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domenica 12 aprile 2026

Raccomandate “vuote” e prescrizione: la Cassazione mette dei paletti

Le notifiche a mezzo posta tornano al centro dell’attenzione con una pronuncia destinata ad avere effetti molto concreti nella difesa dei consumatori.

Con l’ordinanza n. 398/2026, la Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale: la “presunzione di conoscenza” dell'atto notificato non può essere utilizzata dagli Enti senza prima dimostrare quale atto sia stato effettivamente inviato.

Il riferimento normativo è l’articolo 1335 codice civile, secondo cui una comunicazione si considera conosciuta quando giunge all’indirizzo del destinatario. Ma la Corte precisa: questo principio non esonera dall’onere di identificare il contenuto del plico.


1.- Il caso: quando la ricevuta non basta

Nel caso esaminato, l’INPS sosteneva di aver interrotto la prescrizione tramite una raccomandata. 

Al fine di provare quanto affermato, l'Ente aveva prodotto solo la ricevuta di ritorno dalla quale non era possibile evincere l’oggetto e il contenuto della comunicazione.

In altri termini, risultava difettare qualsiasi collegamento certo tra la spedizione e una specifica richiesta di pagamento.

Già i giudici tributari di merito avevano censurato la difesa dell'INPS, evidenziando che dall’avviso di ricevimento non era “ricavabile l’oggetto e il contenuto della raccomandata” e quindi non vi era certezza in merito alla corrispondenza tra il documento proposto nel procedimento e quello oggetto di notifica.


2.- La Cassazione conferma: una semplice affermazione non è sufficiente

La Corte enuncia un principio destinato a incidere nella prassi

La consegna del plico fa presumere la conoscenza dell’atto solo se l’Ente produce elementi idonei a identificarlo e a collegarlo alla raccomandata, almeno in copia.

Se manca tale elemento probante:

a.- la presunzione non opera;

b.- l’onere della prova non si trasferisce al contribuente.

Quindi, cosa ci dice la Cassazione? va bene il principio di presunzione di conoscenza del documento notificato, ma solo se rispetta determinati presupposti, e quindi con appositi limiti che devono essere rispettati anche dall' ente pubblico.

E' evidente che l'impatto di tale decisione non è secondario, in quanto per anni si è affermato il seguente principio:

⇒ la consegna della raccomandata implica conoscenza del contenuto

⇒ spetta al destinatario dimostrare che il plico fosse vuoto o diverso

La Cassazione chiarisce che questo schema vale solo a determinate condizioni:

  • l’Ente deve identificare chiaramente l’atto;
  • deve dimostrare il collegamento con la spedizione;
  • deve produrre almeno una copia del documento.

Solo allora scatta la cosiddetta “vicinanza della prova”.


3.- Effetti pratici: cosa cambia davvero per i consumatori

Questo provvedimento consolida un principio sacrosanto: stop alle notifiche “al buio”

Non basta più una ricevuta postale generica, ma serve una prova concreta del contenuto della busta e la corrispondenza con quanto contestato e quanto riportato nel procedimento tributario.

Altro effetto positivo che discende da questa pronuncia è una tutela più effettiva della prescrizione in favore del contribuente, in quanto se viene contestata la decorrenza del termine prescrizionale, spetta all’ente offrire prova dell'atto interruttivo:

  • la prescrizione continua a decorrere;
  • il debito può risultare estinto.

E quindi ora il contribuente non sosterrà più solo, come strategia difensiva, non ho ricevuto nulla”, ma anche dimostrate cosa avete inviato”.

Corte di Cassazione Sez. V^ Civ. Ordinanza n. 398/2026

domenica 14 gennaio 2024

Tasse: l'intimazione di pagamento valida solo se prima ti notificano la cartella di pagamento

L'Agenzia delle Entrate o l'ente locale può avanzare una pretesa di pagamento nei vostri confronti attraverso l'intimazione di pagamento?

