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lunedì 11 maggio 2026

Bonifici tra parenti: quando un aiuto può trasformarsi in un problema

Nelle famiglie italiane l'aiuto economico è circostanza sempre frequente e avviene, di frequente, mediante un bonifico: spesso capita che un genitore possa sostenere il figlio, o il fratello interviene in un momento di difficoltà, o un nonno decide di fare un regalo in denaro.

Si tratta di gesti spontanei, spesso fatti senza pensarci troppo, nella convinzione che “tra parenti non ci siano problemi”, ma che possono generare problemi e diventare fonte di contenziosi, accertamenti fiscali e persino liti ereditarie.

Per capire perché, è utile partire da un servizio andato in onda sulla RAI e che trovate in calce a questo intervento, che ha acceso i riflettori su un tema spesso sottovalutato e ci ha convinto a proporvi il seguente intervento.

Il punto di partenza è che sono frequenti i controlli dell'Agenzia delle Entrate sui bonifici che intercorrono tra familiari, con conseguente richiesta di chiarimento/giustificazione delle ragioni che stanno alla base del trasferimento della somma di denaro.


- Un bonifico non è mai “neutro”

Il punto centrale è semplice: ogni movimento bancario lascia traccia e può essere oggetto di verifica ed è del tutto indiferente, agli occhi del Fisco, che il denaro provenga da un parente stretto: deve sempre esservi coerenza tra le somme ricevute e la situazione economica del contribuente.

Questo significa che, in caso di controlli, chi riceve denaro potrebbe essere chiamato a dimostrare che non si tratta di reddito non dichiarato, offrendo all'Agenzia delle Entrate elementi concreti a giustificare il passaggio di denaro.


- Il nodo principale: donazione o prestito?

Molti problemi nascono da una semplice omissione od errore del contribuente che esegue l'operazione bancaria: non chiarire fin dall’inizio la natura del trasferimento.

Se si tratta di una donazione, il denaro è dato senza obbligo di restituzione, rientrando nella normativa che regola questo istituto: pagamento unilaterale senza alcun obbligo di restituzione. 

Al contrario, se si tratta di un prestito, anche tra parenti, siamo di fronte ad un rapporto giuridico bilaterale, ove una parte (il debitore) assume un impegno giuridico alla restituzione.

Finché i rapporti sono sereni, questa distinzione può sembrare irrilevante, ma nel momento in cui qualcosa cambia – un litigio, una difficoltà economica, una successione – quella mancanza di chiarezza diventa un problema concreto anche nei rapporti di famiglia.

È proprio in questi casi che emergono versioni opposte: chi ha ricevuto parla di regalo, chi ha dato sostiene che fosse un prestito. Senza prove, la questione finisce facilmente davanti a un giudice.


- I controlli fiscali: cosa può succedere davvero (non basta il rapporto familiare)

Negli ultimi anni, l’attenzione dell’amministrazione finanziaria sui movimenti bancari è aumentata, e l'occhio del fisco riguarda i bonifici ripetuti, importi rilevanti o causali generiche, tutti presupposti che possono far scattare una verifica fiscale, con il rischio che la somma venga qualificata come reddito non dichiarato, con conseguente recupero fiscale e relative sanzioni.

In questo contesto, dire “sono soldi di famiglia” non è sufficiente: serve dimostrare in modo chiaro la provenienza e la natura del trasferimento.

Infatti, uno degli errori più diffusi è pensare che i rapporti di parentela mettano al riparo da qualsiasi problema, ma in realtà non è così.

Le banche tracciano i movimenti, gli obblighi antiriciclaggio restano e il fisco può sempre intervenire.

Ma un ulteriore problema può sorgere nel tempo, come anticipato in precedenza: cambiano le condizioni o i rapporti tra le persone, entrando in gioco i rapporti di eredità e successione

E' noto che un bonifico fatto oggi può essere riletto domani come una donazione anticipata, sicché in sede di eredità, altri familiari potrebbero contestarlo, chiedere una ricostruzione dei rapporti economici o persino pretendere la restituzione delle somme.

