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domenica 14 ottobre 2018

Rateizzazione del debito - il ritardo di due giorni nel pagamento di una rata non giustifica l'applicazione di sanzioni

La rottamazione del debito fiscale è stata ampiamente utilizzata negli ultimi anni dai contribuenti italiani che hanno voluto regolarizzare la propria posizione con il fisco.

E' accaduto che il pagamento di alcune delle rate oggetto di rottamazione sia avvenuta con ritardo da parte dei contribuenti, tant'è che in molte circostanze l'Agenzia delle Entrate ha applicato le relative sanzioni amministrative al ritardatario

La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia ha, con la recente sentenza, dichiarato la illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni amministrative addebitate al contribuente che abbia eseguito il pagamento della rata con soli due giorni di ritardo

La CTR, dando pieno applicazione all'insegnamento della Suprema Corte con la sentenza n. 6905/2011, ha ribadito che nel caso di lieve ritardo nel pagamento manca l’intenzione da parte del contribuente di voler violare la norma, quindi di sottrarsi al pagamento delle imposte dovute. 

La CTR ha, inoltre, richiamato il principio del “lieve inadempimento”, secondo la quale non sussiste la decadenza dalla rateizzazione, nel caso in cui il ritardo del pagamento della prima rata non sia superiore a sette giorni (d. lgs. n.159 del 24-09-2015).

Qui la sentenza della CTR.

domenica 13 maggio 2018

Perché non dovete pagare nulla ad Equitalia nel caso di omessa notifica dell'intimazione di pagamento

Ancora una volta Equitalia (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione) perde davanti ad un contribuente, non riuscendo a dimostrare di avergli regolarmente notificato l'atto.

Sembra incredibile, ma aumentano i casi dove l'Agente per la riscossione si vede dichiarare nulli gli atti, non riuscendo a dimostrare di aver notificato l'atto al contribuente.

Abbiamo già trattato l'argomento, evidenziando che la pretesa fiscale avanzata attraverso Equitalia può essere valida solo se accompagnata da una regolare notifica dell'atto, così come chiarito dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 5033/2017 (vedi qui) e ripreso anche dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lucca (vedi).

Il principio è stato ribadito, ancora una volta, dalla Commissione Tributaria Provinciale di Torino - Sez. V^ - la quale ha dichiarato la nullità dell'intimazione di pagamento di Equitalia, impugnata dalla contribuente.

Quest'ultima aveva, con il ricorso, eccepito l'omessa regolare notifica, evidenziando che il proprio domicilio era, nel periodo della notificazione dell'atto, mutato a causa di un trasloco. 

L'Agente, chiamato a produrre l'originale della notifica contestata, non è riuscito a depositare il documento necessario ad attestare l'effettiva notifica alla contribuente, costringendo il giudice tributario che "mancando gli originali, i documenti prodotti sono sforniti di efficacia probatoria", con conseguente accoglimento del ricorso e cancellazione dell'atto di intimazione di pagamento di Equitalia.

Qui la sentenza.

domenica 4 marzo 2018

Veicolo in leasing? la regione può chiedere di pagare il bollo anche all'utilizzatore

Quando concludo un contratto di leasing del veicolo, a chi spetta pagare il bollo di circolazione preteso dalla Regione? Usualmente si pensa che tale onere sia a carico della società che concede in leasing il veicolo, in quanto rimane proprietaria del mezzo fino a quando l'altra parte non decide di acquistare il bene.

E invece la Commissione Tributaria Regionale ha ribadito il principio generale secondo il quale per l'ente impositore (la regione nel caso di specie) sia indifferente la posizione dell'utilizzatore del mezzo o del proprietario: di conseguenza, per i veicoli concessi in locazione finanziaria, di fronte all'ente regionale sia il proprietario dell'auto che  l'utilizzatore in leasing sono obbligati in solido al pagamento della tassa automobilistica.

Ne consegue che L'ente regionale può pertanto avanzare la propria pretesa indifferentemente a ciascuna delle due parti, alla quale chiedere il versamento dell'importo previsto quale tassa di circolazione.