L'argomento è stato trattato dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 5546 del 2023 che trovate in calce, provvedimento che ci consente di svolgere alcune considerazioni n merito a questo particolare atto notificato al contribuente.

a.- Intimazione di pagamento (art. 50 DPR 602/1973)

L'intimazione di pagamento è un atto di impulso che viene notificato dall'ente impositore al contribuente con due specifiche finalità:

1. avvisarlo che sta avviando l'azione esecutiva nei suoi confronti;

2. invitarlo a pagare per ridurre le spese a suo carico con il processo esecutivo.

L'intimazione di pagamento è disciplinata all'art. 50 del DPR 602/1973

"1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.

2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.

3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica.".

b.- Cassazione ordinanza n. 5546/2023 - il ruolo dell'intimazione di pagamento

La Suprema Corte, richiamando il citato art. 50 DPR 602/1973, ha specificato che questo atto non può costituire il titolo esecutivo che giustifichi la pretesa dell'Agenzia delle Entrate, ma ha un mero fine di dare impulso all'azione esecutiva. 

Ne consegue che non è valida l'intimazione di pagamento che non sia stata preceduta dalla notifica della cartella esattoriale o di altro atto impositivo.

Occorre ricordare, infatti, che molto spesso l'intimazione di pagamento viene notificata per interrompere la prescrizione (vedi qui) e la sua efficacia si esaurisce superato l'anno dalla notifica.

Cassazione - Ordinanza n. 5546/2022.

venerdì 22 dicembre 2023

Fine della mediazione tributaria

Dopo poco più di dieci anni termina l'esperienza della mediazione nelle controversie tra fisco e contribuente, con cancellazione dell'art. 17 bis del D. Lgs. 546/1992, tant'è che il contribuente che intenda contestare l'atto notificato dall'Agenzia delle entrate non è più obbligato ad avviare un procedimento di mediazione prima di avviare l'azione davanti al giudice tributario, così come previsto in precedenza (vedi qui).

La novità normativa entrerà in vigore a breve prevede, sotto altro profilo, novità dal punto di vista dei sistemi di conciliazione, con la possibilità di definizione stragiudiziale della controversia.

Quello che è certo e che la novella ha abrogato l’articolo 17-bis della norma sul processo tributario introdotto nel 2011, la quale prevedeva l'istituto della mediazione tributaria con un procedimento ambiguo e che non ha mai prodotto i risultati sperati.

Occorre osservare che la mediazione tributaria prevedeva qualche ambiguità che, con probabilità, ha inciso nello scarso successo dell'istituto, come ad esempio l'assenza di un vero mediatore: Il reclamo, infatti, veniva sottoposto all'attenzione di un altro ufficio dell'Agenzia dell'Entrate e seppur diverso da quello che aveva emesso il provvedimento, comunque  facente parte dell'amministrazione pubblica. 

Peraltro, la scelta del legislatore si pone in contrasto con gli ultimi interventi legislativi in materia, con i quali era stato aumentato il limite per l'obbligatorietà della mediazione tributaria ed era stata prevista una sorta di responsabilità per il funzionario che non accettava la proposta formulata all'esito del procedimento, nel caso di successiva soccombenza dell'amministrazione finanziaria.

Tutta questa esperienza viene accantonata e si procederà con altre strade nel tentativo di soluzioni pacifiche e veloci tra Agenzia e contribuente.

domenica 10 maggio 2020

Cartella di pagamento notificata in ritardo? prescrizione si azzera se non impugnata

Lo Stato notifica la cartella di pagamento per dei tributi prescritti? beh, caro contribuente se non impugni l'atto tempestivamente, corri il rischio di azzerare il termine di prescrizione.

Qual conseguenza? che il contribuente può vedersi costretto a pagare, nel 2020, tasse ed altri oneri statali relativi a periodi d'imposta della fine anni '80.

Sembra assurdo, ma il provvedimento si limita ad aderire ad un consolidato principio statuito negli anni Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ribadito con la recente Ordinanza n. 3743/2020, secondo il quale la cartella di pagamento, anche se riferita a crediti tributari prescritti, se non tempestivamente impugnata, con specifica eccezione della prescrizione, rimette in termini i crediti fiscali, azzerando la prescrizione ex art. 2943 c.c. e seguenti.

