Visualizzazione post con etichetta avvocato. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta avvocato. Mostra tutti i post

domenica 13 marzo 2022

Rapporto avvocato - cliente: il professionista deve informare in merito ai rischi di causa

L'avvocato è tenuto ad informare il proprio cliente in merito ai potenziali rischi connessi all'avvio della controversia, possibili costi e conseguenze negative connesse all'esito negativo del giudizio.

La Cassazione ha avuto modo, con l'Ordinanza n. 34993/2021 del 17 novembre 2021, di ribadire il principio, richiamando gli artt. 1176 c.c. comma 2 e l'art. 2236 c.c., norme che introducono i doveri di diligenza, trasparenza e professionalità che devono accompagnare l'attività professionale svolta dall'avvocato.

Il legale, però, deve anche dissuadere il cliente dall'avvio della causa legale, specificando le potenziali conseguenze negative, tra le quali anche la soccombenza nelle spese legali liquidate dal giudice.

L'omesso adempimento di tali obblighi informativi, valutando la vicenda nel caso concreto, può legittimare il cliente alla richiesta di risarcimento del danno verso il professionista che abbia violato le norme sopra menzionate.

Nel caso di specie, il professionista non aveva comunicato ai clienti in merito ad una serie di circostanze che rendevano l'azione civile per il risarcimento del danno difficile e con scarse possibilità di successo.

Il giudizio di merito si era concluso con il riconoscimento della responsabilità dell'avvocato, per non aver fornito tutte le informazioni ai clienti, disincentivandoli alla causa, individuando una violazione delle norme previste in materia di prestazione d'opera intellettuale in caso di dolo o colpa grave. 

La Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, richiamando i principi che regolano la materia della responsabilità professionale, "[...] secondo cui, nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo, dovendo ritenersi il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello "jus postulandi", attesa la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio (cfr. Cass. Sez. 3, 19/07/2019, n. 19520; Cass. Sez. 2, 30/07/2004, n. 14597).".

L'avvocato, in conclusione, deve esporre al cliente tutte le informazioni, in fatto e diritto, che possono rendere improbabile la causa, e le possibili conseguenze negative a carico di quest'ultimo.

Di seguito, l'Ordinanza n. 34993/2021.

domenica 30 dicembre 2018

L'avvocato non è un consumatore

In questo blog abbiamo affrontato in più circostanze la definizione di consumatore, i suoi limiti e ambito di applicazione delle norme del Codice del Consumo.

Abbiamo anche potuto notare come a livello comunitario, la tutela del consumatore viene estesa anche a soggetti che non rientrano nella figura classica di colui che "agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale o professionale eventualmente svolta".

A livello nazionale, nonostante le aperture comunitarie, vi è sempre stato un atteggiamento conservativo, volto a limitare l'estensione delle tutele previste dal Codice del Consumo, in particolare da parte della giurisprudenza di legittimità.

La Suprema Corte di Cassazione si è, di recente, espressa in materia affrontando la vicenda di un avvocato che aveva concluso un contratto di telefonia per la propria utenza professionale e, dopo aver subito dei disservizi da parte della compagnia telefonica, conveniva in giudizio la società per chiedere la condanna al risarcimento del danno, utilizzando il foro del consumatore.

La società, costituendosi in giudizio, ha sollevato l'eccezione di incompetenza territoriale, facendo valere il foro del convenuto, non potendo trovare applicazione la normativa prevista in materia di consumatore.

La vicenda giunge davanti alla Corte di Cassazione, la quale ha chiarito i motivi per i quali al professionista non possono essere previste le tutele garantite al consumatore, in primis il foro del consumatore. 

La Cassazione ha chiarito, richiamando la propria giurisprudenza, che il contratto concluso dal professionista all'interno della propria attività professionale, esclude di per sé l'applicazione delle norme previste per il consumatore.

L'avvocato non può essere considerato, secondo la discutibile tesi della Cassazione, contraente debole  meritevole di tutela e che il contratto per l'utenza telefonica deve essere considerato un atto professionale tale da escludere l'applicazione della normativa consumeristica.

L' avvocato non è consumatore quando, ad esempio:
- acquista riviste giuridiche in abbonamento o programmi informatici per la gestione dello studio;
- conclude un contratto di apertura di credito in nome proprio e abbia ottenuto il finanziamento non per sé, ma in favore della società di cui è amministratore;

- avvia un contratto per la fornitura di un servizio di massa (telefonia, gas, energia elettrica etc.….) collegato all'esercizio della sua attività professionale.

In tutti questi rapporti, l'atto svolto dall'avvocato è di natura squisitamente professionale tale da non consentirgli di potersi giovare delle garanzie previste per il consumatore, con una soluzione che non condividiamo pienamente.

Qui di seguito l'Ordinanza n. 22810/2018 della Corte di Cassazione - Sez. III^ Civ..

lunedì 23 febbraio 2015

Luci e ombre delle nuove liberalizzazioni

Le novità normative introdotte dal Governo con il nuovo decreto liberalizzazioni, riguardano non solo i rapporti di lavoro, ma anche una serie di settori che riguardano i consumatori.

Premettiamo che per esprimere un parere compiuto, dobbiamo verificare l'applicazione concreta delle nuove norme, e le possibili future modifiche.

Al momento, evidenziamo alcune novità introdotte con la recente novità normativa, riservandoci di approfondire le diverse questioni nei prossimi giorni.

- Energia elettrica e gas: dal 2018 addio al mercato di "maggior tutela"
Non possiamo che giudicare in modo negativo l'intenzione, già manifestata dagli esponenti del Governo, e che si dovrebbe realizzare con questo intervento legislativo, ossia l'abbandono del mercato di "maggior tutela" per il gas naturale e dell'energia elettrica.

Dal primo gennaio 2018, quindi, nel mercato domestico (quello dei consumatori) non avrà più la "maggior tutela", ma solo il libero mercato sia per il settore energia e quello del gas.

E' evidente che i consumatori meno preparati si troveranno meno tutelati, non potendo decidere di affidarsi ad un mercato controllato e fuori dalle logiche di puro mercato.

sabato 29 novembre 2014

Avvocati e concorrenza–CNF multato da AGCM

"Con una sanzione pecuniaria di 912.536,40 euro, l’Antitrust ha multato il Consiglio nazionale forense per aver ristretto la concorrenza, limitando l’autonomia degli avvocati in materia di compensi professionali. La decisione dell’Autorità chiude così un’istruttoria sulle condotte del Cnf per violazione dell’art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Il Consiglio forense è stato sanzionato dall’Agcm per aver pubblicato una circolare con cui reintroduceva di fatto l’obbligatorietà delle tariffe minime, non più vincolanti dopo la cosiddetta “riforma Bersani” del 2006 ed effettivamente abrogate nel 2012. E inoltre, per aver adottato un parere contro i siti Internet che propongono ai consumatori associati sconti sulle prestazioni professionali, in base alla tesi che ciò confliggerebbe con il divieto di accaparramento della clientela sancito dal Codice deontologico della categoria.
Secondo l’Antitrust, questi due interventi erano diretti a limitare la concorrenza tra avvocati sul prezzo e sulle condizioni economiche delle prestazioni professionali. L’Autorità ha anche diffidato il Cnf dal ripetere in futuro analoghi comportamenti.
Roma, 14 novembre 2014"

Fonte: Comunicato stampa AGCM


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...