Visualizzazione post con etichetta equitalia. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta equitalia. Mostra tutti i post

domenica 14 gennaio 2024

Tasse: l'intimazione di pagamento valida solo se prima ti notificano la cartella di pagamento

L'Agenzia delle Entrate o l'ente locale può avanzare una pretesa di pagamento nei vostri confronti attraverso l'intimazione di pagamento?

L'argomento è stato trattato dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 5546 del 2023 che trovate in calce, provvedimento che ci consente di svolgere alcune considerazioni n merito a questo particolare atto notificato al contribuente.

a.- Intimazione di pagamento (art. 50 DPR 602/1973)

L'intimazione di pagamento è un atto di impulso che viene notificato dall'ente impositore al contribuente con due specifiche finalità:

1. avvisarlo che sta avviando l'azione esecutiva nei suoi confronti;

2. invitarlo a pagare per ridurre le spese a suo carico con il processo esecutivo.

L'intimazione di pagamento è disciplinata all'art. 50 del DPR 602/1973

"1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.

2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.

3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica.".

b.- Cassazione ordinanza n. 5546/2023 - il ruolo dell'intimazione di pagamento

La Suprema Corte, richiamando il citato art. 50 DPR 602/1973, ha specificato che questo atto non può costituire il titolo esecutivo che giustifichi la pretesa dell'Agenzia delle Entrate, ma ha un mero fine di dare impulso all'azione esecutiva. 

Ne consegue che non è valida l'intimazione di pagamento che non sia stata preceduta dalla notifica della cartella esattoriale o di altro atto impositivo.

Occorre ricordare, infatti, che molto spesso l'intimazione di pagamento viene notificata per interrompere la prescrizione (vedi qui) e la sua efficacia si esaurisce superato l'anno dalla notifica.

Cassazione - Ordinanza n. 5546/2022.

sabato 10 novembre 2018

Ho ricevuto una cartella esattoriale - quali conseguenze se non pago?

A volte arrivano al nostro indirizzo di posta elettronica (sos@consumatoreinformato.it) richieste di informazioni stravaganti, ma che nel caso di specie ci hanno suggerito il presente intervento.

Alcune settimane addietro, un consumatore ci ha scritto chiedendoci quali conseguenze può subire dopo aver ricevuto una cartella esattoriale di oltre 100.000,00 euro.

Nel caso di specie, il consumatore risulta(va) inadempiente nel pagamento di imposte verso diversi enti, locali e nazionali, per annualità abbastanza recenti. Dopo aver riconosciuto il debito non pagato, il consumatore ci ha chiesto: "cosa possono farmi ora?".

Partiamo da questa premessa per spiegarvi la ragione che ci ha portato a trattare l'argomento, ossia quali sono le conseguenze che si affrontano nel caso di una cartella esattoriale notificata dall'Agenzia Entrate Riscossione (ex Equitalia).

L'argomento non è nuovissimo ed è tornato di moda di recente anche a seguito della proposta elettorale di rottamazione delle cartelle esattoriali notificate a contribuenti diversi dalle società di capitali.


E quindi, cosa può pignorare il fisco ad una persona fisica? o meglio, entro quale limite l'Agenzia delle Entrate può arrivare a pignorare il contribuente rimasto inadempiente?

domenica 14 ottobre 2018

Rateizzazione del debito - il ritardo di due giorni nel pagamento di una rata non giustifica l'applicazione di sanzioni

La rottamazione del debito fiscale è stata ampiamente utilizzata negli ultimi anni dai contribuenti italiani che hanno voluto regolarizzare la propria posizione con il fisco.

E' accaduto che il pagamento di alcune delle rate oggetto di rottamazione sia avvenuta con ritardo da parte dei contribuenti, tant'è che in molte circostanze l'Agenzia delle Entrate ha applicato le relative sanzioni amministrative al ritardatario

La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia ha, con la recente sentenza, dichiarato la illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni amministrative addebitate al contribuente che abbia eseguito il pagamento della rata con soli due giorni di ritardo

La CTR, dando pieno applicazione all'insegnamento della Suprema Corte con la sentenza n. 6905/2011, ha ribadito che nel caso di lieve ritardo nel pagamento manca l’intenzione da parte del contribuente di voler violare la norma, quindi di sottrarsi al pagamento delle imposte dovute. 