1. La vicenda
Il caso sottoposto ai giudici di legittimità, prende le mosse da una intimazione di pagamento notificata ad un contribuente nel 2015, e relativa all'omesso versamento di imposte per l'anno d'imposta 1986.

La cartella di pagamento, però, era stata notificata al contribuente oltre il termine prescrizionale (nel 2010), anche se l'atto impositivo non era stato oggetto di specifica impugnazione da parte del contribuente.

Quest'ultimo decideva, invece, di impugnare il successivo atto di intimazione, contestando l'intervenuta prescrizione della cartella di pagamento.

I giudici tributari di merito si esprimevano in favore del contribuente, annullando l'atto di intimazione per intervenuta prescrizione della cartella di pagamento sottostante.

La vicenda finiva avanti alla Corte di Cassazione.

2. Cassazione - Ordinanza n. 3743/2020 - impugnazione dell'atto tributario solo per vizi propri - azzeramento della prescrizione 
La Corte di Cassazione ha riformato la pronuncia del giudice tributario, partendo dal presupposto che il contribuente può impugnare un atto impositivo dell'amministrazione finanziaria solo per vizi propri, e nel caso di specie il contribuente avrebbe potuto eccepire solo vizi relativi all'atto di intimazione di pagamento, mentre erano precluse eventuali eccezioni relativi all'atto pregresso, ossia la cartella di pagamento.

La Corte ha considerato, in altri termini, inammissibile il motivo di impugnazione dell'atto di intimazione, nel quale il contribuente aveva eccepito l'intervenuta prescrizione della cartella di pagamento, notificata nel 2010 per tasse relative all'anno 1986, ma non ritualmente impugnata nel termine di legge (art. 21 d. lgs. 546/1992): "un'intimazione di pagamento riferita ad una cartella notificata e non impugnata [ ndr. dal contribuente] può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nulla o annullabile la cartella presupposta".

Viene preclusa al contribuente la possibilità, quindi, di contestare ex post un difetto relativo all'atto notificato in precedenza, di fatto sanando una carenza dell'amministrazione finanziaria che abbia in ritardo notificato la cartella.

Ci viene da pensare, probabilmente sbagliando, che il contribuente risulta soggetto a vita alla possibile contestazione da parte dello Stato, il quale può in ogni momento venire a contestare l'omesso pagamento di tasse nel passato. 

3. Conseguenza - impugnazione tempestiva della cartella di pagamento.
Il contribuente deve avere ben chiaro che se non impugna immediatamente al cartella di pagamento nella quale viene chiesto il pagamento di debiti tributari prescritti, la conseguenza diretta è l'azzeramento del termine di prescrizione decennale che riparte da "0".

Come e quando si impugna la cartella di pagamento, eccependo la prescrizione?

- la cartella di pagamento deve essere tempestivamente impugnata entro sessanta giorni dalla notifica (art. 21 d. lgs. n. 546/1992);

- nel ricorso deve essere eccepito in modo specifico l'intervenuta prescrizione dei crediti pretesi dallo Stato.

Qui di seguito, l'Ordinanza n. 3743/2020 della Corte di Cassazione.

martedì 25 giugno 2019

Rottamazione - inviate le lettere di adesione con il pagamento rateale

La pace fiscale tra fisco e contribuente segna un altro punto importante, in quanto l'Agenzia delle entrate-Riscossione rende noto di aver proceduto all'invio della lettera di  "Comunicazione delle somme dovute" a tutti coloro che avevano tempestivamente aderito alla proposta entro lo scorso 30 aprile.

L'Agenzia ha inviato la lettera di risposta all'esito dei controlli effettuati per le singole posizioni oggetto di istanza, verificando la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura fiscale di favore.

Le comunicazione inviate ai contribuenti sarebbero, secondo quanto riferito dall'Agenzia, circa un milione e quattrocentomila, senza peraltro dimenticare che il termine per l'adesione alla rottamazione dovrebbe essere riaperto per i ritardatari.

lunedì 4 dicembre 2017

TARI: il Comune di Torino comunica come ottenere le agevolazioni per il 2017

Il Comune di Torino ha, con una recente nota, chiarito come i Contribuenti potranno usufruire delle agevolazioni per il pagamento della TARI per l'anno 2017.

