendo il pagamento della somma oggetto di imposta a ciascuna delle parti coinvolte nel contenzioso.

Sotto il profilo tributario, infatti, l’art. 57 del T.U.R. stabilisce che tutte le parti in causa sono solidalmente tra loro obbligate al pagamento dell’imposta di registro, sicché lo stato può chiedere anche alla parte vincitrice della causa di assolvere al dovere tributario, salvo il diritto di quest’ultimo di potersi rivalere nei confronti della controparte (c.d. soccombente. Per un approfondimento, vedi qui).

sabato 11 dicembre 2021

domenica 28 febbraio 2021

Il fisco deve provare il maggior valore dell'immobile per aumentare le tasse nel caso di vendita

Nel caso di vendita di un immobile, se l'Agenzia delle Entrare ritiene che il valore del bene oggetto di rogito notarile sia inferiore a quello di mercato, è tenuta ad offrire una prova concreta del valore eccessivamente basso indicato in atto e finalizzato a pagare meno tasse da parte del contribuente.

Il caso è stato affrontato dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, investita dal ricorso presentato da contribuenti contro l'avviso di liquidazione con il quale l'Agenzia, dopo aver rettificato il valore di vendita di un immobile, ha chiesto il pagamento di maggiori imposte ipotecarie e catastali collegate al passaggio di proprietà.

Parte appellante ha contestato la motivazione con la quale l'ente impositore ha, in ultima istanza, aumentato le tasse collegate alla vendita, evidenziando la carenza di una prova certa in merito al maggior valore veniale dell'immobile in quella determinata zona geografica e in questo periodo storico. 

Il giudice ha accolto la tesi dell'appellante, osservando che ai fini dell'accertamento del maggior valore di una casa nella compravendita immobiliare, l'Agenzia delle Entrate è autorizzata ad utilizzare il metodo compartivo (ossia comparazione della vendita con altre avvenute nella medesima zona e periodo storico), sempreché che vi siano più vendite da porre in comparazione alle medesime condizioni, al fine di provare in modo certo che il valore del bene indicato nell'atto notarile è significativamente minore rispetto a quello di mercato. 

Se manca tale presupposto, il principio applicato dall'Ufficio non può essere ritenuto valido e la motivazione dell'atto adeguata a giustificare la maggiore ripresa a tassazione pretesa verso il contribuente con l’avviso di liquidazione. 

Qui CTR della Liguria

domenica 10 maggio 2020

Cartella di pagamento notificata in ritardo? prescrizione si azzera se non impugnata

Lo Stato notifica la cartella di pagamento per dei tributi prescritti? beh, caro contribuente se non impugni l'atto tempestivamente, corri il rischio di azzerare il termine di prescrizione.

Qual conseguenza? che il contribuente può vedersi costretto a pagare, nel 2020, tasse ed altri oneri statali relativi a periodi d'imposta della fine anni '80.

Sembra assurdo, ma il provvedimento si limita ad aderire ad un consolidato principio statuito negli anni Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ribadito con la recente Ordinanza n. 3743/2020, secondo il quale la cartella di pagamento, anche se riferita a crediti tributari prescritti, se non tempestivamente impugnata, con specifica eccezione della prescrizione, rimette in termini i crediti fiscali, azzerando la prescrizione ex art. 2943 c.c. e seguenti.

1. La vicenda
Il caso sottoposto ai giudici di legittimità, prende le mosse da una intimazione di pagamento notificata ad un contribuente nel 2015, e relativa all'omesso versamento di imposte per l'anno d'imposta 1986.

La cartella di pagamento, però, era stata notificata al contribuente oltre il termine prescrizionale (nel 2010), anche se l'atto impositivo non era stato oggetto di specifica impugnazione da parte del contribuente.

Quest'ultimo decideva, invece, di impugnare il successivo atto di intimazione, contestando l'intervenuta prescrizione della cartella di pagamento.