La CTR ha, inoltre, richiamato il principio del “lieve inadempimento”, secondo la quale non sussiste la decadenza dalla rateizzazione, nel caso in cui il ritardo del pagamento della prima rata non sia superiore a sette giorni (d. lgs. n.159 del 24-09-2015).

Qui la sentenza della CTR.

domenica 13 maggio 2018

Perché non dovete pagare nulla ad Equitalia nel caso di omessa notifica dell'intimazione di pagamento

Ancora una volta Equitalia (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione) perde davanti ad un contribuente, non riuscendo a dimostrare di avergli regolarmente notificato l'atto.

Sembra incredibile, ma aumentano i casi dove l'Agente per la riscossione si vede dichiarare nulli gli atti, non riuscendo a dimostrare di aver notificato l'atto al contribuente.

Abbiamo già trattato l'argomento, evidenziando che la pretesa fiscale avanzata attraverso Equitalia può essere valida solo se accompagnata da una regolare notifica dell'atto, così come chiarito dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 5033/2017 (vedi qui) e ripreso anche dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lucca (vedi).

Il principio è stato ribadito, ancora una volta, dalla Commissione Tributaria Provinciale di Torino - Sez. V^ - la quale ha dichiarato la nullità dell'intimazione di pagamento di Equitalia, impugnata dalla contribuente.

Quest'ultima aveva, con il ricorso, eccepito l'omessa regolare notifica, evidenziando che il proprio domicilio era, nel periodo della notificazione dell'atto, mutato a causa di un trasloco. 

L'Agente, chiamato a produrre l'originale della notifica contestata, non è riuscito a depositare il documento necessario ad attestare l'effettiva notifica alla contribuente, costringendo il giudice tributario che "mancando gli originali, i documenti prodotti sono sforniti di efficacia probatoria", con conseguente accoglimento del ricorso e cancellazione dell'atto di intimazione di pagamento di Equitalia.

Qui la sentenza.

domenica 7 gennaio 2018

Cinque anni e si prescrive il debito fiscale - attenti alle intimazioni di pagamento

La Cassazione torna a trattare l'argomento prescrizione delle cartelle di pagamento, ribadendo il principio dei cinque anni per l'estinzione della pretesa dell'amministrazione statale, o dell'ente locale.

Ne consegue che se l’intimazione ad adempiere inviata dall'Agenzia per la riscossione viene notificata oltre il termine di cinque anni, la pretesa dell’ente impositore è da considerarsi estinta.

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 29 novembre 2017 n. 28576, ha ribadito che non deve essere applicato il termine prescrittivo ordinario, ex art. 2946 c.c., ma quello previsto per il tributo che è usualmente di cinque anni.

La Cassazione, richiamando la recente giurisprudenza di legittimità (vedi), ha chiarito: “Il diritto di riscossione di un’imposta, azionato mediante emissione di cartella di pagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, bensì al termine decennale previsto dall’art. 2953 c.c. Se ciò è vero, la stessa differenziazione va fatta per il termine di prescrizione maturato dopo la notifica della cartella non opposta, atteso che la definitività data dall’omessa impugnazione non può determinare un mutamento del regime di prescrizione del credito iscritto a ruolo, non essendovi un accertamento giurisdizionale che conduce all’applicazione dell’actio iudicati di cui all’art. 2953 c.c. che decorre dal momento del passaggio in giudicato della sentenza”.

Qui la sentenza.

domenica 24 dicembre 2017

Iscrizione di ipoteca per debiti con il fisco? valida solo se siete stati prima invitati a pagare

Il periodo festivo poco si addice al tema affrontato in questa sede, ma non di rado riceviamo richieste di chiarimento in merito alla possibilità da parte dell'Agente per la riscossione (fino a qualche mese addietro Equitalia) di avviare un'azione esecutiva sui beni immobili del contribuente, od anche iscrivere un'ipoteca, a seguito della notifica di una o più cartelle esattoriali.