Lo scorso settembre, il Comune aveva indicato tutte le modalità di accesso alle agevolazioni TARI previste, con il comunicato che potete leggere in fondo al post.

Le agevolazioni per la TARI sono state previste dal Comune di Torino sulla base della dichiarazione ISEE rilasciata dal singolo contribuente, nei limiti indicati nel comunicato sopra richiamato.

L'Amministrazione comunale ha chiarito, con una recente nota, che tutti coloro che sono interessati alla riduzione della TARI per il 2017, rientrandovi secondo i parametri indicati, dovranno saldare l'importo previsto entro il giorno 11 dicembre 2017: nel caso di omesso pagamento entro tale data, l'agevolazione ISEE verrà revocata.

Il Comune ha osservato, inoltre, che eventuali importi superiori a quelle previsti con le agevolazioni, saranno recuperati sul documento di acconto dell'anno 2018.

Visto che sono pervenute all'Associazione alcune segnalazioni/richieste di chiarimenti, vi giriamo tutti i canali per poter ottenere risposta ai quesiti e/o regolarizzare la posizione, ottenendo la riduzione ISEE della TARI 2017.

La riduzione della TARI, da recuperare successivamente al pagamento dell'11 dicembre, può essere infatti effettuata con istanza di sgravio firmata in originale e corredata da copia del documento di identità con le seguenti modalità:
  • personalmente o tramite delegato (munito di delega scritta e documento di identità del       delegante) presso l’ufficio 213 - ISEE, piano 2, Corso Racconigi 49, con orario dalle 8.30 alle 12.30 dal lunedì al venerdì (in caso di alta affluenza di pubblico l’erogazione dei numeri potrà essere sospesa in anticipo);
  • a mezzo posta o fax n. 011/0112467;
  • in allegato ad e-mail al seguente indirizzo: tassarifiuti@comune.torino (o PEC tributi@cert.comune.torino.it).

Qui di seguito le istruzioni del Comune di Torino per le agevolazioni ISEE sulla TARI 2017. 

venerdì 3 marzo 2017

Rottamazione delle cartelle 2017 - il Modulo DA1

Nelle ultime settimane Equitalia ha inviato ai contribuenti italiani una comunicazione ove  li informa che eventuali cartelle notificate in precedenza possono rientrare nella rottamazione 2016, una forma di definizione agevolata introdotta con il decreto fiscale.

L'agevolazione prevista riguarda tutti i contribuenti che siano stati oggetto di richiesta di pagamento da parte di Equitalia per somme affidate all'agente per riscossione entro il 31 dicembre 2016 (e non notificate entro questa data).

I contribuenti che hanno ricevuto questa comunicazione, per posta ordinaria, possono aderire alla definizione agevolata, presentando  domanda entro e non oltre il 31 marzo 2017.

L'Agente per la riscossione, nella lettera trasmessa in questi giorni, indica gli estremi dell'atto di riscossione, l'ammontare del debito preteso dall'ente e il modulo da inviare per proporre la domanda ad Equitalia (modulo DA1).

Per coloro che decideranno di aderire alla rottamazione 2017, Equitalia invierà successivamente (entro il 31 maggio 2017) una comunicazione ove viene indicato:


- l'importo dovuto
- i bollettini con le date di scadenza dei pagamenti per un di massimo 5 rate, di cui l’ultima in scadenza a settembre 2018.

Di seguito, il modello di agevolazione 1 di Equitalia.

domenica 26 giugno 2016

Il contribuente paga gli errori del commercialista

Caro contribuente ricordati di controllare, di tanto in tanto,  se il tuo commercialista ti sta seguendo in modo appropriato, perché nel caso di errori od omissioni da parte del professionista, le conseguenze ricadono nel tuo portafoglio.

La Corte di Cassazione ha ribadito, con un recente provvedimento, che nel caso di violazioni tributarie, anche se originate dalla condotta del professionista, a risponderne è il contribuente.

Nel caso di specie, il giudice di legittimità era stato chiamato a decidere in merito all'omessa trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate da parte del commercialista per conto di un contribuente.

La Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale il conferimento del mandato al commercialista di seguire la propria posizione fiscale, e quindi anche l'obbligo di invio della dichiarazione fiscale, non esonera il contribuente, soggetto obbligato, dal controllo che tale documento fiscale sia correttamente trasmesso all'Agenzia delle Entrate.

Ne consegue che il contribuente è chiamato a "pagare" tutte le conseguenze per l'inadempimento, totale o parziale, da parte del commercialista, e quindi deve pagare anche le sanzioni amministrative irrogate dall'Agenzia delle Entrate nei propri confronti.

La Cassazione ha adottato questa soluzione, proprio sulla base del principio consolidato secondo il quale l’affidamento ad un commercialista degli incombenti fiscali non vale ad escludere la responsabilità nei confronti del contribuente, su cui grava un obbligo di controllo dell'attività del professionista.

Qui la sentenza.

domenica 7 febbraio 2016

Non ti notificano la cartella di pagamento? puoi impugnare il ruolo

Accade molto spesso che i contribuenti italiani ricevano, a distanza di anni, richieste/intimazioni di pagamento da parte di Equitalia per cartelle di pagamento mai notificate.

Altre volte, invece, sono gli stessi contribuenti che si attivano per verificare di non essere debitori verso l'amministrazione finanziaria, scoprendo che vi sono importi iscritti a ruolo, dopo aver fatto richiesta di rilascio dell'estratto alla concessionaria della riscossione.

E quando scopri che risultano iscritte a ruolo delle somme dovute all'Agenzia delle Entrate o altri enti, ti vorresti attivare per far dichiarare la nullità della pretesa dell'erario, magari perché non ti è stata mai notificata la cartella esattoriale.

In tali casi, è frequente l'opposizione sollevata da Equitalia, secondo la quale sarebbe prescritta l'azione del contribuente con la quale impugna la cartella di pagamento, per decorrenza del termine per proporre il ricorso ex art. 21 D. Lgs. 546/1992.

A ciò si aggiunga che, secondo l'Agenzia delle Entrate e Equitalia, il ruolo sarebbe un atto interno e quindi, non autonomamente impugnabile da parte del contribuente.

Sul punto, sono intervenute di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, a risoluzione di un contrasto giurisprudenziale, hanno dichiarato ammissibile l’impugnazione davanti al giudice tributario della cartella di pagamento ove il contribuente, venuto a conoscenza della sua esistenza attraverso l'estratto di ruolo, ne contesti la nullità per difetto di notifica.

La Corte premette che il ruolo è un atto ammnistrativo impositivo attraverso il quale l'ufficio competente determina le somme dovute e consiste in elemento che forma la cartella di pagamento effettivamente notificata al contribuente.

Il giudice di legittimità osserva che l'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 prevede tra gli atti impugnabili ancheil ruolo e la cartella di pagamento, e che il successivo art. 21 include espressamente che la notificazione della cartella vale come notificazione del ruolo.

E quindi, evidenzia che "da tali disposizioni si evince pertanto che: il ruolo è atto che deve essere notificato e la sua notificazione coincide con la notificazione della cartella di pagamento; è atto impugnabile; il termine iniziale per calcolare i "sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato" (fissati a espressa "pena di inammissibilità" dalla prima parte del medesimo art. 21 per l'impugnazione di qualisasi "atto impugnabile") coincide con quello della "notificazione della cartella di pagamento"; entro il suddetto termine pertanto il debitore, giusta i principi generali, a seconda del suo interesse, può impugnare entrambe gli atti".

Il contribuente, sotto tale profilo, non può impugnare l'estratto di ruolo che rappresenta una mera elencazione rappresentativa di eventuali debiti di natura tributaria ed è atto interno all'agente della riscossione, ma il ruolo e la cartella di pagamento laddove ne contesti l'omessa notificazione da parte dell'ufficio entro il termine di prescrizione.