È in questi casi che anche trasferimenti fatti in buona fede diventano fonte di conflitto.

Ecco cosa bisogna fare per evitare problemi con il fisco e con i parenti (scegliete voi quali siano i più delicati da affrontare).


- La causale del bonifico aiuta, ma non risolve. L'accordo scritto chiarisce tutto!

Indicare una causale nel bonifico è sicuramente utile: specificare “donazione”, “prestito infruttifero” o “aiuto familiare” può orientare la lettura del pagamento, ma potrebbe non bastare.Se manca un accordo chiaro tra le parti, la causale può essere contestata o considerata insufficiente. In altre parole, è un indizio, non una prova definitiva.

La vera tutela passa da un principio semplice: dare forma a ciò che si fa, ovvero predisporre una scrittura privata dove si chiariscono tutti i termini dell'accordo

Quando si trasferisce denaro, è sempre opportuno chiarire per iscritto se si tratta di una donazione o di un prestito. Una scrittura privata, anche semplice, può fare la differenza perché documenta la volontà delle parti e previene interpretazioni future.

Questo vale ancora di più quando le somme sono rilevanti o quando i rapporti, per quanto oggi sereni, potrebbero evolvere nel tempo.

Bisogna tenere in considerazione che i bonifici tra parenti non sono un problema in sé, ma possono diventarlo se manca chiarezza e trasparenza. 

Problemi con il fisco, ma anche con i parenti che possono trasformare un gesto di aiuto in una contestazione legale o fiscale. Tutto dipende da come viene gestito questo trasferimento di denaro.

Formalizzare un accordo oggi significa evitare conflitti domani. Ed è una tutela che vale sempre, anche – e soprattutto – tra persone della stessa famiglia.

Di seguito, il servizio RAI.

domenica 14 gennaio 2024

Tasse: l'intimazione di pagamento valida solo se prima ti notificano la cartella di pagamento

L'Agenzia delle Entrate o l'ente locale può avanzare una pretesa di pagamento nei vostri confronti attraverso l'intimazione di pagamento?

L'argomento è stato trattato dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 5546 del 2023 che trovate in calce, provvedimento che ci consente di svolgere alcune considerazioni n merito a questo particolare atto notificato al contribuente.

a.- Intimazione di pagamento (art. 50 DPR 602/1973)

L'intimazione di pagamento è un atto di impulso che viene notificato dall'ente impositore al contribuente con due specifiche finalità:

1. avvisarlo che sta avviando l'azione esecutiva nei suoi confronti;

2. invitarlo a pagare per ridurre le spese a suo carico con il processo esecutivo.

L'intimazione di pagamento è disciplinata all'art. 50 del DPR 602/1973

"1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.

2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.

3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica.".

b.- Cassazione ordinanza n. 5546/2023 - il ruolo dell'intimazione di pagamento

La Suprema Corte, richiamando il citato art. 50 DPR 602/1973, ha specificato che questo atto non può costituire il titolo esecutivo che giustifichi la pretesa dell'Agenzia delle Entrate, ma ha un mero fine di dare impulso all'azione esecutiva. 

Ne consegue che non è valida l'intimazione di pagamento che non sia stata preceduta dalla notifica della cartella esattoriale o di altro atto impositivo.

Occorre ricordare, infatti, che molto spesso l'intimazione di pagamento viene notificata per interrompere la prescrizione (vedi qui) e la sua efficacia si esaurisce superato l'anno dalla notifica.

Cassazione - Ordinanza n. 5546/2022.

domenica 14 ottobre 2018

Rateizzazione del debito - il ritardo di due giorni nel pagamento di una rata non giustifica l'applicazione di sanzioni

La rottamazione del debito fiscale è stata ampiamente utilizzata negli ultimi anni dai contribuenti italiani che hanno voluto regolarizzare la propria posizione con il fisco.