Nel caso in cui la neonata Agenzia Entrate Riscossione abbia l'intenzione di iscrivere ipoteca sui beni immobili del contribuente per delle cartelle di pagamento notificate da oltre un anno, l'Agente è obbligato a notificare, in data antecedente all'iscrizione, un’intimazione di pagamento al contribuente, a pena di illegittimità e conseguente cancellazione della stessa ipoteca

E quindi, sappiate che non è valida ogni azione esecutiva della nuova agenzia che non sia preceduta dall'avviso/intimazione di pagamento inviato al contribuente con cui viene invitato ad assolvere il proprio debito con il fisco.

Qui di seguito, la sentenza della Cassazione.

domenica 29 ottobre 2017

Tari - illegittimo prevedere una tariffa diversa per i non residenti

La famigerata Tari (Tassa Rifiuti) è entrata nel mirino del Consiglio di Stato che con la sentenza n° 4223 del 6 settembre 2017 - pur intervenendo in materia di Tia - ha enunciato un principio valido anche per l'odierna tassa rifiuti.

Il Consiglio di Stato ha stabilito che è illegittimo il regolamento comunale che fissa tariffe differenti tra utenti residenti e non residenti, prevedendo per questi ultimi un'imposizione più elevata.

Nel caso di specie, Il Consiglio di Stato è stato chiamato ad esprimersi in merito alla legittimità del regolamento di un comune ove era stato previsto un piano di ripartizione del costo del servizio per il ritiro dei rifiuti distinto tra residenti e non residenti, con maggiori costi previsti per questi ultimi.

Il CdS, dopo aver premesso che questo tipo di tariffa rappresenta una forma atipica di prelievo sul patrimonio e reddito del cittadino/contribuente, ha  chiarito che l'amministrazione comunale non dispone della libera (e a nostro parere arbitraria) facoltà di determinare la tariffa per i rifiuti, creando una disparità tra residenti e non residenti nella determinazione del costo per la fornitura del medesimo servizio.

La discrezionalità lasciata all'ente locale nella determinazione del costo per il servizio, e la sua diversa imputazione, deve fondarsi su presupposti giuridici validi, di natura tecnica e non politica, all'esito di una valutazione realistica dei rifiuti prodotti nella località (in particolare quelle a vocazione turistica) dai residenti/non residenti.

S'innesta, nel ragionamento seguito dal Consiglio di Stato, il fondamentale principio di proporzionalità: si paga per quanto si usufruisce del servizio.

Ed evidente che, alla luce di questo principio, risulta del tutto priva di giustificazione la differenziazione che molte amministrazioni locali operano nella determinazione della tariffa rifiuti tra residenti e non residenti, ove chi consuma di meno è chiamato a pagare di più!

Qui la sentenza del Consiglio di Stato.

domenica 1 ottobre 2017

Bollo auto scaduto? tre anni per la prescrizione

Quando si prescrive il diritto degli enti locali ad ottenere il pagamento della tassa automobilistica da parte del proprietario di un veicolo?

La recente ordinanza n. 20425/2017 del 25 agosto 2017 ha ribadito due importanti principi:

(a) l'obbligo al pagamento del bollo da parte del contribuente si prescrive in 36 mesi (tre anni);

(b) il termine di prescrizione decorre dal primo gennaio dell’anno successivo a quello previsto per il pagamento.

La richiesta di pagamento successiva a tale termine deve essere considerata illegittima con conseguente annullamento della cartella di pagamento.

Qui di seguito, la Corte di Cassazione, VI^ Sezione civile, ordinanza n. 20425/2017.

domenica 10 settembre 2017

Equitalia: annullato il debito fiscale in assenza di risposta al contribuente

Il debito fiscale preteso dall'Amministrazione finanziaria attraverso l'Agente per la riscossione può (deve) essere annullato nel caso in cui l'Ufficio, al quale il contribuente  contestato la pretesa in via stragiudiziale, non risponda entro 220 giorni.