Gli atti tributari, rientrando a pieno titolo nei c.d. atti recettizi, producono gli effetti giuridici voluti dal soggetto emittente (Agenzia delle Entrate e Equitalia) solo nel momento in cui siano regolarmente ricevuti dal destinatario, e quindi il contribuente che sia venuto a conoscenza dell'esistenza di somme iscritte a ruolo può legittimamente impugnare la cartella di pagamento e lo stesso ruolo, contestandone l'omessa notifica dell'atto.

lunedì 21 dicembre 2015

Equitalia sospende le richieste di pagamento per le festività

Buona notizia per coloro che sono oggetto di richieste di pagamento da parte di Equitalia. La società, infatti, ha annunciato di aver sospeso l'invio delle cartelle di pagamento per il periodo che intercorre tra il 24 dicembre 2015 fino al 6 gennaio 2016.La decisione assunta dall'agente per la riscossione dei tributi dell'Agenzia delle Entrate dovrebbe aiutare coloro che si trovano in momentanea difficoltà finanziaria, consentendo di posticipare i termini per trovare una soluzione.

Ricordiamo che non sono oggetto di sospensione dell'invio delle cartelle tutte quelle relativea posizioni urgenti o per le quali Equitalia non può sospendere l'invio dell'atto, causa possibile prescrizione della pretesa da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Maggiori informazioni sul sito web di Equitalia (vedi qui).

venerdì 30 ottobre 2015

Equitalia–novità per chi deve pagare la cartella esattoriale

Novità per i debitori dell'Amministrazione statale o locale, chiamati da Equitalia al pagamento degli importi delle cartelle esattoriali.

La recente approvazione dei provvedimenti attuativi da parte del Consiglio dei Ministri ha introdotto alcune significative novità nel rapporto tra Equitalia ed i contribuenti.

Vediamo, nello specifico, i più significativi cambiamenti:

domenica 10 maggio 2015

Arriva la prima sentenza che dichiara nullo l'avviso di accertamento sottoscritto da funzionario privo di potere

Questa domenica torniamo a trattare uno degli argomenti che hanno fatto più discutere di recente in materia di giustizia tributaria, ossia la nullità degli atti tributari firmati dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate privi di potere.

Abbiamo già trattato l'argomento, ricordando che la recente sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale ha demansionato 767 dirigenti a personale dell'Agenzia privo di potere di firma, invalidando, di fatto, tutti gli atti tributari sottoscritti da queste persone (vedi).

La CTP di Milano, con la recentissima sentenza n. 3222/2015, depositata in data 10 aprile 2015, è stata chiamata a decidere un ricorso avverso un avviso di accertamento sottoscritto da un funzionario risultato, a seguito della citata sentenza della Corte Costituzionale, privo di potere di firma.

La CTP ha accolto il ricorso, dichiarando nullo l'avviso di accertamento, richiamando la recente sentenza della Consulta: "Con sentenza n. 37 del 17 marzo 2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della disposizione predetta per violazione degli artt. 3, 51, e 97 della Costituzione, avendo tale norma contribuito "all'indefinito protrarsi nel tempo di un'assegnazione asseritamente temporanea di mansioni superiori, senza provvedere alla copertura dei posti dirigenziali vacanti da parte dei vincitori di una procedura concorsuale aperta e pubblica" Ne consegue la nullità dell'atto di accertamento sottoscritto da soggetto non dotato di una qualifica funzionale.".

Di seguito, la sentenza della CTP di Milano.

lunedì 20 aprile 2015

Agenzia Entrate - attenti agli atti firmati da queste persone....non sono validi!

La recente sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015 (vedi) ha determinato la seguente conseguenza: gli avvisi di accertamento, le iscrizione a ruolo, gli avvisi di liquidazione e gli altri atti dell'Agenzia delle Entrate firmati dai funzionari riconosciuti privi di potere dirigenziale devono essere considerati nulli e privi di effetti giuridici nei confronti del contribuente.

Se avete ricevuto un provvedimento dall'Agenzia delle Entrate, o avete in corso un contenzioso come potete verificare se chi vi chiede di pagare un tributo dello stato sia legittimato?

1. come controllare se il funzionario che ha sottoscritto l'avviso di accertamento è legittimato

Per poter accertare se l'atto sia stato sottoscritto da funzionario munito di potere di firma, potete controllare il nominativo, e la relativa qualifica, attraverso l'albo dell'Agenzia delle Entrate (vedi).