La CTR, accogliendo il ricorso proposto dalla Regione Lombardia ha chiarito che nel caso di specie esiste un rapporto di solidarietà tra proprietario ed utilizzatore, tale da rendere indifferente per l'Amministrazione la diversa posizione.

Non esiste, in altri termini, alcun beneficio di preventiva escussione e quindi la regione può ben presentarsi dall'utilizzatore del veicolo, ma non proprietario, e chiedergli il pagamento del bollo.

Vi consigliamo, quindi, di verificare sul punto il contratto ed evitare che sia omessa la disciplina di questo costo, verificando che vi sia un impegno preciso della società di leasing di rimborsarvi l'eventuale richiesta di pagamento del bollo del veicolo oggetto di locazione finanziaria, per il quale avete anticipato il versamento alla regione.

Qui il provvedimento della CTR Lombardia.

venerdì 9 febbraio 2018

Uscire dalla multiproprietà in Italia

I proprietari di un diritto reale in multiproprietà acquisito in Italia si trovano, a distanza di anni, nell'annoso dilemma: come uscire da questo tipo di contratto?

Le ultime novità legislative e gli interventi giurisprudenziali che si sono susseguiti negli anni consentono, a seguito di una valutazione delle singole posizione (a riguardo, potete scrivere a multiproprieta@consumatoreinformato.it per un primo contatto), di trovare una soluzione per uscire da questo vincolo annuale.

domenica 10 settembre 2017

Equitalia: annullato il debito fiscale in assenza di risposta al contribuente

Il debito fiscale preteso dall'Amministrazione finanziaria attraverso l'Agente per la riscossione può (deve) essere annullato nel caso in cui l'Ufficio, al quale il contribuente  contestato la pretesa in via stragiudiziale, non risponda entro 220 giorni.

Abbiamo già affrontato la questione, allorché la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, richiamando le norme introdotte dalla Legge di Bilancio, aveva annullato delle cartelle di pagamento per omessa risposta da parte dell'Amministrazione finanziaria (o di Equitalia) alla richiesta di annullamento proveniente dal contribuente (vedi).

Orbene, il principio è stato ribadito dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, a cui si era rivolta sia l'Agenzia delle Entrate che Equitalia, convinti della infondatezza del ragionamento seguito dalla CTP.

Ed invece, il giudice di secondo grado ha riaffermato il principio, considerando illegittime le pretese di Equitalia a fronte di una richiesta di annullamento proveniente dal contribuente e priva di risposta entro 220 giorni.

Qui la sentenza.

domenica 23 luglio 2017

Omessa notifica della cartella di pagamento? Equitalia non può pretendere nulla!

L'Agente per la riscossione deve provare di aver notificato la cartella esattoriale al contribuente per poter vantare un diritto di credito nei confronti di quest'ultimo.

Il principio, esposto di recente dalla Cassazione (vedi), è stato ribadito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lucca nella recentissima sentenza che potete leggere di seguito.

Il mancato adempimento di questo obbligo rende non valide nemmeno le richieste di pagamento future, per carenza di notifica dell'atto premessa.

Qui la sentenza n. 260/2017.

domenica 15 gennaio 2017

Il reato fa raddoppiare il termine del controllo fiscale

Questa domenica usciamo dai normali argomenti trattati in questo blog, e proponiamo la recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Torino, intervenuta in materia di accertamento fiscale e denuncia penale.

Nel caso di specie, un contribuente era stato oggetto di una verifica fiscale dalla quale erano emerse violazioni fiscali con conseguente denuncia penale.

L'azione penale, in seguito, viene archiviata per intervenuta prescrizione, ma nel frattempo l'Agenzia delle Entrate avvia un controllo della posizione fiscale del contribuente.

Il contribuente, ricevuto l'avviso di accertamento ove si contesta una falsa fattura, propone ricorso invocando la decadenza del potere di accertamento dell'Agenzia delle Entrate essendo decorso il termine di legge.