I giudici tributari di merito si esprimevano in favore del contribuente, annullando l'atto di intimazione per intervenuta prescrizione della cartella di pagamento sottostante.

La vicenda finiva avanti alla Corte di Cassazione.

2. Cassazione - Ordinanza n. 3743/2020 - impugnazione dell'atto tributario solo per vizi propri - azzeramento della prescrizione 
La Corte di Cassazione ha riformato la pronuncia del giudice tributario, partendo dal presupposto che il contribuente può impugnare un atto impositivo dell'amministrazione finanziaria solo per vizi propri, e nel caso di specie il contribuente avrebbe potuto eccepire solo vizi relativi all'atto di intimazione di pagamento, mentre erano precluse eventuali eccezioni relativi all'atto pregresso, ossia la cartella di pagamento.

La Corte ha considerato, in altri termini, inammissibile il motivo di impugnazione dell'atto di intimazione, nel quale il contribuente aveva eccepito l'intervenuta prescrizione della cartella di pagamento, notificata nel 2010 per tasse relative all'anno 1986, ma non ritualmente impugnata nel termine di legge (art. 21 d. lgs. 546/1992): "un'intimazione di pagamento riferita ad una cartella notificata e non impugnata [ ndr. dal contribuente] può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nulla o annullabile la cartella presupposta".

Viene preclusa al contribuente la possibilità, quindi, di contestare ex post un difetto relativo all'atto notificato in precedenza, di fatto sanando una carenza dell'amministrazione finanziaria che abbia in ritardo notificato la cartella.

Ci viene da pensare, probabilmente sbagliando, che il contribuente risulta soggetto a vita alla possibile contestazione da parte dello Stato, il quale può in ogni momento venire a contestare l'omesso pagamento di tasse nel passato. 

3. Conseguenza - impugnazione tempestiva della cartella di pagamento.
Il contribuente deve avere ben chiaro che se non impugna immediatamente al cartella di pagamento nella quale viene chiesto il pagamento di debiti tributari prescritti, la conseguenza diretta è l'azzeramento del termine di prescrizione decennale che riparte da "0".

Come e quando si impugna la cartella di pagamento, eccependo la prescrizione?

- la cartella di pagamento deve essere tempestivamente impugnata entro sessanta giorni dalla notifica (art. 21 d. lgs. n. 546/1992);

- nel ricorso deve essere eccepito in modo specifico l'intervenuta prescrizione dei crediti pretesi dallo Stato.

Qui di seguito, l'Ordinanza n. 3743/2020 della Corte di Cassazione.

domenica 29 marzo 2020

Fisco & trasparenza: importante intervento del giudice comunitario

Questa domenica vi segnaliamo una recente pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale ha ribadito i diritti del contribuente oggetto di provvedimento dell'Agenzia delle entrate. 

La Corte ha avuto modo di chiarire che il contribuente oggetto di controllo fiscale ha il diritto ad essere ascoltato prima della notifica dell'atto impositivo (il c.d. contraddittorio preventivo). Ne consegue che l'Agenzia che avvia l'indagine verso il contribuente è tenuta non solo a convocare il contribuente, ma prestare la dovuta attenzione alle osservazioni/giustificazioni opposte dalla controparte alle contestazioni sollevate durante l'incontro.

Il successivo atto impositivo, inoltre, non solo deve motivare in modo chiaro i presupposti che hanno portato alla contestazione fiscale nei confronti del contribuente, ma deve giustificare le ragioni per le quali l'ente impositore ha deciso di non accogliere le spiegazioni proposte dal contribuente.

Questo dovere informativo rientra, come si legge tra le righe della sentenza, nel generale diritto di difesa del contribuente che impone alla Pubblica amministrazione di valutare con attenzione le difese del contribuente, chiarendo perché tali elementi non vengono ritenuti idonei a superare le contestazioni tributarie.