Ad ogni buon conto, in questo post potrete trovare l'elenco di coloro che, in base alla sentenza della Corte Costituzionale, non avevano il potere di sottoscrizione degli avvisi di accertamento, o degli altri atti impositivi notificati dall'Agenzia delle Entrate.

Verificate se nella lista compare anche il nominativo della persona responsabile dell'atto amministrativo, o che lo ha sottoscritto.

Potete, infine, recarvi presso l'Agenzia delle Entrate che ha emesso l'avviso di accertamento, o comunque l'atto impositivo, e chiedere se il dirigente che lo ha sottoscritto è legittimato e, quindi, verificare la regolarità della pretesa.

Novità: validi gli avvisi di accertamento firmati dai funzionari privi di potere (vedi).

domenica 20 ottobre 2013

Avviso di accertamento al socio nullo per assenza di motivazione se l’Agenzia non allega l’avviso di accertamento della società

Questo weekend torniamo a parlare di tasse e tributi con la recente sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Bari, la quale ha dichiarato la nullità, per assenza di motivazione, dell’avviso di accertamento che si limiti a richiamare un precedente provvedimento amministrativo, senza però inviarne copia al contribuente. 

Il caso affrontato dalla CTR riguarda un accertamento avviato dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società di persone (s.a.s.) e, di conseguenza, nei confronti dei singoli soci. 

L’Agenzia, dopo aver contestato alla società specifiche violazioni, aveva inviato altro avviso di accertamento ai singoli soci, contestando un maggior reddito ai fini IRPEF. Il contribuente aveva proposto ricorso avverso l’atto amministrativo, eccependo la carenza di motivazione, in quanto al suo interno si faceva riferimento ad altro provvedimento, quello sanzionatorio nei confronti della società, non regolarmente allegato. 

La Commissione Tributaria Regionale di Bari ha dato ragione al socio, richiamando i principi in materia ed in particolare l’obbligo, da parte dell’Ufficio, di allegare al provvedimento sanzionatorio anche l’atto richiamato in motivazione.

lunedì 31 dicembre 2012

Mediazione tributaria obbligatoria estesa anche per gli atti dell'Agenzia del Territorio

La procedura di mediazione tributaria riguarderà anche gli atti dell'Agenzia del Territorio.

Questa è la novità di fine anno per i contribuenti, i quali se intendono impugnare un atto dell'Agenzia del Territorio dovranno preventivamente tentare di conciliare la propria posizione attraverso il procedimento introdotto lo scorso 2 aprile 2012, allorché è divenuto obbligatorio adire alla mediazione tributaria per la soluzione delle controversie con il fisco.

Abbiamo già trattato l'argomento ricordando che Il procedimento di reclamo-mediazione, previsto a mente dell’art. 17 bis del d. lgs. 546/1992, è un ulteriore mezzo con il quale l’Amministrazione finanziaria intende risolvere le questioni fiscali con i contribuenti in via amichevole e senza ricorrere alle Commissioni Tributarie (vedi).

L'Agenzia del Territorio è stata incorporata all'Agenzia delle Entrate a partire dallo scorso 1° dicembre 2012, per effetto di quanto stabilito con il decreto legge n. 6 luglio 2012, numero 95, convertito con la legge 7 agosto 2012, numero 135.

Ne consegue che tutte le norme che riguardano l'AE estendono la propria applicazione anche per gli atti emessi dall'Agenzia del Territorio, e quindi anche quanto previsto all'art. 17 bis del d. lgs. 546/1992.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato, con Circolare n. 49/T del 28 dicembre 2012 che proponiamo di seguito, quali atti rientrano nella procedura di mediazione fiscale, nonché le modalità per adire al sistema di soluzione alternativa delle controversie.