Abbiamo già affrontato la questione, allorché la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, richiamando le norme introdotte dalla Legge di Bilancio, aveva annullato delle cartelle di pagamento per omessa risposta da parte dell'Amministrazione finanziaria (o di Equitalia) alla richiesta di annullamento proveniente dal contribuente (vedi).

Orbene, il principio è stato ribadito dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, a cui si era rivolta sia l'Agenzia delle Entrate che Equitalia, convinti della infondatezza del ragionamento seguito dalla CTP.

Ed invece, il giudice di secondo grado ha riaffermato il principio, considerando illegittime le pretese di Equitalia a fronte di una richiesta di annullamento proveniente dal contribuente e priva di risposta entro 220 giorni.

Qui la sentenza.

venerdì 25 agosto 2017

Fisco ed errori: quando paga il commercialista?

Di recente, la cronaca ha riportato nuovi esempi di società o commercialisti che, dopo aver trattenuto somme di denaro per il pagamento delle imposte per conto dei clienti, non hanno provveduto all'adempimento dei doveri davanti al fisco.

In tutti questi casi, il contribuente è tenuto a pagare le tasse all'amministrazione finanziaria, dovendo poi cercare il recupero dei denari rivolgendosi al professionista (vedi).

Il tema è stato già oggetto di trattazione nel blog, allorché è stato chiarito che il contribuente è chiamato a rispondere avanti al fisco per eventuali errori e/o omissioni, anche nel caso di condotta poco corretta da parte del professionista che lo ha assistito negli adempimenti fiscali.

Ma quando paga il professionista? qui un breve quadro della situazione con alcuni suggerimenti pratici.

domenica 23 luglio 2017

Omessa notifica della cartella di pagamento? Equitalia non può pretendere nulla!

L'Agente per la riscossione deve provare di aver notificato la cartella esattoriale al contribuente per poter vantare un diritto di credito nei confronti di quest'ultimo.

Il principio, esposto di recente dalla Cassazione (vedi), è stato ribadito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lucca nella recentissima sentenza che potete leggere di seguito.

Il mancato adempimento di questo obbligo rende non valide nemmeno le richieste di pagamento future, per carenza di notifica dell'atto premessa.

Qui la sentenza n. 260/2017.

domenica 4 giugno 2017

Cartella di pagamento non valida se Equitalia non produce la cartolina di notifica

Questa domenica vi proponiamo una recente pronuncia della Corte di Cassazione, la numero 5077/2017, ove è stato ribadito un principio fondamentale: nel momento in cui contestiamo la notifica della cartella di pagamento, come ogni altro atto inviato alla nostra residenza attraverso cartolina postale, Equitalia deve produrre in giudizio l'originale del documento disconosciuto ex art. 2719 c.c..

Nel caso di specie, un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento, contestando tra le tante anche di non aver mai ricevuto il documento attestante il debito fiscale.

Equitalia si era costituita in giudizio, producendo la copia degli atti notificati, sostenendo che la notifica sarebbe ritualmente intervenuta.

Il contribuente, con memoria successiva, aveva contestato la conformità delle firme apposte sulle fotocopie rispetto all'originale ex art. 2719 c.c..

L'Agente non produceva l'originale e chiedeva comunque il riconoscimento del credito fiscale vantato verso il contribuente.

La vicenda finiva i Cassazione, ove i giudici di legittimità hanno considerato non valida la notifica degli atti fiscali per violazione dell'art. 2719 c.c..

La norma stabilisce che A “le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”.

Di conseguenza, ove il contribuente disconosca la fotocopia della cartolina di notifica dell'atto fiscale, Equitalia deve produrre l'originale per attestare l'effettiva sua notifica.