Di seguito, la sentenza della Corte di giustizia.

sabato 26 ottobre 2019

Rottamazione ter infinita: se ne può usufrire fino al 2 dicembre 2019

Nuovo piccolo rinvio per i contribuenti che non sono riusciti a versare nei termini la rata prevista per la rottamazione ter, scaduto lo scorso mese di luglio.

L'Agenzia delle Entrate ha comunicato che il nuovo termine concesso al contribuente per ovviare al ritardo, e quindi regolarizzare la posi è fissato per lunedì 2 dicembre 2019.

Il fine di questa scelta è quello di evitare diversità di trattamento tra contribuenti, a svantaggio di chi ha ritualmente presentato l'istanza di adesione alla rottamazione ter entro il mese di aprile, ossia entro i termini di legge.

Il termine di rottamazione riguarda, quindi, anche coloro che hanno presentato la domanda a luglio e che riceveranno la conferma dell'adesione al vantaggio fiscale entro fine ottobre.

Anche per il saldo e stralcio, questo periodo è decisivo per la conclusione della posizione, in quanto entro fine ottobre, l'Agenzia delle Entrate Riscossione dovrà comunicare l'importo ed i tempi per il pagamento della somma "scontata" e le singole rate che dovranno essere versate.

Si ricorda, a tal proposito, che coloro che hanno deciso di aderire alla proposta di (rottamazione) a saldo e stralcio sono tenuti a pagare:

a) Tutte le somme indicate a titolo di capitale ed interessi nella misura di:
- 16% se l'Isee del nucleo familiare non supera la soglia di 8.500,00 €;
- 20% se l'Isee è compreso tra 8.500,00 € e 12.500,00 €;
- 35% se l'Isee è compreso tra 12.500,00 € e 20.000,00 €;

b) La somma dovuta all'Agente della Riscossione a titolo di aggio e il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

lunedì 15 luglio 2019

Rottamazione: si può aderire fino al prossimo 31 luglio

Una novità positiva per i contribuenti che non hanno potuto usufruire delle misure fiscali adottate nel quadro della pace fiscale: rottamazione ter e saldo stralcio.

L'Agenzia delle Entrate ha comunicato la riapertura dei termini per coloro che non hanno potuto usufruire delle agevolazioni fiscali, i quali potranno presentare la domanda agli sportelli competenti entro il 31 luglio pv.

Dovete, quindi, muovervi perché potete fare pace con il fisco, presentando la domanda ancora per pochi giorni.

Vi ricordiamo che tale possibilità è consentita a coloro che non hanno presentato la domanda entro i precedenti termini, oppure oltre il termine della precedente rottamazione, ricevendo la risposta negativa dall'Agenzia.

martedì 25 giugno 2019

Rottamazione - inviate le lettere di adesione con il pagamento rateale

La pace fiscale tra fisco e contribuente segna un altro punto importante, in quanto l'Agenzia delle entrate-Riscossione rende noto di aver proceduto all'invio della lettera di  "Comunicazione delle somme dovute" a tutti coloro che avevano tempestivamente aderito alla proposta entro lo scorso 30 aprile.

L'Agenzia ha inviato la lettera di risposta all'esito dei controlli effettuati per le singole posizioni oggetto di istanza, verificando la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura fiscale di favore.

Le comunicazione inviate ai contribuenti sarebbero, secondo quanto riferito dall'Agenzia, circa un milione e quattrocentomila, senza peraltro dimenticare che il termine per l'adesione alla rottamazione dovrebbe essere riaperto per i ritardatari.

sabato 4 maggio 2019

Tasse: in arrivo la rottamazione quater?

Il successo ottenuto con l'ultimo intervento di "pace fiscale" proposto in favore dei contribuenti inadempienti, c.d. rottamazione ter e “saldo e stralcio”, sta convincendo il governo a proporre una nuova sanatoria fiscale riservata a coloro che si trovano in effettiva ed acclarata difficoltà economica.