La CTP di Torino respinge l'eccezione avanzata dal contribuente, richiamando il recente D. Lgs. n. 128/2015, norma con la quale viene previsto il raddoppio dei termini di accertamento in favore dell'Agenzia delle Entrate nel caso di denuncia penale presentata entro il termine di decadenza.

Il giudice, ripercorrendo le novità normative intervenute, ha osservato che nel caso in cui la denuncia sia presentata entro il termine di legge, opera immediatamente il raddoppio del periodo entro il quale l'Agenzia può verificare la posizione del contribuente, affermando la legittimità della condotta tenuta dall'Ufficio resistente.

Qui la sentenza.  

domenica 13 dicembre 2015

Multiproprietà & tasse: IMU deve essere pagata dalla società che amministra l'immobile

Chi deve versare l'IMU per gli immobili gestiti in multiproprietà? il quesito è stato affrontato di recente dalla Commissione Tributaria di primo grado di Trento, chiamata ad esprimersi in merito alla contestazione di alcuni avvisi di accertamento emessi verso una società di gestione di questi particolari alberghi.

Il Giudice tributario, dopo aver  operato un breve excursus storico in materia, in particolare laddove ricorda che per il pagamento dell'ICI il D. Lgs. n. 497/1998 prevedeva che tale obbligo dovesse gravare sul gestore dell'immobile, osserva che la novità fiscale dell'IMU non ha apportato alcun mutamento.

O meglio, la CTP di Trento ha osservato che l'introduzione dell'imposta IMU, avvenuta per l'anno 2012, non prevedeva di estendere anche per quest'ultima il principio di cui all'ICI, sicché ogni singolo proprietario avrebbe dovuto versare la propria quota di imposte in base alla proprietà dei millesimi all'interno del complesso turistico.

Solo con l'introduzione del comma 728-bis dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, il legislatore ha stabilito che per i beni immobili in regime di multiproprietà "a decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'art. 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, il versamento dell'imposta municipale propria è effettuato da chi amministra il bene.".

La modifica intervenuta consente, come nel precedente regime, all'amministratore di poter prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta ad ogni singolo aderente alla multiproprietà nel limite del proprio diritto reale.

Qui la sentenza della CTP di Trento.

domenica 31 maggio 2015

Atto tributario privo di valida firma: si può contestare anche con i motivi aggiunti

Altra sentenza contro l'Agenzia delle Entrate nella recente diatriba avente ad oggetto gli atti firmati dai funzionari privi di potere e che, come abbiamo già evidenziato in questo blog, sono stati dichiarati nulli dalla Corte Costituzionale (vedi). 

In particolare, la Corte Costituzionale ha riconosciuto la carenza di potere di firma da parte di numerosi dipendenti dell'Agenzia, ai quali era stata attribuita in modo del tutto illegittimo la qualifica di dirigente.

Abbiamo già visto, che gli effetti di questa decisione sono stati ripresi dai giudici tributari, i quali non hanno esitato a dichiarare nulli, o meglio inesistenti, gli atti tributari firmati da soggetti privi di potere (vedi).

Anche la Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso ha adottato tale decisione, per i motivi che potete leggere di seguito, ritenendo il contribuente legittimato a contestare la nullità dell'atto firmato da soggetto privo di potere anche qualora tale eccezione non sia stata sollevata con il ricorso, ma venga introdotta dalla parte con i motivi aggiuntivi, ossia una memoria ex art. 24 D. Lgs. n. 546/1992.

Il precedente assume rilievo, in quanto garantisce al contribuente la possibilità di contestare la nullità dell'atto per carenza di potere di firma, anche nel caso in cui tale eccezione sia sollevata in un momento successivo al ricorso.

domenica 10 maggio 2015

Arriva la prima sentenza che dichiara nullo l'avviso di accertamento sottoscritto da funzionario privo di potere

Questa domenica torniamo a trattare uno degli argomenti che hanno fatto più discutere di recente in materia di giustizia tributaria, ossia la nullità degli atti tributari firmati dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate privi di potere.