In particolare, la Cassazione ha evidenziato che "Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 2719 c.c., esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche e si applica tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione, dovendosi ritenere, in assenza di espresse indicazioni, che in entrambi i casi la procedura sia soggetta alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c.. Ne consegue che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, mentre il disconoscimento onera la parte della produzione dell'originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche aliunde" (Cass. n. 13425 del 2014, n. 19680 del 2008, n. 1525 del 2004).

Nella specie il contribuente in primo grado, dopo la produzione da parte dell'ufficio di copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento relativi alla notificazione degli avvisi di accertamento sulla cui base la cartella di pagamento era stata emessa, con la memoria del 12 aprile 2005 ha disconosciuto la conformità all'originale delle dette copie fotostatiche, e così ha fatto con la memoria di costituzione in appello, trascritta nel ricorso per cassazione in parte qua; l'amministrazione, sulla quale incombeva l'onere di produrre gli originali, dal canto suo non ha provveduto all'incombente, sicchè la notificazione degli atti prodromici alla cartella di pagamento impugnata - che il contribuente sosteneva di non aver mai ricevuto - non è stata provata.".

Qui il provvedimento della Cassazione n. 5077/2017.

venerdì 31 marzo 2017

Rottamazione Equitalia 2017 - la scadenza per la domanda viene prorogata al 21 aprile

Novità per chi intende aderire al programma di rottamazione delle cartelle di Equitalia 2017 che, in origine, sarebbe dovuta scadere oggi.

Con il recente provvedimento del Governo, è stato disposto il prolungamento della data per la presentazione dell'istanza  di rottamazione delle cartelle esattoriale, prolungata al prossimo 21 aprile 2017.

Per maggiori informazioni e per scaricare il modulo per la richiesta di definizione agevolata,  potete cliccare qui

venerdì 3 marzo 2017

Rottamazione delle cartelle 2017 - il Modulo DA1

Nelle ultime settimane Equitalia ha inviato ai contribuenti italiani una comunicazione ove  li informa che eventuali cartelle notificate in precedenza possono rientrare nella rottamazione 2016, una forma di definizione agevolata introdotta con il decreto fiscale.

L'agevolazione prevista riguarda tutti i contribuenti che siano stati oggetto di richiesta di pagamento da parte di Equitalia per somme affidate all'agente per riscossione entro il 31 dicembre 2016 (e non notificate entro questa data).

I contribuenti che hanno ricevuto questa comunicazione, per posta ordinaria, possono aderire alla definizione agevolata, presentando  domanda entro e non oltre il 31 marzo 2017.

L'Agente per la riscossione, nella lettera trasmessa in questi giorni, indica gli estremi dell'atto di riscossione, l'ammontare del debito preteso dall'ente e il modulo da inviare per proporre la domanda ad Equitalia (modulo DA1).

Per coloro che decideranno di aderire alla rottamazione 2017, Equitalia invierà successivamente (entro il 31 maggio 2017) una comunicazione ove viene indicato:


- l'importo dovuto
- i bollettini con le date di scadenza dei pagamenti per un di massimo 5 rate, di cui l’ultima in scadenza a settembre 2018.

Di seguito, il modello di agevolazione 1 di Equitalia.

domenica 4 dicembre 2016

Prescrizione della cartella esattoriale: importante intervento della Cassazione

La recente sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite sembra aver messo termine alla annosa questione inerente il termine di prescrizione della cartella  esattoriale.

Quando riceviamo una intimazione di pagamento, o un successivo atto dall'agente per la riscossione, ove viene fatto riferimento ad una cartella esattoriale notificata  qualche anno addietro, il quesito che ci poniamo è: ma il debito tributario è prescritto? il termine di prescrizione è di cinque o dieci anni?

Usualmente, l'Agente per la riscossione, anche dando seguito ad una interpretazione maggioritaria della giurisprudenza, era solito affermare che nel caso di mancata opposizione dell'atto impositivo (avviso di accertamento, avviso di liquidazione etc...), comporterebbe una definitività (non modificabilità) della pretesa avanzata dallo Stato, con conseguente conversione del termine breve (cinque anni) nel termine ordinario di prescrizione (dieci anni).