L'Agenzia ha specificato che:

"Per quanto concerne, nello specifico, gli atti degli Uffici Provinciali –
Territorio, sono oggetto di mediazione, in particolare, le controversie relative a:
- avviso di accertamento del tributo;
- avviso di liquidazione del tributo;
- provvedimento che irroga le sanzioni;
- ruolo;
- rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e
interessi o altri accessori non dovuti;
- diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione
agevolata di rapporti tributari;
- ogni altro atto per il quale la legge prevede l’autonoma impugnabilità.
Devono invece ritenersi esclusi dalla fase di mediazione tributaria i ricorsi
con cui si impugnano gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’articolo 2,
comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, in quanto tali atti, anche se emessi dagli
Uffici Provinciali – Territorio dell’Agenzia e previsti dall’articolo 19, comma 1,
lettera f), del suddetto decreto legislativo, sono caratterizzati da un “valore” non
determinabile ai sensi dell’articolo 17-bis, comma 3.".

Ricordiamo che nel caso di esito negativo della mediazione tributaria, il contribuente può adire alla Commissione Tributaria Provinciale ed impugnare l'atto emesso nei propri confronti.

venerdì 26 ottobre 2012

Confedercontribuenti: Stop ai milioni di euro evasi dai 4mila siti di bookmakers con sedi all'estero


Sono 4.216 i siti internet illegali che fanno capo a decine di società di scommesse on line con sedi all'estero, e che hanno aperto anche fisicamente dei centri in tutta Italia: dai controlli dell'Agenzia dei Monopoli, molte di queste società evadono regolarmente l'imposta di gioco e tolgono così milioni di euro al gettito erariale italiano. Il flusso di denaro è spaventoso, bisogna bloccarlo".

mercoledì 4 gennaio 2012

Canone RAI: chiarimento in merito agli over 75 esenti dal pagamento del tributo

Di recente abbiamo ricevuto alcune richieste di chiarimento in merito ai requisiti richiesti per l'esenzione dal pagamento del canone RAI.

Abbiamo già trattato l'argomento in un nostro incontro radiofonico a Trentino inBlu radio dello scorso novembre (vedi), ma riteniamo opportuno richiamare alcuni punti salienti dell'art. 1, comma 132 della Legge 24 dicembre 2007, n. 248 (Legge di stabilità finanziaria per l'anno 2008) con la quale è stata introdotta tale esenzione.

Il diritto all'esenzione spetta a chi:
  • abbia compiuto 75 anni entro il termine di pagamento del canone;
  • non conviva con altri soggetti diversi dal coniuge titolare di reddito proprio;
  • possieda un reddito che unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore complessivamente ad euro 516,46 per tredici mensilita’ (euro 6.713,98 annuo).
Riprendendo quanto chiarito dalla stessa RAI, sono inclusi nel reddito oggetto di calcolo al fine dell'esenzione dal pagamento del canone:

"• del reddito imponibile (al netto degli oneri deducibili) risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente; per coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione, si assume a riferimento il reddito indicato nel modello CUD;
• dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, quali, ad esempio, gli interessi maturati su depositi bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli di Stato, nonché i proventi di quote di investimenti;
• delle retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;
• dei redditi di fonte estera non tassati in Italia.".

La richiesta di esenzione deve essere inviata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui sono stati maturati i requisiti per potersi giovare della misura.


Di seguito, vi proponiamo i requisiti per l'esenzione dal canone e la modalità per poter chiedere il rimborso di eventuali somme versate e non dovute.

domenica 6 febbraio 2011

GERIT Equitalia condannata a indennizzare i contribuenti per aver ingiustamente iscritto ipoteca

La sentenza che proponiamo questa settimana è stata pronunciata dal Tribunale di Roma - Sez. di Ostia - ed è di particolare importanza perché colpisce pesantemente GERIT Equitalia, ovvero il concessionario per la riscossione.

Nella concreta fattispecie, Equitalia aveva illegittimamente iscritto ipoteca sui beni del contribuente anche se il credito vantato era inferiore al valore minimo consentito per attuare una misura cautelare, l'ipoteca, così pesante.

Il Tribunale non solo ha dichiarato illegittima l'iscrizione ad ipoteca realizzata da GERIT Equitalia, ma ha anche condannato quest'ultima al risarcimento del danno ex art. 96 cpc per aver agito in malafede.

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