E' accaduto che il pagamento di alcune delle rate oggetto di rottamazione sia avvenuta con ritardo da parte dei contribuenti, tant'è che in molte circostanze l'Agenzia delle Entrate ha applicato le relative sanzioni amministrative al ritardatario

La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia ha, con la recente sentenza, dichiarato la illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni amministrative addebitate al contribuente che abbia eseguito il pagamento della rata con soli due giorni di ritardo

La CTR, dando pieno applicazione all'insegnamento della Suprema Corte con la sentenza n. 6905/2011, ha ribadito che nel caso di lieve ritardo nel pagamento manca l’intenzione da parte del contribuente di voler violare la norma, quindi di sottrarsi al pagamento delle imposte dovute. 

La CTR ha, inoltre, richiamato il principio del “lieve inadempimento”, secondo la quale non sussiste la decadenza dalla rateizzazione, nel caso in cui il ritardo del pagamento della prima rata non sia superiore a sette giorni (d. lgs. n.159 del 24-09-2015).

Qui la sentenza della CTR.

domenica 13 maggio 2018

Perché non dovete pagare nulla ad Equitalia nel caso di omessa notifica dell'intimazione di pagamento

Ancora una volta Equitalia (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione) perde davanti ad un contribuente, non riuscendo a dimostrare di avergli regolarmente notificato l'atto.

Sembra incredibile, ma aumentano i casi dove l'Agente per la riscossione si vede dichiarare nulli gli atti, non riuscendo a dimostrare di aver notificato l'atto al contribuente.

Abbiamo già trattato l'argomento, evidenziando che la pretesa fiscale avanzata attraverso Equitalia può essere valida solo se accompagnata da una regolare notifica dell'atto, così come chiarito dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 5033/2017 (vedi qui) e ripreso anche dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lucca (vedi).

Il principio è stato ribadito, ancora una volta, dalla Commissione Tributaria Provinciale di Torino - Sez. V^ - la quale ha dichiarato la nullità dell'intimazione di pagamento di Equitalia, impugnata dalla contribuente.

Quest'ultima aveva, con il ricorso, eccepito l'omessa regolare notifica, evidenziando che il proprio domicilio era, nel periodo della notificazione dell'atto, mutato a causa di un trasloco. 

L'Agente, chiamato a produrre l'originale della notifica contestata, non è riuscito a depositare il documento necessario ad attestare l'effettiva notifica alla contribuente, costringendo il giudice tributario che "mancando gli originali, i documenti prodotti sono sforniti di efficacia probatoria", con conseguente accoglimento del ricorso e cancellazione dell'atto di intimazione di pagamento di Equitalia.

Qui la sentenza.

domenica 15 gennaio 2017

Il reato fa raddoppiare il termine del controllo fiscale

Questa domenica usciamo dai normali argomenti trattati in questo blog, e proponiamo la recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Torino, intervenuta in materia di accertamento fiscale e denuncia penale.

Nel caso di specie, un contribuente era stato oggetto di una verifica fiscale dalla quale erano emerse violazioni fiscali con conseguente denuncia penale.

L'azione penale, in seguito, viene archiviata per intervenuta prescrizione, ma nel frattempo l'Agenzia delle Entrate avvia un controllo della posizione fiscale del contribuente.

Il contribuente, ricevuto l'avviso di accertamento ove si contesta una falsa fattura, propone ricorso invocando la decadenza del potere di accertamento dell'Agenzia delle Entrate essendo decorso il termine di legge.

La CTP di Torino respinge l'eccezione avanzata dal contribuente, richiamando il recente D. Lgs. n. 128/2015, norma con la quale viene previsto il raddoppio dei termini di accertamento in favore dell'Agenzia delle Entrate nel caso di denuncia penale presentata entro il termine di decadenza.

Il giudice, ripercorrendo le novità normative intervenute, ha osservato che nel caso in cui la denuncia sia presentata entro il termine di legge, opera immediatamente il raddoppio del periodo entro il quale l'Agenzia può verificare la posizione del contribuente, affermando la legittimità della condotta tenuta dall'Ufficio resistente.

Qui la sentenza.  

domenica 19 aprile 2015

Nulli gli avvisi di accertamento firmati dai funzionari privi di potere!