Tale effetto sarebbe conseguente all'applicazione dell'art. 2953 c.c.: "I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni".

Un diverso orientamento, ha ritenuto non applicabile l'estensione del termine di prescrizione non sussistendo  i presupposti applicativi della norma appena menzionata.

La questione è stata affrontata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale ha accolto questo orientamento minoritario, ritenendo non applicabile l'art. 2953 c.c. - anche per analogia - alle cartelle esattoriali.

In termini più semplici, la Corte non ha ritenuto operativo l'art. 2953 c.c., norma che prevede la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, nelle fattispecie originate da atti amministrativi di riscossione mediante iscrizione a ruolo o, comunque derivanti dalla riscossione coattiva dei crediti di  enti previdenziali o di entrate dello Stato, tributarie ed extra tributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.

La Corte di Cassazione, in buona sostanza, ritiene non applicabile l'art. 2953 c.c. a questi ipotesi, in quanto  la norma riguarda esclusivamente le ipotesi di  "sentenze di condanna passate in giudicato" e non atti amministrativi extragiudiziali originati da una sola parte, la P.A..

Per tale ragione, il termine di prescrizione della cartella di pagamento non può essere esteso a dieci anni da parte dell'agente per la riscossione.

domenica 26 giugno 2016

Il contribuente paga gli errori del commercialista

Caro contribuente ricordati di controllare, di tanto in tanto,  se il tuo commercialista ti sta seguendo in modo appropriato, perché nel caso di errori od omissioni da parte del professionista, le conseguenze ricadono nel tuo portafoglio.

La Corte di Cassazione ha ribadito, con un recente provvedimento, che nel caso di violazioni tributarie, anche se originate dalla condotta del professionista, a risponderne è il contribuente.

Nel caso di specie, il giudice di legittimità era stato chiamato a decidere in merito all'omessa trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate da parte del commercialista per conto di un contribuente.

La Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale il conferimento del mandato al commercialista di seguire la propria posizione fiscale, e quindi anche l'obbligo di invio della dichiarazione fiscale, non esonera il contribuente, soggetto obbligato, dal controllo che tale documento fiscale sia correttamente trasmesso all'Agenzia delle Entrate.

Ne consegue che il contribuente è chiamato a "pagare" tutte le conseguenze per l'inadempimento, totale o parziale, da parte del commercialista, e quindi deve pagare anche le sanzioni amministrative irrogate dall'Agenzia delle Entrate nei propri confronti.

La Cassazione ha adottato questa soluzione, proprio sulla base del principio consolidato secondo il quale l’affidamento ad un commercialista degli incombenti fiscali non vale ad escludere la responsabilità nei confronti del contribuente, su cui grava un obbligo di controllo dell'attività del professionista.

Qui la sentenza.

domenica 14 febbraio 2016

220 giorni senza la risposta di Equitalia? cartella di pagamento annullata!

La cartella di Equitalia può essere annullata con una mera istanza inviata dal contribuente all'ente che pretende il pagamento del debito tributario, sempreché quest'ultimo non dia alcun segno di riscontro alla richiesta di annullamento entro 220 giorni.

Questa la conclusione raggiunta dalla Commissione Tributaria di Milano con un recente intervento che vi proponiamo di seguito e che rappresenta una particolare novità che potrebbe tornare utile per molti contribuenti italiani.

Il giudice tributario milanese ha affermato l'esistenza del silenzio assenso da parte dell'Agente che di fronte ad una richiesta di annullamento trasmessa dal contribuente non dia alcuna risposta all'istanza della parte.

Invero, la decisione assunta dal giudice lombardo parte da un presupposto normativo preciso, la legge finanziaria del 2013, la quale ha previsto che il contribuente che sia stato oggetto di notifica di un atto da parte del concessionario per la riscossione può inviare una istanza con cui contesta la pretesa dell'agente e ne chiede l'annullamento.
  
Quest'ultimo, ricevuta la contestazione da parte del contribuente, deve rivolgersi all'ente impositore da cui ha ricevuto il mandato (Agenzia entrate - INPS - enti locali etc...) per chiedere un chiarimento e per invitarli a rispondere al contribuente.