E' notizia di queste ultime ore quella di una presa di posizione all'interno del Governo per la proposizione di nuove misure di pace fiscale, o meglio una riapertura dei termini del condono sulle cartelle.

Invero, la proposta avanzata negli ultimi giorni era quella di concedere una proroga al termine della rottamazione ter, scaduto lo scorso 30 aprile, ma l'istanza portata avanti da associazioni di categoria ed esperti del settore, non ha trovato riscontro a livello legislativo.

E' innegabile, sul punto, che le lunghe code degli ultimi giorni, oltre ai problemi riscontrati per le domande on line, ha di fatto negato l'accesso alla sanatoria ad un discreto numero di contribuenti, tanto da giustificare l'idea di proporre una nuova misura di chiusura del contenzioso tra contribuente e amministrazione finanziaria.

E' ancora prematuro stabilire se e quando tale nuova misura verrà introdotta, anche se alcune ipotesi sono già state avanzate da più parti.

Mentre non dovrebbero cambiare le regole relative ai presupposti per l'accesso alla rottamazione o al "saldo e stralcio", potrebbe mutare il numero delle rate e il periodo per la definizione della posizione fiscale.

sabato 12 gennaio 2019

Cartelle esattoriali - arriva il "saldo e stralcio" per i contribuenti più svantaggiati

La Legge di Bilancio introduce una importante novità per i contribuenti che devono risolvere le proprie pendenze con il fisco, introducendo la possibilità di estinguere il debito fiscale a saldo e stralcio”, ossia versando un importo minimo rispetto al valore delle cartelle di pagamento. 

Il modello per aderire alla sanatoria, e che trovate qui di seguito, deve essere presentato all'Agenzia Entrate Riscossione di competenza entro il 30 aprile 2019, e dopo aver verificato di potersi giovare dei vantaggi fiscali previsti dalla Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, articolo 1 commi 184 e seguenti).

La norma in parola consente, infatti, alle persone in situazione di grave e comprovata difficoltà economica, di pagare i debiti fiscali e contributivi in forma ridotta, estinguendo i propri debiti con il fisco. 

Chi può aderire al "saldo e stralcio"?

La norma è chiara, affermando che è possibile estinguere i debiti fiscali riportati nelle cartelle di pagamento, senza corrispondere sanzioni ed interessi di mora, versando una percentuale del:
  • 16% dell’importo dovuto a titolo di capitale e interessi in caso di ISEE del nucleo familiare non superiore a 8.500 euro;
  • 20% con ISEE da 8.500 fino a 12.500 euro;
  • 35% se il contribuente ha un ISEE compreso tra 12.500 e 20 mila euro.
Si ricorda che, in ogni caso, sono dovute le somme previste in favore dell'Agenzia delle Entrate riscossione a titolo di aggio e spese di riscossione.

Vi consigliamo di recarvi all'Agenzia più vicina voi e chiedere, con ISEE aggiornato al 2019, se rientrate nella misura fiscale e quale somma versare ed in che modo aderire al "saldo e stralcio".
 
Qui il modello dell'Agenzia Entrate Riscossione.

sabato 10 novembre 2018

Ho ricevuto una cartella esattoriale - quali conseguenze se non pago?

A volte arrivano al nostro indirizzo di posta elettronica (sos@consumatoreinformato.it) richieste di informazioni stravaganti, ma che nel caso di specie ci hanno suggerito il presente intervento.

Alcune settimane addietro, un consumatore ci ha scritto chiedendoci quali conseguenze può subire dopo aver ricevuto una cartella esattoriale di oltre 100.000,00 euro.

Nel caso di specie, il consumatore risulta(va) inadempiente nel pagamento di imposte verso diversi enti, locali e nazionali, per annualità abbastanza recenti. Dopo aver riconosciuto il debito non pagato, il consumatore ci ha chiesto: "cosa possono farmi ora?".

