La rottamazione del debito fiscale è stata ampiamente utilizzata negli ultimi anni dai contribuenti italiani che hanno voluto regolarizzare la propria posizione con il fisco.
E' accaduto che il pagamento di alcune delle rate oggetto di rottamazione sia avvenuta con ritardo da parte dei contribuenti, tant'è che in molte circostanze l'Agenzia delle Entrate ha applicato le relative sanzioni amministrative al ritardatario.
La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia ha, con la recente sentenza, dichiarato la illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni amministrative addebitate al contribuente che abbia eseguito il pagamento della rata con soli due giorni di ritardo.
La CTR, dando pieno applicazione all'insegnamento della Suprema Corte con la sentenza n. 6905/2011, ha ribadito che nel caso di lieve ritardo nel pagamento manca l’intenzione da parte del contribuente di voler violare la norma, quindi di sottrarsi al pagamento delle imposte dovute.
La CTR ha, inoltre, richiamato il principio del “lieve inadempimento”, secondo la quale non sussiste la decadenza dalla rateizzazione, nel caso in cui il ritardo del pagamento della prima rata non sia superiore a sette giorni (d. lgs. n.159 del 24-09-2015).
Qui la sentenza della CTR.
E' accaduto che il pagamento di alcune delle rate oggetto di rottamazione sia avvenuta con ritardo da parte dei contribuenti, tant'è che in molte circostanze l'Agenzia delle Entrate ha applicato le relative sanzioni amministrative al ritardatario.
La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia ha, con la recente sentenza, dichiarato la illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni amministrative addebitate al contribuente che abbia eseguito il pagamento della rata con soli due giorni di ritardo.
La CTR, dando pieno applicazione all'insegnamento della Suprema Corte con la sentenza n. 6905/2011, ha ribadito che nel caso di lieve ritardo nel pagamento manca l’intenzione da parte del contribuente di voler violare la norma, quindi di sottrarsi al pagamento delle imposte dovute.
La CTR ha, inoltre, richiamato il principio del “lieve inadempimento”, secondo la quale non sussiste la decadenza dalla rateizzazione, nel caso in cui il ritardo del pagamento della prima rata non sia superiore a sette giorni (d. lgs. n.159 del 24-09-2015).
Qui la sentenza della CTR.