Ed ora la domanda nasce spontanea: "quale può essere la sorte di tutti gli atti di accertamento sottoscritti da dirigenti privi di qualifica?".

Gli atti sottoscritti da persone prive di potere dirigenziale devono essere considerati radicalmente nulli o comunque, inefficaci nei confronti del contribuente.

Questo è l'effetto incontrovertibile che deriva dalla sentenza n. 37 del 2015 pronunciata dalla Corte Costituzionale lo scorso mese di febbraio, la quale ha definitivamente demansionato 767 dirigenti a personale dell'Agenzia privo di potere di firma degli atti di accertamento e dei ruoli.

a. La vicenda
L'incredibile vicenda ha inizio nel 2009, allorché vengono attribuiti poteri di firma dirigenziale ad una serie di funzionari privi di qualifica, attraverso dei provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, con il consenso del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La posizione di questi funzionari "senza potere di firma" viene, all'apparenza, sanata dal Ministero nel 2010, ma immediatamente viene proposto ricorso al TAR Lazio, attraverso il quale viene contestato il provvedimento ministeriale, per violazione del D. Lgs. n. 165/2001, norma che dispone la nullità del provvedimento di assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore.

Il TAR Lazio accoglie l'eccezione sollevata contro la nomina dei dirigenti, e l'Agenzia delle Entrate ricorre al Consiglio di Stato, contestando la decisione assunta dal giudice amministrativo di primo grado.

Nel frattempo, il Governo ha pensato di risolvere la questione con il Decreto Legge n. 16/2012 (convertito con la Legge n. 44/2012) con il quale ha, in parole povere, sanato tutte le posizioni sino alla pronuncia definitiva da parte del Consiglio di Stato, con attribuzione di incarico dirigenziale a persone prive di qualifica. 

Il Consiglio di Stato, nel 2013, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della Legge n. 44/2012, chiedendo se tale "sanatoria" possa essere conforme al principio sancito dal citato D. Lgs. n. 165/2001.

b. Corte Costituzionale - la sentenza
E la Corte Costituzionale, per taluno in modo scontato, ha dichiarato illegittima la norma con la quale si è tentato di sanare una evidente e macroscopica carenza della burocrazia nazionale, riaffermando il principio secondo il quale possono sottoscrivere gli atti dell'Agenzia delle Entrate (e dell'Agenzia del Territorio), solo coloro che abbiano ottenuto il conferimento di incarico dirigenziale nell'ambito di un'amministrazione pubblica, previo esperimento positivo di un concorso pubblico.

L'art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001, come ribadito dalla Corte Costituzionale, dispone un chiaro ed invalicabile limite di legge, prevedendo il divieto per il lavoratore di poter svolgere mansioni superiori a quelle previste per qualifica superiore.

Tale norma non può essere derogata nell'ambito dell'Agenzia delle Entrate, laddove secondo prassi l'Amministrazione ha per anni attribuito al funzionario qualifica e poteri spettanti al dirigente. 

L'art. 8 del DL n. 16/2012 ha derogato in modo illegittimo al principio sopra richiamato, arrivando ad attribuire potere dirigenziale a funzionari con mansioni contrattuali di livello inferiore.

Il Giudice conclude dichiarando incostituzionali le norme che prevedono tale sistema di sostituzione delle cariche dirigenziali all'interno dell'Agenzia, con conseguente invalidità degli atti amministrativi sottoscritti dai funzionari privi di qualifica. 

c. Quali conseguenze?
In effetti appare inevitabile che gli atti fin qui perfezionati e notificati al contribuente mediante la firma di un funzionario privo di qualifica non devono essere considerati validi, con conseguente possibilità da parte di chiunque riceva l'avviso di accertamento di poterne contestare la nullità.

Per quel che riguarda il futuro, invece, da quel che si legge e si sente, il Ministero dell'Economia dovrebbe organizzare, non si sa come e quando, un nuovo concorso con il quale trovare i dirigenti che dovranno sostituire, in ruolo, i funzionari che hanno sino ad oggi svolto l'attività dirigenziale.

Qui di seguito, la sentenza.
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