Partiamo da questa premessa per spiegarvi la ragione che ci ha portato a trattare l'argomento, ossia quali sono le conseguenze che si affrontano nel caso di una cartella esattoriale notificata dall'Agenzia Entrate Riscossione (ex Equitalia).

L'argomento non è nuovissimo ed è tornato di moda di recente anche a seguito della proposta elettorale di rottamazione delle cartelle esattoriali notificate a contribuenti diversi dalle società di capitali.


E quindi, cosa può pignorare il fisco ad una persona fisica? o meglio, entro quale limite l'Agenzia delle Entrate può arrivare a pignorare il contribuente rimasto inadempiente?

domenica 22 luglio 2018

Non è valido il fermo amministrativo dell'automezzo se necessario per l'esercizio dell'impresa del contribuente

Non sempre il fermo amministrativo è valido e il contribuente può ben dimostrare che l'auto oggetto di provvedimento di blocco è necessaria per la propria attività, così evitando il provvedimento ex art. 86 del D.P.R. n. 602/1973.

La norma in parola, dopo aver introdotto il diritto da parte dell'Amministrazione di blocco del veicolo del contribuente che non ha pagato le tasse, introduce un importante limite, in quanto tale provvedimento amministrativo è pienamente efficacie "salvo che il debitore o i coobbligati […] termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile e' strumentale all'attività di impresa o della professione".

Non dimentichiamoci, quindi, che nel caso in cui l'automobile sia necessaria per la nostra attività, possiamo dimostrare il carattere strumentale del bene ed evitare il suo blocco.

Questa conclusione è stata raggiunta dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia con il provvedimento oggetto del nostro intervento di questa domenica ove possiamo suggerire una possibile soluzione contro il fermo amministrativo.

La CTR ha ricordato che  beni strumentali all’esercizio dell’attività svolta dall'impresa (ed anche dal libero professionista, ad esempio) non possono essere oggetto di fermo amministrativo, così come stabilito dall’art. 86 comma 2 del D.P.R. 602/73. 

Il Giudice tributario, richiamando la citata norma sopra menzionata, ha ritenuto meritevole di accoglimento l'appello proposto da una società avverso il fermo amministrativo, disponendone l'annullamento. 

L'aspetto rilevante, e che vi vogliamo evidenziare, è che il contribuente deve agire in modo tempestivo e dimostrare il carattere strumentale all'esercizio della propria attività professionale (impresa) del bene oggetto di fermo.

Qui il provvedimento della CTR Sicilia. 

domenica 29 aprile 2018

Il contribuente non paga le tasse a causa dell'Agenzia delle Entrate? esclusa l'applicazione delle sanzioni

Questa domenica usciamo un po' dal nostro settore di riferimento e focalizziamo la nostra attenzione sul rapporto tra contribuente e amministrazione finanziaria, argomento mai facile, né tantomeno piacevole.

In particolare, vogliamo approfittare della recente decisione assunta dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria per analizzare le conseguenze che il contribuente subisce nel caso in cui non paghi le tasse, o comunque non adempia ad un obbligo fiscale, a causa della condotta poco corretta tenuta da un funzionario dell'Agenzia delle Entrate.


Abbiamo già trattato la materia nel blog, individuando la responsabilità del commercialista per eventuali errori/omissioni/illeciti nell'adempimento dei propri compiti verso il cliente/contribuente (vedi).

In questo caso, stiamo rivolgendo la nostra attenzione alla diversa ipotesi ove il contribuente non da spontaneo adempimento agli obblighi fiscali a causa della specifica condotta illecita del dipendente dell’Ufficio finanziario, il quale non esegue correttamente i propri doveri.

Rientra tra le condotte non corrette del funzionario, anche tutte le violazioni degli  obblighi di vigilanza sulla correttezza dell’attività svolta da altri funzionari, e quindi laddove un dipendente dell'Agenzia, accertati gli errori commessi dal collega, preferisca non porvi rimedio, così limitandosi silenziosamente ad avvallarli. 