Nel caso in cui la risposta non pervenga al contribuente nei successivi 220 giorni, né da Equitalia né dall'enteil comma 540 della Finanziaria dispone che "trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite ..... sono annullate di diritto".

E nel caso affrontato dai giudici milanesi, avendo rilevato l'omessa risposta da parte dell'Agenzia delle Entrate, la CTP ha annullato le cartelle di pagamento.

Qui la sentenza.

domenica 7 febbraio 2016

Non ti notificano la cartella di pagamento? puoi impugnare il ruolo

Accade molto spesso che i contribuenti italiani ricevano, a distanza di anni, richieste/intimazioni di pagamento da parte di Equitalia per cartelle di pagamento mai notificate.

Altre volte, invece, sono gli stessi contribuenti che si attivano per verificare di non essere debitori verso l'amministrazione finanziaria, scoprendo che vi sono importi iscritti a ruolo, dopo aver fatto richiesta di rilascio dell'estratto alla concessionaria della riscossione.

E quando scopri che risultano iscritte a ruolo delle somme dovute all'Agenzia delle Entrate o altri enti, ti vorresti attivare per far dichiarare la nullità della pretesa dell'erario, magari perché non ti è stata mai notificata la cartella esattoriale.

In tali casi, è frequente l'opposizione sollevata da Equitalia, secondo la quale sarebbe prescritta l'azione del contribuente con la quale impugna la cartella di pagamento, per decorrenza del termine per proporre il ricorso ex art. 21 D. Lgs. 546/1992.

A ciò si aggiunga che, secondo l'Agenzia delle Entrate e Equitalia, il ruolo sarebbe un atto interno e quindi, non autonomamente impugnabile da parte del contribuente.

Sul punto, sono intervenute di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, a risoluzione di un contrasto giurisprudenziale, hanno dichiarato ammissibile l’impugnazione davanti al giudice tributario della cartella di pagamento ove il contribuente, venuto a conoscenza della sua esistenza attraverso l'estratto di ruolo, ne contesti la nullità per difetto di notifica.

La Corte premette che il ruolo è un atto ammnistrativo impositivo attraverso il quale l'ufficio competente determina le somme dovute e consiste in elemento che forma la cartella di pagamento effettivamente notificata al contribuente.

Il giudice di legittimità osserva che l'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 prevede tra gli atti impugnabili ancheil ruolo e la cartella di pagamento, e che il successivo art. 21 include espressamente che la notificazione della cartella vale come notificazione del ruolo.

E quindi, evidenzia che "da tali disposizioni si evince pertanto che: il ruolo è atto che deve essere notificato e la sua notificazione coincide con la notificazione della cartella di pagamento; è atto impugnabile; il termine iniziale per calcolare i "sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato" (fissati a espressa "pena di inammissibilità" dalla prima parte del medesimo art. 21 per l'impugnazione di qualisasi "atto impugnabile") coincide con quello della "notificazione della cartella di pagamento"; entro il suddetto termine pertanto il debitore, giusta i principi generali, a seconda del suo interesse, può impugnare entrambe gli atti".

Il contribuente, sotto tale profilo, non può impugnare l'estratto di ruolo che rappresenta una mera elencazione rappresentativa di eventuali debiti di natura tributaria ed è atto interno all'agente della riscossione, ma il ruolo e la cartella di pagamento laddove ne contesti l'omessa notificazione da parte dell'ufficio entro il termine di prescrizione.

Gli atti tributari, rientrando a pieno titolo nei c.d. atti recettizi, producono gli effetti giuridici voluti dal soggetto emittente (Agenzia delle Entrate e Equitalia) solo nel momento in cui siano regolarmente ricevuti dal destinatario, e quindi il contribuente che sia venuto a conoscenza dell'esistenza di somme iscritte a ruolo può legittimamente impugnare la cartella di pagamento e lo stesso ruolo, contestandone l'omessa notifica dell'atto.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...