Abbiamo già trattato l'argomento, ricordando che la recente sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale ha demansionato 767 dirigenti a personale dell'Agenzia privo di potere di firma, invalidando, di fatto, tutti gli atti tributari sottoscritti da queste persone (vedi).

La CTP di Milano, con la recentissima sentenza n. 3222/2015, depositata in data 10 aprile 2015, è stata chiamata a decidere un ricorso avverso un avviso di accertamento sottoscritto da un funzionario risultato, a seguito della citata sentenza della Corte Costituzionale, privo di potere di firma.

La CTP ha accolto il ricorso, dichiarando nullo l'avviso di accertamento, richiamando la recente sentenza della Consulta: "Con sentenza n. 37 del 17 marzo 2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della disposizione predetta per violazione degli artt. 3, 51, e 97 della Costituzione, avendo tale norma contribuito "all'indefinito protrarsi nel tempo di un'assegnazione asseritamente temporanea di mansioni superiori, senza provvedere alla copertura dei posti dirigenziali vacanti da parte dei vincitori di una procedura concorsuale aperta e pubblica" Ne consegue la nullità dell'atto di accertamento sottoscritto da soggetto non dotato di una qualifica funzionale.".

Di seguito, la sentenza della CTP di Milano.

domenica 16 novembre 2014

CTR Lazio conferma la tassa governativa sul telefono cellulare

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio conferma l'orientamento adottato dalla Cassazione, ossia che l'obbligo per il contribuente di pagare la tassa di concessione governativa per i contratti di abbonamento a dispositivi telefonici mobili.

L'argomento, già trattato in questo blog (vedi), è stato risolto di recente dal Governo, il quale ha statuito la obbligatorietà del pagamento dell'imposta da parte del contribuente, contrastando le decisioni di alcuni giudici tributari.

La Cassazione ha avvallato tale scelta, ribadendo di recente la legittimità dell'obbligo di pagamento dell'imposta, la quale rimane operativa anche dopo l'entrata in vigore del nuovo  Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

La norma in parola, pur liberalizzando il settore, ha mantenuto il regime autorizzatorio, secondo il quale ogni utente richiede una autorizzazione, mediante il contratto sottoscritto con la sua compagnia telefonica, che  sostituisce la vecchia licenza. Ne consegue l'obbligo da parte del contribuente di dover pagare la tassa contestualmente alla bolletta, così come previsto ex art. 21,D.P.R. n. 641 del 1972.

Di seguito la sentenza della CTR Lazio.

domenica 26 ottobre 2014

L'Agenzia delle entrate non può fondare il proprio accertamento esclusivamente su presunzioni

Questa domenica vi proponiamo la recente sentenza con la quale Commissione Tributaria Provinciale di Torino ha dichiarato la illegittimità di un avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle entrate ad un contribuente ed avente oggetto omessi versamenti di imposte per il periodo d'imposta 2007.

L'Ufficio aveva avviato un controllo verso il contribuente, accertando l'omessa dichiarazione di redditi per l'anno 2007, e dopo aver rideterminato il reddito, aveva ripreso a tassazione maggiori importi non versati.

Il giudice ha ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento, in quanto privo di motivazione, nel senso che l'Agenzia non avrebbe fornito le ragioni poste a fondamento delle proprie pretese verso il contribuente, limitandosi a fondare le proprie contestazioni esclusivamente su presunzioni prive di riscontro.

La CTP, applicando il principio di divieto di doppia presunzione, inammissibile ai sensi dell'art. 2727 c.c., ha dichiarato la illegittimità dell'atto impugnato per carenza di motivazione.

Di seguito, la sentenza della CTP di Torino.

domenica 24 agosto 2014

Illegittimo l’avviso di accertamento per relationem nel caso in cui non siano inviati tutti gli atti al contribuente

Anche la Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo, con la recente sentenza n. 54/2014 che potete leggere di seguito, ha puntato il dito contro l’Agenzia delle Entrate, considerando non corretta la condotta con la quale l’ufficio motiva i propri avvisi di accertamento richiamando altri atti amministrativi (c.d. accertamento per relationem), senza però mettere a disposizione del contribuente quest’ultimo gli ulteriori documenti richiamati. 