In tutti questi casi, opera il principio di tutela del legittimo affidamento, previsto in materia tributaria all'art. 10 della Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente).

La norma in parola stabilisce che:" 1.  I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2.  Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.".

La Commissione Tributaria Regionale della Liguria, dando piena applicazione al principio sopra richiamato, ha accolto l'eccezione sollevata da un contribuente nel giudizio contro l’Agenzia delle Entrate per l'omesso adempimento di obblighi fiscali contestati all'esito di un controllo.

Nel vicenda per cui è causa, il contribuente aveva eseguito i propri adempimenti fiscali e, ignorando la condotta scorretta del funzionario dell'Agenzia, era stato incolpevolmente indotto a ritenere di aver eseguito/adempiuto a quanto richiesto dall'ufficio.

In seguito, erano emersi inadempimenti fiscali da parte del contribuente, prontamente contestati dall'Agenzia.

I giudici tributari, accertato che tali inadempimenti erano conseguenti a condotte scorrette del dipendente dell'Agenzia, hanno escluso l'obbligo da parte del contribuente di essere gravato anche delle sanzioni tributarie, applicando il sopra citato principio ex art. 10 dello Statuto del Contribuente.

Di seguito, la sentenza n. 53/2018 della Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Sez. V^.

lunedì 26 febbraio 2018

Canone RAI - aumentano le esenzioni

Novità per le categorie interessate dall'esenzione dal pagamento del canone RAI, a seguito della decisione adottata a livello governativo.

Con un recente provvedimento, è aumentata la fascia reddituale esentata dal dovere di pagamento del canone RAI.

La nuova misura, che verrà formalizzata nelle prossime settiamane, prevede che coloro che hanno superato il 75esimo anno d'età e dichiarano un reddito entro euro 8.000,00 non saranno tenuti al pagamento dell'imposta.

Vi ricordiamo che fino allo scorso anno, la soglia limite di esenzione era entro i 6.713,98 euro: con questo aumento di soglia, le famiglie interessate saranno molte di più.

domenica 7 gennaio 2018

Cinque anni e si prescrive il debito fiscale - attenti alle intimazioni di pagamento

La Cassazione torna a trattare l'argomento prescrizione delle cartelle di pagamento, ribadendo il principio dei cinque anni per l'estinzione della pretesa dell'amministrazione statale, o dell'ente locale.

Ne consegue che se l’intimazione ad adempiere inviata dall'Agenzia per la riscossione viene notificata oltre il termine di cinque anni, la pretesa dell’ente impositore è da considerarsi estinta.

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 29 novembre 2017 n. 28576, ha ribadito che non deve essere applicato il termine prescrittivo ordinario, ex art. 2946 c.c., ma quello previsto per il tributo che è usualmente di cinque anni.

La Cassazione, richiamando la recente giurisprudenza di legittimità (vedi), ha chiarito: “Il diritto di riscossione di un’imposta, azionato mediante emissione di cartella di pagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, bensì al termine decennale previsto dall’art. 2953 c.c. Se ciò è vero, la stessa differenziazione va fatta per il termine di prescrizione maturato dopo la notifica della cartella non opposta, atteso che la definitività data dall’omessa impugnazione non può determinare un mutamento del regime di prescrizione del credito iscritto a ruolo, non essendovi un accertamento giurisdizionale che conduce all’applicazione dell’actio iudicati di cui all’art. 2953 c.c. che decorre dal momento del passaggio in giudicato della sentenza”.

Qui la sentenza.

venerdì 24 novembre 2017

Tari gonfiata - il MEF invia i chiarimenti in merito al rimborso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è intervenuto nella discussione riguardante la possibile applicazione distorta delle norme riguardanti il calcolo della tassa sui rifiuti.

La Tari, tassa sui rifiuti introdotta nel 2014 in sostituzione della Tares, ha sollevato di recente notevoli problemi legati alla sua applicazione verso le pertinenze legate all'immobile principali (box, garage, cantine).

Dove nasce il problema?
La circolare del Ministero ha chiarito che le richieste di pagamento della tassa sui rifiuti avanzate dai comuni italiani sono risultate, in molti casi, errate in quanto fondate su una interpretazione sbagliata della norma. 

In generale, il calcolo della tassa sui rifiuti dovuta dal possessore di un immobile si suddivide in due quote: una quota fissa e che deve essere calcolata considerando la superficie in mq. dell'immobile (comprendendo anche le pertinenze) moltiplicato per il numero degli occupanti; una quota variabile calcolata con un valore assoluto, considerato il numero degli occupanti per la superficie della sola abitazione principale.

L'errore nel quale sarebbero incorse le amministrazioni locali nel calcolo della parte variabile, includendo anche le partenenze dell'abitazione per la determinazione della somma dovuta.

L'importo dovuto, quindi, è inferiore a quello preteso dal comune in quanto non si deve sommare, come hanno fatto diversi enti locali, la quota variabile dell’abitazione principale a quella di tutte le sue pertinenze.

Quale soluzione
La soluzione prospettata dal MEF è quella del rimborso da parte degli enti locali delle maggiori somme pagate dai contribuenti, a seguito di un migliore calcolo della tassa sui rifiuti dovuta.

Il rimborso riguarda le maggiori somme pagate tra il 2014 e il 2017 per la Tari nei vari comuni e che, a seguito di controllo, risultino come non dovuti.

Istanza di rimborso
Vi invitiamo, laddove sia evidente che l'importo versato è superiore a quello effettivamente dovuto, ad inviare al comune un'istanza di rimborso delle maggiori somme pagate dal 2014 ad oggi.

Qui il provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

domenica 29 ottobre 2017

Tari - illegittimo prevedere una tariffa diversa per i non residenti

La famigerata Tari (Tassa Rifiuti) è entrata nel mirino del Consiglio di Stato che con la sentenza n° 4223 del 6 settembre 2017 - pur intervenendo in materia di Tia - ha enunciato un principio valido anche per l'odierna tassa rifiuti.

Il Consiglio di Stato ha stabilito che è illegittimo il regolamento comunale che fissa tariffe differenti tra utenti residenti e non residenti, prevedendo per questi ultimi un'imposizione più elevata.

Nel caso di specie, Il Consiglio di Stato è stato chiamato ad esprimersi in merito alla legittimità del regolamento di un comune ove era stato previsto un piano di ripartizione del costo del servizio per il ritiro dei rifiuti distinto tra residenti e non residenti, con maggiori costi previsti per questi ultimi.

Il CdS, dopo aver premesso che questo tipo di tariffa rappresenta una forma atipica di prelievo sul patrimonio e reddito del cittadino/contribuente, ha  chiarito che l'amministrazione comunale non dispone della libera (e a nostro parere arbitraria) facoltà di determinare la tariffa per i rifiuti, creando una disparità tra residenti e non residenti nella determinazione del costo per la fornitura del medesimo servizio.

La discrezionalità lasciata all'ente locale nella determinazione del costo per il servizio, e la sua diversa imputazione, deve fondarsi su presupposti giuridici validi, di natura tecnica e non politica, all'esito di una valutazione realistica dei rifiuti prodotti nella località (in particolare quelle a vocazione turistica) dai residenti/non residenti.

S'innesta, nel ragionamento seguito dal Consiglio di Stato, il fondamentale principio di proporzionalità: si paga per quanto si usufruisce del servizio.

Ed evidente che, alla luce di questo principio, risulta del tutto priva di giustificazione la differenziazione che molte amministrazioni locali operano nella determinazione della tariffa rifiuti tra residenti e non residenti, ove chi consuma di meno è chiamato a pagare di più!

Qui la sentenza del Consiglio di Stato.
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