La prassi adottata negli anni da parte dell’Agenzia delle entrate è quella di inviare al contribuente un avviso di accertamento, ove vengono contestate violazioni fiscali, riprendendo a tassazione le somme non versate da parte del contribuente, e sanzionandolo per le varie omissioni/errori riscontrati. Non di rado accade, però, che l’Agenzia si limiti a motivare l’avviso di accertamento richiamando atti esterni, mai notificati al contribuente, e di cui quest’ultimo non ne può venire a conoscenza. 

La CTP di Cuneo ha chiarito che in tali casi, l’avviso di accertamento non può essere considerato legittimo, in quanto contrario all’art. 7 del Codice del Contribuente “ Tale norma dispone che se nella motivazione dell'avviso di accertamento si fa riferimento ad un altro atto questo deve essere allegato all'atto che lo richiama. 

Tale norma rende obbligatorio ( "deve") la allegazione dell'atto richiamato, intendendo così garantire l'effettività e la pienezza del contraddittorio in caso di allegazione di atti richiamati nell'accertamento impugnato.”. La norma, come ricordato dal giudice tributario, ha come funzione quella di consentire al contribuente di avere una valutazione complessiva delle ragioni per quali l’Agenzia ha sanzionato la sua condotta tributaria. 

E tale possibilità rimane preclusa nel momento in cui uno o più atti richiamati nell’avviso di accertamento non risultano allegati all’atto di contestazione, o comunque riportati integralmente in motivazione. Tale carenza rende illegittimo l’avviso di accertamento, con conseguente annullamento, come si evince dalla sentenza che potete leggere qui.

domenica 22 giugno 2014

La mediazione tributaria è condizione di procedibilità per il ricorso contro l'Agenzia delle Entrate

Il procedimento di mediazione tributaria è arrivato al controllo della Corte Costituzionale, la quale, con sentenza n. 98/2014, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 17 bis, comma 2 del D. Lgs. n. 546/1992, nella parte in cui veniva stabilito che il ricorso davanti ai giudici tributari era inammissibile in assenza di tentativo di conciliazione. 

La norma, inoltre, prevedeva la possibilità di poter rilevare l'eccezione di inammissibilità in ogni stato e grado del giudizio da parte dell'organo giudicante. L'articolo, già oggetto di rivisitazione legislativa, è stato dichiarato incostituzionale nella sua versione originaria in quanto il procedimento dal quale è sorta l'esigenza dell'intervento del giudice delle leggi era sorto prima dell'entrata in vigore della nuova norma. 

La Corte, richiamando le norme costituzionale ed in particolare l'art. 24, ha osservato che l'art. 17 bis sarebbe lesivo del diritto di difesa del contribuente, sanzionandolo in modo grave nel caso di omessa attivazione del procedimento di mediazione. 

L'intervento della Corte Costituzionale, che potete leggere di seguito, si è reso importante per quel che riguarda i procedimenti ancora pendenti per i quali, nel caso in cui non sia stato avviato il procedimento di mediazione, non potranno essere dichiarati inammissibili, ma solo improcedibili.

domenica 20 ottobre 2013

Avviso di accertamento al socio nullo per assenza di motivazione se l’Agenzia non allega l’avviso di accertamento della società

Questo weekend torniamo a parlare di tasse e tributi con la recente sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Bari, la quale ha dichiarato la nullità, per assenza di motivazione, dell’avviso di accertamento che si limiti a richiamare un precedente provvedimento amministrativo, senza però inviarne copia al contribuente. 

Il caso affrontato dalla CTR riguarda un accertamento avviato dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società di persone (s.a.s.) e, di conseguenza, nei confronti dei singoli soci. 

L’Agenzia, dopo aver contestato alla società specifiche violazioni, aveva inviato altro avviso di accertamento ai singoli soci, contestando un maggior reddito ai fini IRPEF. Il contribuente aveva proposto ricorso avverso l’atto amministrativo, eccependo la carenza di motivazione, in quanto al suo interno si faceva riferimento ad altro provvedimento, quello sanzionatorio nei confronti della società, non regolarmente allegato. 

La Commissione Tributaria Regionale di Bari ha dato ragione al socio, richiamando i principi in materia ed in particolare l’obbligo, da parte dell’Ufficio, di allegare al provvedimento sanzionatorio anche l’atto richiamato in motivazione.

domenica 4 agosto 2013

Al portiere non può essere notificata la cartella esattoriale destinata ad uno dei condomini

Questa domenica vi proponiamo la recente sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, la quale ha dichiarato la nullità della cartella esattoriale di Equitalia, per vizio della notifica.
Il Giudice ha ribadito il principio secondo il quale la cartella esattoriale deve essere notificata al contribuente, mentre non è valida la notifica operata al portiere del condominio, in quanto trattasi di persona non legittimata a ricevere l’atto.
L’art. 26, comma 3 del DPR 602/1973 stabilisce che la notifica è valida solo se il contribuente viene messo ad effettiva conoscenza dell’atto tributario, e tale risultato non viene certamente raggiunto con la consegna della cartella esattoriale al portiere.
Di seguito, potete leggere la sentenza della Commissione Tributaria di Roma.

domenica 22 luglio 2012

E' nullo l'avviso di accertamento notificato prima dei 60 giorni dalla chiusura delle indagini tributarie

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha di recente confermato il principio secondo il quale è invalido l'avviso di accertamento notificato al contribuente prima del termine di 60 giorni dalla consegna della copia del processo verbale di chiusura dell'indagine.

Il giudice ha osservato che il contribuente ha il diritto di poter proporre, entro l'appena menzionato termine di 60 giorni, considerazioni e valutazioni in merito alle conclusioni/contestazioni sollevate dall'Agenzia delle entrate.

Trattasi di diritto di difesa sancito dall’ art. 12, comma 7, dello Statuto del Contribuente, il quale così dispone " Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente puo' comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non puo' essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.".

La CTR Lombardia ha osservato che“qualunque attività di natura istruttoria diretta alla verifica della dichiarazione tributaria o tale da comportare l’esame in ufficio dei documenti prodotti dal contribuente stesso, su invito dell’Amministrazione Finanziaria è qualificabile come attività di verifica. In sostanza, ai fini dell’osservanza del principio del contraddittorio, il contribuente deve essere posto in condizione di conoscere le rilevazioni eseguite e le constatazioni effettuate, per consentire al contribuente stesso di potersi difendere, presentando le opportune osservazioni. La mancata osservanza della norma per la chiusura della verifica invalida, pertanto, la procedura di verifica rendendo, di conseguenza, illegittimo l’avviso di accertamento”.


mercoledì 4 gennaio 2012

Canone RAI: chiarimento in merito agli over 75 esenti dal pagamento del tributo

Di recente abbiamo ricevuto alcune richieste di chiarimento in merito ai requisiti richiesti per l'esenzione dal pagamento del canone RAI.

Abbiamo già trattato l'argomento in un nostro incontro radiofonico a Trentino inBlu radio dello scorso novembre (vedi), ma riteniamo opportuno richiamare alcuni punti salienti dell'art. 1, comma 132 della Legge 24 dicembre 2007, n. 248 (Legge di stabilità finanziaria per l'anno 2008) con la quale è stata introdotta tale esenzione.

Il diritto all'esenzione spetta a chi:
  • abbia compiuto 75 anni entro il termine di pagamento del canone;
  • non conviva con altri soggetti diversi dal coniuge titolare di reddito proprio;
  • possieda un reddito che unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore complessivamente ad euro 516,46 per tredici mensilita’ (euro 6.713,98 annuo).
Riprendendo quanto chiarito dalla stessa RAI, sono inclusi nel reddito oggetto di calcolo al fine dell'esenzione dal pagamento del canone:

"• del reddito imponibile (al netto degli oneri deducibili) risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente; per coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione, si assume a riferimento il reddito indicato nel modello CUD;
• dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, quali, ad esempio, gli interessi maturati su depositi bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli di Stato, nonché i proventi di quote di investimenti;
• delle retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;
• dei redditi di fonte estera non tassati in Italia.".

La richiesta di esenzione deve essere inviata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui sono stati maturati i requisiti per potersi giovare della misura.


Di seguito, vi proponiamo i requisiti per l'esenzione dal canone e la modalità per poter chiedere il rimborso di eventuali somme versate e non dovute.

domenica 4 dicembre 2011

Fisco obbligato a pagare il professionista del contribuente nel caso di autotutela

Questa domenica vi proponiamo la recente sentenza n. 5120/2011 con la quale la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale il l'Amministrazione finanziaria che obblighi il cittadino a dotarsi di consulente tecnico per tutelarsi da un atto amministrativo del tutto illegittimo è tenuta a pagare il professionista.

Nel caso di specie, un contribuente si era visto costretto ad assumere un difensore tecnico per far annullare, in via di autotutela, un atto impositivo dell'Agenzia delle entrate.
L'ufficio, nonostante le osservazioni presentate dal contribuente, aveva "cancellato" gli effetti dell'atto amministrativo illegittimo solo dopo l'intervento del professionista.

La Suprema Corte ha punito il ritardo dell'Agenzia delle Entrate, motivando così la propria decisione "Infatti, anche sulla Pubblica Amministrazione grava l'obbligo di rispettare il principio fondamentale del neminem laedere, previsto dall'art. 2043 c.c.. Il comportamento tenuto dalla convenuta non può che ravvisare violazione del suddetto principio; infatti, nonostante le diffide, mai l'Agenzia delle Entrate di Patti ha provveduto a verificare quanto dall'attore lamentato, e cioè che esso non era tenuto al pagamento delle somme richieste con gli avvisi di accertamento notificati. Solo a seguito di ulteriori sollecitazioni da parte del commercialista dell'attore, l'Agenzia delle Entrate di Patti ha ammesso l'errore commesso, provvedendo all'annullamento delle somme richieste.
E' ovvio che, nel caso in specie, il comportamento tenuto dalla Pubblica Amministrazione, violando le più comuni regole di prudenza e di diligenza, ha causato un danno economico al sig. G., che non può che essere risarcito e che comprende, tra l'altro, le spese sostenute dallo stesso per il commercialista e per le varie trasferte verso l'ufficio della Pubblica Amministrazione, nonchè le spese accessorie e consequenziali sostenute per conferire con la Pubblica Amministrazione".
 
La Cassazione ha giustamente sanzionato la condotta della P.A., nella figura dell'Agenzia delle entrate, per non aver agito nel rispetto del contribuente ed obbligando quest'ultimo a maggiori costi per l'assunzione del professionista.

domenica 24 luglio 2011

Il comune non è escluso dal pagamento della tassa di concessione governativa sui cellulari



Come era ampiamente prevedibile, la giurisprudenza di merito si sta dividendo in merito alla legittimità della tassa governativa sul cellulare.

Avevamo già affrontato la questione alcuni mesi fa ("12,91 € di tassa governativa sul cellulare? per il giudice tributario del Veneto non sono dovuti!"), evidenziando come questa linea avrebbe consentito al contribuente di non versare l'imposta e chiedere la restituzione di quella già versata.


La Commissione Tributaria Regionale di Perugia, però, ritiene legittima la tassa di concessione governativa "è la tassa da corrispondere allo Stato Italiano da parte dei beneficiari di determinati provvedimenti amministrativi e altri atti, come ad esempio autorizzazioni, concessioni, licenze, emesse dallo Stato , ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 641 " Disciplina delle tasse sulle concessioni governative`, costituisce la norma base di riferimento , tutt'ora in vigore che ha subito negli anni alcuni ritocchi normativi.".


Partendo da queste premesse, la CTR di Perugia ritiene legittima la pretesa dell'Agenzia delle Entrate e quindi dovute le somme.


Di seguito la sentenza.
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